Il DPR 13 febbraio 2007 n. 74

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno scorso, ed in vigore dal 3 luglio prossimo, le modifiche al regolamento sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, DPR 25 gennaio 2000 n. 34 (già modificato una prima volta con DPR 10 marzo 2004 n. 93).

E’ in effetti ormai immminente il varo del regolamento di attuazione del Codice Contratti, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 163/2006.

Nelle more, tuttavia, continua a trovare applicazione il DPR 34/2000.

E’ l’articolo 253 (Norme transitorie) del Codice de Lise, a prevedere, al terzo comma, che:

“Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all’adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando”.

. . . . .

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007 n. 74

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici

(G.U. n. 139 del 18 giugno 2007)
[In vigore dal 3 luglio 2007]

Il Presidente della Repubblica;
Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, e successive modificazioni, concernente regolamento recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n.
93, concernente regolamento recante modifica al citato decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Acquisito il parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del
mercato, espresso in data 21 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 5 ottobre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 21 novembre 2006;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
reso in data 16 gennaio 2007;
Sentito il Ministro dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attivita’
culturali, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche
europee, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto
periodo;

b) nell’allegato A, voce Categorie di opere specializzate,
declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole:
“, nei limiti specificati all’articolo 18, comma 8, la produzione in
stabilimento industriale,”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 13 febbraio 2007

(Registrato alla Corte dei conti l’8 giugno 2007)

Redazione

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