I provvedimenti adottati dal Governo nel mese di agosto

Il Consiglio dei Ministri si e’ riunito quattro volte, nel corso del mese di
agosto (il 4, il 18, il 28 e il 31), adottando alcuni importanti provvedimenti,
tra cui in particolare:

– un disegno
di legge in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicita’ degli
atti di indagine

Obiettivo del provvedimento -come può leggersi nel comunicato diramato da
Palazzo Chigi- è quello
di contemperare le necessità investigative,
le esigenze di informazione relative a vicende giudiziarie di pubblico interesse
e il diritto dei cittadini alla tutela della propria riservatezza, soprattutto
quando estranei al procedimento. Il diritto al rispetto della vita privata
e familiare e la libertà di ricevere o comunicare informazioni costituiscono
infatti valori tutelati, oltre che dalla Costituzione (articoli 13 e 15), anche
dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950.

Sotto il profilo delle necessità investigative, lo strumento della
captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche, costituisce
un cardine importante. La maggior parte delle intercettazioni (telefoniche,
ambientali e di altro genere) viene disposta nell’ambito di indagini
di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia; tale strumento è infatti
indispensabile ai fini di accertare e reprimere i reati di maggior gravità,
quali quelli concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Peraltro,
il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova risulta più limitato
negli altri Paesi a democrazia avanzata, ma questi non conoscono i fenomeni
di diffusa pervasività e gravissima pericolosità delle organizzazioni
di stampo mafioso che affliggono invece vaste zone dell’Italia.

Il Governo ha ritenuto pertanto opportuno, sotto questo versante, limitare
l’intervento normativo ad alcune modifiche volte a rendere più pregnante
l’obbligo di motivazione del decreto di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni
e, in secondo luogo, disciplinare più dettagliatamente la loro durata
e le modalità di esecuzione; particolare rilevanza ha sotto tale aspetto
la tendenziale limitazione a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni,
superabili soltanto in presenza di precisi requisiti. Connessa a tale modifica è l’istituzione
del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal Procuratore
della Repubblica; tale funzionario deve periodicamente comunicare al capo dell’ufficio
l’elenco delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi, così da
consentire allo stesso di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni
in corso presso la struttura da lui diretta e di esercitare i compiti di vigilanza
connessi alla sua funzione.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla Costituzione,
il disegno di legge interviene su due fronti; viene previsto che le operazioni
di intercettazione avvengano presso Centri di intercettazione istituiti su
base distrettuale, laddove le operazioni di ascolto avverranno presso le competenti
Procure della Repubblica, ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero
procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
Tale modifica, che interviene sull’articolo 268, comma 3, del codice
di procedura penale, consente inoltre un notevole risparmio di spesa. Sotto
il medesimo profilo si è altresì ritenuto di diversamente regolamentare
il regime dell’acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate,
in modo tale che quelle non utili alle indagini rimangano coperte da segreto
e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili. Detta tutela viene in
particolare assicurata attraverso la progressiva “scrematura” (ad
opera prima del pubblico ministero e poi del GIP) delle conversazioni ritenute
irrilevanti, che sono custodite in apposito registro riservato e secretate.

In tema di pubblicità degli atti di indagine, e delle intercettazioni
telefoniche in particolare, si è operato in modo da garantire il diritto
dei cittadini ad essere informati e della libera stampa a informare, senza
che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini, ovvero in una
indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi
estranei al procedimento penale. In tali sensi, sono disciplinate autonome
fattispecie criminose per l’illecita divulgazione di notizie relative
ad atti del procedimento penale coperti da segreto e l’accesso illecito ai
medesimi atti; viene, infine, prevista una specifica sanzione amministrativa
per la pubblicazione di dati in violazione del codice della privacy e di quelli
deontologici, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione
dei dati personali.

– un disegno di legge che aggiorna la normativa sulla cittadinanza

Sono previsti una serie di interventi che prendono in considerazione
le varie situazioni che contraddistinguono la presenza degli stranieri nel
nostro Paese e, partitamente, i nati nel nostro territorio, i minori che si
ricongiungono ai loro familiari in età infantile o adolescenziale e
gli stranieri extracomunitari maggiorenni. In linea con la direttiva europea
2003/109/CE istitutiva del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo”, in corso di recepimento nel nostro ordinamento, si è ritenuto
opportuno determinare in cinque anni il periodo temporale minimo di volta in
volta richiesto per le varie fattispecie acquisitive della cittadinanza italiana
che sono disciplinate nell’odierno provvedimento.

La nuova normativa si muove nello spirito della Convenzione europea sulla
cittadinanza – sottoscritta dall’Italia a Strasburgo nel 1997 e in attesa
di ratifica – che invita gli Stati contraenti a facilitare l’acquisto
della cittadinanza da parte degli stranieri in possesso di determinati requisiti
e soggiornanti sul nostro territorio.

– un disegno di legge che rivede la normativa sugli esami di Stato

Questi i punti fondamentali del provvedimento:

– ripristino del
giudizio collegiale di ammissione;
– commissioni miste, con tre professori
interni e
tre esterni
e un presidente esterno;
– incremento del
valore dei crediti formativi (da 20 a 25 punti) e riduzione del punteggio
relativo al colloquio (da 35 a 30);
– revisione delle prove scritte;
– monitoraggio
degli esami presso istituti non statali.

Viene pure prevista una delega al Governo in tema di orientamento alla
scelta dei corsi universitari, di potenziamento del raccordo tra scuola ed
università per migliorare la formazione degli studenti rispetto al corso
di laurea prescelto e di incentivi, anche economici, per valorizzare e premiare
coloro che conseguono ottimi risultati scolastici. La delega sarà esercitata
congiuntamente dai Ministri dell’università e della pubblica istruzione.

– uno schema
di regolamento di modifica alle norme sul sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici

Vengono recepiti alcuni suggerimenti dell’Antitrust, al fine di ampliare
gli
ambiti della concorrenza tra le imprese.

– un decreto legislativo che apporta le prime, più urgenti
modifiche
alle norme in materia ambientale

E’ il primo decreto correttivo al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.152, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n.308 del
2004.

Si tratta
di modifiche tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell’Italia
in alcuni delicati settori, la cui emanazione si è resa evidente immediatamente
dopo l’entrata in vigore del decreto n.152. E’ intendimento del
Governo procedere poi a una complessiva riforma di tutti gli istituti contenuti
nel predetto decreto che coinvolga adeguatamente i livelli territoriali di
governo, regioni ed enti locali. Il provvedimento, giunto alla conclusione
di un complesso iter di approvazione, ha ricevuto i pareri previsti dalla delega.

Redazione

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