La riforma degli esami di maturita’

Il Governo ha presentato al Senato, lo scorso 18 settembre, la propria
proposta
di
riforma
(n. 960/AS) in materia di esami di maturita’ e di raccordo tra scuola e universita’


Si riportano di seguito:

A) La relazione al disegno di legge n. 960/AS

B) Il disegno di legge n. 960/AS del 18 settembre 2006

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A) Relazione al disegno di legge n. 960/AS

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in
materia
di raccordo
tra la scuola e le università

Onorevoli Senatori. – L’esame di Stato rappresenta la vicenda
culminante del percorso formativo seguito dallo studente, ma costituisce al
tempo stesso un segno tangibile dei mutamenti che intervengono nella scuola
e nella società.

Il processo di evoluzione dei contenuti e delle modalità di svolgimento
dell’esame si inserisce infatti in quello più ampio che ha caratterizzato
i cambiamenti del sistema scolastico italiano in stretta correlazione con quelli
emergenti dal contesto socio-economico del nostro Paese e dal dibattito pedagogico
corrente nei vari decenni del secolo appena decorso.

Dalla riforma di Giovanni Gentile, che disegnò un modello organico di
esame di maturità, coerente con le tradizioni della cultura italiana,
si passò all’esame del 1969, che, sull’onda del movimento
sessantottesco e sotto la spinta di correnti pedagogiche interessate soprattutto
ad incidere sui procedimenti valutativi, finì con l’accantonare
il valore selettivo della prova finale, proprio della riforma gentiliana.

La esigenza di valorizzare in sede d’esame la verifica e la valutazione,
anche quantitativa oltre che qualitativa, delle conoscenze, competenze e capacità acquisite
dallo studente al termine del corso di studi, è stata invece fortemente
avvertita dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.

Attraverso una serie di dispositivi di normazione secondaria, la legge n. 425
del 1997 ha introdotto la disciplina dei crediti, scolastico e formativo; ha
previsto particolari modalità di svolgimento della terza prova scritta,
predisposta dalla commissione in stretta correlazione con il piano dell’offerta
formativa realizzato dalla scuola nell’ambito della propria autonomia,
e ha infine sancito l’adozione di tecniche e modelli di certificazione
in linea con quelli dei Paesi dell’Unione europea.

La stessa composizione delle commissioni giudicatrici, costituite per il cinquanta
per cento da membri interni e per il restante cinquanta per cento da docenti
esterni e da un presidente esterno, costituiva in certo modo un limite all’assoluta
autoreferenzialità del consiglio di classe.

La summenzionata formazione delle commissioni è stata però modificata
dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria del 2002), che ha disposto
la costituzione di commissioni con soli membri interni e un presidente esterno
nominato per tutte le commissioni operanti in ciascun Istituto.

Tali modifiche, pur ispirate, oltre che dall’esigenza di contenimento
della spesa pubblica, dall’intento di valorizzare a pieno l’autonomia
delle singole istituzioni scolastiche, rendendo i docenti della classe protagonisti
esclusivi della valutazione finale dei propri allievi, non ha però dato
i risultati attesi.

La nuova composizione delle commissioni ha reso invece i docenti sempre più autoreferenziali
nella valutazione e nel proprio impegno di lavoro.

Venuta meno l’occasione di confrontarsi con contenuti e impostazioni
metodologiche diverse dalle proprie, i docenti hanno finito con l’appiattirsi
su una didattica ripetitiva, priva di mordente culturale e professionale, oltre
che di stimoli per gli studenti, oramai avvezzi purtroppo a dare tutto per
scontato.

Tale fenomeno ha mostrato aspetti ancora più inquietanti nelle scuole
non statali, nelle quali i docenti sono stati sottratti ad ogni forma di confronto,
verifica ed anche controllo della propria attività.

Ancora più difficile si è rivelato il compito del presidente,
il quale, dovendo attendere al governo di un numero molto più elevato
di commissioni, coincidente con tutte quelle operanti nella stessa sede d’esame
(in molti casi anche più di 15), ha finito con l’assumere un ruolo
quasi notarile di registrazione e autenticazione burocratica degli atti d’esame.

La nuova formazione delle commissioni tutte interne ha favorito inoltre, nelle
scuole non statali, il fenomeno delle abbreviazioni per merito. Studenti – in
certi casi addirittura di intere classi – del penultimo anno di corso
sono stati ammessi all’esame di Stato con una valutazione di otto decimi
in ciascuna disciplina, senza avere quasi mai alle spalle un regolare corso
di studi.

Altrettanto inquietanti i risultati finali che, negli ultimi quattro anni,
hanno subìto una impennata nelle percentuali dei candidati dichiarati
promossi.

Si è cioè passati dal 91,70 per cento del 1999, dal 94,30 per
cento del 2000 e dal 95,8 per cento del 2001 (ultimo anno della composizione
mista delle commissioni), al 97 per cento del 2002, fino al 97,8 per cento
del 2005.

L’attuale composizione delle commissioni giudicatrici, come si evince
dalle situazioni e dai dati sopra riportati, ha inciso negativamente sulla
dignità e sulla credibilità dell’esame di Stato, che da
qualche anno viene celebrato quasi come un rito stanco.

A tale pregiudiziale, che grava pesantemente sull’esame di Stato, si
aggiunge il dispositivo relativo al requisito dell’ammissione all’esame,
che viene consentita a tutti i candidati, purché classificati, indipendentemente
dal voto minimo di sufficienza riportato in ciascuna disciplina. Ne è pertanto
derivata in questi anni un’ammissione quasi d’ufficio, che si è poi
tradotta, in sede d’esame, in una assoluzione indiscriminata e nel conseguimento
generalizzato del diploma.

Tale situazione impone la necessità di restituire dignità all’esame
di Stato, per renderlo credibile sia di fronte alle università, che
devono ritornare a dare il giusto valore al voto dei diplomi, sia di fronte
al mondo del lavoro, che a buon diritto richiede trasparenza nella corrispondenza
tra le competenze effettivamente acquisite dal diplomato e la votazione a lui
attribuita in sede di esame.

Al fine di soddisfare tali esigenze è stato predisposto il presente
disegno di legge di riforma dell’esame di Stato che modifica, integra
e sostituisce alcuni articoli della legge 10 dicembre 1997, n. 425, anche in
considerazione degli effetti derivanti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, sulla
parità scolastica.

Con riferimento alla materia degli esami di Stato, gli elementi correttivi,
modificativi, ed anche innovativi, che il disegno di legge intende introdurre
si riassumono, in sostanza, nei seguenti:

– introduzione dell’istituto dell’ammissione all’esame
di Stato, condizionata alla valutazione positiva in sede di scrutinio finale;

– modifica dei requisiti di abbreviazione per merito vincolati oltre
che al conseguimento di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio
del penultimo anno, anche al conseguimento della media di sette decimi nei
due anni antecedenti e all’assenza di ogni ripetenza;

– vincolo del possesso della residenza nella località dell’istituto
scolastico scelto quale sede d’esame per i candidati esterni, con previsione
di sanzioni per il mancato rispetto della norma;

– accentuazione della connotazione tecnico-pratica e della dimensione laboratoriale
della seconda prova destinata agli istituti tecnici, professionali ed artistici,
con possibilità di svolgimento della stessa anche in più di un
giorno di lavoro;

– scelta delle prove nazionali da parte del Ministro della pubblica istruzione,
con eliminazione del potere di predisposizione delle stesse da parte dell’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
(INVALSI);

– modifica della ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione
con incremento da 20 a 25 punti di quello relativo al credito scolastico e flessione
da 35 a 30 punti per la valutazione del colloquio;

– introduzione di misure tese a valorizzare le eccellenze anche ai fini
dell’accesso alle università, alla formazione tecnica superiore
e al mondo delle professioni e del lavoro;

– ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con commissari
interni ed esterni al 50 per cento oltre al presidente esterno, al quale sono
affidate non più di due commissioni-classe;

– inserimento dei docenti universitari e dei ricercatori tra i soggetti
destinatari della nomina a presidente;

– previsione di sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul funzionamento
delle scuole e sulla organizzazione e gestione dell’esame, da effettuarsi
nell’ambito della funzione ispettiva.

Il presente disegno di legge contiene inoltre una delega al Governo in materia
di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione postsecondaria
e di valorizzazione di risultati di eccellenza.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L’articolo 1, con la tecnica della «novella», sostituisce
gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 425 del 1997, apportandovi le modificazioni
necessarie.

Con l’articolo 1, si provvede, in particolare, a sostituire, le disposizioni
contenute negli articoli 2 (Ammissione all’esame di Stato), 3 (Contenuto
ed esito dell’esame) e 4 (Commissione e sede di esame) della legge 10
dicembre 1997, n. 425.

L’articolo 2 della predetta legge n. 425 del 1997, come novellato, disciplina
quindi, nel comma l l’ammissione all’esame, introducendo, a tal
fine, la valutazione positiva in sede di scrutinio finale e richiedendo comunque
il saldo degli eventuali debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici
ed, eventualmente, ancora sussistenti.

Il comma 2 riguarda una particolare categoria di candidati, e cioè coloro
che possono fruire, in presenza di specifici requisiti espressamente previsti,
dell’abbreviazione per merito. Si tratta cioè di candidati che
abbiano riportato, nello scrutinio finale del penultimo anno del corso, gli
otto decimi in ciascuna disciplina. A tale requisito si deve però aggiungere
anche quello di aver riportato la media di sette decimi nei due anni antecedenti
il penultimo, con esclusione di ogni ripetenza. Solo in presenza di tali requisiti
si può, pertanto, fruire dell’abbreviazione, di un anno, del corso
di studi, e affrontare quindi l’esame di Stato conclusivo del corso stesso.
In tal modo si rende più rigoroso un istituto, quello dell’abbreviazione
per merito, già previsto dall’ordinamento ma che, così come
disciplinato attualmente, ha dato luogo ad abusi e distorsioni.

Analogamente, ai candidati esterni che sostengono l’esame preliminare
per l’ammissione all’esame di Stato, viene richiesto, al comma
3, un punteggio di sei decimi in tutte le prove d’esame.

Il comma 4 esplicita la perentorietà del possesso del requisito della
residenza del candidato esterno nella località in cui ha sede l’istituzione
scolastica presso la quale deve sostenere l’esame di Stato. La concessione
di eventuale deroga viene demandata al dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale di provenienza del candidato. Non si manca inoltre di sottolineare
che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel comma preclude l’ammissione
all’esame di Stato, configurando al tempo stesso responsabilità penali,
civili e amministrative per i dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate.

Il comma 5, di nuova introduzione rispetto alla legge n. 425 del 1997, prevede
che gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare
agli esami di Stato in qualità di candidati esterni devono avere cessato
la frequenza prima del 15 marzo e possedere i requisiti previsti per i medesimi
candidati.

Il comma 6 prende in considerazione i candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione
europea nei cui confronti non esistono obblighi internazionali. Accade ogni
anno che molti dei citati candidati, i quali hanno frequentato in Italia con
esito positivo i corsi di istruzione secondaria superiore fino all’ammissione
all’ultimo anno, siano stati costretti per motivi di lavoro ad interrompere
gli studi. A tali candidati il disegno di legge concede il diritto di poter
sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni.

Il comma 7 estende le norme relative all’abbreviazione di un anno per
merito all’esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte rispettivamente
per gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte.

L’articolo 3 del testo novellato esplicita, al comma 1, le caratteristiche
delle tre prove scritte d’esame, lasciando inalterate, rispetto alla
legge n. 425 del 1997, le finalità proprie della prima prova scritta
in italiano ed integrando invece quelle riguardanti le altre due. In particolare,
per quanto attiene alla seconda prova scritta, fermo restando l’aspetto
caratterizzante della disciplina che ne costituisce oggetto, si precisa che
negli istituti tecnici e professionali, in conformità a quanto già accade
per i licei artistici e gli istituti d’arte, le modalità di svolgimento
di detta prova devono aver riguardo alla dimensione tecnico-pratica e laboratoriale
delle discipline coinvolte e prevedere una durata di più di un giorno
di lavoro. Nei confronti della terza prova, ne viene esplicitata la identità,
quale espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa
delle istituzioni scolastiche e sottolineata la stretta correlazione al piano
dell’offerta formativa attuato da ciascuna scuola.

I commi 2, 3, e 4 riproducono sostanzialmente le norme presenti nello stesso
articolo della legge n. 425 del 1997.

Il comma 5 prevede una diversa ripartizione dei punteggi da assegnare ai tre
momenti valutativi dell’esame. Mentre resta invariato il punteggio massimo
di 45 punti da riservare complessivamente alle tre prove scritte, viene innalzato
da 20 a 25 punti quello relativo al credito scolastico e diminuito da 35 a
30 punti quello riguardante il colloquio. L’intervento mira a valorizzare
l’impegno dimostrato dallo studente nel corso degli studi e ad evidenziare
il ruolo dei docenti della classe in un’attività didattica di
particolare delicatezza e complessità, qual è quella della valutazione
in itinere e finale. Il lieve decremento del punteggio previsto per il colloquio è peraltro
in linea con i criteri di valutazione vigenti nei sistemi scolastici europei
nei quali, alla prova orale, viene riservata una votazione inferiore a quella
del credito e delle prove scritte.

Il comma 6 riproduce sostanzialmente, una disposizione già presente
nel corrispondente articolo della legge n. 425 del 1997.

Al comma 7 vengono previste, per gli alunni ammalati o assenti dagli esami,
una sessione suppletiva di esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di
svolgimento degli stessi.

L’articolo 4 novellato riguarda, infine, la commissione e la sede di
esame.

Al comma 1 si prevede la formazione della commissione di esame di Stato, per
la quale viene ripristinata la composizione mista, al 50 per cento di membri
interni, ed al restante 50 per cento di membri esterni più il presidente.
Al comma 2 si prevede la nomina di un presidente esterno, unico e di commissari
esterni comuni, ogni due classi. Negli stessi commi viene inoltre precisato
che il numero massimo dei componenti la commissione è di sei unità e
che competente per la nomina è il dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale. Si precisa infine che ad ogni classe sono assegnati non
più di trentacinque candidati.

Per quanto riguarda le categorie e i criteri da osservare nella nomina del
presidente, il comma 3 prevede un elenco di categorie tra le quali sono individuati
i soggetti da preporre alla presidenza delle commissioni; fra tali categorie
sono indicati i professori universitari e i ricercatori, nell’ottica
di un proficuo collegamento scuola-università ed in vista di un maggiore
coinvolgimento dei docenti universitari nelle iniziative di orientamento degli
studenti nell’ultimo anno di corso.

I commi 4, 5, 6, 7 stabiliscono i criteri da seguire sia nelle fasi territoriali
di nomina di presidenti e commissari, sia in quelle relative alla sostituzione
dei rinunciatari.

Il comma 8 fornisce indicazioni relative sia alla correzione delle prove scritte
e all’espletamento del colloquio, sia all’assunzione delle decisioni
finali.

Il comma 9 riguarda i candidati esterni, i quali vengono ripartiti tra le diverse
commissioni degli istituti statali e paritari in numero corrispondente al 50
per cento di quello dei candidati interni. Viene inoltre precisato che commissioni
composte da soli candidati esterni possono essere costituite, con autorizzazione
del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, soltanto presso istituti
statali e in numero non superiore ad una unità o a due in presenza di
corsi di studi a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

Il comma 10 reca disposizioni riguardanti i compensi dovuti a presidenti e
commissari, rinviando la definizione della relativa misura alla contrattazione
collettiva del comparto del personale della scuola. Tra le norme finanziarie
previste vi è anche quella che fa carico allo Stato dell’onere
previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle
commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti.

Il comma 11 individua la sede d’esame per i candidati interni e per quelli
esterni negli istituti statali e paritari, demandando al dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale la indicazione della sede per candidati non residenti
in Italia, che abbiano inoltrato domanda al succitato Ufficio.

Al comma 12 viene ribadita la esigenza di operare sistematiche e costanti verifiche
e monitoraggi sul funzionamento degli istituti statali e paritari, in relazione
alla organizzazione e gestione degli esami di Stato, nonché di quelli
di idoneità e integrativi, attraverso l’esercizio della funzione
ispettiva.

L’articolo 2 del presente disegno di legge prevede una delega in materia
di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione post-secondaria
e di valorizzazione di risultati di eccellenza. Quest’ultima costituisce
una significativa innovazione nell’ordinamento vigente in quanto con
essa viene previsto un meccanismo premiante per coloro che hanno conseguito
risultati di eccellenza, anche al di fuori dell’ordinario corso di studio.
Si è previsto, a tal fine, che tali risultati debbano essere debitamente
certificati.

L’articolo 3 del disegno di legge riguarda, infine, le disposizioni transitorie,
finali, finanziarie e le abrogazioni. Il comma 1 dispone che per i candidati
agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico
2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi,
relativamente ai debiti formativi ed all’attribuzione del punteggio per
il credito scolastico, le disposizioni previgenti. Il comma 2 dispone puntualmente
l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con le innovazioni introdotte
dal disegno di legge. I commi 3 e 4 recano le disposizioni di carattere finanziario.
Il comma 5, infine, riguarda l’entrata in vigore della legge.

. . . . . . .

B) Disegno di legge n. 960/AS del 18 settembre 2006

Art. 1.

(Ammissione all’esame di Stato,
commissione e sede di esame)

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti
dai seguenti:

«Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato
sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo
anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale
e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni
scolastici;

b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni
delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a
funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo
1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione
di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni
delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera
b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non
meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso
di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione
non inferiore alla media di sette decimi negli scrutini finali dei due anni
antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti,
ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione
dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima
classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad
accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno
o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla
classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente
acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato
superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima
classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della
classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione
alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso
all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle prove cui è sottoposto.
4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame
di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso
istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza
ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato
nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo
nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal
dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al
quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni
del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte
salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei
soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
5. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare
agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato
la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per
i medesimi candidati.
6. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non
abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore,
possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni.
7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di
un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro
d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli
istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe
terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, ferme
restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell’insegnamento
dell’educazione fisica.

Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame
di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa
ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere
anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti
il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli
istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento
tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline
coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro;
la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica
ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata
al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a
carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di
corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a
quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici
e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata
in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza
di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro,
sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza
prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite.
Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro
della pubblica istituzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun
anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza
prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione
d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame
in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.
3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti
ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.
4. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.
5. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato
un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma
dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al
colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove
scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far
valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo
per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione
d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento
del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di
esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di
5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.
6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate
sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali,
particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di
esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali
il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto,
più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari
esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti
con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione.
La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale.

2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni
comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di
ciascuna classe, e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata
la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.
3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati,
secondo il seguente ordine, tra:

a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione
secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei
quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti
preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione
primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento
negli istituti di istruzione secondaria superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali,
con rapporto di lavoro ci tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio
di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e
i ricercatori universitari confermati;
e) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria superiore statali,
collocati a riposo da non più di tre anni.

4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di
istruzione secondaria superiore.

5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti
sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto
riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo
in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.
7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione
di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria
scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive,
nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno
e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove
scritte e all’espletamento del colloquio operando per aree disciplinari;
le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza
assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti
statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per
cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque
candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati
esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente
preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero
maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati
esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso
ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione
di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni
può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o
disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono
l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle
norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi
e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati
in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario
interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi
di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La
misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva
del comparto del personale della scuola. Fino al prossimo rinnovo del predetto
contratto collettivo di comparto alla determinazione della misura dei compensi
si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere
previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle
commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo
1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello
Stato.
11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e
paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti,
con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma
6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame dei candidati esterni
sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente
in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli
esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento
degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e
la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati
nell’ambito della funzione ispettiva».

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione
post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca e del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque
adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta,
da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica;

b) potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di
una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea
prescelto;
c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai
fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge
2 agosto 1999, n. 264;
d) incentivare 1’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla
base dei percorsi di istruzione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l’osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l’individuazione
delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche,
le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale
e coreutica; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento,
la partecipazione anche di docenti universitari e dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi
nell’ultimo anno del corso di studi;

b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per
favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria
superiore alle prove di verifica dell’adeguata preparazione iniziale
degli studenti di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali
obblighi formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota
del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo
1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano
conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio
e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative
del corso di laurea prescelto;
d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche
di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di
certificazione del risultato di eccellenza.

3. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere
a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera
d), è destinata la somma di euro 5.000.000.

5. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta
di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi
e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata
in vigore.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali,
finanziarie e abrogazioni)

1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno
scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad
applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del
punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.

2. Sono abrogati:

a) l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) l’articolo 13, comma 4, e l’articolo 14 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
c) l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286.

3. All’onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi
euro 143.000.000, a decorrere dall’anno 2007, di cui euro 138.000.000
per i compensi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge 10 dicembre
1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l’incentivazione
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si
provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all’articolo
22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto
ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Redazione

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