Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il pacchetto 2007 sulle
liberalizzazioni, proposto dal Ministro Bersani. Si tratta di misure, che in parte verranno introdotte
con
decreto legge, altre con disegno di legge.
Tra gli altri, concernono i seguenti settori (tra parentesi il
provvedimento dell’Antitrust preso a riferimento):
TELEFONIA MOBILE – costi di ricarica (IC 15 novembre 2006)
TRASPORTO AEREO – pubblicità
tariffa netta (IC 27 aprile 2005)
ASSICURAZIONI – esclusività
distribuzione ramo danni – informazioni ministeriali su tariffe (AS 16
gennaio 2007, AS 28 luglio 2006)
DISTRIBUZIONE CARBURANTI
– distanze minime – vincoli abbinamento commercio (AS 18
gennaio 2007, AS10 novembre 2004 e precedenti)
AGENTI DI COMMERCIO – limitazioni
accesso attività (AS 24 ottobre 2001)
AUTOSCUOLE – contingente
numerico (AS 29 maggio 1997)
APPALTI TAV – Affidamento
diretto in concessone (AS 12 febbraio 2002)
Di seguito il testo intregrale del Comunicato stampa predisposto
dal Ministero dello Sviluppo Economico.
. . . . . . . . .
TELEFONIA
MOBILE
LA TRASPARENZA E’ D’OBBLIGO – IL COSTO
DELLA RICARICA DEVE CORRISPONDERE AL TRAFFICO TELEFONICO ACQUISTATO
(decreto legge)
– per la ricarica dei cellulari si paga quello che si consuma:
stop ai costi fissi e ai contributi per la ricarica di carte prepagate
(anche via bancomat o in forma telematica) aggiuntivi rispetto al costo
del traffico telefonico richiesto.
– Il credito telefonico delle carte prepagate non può
più avere una scadenza (oggi è generalmente pari
a 12 mesi)
Il governo risponde alla petizione dei consumatori alla Commissione Ue
che ha ormai superato le 810mila firme.
– le offerte tariffarie dei differenti operatori della
telefonia mobile devono evidenziare tutte le voci che compongono
l’effettivo costo del traffico telefonico per consentire ai
consumatori un adeguato confronto.
– gli operatori telefonici dovranno adeguare sia le loro
offerte commerciali, sia i contratti già stipulati entro i
30 giorni.
TELEFONIA,
INTERNET E TV
LIBERTA’ DI RECEDERE DAL CONTRATTO
(decreto legge)
– salta l’obbligo per gli utenti di restare fedeli
agli operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata: i contratti
di adesione stipulati con tali operatori devono prevedere la
facoltà del contraente di recedere dal contratto in
qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi
dell’operatore (alcuni operatori oggi impongono la fornitura
del servizio per 12 mesi). Gli operatori non possono, inoltre, imporre
un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.
– Spetta all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni il compito di stabilire le modalità
attuative di queste nuove disposizioni e di applicare le sanzioni in
caso di inosservanza.
STRADE
E AUTOSTRADE
TRASPARENZA SU PREZZI CARBURANTI E AVVISI TEMPESTIVI IN CASO DI
INCIDENTI
(decreto legge)
– tabelloni posti all’ inizio e lungo la tratta
daranno informazioni su:
1) listino prezzi comparati delle stazioni di servizio presenti lungo
il percorso
2) gravi limitazioni del traffico che saranno segnalate prima del
pagamento del pedaggio
– apposite convenzioni consentiranno
all’automobilista di ricevere le stesse informazioni via
radio e sms.
– il Ministero dei Trasporti sottopone al Cipe una proposta
per disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico,
nell’ambito delle concessioni autostradali e stradali,
l’installazione di questi nuovi strumenti di informazione e
la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia.
TARIFFE
AEREE
STOP A OFFERTE NON TRASPARENTI – LE COMPAGNIE DEVONO INDICARE IL PREZZO
EFFETTIVO DEL SERVIZIO (PREZZO NETTO + COMPONENTI DEL SUPPLEMENTO)
(decreto legge)
– il cittadino ora non sarà più
‘sedotto’ da offerte ingannevoli. Numerose sono,
infatti, le offerte promozionali nelle quali il prezzo netto figura in
un campo decisamente visibile al cittadino e, invece, il supplemento
(spesso denominato “tasse” senza specificare di
cosa si tratti) figura in un campo visivo minimale, oltre ad essere
indicato con caratteri minuscoli. Un supplemento che porta il prezzo
effettivo per il consumatore a lievitare enormemente.
– saranno vietate le offerte e i messaggi pubblicitari di voli
aerei recanti l’indicazione del prezzo al netto di spese,
tasse e altri oneri aggiuntivi. Fra 30 giorni simili offerte e messaggi
saranno sanzionati quali pubblicità ingannevole.
– le compagnie aeree dovranno anche indicare quanti posti sono
disponibili al prezzo indicato nella promozione e per quali delimitati
periodi è valida l’offerta.
ALIMENTI
CONFEZIONATI
FINISCE ‘LA CACCIA’ ALLA DATA DI SCADENZA
(decreto legge)
– finalmente la data di scadenza dei prodotti alimentari
confezionati salterà agli occhi immediatamente.
– l’indicazione della data di scadenza o del termine
minimo di conservazione dei prodotti alimentari deve essere posta sulla
confezione in uno spazio facilmente individuabile e deve essere
chiaramente leggibile al pari delle cifre che indicano la
quantità di prodotto. La scadenza deve essere stampata in
modo indelebile. (Oggi, in molti casi, la data di scadenza è
praticamente invisibile).
– le industrie alimentari avranno 180 giorni per modificare le
confezioni dei prodotti.
ASSICURAZIONI
AGENTI PLURIMANDATARI ANCHE PER IL RAMO DANNI
(decreto legge)
– Le compagnie assicurative non possono stipulare con i propri
agenti contratti che prevedano clausole di distribuzione esclusiva di
polizze relative al ramo danni. Si estende così a tutto il
ramo danni (incendio, furto, infortuni ecc…) il divieto
previsto dall’art.8 della legge 248/06 di
quest’estate e che scatterà dal 2008 per le
polizze Rc auto. L’obiettivo è quello di aumentare
il livello di concorrenza e la possibilità di scelta da
parte del consumatore.
STOP AL VINCOLO DI DURATA DECENNALE PER POLIZZE RAMO DANNI
(decreto legge)
– Le compagnie di assicurazioni non potranno più
offrire polizze pluriennali con il vincolo decennale di durata, come
attualmente previsto dal Codice Civile. Il contraente avrà
la possibilità di disdire il contratto, di anno in anno,
senza costi.
In sostanza il consumatore, di fronte ad eventuali condizioni
più vantaggiose da parte di altre compagnie, sarà
libero di chiudere il contratto prima della scadenza finale prevista
originariamente e quindi scegliere liberamente. In questo modo il
governo pone rimedio ad una anomalia tutta italiana che ha prodotto
effetti negativi sulla concorrenza del settore.
STOP A PEGGIORAMENTO IMMOTIVATO DELLA CLASSE BONUS-MALUS RC AUTO
(decreto legge)
– un consumatore che stipula un nuovo contratto Rc Auto (o in
ragione dell’acquisto di una seconda automobile o in
conseguenza di un periodo di interruzione della copertura assicurativa)
mantiene la classe di merito risultante dall’ultimo attestato
di rischio, a prescindere dal tempo trascorso, nel caso di interruzione.
– in caso di sinistro l’impresa di assicurazione non
può variare in senso sfavorevole all’automobilista
la classe di merito fino a quando non sarà accertata
l’effettiva responsabilità. Nei casi in cui questo
non sia possibile, si prevede il computo pro quota in relazione del
numero dei conducenti coinvolti nel sinistro ai fini della eventuale
variazione di classe.
– le compagnie di assicurazione devono comunicare
tempestivamente tutti i casi di variazione peggiorativa della classe di
merito degli automobilisti, in ossequio ai principi di trasparenza e di
pubblicità.
CON UN CLICK METTI A CONFRONTO LE POLIZZE RC AUTO – I CONSUMATORI
POTRANNO AVERE INFORMAZIONI TEMPESTIVE SULLE TARIFFE PRESENTI SUL
MERCATO
(decreto legge)
– il Ministero dello Sviluppo economico, utilizzando i dati
che saranno messi a disposizione dall’Isvap,
organizzerà un servizio on line per consentire la scelta
della polizza Rc auto più conveniente, a seguito della
comparazione tra i prezzi di mercato offerti per il singolo profilo
individuale.
A questo proposito l’indagine conoscitiva compiuta
dall’Antitrust nel 2003 parla chiaro: “è
necessario –scrive – che si sviluppino strumenti ad esempio
operatori specializzati o intermediari in grado di agevolare il
confronto tra le polizze offerte atti a ridurre il gap informativo del
consumatore consentendo a quest’ultimo di scegliere
l’offerta maggiormente corrispondente alle proprie
preferenze”. La scarsa mobilità del consumatore, a
dispetto della grande varietà di offerte e di relativi
prezzi, mostra l’esistenza di difficoltà e costi
nel trovare il preventivo migliore tali da risultare più
elevati dei benefici attesi. Per colmare questa lacuna informativa il
Ministero organizzerà, sulla base dei dati forniti
dall’Isvap, un servizio informativo sul proprio sito
internet, per consentire, ai singoli consumatori di ottenere
direttamente una comparazione fra i prezzi finali delle diverse
compagnie applicabili al proprio profilo individuale.
MUTUI
IMMOBILIARI
SALTA L’AUTENTICA NOTARILE E TEMPI PIU’ RAPIDI PER
L’ESTINZIONE DELL’IPOTECA
(decreto legge)
– dopo aver pagato interamente il mutuo bancario il
cittadino-consumatore non dovrà più affrontare
nuove spese per avere la piena disponibilità del proprio
immobile.
– per cancellare l’ipoteca sulla casa, una volta
estinto il mutuo contratto con la banca, non è
più necessaria l’autentica del notaio.
D’ora in poi l’istituto di credito dovrà
semplicemente comunicare entro 30 giorni l’avvenuta
estinzione del mutuo alla Conservatoria, che provvederà
d’ufficio alla immediata cancellazione dell’ipoteca.
– gli operatori avranno 60 giorni per adeguarsi alle nuove
norme.
ESTENSIONE
DEI PAGAMENTI CON SISTEMI ELETTRONICI
DIMINUISCE IL CONTANTE IN CIRCOLAZIONE: MENO RISCHI PER IL CITTADINO E
MENO ‘NERO’ NELL’ATTIVITA’
ECONOMICA – TEMPI PIU’ CELERI PER CITTADINI E IMPRESE CHE
RICEVONO PAGAMENTI DALLA P.A. – L’ITALIA SI AVVICINA AGLI ALTRI PAESI
EUROPEI
(disegno di legge)
– per favorire la modernizzazione degli strumenti di
pagamento, riducendo i costi finanziari ed amministrativi che derivano
dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il
governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per riordinare la disciplina sui sistemi di pagamento.
– i decreti attuativi dovranno consentire la progressiva
“materializzazione” dei pagamenti nei confronti
della Pubblica Amministrazione da attuare con la previsione
dell’obbligo, per queste ultime, di attrezzarsi per
consentire pagamenti con modalità elettroniche
nonché attraverso servizi telematici e telefonici;
l’introduzione graduale, invogliata da opportuni incentivi
anche di natura fiscale, del sistema di pagamento elettronico nei
confronti dei soggetti incaricati di servizi pubblici, delle banche,
delle assicurazioni e di altri soggetti appartenenti a specifiche
categorie economiche; la previsione di un limite massimo, superato il
quale gli emolumenti per prestazioni lavorative (stipendi, pensioni) e
i compensi, comunque corrisposti, in via continuativa non possono
essere corrisposti in contanti; la previsione di misure agevolative per
ridurre i costi di gestione dei pagamenti effettuati con sistemi
elettronici anche mediante la previsione di incentivi fiscali,
nonché la revisione, per i conti caratterizzati da un
ridotto rilievo finanziario e da un limitato impatto amministrativo,
della disciplina concernente l’imposta di bollo gravante sui
servizi bancari; il superamento dell’obbligo di trasmissione
dell’elenco clienti-fornitori conseguente
all’utilizzo di sistemi di fatturazione elettronica che
facilita il suddetto adempimento da parte dei titolari di partita Iva.
N.B.: ad oggi in Italia le transazioni in contante rappresentano
numericamente il 90% del totale, a fronte di una media dei principali
paesi Ue pari al 69, 3%. Nel nostro Paese, inoltre, il sommerso
è pari al 26,2% del Pil, contro una media Ue del 17,9%.
PROCEDURE PIU’
FACILI PER GLI INDENNIZZI ALLE FAMIGLIE CON INVALIDI CIVILI MINORI
(disegno di legge)
Nei casi in cui la concessione dell’indennità si
fonda sulla frequenza, da parte del minore, di scuole, pubbliche o
private di ogni ordine e grado, la domanda non deve essere rinnovata
ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque
l’obbligo di comunicare all’Inps
l’eventuale cessazione della frequenza, il venir meno dei
requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione
dell’indennità.”
IL
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)
SPARISCE UN DOPPIONE – LA SUA FUNZIONE DI
‘ANAGRAFE’ DEI VEICOLI E’ GIA’
SVOLTA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
(disegno di legge)
– stop ai costi sostenuti per le marche da bollo e i diritti di
segreteria per le immatricolazioni e i passaggi di proprietà
al P.R.A
– taglio delle risorse finanziarie necessarie per tenere in piedi due
registri
– l’occupazione dei dipendenti del P.R.A. sarà
tutelata: i lavoratori potranno usufruire della mobilità
presso enti pubblici non economici nello stesso capoluogo.
– per l’assoluta tutela degli utenti e il completo contrasto
a possibili fenomeni di criminalità sarà
garantita la contestualità del passaggio di
proprietà e della conseguente istantanea registrazione
presso gli elenchi della Motorizzazione. Ciò che
consentirà agli interessati e alle forze
dell’ordine di conoscere in ogni momento e in tempo reale
l’esatta titolarità degli autoveicoli.
– Il Pubblico Registro Automobilistico non è altro
che l’anagrafe degli autoveicoli, è in sostanza la
struttura che registra la proprietà dei veicoli con la
denominazione della targa. Esiste, però, un altro archivio,
e cioè quello della Motorizzazione Civile, che contiene gli
stessi identici dati, oltre ad informazioni tecniche aggiuntive.
Mantenere in vita il P.R.A. sarebbe come avere due anagrafi con gli
stessi dati. Una cosa inutile e costosa. Eliminare il P.R.A. consente
al cittadino di ricevere i servizi più velocemente e di
risparmiare.
– Perché in Italia, a differenza di quanto avviene
in Europa, esiste anche il PRA, dove i veicoli, pur già
registrati nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, devono essere
nuovamente registrati a cura dei proprietari? La ragione risiede nella
disciplina civile dei beni mobili registrati (tali finora sono state
considerate le automobili), che prevede la trascrizione, fra gli altri,
dei contratti di trasferimento della proprietà e costitutivi
o modificativi dei diritti reali, ai fini
dell’opponibilità nei confronti dei terzi, per
dirimere i possibili conflitti fra gli interessati al medesimo bene,
secondo una complessa disciplina giuridica. Ma l’inclusione
degli autoveicoli fra i beni mobili registrati appare ormai obsoleta:
ormai, di fatto, quasi più nessuno iscrive ipoteche sui
veicoli e quasi tutti, invece, preferiscono più moderni ed
efficienti sistemi di finanziamento dell’acquisto. Con queste
norme,
infatti, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere
sottoposti alle disposizioni sui beni mobili registrati.
– Oggi si pensa che il PRA serva per andare a vedere di chi
è la proprietà di un certo veicolo con una
determinata targa. In realtà esiste un altro archivio, anche
molto più ricco, che è quello della
Motorizzazione (archivio nazionale veicoli sito presso il ministero dei
Trasporti che contiene sia i dati sulla proprietà del
veicolo, sia tutti i dati tecnici del veicolo la targa, come ad esempio
l’omologazione, la potenza ecc…) che contiene gli
stessi identici dati a cui accedono comuni, polizia, guardia di
finanza, carabinieri ed altri, 24 ore al giorno. Il P.R.A. quindi non
ha ragion d’essere: non ha alcun senso far viaggiare
parallelamente due archivi con le stesse informazioni, considerati i
costi e le complicazioni che ne derivano.
Nota Bene: Il regime della trascrizione dei contratti e degli atti
indicati nel pubblico registro automobilistico e dell’iscrizione dei
veicoli in entrambi i registri ha evidenziato, nel corso degli anni,
gravissimi problemi quanto alla inammissibile durata delle procedure,
alla complessità e onerosità degli adempimenti
per gli interessati ed alla sostanziale inefficacia rispetto alla
tutela degli interessi pubblici tutelati. L’obbligo di iscrizione e
trascrizione nel pubblico registro automobilistico, infatti, non serve
neppure a garantire la tutela delle parti contraenti e dei terzi visti
i numerosissimi episodi di truffa a danno dei consumatori quali la
ripetuta vendita del veicolo prima della trascrizione;
l’intestazione di decine di veicoli a cittadini ignari,
talvolta ad opera della criminalità organizzata, per
dissimulare il proprio patrimonio e altri innumerevoli ulteriori
inconvenienti riscontrati, ad esempio, in caso di fallimento del
concessionario dopo la vendita e il pagamento del prezzo, ma prima
della relativa trascrizione.
– per tutti coloro che lavorano attualmente al P.R.A. sono
previste le ordinarie modalità di mobilità. In
altre parole essendo il P.R.A. un ente pubblico non economico, gli
attuali dipendenti andranno a lavorare presso un ente pubblico non
economico che fa parte dello stesso comparto da cui vengono, presente
nel capoluogo di provincia. Si tratta quindi solo di cambiare ufficio.
La mobilità, comunque, verrà avviata previo
confronto con le organizzazioni dei lavoratori.
– Gli automobilisti si accorgeranno della novità
quando prenderanno atto di un risparmio che si aggira intorno ai 50
euro: a questo ammonta il costo dell’immatricolazione e
quello del passaggio di proprietà del veicolo. Ma se ne
accorgeranno anche impiegherà la metà del tempo
per avere la carta di circolazione: fino ad ora, infatti, erano due le
transazioni da fare. Una per ottenere la Carta di circolazione dalla
Motorizzazione; l’altra per ottenere, se pure a distanza di
tempo, il Foglio complementare dal PRA.
GPL
CHI UTILIZZA IL GPL NELLE PROPRIE ABITAZIONI NON SARA’
PIU’ OBBLIGATO A
RIFORNIRSI DALL’AZIENDA DISTRIBUTRICE CHE HA INSTALLATO IL
SERBATOIO
(disegno di legge)
– I serbatoi non potranno più essere installati in
comodato d’uso con il vincolo di esclusiva sul rifornimento
di Gpl per un determinato numero di anni (spesso 10).
– Ora il serbatoio dovrà essere concesso in
locazione e il titolare dell’utenza avrà la
facoltà di acquistare il gas in regime di libera concorrenza.
ESTINZIONE
ANTICIPATA DEI MUTUI IMMOBILIARI
SENZA
PENALE
(decreto legge)
– La norma tutela gli acquirenti della prima casa, prevedendo
che possano richiedere l’estinzione anticipata o parziale del
mutuo contratto con la banca senza pagare la penale.
– Per i mutui che verranno stipulati dall’entrata in
vigore della norma ogni clausola contraria sarà nulla di
diritto.
– L’Abi e le associazioni dei consumatori definiranno i modi
per riportare ad equità i contratti di mutuo già
stipulati, anche mediante la soppressione delle clausole penali.
PORTABILITA’
DEL MUTUO
(decreto legge)
– la norma chiarisce la possibilità per chi ha
contratto un mutuo di trasferirlo alla banca con cui stipula un nuovo
contratto di finanziamento, anche mediante scrittura privata, e senza
perdere i benefici fiscali previsti per la prima casa.
IMPRESE
E MESTIERI PIÙ LIBERI
ACCESSO LIBERO ALL’ATTIVITA’ DI PARRUCCHIERE,
ESTETISTA, PULIZIA, DISINFEZIONE, FACCHINAGGIO, AUTOSCUOLA – PER
ACCEDERE E’ SUFFICIENTE FARE LA DICHIARAZIONE DI INIZIO
ATTIVITA’ – SALTANO I CRITERI DELLA DISTANZA MINIMA E I
PARAMETRI NUMERICI PRESTABILITI
(decreto legge)
– nel caso di parrucchieri, barbieri ed estetiste restano
necessari i requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti,
e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico sanitari.
– nel caso di imprese di pulizia, disinfezione, facchinaggio
restano necessari, ove già richiesti, i requisiti di
onorabilità e capacità economico finanziaria.
Queste attività possono essere esercitate solo nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e
della salute, oltre che della normativa in materia di smaltimento dei
rifiuti speciali o tossici.
– nel caso delle autoscuole resta obbligatorio il rispetto dei
requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria
e degli standard tecnico-organizzativi già previsti. Le
autoscuole, inoltre, sono soggette a vigilanza amministrativa da parte
delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici
provinciali della Direzione generale della Motorizzazione.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore di questa nuova norma
gli enti locali dovranno adeguare i propri regolamenti.
GUIDE
E ACCOMPAGNATORI TURISTICI
PER ESERCITARE QUESTA ATTIVITA’ BASTA ATTESTARE I REQUISITI
PROFESSIONALI PREVISTI DALLE LEGGI REGIONALI: – SALTA LA
NECESSITA’ DI AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE – SPARISCE
L’OBBLIGO DI ESSERE RESIDENTI –
STOP AD UN EVENTUALE TETTO NUMERICO
(decreto legge)
– le attività di guida turistica e accompagnatore
turistico non possono essere subordinate all’obbligo di
autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a
requisiti di residenza. Per fare la guida turistica o
l’accompagnatore bisogna avere i requisiti professionali
previsti dalle leggi regionali.
– i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in
storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente non
sono tenuti a svolgere un esame abilitante per l’esercizio
dell’attività di guida turistica o culturale,
fermo restando il possesso dei prescritti requisiti di conoscenze
linguistiche.
– entro tre mesi dall’entrata in vigore della norma,
le Regioni e gli Enti locali devono adeguare le disposizioni normative
e regolamentari ai nuovi principi.
IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
(disegno di legge)
SPARISCONO VINCOLI DISTANZA MINIMA, PARAMETRI NUMERICI E LIMITI
ALL’ABBINAMENTO OIL E NON OIL
– l’installazione e l’attività
di un impianto di distribuzione dei carburanti non può
essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di
parametri numerici prestabiliti. Lo scopo è quello di
assicurare un corretto funzionamento del mercato secondo i principi
della concorrenza, nonché una maggiore
accessibilità al servizio da parte del consumatore.
– non si potrà impedire, con vincoli
amministrativi, agli imprenditori di vendere prodotti e servizi
ritenuti complementari in aggiunta a quelli oggetto della sua
attività. Gli imprenditori possono avvalersi di questa nuova
facoltà nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie,
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il fine della
norma è quello di garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul
territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato. Ed anche quello di assicurare ai consumatori finali migliori
condizioni di accessibilità all’acquisto di
prodotti e servizi.
Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai nuovi principi introdotti entro sei mesi
dall’entrata in vigore del provvedimento.
ATTIVITA’
DI INTERMEDIAZIONE D’AFFARI
(disegno di legge)
L’ACCESSO SARA’ PIU’ FACILE E
PIU’ VELOCE:
SPARISCE L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE A RUOLI O ELENCHI, BASTA
FARE LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ E AVERE I REQUISITI
PROFESSIONALI
– Le attività di intermediazione commerciale (la
presenta norma riunifica in questo settore le seguenti figure
professionali: l’agente di affari in mediazione;
l’agente immobiliare; l’agente d’affari;
l’agente e rappresentante di commercio; il mediatore
marittimo; lo spedizioniere; il raccomandatario marittimo) possono
essere svolte semplicemente dopo aver presentato la dichiarazione di
inizio attività alla Camera di Commercio competente per
territorio e per conoscenza alla Questura, corredata dalle
autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei
requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove
prescritti dalla legislazione vigente.
– Le Camere di Commercio, verificano il possesso dei requisiti
di legge degli esercenti le attività ed iscrivono i relativi
dati nel registro delle imprese se svolte in forma di impresa; e, in
tutti gli altri casi, nel repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (R.E.A.), assegnando ad essi la qualifica di
intermediario distintamente per tipologia di attività.
– per un giovane che vuole iniziare a svolgere una di queste
attività non saranno più necessarie due diverse
iscrizioni: una al Ruolo professionale e una al Registro imprese delle
camere di commercio
GAS
NATURALE
PRIMO PASSO VERSO LA BORSA DEL GAS – PICCOLI E MEDIE IMPRESE POTRANNO
COMPRARE GAS ON LINE SENZA DOVER ANDARE OLTRE FRONTIERA – CRESCONO GLI
SCAMBI SUL MERCATO NAZIONALE DEL GAS NATURALE
(decreto legge)
– La quota di gas naturale prodotto dai giacimenti italiani
che oggi le imprese produttrici versano allo Stato (royalties) in
controvalore dovranno essere cedute dai titolari delle concessioni ad
altri operatori presso l’esistente mercato regolamentato
già funzionante sul sito web di Snam Rete Gas. Un mercato
virtuale on line cui possono accedere le imprese che hanno contratti di
trasporto di gas in Italia o con chi lo produce in Italia o con chi lo
importa dall’estero. La misura renderà
più facile ai piccoli e medi operatori trovare gas da
comprare, visto che importarlo dall’estero richiede una forza
contrattuale idonea a poter stipulare contratti con i fornitori esteri
e a trovare la necessaria capacità di trasporto attraverso i
gasdotti dall’estero.
– gli introiti del gas ceduto sul mercato virtuale dai
titolari delle concessioni andranno allo Stato.
– Tutti i nuovi importatori di gas in Italia dovranno offrire
al mercato on line una percentuale del volume importato. Le nuove
autorizzazioni all’importazione di gas rilasciate dal
ministero prevedranno tale obbligo.
– la percentuale di gas da cedere al mercato virtuale
sarà stabilita con decreto del ministro dello Sviluppo
economico, sentita l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas.
AFFIDAMENTI
CONTRATTUALI
QUANDO LA REVOCA DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE INCIDONO SU RAPPORTI
CONTRATTUALI CON PRIVATI E’ MOTIVATA DA INTERESSE PUBBLICO IL
SOGGETTO
PRIVATO HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO PER LE SPESE GIA’
EFFETTUATE
E NON AL RISARCIMENTO INTEGRALE DELL’INTERO DANNO
– CHI È STATO
DANNEGGIATO NON PUÒ CHIEDERE UN RISARCIMENTO PER LA PARTE IN
CUI LUI
STESSO HA CONCORSO AL DANNO INFLUENZANDO LA SCELTA SBAGLIATA
DELL’AMMINISTRAZIONE.
(decreto legge)
– con questa norma si prevede, a carico delle Amministrazioni,
l’obbligo di corresponsione di un indennizzo nei casi di
revoca di atti amministrativi che incide su precedenti rapporti
negoziali con i privati.
Si estende, quindi, anche all’attività
privatistica, la previsione che contempla, in termini più
generici, l’ipotesi di “revoca che comporta
pregiudizi in danno di soggetti direttamente interessati”.
Poiché la revoca consegue ad una diversa valutazione o ad
una sopravvenienza che impongono una rivisitazione
dell’interesse pubblico come inizialmente apprezzato,
è opportuno che il potere di revocare il provvedimento sia
condizionato all’obbligo di indennizzare il privato, che per
effetto della revoca abbia subito un pregiudizio, anche nei casi –
sempre più frequenti – di attività negoziale
dell’amministrazione.
Versandosi in una ipotesi di responsabilità da atto lecito,
motivata in ragione dell’interesse pubblico, non si tratta di
un risarcimento del danno ma di indennizzo, in relazione al quale sono
dettate anche le modalità per la quantificazione riferita,
sotto il profilo quantitativo, al solo danno emergente, con esclusione
dei vantaggi futuri venuti meno e nel rispetto dei principi civilistici
della valutazione del concorso e dell’attività
svolta dall’interessato (art. 1226 c.c.).
– l’amministrazione non è comunque
tenuta, secondo gli stessi principi del codice civile applicabile ai
privati, a risarcire il danno per la parte in cui la sua scelta
sbagliata è stata influenzata da comportamenti dello stesso
danneggiato o di altri, ad esempio mediante la presentazione di studi
di fattibilità o di preventivi di lavori rivelatisi non
rispondenti al vero.
AUTO:
DIVENTA PIU’ FACILE PERSONALIZZARLE E PIU’ LIBERA
LA SCELTA
ARRIVANO
NUOVE POSSIBILITA’ DI SVILUPPO PER I SETTORI SPECIALIZZATI IN
COMPONENTI DELLE AUTO FINALIZZATI AD AUMENTARE LE PERFORMANCE, IL
COMFORT E LA SICUREZZA DEL VEICOLO
(disegno di legge)
– per modificare le caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e introdurre, quindi, componenti nuovi che non
sono stati previsti dalla casa costruttrice in sede di omologazione del
veicolo, non serve più il preventivo nulla osta della casa
costruttrice del veicolo (nulla osta che può essere comunque
negato anche per motivi diversi da quelli tecnici e che impedisce di
fatto, il più delle volte, di eseguire le modifiche). Non
è più necessaria neppure la visita e la prova
presso i competenti uffici della Direzione generale della
Motorizzazione civile.
Tutto questo a patto che ciascun componente venga certificato da una
relazione tecnica di un ente abilitato che attesti, per singolo modello
di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;
e a patto che la certificazione sia redatta sulla base di collaudi e
prove effettuate in conformità delle disposizioni tecniche
previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive
comunitarie e venga certificato che le caratteristiche tecniche e
funzionali dei componenti siano equivalenti o superiori a quelle
originarie in dotazione del veicolo nel rispetto della sicurezza attiva
e passiva del veicolo.
– con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre
mesi dall’entrata in vigore di questa nuova norma saranno
individuati i casi nei quali la sostituzione – fermo restando
il pieno rispetto degli adempimenti indicati – necessita di
una verifica da effettuarsi a cura degli uffici provinciali della
Motorizzazione che dovranno certificare la corretta installazione,
aggiornare la carta di circolazione e darne comunicazione agli uffici
dell’Archivio nazionale dei veicoli solo ai fini di eventuali
conseguenti adempimenti fiscali.
– con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro tre
mesi dall’entrata in vigore di questa nuova normativa sono
individuati gli enti abilitati a certificare ciascun componente. Con
decreto del Presidente della Repubblica si provvederà ad
adeguare il testo del uovo Codice della Strada (articolo 236 del DPR 16
dicembre 992, n. 495).
– scattano sanzioni da euro 357,00 a euro 1.433,00 e il ritiro
della patente per chiunque circoli con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di
omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio
modificato senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno
rispetto delle nuove norme.
TAV
SI TORNA ALLE GARE PUBBLICHE EUROPEE CHE CONSENTIRANNO DI SCEGLIERE
L’OFFERTA ECONOMICA PIU’ CONVENIENTE E DI TUTELARE
L’INTERESSE PUBBLICO – ENORME
RISPARMIO PER LO STATO: FINORA LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA
DELL’ALTA
VELOCITÀ È COSTATA CIRCA TRE VOLTE DI
PIÙ DEI PREVENTIVI – VELOCIZZAZIONE DEI TEMPI: FINORA LA
REALIZZAZIONE DELL’ALTA VELOCITÀ È
DURATA MOLTO DI PIÙ DEI TEMPI PREVENTIVATI
(decreto legge)
– vengono revocate le concessioni rilasciate a TAV spa
dall’Ente Ferrovie dello Stato ed a RFI spa per la
realizzazione di talune tratte ferroviarie (Milano-Verona;
Verona-Padova; Milano-Genova; terzo Valico dei Giovi). Gli effetti
delle revoche si estendono a tutti i connessi rapporti convenzionali
stipulati con i general contractors tra il 1991 e il 1992.
Sarà così possibile riaprire la realizzazione
delle opere in esame al mercato e alla libera concorrenza, mediante
l’espletamento di gare pubbliche europee, che consentiranno
la scelta dell’offerta economica più conveniente,
oltre che la tutela dell’interesse pubblico mediante
un’adeguata vigilanza sul rispetto dei tempi e degli oneri
finanziari pattuiti.
– questa norma prende le mosse dalla riforma del 2000 che
revocò le concessioni dallo Stato a Ferrovie dello Stato e
da Ferrovie a TAV, che avevano a loro volta consentito di affidare a
pochi grandi gruppi di imprese, i cosiddetti ‘general
contractors’, la completa realizzazione delle tratte
ferroviarie per l’alta velocità. Dopo la riforma
del 2000, il governo della successiva legislatura ripristinò
il sistema del general contractor. Così, segnando una
anomalia tutta italiana, l’alta velocità
ferroviaria è stata finora realizzata con affidamenti senza
gara. Con l’attuale norma, invece, si revocano le concessioni
determinando così la revoca dei contratti che derivavano
dalle precedenti concessioni e si torna alle gare pubbliche europee per
le ormai poche tratte ancora libere (vale a dire ancora non realizzate).
– le imprese che hanno iniziato lavori di progettazione
saranno risarciti dallo Stato sulla base del rimborso, in deroga alla
normativa vigente, dei soli oneri per attività progettuali
preliminari effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati.
IMPRESA
PIU’ FACILE
Questo pacchetto di semplificazioni costituisce un completamento della
proposta di legge “Capezzone” (attualmente
all’esame della Camera) che si occupa solo
dell’insediamento produttivo e non della fase costitutiva
dell’impresa, come, invece, è il caso di queste
nuove norme.
Pacchetto attuale e proposta “Capezzone”, quindi,
si integrano.
Le misure “impresa più facile”, inoltre,
rendono più rapida l’attuazione dei principi alla
base della proposta “Capezzone” che rinvia a
successivi provvedimenti del governo
IN
UN GIORNO PUO’ NASCERE UNA NUOVA IMPRESA
UNA COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO DELLE IMPESE SOSTITUISCE TUTTI GLI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI FINORA PREVISTI – VIENE RILASCIATA IN TEMPO
REALE UNA RICEVUTA CHE DA’ ISTANTANEO VIA LIBERA ALLA NUOVA
ATTIVITA’
(decreto legge)
– gli adempimenti amministrativi di carattere nazionale
previsti per l’iscrizione al registro delle imprese,
all’Inps, all’Inail e per l’ottenimento
del codice fiscale e della partita Iva verranno sostituiti da una
comunicazione unica che può essere trasmessa per via
telematica o presentata direttamente al registro imprese della Camera
di commercio.
Verrà così rilasciata subito una ricevuta che
costituisce titolo per l’immediato avvio
dell’attività imprenditoriale. Le amministrazioni,
naturalmente, continueranno a svolgere i controlli sulle
attività di impresa, ma questo non potrà
più ostacolare l’avvio delle attività.
– la stessa procedura si applica anche in caso di modifiche o
cessazione dell’attività d’impresa;
– la Camera di commercio assicurerà, gratuitamente,
d’intesa con le associazioni imprenditoriali,
l’aiuto necessario ai privati, considerato che, per garantire
la
rapidità, le comunicazioni e gli atti amministrativi
dovranno svolgersi per in via telematica.
– entro 45 giorni i ministeri interessati definiranno la
modulistica necessaria per la compilazione e la trasmissione delle
domande. In ogni caso gli aspiranti imprenditori potranno utilizzare,
per i sei mesi successivi a questo provvedimento, la procedura
tradizionale.
IMPIANTI
PRODUTTIVI
MENO INCERTEZZE E TEMPI PIU’ CELERI PER AVVIARE
UN’ATTIVITA’ PRODUTTIVA
(disegno di legge)
(si definiscono impianti produttivi quelli relativi a tutte le
attività di produzione di beni e servizi, incluse le
attività agricole, commerciali e artigiane, le
attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle
banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni )
– si prevede che l’imprenditore può rivolgersi ad
un unico ufficio (Sportello unico, dove già operativo) per
ciascun comune in cui svolgere tutte le pratiche relative alla
realizzazione o alla modifica di impianti.
– all’imprenditore che vuole avviare i lavori
basterà presentare una “dichiarazione
unica” che attesti la sussistenza dei requisiti di
conformità dell’impianto. Riceverà
così una ricevuta a vista dal Comune che darà il
via libera ai lavori.
– la dichiarazione unica dovrà essere corredata da una
certificazione di conformità rilasciata sotto la propria
responsabilità da un progettista munito di idonea
assicurazione per responsabilità professionali.
– la realizzazione degli impianti produttivi non potrà
essere immediatamente avviata quando sussistono profili di tutela della
salute, della sicurezza, dell’ambiente, dei beni culturali e
del patrimonio storico-paesaggistico. Resta immutata la procedura di
valutazione di impatto ambientale, quando necessaria.
– nei casi più complessi (come è il caso di
impianti che richiedono varianti urbanistiche) non basta la
dichiarazione unica: è prevista, infatti, la partecipazione
di istituzioni e cittadini e la immediata convocazione di una
conferenza dei servizi anche “on line” che
concluderà i suoi lavori entro 1 mese.
– resta fermo il potere delle amministrazioni competenti di verificare
la conformità degli impianti e di adottare le misure
interdittive. E, per dare maggiori certezze alle imprese, tali misure
potranno essere riesaminate in conferenza dei servizi su richiesta
dell’interessato.
ALTRE
MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI A CARICO DELLE
IMPRESE
(disegno di legge)
– delega in materia di enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di
conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti
– delega per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli
adempimenti procedurali applicabili alle imprese
– procedure semplificate per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi
– semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a
pressione e degli ascensori
– pubblicazione informatica dell’albo pretorio comunale
– abolizione di alcune certificazioni dovute alle imprese
– misure in materia di rappresentanza dell’imprenditore e
compimento di atti telematici
– tenuta dei libri obbligatori ed elenco soci
SEMPLIFICAZIONI
DELLE
PROCEDURE PER LE PICCOLE COOPERATIVE
(disegno di legge)
– viene eliminato l’onere di redigere il bilancio
straordinario per il primo biennio successivo alla perdita della
prevalenza mutualistica e l’onere economico di far
certificare il bilancio.
Oggi le società cooperative che perdono la qualifica di
cooperative a mutualità prevalente perché per due
esercizi consecutivi – non rispettano le condizioni di
prevalenza o modificano le clausole statutarie – sono obbligate a
redigere il bilancio straordinario e hanno l’onere economico
di farlo certificare.
– viene, inoltre, eliminato l’obbligo, per le
cooperative edilizie di abitazione, di presentare al Ministro dello
Sviluppo economico una comunicazione annuale
sull’attività svolta: si tratta, infatti, di un
‘doppione’ della relazione sulla gestione che deve
corredare il bilancio.
SVILUPPO
DEL MERCATO FINANZIARIO E SOSTEGNO ALLA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE
IMPRESE
SGRAVI FISCALI PER LE IMPRESE CHE APRONO IL PROPRIO CAPITALE AI FONDI
DI PRIVATE EQUITY
SGRAVI FISCALI PER AIUTARE LE IMPRESE CHE VOGLIONO QUOTARSI SUI MERCATI
FINANZIARI
(disegno di legge)
– il governo è delegato a predisporre misure per
favorire l’apertura e il rafforzamento patrimoniale e
manageriale delle società di capitali: sugli utili
corrispondenti alla quota di capitale di nuova emissione sottoscritta
da organismi di investimento collettivo le imposte saranno ridotte
(l’aliquota potrà scendere dal 33 fino al 20 per
cento o, in alternativa, si introdurrà una corrispondente
deduzione dal reddito imponibile).
– il governo è delegato anche ad introdurre una
disciplina che preveda la deducibilità dal reddito di
impresa delle spese sostenute dalle stesse aziende per la quotazione su
mercati regolamentati (Borsa o Mercato Alternativo dei Capitali). Si
prevede, inoltre, di introdurre un limite massimo in valore assoluto
all’ammontare deducibile. Di conseguenza, risulteranno
proporzionalmente più favorite le imprese minori.
BANCHE
NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI MASSIMO SCOPERTO
(disegno di legge)
La commissione di massimo scoperto è l’interesse
che la banca applica per tenere a disposizione del cliente una
determinata somma e per un tempo stabilito
– sono nulle le clausole contrattuali sulla commissione di
massimo scoperto, o comunque denominate, che prevedono una
remunerazione a favore della banca per la messa a disposizione di fondi
a favore del cliente indipendentemente dall’effettivo
prelievo della somma o che prevedono una remunerazione accordata alla
banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelievo della somma
da parte del correntista.
SCUOLA
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E RILANCIO ECONOMICO
(decreto legge)
– non più solo licei: gli istituti tecnici
professionali tornano ad essere una scuola secondaria con pari
dignità rispetto ai licei e chi li frequenterà
conseguirà un diploma di istruzione secondaria superiore.
Viene così riconosciuto il ruolo fondamentale per lo
sviluppo sociale ed economico del Paese dell’istruzione
tecnica e professionale.
– la rivoluzione dei poli tecnico professionali, almeno uno
per provincia
è possibile istituire, in ciascuna provincia, i
“Poli tecnico-professionali”, organismi di natura
consortile formati da tre componenti: 1) istituti tecnici e
professionali; 2)strutture formative accreditate per il conseguimento
di qualifiche (gli attuali percorsi triennali) e diplomi professionali
spendibili a livello nazionale ed europeo; 3) Istituti tecnici
superiori che saranno istituiti come trasformazione degli attuali Ifts
(cioè percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
post secondaria non universitaria). I Poli sono finalizzati a
promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura
scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese. NOTA BENE: ogni anno le imprese cercano, senza
trovarli, circa 500.000 giovani che abbiano qualifiche e diplomi
tecnico professionali e 80.000 super periti.
– si potranno fare donazioni anche alle scuole: si prevede il
riconoscimento delle stesse agevolazioni fiscali previste per le
donazioni fatte alle Fondazioni anche a chi faccia donazioni in favore
delle istituzioni scolastiche, finalizzate all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e
all’ampliamento dell’offerta formativa. Gli sgravi
sono previsti per tutte le donazioni effettuate da persone fisiche,
imprese e mondo dell’associazionismo no profit (Onlus). (Per
questo si prevede anche un’apposita integrazione delle
disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi).
Questo sarà possibile già nella dichiarazione dei
redditi 2008, con riferimento all’anno fiscale 2007.
RIORDINO
E POTENZIAMENTO DEGLI
ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
(disegno di legge)
si prevede:
– il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici e
professionali, quali istituzioni appartenenti al sistema
dell’istruzione secondaria superiore, strutturati
organicamente sul territorio attraverso collegamenti stabili con il
mondo del lavoro, con la formazione professionale e con
l’università e la ricerca.
– l’adozione di appositi regolamenti ministeriali per
snellire il numero degli attuali indirizzi di studio degli istituti
tecnici e professionali, per avere un monte ore di lezioni sostenibile
dagli allievi, per prevedere più spazio per le
attività di laboratorio, di tirocinio e di stage e per
orientare meglio alle scelte universitarie e al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore.
– la predisposizione di linee guida, definite con il sistema delle
Regioni e delle Autonomie Locali, per realizzare raccordi organici tra
i percorsi dell’istruzione tecnico-professionale e i percorsi
dell’istruzione e formazione professionale effettuati da
idonee strutture formative e per il conseguimento di qualifiche e
diplomi professionali di competenza delle Regioni che rispondano ai
livelli essenziali delle prestazioni e siano spendibili su tutto il
territorio nazionale.
– una delega al ministro della Pubblica Istruzione, da esercitare entro
12 mesi, per l’emanazione di decreti legislativi di riordino
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche.
– il potenziamento delle funzioni delle giunte esecutive delle
istituzioni scolastiche con funzioni di supporto e collaborazione alle
competenze della dirigenza scolastica sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio di circolo o di istituto, in merito alle
decisioni di rilevanza economico-finanziaria nonché in
materia di
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
autonome e di gestione delle risorse ottenute dalle donazioni o da
altri contributi.
– la possibilità di far partecipare agli organi collegiali e
alla giunta esecutiva rappresentanti delle autonomie locali, delle
università, delle associazioni, delle fondazioni, delle
organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore,
del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul
territorio.
– l’arrivo, anche nelle scuole, della possibilità
di istituire un “Comitato tecnico” per monitorare e
supportare la corretta attuazione del piano dell’offerta
formativa durante l’intero anno scolastico.
– l’istituzione nel Bilancio del Ministero della Pubblica
Istruzione di un apposito “Fondo perequativo” con
il quale il ministero potrà assegnare le risorse necessarie
alle scuole che non siano state beneficiarie in maniera significativa
di donazioni in loro favore per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa.
– il rinvio di un altro anno dell’avvio del secondo ciclo di
istruzione previsto dalla riforma Moratti.
AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE DELLO SPETTACOLO
(disegno di legge)
– d’ora in avanti le imprese dello spettacolo, nelle
diverse articolazioni di generi e settori, attività
teatrali, musicali e di danza, saranno considerate a tutti gli effetti
piccole e medie imprese, potendo così usufruire delle
agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalle normative vigenti
per le piccole e medie imprese.