Piu’ poteri all’Antitrust, i nuovi artt.14-bis, 14-ter e 15 della legge 287/1990

Il decreto Bersani conferisce nuovi poteri
all’Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato.
In particolare, l’articolo
14,
comma
1,
del
decreto-legge
223/2006
convertito,
con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, innova la
legge istitutiva dell’Antitrust italiano (legge n.287/90), per adeguarne il
funzionamento al nuovo regolamento comunitario
sulla concorrenza.

Il nuovo art. 14-bis prevede che, nei casi di urgenza dovuta al rischio di
un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorita’ possa adottare
d’ufficio
misure cautelari per un determinato periodo di tempo e, qualora le imprese
non vi adempiano, infliggere
sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3% del fatturato.

L’art. 14-ter, anch’esso di nuova istituzione, consente alle imprese di presentare,
entro
tre
mesi
dalla
notifica
dell’apertura
di
un’istruttoria,
"impegni idonei a eliminare i profili concorrenziali
oggetto dell’istruttoria".
L’Autorità,
valutatane l’idoneità, può rendere
tali impegni obbligatori e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.
In caso di mancato rispetto degli impegni, l’Autorità potrà irrogare
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato.

Infine, in conformità all’ordinamento comunitario sui "programmi
di clemenza",
l’Autorità potra’ ridurre o non applicare la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista per le intese restrittive della concorrenza, valutando la
qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento dell’infrazione
(art. 15 ora modificato dal decreto Bersani).

Si riporta di seguito il testo degli articoli 14-bis (Misure cautelari),
14-ter (Impegni) e 15 (Diffide e sanzioni) della Legge 10 ottobre 1990
n. 287, come risulta a seguito dell’entrata in vigore del decreto Bersani.

. . . . . . .

Legge 10 ottobre 1990 n. 287

(…)

Art. 14-bis. – Misure cautelari

[Inserito dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 223/2006 convertito
dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248]

1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile
per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad
un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di
misure cautelari.

2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l non possono essere in ogni caso
rinnovate o prorogate.

3. L’Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che
dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie
fino al 3 per cento del fatturato.


Art. 14-ter. – Impegni

[Inserito dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 223/2006 convertito
dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248]

1. Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria per l’accertamento
della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli
81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far
venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. L’Autorità,
valutata l’idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti
dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere
il procedimento senza accertare l’infrazione.

2. L’Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori
ai sensi del comma l può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 10 per cento del fatturato.

3. L’Autorità può d’ufficio riaprire il procedimento se:

a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda
la decisione;

b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono
incomplete inesatte o fuorvianti».

Art. 15. – Diffide e sanzioni

[Come modificato dall’articolo 11, comma 4, della Legge 5 marzo 2001,
n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati" e
dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 223/2006 convertito dalla Legge
4 agosto 2006, n. 248]

1. Se a seguito dell’istruttoria di cui all’articolo 14 l’Autorità ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati
il termine per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni
gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, dispone
inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci
per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini
entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l’Autorità applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato
ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1,
di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata
con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al
comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento
della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa
fino a trenta giorni.

2-bis. L’Autorità, in conformità all’ordinamento comunitario,
definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della
qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni
alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere
non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.

Redazione

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