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TAR Puglia, Lecce, II sezione
Sentenza 21 giugno 2007 numero 2483
presidente Cavallari, estensore Capitanio)
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Diritto
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
2. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di nullità del mandato ad litem, sollevata dalla controinteressata INFRATERR.
L’eccezione è infondata, per le seguenti ragioni:
– da un punto di vista fattuale, è innegabile che la procura rilasciata dai ricorrenti ai fini della proposizione del ricorso introduttivo (in cui era stato conferito ai difensori anche il potere di proporre motivi aggiunti, per cui non è stata necessaria una nuova procura al fine della proposizione dei motivi aggiunti notificati in data 24 e 25.1.2007) è contenuta in un foglio separato rispetto al ricorso, e ciò nonostante che l’ultima pagina del ricorso stesso avesse spazio sufficiente per contenere il mandato difensivo. Peraltro, il foglio che contiene la procura alle liti è inserito fra l’ultima pagina del ricorso e le pagine contenenti le relate di notifica, per cui già questo è un elemento che depone in favore della ritualità del mandato difensivo rilasciato dagli odierni ricorrenti;
– l’art. 83, comma 3, c.p.c., a seguito della modifica recata dalla L. 27.5.1997, n. 141, dispone che “La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”.
Come si vede, la norma ammette la possibilità che la procura alle liti sia contenuta in un foglio separato rispetto all’atto a cui si riferisce, a condizione che i due fogli siano materialmente congiunti; tale congiunzione, però, nel silenzio della legge, non presuppone necessariamente l’apposizione di timbri sui lembi dei fogli o altri accorgimenti analoghi, essendo sufficiente che i fogli siano spillati fra loro.
Al riguardo, la migliore dottrina processualcivilistica, commentando la norma in questione, ha sottolineato che la ratio ispiratrice della L. n. 141/1997 è quella di superare l’atteggiamento eccessivamente formale che, in subiecta materia, si era affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (la quale, ad esempio, riteneva necessario, affinché il mandato potesse essere considerato come apposto in calce all’atto, non solo che la procura fosse apposta dopo l’atto, ma anche che fra l’atto e la procura non vi fossero spazi vuoti, anche se barrati – in tal senso, Cass., 25.5.1996, n. 4839; Id., 22.3.1996, n. 2497);
– l’art. 83 c.p.c., nell’attuale formulazione, consente quindi un minor rigore formale, anche se permane la necessità che i due atti siano “materialmente” (attraverso spillatura o mezzo analogo) congiunti fra loro, il che nel caso di specie si è verificato, con la conseguenza che il ricorso e i motivi aggiunti si debbono considerare ritualmente proposti.
A tal proposito, il Collegio ritiene di dover infine evidenziare che la sentenza della Sez. VI del Consiglio di Stato 26.7.2004, n. 5266 (in cui si è ritenuto che “…se è pur vero che con la richiamata novella [di cui alla L. n. 141/1997 – NdR] la procura speciale può essere rilasciata su un foglio aggiunto in calce all’atto giudiziale, ritiene il Collegio che tale eccezionale facoltà sia ammissibile solo nell’ipotesi residuale che non vi sia spazio sufficiente nelle pagine relative all’atto giudiziale medesimo e che occorra quindi materialmente aggiungere un ulteriore foglio…”), richiamata dalla controinteressata a sostegno dell’eccezione di nullità della procura, non sembra tener conto della ratio ispiratrice della L. n. 141/1997, giungendo a richiedere la presenza di una condizione (la mancanza di spazio in calce all’atto) che non trova riscontro nella formulazione dell’art. 83 c.p.c.
Per quanto precede, il Tribunale ritiene di poter esaminare nel merito il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.
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