Il parere sulle modifiche al DPR 34/2000

. . . . .

Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Parere del 21 novembre 2006 numero 4510

(presidente estensore Coraggio)

Oggetto:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Schema di decreto del Presidente della Repubblica di modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, di emanazione del regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

La Sezione;
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 0012261 UL, pervenuta a questo Consiglio il 17 novembre 2006, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo – ha chiesto il parere sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Presidente Giancarlo Coraggio;

Premesso

Riferisce l’Amministrazione che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi degli articoli 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 253, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

L’articolo 8, al comma 2, prevede l’istituzione di un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici, mentre l’articolo 253, al comma 3, cit., dispone la “ultrattività” del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, fino all’emanazione del nuovo regolamento di esecuzione.

Lo schema reca alcune correzioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 volte a sopprimere le modifiche allo stesso apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93.

In particolare, con l’articolo 1, comma 6, lettera d) punto 1), all’articolo 18 sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (euro 1.032.913), l’impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serieUNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi”.

Con l’articolo 1, comma 6, cit. lettera f), all’allegato A del decreto n. 34 del 2000 cit., nella declaratoria della categoria OS12 sono state inserite le seguenti parole: “, nei limiti specificati all’articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale”.

L’articolo unico dello schema di decreto legislativo – comma 1, lettere a) e b) – è teso a sopprimere le modifiche illustrate in quanto esse di fatto restringono il mercato degli operatori che possono accedere alle gare pubbliche di lavori di importo più elevato così limitando irragionevolmente la concorrenza.

Detta distorsione del mercato e della concorrenza, oltre che dei livelli di sicurezza, era stata segnalata già dal 2003 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai competenti organi nel corso dei lavori di predisposizione dello schema di regolamento poi emanato con decreto n. 93 del 2004.

Lo schema di provvedimento in oggetto indicato è stato preliminarmente approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto 2006.

E’ stato, altresì, acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata in data 5 ottobre 2006 in merito allo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 agosto 2006.

Considerato

La Sezione non può che condividere le proposte di modifica illustrate nella esposizione in fatto e che, come si specifica nella stessa esposizione, trovano fondamento in una puntuale richiesta dell’Autorità della concorrenza e del mercato.

Non si può non rilevare, anzi, che lo stesso Consiglio di Stato nell’esprimere il parere nei confronti delle modifiche apportate al regolamento n. 1034 del 2000 – e che ora vengono soppresse – non aveva mancato di esprimere “fondate perplessità riguardo alla norma a ragione dell’effetto restrittivo della concorrenza che ne deriva”.

Il Consiglio di Stato proponeva pertanto in quella sede di espungere la norma.

Poiché sul piano formale non vi sono osservazioni da formulare, la Sezione esprime parere positivo.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.

Roma, adunanza del 21 novembre 2006

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it