Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 23 giugno scorso, ha approvato,
in via preliminare, uno schema di decreto legislativo correttivo del predetto
Codice, che contiene alcune
prime "limitate ed essenziali modifiche".
Si riporta di seguito la versione provvisoria dello schema di decreto legislativo
correttivo.
. . . . . .
Schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture")
Art. 1
Termini di efficacia
1. L’articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, è sostituito
dal seguente:
" Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui
al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata
in vigore, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore
del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori
ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i
cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º gennaio 2007:
1) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3 limitatamente alle parole "nonché a
centrali di committenza";
2) articolo 49, comma 10;
3) articolo 58;
4) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.".
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori
ordinari, le disposizioni degli articoli 3 comma 7, 53 commi 2 e 3 e 56 si
applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º gennaio
2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali
l’invito a presentare l’offerta è inviato successivamente al 1º gennaio
2007.".
Art. 2
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, apportare le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 3, comma 35, sopprimere le parole: "E del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 42";
2) all’articolo 9, comma 2, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della
rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10,
della legge 29 luglio 2003, n. 229)" sono soppresse;
3) all’articolo 26, comma 1, le parole "requisiti soggettivi" sono
sostituite con le parole "requisiti di qualificazione";
4) all’articolo 40, comma 4:
a) alla lettera c) sostituire le parole "comma 3, lettera c) con le seguenti: "comma
3, lettera b)";
b) dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) le modalità per
l’esercizio della vigilanza da parte del ministero delle infrastrutture sull’attività degli
organismi di attestazione";
5) all’art. 55, comma 5, secondo periodo, la parola "lavori" è sostituita
con la parola "contratti";
6) all’articolo 66, comma 7, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene effettuata
entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione
da parte dell’ufficio Iscrizioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato.";
7) all’articolo 77, comma 5, le parole: "e del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e
della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo
10, della legge 29 luglio 2003, n. 229) sono soppresse;
8) all’articolo 89, comma 2, le parole "26, comma 2" sono sostituite
con le parole "26, comma 3";
9) all’art. 110, dopo la parola "proporzionalità", sono inserite
le parole "con la procedura di cui all’articolo 91, comma 2";
10) all’articolo 122, comma 5:
a) nel primo periodo, le parole "I bandi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli
avvisi di cui al comma 3 e i bandi";
b) nel terzo periodo dopo le parole "I bandi" inserire le seguenti: "e
gli avvisi di cui comma 3";
c) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonché comma
7, terzo periodo.";
12) all’articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "nonché comma
7, terzo periodo.";
13) all’art. 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
14) all’art. 164, comma 4, ultimo periodo, la parola "integrato" è sostituita
con le parole "di progettazione e esecuzione"; la parola "unico" è soppressa;
15) all’articolo 184 è aggiunto il seguente comma: "4. Le previsioni
dei commi 2 e 3 si applicano fino all’entrata in vigore della parte II del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
16) all’art. 189, comma 3, settimo periodo le parole "aggiudicata ai sensi
della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti" sono sostituite
dalle seguenti: "aggiudicate con procedura di gara".
17) all’articolo 194, comma 10, le parole "terminali di riclassificazione" sono
sostituite dalle seguenti: "terminali di rigassificazione"
18) all’articolo 207, comma 1, lettera b) le parole "dall’autorità competente
di uno stato membro" sono sostituite con le parole "dall’autorità competente";
19) all’articolo 216, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "2.
Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatari che esercitando
una o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, scelte
secondo il ricorso a una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto
ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti
enti";
20) all’art. 222, comma 2, le parole "dell’articolo 40" sono sostituite
con le parole "dell’articolo 221";
21) all’articolo 242, comma 5, la parola "lavori" è sostituita
con la parola "contratti";
22) all’articolo 252, comma 8, le parole: "il decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42 e" sono soppresse;
23) all’articolo 253, comma 15, le parole "; per le società costituite
fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18
novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo
massimo di tre anni da tale data" sono soppresse;
24 all’articolo 253, comma 21, le parole "di intesa" sono sostituite
dalla seguente "sentita";
25) all’art. 253, comma 27, lettera f), penultimo periodo, dopo la parola "appalto" è soppressa
la parola "integrato";
26) all’art. 28 dell’allegato XXI, le parole "art. 143, comma 11" sono
sostituite con le parole "art. 33, comma 3";
27) la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
ovunque presente, è sostituita dalla denominazione "Ministero delle
infrastrutture".
Art. 3
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore
a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
2. Le procedure di cui all’articolo 1 i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati
tra il 1º luglio 2006 e il termine di cui al comma 1 nonché, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti
a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate
dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi
bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni
di cui all’art. 256, comma 1, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio
di cui al comma 2.