E’ stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 2007 e tornerà entro luglio in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
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“Schema di decreto legislativo contenente modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
Il Presidente della Repubblica
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
VISTA la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
VISTO il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;
VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l’anno 2004, recante delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare l’articolo 25, comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;
VISTO il decreto legislativo correttivo _________, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emanato in attuazione dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _________;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del _____________;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ______________;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del _______________;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, degli affari esteri, della giustizia, dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Disposizioni correttive)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
1) all’articolo 56, comma 1, la lettera b) e la lettera c) sono soppresse;
2) l’articolo 57, comma 5, lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.”;
3) all’articolo 58, al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo “Il ricorso al dialogo competitivo per lavori, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV, è consentito previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che viene reso entro trenta giorni dalla relativa richiesta.”;
4) l’articolo 59, comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.”;
5) all’articolo 110, dopo la parola “proporzionalità”, sono inserite le parole “con la procedura di cui all’articolo 91, comma 2”;
6) all’articolo 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le stazioni appaltanti pubblicano l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7”;
7) all’articolo 143, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: “7-bis. Il piano economico-finanziario può prevedere un prezzo di restituzione dell’opera al concedente, per la quota non ammortizzata nel periodo di gestione”.
8) all’articolo 253:
a) al comma 1, le parole “commi 1-bis e 1-ter” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1- bis, 1-ter, 1-quater e 1-qunquies”;
b) al comma 1-bis è soppressa la lettera c);
c) al comma 1-ter, le parole “degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56” sono sostituite con le parole “dell’articolo 56”
d) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti commi: “1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell’articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5.”.
Articolo 2
(Disposizioni di coordinamento)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
1) all’articolo 3, comma 7:
a)dopo la parola “preliminare” sono inserite le parole “o definitivo”;
2) all’articolo 3, comma 8, la parola “manutenzione” è sostituita con le seguenti parole: “manutenzione, completamento”;
3) all’articolo 7, comma 8, lettera a), dopo la parola “aggiudicazione” è inserita la parola “ definitiva”;
4) All’articolo 11, comma 9, dopo le parole “Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza”, sono inserite le parole “e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza”;
5) all’articolo 32, comma 1, alla lettera g), le parole “gara bandita ed effettuata dal promotore” sono sostituite con le parole “gara bandita ed effettuata dall’amministrazione che rilascia il permesso di costruire”;
6) all’articolo 34, comma 1, alla lettera b), dopo le parole “costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422,” sono inserite le parole “decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,”;
7) All’articolo 36:
a)il comma 3 è soppresso;
b)il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I consorzi stabili, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.”;
c)al comma 7, all’inizio del secondo periodo, sono inserite le parole “Per i lavori”;
8) All’articolo 37:
a)il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato”;
b)il comma 12 è sostituito dal seguente: “In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
c)al comma 18 dopo le parole “del medesimo” sono inserite le parole “ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia”;
d)al comma 19 dopo le parole “del medesimo” sono inserite le parole “ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia”;
9) all’articolo 40, comma 7, le parole “UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema” sono sostituite con le parole “ UNI EN ISO 9000”;
10) all’articolo 55, comma 6, dopo le parole “Alle procedure ristrette” sono soppresse le seguenti parole: “per l’affidamento di lavori pubblici”;
11) all’articolo 74, comma 3, le parole “Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente,” sono soppresse;
12) all’articolo 84, comma 3, le parole “da un dirigente della stazione appaltante” sono sostituite con le parole “di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali”;
13) all’articolo 98, comma 1, dopo le parole “ le norme vigenti” sono inserite le parole “di cui agli articoli 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.”;
14) l’articolo 102, il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 15.”;
15) all’articolo 112, comma 3, sono soppresse le parole “ Nel caso di opere di particolare pregio architettonico”;
16) all’articolo 113, apportare le seguenti modificazioni:
a)la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Cauzione definitiva e altre garanzie”;
b)al comma 2, le parole “La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1” sono sostituite con le seguenti:“La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3”;
17) all’articolo 118, apportare le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 sostituire le parole “sono tenuti a seguire” con le seguenti: “sono tenuti ad eseguire”;
b)all’inizio del comma 11 sono inserite le parole “Per i lavori”;
18) all’articolo 142:
a)al comma 1, sono soppresse le parole “quando il valore delle concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all’articolo 29”;
b)al comma 4, sono soppresse le parole “se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall’articolo 28, calcolata con i criteri di cui all’articolo 29”;
c)al comma 4, dopo le parole “le norme della parte II, titolo I” sono inserite le parole “e titolo II”;
19) all’articolo 144, comma 4, dopo le parole “si applica l’articolo 66” sono inserite le parole “e 122”;
20) all’articolo 145, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: “1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall’articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all’articolo 29, si applica l’articolo 122, comma 6.”;
21) all’articolo 155, comma 1, lettera a), le parole “si applica”, sono sostituite con le parole “è applicabile altresì”;
22) all’articolo 177, comma 2, dopo la parola “definitivo” sono inserite le parole “; è applicabile altresì l’articolo 53, comma 2, lettera c)”;
23) all’articolo 186, comma 1, dopo le parole “previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422”, sono inserite le seguenti parole: “decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,”;
24) all’articolo 253, comma 12, dopo le parole “mezzo esclusivo di comunicazione” sono inserite le parole “salvo nel caso di ricorso all’asta elettronica”;
25) all’articolo 256, comma 1, punto 30, sono inseriti i riferimenti all’articolo “88, comma 2 e 3” del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
26) all’articolo 31, comma 4, dell’Allegato XXI dopo le parole “norma europea UNI CEI EN ISOIEC 17020” sono inserite le parole “come organismi di ispezione di Tipo A, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti”;
Articolo 3
(Vigilanza in materia di contratti pubblici)
1. Al fine di assicurare più penetranti forme di controllo e vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, all’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: “Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica. Le attestazioni dalle stesse rilasciate costituiscono atto pubblico a fini penali. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell’impresa richiedente.”.
Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessa comunque di avere applicazione l’articolo 1, comma 2, del primo decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l’anno 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, _______