E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 4 agosto, ed e’ in vigore dal 5 agosto, la legge di conversione del
decreto legge Bersani sulle liberalizzazioni.
Il decreto legge, 4 luglio 2006 numero 223, in vigore dal 4 luglio, e’ stato ampiamente rimaneggiato, come risulta dal testo coordinato
che si pubblica di seguito (le modifiche sono riportate in corsivo).
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Legge 4 agosto 2006 n. 248
“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico
e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi
in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006 – Supplemento
Ordinario n. 183)
Art. 1
1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
E DELLA COMPETITIVITA’, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE
DI SETTORI PRODUTTIVI.
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del
presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi
primo e secondo, della Costituzione,
con particolare riferimento
alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell’ordinamento
civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli
articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea
ed assicurare l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione
europea, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di
regolazione e vigilanza di settore, in relazione all’improcrastinabile esigenza
di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione
di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire
il rilancio dell’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione
di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
1-bis. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome
di Trento e di Bolzano in conformità agli
statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei
servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello
di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche’ al fine di
assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri
diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali
e intellettuali:
a) l’obbligatorietà di
tariffe fisse
o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto,
anche parziale, di svolgere pubblicità informativa
circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto, nonche’ il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto
e’ verificato dall’ordine;
c) il divieto
di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale
deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare
a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno
o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale
responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni
reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale
con lo stesso, nonche’ le eventuali tariffe massime prefissate in via generale
a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese
di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale
e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle procedure
ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe,
ove motivatamente ritenute adeguate, quale criterio o base di riferimento per
la determinazione dei compensi per attività professionali.
2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma e’ sostituito
dal seguente:
«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi
tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono
i compensi professionali».
3. Le disposizioni
deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni
di cui al comma
1 sono adeguate, anche con l’adozione
di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il
1o gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima
data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso
nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle
disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza
e libera circolazione
delle merci e dei servizi ed
al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed
il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ di assicurare ai
consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto
di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117,
comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le
attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza
i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l’iscrizione
a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi
per l’esercizio di attività commerciali, fatti
salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli
alimenti e delle bevande;
b) il
rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti
alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento
merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione
tra settore alimentare e non alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub
regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali,
a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni
di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali
di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne
che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi
prodotti;
f-bis)
il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo
immediato dei
prodotti di gastronomia presso l’esercizio
di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto
e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate
le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore
della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al
comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative
e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il
1o gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione
di pane
1. Al fine di favorire
la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della
panificazione ed
assicurare una più ampia accessibilità dei
consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la
lettera b), del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
2. L’impianto di
un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti
sono soggetti
a dichiarazione di inizio attività da presentare
al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione
della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari
e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio
e dal permesso di agibilità dei locali, nonche’ dall’indicazione del nominativo
del responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie
prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie
e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
2-bis. E’ comunque
consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita
dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando
i locali e gli arredi
dell’azienda con l’esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni
igienico-sanitarie.
2-ter. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da
riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane,
dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane
prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate
al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie
prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo
l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo
di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie
panarie esistenti a livello territoriale;
c) l’adozione della dicitura «pane conservato» con l’indicazione
dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di
confezionamento e di vendita, nonche’ delle eventuali modalità di conservazione
e di consumo.
3. I comuni e le
autorità competenti in
materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite
ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di
vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo
9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o
prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero
della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste
dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e’ consentita durante l’orario di apertura
dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito
reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di
uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti
al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio
e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore
al dettaglio può determinare
liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore
sulla confezione del
farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purche’ lo sconto
sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti
gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e’ nulla. Sono abrogati
l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma
incompatibile.
3-bis. Nella
provincia di Bolzano e’ fatta salva la vigente normativa in materia di
bilinguismo e di uso
della lingua italiana e tedesca per le
etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati
galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
e’ aggiunto,
infine, il seguente periodo: «L’obbligo
di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle
specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso
da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore
al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell’articolo
7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse
le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1,
lettera a), dell’articolo 8 della medesima legge e’ soppressa la parola: «distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.
362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione
in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al
secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel
termine di due anni dall’acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia
privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo
12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.
362, e’ inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere
titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia
dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e’ abrogato.
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
1. Al fine
di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli
essenziali di offerta del
servizio taxi necessari all’esercizio
del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario
di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone
e dei servizi, nonche’ la funzionalità e l’efficienza del medesimo servizio
adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81,
82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3,
11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione,
i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo
partecipativo, possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie,
individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento
del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento del servizio integrativo
di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla
disciplina di cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti
alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 della medesima
legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività in conformità alla
vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno
il giorno precedente all’avvio del servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente
programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi
o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato,
per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della citata
legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo
ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi
di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura
in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore
all’80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante
parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di
iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi
pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche
mediante l’impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti
stabiliti dall’articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in prevalenza
ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge,
di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare
particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda
e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza;
d) prevedere in via sperimentale l’attribuzione, prevalentemente
a favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata
legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare veicoli sostitutivi ed
aggiuntivi per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti.
In tal caso, l’attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto
previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio
all’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal
fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai
soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della citata legge
n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe
predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio
di taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del
servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio
stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in
materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle
associazioni degli utenti.
2. Sono fatti
salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione
numerica e il divieto
di cumulo di più licenze al medesimo
intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina
adottata dalle regioni.
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
1. L’autenticazione della sottoscrizione degli
atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili
registrati e rimorchi o la costituzione
di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici
comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui
all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente,
tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta,
salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole
sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ fatto divieto alle
compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole
contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o
di sconti massimi per l’offerta ai consumatori di polizze relative
all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
2. Le clausole
contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti
assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo
responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate,
o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili
ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall’articolo
1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata
in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza
e comunque non oltre il 1o gennaio 2008.
3. Fatto salvo
quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell’articolo
2 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, l’imposizione
di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o
di sconti massimi al consumatore finale nell’adempimento dei contratti che
regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all’assicurazione
obbligatoria per responsabilità civile auto.
3-bis. All’articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 sono inseriti
i seguenti:
«2-bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione
r.c. auto, l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle
provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per
conto di cui opera. L’informazione e’ affissa nei locali in cui l’intermediario
opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato,
il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonche’ lo sconto complessivamente
riconosciuto al sottoscrittore del contratto».
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter,
sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l’informazione al
consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all’ingrosso
ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l’efficienza ed
efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province
e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti,
secondo le modalità prefissate d’intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi
pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni
gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive e gestori
del servizio di telefonia.».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c),
e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni
pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. L’articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 118. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali).
– 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente
i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato
motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del
codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in
modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto»,
con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata
ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione
delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli
per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a
decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio
al cliente».
2. In ogni
caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di
recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25
agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni
titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge
3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal
Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21
febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni, non possono far parte
gli iscritti al ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge
3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal Ministero dello
sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali non
possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto
nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale
e intercomunale
1. Fermi restando
i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza
dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto
maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire
il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono
prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico,
in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in
tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari
requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma
2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti
soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e’ comunque
tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati
ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del
diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza
degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana,
gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori
economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e
leale cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree
dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle
specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico.
Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste
zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono
essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l’impiego di
mezzi di rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa
vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e
locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
la parità degli operatori, le società,
a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e
servizi strumentali all’attività di
tali enti, in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi
pubblici locali, nonche’, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento
esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non
possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati,
ne’ in affidamento diretto ne’ con gara, e non possono partecipare ad altre
società o enti. Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria
prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n.
385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo
e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare
l’effettività delle precedenti disposizioni, le società di
cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel
rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite
a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare
sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi. I
contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo
precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo
del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano
validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure
di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato
1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. – (Misure cautelari). — 1.
Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la
concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 non
possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L’Autorità, quando le imprese non adempiano
a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative
pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
Art.
14-ter. – (Impegni). – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di
un’istruttoria
per l’accertamento della violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato
CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili
anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. L’Autorità, valutata l’idoneità di
tali impegni, può, nei limiti previsti dall’ordinamento comunitario, renderli
obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.
2. L’Autorità in caso di mancato rispetto degli
impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L’Autorità può d’ufficio riaprire il procedimento
se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad
un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni
assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse
dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e’
aggiunto il seguente:
«2-bis. L’Autorità, in conformità all’ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della
qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni
alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere
non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.».
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. Ferme restando
le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, all’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate
e’ parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella
fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse
e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche
di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, salva la disciplina
recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati
nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti
e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi
previsti dal comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati,
può approvarli con l’effetto di renderli obbligatori per l’impresa proponente.
In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall’Autorità trovano
applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la
proposta di impegno provenga da un’impresa incorsa in illecito non ancora
punito, l’Autorità tiene conto dell’attuazione dell’impegno da essa approvato
ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al
caso concreto.
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31
dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente
al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».
Titolo II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA
SPESA PUBBLICA.
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale
modifica di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge
21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall’anno 2006 l’importo di
60 milioni di euro annui e’ corrisposto ai servizi di trasporto pubblico
locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza
dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All’articolo
1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le spese in conto capitale
relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio
della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per
la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema
alta velocita/alta capacita», per l’anno 2006, e’ concesso un contributo
in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di
Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.
2. All’articolo
1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo
3 del
decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le
parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni». Le
risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente
per i cantieri aperti.
Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali
1. All’articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «nei limiti
di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «nei limiti di 60 milioni di euro per l’anno 2006 e di
90 milioni di euro per l’anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per
l’anno 2006 e 90 milioni di euro per l’anno 2007».
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile
di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata
dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di 30
milioni di euro per l’anno 2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e’ integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di 50 milioni di euro annui per il
triennio 2006-2008.
Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
1.
Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle
attività antincendi boschivi
di competenza, e’ autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno
2006 e di 10 milioni di euro annui
a decorrere dal 2007.
2.
All’onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per
l’anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, a 250.000 euro quello relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 200.000 euro quello
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali; per l’anno 2007,
quanto a 3.100.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, a 5.000.000 di euro quello relativo al Ministero
degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali; per l’anno 2008, quanto a 5.650.000
euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000
euro quello relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, a 500.000 euro quello relativo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro quello relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili
e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili
e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
1. Al
fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,
in tutte le sue componenti e le
sue problematiche generazionali,
nonche’ per supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituito un fondo denominato «Fondo
per le politiche della famiglia», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno
2007.
2. Al
fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale
e all’inserimento nella
vita sociale, anche attraverso
interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione,
nonche’ a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di
beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituito
un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e’ assegnata
la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro
a decorrere dall’anno 2007.
3. Al
fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’
istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di
euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio
1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e’ ridotta di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi
e le provvidenze per l’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ ridotta di 39 milioni
di euro per l’anno 2006.
3-bis.
All’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive
modificazioni, le parole: «Gli
stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio
2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».
3-ter.
Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell’alinea dell’articolo
3, comma
10, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni, non e’ richiesto per le imprese editrici di
quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti
o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato
il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e’ ammesso
il ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che
per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche
e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri
sono a carico dell’erario.
2. Al
pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure
stabilite dalla vigente
normativa di contabilità generale
dello Stato.
3. Lo
stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato
ai sensi dell’articolo
1, comma 607, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, iscritto nell’unità previsionale di base 2.1.2.1 capitolo 1360)
dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e’ ridotto di 50
milioni di euro per l’anno 2006, di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e’ di euro 500; per i
ricorsi previsti dall’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per
quelli previsti dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno
e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione
della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto
e’ di euro 250. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e’
dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione
giudiziale delle spese e anche se essa non si e’ costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Non e’ dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della
citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni
di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 6-bis e’ versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato
e dei Tribunali amministrativi regionali.».
4-bis.
All’onere derivante dall’attuazione del capoverso 6-bis, introdotto dal
comma 4, valutato per
il 2006 in 200.000 euro e in
500.000 euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, per l’anno 2006,
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto,
e per gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni,
per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
5. All’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1,
e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione
ivi prevista.».
6. All’articolo
1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti: «e
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici
non territoriali
1. Gli
stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci
di enti ed organismi
pubblici non territoriali, che
adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell’articolo
1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco,
degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi
gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche,
sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non
impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti
ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica,
i costi della produzione, individuati all’articolo 2425, primo comma, lettera
B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget
2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di
terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni
di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre
2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma
1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l’ottanta
per cento di quelle iniziali dell’anno 2006, fermo restando quanto previsto
dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme
corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente
comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente,
entro il 30 giugno di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961. E’ fatto divieto alle Amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
Art. 22-bis.
Riduzione della spesa per incarichi di funzione dirigenziale. Disposizioni
in materia di attività libero-professionale intramuraria.
1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale e’ soggetta ad una riduzione globale non
inferiore al 10 per cento.
2.
Al comma 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive
modificazioni, le parole: «fino
al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data, certificata
dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell’azienda
sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare
l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e comunque
entro il 31 luglio 2007».
3.
L’esercizio straordinario dell’attività libero-professionale
intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, e’
informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria,
nell’ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e sulla base dei
principi previsti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4.
Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale
e attività libero-professionale intramuraria, anche in riferimento all’obiettivo
di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle regioni i controlli sulle
modalità di svolgimento dell’attività libero-professionale della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale e l’adozione di misure dirette ad attivare,
previo congruo termine per provvedere da parte delle aziende risultate
inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di
un commissario ad acta. In ogni caso l’attività libero-professionale non
può superare, sul piano quantitativo nell’arco dell’anno, l’attività istituzionale
dell’anno precedente.
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall’espressione
di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure
preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati
e dei ricercatori, nonche’ alla loro conferma in ruolo, l’articolo 14, comma
4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e’ abrogato e nell’articolo
2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: «,
nonche’ alla loro conferma in ruolo».
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi
speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto
9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente
a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti
in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all’arbitro
unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all’arbitro
non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli
stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati
con la legge 23 dicembre
2005, n. 267, sono accantonate
e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unità previsionali
di base indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso
elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio
a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell’ambito
delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato sono versati all’entrata del bilancio dello Stato entro
il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista
per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari, alla Corte dei conti, ed al rispettivo Ufficio centrale
di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando
il mantenimento dell’effetto complessivo sul fabbisogno e sull’indebitamento
netto.
4. Su
richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata
una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate nell’elenco di cui al comma 1, in sede di legge finanziaria
per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento
delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato
delle pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale
di cui all’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo,
fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti
statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in
misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi
agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi
a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all’entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre
rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze
risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono
tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007
e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza,
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.
1. Ai
commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40
per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all’estero
1. Le diarie per le missioni all’estero di cui alla tabella
B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte
del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.
2. L’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni e’ abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al
personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace,
finanziate per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali
e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e’ ridotta del trenta per cento rispetto a quella
sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con
immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti
di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall’articolo 1, comma
58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per
realizzare le finalità di
contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali
si procede, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino
degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento
e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi.
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore
a tre anni, con la previsione che alla scadenza l’organismo e’ da intendersi
automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi
realizzati dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del
termine di durata
degli organismi individuati
dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione
di settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo
le conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere,
entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma
2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti,
da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all’approvazione
dell’amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell’adozione dei
predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti
dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si
sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e’ fatto divieto alle amministrazioni
di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta
applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli
enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni
di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti
locali
1. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e’ sostituito dai seguenti:
«204.
Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in
caso
di mancato conseguimento degli
obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e’ fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e
della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo,
regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti
del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del
Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento
degli affari regionali e del Ministero dell’interno, con l’obiettivo
di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell’economia
e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma,
certificata dall’organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati
conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalità operative,
anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e
per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio
e la verifica dell’effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti
risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette
al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari
del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni
di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza
annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione
a qualsiasi titolo.».
204-ter. Ai fini dell’attuazione dei commi
198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo
di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese
di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso
dell’anno 2005».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All’articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite
dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In
caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il
contingente di personale addetto agli uffici preposti all’attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare
il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente
assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo
politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento
della finanza pubblica, all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il comma 6 e’ sostituito dai seguenti:
«6.
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza
dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e
ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all’articolo
110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai princpi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione
degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale
delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad
ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto
sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio
sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse
condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico,
previste dalla normativa vigente al momento dell’accoglimento della richiesta.
3. I limiti
di età per il collocamento
a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo
16, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini
dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma
6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli incarichi
di consulenza
1. All’articolo
24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ aggiunto,
in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e
perequazione.».
2. All’articolo
53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo
periodo e’ aggiunto
il seguente: «Le amministrazioni
rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili
al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.».
3. All’articolo
53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «,
adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza».
Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero
dell’interno
1.
All’articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con i decreti indicati
nel comma 1 e’ determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite
dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze
dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell’interno quali proventi specificamente destinati alla
copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 46, della legge
23 dicembre 2005, n. 266».
Art. 34-ter.
Deroghe ai limiti all’acquisizione di immobili
1.
All’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le
parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e
degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate
dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall’articolo
1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Art. 34-quater.
Controllo del costo del lavoro
1.
All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma
2 e’ aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le comunicazioni
previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia
e delle finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità,
enti montani (UNCEM), per via telematica».
Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112
1.
All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
e successive modificazioni,
le parole: «1° gennaio
2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo anno successivo
all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione».
Per l’anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma
323 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO
DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA
DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
1. All’articolo 74-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 6 e’ aggiunto, in
fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota
IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano
accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel
terzo comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l’ultimo periodo e’ aggiunto
il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative
pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche
se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni
di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale
dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel primo comma dell’articolo
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
alla lettera d), dopo
l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto
beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali
di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende
integrata anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base
del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo
9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
4. L’articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e’ abrogato.
5. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese
nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della
misura ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977.
6-bis. All’articolo 30, secondo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la
parola:
«quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto».
6-ter.
Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’articolo 17, sesto
comma, del decreto del Presidente
della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione
infrannuale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti
nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni
rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all’articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ elevato a 1.000.000
di euro.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo
10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA).
– 1. La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla
dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo
al periodo di imposta successivo.
Art. 10-quater. (Indebita compensazione). – 1. La
disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti
non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti
dai seguenti:
«8) le locazioni
e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende
agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le
quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e
di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni
di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti
dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali
nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
8-bis)
le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
8-ter)
le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, escluse:
a)
quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione
o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,
n. 457;
b)
quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla
detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c)
quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio
di impresa, arti o professioni;
d)
quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imposizione»;
b) all’articolo 19-bis1,
comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: «o la rivendita» sono
soppresse;
c) (soppressa);
d) nell’allegata Tabella A, parte III, la
voce di cui al numero 127-ter e’ soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di
cui al comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall’articolo 10,
primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione
dell’imposta prevista dall’articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del
1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per
le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione
senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e,
per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo
31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine
dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento
scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell’imposta
si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto non viene esercitata l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo
10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni
esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis)», sono sostituite dalle
seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10, numeri
8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all’articolo 40, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggette all’imposta
proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche’ assoggettate
all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero
8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
c) nella Tariffa, parte prima, all’articolo 5, comma 1, dopo
la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili
strumentali ancorche’ assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo
10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633: 1 per cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, comma 1, dopo le
parole: «a norma dell’articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se
relative a immobili strumentali, ancorche’ assoggettati all’imposta sul
valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l’articolo 1 della Tariffa e’ inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze
che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui
all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore
aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi:
3 per cento».
10-ter.
Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni
immobili strumentali di cui
all’articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano
parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese
di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere
o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria
e catastale, come modificate dal comma 10-bis, del presente articolo, sono
ridotte della metà. La disposizione di cui al periodo precedente decorre
dal 1° ottobre 2006.
10-quater.
Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione
di fabbricati
si applicano, se meno favorevoli,
anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito,
per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato
ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
10-quinquies.
Ai fini dell’applicazione delle imposte proporzionali di cui all’articolo
5 della Tariffa, parte
prima, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per
i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore
aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima
data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione,
nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni
immobili strumentali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della
Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l’opzione per
la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal
4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini
degli adempimenti e del versamento dell’imposta.
10-sexies.
Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all’articolo
5 della Tariffa,
parte prima, del testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria,
anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto
beni immobili strumentali di cui all’articolo 5 comma 1, lettera a-bis),
della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono
essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo
di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale.
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali
disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero
dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria
di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo
per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati
al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b),
dell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai
fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell’articolo
19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i
seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o
più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente,
le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati
i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre
modalità di pagamento
bancario o postale nonche’ mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo
per importi unitari inferiori a 100 euro.».
12-bis.
Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto
del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal
1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite e’ stabilito in
1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e’ stabilito
in 500 euro.
13. Dopo il comma 5 dell’articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che
detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo
comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche
indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice
civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da
un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto
in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla
data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato.
Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti
ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto
a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
15. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo
le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata,
in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche’ le società e gli enti di
ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo
dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, e’ inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando le seguenti percentuali:
a) il
2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il
6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e
da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il
15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti
ai quali, per la particolare attività svolta, e’ fatto obbligo di costituirsi
sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo
periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle
società con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Fermo l’ordinario potere di accertamento,
ai fini dell’imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione,
ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali:
a) l’1,50
per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma
1;
b) il
4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili
e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria;
c) il
12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto
in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente
comma.»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Per le società e gli enti non
operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto non e’ ammessa al rimborso ne’ può costituire
oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o
l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non e’ ulteriormente riportabile
a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive
situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento
dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche’ del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare
le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma
4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
17. All’articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione
ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al
risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe
generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in
relazione al periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.».
18. Le
disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione
deliberate dalle assemblee
delle società partecipanti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni
deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo
il comma 121 e’ inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni
di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera
sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione
alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
21. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, e’ inserito
il seguente: «Le parti hanno comunque l’obbligo di indicare nell’atto il corrispettivo
pattuito»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del
20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, e’ aggiunto il seguente
periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte
sono dovute sull’intero importo di quest’ultimo e si applica la sanzione amministrativa
dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l’imposta dovuta e quella
già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l’importo della sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All’atto
della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno
l’obbligo di rendere apposita
dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento
del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l’obbligo
di dichiarare se si e’ avvalsa di un mediatore; nell’ipotesi affermativa,
ha l’obbligo di dichiarare l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione,
le analitiche modalità di pagamento della stessa, con l’indicazione del numero
di partita IVA o del codice fiscale dell’agente immobiliare. In caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell’imposta di registro,
i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’articolo
52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131.
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati
pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita».
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati
ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
23-bis.
Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui
fondiari o finanziamenti
bancari, ai fini delle
disposizioni di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale
non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All’articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente
alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate
dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni».
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 53 e’ inserito il seguente:
«Art. 53-bis (Attribuzioni
e poteri degli uffici). – 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche
ai fini dell’imposta di registro, nonche’ delle imposte ipotecaria e catastale
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347;
b) all’articolo 74, dopo il comma 1 e’ aggiunto il
seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui
all’articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I
dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla
stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini
della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai
direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare
i dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell’articolo 7, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli
agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti,
presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici
o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre
copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonche’ di ottenere, in carta
libera, le relative certificazioni.
26-bis. Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia
delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all’articolo 1, commi 426 e 426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti
effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006,
se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza
della rata a quella del pagamento.
26-quater.
Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge
30 dicembre
2004, n. 311, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative
delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o
dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto
al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno
2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti
dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data
di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo
86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni».
27. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori
del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione
di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati,
comunicano in via telematica all’anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie
disposizioni legislative, l’ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale
o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state
valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione
si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I
dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell’attività di
accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state
valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. Il contenuto,
le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonche’
le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.».
28. L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui e’ tenuto il subappaltatore.
29. La
responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo,
che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere
il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore
della predetta documentazione.
30. Gli
importi dovuti per la responsabilità solidale di cui
al comma 28 non possono eccedere complessivamente l’ammontare del corrispettivo
dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine
di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche
al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori
e previdenziali e’ comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione
attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati
sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
33. L’inosservanza
delle modalità di
pagamento previste al comma
32 e’ punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000
se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati non
sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per
la violazione commessa dall’appaltatore. La competenza dell’ufficio che
irroga la presente sanzione e’ comunque determinata in rapporto alla sede
dell’appaltatore.
34.
Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente
all’adozione di un decreto
del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione
attestante l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione
ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi
da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti
non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui
agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi
esteso anche per la responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
35. L’Agenzia
delle dogane, nelle attività di prevenzione e
contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta
del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l’accertamento
doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di
procedere, con le modalità previste dall’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’acquisizione dei dati e dei
documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro
elemento di costo che forma il valore dichiarato per l’importazione, l’esportazione,
l’introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di
cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere
rivolta dall’Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle
società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e
alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto
e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l’elaborazione dei
dati per le finalità di cui al presente comma e’ considerata di rilevante
interesse pubblico ai sensi dell’articolo 53 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste
di informazioni di cui al presente comma, l’Agenzia delle dogane procede
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di
5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione
e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.
35-bis.
Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare
per via telematica all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione
delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonche’ dei
contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro dell’economia
e delle finanze e’ delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni
calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche
residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere.
35-ter.
E’ prorogata per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste,
l’agevolazione
tributaria in materia di recupero
del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal
1° ottobre 2006.
35-quater.
All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis
e’ inserito
il seguente: «121-ter. Per il
periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma
121 e’ pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione».
Art. 36.
Recupero di base imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti
all’aliquota del 10 per cento, e’ soppressa la voce di cui al numero
123-bis.
2. Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
un’area e’ da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio
in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del
medesimo.
3. All’articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione
al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui
all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite
dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4-bis.
All’articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «utili
relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono
sostituite dalle seguenti: «utili provenienti».
5. All’articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino
a due volte, per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite
dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 164, comma
1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte
per ammortamento anticipato nell’esercizio in cui i beni sono entrati in
funzione e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.
6-bis.
Nell’articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Per
i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei
canoni di locazione finanziaria e’ ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2».
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento
ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili,
il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo
delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il
costo delle predette aree e’ quantificato in misura pari al valore risultante
da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili
e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali,
al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati
nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All’articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite
fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione
per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati
dalle società partecipate.».
10. All’articolo 116, comma 2, del citato testo unico di
cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: «del terzo» sono inserite le
seguenti: «e del quarto».
11. Le
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d’imposta dei
soci in corso alla data
di entrata in vigore del presente
decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a
periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.
12. All’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi
d’imposta» sono inserite le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a) e’ abrogata.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta prive
dei requisiti di cui all’articolo 84, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto n. 917 del 1986, come modificato dal comma 12 del
presente articolo, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate
alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei
periodi d’imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste
al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l’ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12
si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. L’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e’ abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in
piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi
prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque
denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la
definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo
precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private
autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. All’articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e’ soppresso;
b) al comma 2 e’ aggiunto il seguente periodo: «Le
plusvalenze di cui all’articolo 87 e gli utili di cui all’articolo 89, commi
2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell’articolo 58, comma 2, e nell’articolo 59».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
18. All’articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono
sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
20. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, il comma 3 e’ abrogato.
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti
da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo
10, nonche’ delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli
11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello
Stato»;
b) nell’articolo 24, comma 3, e’ soppresso l’ultimo
periodo.
23. Nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il comma 4-bis e’ abrogato. La disciplina di cui al
predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ con riferimento alle
somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione
di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
24. All’articolo 25, primo comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo le
parole: «o nell’interesse di terzi» sono inserite le seguenti: «o
per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
25.
All’articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione
di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione
che le azioni offerte non siano comunque cedute ne’ costituite in garanzia
prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’assegnazione e che
il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel
periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa
al periodo d’imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date
in garanzia prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a
formare il reddito al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito
ed e’ assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la
cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni
assegnate e’ superiore al predetto limite, la differenza tra il valore
delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal
dipendente concorre a formare il reddito.».
25-bis.
Il reddito derivante dall’applicazione del comma 25 rileva anche ai fini
contributivi con esclusivo
riferimento alle assegnazioni
effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento,
ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni
la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
27. L’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo).
– 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all’articolo 5, nonche’ quelle delle società semplici e delle
associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni,
si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo
5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare
del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei
soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali
e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
semplice nonche’ quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni, anche
esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all’articolo 5,
sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di
imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2
dell’articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e
alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis.
Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali,
esclusi gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono
realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono
realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita
o il danneggiamento dei beni;
c) i
beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte
o la professione o a finalità estranee all’arte o professione.
1-ter.
Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa,
tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero,
in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il
costo non ammortizzato.
1-quater.
Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione
della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica
o professionale»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo,
e’ inserito il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili
se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate
nella fattura»;
b) nell’articolo 17, comma 1, dopo
la lettera g-bis) e’ inserita la seguente:
«g-ter) corrispettivi di
cui all’articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai
crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell’articolo
51 del medesimo testo unico.
31. L’articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e’ abrogato.
32. Nei
periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili
dal reddito o che non
concorrono a formarlo sono sospesi
in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi,
se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente
dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati.
In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei
periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione
dal reddito non e’ stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti
a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento
degli stessi e’ stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono abrogati: l’articolo 13, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449; l’articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n.
28; l’articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l’articolo 3, comma
2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, nella determinazione dell’acconto dovuto dai soggetti di cui all’articolo
73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai
fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle
attività produttive per il periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni
del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda
ovvero unica rata dell’acconto.
34-bis. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi
illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie
di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro
1.
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
nel settore dell’edilizia,
nonche’ al fine di contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione
di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme
restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni, nonche’ le competenze in tema
di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute
e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione
dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente
occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento
di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione
nonche’ per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio
della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A
tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie
per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento
delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza
dei lavoratori nel settore dell’edilizia.
2. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte
del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni
di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. E’ comunque
fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.
3.
Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere
dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in
capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi
in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro
o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
4.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo
di cui al comma
3 mediante annotazione, su apposito
registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo
delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma
3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4
comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla
e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti
delle predette sanzioni non e’ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L’articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e’ sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa».
7. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l’applicazione
delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori
non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e’ altresì punito
con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle
sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti
a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a
euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;
b) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non e’ ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124».
8.
Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori
di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della
certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili.
Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori
di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione
della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per
la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9.
Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le predette disposizioni
non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL)».
10.
All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
dopo le parole: «Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma
9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo
2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e’ prorogato fino al
31 dicembre 2007.
12.
Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di
cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente
aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate
alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, e successive modificazioni.
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure
di carattere finanziario
1. All’articolo
23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo
le parole: «le persone fisiche
che esercitano arti o professioni,» sono inserite le seguenti: «il
curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine
di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, all’articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi
2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle risultanze
degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può essere
effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi
previste.
4. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole: «1.500 euro» sono
aggiunte le seguenti: «; l’esistenza dei rapporti, nonche’ la natura degli stessi
sono comunicate all’anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione,
con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all’undicesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «Le
rilevazioni e le evidenziazioni» sono inserite le seguenti: «, nonche’
le comunicazioni» ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni
comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione
mediante ruolo, nonche’ dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere
a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini
dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione
della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in
fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli
accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste
da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione».
5. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare ai sensi
dell’articolo 7, undicesimo
comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le specifiche tecniche,
le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni di cui al comma
4, relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio
2005, ancorche’ cessati, nonche’ per l’aggiornamento periodico delle
medesime informazioni.
6. All’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa
la trasmissione» sono inserite le seguenti: (dei dati, delle notizie
e);
2. le parole: «alle banche» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista
al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605.».
7. All’articolo
8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, dopo
le parole «individuazione
del soggetto» e’ inserita la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell’introduzione della normativa sulla fatturazione
informatica, all’articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni
dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti
commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione nonche’, in
relazione al medesimo periodo, l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA
da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l’importo
complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione,
con la evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta, nonche’ dell’importo delle
operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono
individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente
comma, nonche’ le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica,
degli stessi;
b) il
termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze
di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie
di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Per l’omissione della comunicazione
ovvero degli elenchi, nonche’ per l’invio degli stessi con dati incompleti o
non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
9. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo
1, comma 1, primo periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio»; inoltre,
dopo le parole «non coincidente con l’anno solare,» sono inserite le seguenti: «relativamente
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,»;
b) all’articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio
ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite
dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro
il 31 luglio»;
2. al comma 2 le parole: «di cui all’articolo
3:» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 3 in via telematica,
entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all’articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo e’
soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono
soppresse le parole: «con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato
nel medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro
10.000»; in fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei
parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque
mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all’articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro
il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro
il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro
il 15 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all’articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il
tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo
mese successivo», ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono
sostituite dalle seguenti: «del settimo»;
f) all’articolo 5-bis «per il
tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l’ultimo giorno del
decimo mese », ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all’articolo
8, comma 1, le parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31
ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via telematica».
11. All’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero «20»,
ovunque ricorra, e’ sostituito dal seguente: «16».
12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, lettera b) le
parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di maggio»;
b) all’articolo 16, comma 1, lettera c),
le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio»;
c) all’articolo 17, comma 1, lettera c),
le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio».
13. All’articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30
giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre».
14. Le
disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, dopo l’articolo 32 e’ inserito il seguente:
«Art. 32-bis. (Contribuenti minimi in franchigia). –
1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e
professionali che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di
inizio di attività, prevedono di realizzare un volume di affari non superiore
a 7.000 euro, e non hanno effettuato o prevedono di non effettuare cessioni all’esportazione,
sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti
dal presente decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione
telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare l’imposta
a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta
sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi
che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’imposta e i
soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati
o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, n. 8),
del presente decreto e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista
dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l’ufficio attribuisce un numero
speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell’intraprendere l’esercizio di imprese,
arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma 1 ne fanno
comunicazione all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività di
cui all’articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente
articolo possono optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione,
valida per almeno un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo
di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo,
fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La revoca
e’ comunicata con le stesse modalità dell’opzione ed ha effetto dall’anno in
corso.
8. L’applicazione del regime di franchigia comporta la rettifica
della detrazione ai sensi dell’articolo 19-bis2. La stessa rettifica
si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario
dell’imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta dovuta
per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 e’ versata in
tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento
del saldo a decorrere dall’anno nel quale e’ intervenuta la modifica. La prima
rata e’ versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche
mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo di eventuali crediti risultanti dalle liquidazioni
periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione
dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce
titolo per la riscossione coattiva.
9. Nell’ultima dichiarazione annuale in cui l’imposta e’ applicata
nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta dovuta relativa alle operazioni
indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 per le quali non si e’ ancora verificata
l’esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste dall’articolo
30, l’eccedenza detraibile emergente dall’ultima dichiarazione annuale IVA presentata
dai soggetti di cui al comma 1 e’ utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti intracomunitari
e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano
la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui
al presente articolo trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare
complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi assistere
negli adempimenti tributari dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono munirsi di una apparecchiatura
informatica, corredata di accessori idonei, da utilizzare per la connessione
con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere efficacia
ed il contribuente e’ assoggettato alla disciplina di determinazione dell’imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall’anno
solare successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma
1;
b) a decorrere dallo stesso
anno solare in cui il volume d’affari dichiarato dal contribuente o rettificato
dall’ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del limite
stesso; in tal caso sarà dovuta l’imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell’intero anno solare, salvo il diritto alla detrazione
dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell’opzione per il regime
ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle disposizioni del presente
articolo».
16. All’articolo 41, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte le seguenti «nonche’
le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia
di cui all’articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a
partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina
la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi
di rischio connessi al rilascio dello stesso nonche’ l’eventuale effettuazione
di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti
dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni
da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti
per i quali l’attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di
effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per
un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a
50.000 euro.».
c) (Soppressa).
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle richieste
di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal
1° novembre 2006.
20. L’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza programmano
specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali e’ attribuito
il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di decorrenza
della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti
dei contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
comunicano all’anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato
elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione,
variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo comma dell’articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
anche se relative a singole unità locali, nonche’ i dati dei bilanci di esercizio
depositati.
21-bis.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi
dell’articolo 71 del codice
dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia
delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche
tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci
di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed e’ fissata
la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale
diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione.
22. Fino
alla realizzazione delle modalità tecniche di deposito
degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni di cui al comma
21, senza oneri per lo Stato, nel formato elettronico disponibile.
23. Con
decreto interdirigenziale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dello
sviluppo economico sono
stabiliti i termini e le modalità delle
trasmissioni nonche’ le specifiche tecniche del formato dei dati. La prima
trasmissione e’ effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All’articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo il secondo
comma e’ inserito il seguente: «In
caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e’ stata commessa
la violazione».
25. All’articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
il secondo
comma e’ inserito il seguente: «In
caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo
331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e’ stata commessa
la violazione».
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta per il quale alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo
comma dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e dell’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
27. All’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b) del primo comma e’ inserita la
seguente: «b-bis) se il consegnatario non e’ il destinatario dell’atto
o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare
in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia
dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali
possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso,
a mezzo di lettera raccomandata;
b) nella lettera e) del primo comma, dopo
le parole: «l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di
procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del primo comma e’
inserita la seguente:
«e-bis) e’ facoltà del contribuente
che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della
lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare
al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d),
l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo
riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie,
la notificazione degli avvisi o degli atti e’ eseguita mediante spedizione a
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «L’elezione
di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste
alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente»;
e) al terzo comma le parole: «dal sessantesimo giorno
successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica» sono sostituite dalle
seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione
anagrafica»;
f) dopo il terzo comma e’ aggiunto il seguente: «Qualunque
notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della
spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data
in cui l’atto e’ ricevuto».
28. Nell’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell’avviso»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con avviso di ricevimento» sono
inserite le seguenti: «, sul quale non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto,».
29. Fuori dai casi previsti all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione
dei questionari inviati nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, o la loro restituzione
con risposte incomplete o non veritiere, nonche’ l’inottemperanza all’invito
a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l’irrogazione della sanzione di
cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
31. All’articolo
36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
le parole «nonche’ gli organi giurisdizionali
civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ gli organi
giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi
e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».
32. All’articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole: «nei loro confronti» sono inserite le
seguenti: «nonche’ nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto
rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo, nominativamente indicati» sono sostituite
dalle seguenti: «, rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro
clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo».
33. I soggetti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati all’articolo
1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono telematicamente
all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare
complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n.
633 del 1972.
34. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche
e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni, nel quadro
delle regole
tecniche di cui agli articoli
12, comma 5, e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste dall’articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i
cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui al comma
33. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta
del cliente.
35. Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico
degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma
34 con il misuratore medesimo, e’ concesso un credito d’imposta di 100
euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione
dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendentemente
dal numero dai misuratori adattati.
36. Salva l’applicazione delle disposizioni concernenti le
violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi
alla contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai
commi 33 e 34 e’ punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000
euro.
37. Le disposizioni di cui ai
commi 33, 34 e 35 decorrono dal 1° gennaio 2007. La prima trasmissione e’ effettuata, entro il mese
di luglio 2007, anche per i mesi precedenti.
38. All’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono soppresse;
b) in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «In
caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
39. Nell’articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, e’ aggiunto il seguente: «Per
gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo
67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione
quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a) dell’articolo
25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e’ sostituita
dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica
o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione
e’ presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di
liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche’ del quarto anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per
le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o rimborsando le
maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta» sono
sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute
ovvero rimborsando quelle spettanti».
42. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462:
a) al comma 1 le parole «, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
b) e’ abrogato il comma 1-bis.
43. Per
le indennità di fine
rapporto di cui all’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche’ per le
altre
indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le
prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte
a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si procede
all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma
412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne’ all’effettuazione di rimborsi,
se l’imposta rispettivamente a debito o a credito e’ inferiore a cento euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e’ eseguita, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine e’ eseguita
la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui
all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato
dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell’articolo 9-bis della
citata legge n. 289 del 2002.
45. All’articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «a un terzo del costo» sono
sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole «un decimo del
costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del costo».
46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel
corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai brevetti industriali,
la disposizione del comma 45, lettera a), si applica limitatamente
ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All’articolo 109, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b) e’ sostituito
dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese relative a studi e ricerche
di sviluppo e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui
all’articolo 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti
in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi
contratti imputati a conto economico sono deducibili se in un apposito prospetto
della dichiarazione dei redditi e’ indicato il loro importo complessivo,
i valori civili e fiscali dei beni, delle spese di cui all’articolo 108,
comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative
a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49. A
partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita
IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento
telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate
spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma
1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono
in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
da 499 a 518, nonche’ del comma 519, secondo periodo, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
le parole «un numero massimo
di» sono soppresse.
53. A decorrere dall’anno 2007, e’ soppresso l’obbligo di presentazione
della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di
cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l),
n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli
adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Fino
alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione
dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia
del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione
ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo
59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
54. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 59,
comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e la fruizione
della base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del territorio deve essere
assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente alle regioni, alle province
e ai comuni i costi a loro carico per la circolazione e fruizione della base
dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione.
55. L’imposta
comunale sugli immobili può essere liquidata
in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere
versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti
i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni contenute nel
presente comma.
56. Al
comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2004, n.
104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte in opzione
siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo
di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell’Agenzia del
territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli
pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione
stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità immobiliari offerte
in opzione sia effettivamente corrispondente in termini reali ai valori di
mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati
e pubblicati fino a quelli relativi al secondo semestre 2005.».
57. Per
la copertura delle minori entrate derivanti dall’emanazione dei decreti legislativi
di recepimento
della direttiva 2003/123/CE del Consiglio
del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE, concernente
il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati
membri diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, a 13 milioni di euro per l’anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo delle risorse
relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, che, a tal fine, sono versate nell’anno stesso all’entrata del bilancio
dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione
della predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate recate dal presente decreto.
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare
ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonche’
di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo
16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati, entro
il 31 dicembre 2006:
a) le
scommesse a distanza a quota fissa con modalità di interazione diretta tra
i singoli giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza con vincita in
denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all’elemento
aleatorio, dall’abilità dei giocatori. L’aliquota d’imposta unica e’ stabilita
in misura pari al 3 per cento della somma giocata;
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Sono punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da
gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche’ gli
ulteriori punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. L’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e’ sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell’economia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite
le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse
dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi
su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e
a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici
su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche
di cui al comma 498, nonche’ di ogni ulteriore gioco pubblico, basato
su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilità di raccolta
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori
che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell’Unione europea,
degli operatori di Stati membri dell’Associazione europea per il libero scambio
e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di
affidabilità definiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta
tramite punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici
può essere riservata in esclusiva l’offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell’attivazione
di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il
30 per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici;
e) determinazione del numero
massimo dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in considerazione
dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti
di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti di vendita
già assegnati;
g) localizzazione dei punti
di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno
di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di vendita
già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30
giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti
di vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli operatori,
la cui base d’asta non può essere inferiore ad euro venticinquemila per ogni
punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di
raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita
in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalità di
salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».
3. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e successive modificazioni, il numero 3) della lettera b),
con effetti dal 1o gennaio 2007, e’ sostituito dal seguente:
«3) per le scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione
diretta tra i singoli giocatori:
3.1) nel caso in cui il movimento
netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura dell’8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
3.2) nel caso in cui il movimento
netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura del 6,8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
3.3) nel caso in cui il movimento
netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.500 milioni di euro, nella
misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura del 6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
3.4) nel caso in cui il movimento
netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.000 milioni di euro, nella
misura del 2,5 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi
e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
nella misura del 5,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette
eventi;
3.5) nel caso in cui il movimento
netto dei dodici mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi
diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 3.500 milioni di euro, nella
misura del 2 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
per quelle con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; nella
misura del 5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;».
4. Al
fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione
e l’elusione fiscale
nel settore del gioco, nonche’
di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero dell’economia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite
le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica,
delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli,
dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato
totip, delle scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ di ogni ulteriore gioco pubblico;
b) possibilità di raccolta del gioco su base ippica
da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato
membro dell’Unione europea, degli operatori di Stati membri dell’Associazione
europea per il libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati, solo se
in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici può essere riservata in
esclusiva l’offerta di alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell’attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5 per cento aventi
come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attività principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri
dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti,
a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei
comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri
dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti,
a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati,
senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006,
si effettui la raccolta del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle
scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione
di una o più procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d’asta non può essere
inferiore ad euro trentamila per ogni punto di vendita avente come attività principale
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento
per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione
dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di raccogliere
il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita in denaro, previo
il versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalità di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
5. L’articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e’ sostituito dal seguente:
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di
cui all’articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che
possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri
giochi autorizzati nonche’ le prescrizioni da osservare ai fini dell’installazione
sono definiti con decreti direttoriali del Ministero dell’economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i punti di vendita aventi
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
i decreti sono predisposti di concerto con il Ministero dell’interno, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Costituiscono criteri direttivi
per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili la natura
dell’attività prevalente svolta presso l’esercizio o il locale e la superficie
degli stessi.».
6. Nei casi di reiterazione previsti dall’articolo 110, comma
10, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni
alla raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal Ministero dell’economia
e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data
di notifica del provvedimento di sospensione delle licenze od autorizzazioni
stesse. Negli stessi casi si interrompono gli effetti dei contratti in ragione
dei quali i soggetti raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari
della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All’articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole «in monete metalliche» sono
soppresse.
8. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530:
1. alla lettera b), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«a decorrere dal 1o gennaio 2007»;
2. alla lettera c), dopo
le parole: «l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » sono aggiunte
le seguenti: «, a decorrere dal 1o gennaio 2007,»;
b) al
comma 531, le parole: «1o
luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2007».
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall’ICI
1. All’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma
2-bis e’ sostituito dal seguente:
«2-bis. L’esenzione disposta dall’articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano
esclusivamente natura commerciale».
Art. 39-bis.
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali
1. All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Specifiche disposizioni sono
previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti
politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione
Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere»;
b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono
sostituite dalle seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c)
dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Per il rimborso previsto dal
comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione
Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5
per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente
periodo e’ suddiviso tra le ripartizionidella circoscrizione Estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e’ suddivisa
tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano
ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito
almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione
stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
d) al comma 6, le parole: «commi 1 e
4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro
il 31 luglio di ciascun anno» sono inserite le seguenti: «I rimborsi di
cui al comma 4 sono corrisposti in un’unica soluzione, entro il 31 luglio
dell’anno in cui si e’ svolta la consultazione referendaria».
2.
All’articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: «fondi medesimi» sono inserite le seguenti: «,
ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo
1,».
3. All’articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ abrogato;
b) al comma 3, le parole: «per l’attribuzione della quota
di seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni
dell’aprile 2006.
5.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in
1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006, si provvede,
per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 40.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dal presente decreto, ad eccezione
di quelli relativi agli articoli 18-bis, 21 e 39-bis, pari a complessivi
4.384,4, milioni di euro per l’anno 2006, a 2.066,6 milioni di euro per
l’anno 2007 e a 3.013,7 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle riduzioni di spesa recate dal medesimo
decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 40-bis.
Norma transitoria
1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati,
stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza
della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso
ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali
casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 41.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.