Il decreto legge sulla revoca degli affidamenti contrattuali

Il Governo ha approvato ieri un decreto legge in materia di affidamenti
contrattuali. Si prevede che “quando
la revoca di atti amministrativi che incidono su rapporti
contrattuali con privati sia motivata da interesse pubblico, il
soggetto privato ha diritto ad essere indennizzato per le spese
gia’
effettuate ma non al risarcimento integrale dell’intero
danno”. Inoltre, chi
è stato danneggiato non può chiedere un
risarcimento
per la parte in cui lui stesso ha concorso al danno influenzando la
scelta sbagliata dell’amministrazione.

In
definitiva, si prevede, a carico delle Amministrazioni,
l’obbligo di
corresponsione di un indennizzo nei casi di revoca di atti
amministrativi che incide su precedenti rapporti negoziali con i
privati.

Si estende anche all’attività privatistica,
la previsione che contempla, in termini più generici,
l’ipotesi di
“revoca che comporta pregiudizi in danno di soggetti
direttamente
interessati”.

Poiché la revoca consegue ad una diversa valutazione o ad
una sopravvenienza che impongono una rivisitazione
dell’interesse
pubblico come inizialmente apprezzato, è opportuno che il
potere di
revocare il provvedimento sia condizionato all’obbligo di
indennizzare
il privato, che per effetto della revoca abbia subito un pregiudizio,
anche nei casi – sempre più frequenti – di
attività negoziale
dell’amministrazione.

Versandosi in una ipotesi di
responsabilità da atto lecito, motivata in ragione
dell’interesse
pubblico, recita la nota esclicativa del Governo “non si tratta di un
risarcimento del danno ma di indennizzo,
in relazione al quale sono dettate anche le modalità per la
quantificazione riferita, sotto il profilo quantitativo, al solo danno
emergente, con esclusione dei vantaggi futuri venuti meno e nel
rispetto dei principi civilistici della valutazione del concorso e
dell’attività svolta dall’interessato
(art. 1226 c.c.)”.

L’amministrazione infine, non sarà 
tenuta, secondo gli stessi principi del codice civile
applicabile ai privati, a risarcire il danno per la parte in cui la sua
scelta sbagliata è stata influenzata da comportamenti dello
stesso
danneggiato o di altri, ad esempio mediante la presentazione di studi
di fattibilità o di preventivi di lavori rivelatisi non
rispondenti al
vero.

Redazione

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