L’accesso riservato sarà ancora gratuito?

Come è noto, l’accesso ai dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo è riservato “a chi vi abbia interesse, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti” (art. 56, comma 1, D.Lgs. 5 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale).

In ottemperanza a tali disposizioni, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, in qualità di titolare del trattamento del dati personali pubblicati su giustizia-amministrativa.it (art. 46, comma 2, D.lgs. 196/2003), ha adottato circa un anno fa alcune misure al fine di garantire, sia la sicurezza dei dati giudiziali pubblicati sul proprio sito web istituzionale, sia l’accesso ai soggetti interessati.

Ed infatti, nel marzo del 2005 il Segretariato ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con il Consiglio Nazionale Forense, in base al quale solo gli avvocati, in qualità di soggetti interessati, possono consultare integralmente e senza limitazioni la banca dati presente su www.giustizia-amministrativa.it, attraverso un motore di ricerca che consente anche query per nome del ricorrente, del resistente, del controinteressato, nonchè per nome degli avvocati costituiti. Tale motore di ricerca è tuttavia accessibile solo per gli avvocati muniti di apposita smart card: attualmente sono supportate, oltre alla smart card rilasciata dallo stesso Consiglio Nazionale Forense, le smart card di Actalis, Cnipa, Infocamere e Postecom.

In pratica, il professionista si connette tramite la rete internet al “Punto di Accesso” gestito dal Consiglio Nazionale Forense, il quale certifica la sua iscrizione all’albo forense di appartenenza, e ciò sulla base di copia dell’albo fornita dagli stessi consigli dell’Ordine degli Avvocati. Si noti, dunque, che CNF e Cons. Stato, nel sottoscrivere il Protocollo de quo, hanno scelto di applicare la procedura di cui all’art. 7 del D.M. 14 ottobre 2004, sebbene formalmente non applicabile al processo amministrativo in quanto regola tecnica prevista per il solo processo civile telematico.

Ad oggi, questo servizio è gratuito: l’avvocato che vuole usufruirne deve soltanto acquistare una smart card abilitata ed il relativo lettore. E ciò in quanto il Protocollo in commento ha espressamente previsto che tutti i costi di creazione e successiva gestione del suddetto “access point” fossero ad esclusivo carico del Consiglio Nazionale Forense. Tuttavia il Protocollo ha una durata limitata (vedi art. 5: due anni a decorrere dal 16 marzo 2005, data di sottoscrizione del Protocollo) al termine del quale i suoi contenuti dovranno essere rivisti. Inoltre, nella Circolare del CNF del 27 ottobre 2005, indirizzata ai Presidenti di tutti i Consigli dell’Ordine, si può leggere tra le righe che “il servizio di consultazione sarà completamente gratuito fino al 31 dicembre 2006”.

In conclusione, ci chiediamo dunque se l’anno nuovo riserverà qualche brutta sorpresa agli avvocati che ad oggi utilizzano questo preziosissimo servizio telematico, indispensabile in quanto – come recita lo stesso protocollo – è diretto a “consentire la tutela degli interessi del propri assistiti“, pur “nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei dati personali“, e nell’ottica di snellimento delle “attività dalle segreterie, che saranno meno gravate dalla richieste di consultazione“.

Qui di seguito il testo integrale del Protocollo d’intesa.

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PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Ufficio Servizi per l’automazione e l’Informatica, con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza capo di Ferro n. 13, in persona del Responsabile del sistema informativo della Giustizia Amministrativa Consigliere di Stato Aldo Fera,

E

Consiglio Nazionale Forense, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Arenula, 71, in persona del Presidente pro tempore Prof. Avv. Guido Alpa, rappresentato dai delegato Consigliere Prof. Avv. Aldo Lolodlce, coordinatore commissione informatica presso il Consiglio Nazionale Forense.

PREMESSO CHE

– l’accesso ai dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria è riservato dall’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “a chi vi abbia interesse”;

– in ottemperanza a quanto previsto dalla sopra citata norma in materia di protezione del dati personali, gli organi della Giustizia Amministrativa, in qualità di titolari del trattamento del dati personali (art. 46, comma 2, del D.lgs. 196/2003), hanno adottato idonee misure preventive al fine di garantire la sicurezza del dati giudiziali pubblicati sul sito web istituzionale della Giustizia Amministrativa;

– l’Avvocatura, tramite gli Ordini Forensi e il Consiglio Nazionale Forense, ha espresso l’esigenza, per lo svolgimento dell’attività professionale, di continuare ad avvalersi del servizio di accesso telematico ai dati delle segreterie del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

– si rende necessario individuare e disciplinare le modalità tecnico-operative dell’accesso da parte degli Avvocati, in qualità di soggetti abilitati esterni, ad informazioni disponibili in modalità web all’interno del dominio RUPA della Giustizia Amministrativa;

VISTA la delibera del Centro nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione del 12 dicembre 2003, prot. 5552, concernente l’accoglimento della domanda d’iscrizione del Consiglio Nazionale Forense nell’Elenco Pubblico dei Certificatori ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 10 novembre 1999, n. 513, come sostituito dall’art. 28, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;

VISTO la lettera prot. n, 895/04-G.V. del 15 settembre 2004 con la quale il Consiglio Nazionale Forense dichiara di aver affidato, con contratto firmato il 30/09/2003 – reg. n. 10739 dei 17/10/2003, alle società Actalis S.p.A. e DCS Software e Servizi s.r.l. la realizzazione del “punto di accesso” e del “punto di certificazione del difensori”;

CONSIDERATO CHE

– l’accesso privilegiato alle banche dati del Consiglio di Stato da parte degli Avvocati del libero foro, certificato dal consiglio Nazionale Forense, avviene nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei dati personali sopra citati, in quanto diretta a consentire agli operatori forensi la tutela degli interessi del propri assistiti;

– l’accesso alle informazioni in via telematica da parte degli Avvocati faciliterà l’attività dalle segreterie che saranno meno gravate dalla richieste di consultazione e intende creare le condizioni che permettano la cooperazione telematica personalizzata tra la Giustizia Amministrativa e gli Avvocati, con accesso privilegiato alle informazioni relative allo stato del ricorsi, ai ruoli di udienza, nonché alle sentenze e ordinanze da parte degli operatori forensi;


LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

II Consiglio Nazionale Forense, quale prestatore di servizi di certificazione per la firma digitale a favore di avvocati e praticanti, realizzerà, per i propri utenti un’infrastruttura di sicurezza a chiave pubblica nonché una infrastruttura di interconnessione protetta. L’attivazione di tali infrastrutture protette consentirà il collegamento sicuro alla rete RUPA della Giustizia Amministrativa.

Art. 2

Gli Avvocati che avranno accesso al sistema Informativo web della Giustizia Amministrativa, tramite il Consiglio Nazionale Forense, per ragioni inerenti l’esercizio della professione potranno consultare i dati nel rispetto delle norme processuali e della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3

L’individuazione delle attività necessarie all’attuazione del progetto e la ripartizione delle stesse tra le parti è definita nell’allegato documento tecnico, parte integrante del presente atto.

Art. 4

Tutti gli oneri derivanti dalla attuazione del presente protocollo e relativi alla connettività ed all’autenticazione degli utenti sono a carico del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 5

II presente atto ha la durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano a sottoporre a verifica le condizioni pattuite ogni anno e, comunque, in occasione della messa in funzione dei processo telematico.

Art. 6

Il Consiglio Nazionale Forense garantirà l’interoperabilità del certificati emessi da altri Enti di certificazione.

Roma, 16 marzo 2005

Il Consigliere Delegato del Consiglio Nazionale Forense

Prof. Avv. Aldo Loiodice

II Responsabile del sistema informativo della Giustizia amministrativa

Consigliere di Stato Aldo Fera

Redazione

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