Il Consiglio di Stato, annullando una sentenza del TAR Puglia,
Bari, Sez. I, n. 1004/2005 del 10 marzo 2005,
ha ritenuto che
il Giudice amministrativo abbia giurisdizione in merito ai provvedimenti
dei dirigente
scolastici sulle graduatorie di istituto per il conferimento di incarichi nelle
qualifiche
di “Assistente Tecnico” ed “Assistente Amministrativo”.
Nel caso all’esame dei Giudici, la ricorrente aveva prodotto
un’istanza per l’inclusione
nelle graduatorie di istituto di III^ fascia per le scuole statali della provincia
di Bari, aventi
durata triennale, per i profili di “Assistente Tecnico” ed “Assistente
Amministrativo”.
Aveva, tra l’altro, documentato ai fini dell’assegnazione
dei relativi punteggi nella misura prevista alla tabella di valutazione titoli
annessa al bando di concorso, il superamento di concorso nella carriera esecutiva
degli enti locali per il profilo di “Assistente d’ Infanzia” e
altri servizi resi sia presso l’ I.P.S.S. di Andria sia presso l’asilo
nido del medesimo Comune.
Il punteggio definitivo di p. 13,92 e 13,42, rispettivamente per la
graduatorie di “Assistente Tecnico” ed “Assistente Amministrativo”, era
stato definitivamente determinato dal Dirigente Scolastico in accoglimento
di ricorso
in opposizione.
Ella aveva a tale titolo conseguito supplenze su posto
di “Assistente
Tecnico” per gli interi anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004 ed anche
per l’ultimo anno di validità della graduatoria dal 15.12.2004
al 30.06.2005 presso l’ I.T.C. di Corato.
Tuttavia, con successivi decreti 27.01.2005 e 09.02.2005 di analogo contenuto
il Dirigente del Circolo Didattico di Andria, in esito a segnalazione del Dirigente
dell’ I.T.C.
di Corato, disponeva la rettifica “in pejus” del punteggio in graduatoria
e con successivo atto del 28.01.2005 revocava il contratto di supplenza stipulato
con la CARELLA per il profilo di “Assistente Tecnico”.
Da qui, il contenzioso proposto innanzi ai Giudici amministrativi, deciso
ora con sentenza favorevole del Consiglio di Stato, che ha affermato la propria
giurisdizione sulle graduatorie d’Istituto, e che può essere letta
integralmente qui.