art.21 D.L. 223/2006 (Circolare 6 luglio 2006)

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa ha diramato,
lo scorso 6 luglio, una circolare indirizzata ai dirigenti dei Tar, del Consiglio
di Stato e del CGARS, sulle nuove regole
relative al versamento del contributo unificato nei giudizi
amministrativi, in vigore dal 4 luglio 2006
. Di seguito il testo della Circolare.

. . . . . .

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Circolare del 6 luglio 2006

D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Modifiche agli artt. 13 e 16 del T.U.
sulle spese di giustizia.

Si informa che l’art. 21 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato
in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006 ed entrato in vigore in pari data, ha apportato
modifiche agli artt. 13 e 16 del T.U. sulle spese di giustizia (approvato con
D.P.R. n. 115/2002).

Il comma 4 del citato art. 21 ha aggiunto all’art. 13 del T.U. sulle
spese di giustizia il comma 6 bis, che ha stabilito nuovi importi del contributo
unificato dovuto per i processi amministrativi, determinandone la misura come
segue:

a) euro 500.00, per i ricorsi proposti innanzi ai Tribunali amministrativi
regionali ed al Consiglio di Stato;

b) euro 250.00, per le istanze cautelari in primo e secondo grado;

c) euro 250.00, per i ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione,
previsti dall’art. 21 bis della legge n. 1034/1971;

d) euro 250.00, per i ricorsi in tema di accesso agli atti previsti dall’art.
25, comma 5, della legge n. 241/1990;

e) euro 250.00, per i ricorsi di ottemperanza.

Il comma 5 dello stesso art. 21 ha aggiunto all’art. 16 del T.U. sulle
spese di giustizia il comma 1 bis che prevede, in caso di omesso o parziale
pagamento del contributo unificato, l’applicazione della sanzione di
cui all’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986 (sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento della maggiore imposta dovuta) a carico del difensore
o, in solido, dei difensori costituiti.

Si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione
delle nuove disposizioni:

– il contributo per i giudizi cautelari è dovuto, in aggiunta al contributo
per il ricorso in primo grado e in appello:

a) per le istanze inserite nel testo del ricorso (di primo e di secondo
grado);

b) per le istanze presentate separatamente per la sospensione del
provvedimento impugnato o della sentenza di primo grado;

c) per le istanze cautelari ante causam introdotte dall’art.
245 del codice degli appalti (approvato con d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006),
richieste dall’interessato in un momento antecedente alla proposizione
del ricorso di merito;

d) per gli appelli proposti avverso ordinanze cautelari.

Nel caso
di richiesta di decreto cautelare provvisorio di cui all’art. 21, comma
9, della legge 1034/1971, è dovuto il solo contributo previsto per la
istanza cautelare;

– il contributo per i giudizi di ottemperanza è dovuto per i ricorsi
di ottemperanza al giudicato, per i ricorsi proposti per l’esecuzione
delle sentenze non sospese (art. 33, u.c., L. 1034/1971) e per i ricorsi proposti
per l’esecuzione delle ordinanze cautelari;

– non è soggetto al contributo unificato il processo già esente
dall’imposta di bollo o da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie
o natura, nonché il processo di regolamento di competenza e giurisdizione,
restando fermo l’obbligo della parte di specificare nella dichiarazione
la ragione dell’esenzione (art.10 del Testo Unico sulle spese di giustizia);

– nel caso in cui risulti versato un contributo commisurato ai valori previgenti,
gli uffici richiedono l’integrazione ai sensi delle norme sopra richiamate;

– nei casi di omesso o parziale pagamento del contributo unificato (per i
quali è prevista una sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento della maggiore imposta dovuta a carico del difensore o, in solido, dei
difensori costituiti) gli uffici comunicano al competente ufficio del registro
l’ammontare dell’importo del contributo (o di una sua parte) dovuto
e non versato, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui all’art.
71 del D.P.R. n. 131/1986, e procedono al recupero della somma non versata
nei confronti della parte sostanziale.

Si fa riserva di fornire istruzioni per quanto concerne gli adempimenti informatici
connessi all’applicazione delle nuove norme.

Si allega uno schema di modello che gli uffici possono utilizzare per gli
inviti all’integrazione del contributo dovuto.

Il Segretario Generale

Redazione

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