Il Senato oggi, con 151
voti
favorevoli
e 147
contrari, ha accolto le pregiudiziali di costituzionalità presentate
dall’opposizione in merito al ddl 1048 di conversione del decreto-legge 29
settembre 2006, n.
261, recante “interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo
in favore di particolari categorie sociali”. Il voto del Senato comporta
l’immediata decadenza del decreto-legge.
Il decreto legge era in vigore dal 30 settembre.
Di seguito, il testo del decreto legge decaduto.
. . . . . . . .
Decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261
"Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di
particolari
categorie sociali"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2006)
Art. 1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da
casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive
di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi
con oltre 10.000 abitanti, sono sospese, fino al 30 giugno 2007, le esecuzioni
dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad
uso di abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo familiare complessivo
inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone
ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap
con invalidità superiore al 66 per cento.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva
di rilascio di cui al comma 1 e’ autocertificata dai soggetti interessati con
dichiarazione resa nelle forme di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo
4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore
nelle forme di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai
soggetti indicati all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, e all’articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, come modificato dall’articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, da casse professionali e previdenziali, compagnie di assicurazione,
istituti bancari, società il cui oggetto sociale comprenda la gestione
di patrimoni immobiliari e soggetti fisici o giuridici detentori di oltre 100
unità immobiliari ad uso abitativo, anche se diffuse su tutto il territorio
nazionale, il termine di sospensione di cui al comma 1 e’ fissato al 30 giugno
2008.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione il conduttore corrisponde
al locatore la maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 6, della legge
9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell’esecuzione se
non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall’articolo 5 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l’applicazione dell’articolo 55 della stessa
legge. La decadenza si verifica anche nell’ipotesi in cui il comune di residenza
del conduttore non provveda all’intervento di cui all’articolo 3, comma 1,
nel termine previsto.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme
di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste
per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta
dell’abitazione.
7. Ai conduttori di immobili destinati ad uso abitativo ceduti a soggetti
diversi dalle persone fisiche nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione,
di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e al decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, se appartenenti alle particolari categorie sociali di cui al
comma 1, e’ riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per
la durata di nove anni, non prorogabili, decorrenti dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, qualora ancora nella detenzione dell’immobile
a tale data.
Art. 2.
Benefici fiscali
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell’articolo
1 si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i
benefici fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio
2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86.
A favore dei suddetti proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni
dell’imposta comunale sugli immobili.
Art. 3.
Interventi dei comuni per l’edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione
degli sfratti
1. I comuni individuati nell’articolo 1, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, d’intesa con la regione,
un programma pluriennale di edilizia sovvenzionata e agevolata a favore dei
conduttori di cui all’articolo 1, indicando il fabbisogno di alloggi sulla
base degli elenchi, predisposti dagli stessi comuni, dei nominativi dei suddetti
conduttori, nonche’ le eventuali risorse finanziarie stanziate dal comune o
dalla regione, da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e, della solidarietà sociale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni
individuati nell’articolo 1 possono essere istituite apposite commissioni per
l’eventuale graduazione delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il
passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonche’
per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso
agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. I comuni definiscono il funzionamento e la composizione delle commissioni
di cui al comma 2, garantendo la presenza, oltre che del prefetto e del questore,
o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli
inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia.
Art. 4.
Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione per definire,
entro sessanta giorni dalla data di convocazione, il piano pluriennale nazionale
straordinario di edilizia residenziale pubblica, anche mediante acquisizione,
ristrutturazione o manutenzione di edifici esistenti, finalizzato all’aumento
di alloggi in locazione a canone sociale e a canone concordato, al fine di
garantire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui all’articolo 1,
nonche’ all’avvio di un piano complessivo sulla casa con la definizione di
proposte normative, strutturali e fiscali per la normalizzazione del mercato
immobiliare.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro delle infrastrutture, titolare
della realizzazione delle opere, i Ministri della solidarietà sociale,
dell’economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e per le politiche
giovanili e le attività sportive, o loro delegati, i rappresentanti
dell’ANCI, delle regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli
inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia, delle associazioni
dei costruttori edili e delle cooperative.
Art. 5.
Reddito dei fabbricati
1. Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il reddito dell’unità immobiliare
e’ determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, assumendo quale riduzione forfetaria
del canone di locazione la percentuale del 14 per cento.
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a euro 16,4
milioni per l’anno 2007 ed a euro 44 milioni per l’anno 2008, si provvede con
le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione dei redditi da fabbricati
di cui all’articolo 5.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.