La Corte di Cassazione a sezioni unite è intervenuta sul riparto di giurisdizione
in materia di concorsi pubblici, precisando che i concorsi interni misti, aventi
cioè ad oggetto sia progressioni nell’ambito della medesima area (devolute
al
giudice
ordinario) che tra aree diverse (devolute al giudice amministrativo),
sono attratti
nella generale giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella decisione si legge che "così come
la citata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che i concorsi ‘misti’
– tali perché aperti
all’esterno – sono
attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, analogamente i concorsi
interni ‘misti’, che riguardano sia la progressione nell’ambito
della stessa area, che tra aree diverse, sono parimenti attratti alla giurisdizione
del giudice amministrativo in ragione di un generale principio di economicità processuale
che fa escludere che delle medesime operazioni concorsuali possano conoscere
contemporaneamente sil il giudice ordinario che quello amministrativo" (Ordinanza
numero 9168 del 2006).
. . . . . .
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili
Ordinanza 20 aprile 2006 numero 9168
(presidente Carbone, estensore
Amoroso)
(…)
2. Nel merito – in conformità delle richieste del P.G. – va
affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. La delimitazione della
giurisdizione in tema di concorsi interni presso le pubbliche amministrazioni
(art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001) è stata oggetto di un revirementda parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2003,
n. 15403), in seguito costantemente ripreso dalla giurisprudenza successiva (Cass.,
Sez. Un., 10 dicembre 2003 n. 18886; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2004, n. 3948;
Cass., -Sez. –Un., 26 maggio 2004, n. 10183; Cass., Sez. Un., 23 marzo
2005, 6217; Cass., Sez. Un., 20 maggio 2005, n. 10605; Cass., Sez. Un., 18 ottobre
2005, n. 20107), quanto alle controversie aventi ad oggetto i concorsi c.d. “interni”,
ossia quelli riguardanti la progressione di qualifica del personale già in
servizio nelle amministrazioni pubbliche, in precedenza ritenute sempre e comunque
ricadenti nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 22 marzo
2001, n. 128; Cass., Sez. Un., 10 dicembre 2001 n. 15602; Cass., Sez. Un., 26
giugno 2002 n. 9334).
Si è infatti affermato che il riferimento all’”assunzione”,
contenuto nel cit. quarto comma dell’art. 63, va inteso in senso non strettamente
letterale, ma – considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ipotizzato
un’”assunzione nella qualifica” anche nel caso di concorsi
interni ai quali partecipano coloro che sono già dipendenti dell’amministrazione
pubblica (segnatamente C. cost., ord., 4 gennaio 2001 n. 2) e quindi ha indicato
un’interpretazione costituzionalmente orientata – esso è comprensivo
delle “prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale
già assunto ad una fascia o area superiore” (Cass. N. 15403/03 cit.).
Si è quindi ritenuta la giurisdizione del giudice amministrativo “quando
si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area
ad un’altra”, mentre rimangono attratte alla generale giurisdizione
del giudice ordinario le controversie attinenti a concorsi interni che comportino
il “passaggio da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito
della medesima area” (Cass. N. 3948/04 e n. 10183/04 cit.), ossia – ha
precisato Cass. N. 18886/03 cit. – “senza novazione oggettiva del
rapporto di lavoro”.
3. Ricorrente è l’affermazione del seguente quadro complessivo
risultante dall’interpretazione del quarto comma dell’art. 63 cit.:
a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative
a concorsi per soli esterni;
b) identica giurisdizione su controversie relative
a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso
o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile
la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché,
in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad un’area
diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo
il criterio di riparto originario);
c) ancora giurisdizione amministrativa
quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’”area” ad
un’altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle
norme che escludono l’apertura del concorso all’esterno;
d) invece
giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi
per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito
della medesima “area” (ex plurimis Cass., Sez. Un., 23 marzo 2005,
n. 6217, cit.).
Più recentemente poi – in riferimento alla fattispecie eccettuata
di cui al quarto comma dell’art. 63 cit. – si è precisato
che, ove una tale suddivisione in “aree” delle qualifiche in cui è ripartito
il personale delle pubbliche amministrazioni sia identificabile, perché prevista
dalla legge (per i dirigenti – articolati anche in “fasce” – nonché – con
la mediazione della contrattazione collettiva di comparto – per i vice-dirigenti)
o perché introdotta anche per altre qualifiche da contratti o accordi
collettivi nazionali di cui all’art. 40 d.lgs. n. 165/01, la procedura
selettiva di tipo concorsuale (concorsi c.d. “interni”) per l’attribuzione
a dipendenti di Amministrazioni pubbliche della qualifica superiore che comporti
il passaggio da un’area ad un’altra ha una connotazione peculiare
e diversa, assimilabile alle “procedure concorsuali per l’assunzione”,
e vale a radicare – ed ampliare – la fattispecie eccettuata rimessa
alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma del cit.
art. 63.
Fuori da questa ipotesi – ossia laddove il concorso interno riguardi
la progressione verso una qualifica superiore appartenente all’ambito
della stessa “area” ovvero verso una qualifica superiore tout
court,
per il fatto che la contrattazione collettiva nazionale non utilizzi affatto
il modulo organizzativo dell’”area” per accorpare qualifiche
ritenute omogenee – non opera la fattispecie eccettuata del quarto comma
dell’art. 63 cit. e conseguentemente si riespande la regola del primo
comma della medesima disposizione che predica in generale la giurisdizione
del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico
privatizzato.
4. Nel caso in esame – proprio in ragione del mutato indirizzo giurisprudenziale
di questa Corte che ha innovato rispetto a quello precedente che giustificava
la proposizione del ricorso al giudice ordinario – deve ritenersi che
sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.
Si tratta infatti di
un concorso interno per funzionario di polizia municipale che prevede il passaggio
dall’area C all’area D; esso quindi all’evidenza implica
un mutamento di area, a nulla rilevando che al concorso suddetto possano partecipare
anche sottoufficiali già inquadrati nell’area D che concorrono
per la progressione alla qualifica di funzionari.
Così come la citata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che i
concorsi “misti” – tali perché aperti all’esterno – sono
attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo, analogamente i concorsi
interni “misti”, che riguardano sia la progressione nell’ambito
della stessa area, che tra aree diverse, sono parimenti attratti alla giurisdizione
del giudice amministrativo in ragione di un generale principio di economicità processuale
che fa escludere che delle medesime operazioni concorsuali possano conoscere
contemporaneamente sil il giudice ordinario che quello amministrativo.
5. Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo il Comune
intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 16 marzo 2006. Depositata il 20 aprile 2006.