Lo spoyl system non puo’ essere applicato al personale che viene scelto
in base al merito e che non svolge funzioni di natura politica ed amministrativa
ma di promozione e di coordinamento dell’attivita’ scientifica.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con ordinanza depositata lo scorso
12 settembre.
Nella specie, è stato ritenuto che il Direttore Scientifico di un Istituto
di ricovero e cura di carattere scientifico e, cioè, la figura soggettiva
preposta alla promozione e al coordinamento dell’attività scientifica
e non all’attuazione dell’indirizzo politico – amministrativo
(come tale retta dal c.d. "merit system"), non sia soggetto alle
regole dello "spoil system".
Inoltre, l’atto di revoca dall’incarico (discrezionale,
di alta amministrazione e non politico) deve essere sorretto da una adeguata
motivazione ed essere preceduto dal necessario avviso di
avvio del procedimento.
. . . . . . .
Consiglio di Stato, IV sezione
Ordinanza 12 settembre 2006 n. 4554
(presidente Santoro, estensore Russo)
Annulla l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado,
adottata dal TAR Lazio – Roma, sezione III Quater, n. 4142/2006 (nel giudizio
concernente la revoca dell’incarico di
direttore scientifico
dell’Istituto Regina Elena e la successiva nomina di altro soggetto)
(…)
Considerato che, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza
impugnata e come fondatamente rilevato dall’appellante, l’istituto
dello "spoyl
system" di cui all’art. 6 della L. n. 145/2002, non appare applicabile
alla fattispecie in esame che riguarda il Direttore Scientifico di un Istituto
di ricovero e cura di carattere scientifico e, cioè, la figura soggettiva
preposta alla promozione e al coordinamento dell’attività scientifica
e non all’attuazione dell’indirizzo politico – amministrativo,
(e come tale retta dal c.d. "merit system");
considerato che l’art. 7, co.2 della L. R. Lazio n. 2/2006, riguarda,
contrariamente a quanto sostenuto dall’ordinanza impugnata, la diversa
fattispecie della cessazione dell’incarico di direttore scientifico a
seguito dell’insediamento del consiglio di indirizzo successivo a quello
in carica all’atto del conferimento;
Considerato, comunque che l’atto di revoca (discrezionale, di alta amministrazione
e non politico) impugnato in primo grado non appare sorretto da una adeguata
motivazione e non è stato preceduto dal necessario avviso di avvio del
procedimento;
Considerato che, in virtù del nesso di presupposizione necessaria,
l’annullamento e / o la sospensione dell’atto presupposto ( revoca
del precedente incarico) riverbera i suoi effetti sull’atto consequenziale
(nomina del nuovo Direttore scientifico);
P.Q.M.
Accoglie l’appello (ricorso numero: 6600/2006 ) e, per l’effetto, in riforma
dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Depositata in Segreteria il 12 settembre 2006