Il recepimento del Codice Contratti in Campania


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Campania

Legge regionale numero 3 del 27 febbraio 2007

Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”

(Bollettino
ufficiale della Regione Campania – numero 15 del 19 marzo 2007)

INDICE
CAPO
I
FINALITÀ
OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Art.
1
Finalità
e obiettivi

Art.
2
Definizioni
Art.
3
Ambito
di applicazione

Art.
4
Attuazione
della legge

CAPO
II
ORGANIZZAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE
E SERVIZI PUBBLICI

Art.5
Adeguamento
delle strutture tecnico-amministrative

Art.
6
Responsabile
unico del procedimento

Art.
7
Programmazione
Art.
8
Risparmio
energetico e tutela delle risorse non rinnovabili

Art.
9
Barriere
architettoniche

Art.
10
Fondo
regionale per il sostegno alla progettazione
e
alla programmazione dei concorsi

Art.
11
Corrispettivi,
incentivi e spese per la progettazione

Art.
12
Progetti
e livelli di progettazione

Art.
13
Attività
di progettazione

Art.
14
Verifica
e validazione dei progetti

CAPO
III
INDIZIONE
E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO E DELLA
CONCESSIONE

Art.
15
Procedure
di affidamento dei contratti pubblici

Art.
16
Appalti
integrati

Art.
17
Lavori,
servizi e forniture in economia

Art.
18
Interventi
di urgenza e somma urgenza

Art.
19
Bandi,
avvisi e inviti

Art.
20
Tutela
della legalità negli appalti

Art.
21
Sistema
coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla
sicurezza del lavoro

Art.
22
Qualificazione
degli operatori economici

Art.
23
Qualificazione
nei contratti misti

Art.
24
Selezione
degli operatori economici

Art.
25
Raggruppamenti
temporanei e consorzi

Art.
26
Requisiti
di ordine generale e motivi di esclusione

Art.
27
Capacità
economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

Art.
28
Capacità
tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

Art.
29
Norme
di garanzia della qualità

Art.
30
Norme
particolari in tema di qualificazione e selezione

Art.
31
Elenchi
di operatori economici

Art.
32
Concessione
di lavori pubblici

Art.
33
Promotore
Art.
34
Tipologia
e oggetto del contratto

Art.
35
Procedure
per l’individuazione degli offerenti

Art.
36
Procedure
aperte e ristrette

Art.
37
Procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

Art.
38
Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Art.
39
Sistemi
dinamici di acquisizione

Art.
40
Accordi
quadro

Art.
41
Dialogo
competitivo

Art.
42
Criteri
per la scelta dell’offerta migliore

Art.
43
Criterio
del prezzo più basso

Art.
44
Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Art.
45
Ricorso
alle aste elettroniche

Art.
46
Criteri
di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse

Art.
47
Valutazione
dei costi del lavoro e della sicurezza

Art.
48
Commissioni
giudicatrici

Art.
49
Fasi
delle procedure di affidamento

Art.
50
Disciplina
economica del contratto

Art.
51
Clausole
contrattuali speciali

Art.
52
Tutela
dei lavoratori

Art.
53
Disposizioni
in materia di sicurezza

Art.
54 Garanzie e
assicurazioni

CAPO
IV
REALIZZAZIONE,
CONTROLLO E COLLAUDO DELL’APPALTO E
DELL’ATTIVITA’ CONCESSA

Art.
55
Direzione
dell’esecuzione del contratto

Art.
56
Varianti
in corso di esecuzione del contratto

Art.
57
Subappalti
Art.
58
Collaudo
tecnico amministrativo

Art.
59
Scelta
del collaudatore

Art.
60
Albo
regionale dei collaudatori

Art.
61
Accordo
bonario

Art.
62
Arbitrato
CAPO
V
UTILIZZO
DELLE RISORSE REGIONALI PER
LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art.
63
Programmazione
regionale

Art.
64
Forme
di intervento finanziario regionale

Art.
65
Piano
annuale di finanziamento

Art.
66
Richiesta
degli enti e decreti di finanziamento

Art.
67
Interventi
di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica
idraulica, agraria e sistemazione montana

Art.
68
Erogazione
del finanziamento regionale per l’ammortamento di mutui

Art.
69
Erogazione
del finanziamento regionale straordinario

Art.
70
Devoluzioni
Art.
71
Esercizio
di poteri sostitutivi

Art.
72
Rendiconti
CAPO
VI
ORGANIZZAZIONE
REGIONALE PER LA QUALITÀ, TRASPARENZA
E SEMPLIFICAZIONE
DEGLI APPALTI PUBBLICI

Art.
73
Organizzazione
della Regione

Art.
74
Consulta
tecnica regionale degli appalti
e
concessioni
Art.
75
Conferenza
dei servizi

Art.
76
Gestione
degli appalti e delle concessioni della regione Campania

Art.
77
Settore
opere pubbliche e settori provinciali del genio civile

Art.
78
Osservatorio
regionale degli appalti e concessioni

Art.
79
Obblighi
informativi

Art.
80
Archivio
tecnico regionale

Art.
81
Cooperazione
fra amministrazioni aggiudicatrici

Art.
82
Certificazioni
Art.
83
Disposizioni
per la semplificazione delle istanze

Art.
84
Sistemi
di qualità e attestazione dell’attività
amministrativa

CAPO
VII
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE, TRANSITORIE
E FINALI

Art.
85
Disposizioni
finanziarie

Art.
86
Disposizioni
transitorie e finali

Art.
87
Norme
abrogate

Art.
88
Entrata
in vigore

CAPO
I
FINALITÀ
OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Art.
1

Finalità
e obiettivi

1.
La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento
nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la
programmazione, la progettazione,
l’affidamento, l’esecuzione, il collaudo e la
manutenzione di
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo
da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli
attribuiti alla competenza dello Stato.

2.
Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di
qualità
del prodotto, nonché di economicità,
efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e
qualità
del ciclo dell’appalto. L’affidamento
e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture
devono altresì rispettare i principi
di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché
quello di pubblicità con le modalità indicate
dalla
presente legge.

3.
Il principio di economicità può essere
subordinato,
entro i limiti in cui è espressamente
consentito dalle
norme vigenti e dalla presente legge, ai criteri previsti dal bando
ispirati a esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione
dello
sviluppo sostenibile.

4.
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le
procedure di affidamento e le altre attività
amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel
rispetto delle disposizioni sul procedimento
amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

5.
Per quanto non espressamente previsto nella presente legge,
l’attività contrattuale delle
stazioni appaltanti,
degli enti aggiudicatari e dei soggetti aggiudicatori, aventi per
oggetto l’acquisizione di servizi,
prodotti, lavori e opere, si svolge nel rispetto, altresì,
delle disposizioni stabilite dal codice civile
e dalla legislazione vigente.

6.
Nell’applicazione della presente legge, i contenuti delle
attività
e le modalità del loro svolgimento assicurano:

a)
il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la
tutela e la valorizzazione dell’ambiente
nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo
regionale
e dello sviluppo ecosostenibile
della regione Campania;
b)
l’integrazione della componente ambientale nella
programmazione
settoriale e nella sua attuazione;
c)
l’uso oculato delle risorse naturali, con particolare
riguardo ai
materiali ed alle fonti non rinnovabili,
favorendo l’impiego di materiale riciclato e la riduzione
della
produzione di rifiuti;
d)
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la
qualità
architettonica e tecnologica, nonché
l’accessibilità da parte di tutti
dell’ambiente costruito
e non costruito attraverso la eliminazione
delle barriere architettoniche;
e)
la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori
economici nel rispetto delle norme
emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli
stessi, nonché della regolarità
delle posizioni assicurative e previdenziali;
f)
la promozione della partecipazione degli operatori economici alle
politiche di partenariato e dell’apporto
di risorse private nella realizzazione d’interventi
infrastrutturali, anche a mezzo dello
strumento della finanza di progetto, prevedendo misure incentivanti a
favore degli enti locali
e dei soggetti privati e contemperando esigenze di garanzia e di
convenienza;
g)
la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e
degli
enti locali, anche in forma aggregata
elevando il livello di collaborazione, semplificando le procedure,
promuovendo lo sviluppo
e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli
uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei
soggetti professionali e imprenditoriali abilitati;
h)
la determinazione delle funzioni e delle attività negli
uffici
tecnici e dei soggetti – professionisti
e società – abilitati per legge, nel rispetto dei principi
di
trasparenza, libera concorrenza
e pari opportunità.

Art.
2

Definizioni

1.
Ai fini della presente legge ed ai sensi della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi
nei settori ordinari e denominata direttiva europea unificata, si
applicano le definizioni che seguono.

2.
I «contratti» o i «contratti
pubblici» sono i
contratti di appalto o di concessione aventi per
oggetto l’acquisizione
di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o
lavori,
posti in essere dalle stazioni
appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

3.
I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i
settori diversi da quelli del gas, energia termica,
elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica,
in cui operano le stazioni appaltanti
come definite dal presente articolo.

4.
I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i
settori del gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica.

5.
Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo
oneroso,
stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l’esecuzione di lavori,
la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti
dalla presente legge.

6.
Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti
pubblici
aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente,
la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa
acquisizione in sede di offerta
del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione,
relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I
della
direttiva europea unificata, oppure l’esecuzione, con
qualsiasi
mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate
dalla
stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del
progetto preliminare posto a base di gara.

7.
I «lavori» comprendono le attività di
costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di
opere. Per «opera» si intende il risultato di un
insieme
di lavori, che di per sè esplica una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui
all’allegato I
della direttiva europea unificata, sia quelle di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica.

8.
Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti
pubblici
diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
l’acquisto a
riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

9.
Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti
pubblici
diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture,
aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui
all’allegato
II della direttiva europea unificata.

10.
Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti
a
titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in
conformità alla presente legge e al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, l’esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione
di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad
essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro
gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto
di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in
conformità alla presente legge e al Codice.

11.
La «concessione di servizi» è un
contratto che
presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della
fornitura di servizi consiste unicamente
nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo.

12.
L’«accordo quadro» è un
accordo concluso tra una
o più stazioni appaltanti e uno o più operatori
economici
e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative
agli
appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità
previste.

13.
Il «sistema dinamico di acquisizione» è
un
processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti
di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul
mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la
sua durata ad ogni operatore economico che soddisfa i criteri di
selezione e che ha presentato un’offerta indicativa conforme
al
capitolato d’oneri.

14.
L’«asta elettronica» è un
processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione
di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti
taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima
valutazione completa delle offerte permettendo che la loro
classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non
possono essere oggetto di aste elettroniche.

15.
I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i
contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta
sul valore aggiunto -IVA- è pari o superiore alle soglie di
cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235 del d.lgs. 163/06 e successive
modificazioni, e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

16.
I contratti «sotto soglia» sono i contratti
pubblici il
cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore
aggiunto -IVA- è inferiore alle soglie di cui agli articoli
28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, del d.lgs. n.
163/2006 e successive modificazioni che non rientrano nel novero dei
contratti esclusi.

17.
I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici
sottratti
in tutto o in parte alla disciplina della presente legge e quelli non
contemplati dalla presente legge.

18.
I termini «imprenditore»,
«fornitore» e
«prestatore di servizi» designano una persona
fisica, o
una persona giuridica, o un ente senza personalità
giuridica,
ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico – GEIE –
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240,
che offre sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o
opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

19.
Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un
insieme
di imprenditori, o fornitori, o prestatori
di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo
di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico
contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

20.
Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi
previsti
dall’ordinamento, con o senza personalità
giuridica.

21.
Il termine «operatore economico» comprende
l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un
raggruppamento o consorzio di essi.

22.
L’«offerente» è
l’operatore economico che ha
presentato un’offerta.

23.
Il «candidato» è l’operatore
economico che ha
chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata
o a un dialogo competitivo.

24.
Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali,
gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto
pubblico, le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

25.
L’«organismo di diritto pubblico»
è ogni
organismo, anche in forma societaria:
a)
istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale
o commerciale;
b)
dotato di personalità giuridica;
c)
la cui attività è finanziata in modo
maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da
altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione è
soggetta al controllo di questi ultimi
oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di
vigilanza
è costituito da membri
dei quali più della metà è designata
dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico.

26.
Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o
perchè
ne sono proprietarie, o perchè
vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle
norme che disciplinano dette imprese.

L’influenza
dominante è presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente,
riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
a)
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b)
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni
emesse dall’impresa;
c)
hanno il diritto di nominare più della metà dei
membri
del consiglio di amministrazione, di direzione
o di vigilanza dell’impresa.

27.
Gli «enti aggiudicatori» comprendono le
amministrazioni
aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo
amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in
virtù
di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall’autorità
competente secondo le norme vigenti.

28.
Gli «altri soggetti aggiudicatori» sono i soggetti
privati tenuti all’osservanza delle disposizioni della
presente
legge.

29.
L’espressione «stazione appaltante»
comprende gli enti
aggiudicatori.

30.
La «centrale di committenza» è
un’amministrazione
aggiudicatrice che:
a)
acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
b)
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

31.
Il «profilo di committente» è il sito
informatico
di una stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le
informazioni previsti dalla presente legge. Per i soggetti pubblici
tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 e
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di
committente è istituito nel rispetto delle previsioni di
tali
atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme
di attuazione ed esecuzione.

32.
Le «procedure di affidamento» e
l’«affidamento»
comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o
forniture, o
incarichi di progettazione, mediante appalto, sia
l’affidamento di
lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di
concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

33.
Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni
operatore economico interessato può presentare
un’offerta.

34.
Le «procedure ristrette» sono le procedure alle
quali
ogni operatore economico può chiedere di partecipare
e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori
economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le
modalità
stabilite dalla presente legge.

35.
Il «dialogo competitivo» è una procedura
nella
quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente
complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura,
al fine di elaborare
una o più soluzioni atte a soddisfare le sue
necessità
e sulla base della quale o delle quali i candidati
selezionati sono invitati a presentare le offerte; a tale procedura
ogni operatore economico può
chiedere di partecipare.

36.
Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui
le
stazioni appaltanti consultano gli operatori economici
da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni
dell’appalto. Il cottimo fiduciario
costituisce procedura negoziata.

37.
I «concorsi di progettazione» sono le procedure
intese a
fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della
pianificazione territoriale, dell’urbanistica,
dell’architettura,
dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un
piano o un
progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una
gara, con o senza assegnazione di premi.

38.
I «concorsi di idee» sono le procedure attraverso
cui la
stazione appaltante acquisisce una proposta ideativa da remunerare
con il riconoscimento di un congruo premio.

39.
I termini «scritto» o «per
iscritto»
designano un insieme di parole o cifre che può essere letto,
riprodotto
e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni
formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

40.
Un «mezzo elettronico» è un mezzo che
utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa
la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza
la diffusione, la trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici.

41.
L’«autorità» è
l’autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
cui all’articolo
6 del d.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.

42.
L’«osservatorio statale» è
l’osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui
all’articolo 7 del d.lgs. n. 163/06 e successive
modificazioni.

43.
L’«osservatorio regionale» è
l’osservatorio
regionale degli appalti e concessioni di cui all’articolo 78.

44.
La «consulta» è la consulta regionale
degli
appalti e concessioni di cui all’articolo 74.

45.
L’«accordo» è
l’accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay
Round.

46.
Il «regolamento statale» è il
regolamento di
esecuzione e attuazione di cui all’articolo 5 del d. lgs. n.
163/06.

47.
Il «regolamento regionale» è il
regolamento di
esecuzione e attuazione della presente legge, di cui
all’articolo
4.

48.
La «commissione» è la commissione della
comunità
europea.

49.
Il «vocabolario comune per gli appalti», in
appresso CPV
-Common Procurement Vocabulary- , designa
la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal
regolamento CE n. 2195/2002,
assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature
esistenti.

50.
Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di
applicazione della presente legge derivanti
da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura
NACE di cui all’allegato I
o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC, versione
provvisoria, di cui all’allegato II della direttiva
europea unificata, ha la prevalenza rispettivamente la nomenclatura
NACE o la nomenclatura CPC.

51.
Sono definiti «appalti pubblici sussidiati» quelli
comunque fruenti di un contributo pubblico, in conto
capitale o in conto interessi, superiore al cinquanta per cento
dell’importo a base d’appalto.

52.
Il «Codice» è il d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e
successive modificazioni.

Art.
3

Ambito
di applicazione

1.
Sono tenute al rispetto della presente legge le stazioni appaltanti
nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi
forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture
pubblici o di interesse pubblico che si
realizzano nel territorio della regione Campania, con esclusione
degli appalti pubblici, comunque realizzati,
attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo
Stato.

2.
Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì,
a
tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi
sussidiati, ai sensi dell’articolo 2, comma 51.

3.
Nei settori esclusi la presente legge trova applicazione entro i
limiti stabiliti dalle cause di esclusione previsti
dalla direttiva europea unificata.

Art.
4

Attuazione
della legge

1.
I regolamenti regionali ed ogni disposizione necessaria alla piena
attuazione della presente legge sono
adottati entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa.

2.
Le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di porre in atto le
attività previste dalla presente legge, disciplinano
l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro
attribuite
nell’ambito dei poteri loro assegnati dalla normativa vigente.

CAPO
II
ORGANIZZAZIONE,
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE
E SERVIZI PUBBLICI

Art.5
Adeguamento
delle strutture tecnico-amministrative

1.
Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano, anche in forma
consortile, di idonee strutture per l’applicazione
della presente legge individuando nell’ambito della propria
organizzazione l’ufficio competente
in materia di appalti pubblici con il compito di:
a)
garantire le finalità e gli obiettivi di cui
all’articolo 1;
b)
fornire le informazioni e la documentazione dovute a soggetti
candidati o offerenti o a soggetti ed
enti a diverso titolo interessati, relative agli appalti esperiti e
in fase di esperimento ed ai relativi
contratti;
c)
fornire supporto ai responsabili del procedimento per la raccolta e
trasmissione dei dati richiesti dall’osservatorio
regionale di cui all’articolo 78 o dai soggetti
istituzionalmente
legittimati.

2.
La Regione incentiva con sistemi di premialità gli enti alla
gestione associata in materia di appalti pubblici
favorendo aggregazioni territoriali e per tipologie di
attività.
I regolamenti e gli atti emanati in attuazione della presente legge
devono perseguire, nelle forme di volta in volta consentite,
l’obiettivo della gestione associata.

3.
I dati e le informazioni di cui al comma 1 possono essere forniti per
via telematica in conformità alle norme vigenti
sull’uso
delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici. La Regione predispone ed aggiorna specifici programmi
informatici al fine di agevolare l’attività di
raccolta e
trasferimento dei dati da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Art.
6

Responsabile
unico del procedimento

1.
Per ogni intervento previsto nel programma triennale, le stazioni
appaltanti, secondo i propri ordinamenti,
individuano un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi
del ciclo dell’appalto.

2.
Il responsabile del procedimento possiede adeguate competenze
tecnico-professionali necessarie, in relazione
all’oggetto e alla natura dell’appalto, a garantire
la corretta e
tempestiva esecuzione dell’appalto,
assicurando la conformità alle norme vigenti degli atti e
delle procedure posti in essere.

3.
Le stazioni appaltanti garantiscono le condizioni organizzative per
l’efficace espletamento delle attività
del responsabile unico del procedimento.

4.
Il regolamento regionale disciplina le funzioni e i compiti del
responsabile del procedimento, coordinando
con esse i compiti e le responsabilità del direttore dei
lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante
la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori previsti
dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni.

5.
Se l’organico delle stazioni appaltanti presenta carenze
accertate
e non consente il reperimento di idonee
figure professionali, esse incaricano delle funzioni di responsabile
del procedimento figure professionali
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o assumono idonee
figure professionali con rapporto di lavoro a tempo determinato,
anche per singoli interventi, secondo le modalità che sono
stabilite dal regolamento regionale.

6.
La regione Campania effettua annualmente corsi di aggiornamento
professionale sulle attività del responsabile
del procedimento, secondo le modalità stabilite con il
regolamento regionale.

7.
Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato
nel
bando o avviso con cui si indice la gara
per l’affidamento del contratto di lavori, servizi,
forniture,
ovvero, nelle procedure in cui non vi sono bando o avviso di gara,
nell’invito a presentare un’offerta.

Art.
7

Programmazione

1.
Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano di un programma triennale
e di un elenco annuale in cui sono individuati separatamente i
lavori, i servizi e le forniture che si intendono realizzare ed
acquisire attraverso contratti di appalto o di concessione.

2.
Il programma triennale e l’elenco annuale di cui al comma 1
sono
redatti secondo gli schemi definiti dalla Giunta regionale e
approvati contestualmente al bilancio di previsione.

3.
Possono essere inseriti nell’elenco annuale:
a)
gli appalti di lavori se corredati di un livello progettuale
preliminare approvato;
b)
gli appalti di forniture e servizi corredati del livello progettuale
definito con regolamento
regionale.

4.
L’inserimento dell’appalto nel programma triennale
è
presupposto per la concessione di finanziamento
pubblico.

5.
Gli appalti di importo inferiore ad euro centomila per i quali non vi
è richiesta di finanziamento pubblico,
possono essere realizzati anche se non inseriti nel programma
triennale.

6.
Un lavoro, servizio o fornitura non inserito nel programma triennale
può essere affidato sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizza risorse già previste tra i
mezzi
finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse resesi
disponibili da accertate economie e per interventi imposti da eventi
imprevedibili o calamitosi o dipendenti da sopravvenute disposizioni
di legge o regolamenti statali o regionali, ovvero da atti adottati a
livello comunitario.

7.
Il programma triennale e l’elenco annuale, nonché
le
eventuali loro variazioni, allorché
approvati dall’organo
competente, sono inviati all’osservatorio regionale che ne

pubblicità mediante pubblicazione
sul sito informatico della regione Campania.

8.
Il programma triennale identifica in modo puntuale, sintetico e con
ordine di priorità, l’oggetto di ogni
singolo appalto che si intende realizzare ed il relativo costo
complessivo presunto. Sono comunque
prioritari gli appalti inerenti lavori, servizi e forniture riferiti
alla manutenzione e al recupero del patrimonio edilizio e ambientale
esistente, gli appalti di completamento, gli appalti finalizzati alla
mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche, gli appalti
da affidarsi a mezzo di finanza di progetto. L’inserimento
degli
appalti nel programma triennale è preceduto da
un’analisi
dei bisogni e da uno studio di fattibilità. Con regolamento
regionale sono stabiliti i contenuti minimi dell’analisi dei
bisogni e dello studio di fattibilità, con riferimento anche
alla compatibilità ambientale e all’utilizzo
razionale dei
materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili.

9.
L’elenco annuale identifica gli appalti di lavori, servizi e
forniture che si intendono bandire nell’esercizio
finanziario cui esso si riferisce e specifica le caratteristiche
essenziali degli stessi, previo accertamento da parte del
responsabile del procedimento della conformità agli
strumenti
urbanistici vigenti o adottati, della disponibilità
finanziaria e della dotazione del livello progettuale propedeutico.

10.
Le opere possono essere di norma finanziate sulla base di progetti
preliminari approvati secondo le modalità fissate dalla
legislazione nazionale e regionale vigente.

Art.
8

Risparmio
energetico e tutela delle risorse non rinnovabili

1.
La regione Campania, nel rispetto della normativa di principio
vigente a livello nazionale e, comunque,
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, promuove
l’utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, al
rispetto
dell’ambiente, alla tutela delle risorse non rinnovabili,
nonché l’utilizzo
di materiali da costruzione riciclabili mediante l’adozione
di atti
di indirizzo che prevedono livelli minimi di intervento da adottarsi
per gli appalti sul territorio della regione Campania oltre a forme
di premialità a favore delle amministrazioni
all’uopo
ottemperanti.

Art.
9

Barriere
architettoniche

1.
La Giunta regionale, nel rispetto della normativa di principio
vigente a livello nazionale e, comunque,
dei principi generali dell’ordinamento giuridico, sentita la
consulta regionale degli appalti e concessione di cui
all’articolo
74, definisce le soluzioni tecniche per l’adeguamento delle
strutture pubbliche o di interesse pubblico al fine di renderle
compatibili con le norme in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.

2.
Il responsabile del procedimento e i soggetti incaricati delle
attività di verifica e validazione dei progetti
accertano la conformità alle norme vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche
al fine di rendere a chiunque accessibili e fruibili gli spazi e gli
ambienti interessati dalla
progettazione stessa.

3.
La non conformità alla normativa e alle soluzioni tecniche
di
cui al comma 1 è considerata errore progettuale
ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lett. e).

4.
La Regione istituisce un fondo per il co-finanziamento, fino ad un
massimo del settanta per cento del costo di realizzazione, per gli
adeguamenti di cui al presente articolo.

5.
La regione Campania rileva ed aggiorna la presenza di impedimenti
alla fruizione degli ambienti pubblici
o aperti al pubblico. Le associazioni e gli enti, istituzionali e di
volontariato, che operano nell’ambito
della difesa dei diritti dei soggetti diversamente abili, che vengono
a conoscenza di condizioni
di totale o parziale carenza di agibilità di ambienti e
spazi
aperti alla pubblica fruizione, ne fanno segnalazione alla Giunta
regionale che ne tiene conto in sede di elaborazione degli indirizzi
di programmazione.

6.
Il responsabile del procedimento, in sede di validazione del
progetto, attesta con specifica relazione la presenza di condizioni e
stati di fatto non modificabili ai fini della mitigazione o
eliminazione delle barriere architettoniche e indica le soluzioni
conseguenziali.

Art.
10

Fondo
regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione
dei concorsi

1.
È istituito, nel rispetto della normativa di principio
vigente
a livello nazionale e, comunque, dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, il fondo regionale per
il
sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi di
idee e di progetto delle opere pubbliche di comuni, province,
comunità montane e relativi consorzi, rivolti alla
mitigazione
delle condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica ed
ambientale nonché di predisposizione allo sviluppo. Il fondo
è
alimentato da quote pari all’uno per cento degli stanziamenti
annuali per le opere pubbliche regionali e degli analoghi
stanziamenti degli enti che intendono accedere al fondo.

2.
I contributi erogabili dal fondo di cui al comma 1 sono destinati
agli enti locali e sono rivolti al finanziamento:
a)
delle spese di progettazione delle opere pubbliche da realizzare con
priorità nei comuni con popolazione
inferiore a cinquantamila abitanti, nella misura minima del cinquanta
per cento del costo
effettivo di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva delle
indagini occorrenti;
b)
delle spese di redazione di studi di fattibilità e di
progetti
preliminari relativi ad opere pubbliche o
di interesse pubblico di particolare importanza strategica per lo
sviluppo regionale e per interventi
da appaltare con il sistema della concessione o della finanza di
progetto;
c)
delle spese di assistenza tecnica per l’elaborazione di
programmi
integrati di intervento, che
coinvolgono una pluralità di soggetti attuatori in un ambito
territoriale sovra comunale;
d)
delle forme di sostegno tecnico-finanziario per
l’espletamento dei
concorsi di idee e di progettazione
finalizzati alla valorizzazione della qualità architettonica
ed ambientale delle opere
il cui importo stimato non è inferiore ad euro duecentomila.

3.
I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono anche essere
erogati per opere inserite in programmi
di interventi intercomunali o che soddisfano un bacino di utenza
sovra comunale, indipendentemente
dal vincolo del numero di abitanti.

4.
I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono restituiti dalle
amministrazioni beneficiarie che ottengono
per la medesima opera altro finanziamento pubblico comprensivo delle
spese di progettazione
ed affluiscono al fondo regionale.

5.
Le modalità istitutive del capitolo di bilancio relativo al
fondo e la relativa dotazione finanziaria spettano
al Consiglio regionale. I procedimenti amministrativi relativi alle
richieste avanzate dai soggetti
legittimati sono disciplinati con disposizione della Giunta regionale
su proposta dell’assessore ai lavori pubblici
d’intesa con
l’assessore al bilancio.

Art.
11

Corrispettivi,
incentivi e spese per la progettazione

1.
Le amministrazioni aggiudicatici non possono subordinare la
corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad
essa
connesse all’ottenimento
del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra amministrazione
aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e
le modalità per il pagamento dei corrispettivi con
riferimento
alla normativa vigente in materia. Ai
fini dell’individuazione
dell’importo stimato il conteggio deve comprendere tutti i
servizi,
ivi compresa la direzione dei lavori se si intende affidarla allo
stesso progettista esterno.

2.
Per i corrispettivi delle attività che possono essere
espletate dai soggetti di cui all’articolo 13 si
fa riferimento
alla normativa vigente in materia.

3.
I corrispettivi delle attività di progettazione sono
calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre
a
base dell’affidamento, applicando la normativa vigente in
materia.

4.
Una somma fino al due per cento dell’importo posto a base di
gara
di un’opera o di un lavoro, comprensiva
anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione, a valere direttamente
sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, del
Codice e
successive modificazioni, è ripartita, per ogni singola
opera
o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e
gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro
collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due
per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto
all’entità
e alla complessità dell’opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che
non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all’organico
dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I
soggetti
di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), del Codice
possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

5.
Il trenta per cento del compenso professionale, o la diversa
percentuale dello stesso prevista dalla normativa
vigente in materia, relativo alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato, è ripartito con le
modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i
dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice che lo hanno redatto.

6.
A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio
regionale, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti
preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi,
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto
ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza se previsti ai
sensi del decreto legislativo 494/96, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché
all’aggiornamento e
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti
d’intervento
già esistenti di cui è riscontrato il perdurare
dell’interesse pubblico alla realizzazione
dell’opera. Per le
opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni
attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante
è
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.

Art.
12

Progetti
e livelli di progettazione

1.
Il progetto è il documento tecnico-economico costituito da
un
insieme di elaborati coordinati ed individuati
dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico, le cui
caratteristiche e i cui specifici contenuti
dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto in
funzione della natura dei lavori
oggetto di appalto, in modo da assicurare comunque il rispetto delle
finalità di cui alla presente legge. La progettazione, in
armonia con le finalità di cui all’articolo 1,
assicura:
a)
la qualità del lavoro, servizio o fornitura
nonché la
sua idoneità prestazionale e funzionale;
b)
la manutenzione dell’opera realizzata, la
durabilità dei
materiali utilizzati e l’agevole controllo delle
prestazioni nel tempo;
c)
il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale
ed
ambientale, nonché la
conformità urbanistica;
d)
il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio
storico, artistico o architettonico
ubicati in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico;
e)
la mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili,
prodotti dalla esecuzione del lavoro,
del servizio o della fornitura, con particolare riferimento alla
eliminazione o non riproposizione
di barriere architettoniche;
f)
il rispetto delle norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e
regionali, emanati a tutela della sicurezza
nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;
g)
il massimo grado di reimpiego, tecnicamente compatibile, di materie
derivanti anche dal recupero
dei rifiuti.
La
Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui al presente
comma.

2.
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel
rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente
accertati, laddove possibile, fin dal documento preliminare, e dei
limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
preliminare, definitiva ed esecutiva,
in modo da assicurare:
a)
la qualità dell’opera e la rispondenza alle
finalità
relative;
b)
la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c)
il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale, regionale e comunitario.

3.
Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici
contenute nei commi 4, 5 e 6 sono di norma necessarie
per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del
procedimento se nella fase
di progettazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dei lavori da progettare,
ritiene
le prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.

4.
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione
illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata
in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei
materiali
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso
le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da
determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in
schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche
dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare deve inoltre
consentire l’avvio della procedura espropriativa.

5.
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali
prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio;
nello
studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei
volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione
del tipo
di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con
riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei
calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici
previsti in progetto nonché in un computo metrico
estimativo.
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i
sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo riferito al tariffario regionale.
Quando l’appalto è affidato sulla base di un
progetto
definitivo, dello stesso fanno parte il capitolato speciale e
l’analisi dei prezzi non inclusi nel tariffario regionale.

6.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il
relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento è
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo. In particolare il progetto è costituito
dall’insieme
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di
appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo
e dall’elenco dei prezzi unitari estratti dal tariffario
regionale
corrente e dall’analisi dei singoli prezzi non compresi nel
tariffario regionale stesso. Esso è redatto sulla base degli
studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica
delle ipotesi progettuali, che risultano necessari e sulla base di
rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi
della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve
essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera
e
delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i
contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento
statale, ovvero, in caso di delega di tale potestà, dal
regolamento regionale.

7.
Per ciò che concerne criteri, contenuti e momenti di
verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione, si fa riferimento, ai
sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice, al regolamento
statale
ovvero, in caso di delega della relativa potestà, al
regolamento regionale.

8.
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori,
alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto
legislativo n.494/96, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari
a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi
compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi,
collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno
carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci
delle stazioni appaltanti.

9. I progetti sono redatti in modo da
assicurare il coordinamento dell’esecuzione dei lavori,
tenendo conto
del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel
caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilità e della manutenzione degli impianti e
dei
servizi a rete.

10.
L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle
ricerche
necessarie all’attività di progettazione
è
autorizzato ai sensi dell’articolo 15 del decreto del
Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

11.
La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

12.
Il responsabile del procedimento individua con atto motivato, in
ragione delle peculiarità dell’opera
e nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali,
comunitarie e regionali vigenti, i livelli
di progettazione necessari per la redazione del progetto da appaltare
nonché la tipologia dei documenti
e i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.

13.
Per gli appalti di servizi e forniture il responsabile del
procedimento individua, nel rispetto dei principi
e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, gli elaborati
documentali idonei all’appalto da espletare nonché
i
relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.

Art.
13

Attività
di progettazione

1.
Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività
del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono
espletate:
a)
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi
e unioni, le comunità montane, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di
cui agli articoli 30,
31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c)
dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi
per legge;
d)
da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815,
e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro
e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa;
e)
dalle società di professionisti;
f)
dalle società di ingegneria;
g)
da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f) ai quali si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 25 in quanto compatibili;
h)
da consorzi stabili di società di professionisti e di
società
di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che hanno operato nel settore dei
servizi di ingegneria e architettura,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che hanno
deciso di operare in
modo congiunto secondo le previsioni normative riguardanti i consorzi
stabili di cui all’articolo
36, comma 1, del Codice. È vietata la partecipazione a
più
di un consorzio stabile.
Ai
fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di
incarichi
di progettazione e attività tecnico-amministrative
ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria
e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o
nel decennio precedente
è incrementato secondo quanto stabilito
dall’articolo 36,
comma 6, del Codice e successive
modificazioni; ai consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria si
applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 36,
commi 4 e 5 e articolo 253, comma 8, del
Codice e successive modificazioni.

2.
Si intendono per:

a)
società di professionisti, le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme
delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle
società
agli effetti previdenziali
sono assimilati ai professionisti che svolgono
l’attività in
forma associata ai sensi dell’articolo
1 della legge 1815/39. Ai corrispettivi delle società si
applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di
previdenza di categoria, cui
ogni firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo
albo
professionale. Detto contributo deve essere versato pro quota alle
rispettive casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b)
società di ingegneria, le società di capitali di
cui ai
capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di società cooperative di
cui
al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non hanno i requisiti di cui alla lettera a),
che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle
predette attività professionali
si applica il contributo integrativo se previsto dalle norme
legislative che regolano la
cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo deve essere versato pro
quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti.

3.
Per ciò che concerne i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma
2, si applica l’articolo 90, comma 3, del Codice e successive
modificazioni.

4.
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all’esercizio della professione. I pubblici
dipendenti
che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono
espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di
appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.
165, e successive modificazioni se non conseguenti ai rapporti
d’impiego.

5.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 5, del Codice e successive
modificazioni, i limiti e le modalità per la stipulazione
per
intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione sono stabiliti dal
regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa
potestà, dal regolamento regionale. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a
carico dei sggetti stessi.

6.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e
h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei
lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di
lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica
o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti
integrali, così come definiti dal regolamento statale,
ovvero,
in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento
regionale, che richiedono l’apporto di una
pluralità di
competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento.

7.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere
espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell’offerta,
la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Ai sensi dell’articolo 90, comma
7, del
Codice, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della
relativa potestà, il regolamento regionale, definiscono le
modalità per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi
di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee.
All’atto dell’affidamento dell’incarico
deve essere dimostrata
la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché
agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali hanno svolto la
suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all’affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall’articolo
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell’affidatario
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti,
nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai
loro dipendenti.

9.
Le attività di progettazione e di direzione dei lavori non
sono compatibili con le funzioni di responsabile
del procedimento, fatti salvi i casi di affidamento di lavori di
somma urgenza e per importo
lavori fino a euro cinquecentomila.

10.
Per la progettazione di opere rilevanti sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
l’opportunità di procedere
al concorso di progettazione o al concorso di idee.

11.
Con regolamento regionale sono individuati i criteri organizzativi e
procedurali per l’espletamento dei concorsi di cui al comma
10,
nonché le modalità di stima dei parametri di
valutazione volti a garantire la qualità architettonica e la
sostenibilità ambientale.

12.
La regione Campania, in accordo con gli ordini professionali, nel
rispetto delle norme regolamentari
statali, provvede ad agevolare ed incentivare la partecipazione dei
giovani professionisti di cui al comma 7 anche attraverso forme di
premialità e di riconoscimento ai fini curriculari della
titolarità della parte del servizio prestato.

Art.
14

Verifica
e validazione dei progetti

1.
In tema di verifica e validazione dei progetti, si applicano le
disposizioni statali vigenti, sia di natura legislativa che
regolamentare.

2.
La Giunta regionale, nell’ambito degli indirizzi di cui
all’articolo 12, comma 11, stabilisce
le modalità
e le forme delle procedure di verifica e validazione. Il responsabile
del procedimento è comunque
tenuto alla verifica del rispetto dei principi di cui agli articoli
8, 9 e 12, comma 1 e 2.

3.
Nel caso di progetti di particolare complessità, la
validazione può essere affidata, su proposta
del responsabile
del procedimento, nel rispetto delle norme che disciplinano
l’affidamento di servizi, a organismi
di controllo accreditati ai sensi della serie UNI-CEI-EN 45000 o a
professionisti qualificati.

4.
L’attività di validazione è
incompatibile con
l’attività di progettazione cui è
riferita. In caso
di invalidazione
o di validazione condizionata, il progettista è tenuto ad
adeguare il progetto a propria cura
e senza alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione
aggiudicatrice.

CAPO
III
INDIZIONE
E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO E DELLA
CONCESSIONE

Art.
15

Procedure
di affidamento dei contratti pubblici

1.
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici si distinguono in:

a)
procedure aperte;

b)
procedure ristrette;

c)
procedure negoziate;

d)
dialogo competitivo.

2.
Le stazioni appaltanti, con le modalità e nei casi stabiliti
dal Codice e dalla presente legge, possono inoltre
ricorrere alle seguenti procedure particolari:

a)
accordo quadro;

b)
concorsi di progettazione;

c)
concorsi di idee;

d)
sistema dinamico di acquisizione;

e)
procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

Art.
16

Appalti
integrati

1.
Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a
contrarre possono stabilire, motivando in ordine
alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, che il contratto
abbia ad oggetto:
a)
la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla
base del
progetto definitivo dell’amministrazione
aggiudicatrice;
b)
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione
di lavori sulla base del progetto preliminare
dell’amministrazione
aggiudicatrice.
Lo
svolgimento della gara è effettuato sulla base di un
progetto
preliminare, nonché di un capitolato
prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni,
delle
condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto
definitivo e il prezzo.

2.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la gara
è
indetta solo dopo l’approvazione del
progetto definitivo.

3.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’esecuzione può
iniziare
solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante,
del
progetto esecutivo.

4.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli operatori economici devono
possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi
di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o
partecipare
in raggruppamento
con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i
requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal
capo IV del titolo I della Parte II del Codice – progettazione e
concorsi di progettazione -.

5.
Il bando indica, altresì, l’ammontare delle spese
di
progettazione esecutiva comprese nell’importo a base
del contratto. L’ammontare delle spese di progettazione
esecutiva
non è soggetto a ribasso d’asta.

6.
La stazione appaltante, nelle ipotesi di cui al comma 1, utilizza, di
preferenza, le procedure ristrette di cui all’articolo 36.

Art.
17

Lavori,
servizi e forniture in economia

1.
Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere
effettuate:

a)
mediante amministrazione diretta;
b)
mediante procedura di cottimo fiduciario.

2.
Per ogni acquisizione in economia, le stazioni appaltanti operano
attraverso un responsabile del procedimento.

3.
Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate
con
materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni
appaltanti, o eventualmente assunto
per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento.

4.
Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le
acquisizioni avvengono mediante affidamento
a terzi.

5.
I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro
duecentomila. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono
comportare una spesa complessiva superiore a
euro cinquantamila.

6.
I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie
specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie
generali:
a)
manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l’esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili
e non è possibile realizzarle con le forme e le procedure
previste all’articolo 36 della
presente legge e agli articoli 121 e 122 del Codice;
b)
manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a euro
centomila;
c)
interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d)
lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
e)
lavori necessari per la compilazione di progetti;
f)
completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del
contratto o in danno dell’appaltatore
inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di
completare i lavori.

7.
I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono
essere anticipati dalla stazione appaltante
con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo
di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è
corredato dall’elenco dei lavori da eseguire in economia per
i
quali è possibile formulare una previsione,
ancorché
sommaria.

8.
Per lavori di importo superiore a euro quarantamila e fino a euro
duecentomila, l’affidamento mediante
cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo
inferiore a quarantamila euro è consentito
l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.

9.
Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi
inferiori a euro centotrentasettemila per le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a),
del
Codice e per importi inferiori a euro duecentoundicimila per le
stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera
b),
del Codice. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche
delle soglie previste dall’articolo 28 del Codice, con lo
stesso
meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 del
Codice.

10.
L’acquisizione in economia di beni e servizi è
ammessa in
relazione all’oggetto e ai limiti di

importo
delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso
all’acquisizione in economia
è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a)
risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente, quando
ciò è ritenuto necessario o conveniente per
conseguire
la prestazione nel termine previsto
dal contratto;
b)
necessità di completare le prestazioni di un contratto in
corso, ivi non previste, se non è possibile
imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto
medesimo;
c)
prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente,
nella misura strettamente
necessaria;
d)
urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine
di scongiurare situazioni di pericolo
per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute
pubblica,
ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.

11.
Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro ventimila
e fino alle soglie di cui al comma
9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario, avviene nel
rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture il cui
costo complessivo è inferiore ad euro ventimila è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile
del
procedimento.

12.
L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia, deve
essere in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli
elenchi di operatori economici
tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti
che ne fanno richiesta, che sono in possesso dei requisiti di cui al
periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza almeno annuale.

13.
Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le
prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non
ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo,
può
essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla
disciplina delle acquisizioni in economia.

14.
I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono
disciplinati nel rispetto del presente articolo, nonché dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del
contratto desumibili dalla presente legge e dal Codice.

Art.
18

Interventi
di urgenza e somma urgenza

1.
In circostanze di urgenza, nonché di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, le stazioni appaltanti
si attengono alle disposizioni statali vigenti, sia di carattere
legislativo che regolamentare.

2.
Nel rispetto di quanto prescritto al comma 1, le stazioni appaltanti,
nell’eventualità di alluvioni, frane ed
altre calamità, al fine di garantire
l’incolumità
pubblica, possono procedere d’urgenza ad appalti per il
pronto soccorso, per la riparazione o il ripristino di opere
idrauliche, di difesa del suolo e per la messa in
sicurezza, tramite l’esperimento di procedura ristretta o
negoziata
sulla base di un verbale e di una perizia
estimativa preliminare redatta dal responsabile del procedimento, il
cui importo non è superiore a
euro duecentomila. Il verbale riporta i motivi dello stato
d’urgenza,
le cause che lo hanno provocato e gli
interventi necessari per rimuoverlo.

3.
Se l’evento di cui al comma 2 è tale da costituire
grave ed
imminente pregiudizio alla incolumità pubblica,
le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla realizzazione
immediata degli interventi necessari
alla rimozione delle cause di pericolo tramite affidamento diretto,
sulla base di un verbale di somma
urgenza redatto ad opera del primo tecnico della stessa
amministrazione giunto sul posto, che ne
assume la responsabilità, per l’importo
indispensabile per
la sola immediata rimozione dello stato di accertato
pregiudizio alla incolumità pubblica, anche se superiore al
limite di euro duecentomila. Il costo
dell’intervento è negoziato direttamente con
l’affidatario.
In difetto di preventivo accordo, l’amministrazione
può ingiungergli l’esecuzione
dell’intervento, fatto salvo
il diritto dell’affidatario di formulare
riserva, da risolvere secondo la normativa vigente.

4.
Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel
corso
di uno stesso anno solare, di affidare, con
la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa
controllata, controllante o collegata
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile,
l’esecuzione di
appalti, per importi complessivi superiori
a euro quattrocentomila.

Art.
19

Bandi,
avvisi e inviti

1.
Al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti e di
semplificare gli adempimenti, la Giunta
regionale delibera, su proposta dell’assessore ai lavori
pubblici,
per le singole procedure di affidamento,
degli schemi tipo riguardanti avvisi, lettere di invito, bandi,
capitolati d’oneri e ogni altra documentazione
complementare utile per i diversi momenti in cui si articola la fase
di evidenza pubblica,
nel rispetto della normativa comunitaria e dei contenuti minimi
richiesti dal Codice.

2.
Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico
si attengono, in tema di bandi, avvisi
e inviti, alle norme contenute nella parte II, capo III, sezione II
del Codice e successive modificazioni.

3.
Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive
europee e dal Codice per importi pari o superiori
alle soglie comunitarie, gli avvisi e i bandi di gara per
l’esecuzione di appalti di qualsiasi importo,
sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania,
nell’albo pretorio degli enti locali
nel cui territorio si svolge l’appalto, e sono resi noti nel
sito
informatico della regione Campania.

4.
Con il regolamento regionale sono disciplinate ulteriori forme di
pubblicità.

5.
Nella fissazione dei termini di ricezione delle domande di
partecipazione e di ricezione delle offerte, le
stazioni appaltanti si attengono alle norme contenute nella parte II,
capo III, sezione III del Codice e successive
modificazioni.

6.
Le stazioni appaltanti, prima della stipula del contratto, adempiono
alle forme di pubblicità previste dal
Codice e provvedono alla pubblicazione sul sito informatico della
regione Campania delle informazioni
relative al procedimento di aggiudicazione dell’appalto,
compreso
l’elenco delle imprese invitate
e di quelle partecipanti alla gara, l’indicazione
dell’operatore
economico vincitore o prescelto e la
sua offerta economica.

Art.
20

Tutela
della legalità negli appalti

1.
La Regione elabora un piano d’azione specifico contenente
misure
procedurali e amministrative volte
a tutelare l’integrità e la legalità
della fase di
realizzazione dei lavori. A tal fine può predisporre
valutazioni
di impatto criminale -VIC- atte a segnalare i rischi di penetrazione
criminale connessi alla presenza
della criminalità sul territorio. Il regolamento regionale
definisce i tempi e le procedure.

2.
Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara
relativi a contratti di importo inferiore alla
soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso
all’istituto dell’avvalimento di cui agli articoli
49 e 50 del Codice e successive modificazioni.

Art.
21

Sistema
coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e
sulla sicurezza del lavoro

1.
Gli assessori regionali al lavoro, alla sanità ed ai lavori
pubblici, anche attraverso il comitato regionale
di coordinamento per la sicurezza del lavoro previsto
dall’art.27
del decreto legislativo 626/94,
e dall’articolo 53 della presente legge, in raccordo con la
commissione regionale di coordinamento
dell’attività di vigilanza di cui al decreto
legislativo 23
aprile 2004, n.124, articolo 4, promuovono
un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro irregolare
e della sicurezza sul lavoro
all’interno del sistema pubblico dei lavori, forniture e
servizi,
per:
a)
il potenziamento delle azioni di coordinamento delle
attività
di vigilanza compiute da aziende sanitarie
locali, istituto nazionale previdenza sociale, istituto nazionale
invalidi sul lavoro, direzione
regionale del lavoro, guardia di finanza ed enti locali, anche
mediante parziale accollo alla
Regione dei rimborsi spese per le ispezioni in particolare in loco
riguardanti il lavoro sommerso
e il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;
b)
il rafforzamento e la qualificazione delle attività
realizzate
dalle aziende sanitarie locali regionali;
c)
la realizzazione attraverso l’osservatorio di procedure
informatiche e la creazione di banche dati per
la condivisione delle informazioni raccolte dai diversi enti ed
istituti con compiti ispettivi e di
vigilanza anche in raccordo con le banche dati nazionali;
d)
la messa a disposizione di sedi tecniche e strumenti di supporto alle
funzioni di coordinamento.

Art.
22

Qualificazione
degli operatori economici.

1.
I concorrenti alle gare possono essere invitati dalle stazioni
appaltanti, nei modi e con le forme previste
dall’articolo 39 del Codice e successive modificazioni, a
provare i
requisiti di idoneità professionale.

2.
Le stazioni appaltanti, relativamente ai sistemi di qualificazione
degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori
pubblici, si attengono alle disposizioni dell’articolo 40 del
Codice e successive modificazioni.

3.
I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi
o di fornitori possono presentare alla stazione
appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione
indicante
le referenze che hanno permesso
l’iscrizione stessa e la relativa classificazione. Si
applica, a
tale riguardo, l’articolo 45 del Codice
e successive modificazioni.

Art.
23

Qualificazione
nei contratti misti

1.
L’operatore economico che concorre alla procedura di
affidamento di
un contratto misto deve possedere
i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla
presente legge e dal Codice, per ciascuna
prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Art.
24

Selezione
degli operatori economici

1.
L’aggiudicazione dei contratti pubblici avviene previo
accertamento
dell’idoneità degli operatori economici
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo criteri
oggettivi e non discriminatori, volti
ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in
riferimento all’oggetto dell’appalto,
le capacità
economiche e finanziarie.

2.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo
i limiti espressamente indicati:

a)
gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società
commerciali, le società cooperative;

b)
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;

c)
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter
del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società
commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all’articolo
36 del Codice e successive
modificazioni;

d)
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell’offerta, hanno conferito
mandato
collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l’offerta
in nome e per conto
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
dell’articolo 25;

e)
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602
del
codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di
società ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
dell’articolo 25;

f)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico –GEIE- ai sensi
del d. lgs. n. 240/91; si applicano al riguardo le disposizioni
dell’articolo 25.

3.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano
fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le
stazioni appaltanti escludono altresì dalla
gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.

4.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per
l’ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti
di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e
comprovati dagli stessi, secondo quanto
previsto, ai sensi dell’articolo 35 del Codice e successive
modificazioni, dal regolamento statale,
ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal
regolamento regionale, salvo che per quelli relativi
alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d’opera,
nonché all’organico medio annuo, che sono
computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate.

Art.
25

Raggruppamenti
temporanei e consorzi

1.
Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale
si intende una riunione di concorrenti
nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili
si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e
così
definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo
orizzontale si intende una riunione di concorrenti
finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

2.
Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale
si intende un raggruppamento di concorrenti
in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture
indicati come principali anche
in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per
raggruppamento orizzontale
quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti
indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle
secondarie.

3.
Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari
di concorrenti sono ammessi se gli
imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori
consorziati hanno, ai sensi dell’articolo
37, comma 3, del Codice, i requisiti indicati nel regolamento statale
ovvero, in caso di delega
della relativa potestà, nel regolamento regionale.

4.
Nel caso di forniture o servizi, nell’offerta devono essere
specificate le parti del servizio o della fornitura
che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

5.
L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati
determina
la loro responsabilità solidale nei confronti
della stazione appaltante, nonché nei confronti del
subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori
di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli
assuntori di prestazioni secondarie,
la responsabilità è limitata
all’esecuzione delle
prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando
la responsabilità solidale del mandatario.

6.
Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale
i requisiti di cui all’articolo 40 del
Codice e successive modificazioni, sempre che siano frazionabili,
devono essere posseduti dal mandatario
per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati, ciascun
mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della
categoria dei lavori che intende assumere
e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori
riconducibili alla categoria prevalente,
ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da
imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.

7.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale se ha partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. I consorzi di cui
all’articolo 24, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti a
indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in ogni altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato.

8.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei
soggetti
di cui all’articolo 24, comma 2, lettere d) ed
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta
deve
essere sottoscritta dagli operatori economici
che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari
di concorrenti e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi
operatori conferiscono mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipula il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.

9.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo
quanto
disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede
di
offerta.

10.
L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la
nullità
del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti
riuniti
in associazione o consorzio ordinario di concorrenti,
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative allo
stesso appalto.

11.
Se nell’oggetto dell’appalto o della concessione di
lavori
rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per
le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e se una o
più
di tali opere supera altresì in
valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori,
esse
non possono essere affidate in subappalto
e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi
i soggetti che non sono in grado
di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai
sensi del presente articolo, raggruppamenti
temporanei di tipo verticale disciplinati ai sensi
dell’articolo
37, comma 11, del Codice e
successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento statale, che
definisce, sempre ai sensi del predetto
articolo 37, comma 11, anche l’elenco delle opere di cui al
presente comma. Per le stesse
speciali
categorie di lavori, che sono indicate nel bando di gara, il
subappalto, ove consentito, non può essere
artificiosamente suddiviso in più contratti.

12.
In caso di procedure ristrette o negoziate, l’operatore
economico
invitato individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per sè o quale
mandatario
di operatori riuniti.

13.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione al raggruppamento.

14.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori economici devono conferire,
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di esse, detto mandatario.

15.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La
relativa procura è conferita al
legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario. Il mandato è
gratuito e
irrevocabile e la sua revoca
per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante.

16.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale,
dei mandanti nei confronti della
stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall’appalto, anche
dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni
rapporto. La stazione appaltante, tuttavia,
può far valere direttamente le responsabilità
facenti
capo ai mandanti.

17.
Il rapporto di mandato non determina di per sè
organizzazione
o associazione degli operatori economici
riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti
fiscali e degli oneri sociali.

18.
In caso di fallimento del mandatario ovvero se si tratta di
imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione
appaltante può proseguire il rapporto
di appalto con altro operatore economico che è costituito
mandatario nei modi previsti dalla presente
legge e dal Codice purché ha i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora
da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante
può recedere dall’appalto.

19.
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero se si tratta di
imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il
mandatario, ove non indica altro operatore
economico subentrante che è in possesso dei prescritti
requisiti di idoneità, è tenuto
alla esecuzione,
direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi
hanno i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

20.
Entro i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 36 del
Codice
e successive modificazioni, possono partecipare
alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici anche
i
consorzi stabili.

Art.
26

Requisiti
di ordine generale e motivi di esclusione

1.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, nè possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti
i soggetti:

a)
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, o nei cui riguardi
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali
situazioni;

b)
nei cui confronti è pendente procedimento per
l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una
delle cause ostative previste dall’articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il
divieto
operano se la pendenza
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo; i soci accomandatari
o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita
semplice; gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;

c)
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per
reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più
reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali
definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l’esclusione
e il divieto operano se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando
di gara, se l’impresa non dimostra di aver adottato atti o
misure
di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata; resta salva, in ogni caso, ai
sensi dell’articolo
38, comma 1, del Codice, l’applicazione
dell’articolo 178 del
codice penale e dell’articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale;

d)
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;

e)
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’osservatorio
statale o dell’osservatorio regionale;

f)
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione
appaltante che bandisce la gara;
o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della
loro
attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g)
che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;

h)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di
gara hanno reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio
statale;

i)
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;

l)
che non presentano la certificazione di cui all’articolo 17
della
legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo
il disposto del comma 2;

m)
nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2.
Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sostitutiva in conformità
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in cui
indica anche le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della
non menzione.

3.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
al presente articolo, si applica l’articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445; resta fermo, per l’affidatario,
l’obbligo di presentare la certificazione di
regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266 e di cui all’articolo
3, comma 8, del decreto legislativo n. 494/96 e successive
modificazioni. In sede di verifica
delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del
casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i
certificati del casellario giudiziale di
cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure
di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313
/02.

4.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui
al presente articolo, nei confronti di candidati
o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti
chiedono, se del caso, ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono
altresì chiedere la cooperazione delle
autorità competenti.

5.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro
Stato
dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non
esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall’interessato innanzi a
un’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, a un
notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.

6.
L’osservatorio regionale, su indicazione delle
amministrazioni
aggiudicatrici interessate e in raccordo
con le analoghe strutture statali, aggiorna l’elenco delle
ditte
escluse dagli appalti pubblici che hanno
compiuto le seguenti violazioni:

a)
violazioni contributive segnalate dallo sportello unico comportanti
l’omesso rilascio del documento
unico di regolarità contributiva;
b)
omessa denuncia dei lavoratori occupati.

L’inserimento
nell’elenco regionale ha durata fino al momento della
comunicazione
all’osservatorio regionale
della regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali.

Art.
27

Capacità
economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

1.
Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacità
finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti può essere fornita mediante uno o più
dei
seguenti documenti:

a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b)
bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
c)
dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e
l’importo relativo ai servizi o forniture
nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

2.
Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono
essere posseduti dal concorrente,
nonché gli altri che ritengono di richiedere. I documenti di
cui al comma 1, lettera b), non possono
essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in
Stati membri che non prevedono la
pubblicazione del bilancio.

3.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi,
ivi
compreso quello concernente la costituzione
o l’inizio dell’attività da meno di tre
anni, di
presentare le referenze richieste, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante ogni altro
documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.

4.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto al comma 1,
lettere b) e c) mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n.
445/2000; al concorrente aggiudicatario
è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di
quanto
dichiarato in sede di gara.
Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con
dichiarazione di almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.

Art.
28

Capacità
tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

1.
Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle
capacità
tecniche dei concorrenti può essere fornita
in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura,
della
quantità o dell’importanza e dell’uso
delle forniture o dei servizi:

a)
presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle
principali
forniture prestati negli ultimi tre
anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari,
pubblici o privati, dei servizi
o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
favore di amministrazioni o enti
pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi;
se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l’effettuazione della prestazione è dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b)
indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente
capo, o meno, al concorrente e,
in particolare, di quelli incaricati dei controlli di
qualità;

c)
descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro
precisa individuazione e rintracciabilità,
delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per
garantire la qualità,
nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d)
controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di
concorrente non stabilito in Italia, per
incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale
competente del Paese in cui è stabilito
il concorrente, purché tale organismo acconsenta, se i
prodotti da fornire o il servizio da
prestare sono complessi o devono rispondere, eccezionalmente, a uno
scopo determinato; il controllo
verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di
studio
e di ricerca del concorrente
e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo
della
qualità;

e)
indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di
servizi o dei dirigenti dell’impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente
responsabili della prestazione
di servizi;

f)
indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi
appropriati, stabiliti, ai sensi dell’articolo
42, comma 1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero, in caso di
delega della relativa
potestà, dal regolamento regionale, delle misure di gestione
ambientale che l’operatore può
applicare durante la realizzazione dell’appalto;

g)
per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di
dipendenti del concorrente e il numero
di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h)
per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l’attrezzatura,
il materiale e l’equipaggiamento tecnico
di cui il prestatore di servizi dispone per eseguire
l’appalto;

i)
indicazione della quota di appalto che il concorrente intende
subappaltare;

l)
nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o
fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità
è certificata a richiesta della stazione appaltante;

m)
nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli
istituti o servizi ufficiali incaricati
del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestano la conformità dei beni
con riferimento a determinati requisiti o norme.

2.
La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera
d’invito quali dei suindicati documenti
e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3.
Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto
dell’appalto; l’amministrazione deve tener conto
dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

4.
I requisiti previsti nel comma 1 possono essere provati in sede di
gara mediante dichiarazione sottoscritta
in conformità alle disposizione del DPR n. 445/2000; al
concorrente aggiudicatario è richiesta
la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede
di gara.

Art.
29

Norme
di garanzia della qualità

1.
Se si richiede la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza
dell’operatore economico a determinate norme in materia di
garanzia
della qualità, le stazioni
appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della
qualità basati sulla serie di norme europee
in materia e certificati da organismi conformi alla serie delle norme
europee relative alla certificazione.

2.
Se per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi
appropriati, le stazioni appaltanti chiedono
l’indicazione delle misure di gestione ambientale che
l’operatore
economico può applicare durante
l’esecuzione del contratto, si applica l’art. 44
del Codice.

3.
Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti
rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono anche prove relative all’impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità
prodotte dagli operatori economici.

Art.
30

Norme
particolari in tema di qualificazione e selezione

1.
Se dei concorrenti sono iscritti in elenchi ufficiali di prestatori
di servizi o di fornitori, si applica l’articolo
45 del Codice e successive modifiche.

2.
Per documenti e informazioni complementari che le stazioni appaltanti
intendono richiedere, si applica
l’articolo 46 del Codice e successive modifiche.

3.
Per la qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi
dall’Italia, si applica l’articolo 47 del Codice e
successive modifiche.

4.
Per il controllo sul possesso dei requisiti, le stazioni appaltanti
si attengono all’articolo 48 del Codice e
successive modifiche.

5.
Se un concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto,
si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice
e successive modifiche.

6.
In caso di modificazioni soggettive del candidato,
dell’offerente o
dell’aggiudicatario, si applica l’articolo
51 del Codice e successive modifiche.

Art.
31

Elenchi
di operatori economici

1.
Per appalti sotto soglia comunitaria e nei settori per i quali non
sono istituiti specifici sistemi di qualificazione
o albi professionali, le stazioni appaltanti, nei limiti e nel
rispetto delle disposizioni normative
e regolamentari nazionali, possono adottare elenchi di operatori
economici ai quali affidare contratti
pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

2.
Gli elenchi sono istituiti a seguito di avviso pubblico, soggetto
alle forme di pubblicità previste per i bandi
di gara, nel quale sono definiti i requisiti e le capacità
tecnico – professionali e quelle economiche e
finanziarie necessarie per l’iscrizione.

3.
Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuale e redatti in
dipendenza dell’approvazione del programma
triennale.

Art.
32

Concessione
di lavori pubblici

1.
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, si
applicano le disposizioni contenute nella parte
II, titolo III, capo II del Codice e successive modificazioni.

2.
Nel caso di affidamento di concessione di servizi pubblici, le
stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni
contenute nell’articolo 30 del Codice e successive
modificazioni.

Art.
33

Promotore

1.
Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione tra settore
pubblico e privato per la realizzazione,
la gestione ed il finanziamento di opere e servizi di interesse
pubblico, con legge regionale
sono disciplinate le modalità per la presentazione
all’amministrazione appaltante, da parte degli
operatori economici, di proposte per la realizzazione di concessioni
di lavori pubblici o di servizi con
risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori
economici proponenti.

Art.
34

Tipologia
e oggetto del contratto

1.
Il decreto o la determina a contrarre stabiliscono, sulla base delle
esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice,
se il contratto è stipulato a corpo o a misura, o parte a
corpo e parte a misura, con le modalità
stabilite ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice e
successive modificazioni, con il regolamento
statale ovvero, in caso di delega di tale potestà, con il
regolamento regionale. Per le stazioni
appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti
elementi sono stabiliti nel bando di gara.
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può
essere
modificato sulla base della verifica della
quantità o della qualità della prestazione. Per
le
prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva
della prestazione. Per l’esecuzione di
prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per
unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
In uno stesso contratto possono essere comprese prestazioni da
eseguire a corpo e a misura.

2.
In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo del contratto, il bando
di gara può prevedere il trasferimento
all’affidatario della
proprietà di beni immobili appartenenti
all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati
nel
programma di cui all’articolo 7 per i lavori,
o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le
forniture, e
che non assolvono più a funzioni di
interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi
del presente comma anche i beni
immobili già inclusi in programmi di dismissione del
patrimonio pubblico, purché non è stato
già pubblicato
il bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura
di
dismissione ha avuto esito negativo.

3.
Nell’ipotesi di cui al comma 2, il bando di gara
può
prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile
avviene in un momento anteriore a quello del trasferimento della
proprietà, trasferimento che
può essere disposto solo dopo l’approvazione del
certificato
di collaudo.

4.
Nell’ipotesi di cui al comma 2, le offerte specificano:

a)
se l’offerente ha interesse a conseguire la
proprietà
dell’immobile e il prezzo che in tal caso
è offerto
per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo
necessario
per l’esecuzione del contratto;

b)
se l’offerente non ha interesse a conseguire la
proprietà
dell’immobile e il prezzo richiesto per l’esecuzione
del contratto.

5.
Nell’ipotesi di cui al comma 2 la selezione della migliore
offerta
avviene utilizzando il criterio del prezzo
più basso o dell’offerta economicamente
più
vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti
dell’offerta di cui al comma 4.

6.
Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice
non ha
stanziato mezzi finanziari diversi dal
prezzo per il trasferimento dell’immobile, quale
corrispettivo del
contratto, il bando specifica che la gara
deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per
l’acquisizione del bene.

7.
Per i criteri di stima degli immobili e le modalità di
articolazione delle offerte e di selezione della migliore
offerta, si fa riferimento, ai sensi dell’articolo 53, comma
11,
del Codice e successive modificazioni,
alla disciplina prevista dal regolamento statale ovvero, in caso di
delega della relativa potestà,
dal regolamento regionale.

8.
L’inserimento nel programma triennale di cui
all’articolo 7, dei
beni appartenenti al patrimonio indisponibile
delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento
ai sensi del comma 2, determina
il venir meno del vincolo di destinazione.

Art.
35

Procedure
per l’individuazione degli offerenti.

1.
Per l’individuazione degli operatori economici che possono
presentare offerte per l’affidamento di un
contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure di
cui all’articolo 15, comma 1.

2.
Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura
aperta o mediante procedura ristretta.

3.
Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono aggiudicare i contratti
pubblici mediante il dialogo competitivo.

4.
Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le
stazioni appaltanti possono affidare i contratti
pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione
del bando di gara.

5.
Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a
lavori di importo pari o superiore a quaranta
milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo
competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, si applica
l’articolo 62 del Codice e successive
modificazioni.

Art.
36

Procedure
aperte e ristrette

1.
Il decreto o la determina a contrarre indicano se si segue una
procedura aperta o una procedura ristretta.

2
Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure
ristrette quando il contratto non ha per oggetto
la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è
quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

3.
Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del
contratto e fa menzione del decreto o della determina
a contrarre.

4.
Il bando di gara può prevedere che non si procede ad
aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida,
ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte.
Quando il bando non contiene
tale previsione, le stazioni appaltanti possono comunque decidere di
non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.

5.
Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie
offerte nel rispetto delle modalità
e dei termini fissati dal bando di gara.

6.
Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la
richiesta di invito nel rispetto delle modalità
e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le
proprie offerte nel rispetto delle modalità
e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette
per l’affidamento di lavori pubblici
sono invitati tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che
sono in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e
dall’articolo 177 del Codice e successive
modificazioni.

7.
Per appalti di lavori di importo non superiore a euro
settecentocinquantamila le amministrazioni aggiudicatrici
possono avvalersi della procedura ristretta semplificata secondo i
principi e le procedure di
cui alla normativa vigente, garantendo il rispetto dei criteri di
rotazione degli operatori economici, nonché
la trasparenza delle procedure stesse.

8.
La regione Campania, con proprio regolamento, individua i criteri
organizzativi volti alla corretta attuazione
del comma 7.

Art.
37

Procedura
negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

1.
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici
mediante procedura negoziata, previa pubblicazione
di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

a)
quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, le
offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a
quanto disposto dalla presente
legge e dal Codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle
offerte. Nella procedura
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le
condizioni iniziali del
contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione
del bando di gara se invitano
alla procedura negoziata i concorrenti in possesso dei requisiti di
cui agli articoli da 22 a
30, comma 1, che, nella procedura precedente, hanno presentato
offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura stessa. Le disposizioni di cui alla presente lettera
si applicano ai lavori di
importo inferiore a un milione di euro;

b)
in casi eccezionali, se si tratta di lavori, servizi, forniture, la
cui particolare natura o i cui imprevisti,
oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non
consentono la fissazione preliminare
e globale dei prezzi;

c)
limitatamente ai servizi, nel caso di servizi assicurativi e servizi
rientranti nella categoria 6 dell’allegato
II A al Codice e di prestazioni di natura intellettuale, quali la
progettazione di opere,
se la natura della prestazione da fornire rende impossibile stabilire
le specifiche del contratto
con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto
selezionando l’offerta migliore
secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d)
nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati
unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione
o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il
recupero dei costi di ricerca
e sviluppo.

2.
Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli
offerenti le offerte presentate per adeguarle
alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato
d’oneri e
nei documenti complementari,
e per individuare l’offerta migliore con i criteri di
selezione di
cui all’articolo 42.

3.
Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la
parità di trattamento tra gli offerenti,
e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano
avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri.

4.
Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata
si svolge in fasi successive per ridurre
il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di
aggiudicazione indicati nel bando di gara
o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale
facoltà è
indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

Art.
38

Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1.
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici
mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone
conto con adeguata motivazione
nella delibera o determina a contrarre.

2.
Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la
procedura è consentita:

a)
nel caso in cui, in esito all’esperimento di una procedura
aperta o
ristretta, non è stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella
procedura negoziata non
possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali
del contratto. Alla commissione,
su sua richiesta, è trasmessa una relazione sulle ragioni
della mancata aggiudicazione
a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla
opportunità
della procedura negoziata.
Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai
lavori di importo inferiore
a un milione di euro;

b)
nel caso in cui, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;

c)
nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema
urgenza,
risultante da eventi imprevedibili
per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte,
ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le
circostanze invocate a giustificazione
della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni
appaltanti.

3.
Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del
presente articolo è, inoltre, consentita:

a)
nel caso in cui i prodotti oggetto del contratto sono fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione,
di studio o di sviluppo, a meno che non si tratta di produzione in
quantità sufficiente
ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi
di ricerca e messa a punto;

b)
nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale
di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento
di
forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione
appaltante ad acquistare materiali
con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate;
la durata di tali contratti e dei
contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i
tre anni;

c)
per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d)
per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente
l’attività commerciale oppure dal curatore o
liquidatore di
un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di
un’amministrazione straordinaria
di grandi imprese.

4.
Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente
articolo è, inoltre, consentita se il contratto
fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme
applicabili, essere aggiudicato
al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in
quest’ultimo
caso i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.

5.
Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici
relativi a servizi, la procedura del presente
articolo è, inoltre, consentita:

a)
per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto
iniziale nè nel contratto iniziale,
che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari
all’esecuzione dell’opera
o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale,
purché
aggiudicati all’operatore
economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto
delle seguenti condizioni:

1.
tali lavori o servizi complementari non possono essere separati,
sotto il profilo tecnico o economico,
dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla
stazione appaltante,
ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto
iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento;
2.
il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o
servizi complementari non
supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto
iniziale;

b)
per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o
servizi analoghi già affidati all’operatore
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla stessa stazione
appaltante, a condizione
che tali lavori o servizi sono conformi a un progetto di base e che
tale progetto è stato
oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura
aperta o ristretta; in questa
ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata
senza bando è consentita solo nei
tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve
essere indicata nel bando del
contratto originario; l’importo complessivo stimato dei
servizi e
lavori successivi è computato
per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle
soglie di cui all’articolo
28 del Codice e successive modificazioni.

6.
Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico
finanziaria e tecnico organizzativa
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e seleziona
almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei. Gli operatori economici
selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione,
con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta. La stazione appaltante
sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni
più
vantaggiose, secondo il criterio
del prezzo più basso o dell’offerta economicamente
più
vantaggiosa, previa verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di
contratti di uguale importo mediante
procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

7.
È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti
aventi
ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti
rinnovati tacitamente sono nulli.

Art.
39

Sistemi
dinamici di acquisizione

1.
Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di
acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati
esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e
standardizzati, di uso corrente, esclusi
gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche
tecniche del committente che, per
la loro complessità, non possono essere valutate tramite il
sistema dinamico di acquisizione.

2.
Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti seguono le norme della procedura
aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione degli
appalti da
aggiudicare nell’ambito di detto
sistema.

3.
Gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno
presentato un’offerta indicativa conforme
al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti
complementari sono
ammessi nel sistema.

4.
Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento,
a condizione che esse restano conformi
al capitolato d’oneri.

5.
Per l’istituzione del sistema e per
l’aggiudicazione degli
appalti nell’ambito dello stesso, le stazioni appaltanti
utilizzano esclusivamente mezzi elettronici in conformità
all’articolo 77, commi 5 e 6, del Codice
e successive modificazioni.

6.
Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di
acquisizione le
stazioni appaltanti:

a)
pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema
dinamico di acquisizione;
b)
precisano nel capitolato d’oneri, la natura degli acquisti
previsti
che sono oggetto di detto sistema,
le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione,
l’attrezzatura elettronica
utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche
tecniche
di connessione;
c)
offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a
conclusione del sistema, l’accesso
libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni
documento complementare e indicano
nel bando di gara l’indirizzo Internet presso il quale
è
possibile consultare tali documenti.

7.
Le stazioni appaltanti accordano ad ogni operatore economico, per la
durata del sistema dinamico di acquisizione,
la possibilità di presentare un’offerta indicativa
allo
scopo di essere ammesso nel sistema alle
condizioni di cui al comma 3.

8.
Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte
indicative entro quindici giorni a decorrere
dalla presentazione dell’offerta indicativa. Possono tuttavia
prolungare il periodo di valutazione
a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel
frattempo.

9.
Le stazioni appaltanti informano al più presto
l’offerente
di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione
nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta
indicativa.

10.
Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto
concorrenziale. Prima di procedere a detto
confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando
di gara semplificato e invitano
gli operatori economici interessati a presentare un’offerta
indicativa, conformemente al comma
3, entro un termine che non può essere inferiore a quindici
giorni a decorrere dalla data di invio del
bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al
confronto concorrenziale soltanto dopo
aver terminato la valutazione delle offerte indicative introdotte
entro questo termine.

11.
Le stazioni appaltanti invitano gli offerenti ammessi nel sistema a
presentare un’offerta per ogni appalto
specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi
fissano un termine sufficiente per
la presentazione delle offerte.

12.
Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto
all’offerente che ha
presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per
l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione.
Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati
nell’invito
menzionato nel comma 11.

13.
La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può
superare quattro anni, tranne in casi eccezionali
debitamente giustificati.

14.
Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di
acquisizione in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.

15.
Non possono essere posti a carico degli operatori economici
interessati o dei partecipanti al sistema contributi
di carattere amministrativo.

Art.
40

Accordi
quadro

1.
Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i
lavori, gli accordi quadro sono ammessi
in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi individuati
ai sensi dell’articolo 59, comma
1, del Codice e successive modificazioni, nel regolamento statale,
ovvero, in caso di delega della
relativa potestà, dal regolamento regionale, in cui i lavori
sono connotati da serialità e caratteristiche
esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la
progettazione e per
altri servizi di natura intellettuale, salvo che sono connotati da
serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.
A tale riguardo si fa riferimento alle categorie individuate nel
regolamento statale ovvero,
in caso di delega di tale potestà, nel regolamento regionale.

2.
Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni
appaltanti seguono le regole di procedura previste
dalla parte II del Codice in tutte le fasi fino
all’aggiudicazione
degli appalti basati su tale accordo
quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte applicando i
criteri di aggiudicazione definiti ai
sensi degli articoli 41 e seguenti.

3.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le
procedure previste ai commi 4 e 5.
Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli
operatori economici inizialmente parti
dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti
pubblici basati su un accordo quadro, le
parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle
condizioni fissate in tale accordo
quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.

4.
Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore
economico, gli appalti basati su tale accordo
quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate
nell’accordo quadro. Per l’aggiudicazione
di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per
iscritto l’operatore parte dell’accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

5.
Quando un accordo quadro è concluso con più
operatori
economici, il numero di questi deve essere almeno
pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori
economici che soddisfano i criteri di selezione,
ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di
aggiudicazione.

6.
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più
operatori economici possono essere aggiudicati mediante
applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro
senza
nuovo confrontocompetitivo.

7.
Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione
dell’accordo
quadro contiene l’ordine di priorità, privilegiando
il criterio della rotazione, per la scelta dell’operatore
economico
cui affidare il singolo appalto.

8.
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più
operatori economici, se l’accordo quadro non fissa
tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver
rilanciato il confronto competitivo fra le parti
in base alle stesse condizioni, se necessario precisandole, e, se del
caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo
la seguente
procedura:

a)
per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per
iscritto gli operatori economici
che sono in grado di realizzare l’oggetto
dell’appalto;
b)
le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare
le offerte relative ad ogni appalto
specifico tenendo conto di elementi quali la complessità
dell’oggetto dell’appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c)
le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve
rimanere segreto fino alla scadenza
del termine previsto per la loro presentazione;
d)
le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all’offerente
che
ha presentato l’offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d’oneri
dell’accordo quadro.

9.
La durata di un accordo quadro non può superare i quattro
anni, salvo in casi eccezionali debitamente
motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo
quadro.

10.
Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in
modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.


Art.
41

Dialogo
competitivo

1.
Nel caso di appalti particolarmente complessi, le stazioni
appaltanti, se ritengono che il ricorso alla procedura
aperta o ristretta non permette l’aggiudicazione
dell’appalto,
possono avvalersi del dialogo competitivo
in conformità a quanto previsto nel presente articolo.

2.
Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico
è
considerato «particolarmente complesso»
quando la stazione appaltante:

a)
non è oggettivamente in grado di definire, conformemente
all’articolo 68, comma 3, lettere b), c)
e d) del Codice e successive modificazioni, i mezzi tecnici atti a
soddisfare le sue necessità o i
suoi obiettivi.

b)
non è oggettivamente in grado di specificare
l’impostazione
giuridica o finanziaria di un progetto.
Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati
particolarmente complessi
gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa
di fattori oggettivi ad
essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e
quantificazione dei propri bisogni
o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento
dei
predetti bisogni, alle caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e all’analisi dello
stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storicoartistiche, architettoniche,
paesaggistiche, nonché sulle componenti di
sostenibilità
ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche.

3.
Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere
al dialogo competitivo deve contenere
specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti
previsti dal comma 2.

4.
L’unico criterio per l’aggiudicazione
dell’appalto pubblico è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

5.
Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente
all’articolo 19 in cui rendono noti le
loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso
o
in un documento descrittivo che costituisce
parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati
i
requisiti di ammissione al dialogo competitivo,
individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 22 a 30,
i criteri di valutazione delle
offerte di cui all’articolo 42, comma 2 e il termine entro il
quale
gli interessati possono presentare istanza
di partecipazione alla procedura.

6.
Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi, conformemente
ai requisiti di cui al comma 5,
un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione
dei
mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità
o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i
candidati ammessi tutti gli aspetti
dell’appalto.

7.
Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la
parità
di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare
non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano
favorire alcuni partecipanti
rispetto ad altri.

8.
Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti
le soluzioni proposte, né altre informazioni
riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza
l’accordo di quest’ultimo.

9.
Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga
in fasi successive, in modo da ridurre
il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo,
applicando i criteri di aggiudicazione
precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
tale facoltà è indicato
nel bando di gara e nel documento descrittivo.

10.
Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono
in grado di individuare, se del caso dopo
averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono
soddisfare le loro necessità o obiettivi.

11.
Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna
delle soluzioni proposte soddisfa le
proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano
immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun
indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

12.
Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne
informato i partecipanti, le

stazioni
appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base
alla o alle soluzioni presentate e
specificate
nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli
elementi richiesti e necessari
per
l’esecuzione del progetto.

13.
Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principio
di concorrenza e non discriminazione,
le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui
all’articolo 42, comma 2,
indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle
peculiarità della soluzione o delle soluzioni
individuate ai sensi del comma 10.

14.
Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere
chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non
possono avere l’effetto di modificare
gli elementi fondamentali dell’offerta o
dell’appalto quale posto
in gara la cui variazione rischia
di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

15.
Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati nel bando
di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del
comma 13, individuando l’offerta
economicamente più vantaggiosa conformemente
all’articolo
44.

16.
L’offerente che risulta aver presentato l’offerta
economicamente
più vantaggiosa può essere invitato
a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni
in essa figuranti, a condizione
che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi
fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale
posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

17.
Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per
partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi
in cui al comma 11.

18.
Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo
in modo abusivo o in modo da ostacolare,
limitare o distorcere la concorrenza.

Art.
42

Criteri
per la scelta dell’offerta migliore

1.
Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative relative alla
remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è
selezionata con il criterio del prezzo più basso
o con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

2.
Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1,
quello più adeguato in relazione alle caratteristiche
dell’oggetto del contratto e indicano nel bando di gara quale
dei
due criteri di cui al comma
1 è applicato per selezionare la migliore offerta.

3.
Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulta conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Art.
43

Criterio
del prezzo più basso

1.
Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara,
è determinato come indicato dal comma 2.

2.
Il bando di gara stabilisce:

a)
se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a
misura,
è determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b)
se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a
corpo,
è determinato mediante ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari.

3.
Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il
prezzo più basso è determinato mediante offerta
a prezzi unitari.

4.
Per le modalità applicative del ribasso
sull’elenco prezzi e
dell’offerta a prezzi unitari si fa riferimento,
ai sensi dell’articolo 82, comma 4, del Codice e successive
modificazioni a quelle stabilite dal
regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa
potestà, dal regolamento regionale.

Art.
44

Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa

1.
Quando il contratto è affidato con il criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti
alla
natura, all’oggetto e alle caratteristiche del
contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a)
il prezzo;
b)
la qualità;
c)
il pregio tecnico;
d)
le caratteristiche estetiche e funzionali;
e)
le caratteristiche ambientali;
f)
il costo di utilizzazione e manutenzione;
g)
la redditività;
h)
il servizio successivo alla vendita;
i)
l’assistenza tecnica;
l)
la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m)
l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n)
la sicurezza di approvvigionamento;
o)
in caso di concessioni, la durata del contratto, le modalità
di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare agli utenti.

2.
Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o
il documento descrittivo, elencano i
criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una
soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto
tra il punteggio della soglia e quello
massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve
essere appropriato.

3.
Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al
comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili,
indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, o, in
caso di
dialogo competitivo, nel bando
o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di
importanza dei
criteri.

4.
Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove
necessario, i sub-criteri e i subpesi o
i sub-punteggi se la stazione appaltante non è in grado di
stabilirli tramite la propria organizzazione,
provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la
determina a contrarre,

affidando
a essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e
le
relative specificazioni, indicati nel bando
di gara. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura
delle
buste contenenti le offerte, fissa in
via generale i criteri motivazionali per attribuire a ciascun
criterio e subcriterio di valutazione il punteggio
tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

5.
Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ogni
elemento dell’offerta, le stazioni
appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare
con un unico parametro numerico
finale l’offerta più vantaggiosa. A tale riguardo,
le
stazioni appaltanti fanno riferimento alle metodologie
stabilite dal regolamento statale ai sensi dell’articolo 83,
comma
5, del Codice e successive
modificazioni, ovvero, in caso di delega della relativa
potestà,
dal regolamento regionale, distintamente
per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità
semplificate per servizi e forniture.

Art.
45

Ricorso
alle aste elettroniche

1.
Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando
ricorrono le condizioni di cui al comma
3, le stazioni appaltanti possono stabilire che
l’aggiudicazione
dei contratti di appalto avviene attraverso
un’asta elettronica.

2.
Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono
stabilire di ricorrere all’asta elettronica
in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di
un accordo quadro, e dell’indizione
di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema
dinamico
di acquisizione.

3.
Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche
dell’appalto possono essere fissate in
maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle
specifiche definite nel bando di gara è effettuabile
automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi
quantificabili in modo tale da
essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non
possono ricorrere alle aste elettroniche
abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la
concorrenza o comunque in
modo da modificare l’oggetto dell’appalto, come
definito dal
bando e dagli altri atti di gara.

4.
L’asta elettronica riguarda:

a)
unicamente i prezzi, quando l’appalto è
aggiudicato al
prezzo più basso;
b)
i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati
negli atti
di gara, quando l’appalto è aggiudicato
all’offerta economicamente più vantaggiosa.

5.
Il ricorso a un’asta elettronica per
l’aggiudicazione
dell’appalto deve essere espressamente indicato nel
bando di gara.

6.
Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche
informazioni:

a)
gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel
corso dell’asta elettronica;
b)
gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi
dell’offerta, come indicati nelle specifiche
dell’appalto;
c)
le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso
dell’asta elettronica con eventuale indicazione
del momento in cui sono messe a loro disposizione;
d)
le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta
elettronica;
e)
le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e,
in particolare, gli scarti minimi eventualmente
richiesti per il rilancio;
f)
le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato
nonché le modalità e specifiche tecniche
di collegamento.

7.
Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni
appaltanti
effettuano una prima valutazione completa
delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando
di
gara e in conformità al criterio di aggiudicazione
prescelto e alla relativa ponderazione. I soggetti che hanno
presentato offerte ammissibili
sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi
prezzi o nuovi valori; l’invito
contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al
dispositivo elettronico utilizzato
e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta
elettronica. L’asta
elettronica si svolge in un’unica seduta
e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a
decorrere dalla data di invio degli inviti.

8.
Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, l’invito
di cui al comma 7 è corredato del risultato della
valutazione
completa dell’offerta dell’offerente interessato,
effettuata conformemente alla ponderazione di cui
all’articolo 44,
comma 2. L’invito precisa,
altresì, la formula matematica che determina, durante
l’asta
elettronica, le riclassificazioni automatiche
in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa
formula integra la ponderazione
di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta
economicamente più vantaggiosa, quale indicata
nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali
forcelle devono essere precedentemente
espresse con un valore determinato. Se sono ammesse varianti, per
ogni variante deve essere
fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.

9.
Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti
comunicano
in tempo reale agli offerenti almeno le
informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la
rispettiva classificazione. Le stazioni
appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori
informazioni
riguardanti prezzi o valori presentati
da altri offerenti, purché previsto negli atti di gara. Le
stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi
momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase
d’asta, fermo restando che in nessun
caso può essere resa nota l’identità
degli offerenti
durante lo svolgimento dell’asta e fino
all’aggiudicazione.

10.
Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica
alla
data e ora di chiusura preventivamente
fissate.

11.
Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni
appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo
42, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

12.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 12, del Codice e successive
modificazioni, si fa riferimento a quanto
stabilito dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della
relativa potestà, dal regolamento
regionale, per:

a)
i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste
elettroniche;
b)
i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta
elettronica;
c)
le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di
accesso agli atti della procedura di asta elettronica,
nel rispetto dell’articolo 13 del Codice e successive
modificazioni.

13.
Per l’acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al
comma
3, le stazioni appaltanti possono stabilire
di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi
telematici, disciplinate con il regolamento
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui
al Codice.

14.
Il ricorso alle aste elettroniche è condizionato
dall’emanazione del regolamento statale ovvero, in caso
di delega della relativa potestà, del regolamento regionale
di
cui al comma 12.

Art.
46

Criteri
di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse

1.
Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte
che
presentano un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse,
con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta
media.

2.
Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla
soglia comunitaria, quando il criterio
di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
le
stazioni appaltanti, previa individuazione della
soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1,
provvedono all’esclusione automatica delle
offerte anomale.

3.
Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la
congruità
delle offerte in relazione alle
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.

4.
In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la
congruità
di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appare anormalmente bassa.

5.
il comma 1 e 2 non si applica quando il numero delle offerte ammesse
è inferiore a cinque. In tal caso
le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 4.

6.
Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle
giustificazioni di cui al comma 8, relative alle
voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
posto
a base di gara. Il bando o la lettera
di invito precisano le modalità di presentazione delle
giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non è sufficiente ad escludere
l’incongruità dell’offerta, la
stazione appaltante
richiede all’offerente di integrare i documenti
giustificativi
procedendo ai sensi dei commi seguenti.
All’esclusione può provvedersi solo
all’esito
dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.

7.
Quando un’offerta appare anormalmente bassa, la stazione
appaltante
richiede all’offerente le giustificazioni,
eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate
a
corredo dell’offerta, ritenute
pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta
medesima.

8.
Le giustificazioni di cui ai commi 6 e 7, possono riguardare, a
titolo esemplificativo:

a)
l’economia del procedimento di costruzione, del processo di
fabbricazione, del metodo di prestazione
del servizio;
b)
le soluzioni tecniche adottate;
c)
le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l’offerente
per eseguire i lavori, per fornire
i prodotti, o per prestare i servizi;
d)
l’originalità del progetto, dei lavori, delle
forniture, dei
servizi offerti;
e)
l’eventualità che l’offerente ottiene un
aiuto di Stato;
f)
il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite
tabelle dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle
norme in materia previdenziale
e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali; in
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro
è
determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso
in considerazione.

9.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali
minimi inderogabili stabiliti dalla
legge o da fonti autorizzate dalla legge.

10.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza
per i quali non sia ammesso ribasso
d’asta in conformità all’articolo 131
del Codice, nonché
al piano di sicurezza e coordinamento di
cui all’articolo 12, decreto legislativo n. 494/96 e alla
relativa
stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella
valutazione dell’anomalia la stazione
appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono
essere specificamente indicati
nell’offerta e risultare congrui rispetto
all’entità e
alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

11.
La stazione appaltante che accerta che un’offerta
è
anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto
un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo
solo
motivo unicamente se, consultato l’offerente,
quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro
un termine
stabilito dall’amministrazione e non
inferiore a quindici giorni, che l’aiuto in questione era
stato
concesso legalmente. Quando la stazione
appaltante respinge un’offerta in tali circostanze, ne
informa
tempestivamente la Commissione.

12.
Con il regolamento regionale sono stabiliti i parametri e le
modalità
di verifica dell’anomalia nel rispetto
ed in conseguenza dei principi desumibili dalla norma comunitaria e
nazionale in merito.

13.
La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e
può
indicare le componenti dell’offerta ritenute
anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente,
invitare l’offerente a dare le giustificazioni
che ritiene utili. All’offerente è assegnato un
termine non
inferiore a dieci giorni per presentare,
per iscritto, le giustificazioni richieste.

14.
La stazione appaltante, se del caso, mediante una commissione
costituita secondo i criteri fissati dal regolamento
di cui all’articolo 6, esamina gli elementi costitutivi
dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni
fornite e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti,
se
resi necessari o utili a seguito di
tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni
lavorativi.

15.
Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa,
la
stazione appaltante convoca l’offerente
con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita
a indicare ogni elemento che
ritiene utile. Se l’offerente non si presenta alla data di
convocazione stabilita, la stazione appaltante può
prescindere dalla sua audizione.

16.
La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base
all’esame
degli elementi forniti, risulta nel suo complesso
inaffidabile.

17.
La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore
offerta, se la stessa appare anormalmente
bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non
anomala.

Art.
47

Valutazione
dei costi del lavoro e della sicurezza.

1.
Nella predisposizione dei documenti di gara e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte, e prima della
firma del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare
che il prezzo offerto sia congruente
con il costo del lavoro come determinato periodicamente sulla base
dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi
e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale dei diversi
settori merceologici e delle
differenti aree territoriali.

2.
Nella valutazione della anomalia delle offerte, le stazioni
appaltanti sono tenute altresì a considerare i
costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente
indicati e risultare congrui rispetto all’entità
e alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto e
non essere
soggetti a ribasso.

Art.
48

Commissioni
giudicatrici

1.
Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice
che
opera secondo le norme stabilite
dal regolamento.

2.
La commissione nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto è composta da un numero
dispari di componenti, in numero
massimo
di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto
del contratto.

3.
La commissione è presieduta da un dirigente dipendente della
stazione appaltante, nominato dall’organo
competente.

4.
I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto

possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente a contratti affidati
dalle amministrazioni presso le quali
hanno prestato servizio.

5.
Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico
amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno
prestato servizio.

6.
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in
qualità di membri delle commissioni
giudicatrici hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza
non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7.
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste
dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

8.
I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari
delle stazioni appaltanti. In caso
di
accertata carenza in organico di adeguate professionalità,
nonché negli altri casi previsti dal regolamento
in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari
diversi dal presidente sono scelti
con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:

a)
professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, nell’ambito di un
elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini
professionali;
b)
professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco,
formato
sulla base di rose di candidati fornite
dalle facoltà di appartenenza.

9.
Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno
biennale.

10.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.

11.
La commissione procede alla valutazione delle offerte secondo criteri
univoci di giudizio che, ove non
precisamente delineati nel bando di gara, sono adottati
preventivamente dalla commissione medesima
insieme alla determinazione delle regole procedurali per la
valutazione delle offerte.

12.
Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione
della stazione appaltante.

13.
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento
dell’aggiudicazione o di annullamento
dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è
riconvocata la
medesima commissione.

Art.
49

Fasi
delle procedure di affidamento

1.
Prima di procedere all’esperimento della gara,
l’amministrazione
aggiudicatrice è tenuta, nel caso di appalto
di lavori, ad acquisire da parte del direttore dei lavori,
un’attestazione sull’accessibilità delle
aree
e degli immobili interessati dai lavori, nonché
sull’assenza
di impedimenti sopravvenuti rispetto agli
accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto
ed
alla conseguente realizzabilità dello stesso,
previa verifica e validazione.

2.
Il responsabile del procedimento è tenuto alla formale
rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori
che il responsabile tecnico o il direttore dei lavori ritengono
pregiudizievoli ai fini dell’affidamento
dell’appalto, proponendo all’amministrazione i
provvedimenti da
assumere.

3.
L’offerta da presentare per l’affidamento degli
appalti e delle
concessioni di lavori pubblici è accompagnata
dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver
esaminato gli elaborati progettuali,
compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di aver preso
conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità di
accesso, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze
generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa
dichiarazione contiene
altresì l’attestazione
di aver effettuato una verifica della disponibilità della
manodopera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia
e categoria
dei lavori in appalto.

4.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il
responsabile del procedimento e

l’impresa
appaltatrice non hanno concordemente dato atto, con verbale da
entrambi sottoscritto, del

permanere
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei
lavori.

5.
Per ogni appalto l’amministrazione aggiudicatrice redige un
verbale
di gara contenente almeno le seguenti
informazioni:

a)
il nome e l’indirizzo dell’amministrazione
aggiudicatrice,
l’oggetto e il valore del contratto;
b)
i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i
motivi della scelta;
c)
i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell’esclusione;
d)
i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
e)
il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta
della
sua offerta nonché, se è nota, la parte
dell’appalto che l’aggiudicatario intende
subappaltare a terzi;
f)
le eventuali ragioni per le quali l’amministrazione
aggiudicatrice
ha rinunciato ad aggiudicare l’appalto.

6.
La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi
previsti dalla presente legge per l’individuazione
dei soggetti offerenti.

7.
Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante
uno dei criteri previsti dalla presente
legge. Al termine della procedura è dichiarata
l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior
offerente.

8.
La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione
provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva.

9.
Ciascun concorrente non può presentare più di
un’offerta. L’offerta è vincolante per
il periodo indicato
nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione,
per
centottanta giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può
chiedere agli offerenti il differimento di
detto termine.

10.
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta. L’offerta
dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 12.

11.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica
del
possesso dei prescritti requisiti.

12.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro
il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel
bando o nell’invito ad offrire, ovvero
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con
l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto
non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui al comma
19 non avviene nel termine
ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto
notificato
alla stazione appaltante, sciogliersi da
ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non
spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se
è
intervenuta la consegna dei lavori
in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso
delle
spese sostenute per l’esecuzione dei
lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per
opere provvisionali.

13.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di
trenta
giorni dalla comunicazione ai controinteressati
del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo
79 del
Codice e successive modificazioni,
salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono
all’amministrazione di attendere
il decorso del predetto termine.

14.
Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dell’eventuale approvazione
e degli
altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni
appaltanti o degli enti aggiudicatori.

15.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo
dopo che lo
stesso è divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la stazione appaltante o l’ente
aggiudicatore ne
chiedano l’esecuzione anticipata, nei modi
e alle condizioni previste dal regolamento statale ovvero, in caso di
delega della relativa potestà, dal
regolamento regionale.

16.
Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o
mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’amministrazione
aggiudicatrice,
ovvero mediante scrittura privata, nonché
in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante.

17.
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad
approvazione
dell’organo competente
secondo l’ordinamento
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori,
nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti
dal ricevimento dell’aggiudicazione
provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il
termine è pari a trenta giorni.
Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo
richiedente.
Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni,
l’aggiudicazione
si intende approvata.

18.
Il contratto stipulato è soggetto all’eventuale
approvazione
dell’organo competente
secondo l’ordinamento
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori,
nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti
dal ricevimento del contratto
da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine
è
pari a trenta giorni. Il termine è interrotto
dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a
decorrere da quando i chiarimenti
o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i
termini
previsti dai singoli ordinamenti
o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende
approvato.

19.
L’approvazione del contratto di cui al comma 18 è
sottoposta
agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti
delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o
degli altri soggetti aggiudicatori,
nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti
dal ricevimento del contratto
approvato da parte dell’organo di controllo. In mancanza, il
termine è pari a trenta giorni. Il termine
può essere interrotto, per non più di due volte,
dalla
richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all’organo richiedente. L’organo
di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei
chiarimenti. Decorsi i termini previsti
dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il
contratto diventa efficace.

20.
Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui
contratti pubblici al fine di prevenzione
di illeciti penali.

Art.
50

Disciplina
economica del contratto

1.
I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi
o forniture debbono recare una clausola
di revisione periodica del prezzo. La revisione è operata
sulla base di una istruttoria condotta dai
dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base
dei dati rilevati dall’osservatorio statale
di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice e
successive modifiche.

2.
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si
può
procedere alla revisione dei prezzi e non
si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del codice civile.

3.
Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui
la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente
è
superiore al due per cento, all’importo
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l’ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, ai sensi dell’articolo 133,
comma 3,
del Codice, con decreto del Ministro delle
infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale
del due per cento.

4.
In deroga a quanto previsto dal comma 2, se il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto
al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di
presentazione dell’offerta con il decreto
di cui al comma 3, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale
eccedente il dieci per cento e nel limite delle risorse di cui al
comma 7.

5.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il dieci per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione, impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell’anno solare
precedente al decreto di cui al comma 3 nelle quantità
accertate dal direttore dei lavori.

6.
Per le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi, si
applica l’articolo 133, comma 6, del Codice.

7.
Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le
somme appositamente accantonate per imprevisti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento,
in misura non inferiore all’uno per cento del totale dell’importo dei
lavori, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali già assunti,
nonché
le eventuali ulteriori somme a disposizione della
stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa. Possono
altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili
relative ad altri interventi ultimati,
di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua
spesa autorizzata; l’utilizzo di tali
somme deve essere autorizzato dal CIPE, se gli interventi sono stati
finanziati dal CIPE stesso.

8.
La regione Campania, secondo i principi di cui alla vigente norma,
provvede ad aggiornare annualmente
il proprio prezzario e le analisi relative, con particolare
riferimento alle voci di elenco correlate
a quei prodotti destinati alle costruzioni, che sono stati soggetti a
significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. Il prezzario cessa di
avere validità il 31 dicembre di ogni
anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30
giugno dell’anno successivo per i progetti a base
di gara la cui approvazione è intervenuta entro tale data.

9.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti e
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal contratto, che non devono comunque superare
quelli fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei
lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente, ai sensi
dell’articolo 133, comma 1, del Codice,
con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze,
ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui
sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle
rate di acconto, per le quali non è stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunge
il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e
trascorsi sessanta giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

10.
I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a
penali per il ritardato adempimento dei loro
obblighi contrattuali. L’entità delle penali e le
modalità
di versamento sono disciplinate dal regolamento.

Art.
51

Clausole
contrattuali speciali

1.
Nel bando di gara le stazioni appaltanti sono tenute, nel rispetto
dei principi sanciti dal Codice, a definire:

a)
le modalità di calcolo ed i relativi importi delle
penalità
da applicarsi in caso di ritardo nell’esecuzione
dell’appalto per cause imputabili in tutto o in parte
all’appaltatore;
b)
le modalità di calcolo ed i relativi importi di eventuali
premi da erogare in caso di ultimazione dell’appalto
prima della scadenza contrattuale prevista per merito
dell’appaltatore;
c)
modalità di calcolo e dei relativi importi dovuti
all’appaltatore per danni gravi ed evidenti causati
da inadempimenti della amministrazione aggiudicatrice.
d)
tempi e modalità di pagamento del corrispettivo
dell’appalto
e penali da applicare nel caso di inosservanza
dei termini di pagamento contrattuali e legali.

2.
Sono altresì ammesse altre previsioni tese ad assicurare il
rispetto dei tempi, il contenimento dei costi,
la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di
esecuzione.

3.
Le stazioni appaltanti possono compiere specifiche verifiche a
garanzia del rispetto, da parte degli appaltatori,
e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali e
speciali.

4.
Il contratto prevede l’obbligo per l’appaltatore di
rispettare e
far rispettare agli eventuali subappaltatori,
le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei
lavoratori,
nonché l’impegno a denunciare
alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura
criminale.

5.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 può
comportare l’applicazione di sanzioni economiche
e può costituire, nel rispetto dei principi sanciti dal
Codice, motivo di recesso dal contratto della
stazione appaltante. Con il regolamento regionale sono definite le
modalità applicative e l’entità delle
sanzioni.

Art.
52

Tutela
dei lavoratori

1.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e
regionale in materia di tutela dei lavoratori
e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di
opere pubbliche e qualunque soggetto
pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio
della regione Campania, al fine
di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore,
prevedono nel
contratto oltre che nel bando di gara
e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle
convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a)
obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico,
integralmente nei confronti dei lavoratori
dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti
al di fuori della Regione,
le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali
di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del
contratto, ad eccezione
dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di
lavoro della provincia di
provenienza.
Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la
verifica
degli obblighi relativi
alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla
regolarità
contributiva e al pagamento delle
contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici
territoriali;

b)
obbligo dell’appaltatore di rispondere
dell’osservanza di quanto
previsto alla lettera a) da parte degli
eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di
sub-contrattazione nei confronti
dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito
del
subappalto loro affidato;

c)
obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di
acconto e di saldo da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto
o della concessione
è subordinato all’acquisizione della
documentazione di
regolarità contributiva e retributiva,
rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel
caso di lavori.

2.
Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità
contributiva è attestata
mediante l’esibizione
del documento unico di regolarità contributiva di cui alla
convenzione fra gli istituti INPS, INAIL
e casse edili, ai sensi del decreto legislativo n. 276/03. Il
documento unico certifica, in occasione
di ogni pagamento e alla conclusione dell’appalto,
l’adempimento
da parte degli operatori economici
degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e
assicurativi, quando dovuti, all’INPS,
all’INAIL o alle casse edili. Il documento unico non
sostituisce
eventuali altre dichiarazioni che
l’operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi
della
normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e
privati.

3.
In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da
parte dell’appaltatore, su istanza delle
organizzazioni sindacali, la stazione appaltante provvede al
pagamento delle somme dovute rivalendosi
sugli importi a qualunque titolo spettanti all’appaltatore,
in
dipendenza delle attività eseguite,
anche incamerando la cauzione definitiva.

4.
In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui è
possibile prevedere specifici progetti di inserimento
lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali
risulta legittimo adottare procedure di riserva
o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle
cooperative sociali di cui alla legge
381/1991, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel
bando di gara speciali clausole
volte a favorire le suddette categorie.

Art.
53

Disposizioni
in materia di sicurezza

1.
La Giunta regionale promuove ed incentiva, su proposta
dell’assessore
regionale alla formazione e lavoro
d’intesa con l’assessore ai lavori pubblici, la
realizzazione di
corsi di formazione e aggiornamento
in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o
mobili, la prevenzione
degli infortuni, l’igiene negli ambienti di lavoro
nonché di
normativa tecnicoamministrativa di
settore. Detti corsi sono rivolti al personale tecnico e
amministrativo delle amministrazioni
pubbliche interessato alla verifica della corretta applicazione delle
norme in materia di sicurezza,
nonché alle maestranze delle ditte appaltatrici.

2.
La Giunta regionale predispone schemi di piani di sicurezza e di
coordinamento, nonché specifica modulistica,
relativi alle diverse categorie di contratti pubblici di competenza
regionale che costituiscono
atto di indirizzo per i contratti pubblici eseguiti sul territorio
regionale. Il regolamento regionale
definisce il contenuto minimo degli schemi di cui al presente comma.

3.
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle
irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici,
nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio
2006,
n.223, così come convertito con legge
n. 248/06, nonché per la verifica della corretta
applicazione
delle norme vigenti in materia di sicurezza
e di regolarità contributiva, è istituito presso
l’osservatorio regionale, che supporta e coordina
i lavori, una unità operativa per il controllo sulla
sicurezza
presieduto dall’assessore ai lavori pubblici
o da un dirigente regionale dallo stesso delegato. La Giunta
regionale definisce i compiti, le modalità
di funzionamento e la composizione dell’unità
operativa
della quale fanno comunque parte i comitati
paritetici territoriali provinciali per la prevenzione infortuni,
igiene e ambiente di lavoro, i rappresentanti
dell’assessorato regionale ai lavori pubblici,
dell’assessorato
regionale al lavoro e formazione
professionale e dell’assessorato alla sanità, i
rappresentanti delle direzioni provinciali del lavoro,
i rappresentanti dell’INAIL e dell’INPS. Le
elaborazioni, le
analisi e le attività di monitoraggio e
controllo di detto comitato sono divulgate attraverso la
pubblicazione annuale di un quaderno della sicurezza
al fine di garantire un’efficace campagna di informazione ed
orientare le attività delle parti sociali
in materia di sicurezza e di orientamento professionale.

4.
L’unità operativa per il controllo sulla sicurezza
di cui al
comma 3 affianca il comitato di coordinamento
regionale previsto dall’articolo 27 del d. lgs. 626/1994.

5.
Ai fini dell’applicazione del comma 3, i contratti soggetti
all’applicazione della presente legge, possono
essere sottoposti, a campione, a indagini e verifiche da parte
dell’unità operativa per il controllo
sulla sicurezza.

6.
Le stazioni appaltanti stabiliscono di aumentare, nei limiti indicati
nel bando di gara, l’incidenza percentuale
della garanzia fideiussoria da stipulare, a copertura degli impegni
contrattuali, da parte delle
imprese aggiudicatarie degli appalti che subissero contravvenzioni o
condanne in materia di sicurezza
per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo
all’effettuazione delle offerte. Le stazioni
appaltanti, inoltre, prevedono l’inserimento, nel bando di
gara e
nel contratto, di forme di premialità
per le imprese appaltatrici che adottano nel proprio sistema
organizzativo adeguate politiche di
sicurezza, così come l’obbligo di sospensione del
contratto
fino all’adozione o adeguamento dei provvedimenti
utili alla messa in sicurezza del cantiere. Con il regolamento
regionale sono definiti i criteri
di applicazione del presente articolo.

Art.
54

Garanzie
e assicurazioni

1.
L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due
per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell’invito,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente:
la cauzione può essere costituita
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate,
a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice; la fideiussione può essere bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107
del d. lgs. n. 385/93, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’economia
e delle finanze. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’affidatario,
ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

2.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

3.
La garanzia di cui al comma 1 deve avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. Il bando o l’invito possono
richiedere una garanzia
con termine di validità maggiore
o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresì prescrivere che
l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a
rinnovare la
garanzia, per la durata indicata nel bando,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura.

4.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è
ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali è rilasciata, da organismi accreditati,
ai
sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per
fruire di tale beneficio, l’operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e
lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. L’offerta è
altresì corredata, a
pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore
a rilasciare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui al comma 6, se l’offerente
risulta affidatario.

5.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica
l’aggiudicazione
ai non aggiudicatari, provvede contestualmente,
nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione,
anche quando non è ancora
scaduto il termine di validità della garanzia.

6.
Ai sensi del comma 4, l’esecutore del contratto è obbligato
a
costituire una garanzia fideiussoria del dieci
per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al dieci per
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci
per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento
è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. Detta garanzia copre
gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.

7.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 6
deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività
della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 6 è
progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del settentacinque per cento dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo,
nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico,
senza necessità di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’appaltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare
residuo, pari al venticinque
per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato
secondo la normativa vigente. Sono nulle
le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante
nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è
prestata.

9.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 6 determina la
revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione
appaltante, che aggiudica
l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

10.
Fermo restando quanto disposto per la cauzione provvisoria di cui al
comma 1 e per la cauzione definitiva
di cui al comma 6, l’esecutore dei lavori è
altresì
obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che tiene indenni le stazioni appaltanti dai rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare
esecuzione.

11.
Per i lavori il cui importo supera gli ammontari stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare,
con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una
polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilità civile
verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.

12.
Ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del Codice, con atto
regolamentare statale è istituito, per i lavori
di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia
globale di esecuzione operante per
i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono
avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma
1, lett. a), b) e c) del Codice e successive modificazioni. Il
sistema, una volta istituito, è obbligatorio
per i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e
l’esecuzione di lavori pubblici di
importo superiore ad euro 75 milioni.

13.
Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti
incaricati della progettazione posta a base di
gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere
muniti, a far data dall’approvazione rispettivamente
del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una
polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per
le varianti resesi necessarie
in corso di esecuzione per il manifestarsi di errori o di omissioni
progettuali di cui all’art. 55, comma
3, lettera e). La garanzia è prestata per un massimale non
inferiore al dieci per cento dell’importo
dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori
di importo inferiore alla soglia
di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice e
successive
modificazioni, IVA esclusa, e per
un massimale non inferiore al venti per cento dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di euro 2
milioni e 500 mila, per lavori di importo pari o superiore alla
stessa soglia. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della
parcella professionale.

14.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o
superiore a un milione di euro, la garanzia
che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 13
è
definita con atto regolamentare statale.

CAPO
IV
REALIZZAZIONE,
CONTROLLO E COLLAUDO DELL’ APPALTO E
DELL’ATTIVITÀ CONCESSA

Art.55
Direzione
dell’esecuzione del contratto

1.
La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, è diretta dal responsabile
del procedimento
o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite,
ai
sensi dell’articolo 119, comma 1,
del Codice, dal regolamento statale, ovvero in caso di delega della
relativa potestà, dal regolamento regionale.

2.
Per i servizi e le forniture, le norme regolamentari statali, di cui
al Codice, individuano quelli di particolare
importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i
quali il direttore dell’esecuzione del
contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento.

3.
Per i lavori, ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del
Codice, il
regolamento statale, ovvero in caso di delega
della relativa potestà il regolamento regionale, stabilisce
le
tipologie e gli importi massimi per i quali
il responsabile del procedimento può coincidere con il
direttore dei lavori.

4.
Per l’esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un
direttore dei lavori ed eventualmente
da assistenti.

5.
Se le amministrazioni aggiudicatrici non possono espletare, nei casi
di cui all’articolo 90, comma 6, del
Codice e successive modificazioni, l’attività di direzione
dei
lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti
soggetti:
a)
altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione
di cui all’articolo 30 del d.gs.
n. 267/2000;
b)
il progettista incaricato ai sensi dello stesso articolo 90, comma 6
del Codice;
c)
altri soggetti scelti con le procedure previste per
l’affidamento
degli incarichi.

6.
Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle previsioni
normative e regolamentari generali e secondo
i propri ordinamenti, individuano il soggetto responsabile del
controllo della corretta e conforme
esecuzione del contratto, assegnando la funzione di direttore dei
lavori o di direttore dell’esecuzione
del contratto quale responsabile tecnico della fornitura o del
servizio appaltato, previa verifica
del possesso in capo allo stesso soggetto affidatario dei requisiti
richiesti in relazione all’oggetto
dell’appalto medesimo. La nomina dei direttori dei lavori o
dei
responsabili tecnici avviene secondo
lo schema definito con disciplinare tecnico emanato dalla Giunta
regionale.

7.
In caso di affidamento di incarico di direzione dei lavori a propri
dipendenti, al di fuori dei compiti di
istituto, l’amministrazione aggiudicatrice riconosce un
importo
ricompreso nella percentuale complessiva
di cui all’articolo 11 a valere sulle somme a disposizione
indicate
nel quadro economico del
singolo lavoro. Con tale percentuale si intendono compensati anche
gli adempimenti legati alla funzione
di responsabile della sicurezza in fase d’esecuzione, ove
necessario, fermi restando i requisiti professionali
che il soggetto da incaricare deve possedere a norma di legge.

8.
Il provvedimento di cui al comma 7 prevede anche l’eventuale
compenso a favore dei propri dipendenti
nei casi di affidamento di incarico di responsabile tecnico dei
servizi o delle forniture di particolare
rilevanza e difficoltà che sono estranei ai compiti di
istituto.

Art.
56

Varianti
in corso di esecuzione del contratto

1.
Ferma restando la normativa vigente in tema di varianti progettuali
in sede di offerta, le varianti in corso
di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal
Codice.

2.
Il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa
potestà, il regolamento regionale, determinano
gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e
forniture, ovvero nei contratti misti che
comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in
corso di esecuzione, nel rispetto di
quanto previsto nei successivi commi e in quanto compatibili.

3.
Per gli appalti di opere pubbliche, le varianti in corso
d’opera
possono essere ammesse, sentito il progettista
e il direttore dei lavori, esclusivamente se ricorre uno dei seguenti
motivi:

a)
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
b)
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento, o per l’intervenuta
possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie
non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti
nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre
che non
alterano l’impostazione progettuale;
c)
per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla
specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili
nella fase progettuale;
d)
nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice
civile;
e)
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte,
la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in
tal
caso il responsabile del procedimento
ne dà immediatamente comunicazione
all’osservatorio statale,
all’osservatorio regionale
e al progettista.

4.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza
di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 3,
lettera e). Nel caso di appalti
aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di
lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi
e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre
varianti in corso d’opera a causa di carenze del
progetto esecutivo.

5.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che sono contenuti entro un importo non
superiore al dieci per cento per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque
per cento per gli altri lavori delle
categorie di lavoro dell’appalto e che non comportano un
aumento
dell’importo del contratto stipulato
per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse,
nell’esclusivo
interesse dell’amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell’opera e
alla sua funzionalità, semprechè non comportano
modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L’importo
in aumento relativo a tali varianti non può superare il
cinque
per cento dell’importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera.

6.
Ove le varianti di cui al comma 3, lettera e), eccedono il quinto
dell’importo originario del contratto, il
soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e
indice una nuova gara alla quale è invitato
l’aggiudicatario iniziale.

7.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo,

luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del dieci per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto.

8.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l’inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art.
57

Subappalti

1.
I soggetti affidatari dei contratti di cui alla presente legge sono
tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori,
i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non
può
essere ceduto, a pena di nullità,
salvo quanto previsto nell’articolo 116 del Codice e
successive
modificazioni in tema di vicende
soggettive dell’esecutore del contratto.

2.
La stazione appaltante è tenuta a indicare nel progetto e
nel
bando di gara le singole prestazioni e, per
i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonché
le ulteriori categorie, relative alle altre
lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo
importo. Le prestazioni nonché lavorazioni,
a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili
in cottimo, ferme restando
le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, il
divieto di affidamento in subappalto.
Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il
regolamento statale, ovvero, in
caso di delega di detta potestà, con il regolamento
regionale,
è definita la quota parte subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore
al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota
è
riferita all’importo complessivo del contratto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è
sottoposto alle
seguenti condizioni:

a)
che i concorrenti all’atto dell’offerta o
l’affidatario, nel
caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto
dell’affidamento, hanno indicato i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
b)
che l’affidatario provvede al deposito del contratto di
subappalto
presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative
prestazioni;
c)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante,l’affidatario
trasmette altresì la certificazione attestante il possesso
da
parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge e dal
Codice in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso
dei requisiti generali di cui all’articolo 26;
d)
che non sussiste, nei confronti dell’affidatario del
subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge n. 575/65, e successive
modificazioni.

3.
Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvede a
corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi
eseguite o, in alternativa, che
è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle
ritenute di
garanzia effettuate. Nel caso
di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata
di pagamento.

4.
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento.

5.
Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere
devono
essere indicati anche i nominativi delle
imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2,
lettera a).

6.
L’affidatario è tenuto a osservare integralmente
il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni;
è, altresì, responsabile in solido,
dell’osservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito
del subappalto. L’affidatario
e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell’inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi
e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
7.
L’affidatario e per suo tramite
i subappaltatori trasmettono periodicamente
all’amministrazione o
ente committente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva.

7.
I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice e
successive modificazioni sono messi a disposizione
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive
di
controllo dei cantieri. L’affidatario
è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori
operanti
nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe
al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile
del rispetto del piano da parte delle
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

8.
L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a
norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare
del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso
di raggruppamento temporaneo,
società o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell’autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si è provveduto,
l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al due per cento
dell’importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore ad euro centomila, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della
stazione appaltante sono ridotti della metà.

9.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non
può
formare oggetto di ulteriore subappalto.

10.
Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche
ai raggruppamenti temporanei e alle
società anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in
partecipazione quando l’associante non
intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si
applicano altresì alle concessioni per
la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura
negoziata.

11.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque
espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al due per cento
dell’importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore ad euro centomila e se l’incidenza del
costo
della manodopera e del personale è superiore
al cinquanta per cento dell’importo del contratto da
affidare. Il
subappaltatore non può subappaltare
a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in
opera di impianti e di strutture
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore
o subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti
di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo
all’affidatario
di comunicare alla stazione appaltante,
per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione
dell’appalto, il
nome del sub-contraente, l’importo
del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

12.
Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti
categorie di forniture o servizi, per le loro
specificità, non si configurano come attività
affidate
in subappalto:
a)
l’affidamento di attività specifiche a lavoratori
autonomi;
b)
la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art.
58

Collaudo
tecnico amministrativo

1.
Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento
statale, ovvero, in caso di delega di
detta potestà,
il regolamento regionale, determinano le modalità di
verifica
della conformità delle prestazioni eseguite
a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo
inferiore alla soglia comunitaria.

2.
Per i contratti relativi ai lavori il regolamento statale, ovvero, in
caso di delega di detta potestà, il regolamento
regionale, disciplinano il collaudo con modalità ordinarie e
semplificate, in conformità a quanto
previsto dalla presente legge e dal Codice.

3.
Con riferimento agli appalti di opere pubbliche, il regolamento
statale, ovvero, in caso di delega di detta
potestà, il regolamento regionale, definiscono le norme
concernenti il termine entro il quale deve essere
effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei
mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi
i casi, individuati dal regolamento, di particolare
complessità
dell’opera da collaudare, in cui il termine
può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento
definisce, altresì, i requisiti professionali
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del
compenso ad essi spettante,
nonché le modalità di effettuazione del collaudo
e di
redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

4.
È fatto divieto affidare i collaudi a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.

5.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un
certificato di collaudo secondo le
modalità previste
dal regolamento di cui al primo comma. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del
medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l’atto
formale di
approvazione non sia intervenuto entro
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino ad euro cinquecentomila
il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare
esecuzione; per i lavori di importo
superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in
facoltà
del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il
certificato di regolare esecuzione è comunque
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

6.
Fermo quanto previsto dal comma 5, è obbligatorio il
collaudo
in corso d’opera nei seguenti casi:
a)
quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell’articolo
130, comma 2, lettere b) e c) del
Codice e successive modificazioni;
b)
in caso di opere di particolare complessità;
c)
in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d)
in altri casi individuati nel regolamento di cui al comma 1.

7.
Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile
del procedimento esercita anche le funzioni
di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.

8.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fideiussoria, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di
collaudo
provvisorio ovvero del certificato di
regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
comma 2, del codice civile.

9.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,
l’appaltatore risponde per la difformità e
i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati
dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

10.
Le attività afferenti al collaudo statico di cui alla legge
5
novembre 1971, n.1086 e alla legge regionale
7 gennaio 1983, n. 9, non sono comprese nell’incarico di
collaudo
tecnico-amministrativo di cui
al presente articolo.

Art.
59

Scelta
del collaudatore

1.
Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno
a tre tecnici di elevata e specifica
qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all’importo degli
stessi. Per
le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i
tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell’ambito delle proprie strutture, salvo che
nell’ipotesi di
carenza di organico accettata
e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte
delle commissioni di collaudo,
limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
hanno prestato servizio per
almeno cinque anni in uffici pubblici.

2.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
devono avere svolto alcuna funzione
nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione,
di direzione, di vigilanza e di esecuzione
dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell’ultimo triennio rapporti di
lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il
collaudatore o i componenti della commissione
di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che hanno
funzioni di vigilanza, di
controllo o giurisdizionali.

3.
Ai sensi dell’articolo 141 del Codice, il regolamento
statale,
ovvero, in caso di delega della relativa potestà,
il regolamento regionale, prescrive per quali lavori di particolare
complessità tecnica o di grande
rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di
apposite certificazioni di qualità dell’opera
e dei materiali.

4.
Nel rispetto di quanto previsto al comma 3, se i requisiti di
progetto sono espressi anche in forma prestazionale,
gli eventuali collaudi riguardano, in particolare, il controllo delle
prestazioni fornite dai vari
elementi in opera specificati nel capitolato.

5.
Per i collaudatori non appartenenti alle amministrazioni,
l’incarico
è affidato nei modi previsti dalla presente
legge. Il contratto di incarico prevede anche il compenso definito
nei modi di cui al Codice. L’amministrazione
aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel contratto
di
incarico, i modi e i tempi
per l’espletamento dell’incarico, nonché
le responsabilità
a carico del collaudatore.

6.
I collaudatori dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici sono
compensati tenendo conto della responsabilità
professionale derivante dall’incarico affidato e del tempo
impegnato per
l’espletamento dell’incarico.
L’amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta
a
stabilire nell’atto di incarico i modi,
i tempi e gli oneri per l’espletamento
dell’incarico. I compensi
di cui al presente comma sono disciplinati
ai sensi del disciplinare di cui all’articolo 11.

7.
Negli appalti di servizi o forniture le amministrazioni
aggiudicatici, ove ne ricorra la necessità, possono
procedere alla nomina di soggetti incaricati della verifica di
regolarità del servizio o della fornitura.

Art.
60

Albo
regionale dei collaudatori

1.
E’ istituito, presso l’assessorato ai lavori
pubblici, l’albo
regionale dei collaudatori dei lavori pubblici.

2.
I requisiti professionali per accedere all’albo regionale dei
collaudatori e svolgere l’attività
di collaudatore
tecnico-amministrativo degli appalti pubblici regionali, le
modalità
di nomina, nonché le modalità
di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di
collaudo o, nei casi previsti, del certificato
di regolare esecuzione, sono definiti dalla Giunta regionale, sentiti
gli ordini e i collegi professionali,
in conformità ai principi fissati a livello statale.

3.
La Giunta regionale definisce, altresì, le
modalità di
formazione e tenuta dell’albo regionale
dei collaudatori,
nonché le forme di pubblicità del medesimo albo.

4.
La mancata iscrizione all’albo di cui al comma 1 non
impedisce ai
soggetti in possesso dei requisiti richiesti
per lo svolgimento di tale attività di essere nominati
collaudatori. In questo caso, tuttavia, il provvedimento
di nomina deve adeguatamente motivare, in relazione allo specifico
profilo curriculare posseduto,
sulla scelta effettuata.

Art.
61

Accordo
bonario

1.
Per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed
enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari,
se a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili,
l’importo economico dell’opera
può variare in misura sostanziale e in ogni caso non
inferiore
al dieci per cento dell’importo contrattuale,
si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario disciplinati dal presente
articolo.

2.
Tali procedimenti riguardano le riserve iscritte fino al momento del
loro avvio, e possono essere reiterati
per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle già esaminate, raggiungono
nuovamente l’importo di cui al comma 1.

3.
Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al
responsabile del procedimento delle riserve di cui
al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la
propria relazione riservata.

4.
Il responsabile del procedimento valuta
l’ammissibilità e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.

5.
Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci
milioni di euro, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione di apposita commissione, affinchè
formuli, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo
di collaudo, entro novanta giorni dalla
apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1,
proposta
motivata di accordo bonario.

6.
Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione della commissione,
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora
da
definirsi, al ricevimento
da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione. In tale ipotesi la proposta
motivata della commissione è formulata entro novanta giorni
da
detto ricevimento.

7.
La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante
invito, entro dieci giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte
del responsabile del procedimento
al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio
componente della commissione,
con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8.
La commissione è formata da tre componenti aventi competenza
specifica in relazione all’oggetto del
contratto, per i quali non ricorre una causa di astensione ai sensi
dell’articolo 51 codice di procedura
civile o una incompatibilità ai sensi
dell’articolo 62,
comma 6, nominati rispettivamente uno dal
responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le
riserve, e il terzo, di comune accordo,
dai componenti già nominati, contestualmente
all’accettazione
congiunta del relativo incarico, entro
dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa
il componente di propria competenza
nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice o
dell’ente
aggiudicatore o di altra pubblica
amministrazione in caso di carenza dell’organico.

9.
In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla
nomina, alla nomina del terzo componente
provvede, su istanza della parte più diligente, il
presidente
del tribunale del luogo dove è stato
stipulato il contratto.

10.
Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono
posti a carico dei fondi stanziati per
i singoli interventi. I compensi spettanti a ogni membro della
commissione sono determinati dalle amministrazioni
e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del cinquanta per
cento dei corrispettivi
minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2
dicembre 2000, n. 398, oltre al
rimborso delle spese documentate.

11.
Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il
potere
di assumere decisioni vincolanti, perfezionando,
per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle
riserve;
in tale ipotesi non si applicano
il comma 12 e il comma 17. Le parti nell’atto di conferimento
possono riservarsi, prima del perfezionamento
delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri
necessari o opportuni.

12.
Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento,
dandone entro tale termine comunicazione
al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le
riserve e i soggetti di cui
al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio
ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori
pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13.
Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provvede alla
nomina del componente di sua scelta
nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del
procedimento, la proposta di accordo
bonario è formulata dal responsabile del procedimento,
acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine
assegnato all’altra parte per la nomina del componente della
commissione, si applica il comma 12.

14.
Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni
di euro, la costituzione della commissione
da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e
il
responsabile del procedimento
può essere componente della commissione medesima. La
costituzione della commissione è
altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall’importo economico
delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che
precedono.

15.
Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni
di euro in cui non è promossa la costituzione
della commissione, la proposta di accordo bonario è
formulata
dal responsabile del procedimento,
ai sensi del comma 13, si applica il comma 12.

16.
In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di
accordo bonario di cui al comma 12
e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.

17.
Dell’accordo bonario accettato, è redatto verbale
a cura del
responsabile del procedimento, sottoscritto
dalle parti.

18.
L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma
17
hanno natura di transazione.

19.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell’accordo.

20.
Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per
le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell’accordo bonario.

21.
Se sono decorsi i termini di cui all’articolo 58 senza che
sia
stato effettuato il collaudo o emesso il certificato
di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le
riserve può notificare al responsabile
del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di
accordo
bonario di cui al presente
articolo.

22.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche ai contratti pubblici relativi
a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai
contratti di lavori, servizi, forniture nei settori
speciali, se a seguito di contestazioni dell’esecutore del
contratto, verbalizzate nei documenti contabili,
l’importo economico controverso è non inferiore al
dieci per
cento dell’importo originariamente
stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al
direttore dell’esecuzione del
contratto.

Art.
62

Arbitrato

1.
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall’esecuzione
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario previsto dall’articolo 61,
possono essere
deferite ad arbitri.

2.
Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto disposto dal
Codice e dalla presente legge.

3.
Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

4.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto
di
resistenza alla domanda, nomina l’arbitro
di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella
materia oggetto del contratto cui
l’arbitrato si riferisce.

5.
Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o
su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti
di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui
l’arbitrato si riferisce.

6.
In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura
civile, non possono essere nominati arbitri
coloro che hanno compilato il progetto o dato parere su di esso,
ovvero diretto, sorvegliato o collaudato
i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie,
nè coloro che in qualsiasi modo
hanno espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle
controversie
stesse.

7.
Presso l’autorità è istituita la camera
arbitrale per
i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
disciplinata dall’articolo 242 del Codice e successive
modificazioni.

8.
Nei giudizi arbitrali sono ammissibili i mezzi di prova previsti dal
codice di procedura civile, con esclusione
del giuramento in tutte le sue forme.

9.
Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera
arbitrale per i contratti pubblici.

10.
Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è
effettuato,
entro dieci giorni dalla data
dell’ultima sottoscrizione,
a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le
parti, oltre ad uno per il fascicolo
di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo,
la disciplina contenuta nel codice di procedura
civile.

11.
All’atto del deposito del lodo è corrisposta, a
cura degli
arbitri, una somma pari all’uno per mille del
valore della relativa controversia. Detto importo è
direttamente versato all’autorità.

12.
Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i
criteri stabiliti dal decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica
le tariffe fissate in detto decreto. L’ordinanza di
liquidazione
del compenso e delle spese arbitrali
nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica
costituisce titolo esecutivo.

13.
Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e
delle spese di consulenza tecnica, ove disposta,
secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 per
gli ausiliari del magistrato.

14.
Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto
agli arbitri e delle spese relative
al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

15.
In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad
iniziativa della parte più diligente, provvede
la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati, scegliendolo nell’albo di cui
all’articolo 242 del Codice e successive modificazioni.

CAPO
V
UTILIZZO
DELLE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI
LAVORI PUBBLICI

Art.
63

Programmazione
regionale

1.
Il programma triennale e l’elenco annuale della Regione sono
redatti sulla base degli indirizzi forniti dalla
Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali di cui
all’articolo 123 della Costituzione
e valutate le indicazioni provenienti dal tavolo di cui
all’art.
73, comma 6.

2.
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori della
Regione
sono articolati in due sezioni relative
rispettivamente ad interventi di competenza regionale e ad interventi
di interesse regionale di competenza
di altri enti oggetto di finanziamento regionale.

3.
L’assessore ai lavori pubblici redige, secondo gli indirizzi
della
Giunta regionale, il programma triennale
e l’elenco annuale recependo le proposte formulate dagli
assessori
regionali nelle materie di loro
competenza che tengono conto anche delle richieste di finanziamento
pervenute da parte degli enti di
cui all’articolo 3.

4.
L’assessore ai lavori pubblici, sentita la Consulta
regionale,
propone alla Giunta regionale il programma
triennale e l’elenco annuale degli interventi pubblici
regionali e
di interesse regionale .

5.
La Giunta regionale procede all’adozione del programma
triennale e
dell’elenco annuale contestualmente
al bilancio annuale e pluriennale di previsione.

6.
Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel
rispetto degli atti di programmazione
delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dalla legge, dal
Codice o dalle norme vigenti.

7.
Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri
ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.

Art.
64

Forme
di intervento finanziario regionale

1.
L’intervento finanziario regionale a favore di investimenti
ed
opere promossi dai comuni, loro consorzi
e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai
consorzi, aziende pubbliche e da altri
enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza
della Regione, si esplica con finanziamenti
parziali o totali concessi sotto forma di:
a)
contributi pluriennali in conto capitale o in conto interesse per
l’ammortamento di mutui. La quota
in conto capitale costituisce la spesa massima utilizzabile
dall’ente
per la copertura del mutuo;
b)
contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato.

2.
I contributi pluriennali per l’ammortamento dei mutui di cui
al
comma 1 possono essere erogati per un
periodo massimo di venti anni.

3.
Per gli investimenti e le opere di cui al comma 1 è
riconosciuta priorità alle proposte di enti associati per
la gestione della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4.
I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere erogati
solo una volta inseriti nel piano annuale
di finanziamento di cui all’ art. 65.

Art.
65

Piano
annuale di finanziamento

1.
La Giunta regionale, in base alle risorse stanziate dal Consiglio
regionale nel bilancio annuale di previsione
e nel programma triennale di cui all’articolo 63, allo stesso
allegato, approva il piano annuale
di finanziamento degli investimenti e delle opere pubbliche di cui
all’articolo 64. Dell’avvenuta
approvazione e della relativa risorsa assegnata, è data
comunicazione agli enti beneficiari
a cura dei settori regionali competenti.

2.
Il piano annuale di finanziamento si articola in due sezioni. La
sezione A ripartisce lo stanziamento per
investimenti ed opere pubbliche, comunali ed intercomunali, degli
enti abilitati di cui all’articolo 63;
la sezione B ripartisce il fondo annuale ordinario, istituito con
l’articolo 5, comma 1, della legge regionale
12 novembre 2004, n.8, per investimenti e opere pubbliche, comunali
ed intercomunali, dei comuni
con popolazione fino a cinquemila abitanti.

3.
Il piano annuale di finanziamento determina gli enti beneficiari, il
relativo riparto della risorsa, le forme
di intervento finanziario di cui all’articolo 64, le opere e
gli
investimenti ammessi a finanziamento,
le modalità e i criteri di erogazione e rendicontazione. Nel
piano annuale di finanziamento
è concesso l’utilizzo fino all’ otto per
cento dello
stanziamento assegnato sulla sezione A),
per la costituzione, o il potenziamento, di apposite strutture
tecniche per gli adempimenti connessi alla
progettazione di opere pubbliche. In tale ipotesi, le prestazioni
relative alla progettazione preliminare
e definitiva, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all’articolo 63
,
sono espletate dagli uffici tecnici dell’ente medesimo.

Art.
66

Richiesta
degli enti e decreti di finanziamento.

1.
L’ente destinatario del finanziamento approva gli atti di cui
al
comma 4 e li trasmette ai settori regionali
competenti, entro e non oltre trecentosessanta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione
di cui all’articolo 65, comma 1.

2.
Eventuali proroghe dei termini di cui al comma l possono essere
concesse, per un massimo di ulteriori
centottanta giorni, dai settori competenti su motivata richiesta
dell’ente beneficiario.

3.
In caso di inosservanza dei predetti termini, il finanziamento
decade.

4.
Il finanziamento di ciascuna investimento o opera pubblica è
concesso con decreto dirigenziale, su presentazione
degli atti, muniti degli estremi di esecutività, di
approvazione dell’investimento ovvero del
progetto definitivo dell’opera, nonché della
ulteriore
documentazione indicata nel piano annuale di finanziamento,
in relazione alle diverse tipologie di opere ed investimenti ammessi.

Art.
67

Interventi
di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica
idraulica, agraria e sistemazione montana

1.
Nei casi di urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti
eventualmente interessati trasmettono il verbale
e la perizia estimativa dell’intervento, redatti dal
responsabile
del procedimento, alla Giunta regionale
per la copertura della spesa e la relativa approvazione. I fondi sono
accreditati all’ente che provvede
alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed
amministrativi.

2.
Nei casi di somma urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti
eventualmente interessati trasmettono,
entro dieci giorni dall’evento, il verbale redatto dal
tecnico per
primo giunto sul luogo nonché
l’ordine di esecuzione degli interventi e la relativa perizia
estimativa, al settore regionale competente
che provvede alla copertura della spesa e all’approvazione
degli
interventi stessi. I fondi sono
accreditati all’ente che provvede alla liquidazione ed ai
necessari
adempimenti tecnici ed amministrativi.

3.
Se un intervento intrapreso ai sensi del comma 2 non riporta
l’approvazione del competente settore regionale,
si procede alla liquidazione della spesa relativa alla parte
dell’appalto realizzato. Ove
durante l’esecuzione
dell’intervento la somma presunta si rivela insufficiente,
l’ente
interessato presenta una perizia
suppletiva idoneamente motivata, redatta dallo stesso tecnico nella
qualità di responsabile del procedimento
o, se non abilitato, da diverso responsabile del procedimento
all’uopo incaricato, per chiedere
l’autorizzazione dell’eccesso di spesa nei limiti
di ulteriori
euro centomila o di quanto necessario
per rendere efficace e compiuto l’intervento di somma urgenza.

4.
Gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed
agraria e sistemazione montana, che non
sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono
essere eseguiti in amministrazione diretta
senza limite di importo, ovvero affidati a mezzo cottimo fiduciario
ad imprenditori agricoli entro il
limite massimo di euro ventiseimila nel caso di imprenditori singoli
e di euro centocinquantacinquemila
nel caso di imprenditori associati, ai sensi dall’articolo
15,
comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001 n. 228, con le modalità definite
con regolamento regionale, che si attiene
ai seguenti criteri:
a)
favorire lo svolgimento di attività funzionali alla
sistemazione ed alla manutenzione del territorio,
alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al
mantenimento dell’assetto
idrogeologico e promuovere prestazioni a favore della tutela delle
vocazioni produttive
del territorio, prevedendo la stipula di convenzioni tra le
amministrazioni aggiudicatrici
e gli imprenditori agricoli;
b)
favorire la realizzazione di interventi pilota, di carattere
sperimentale, rientranti nella tipologia
dei lavori di cui al presente comma, prevedendo la stipula di
convenzioni tra amministrazioni
aggiudicatrici.

Art.
68

Erogazione
del finanziamento regionale per l’ammortamento di mutui

1.
Per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi
dell’articolo
64, comma 1, lett. a), per l’ammortamento
di mutui, la Giunta regionale individua e forma l’elenco
degli
Istituti di credito abilitati,
ricercando le migliori condizioni di mercato.

2.
Il Presidente della Giunta regionale stipula apposite convenzioni con
gli istituti di credito di cui al comma
1.

3.
I mutui sono accesi dagli enti beneficiari; il pagamento delle
competenze è effettuato dalla Regione direttamente
a favore degli istituti di credito mutuanti, secondo le condizioni e
le modalità preventivamente
concordate dalla Regione con gli istituti medesimi.

4.
Gli istituti di credito mutuanti, entro trenta giorni dalla data di
perfezionamento del mutuo o della stipula
del relativo contratto, ne danno comunicazione ai settori regionali
competenti

Art.
69

Erogazione
del finanziamento regionale straordinario

1.
L’erogazione dei contributi concessi ai sensi
dell’articolo 64,
comma 1, lett. b), è disposta mediante accredito
su appositi conti correnti intestati agli enti destinatari dei
finanziamenti da accendere presso le
filiali di uno degli istituti di credito convenzionati con la regione
Campania. I pagamenti annuali complessivi
non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello
stanziamento iscritto nel bilancio
regionale.

2.
I prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1 sono consentiti
soltanto per effettuare pagamenti
connessi all’investimento o ai lavori assistiti dal
finanziamento
regionale. I fondi prelevati sono
introitati dall’ente abilitato mediante emissione di ordine
di
incasso ed iscritti, ove non ha già provveduto,
in correlati capitoli dell’entrata e della spesa del proprio
bilancio. Contestualmente, l’ente provvede
alla erogazione delle somme introitate sulla base di appositi
ordinativi di pagamento in favore degli
aventi diritto.

Art.
70

Devoluzioni

1.
Le economie derivanti dalla realizzazione di investimenti ed opere
pubbliche con finanziamenti concessi
dalla Regione, accertate in sede di rendicontazione, restano nella
titolarità regionale; le stesse possono
essere utilizzate dagli enti abilitati, previa autorizzazione
regionale, per opere pubbliche e di pubblico
interesse diverse da quelle originariamente finanziate.

2.
La devoluzione delle risorse per opere diverse è concessa
anche in riferimento a mutui contratti con il
concorso finanziario della Regione e non attivati, previa
deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale l’ente dispone di farsi carico, con proprie risorse,
degli
oneri e le spese, già maturate o che si
manifestano in futuro, inerenti il progetto originariamente
finanziato con le risorse che si intendono devolvere.

3.
L’utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 avviene con
deliberazione dell’ente abilitato e successiva
emissione del decreto regionale di devoluzione.

Art.
71

Esercizio
di poteri sostitutivi

1.
I conferimenti degli appalti delle opere pubbliche assistiti
dall’
intervento finanziario della Regione devono
essere effettuati entro e non oltre centottanta giorni dalla data
della comunicazione della concessione
del mutuo da parte dell’istituto di credito, ovvero di
acquisizione
della effettiva disponibilità
finanziaria.

2.
Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa
diffida a provvedere nell’ulteriore termine
di sessanta giorni, si sostituisce alla stazione appaltante
inadempiente nominando apposito commissario
ad acta nei trenta giorni successivi al nuovo termine di sessanta
giorni. Nell’atto di nomina
sono precisate forme, modalità e tempi
dell’attività
del commissario, nel rispetto dell’autonomia
della stazione appaltante e dell’interesse pubblico superiore
alla
pronta realizzazione dell’appalto
pubblico.

3.
L’ente inadempiente può inviare alla Regione
documenti e
note giustificative fino alla nomina del commissario
ad acta da parte della Giunta regionale.

4.
La Giunta regionale, nel caso di mancato conferimento degli appalti
di opere di interesse pubblico od opere
pubbliche di interesse esclusivamente locale, nel termine di
centottanta giorni di cui al comma 1, procede
alla revoca del finanziamento dopo la scadenza del termine di
sessanta giorni dalla comunicazione
all’ente inadempiente di avvio del procedimento.
L’ente
inadempiente esercita il diritto di
partecipazione ai sensi del comma 3 fino all’adozione del
provvedimento di autotutela.

Art.
72

Rendiconti

1.
E’ fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla
Regione
apposito rendiconto anche parziale, entro
il 31 marzo di ogni anno, nonché il rendiconto entro trenta
giorni dall’avvenuta approvazione degli
atti di collaudo e il rendiconto finale entro trenta giorni dalla
data di definizione delle operazioni finanziarie
comprese in progetto. Copia conforme della documentazione
giustificativa dei pagamenti effettuati,
degli estratti conto e delle certificazioni dell’avvenuto
pagamento
della ritenuta di acconto, è conservata
agli atti dell’ente e sottoposta a controllo a campione da
parte
della Regione.

CAPO
VI
ORGANIZZAZIONE
REGIONALE PER LA QUALITÀ, TRASPARENZA
E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Art.
73

Organizzazione
della Regione

1.
In attuazione dell’articolo 5, nell’ambito della
riorganizzazione
degli uffici, la regione Campania individua
la forma organizzativa più idonea a garantire
l’unitarietà,
l’efficacia e la trasparenza delle procedure
oggetto della presente legge.

2.
Ai fini dell’applicazione della presente legge la Giunta
regionale,
sentita la commissione consiliare competente,
organizza e rende operative le relative funzioni attraverso:
a)
la conferenza regionale sugli appalti pubblici e sulle concessioni;
b)
la consulta tecnica regionale sugli appalti e concessioni;
c)
la conferenza dei servizi;
d)
il settore regionale delle opere pubbliche;
e)
l’osservatorio regionale degli appalti e concessioni;
f)
l’archivio tecnico regionale degli appalti e concessioni;
g)
l’unità operativa per il controllo della sicurezza
sui
cantieri;
h)
l’unità regionale di finanza di progetto.

3.
La regione Campania pubblica ogni anno un rapporto annuale sugli
appalti pubblici nel quale sono riportati
i dati raccolti dall’osservatorio regionale nonché
le
attività regionali più significative in materia
di appalti pubblici, di controllo della sicurezza sui cantieri e
delle esperienze più significative raccolte
dall’archivio regionale.

4.
La conferenza regionale sugli appalti pubblici e sulle concessioni
è
nominata dal Presidente della Giunta
regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta
dell’assessore ai lavori pubblici. Le attività
di segreteria e di supporto alla conferenza sono assicurate
dall’area
generale di coordinamento preposta
ai lavori pubblici.

5.
La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta
regionale o dall’assessore regionale ai
lavori pubblici.
Essa è composta dai rappresentanti delle autonomie
istituzionali, delle parti sociali, economiche
e professionali. La partecipazione è a titolo gratuito. Il
suo
funzionamento è regolamentato con
apposito provvedimento di Giunta regionale.

6.
La conferenza, al fine di migliorare e qualificare
l’attività
degli enti e dei soggetti coinvolti nel settore
degli appalti, esprime parere:
a)
sulle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul
territorio regionale;
b)
sui programmi che investono primaria importanza regionale;
c)
sulle materie di applicazione della presente legge.

7.
La Regione verifica periodicamente lo stato di applicazione della
legge servendosi delle strutture di cui
al comma 2. La verifica confluisce nel rapporto annuale di cui al
comma 3 ed è presentata pubblicamente
alle parti sociali, economiche e professionali al fine di migliorare
e qualificare l’attività degli
enti e dei soggetti coinvolti nel settore degli appalti.

8.
La regione Campania è impegnata ad armonizzare le proprie
norme con quelle delle altre regioni, dello
Stato e dell’Unione europea.

Art.
74

Consulta
tecnica regionale degli appalti e concessioni

1.
È istituita, presso l’assessorato ai lavori
pubblici, la
consulta regionale degli appalti e concessioni, quale
organismo di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa
all’attività di programmazione
e indirizzo
regionale in materia di appalti e concessioni di competenza della
regione Campania o di interesse
regionale o sussidiati.

2.
La consulta è nominata dal Presidente della Giunta
regionale,
previa delibera di Giunta regionale, su proposta
dell’assessore ai lavori pubblici. Le attività di
segreteria
e di supporto alla consulta sono assicurate
dall’area generale di coordinamento preposta ai lavori
pubblici.

3.
La consulta è presieduta dall’assessore regionale
ai lavori
pubblici o da un dirigente dallo stesso delegato.
Essa è inoltre composta da tre dirigenti dell’area
lavori
pubblici, da un dirigente per ognuno degli
assessorati ai trasporti, alla sanità,
all’ambiente, ai beni
culturali, all’urbanistica, al bilancio e al demanio.

4.
La consulta svolge funzioni di supporto in merito alla formulazione:
a)
delle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul
territorio regionale e, ove richiesto,
sui programmi dei lavori adottati prima della loro definitiva
approvazione nelle sedi competenti;
b)
dei programmi che investono primaria importanza regionale;
c)
sulla materia di applicazione della presente legge.
La
consulta svolge funzioni di assistenza e consulenza nei confronti
delle aree generali di coordinamento
regionali al fine di assicurare uniformità di procedure e
interventi, anche mediante individuazione
di standard operativi.

5.
Compete inoltre alla consulta esprimere pareri obbligatori, non
vincolanti, in merito a:
a)
progetti preliminari posti a base di gara per l’affidamento
di
concessioni;
b)
progetti definitivi di appalti pubblici di lavori realizzati
direttamente dalla regione Campania, o sussidiati
di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 5 milioni di euro
e relative varianti comportanti
una maggiore spesa superiore al cinque per cento dell’
importo
contrattuale;
c)
criteri di ammissione delle richieste di finanziamento di cui
all’articolo 10 e all’articolo 64;
d)
ogni altro oggetto a tanto assoggettato da disposizioni di legge o
regolamentari in materia di appalti
o concessioni.

6.
La consulta esprime, inoltre, pareri su richiesta degli uffici
regionali interessati. Detti pareri, unitamente
a quelli di cui ai commi 4 e 5, sono rilasciati entro novanta giorni,
trascorsi i quali si intendono
resi favorevolmente.

7.
In caso di espressione di parere su questioni di particolare
rilevanza e complessità di natura
tecnica, finanziaria,
e giuridica, la consulta può richiedere alla Giunta
regionale
la consulenza di esperti di elevato
profilo curriculare, da nominare con provvedimento di Giunta
regionale, previo parere della commissione
consiliare competente per i lavori pubblici che è tenuta a
pronunciarsi entro il termine perentorio
di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende rilasciato
favorevolmente.

Art.
75

Conferenza
dei servizi

1.
Al fine di semplificare i procedimenti per l’acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta e assensi, comunque denominati, propedeutici
all’esecuzione di appalti pubblici di cui
all’articolo 2, il soggetto pubblico o privato attuatore
dell’intervento può richiedere la
convocazione della
conferenza dei servizi.

2.
La conferenza è indetta e disciplinata secondo le norme di
cui
agli articoli 14 e seguenti della legge n.
241/90 e, nei casi espressamente previsti, dalla legge regionale n.
16/04.

3.
Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi
attraverso un unico rappresentante
legittimato dall’organo competente, sia esso collegiale che
monocratico, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell’amministrazione sulle
decisioni
di competenza dell’amministrazione medesima.

4.
La conferenza di servizi si esprime sui progetti definitivi di
appalti pubblici regionali. L’esame del progetto
preliminare è ammesso per interventi di particolare natura e
rilevanza per i quali risulta utile definire
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nulla osta e gli assensi, di cui alle
vigenti norme, propedeutici alla corretta redazione del progetto
definitivo.

Art.
76

Gestione
degli appalti e delle concessioni della regione Campania

1.
La gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania
è demandata agli organismi tecnico-amministrativi
delle singole aree, settori o servizi regionali negli ambiti di
rispettiva competenza
e ai quali ambiti gli stessi appalti e concessioni risultino
direttamente funzionali. Gli stessi organismi
provvedono alla nomina del responsabile del procedimento per ogni
singolo appalto o concessione
nonché delle figure tecniche e amministrative previste dalla
presente legge per la conduzione
e il controllo dell’intero ciclo dell’appalto nelle
sue diverse
fasi, nel rispetto delle norme previste
dal Codice.

2.
Negli appalti misti la competenza istituzionale prevalente è
definita dalla quota dell’oggetto di appalto
di maggior peso economico, salvo diverso specifico accordo da
formalizzarsi fra i soggetti competenti
interessati.

3.
Ogni area o settore regionale può delegare, a mezzo di
formale
richiesta ad altro soggetto fra gli stessi
individuato, la gestione di un singolo appalto di propria competenza.

4.
Il settore opere pubbliche, ai sensi dell’articolo 77, comma
1,
provvede a supportare su specifica richiesta
tutti gli organismi regionali tecnico-amministrativi di cui al comma
1 con le modalità definite dalla
Giunta regionale.

Art.
77

Settore
opere pubbliche e settori provinciali del genio civile

1.
Al fine di garantire l’unitarietà,
l’omogeneità, la
semplificazione e la trasparenza delle procedure di appalto
di lavori della regione Campania, il settore opere pubbliche presso
l’assessorato regionale ai lavori
pubblici fornisce supporto tecnico per lo svolgimento delle
attività
e dei compiti previsti dalla presente
legge, provvedendo ad aggiornare e pubblicizzare il materiale
documentale, normativo e disciplinare,
di riferimento alle procedure di gara di appalti e concessioni svolte
dai settori e servizi regionali
nelle materie di propria specifica competenza. Il settore opere
pubbliche provvede inoltre alla formazione
dei disciplinari e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla
presente legge, avvalendosi, per
gli appalti di lavori, della collaborazione dei funzionari e dei
dirigenti dei settori provinciali del genio
civile e degli altri settori dell’area lavori pubblici.

2.
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori
pubblici,
definisce l’organizzazione, le funzioni,
le procedure di espletamento delle stesse da parte del settore opere
pubbliche nonché i rapporti
con gli altri settori e servizi regionali.

3.
Al suddetto settore fanno capo l’osservatorio regionale degli
appalti pubblici, l’unità operativa per
il controllo
sulla sicurezza, l’archivio tecnico regionale e
l’unità
regionale di finanza di progetto.

4.
I settori provinciali del genio civile, costituiscono il presidio sul
territorio regionale per la diffusione e
l’applicazione delle norme e degli indirizzi emanati dalla
regione
Campania in materia di appalti, attraverso
la costituzione di unità specializzate nella consulenza e
nel
sostegno operativo alle attività svolte
dagli enti pubblici appaltanti operanti nei singoli ambiti
territoriali. Inoltre, svolgono attività
di monitoraggio
su specifici appalti, nonché di alta sorveglianza, durante
la
fase di realizzazione degli appalti
pubblici sussidiati.

5.
Con provvedimento della Giunta regionale sono attivati gli elenchi
relativi al personale interno che, dotato
di specifica qualifica, si rende disponibile ad assumere
l’incarico
di responsabile del procedimento,
di progettazione, di direzione dei lavori, di direttore tecnico
dell’appalto, di responsabile della
sicurezza e delle altre figure previste dalla presente legge per la
gestione dell’intero ciclo dell’appalto

6.
L’inserimento in tale elenco regionale non costituisce
requisito
necessario per assumere gli incarichi di
cui al comma precedente.

Art.
78

Osservatorio
regionale degli appalti e concessioni

1.
Presso il settore regionale delle opere pubbliche opera
l’osservatorio regionale degli appalti e concessioni
il cui responsabile è nominato dall’assessore ai
lavori
pubblici fra soggetti di elevato profilo
curriculare attinente la materia degli appalti e concessioni.

2.
Nell’ambito del territorio della Regione,
l’osservatorio
regionale è autorizzato a richiedere
alle amministrazioni
aggiudicatrici le informazioni relative all’intero ciclo
degli
appalti relativamente alle fasi
di programmazione, progettazione, esperimento della gara
d’appalto,
affidamento, esecuzione, collaudo
e gestione. L’osservatorio regionale adotta procedure
uniformi di
raccolta delle informazioni al
fine di minimizzare l’onere di trasmissione delle stesse a
carico
delle amministrazioni aggiudicatrici.

3.
Sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle
informazioni e dei contenuti della presente legge,
l’osservatorio regionale, attraverso specifici protocolli
d’intesa
stipulati fra la regione Campania e
gli enti interessati, ha il compito di rapportarsi con i soggetti
istituzionali, autorità, organi di giustizia e
organismi nazionali legittimati, nonché soggetti sociali
competenti a qualsiasi livello, nazionale e comunitario,
per raccogliere, elaborare e trasferire le informazioni utili ai fini
informativi, statistici e di controllo,
necessari al soddisfacimento di esigenze legittimate.
Nell’osservatorio regionale opera
l’articolazione
regionale dell’osservatorio statale.

4.
L’osservatorio regionale opera con strumentazioni
informatiche nel
rispetto di standard comuni, che consentono
l’interscambio delle informazioni con gli altri osservatori
regionali e i vari soggetti istituzionali,
anche a livello nazionale e comunitario, che devono motivatamente e
ufficialmente accedere
o utilizzare le informazioni. L’osservatorio regionale
è
presente sul portale ufficiale della regione
Campania.

5.
Il responsabile dell’osservatorio regionale invia annualmente
al
Presidente della Giunta regionale un rapporto
sulle attività dello stesso, da comunicare a tutti i
soggetti
istituzionali e sociali interessati.

6.
L’osservatorio regionale rileva e raccoglie, oltre ai dati di
cui
ai precedenti commi, informazioni e dati
statistici sulle modalità di esecuzione e i risultati degli
appalti di lavori, servizi e forniture,
nonché delle
concessioni di lavori e servizi, sul rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di subappalto, di contrattazione
collettiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, dandone
pubblicità attraverso il sito
informatico regionale. La messa a disposizione sul sito informatico
delle informazioni raccolte e delle
relative elaborazioni è effettuata nel rispetto delle norme
vigenti in materia di funzionalità e riservatezza
dei dati, favorendosi l’accesso a operatori e associazioni,
previo
riconoscimento e registrazione.
L’osservatorio regionale è tenuto a recepire le
specifiche
tecniche per la gestione e diffusione
delle informazioni approvate in sede di conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province
autonome.

7.
L’osservatorio regionale svolge altresì i seguenti
compiti:
a)
fornisce informazioni alla Giunta regionale sulla programmazione
degli appalti pubblici sul territorio
regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione
strategica della regione Campania;
b)
elabora, monitora e aggiorna annualmente, con le modalità
fissate dalla giunta regionale su proposta
dell’assessore ai lavori pubblici, il prezziario regionale,
corredato dalle rispettive analisi le
quali terranno conto anche dei prezzi unitari praticati dallo Stato
per identiche categorie di opere,
da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;
c)
elabora e aggiorna schemi di bandi di gara e lettere di invito,
tipologie di capitolati e disciplinari, documenti
di indirizzo e supporto ai soggetti impegnati nel ciclo
dell’appalto
pubblico con particolare
riguardo all’applicazione delle norme sulla sicurezza, sulla
validazione dei progetti e sulla
qualità progettuale;
d)
cura il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara nonché
di ogni altro evento del ciclo dell’appalto ritenuto
indispensabile
agli effetti dell’informazione
e pubblicizzazione degli stessi ovvero reso obbligatorio secondo
le disposizioni
legislative vigenti;
e)
fornisce consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli
operatori coinvolti nelle procedure di
programmazione, affidamento e esecuzione dell’appalto;
f)
supporta l’attività
dell’unità operativa per il
controllo della sicurezza sui cantieri;
g)
promuove la realizzazione e la diffusione di programmi informatici
volti a semplificare l’attività gestionale
degli appalti pubblici.

Art.
79

Obblighi
informativi

1.
Le stazioni appaltanti trasmettono all’osservatorio regionale
le
informazioni relative all’intero ciclo degli
appalti eseguiti nel territorio della regione Campania secondo gli
schemi tipo e le modalità stabilite
dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai lavori
pubblici.

2.
Il mancato invio di tali informazioni con i relativi aggiornamenti
all’osservatorio regionale è motivo di
revoca o di esclusione da finanziamenti pubblici sotto qualsiasi
forma deliberati dalla giunta regionale
a favore delle stesse stazioni appaltanti. Inoltre, in caso di
mancato adempimento, la giunta regionale
può nominare un commissario ad acta per
l’acquisizione degli
atti presso le stazioni appaltanti
inadempienti con le procedure di cui all’articolo 71 i cui
termini
sono dimezzati.

3.
I singoli servizi e settori regionali competenti alla proposta di
deliberazione di concessione dei finanziamenti
pubblici sono tenuti, in via preventiva, a richiedere
all’osservatorio regionale
l’avvenuta osservanza,
da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni di cui al
comma 1.

4.
Gli adempimenti informativi sugli appalti, a carico delle
amministrazioni aggiudicatari, connessi con disposizioni
previste da norme comunitarie, statali e regionali, si intendono
completamente assolti con la
trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1
all’osservatorio
regionale.

Art.
80

Archivio
tecnico regionale

1.
È istituito l’archivio tecnico regionale degli
appalti
pubblici quale strumento di promozione e diffusione
delle esperienze più rappresentative al fine del
miglioramento
qualitativo delle attività di progettazione,
esecuzione e collaudo di lavori e servizi. Esso ha carattere
permanente ed è destinato alla consultazione
da parte di chi dimostra interesse.

2.
Con disciplinare tecnico la Giunta regionale definisce
l’articolazione e il
funzionamento dell’archivio
nonché le modalità di consultazione e
utilizzazione
della documentazione raccolta garantendo
il rispetto e la tutela dell’attività
professionale.

3.
All’archivio possono essere inviati progetti e documenti
tecnici,
anche da parte di soggetti non tenuti all’inoltro
degli stessi, se ritenuti di interesse e rivestono carattere di
particolarità in merito all’utilizzo di
tecnologie innovative volte alla salvaguardia dell’ambiente,
all’utilizzo delle risorse, al recupero del
patrimonio
edilizio esistente, all’eliminazione delle barriere
architettoniche
e di ogni altro ritrovato tecnico,
tecnologico, procedurale e costruttivo.

Art.
81

Cooperazione
fra amministrazioni aggiudicatrici

1.
La regione Campania favorisce forme di aggregazione e cooperazione
fra gli enti locali per l’esercizio
delle funzioni previste nella presente legge.

2.
Le forme di aggregazione e cooperazione sono ispirate a principi di
efficienza, efficacia ed economicità
nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. Le azioni
di
incentivazione sono volte alla
creazione di strutture tecniche comuni, costituite ai sensi del
titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000, e al
riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo tra gli
enti, con particolare riferimento
alla costituzione di centrali appaltanti.

3.
Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni,
nulla-osta e assensi comunque denominati,
al fine dell’esecuzione di un appalto pubblico, il
responsabile del
procedimento convoca una
conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente in materia.

4.
Se si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di
diverse
amministrazioni statali, regionali o locali,
l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile del
procedimento, può promuovere
la conclusione di un accordo di programma secondo le vigenti norme in
materia.

Art.
82

Certificazioni

1.
Per le certificazioni ed autocertificazioni presentate al fine di
partecipare alle procedure di gara si applicano
le disposizioni previste dal decreto del Presidente della repubblica
n. 445/2000.

2.
Le stazioni appaltanti, in ogni fase del procedimento, possono
effettuare accertamenti d’ufficio relativi
ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le
dichiarazioni sostitutive.

3.
Se dagli accertamenti d’ufficio emergono dichiarazioni false,
oltre
alle dovute comunicazioni alle autorità
competenti, le stazioni appaltanti provvedono, secondo le
circostanze:

a)
all’adozione di provvedimento di decadenza di ogni
provvedimento
già adottato in favore del dichiarante;
b)
all’avvio delle eventuali azioni conseguenti per il
risarcimento
dei danni subiti;
c)
alla relativa segnalazione all’osservatorio regionale;
d)
all’esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento
di contratti pubblici secondo le disposizioni
di cui alla vigente normativa in materia e fino alla cessazione delle
cause di esclusione.

4.
Se il provvedimento di decadenza indicato al comma 3 riguarda un
provvedimento di aggiudicazione,
le stazioni appaltanti provvedono ad affidare il contratto con le
modalità di legge.

5.
Prima di adottare il provvedimento inerente l’aggiudicazione,
il
responsabile del procedimento acquisisce
d’ufficio le certificazioni che le pubbliche amministrazioni
sono
tenute a rilasciare, idonee e sufficienti
a dimostrare i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti
indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore
economico.

Art.
83

Disposizioni
per la semplificazione delle istanze

1.
Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto della normativa
nazionale vigente, promuovono e favoriscono
la semplificazione dei procedimenti per la partecipazione degli
interessati alle varie fasi del ciclo
dell’appalto, secondo le modalità contenute nel
regolamento
regionale.

Art.
84

Sistemi
di qualità e attestazione dell’attività
amministrativa

1.
La regione Campania provvede all’adozione di sistemi di
qualità
ispirati al principio
dell’efficienza, dell’efficacia
e della trasparenza della pubblica amministrazione nel settore degli
appalti. I sistemi di qualità
consistono in un insieme formalizzato di procedure di controllo
applicabili a tutte le fasi dell’azione
tecnico-amministrativa, dalla programmazione al collaudo, da parte
delle amministrazioni pubbliche
aggiudicatrici tenute all’applicazione della presente legge.

2.
Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla
emanazione di indirizzi, alla promozione
di iniziative ed incentivi di natura economica, procedurale e
premiale, a favore degli enti locali
appaltanti.

3.
Gli indirizzi di cui al comma 2 definiscono:
a)
i criteri per l’adozione dei sistemi di qualità;
b)
le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici
attestano l’adozione di tali sistemi;
c)
le verifiche condotte dalla Regione sull’applicazione degli
stessi
sistemi;
d)
i casi e le modalità di attribuzione di incentivi economici,
agevolazioni procedurali, riconoscimenti
formali alle amministrazioni aggiudicatrici che adottano tali
sistemi;
e)
i soggetti terzi e i relativi requisiti che, a livello almeno
provinciale, possono svolgere i compiti di
valutazione di cui al presente articolo.

4.
Le amministrazioni provinciali possono promuovere e favorire nel
proprio ambito territoriale l’istituzione
di specifici organismi di attestazione secondo le modalità
indicate negli indirizzi cui al comma
2.

5.
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori
pubblici
e dell’assessore al personale, attiva un
programma per la formazione dei dipendenti pubblici incaricati di
gestire le fasi procedurali della presente
legge. Detto provvedimento individua la direzione, il relativo
funzionamento e la gestione.

6.
La Giunta regionale, presenta annualmente al Consiglio regionale e,
quindi, alla competente commissione
consiliare, la relazione di cui all’articolo 73, comma 3 e
7
s
ull’andamento
della gestione e sul
raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Essa deve
evidenziare:
a)
lo stato di funzionamento e le attività
dell’osservatorio
regionale;
b)
lo stato di qualificazione e l’adeguamento delle strutture
regionali e degli enti locali;
c)
lo stato di sviluppo delle funzioni associate da parte degli enti
locali;
d)
le azioni poste in essere in materia di barriere architettoniche;
e)
lo stato di attuazione del sistema coordinato di vigilanza e
controllo sulla regolarità e sulla sicurezza
del lavoro e, quindi, le azioni messe in essere sulla tutela dei
diritti dei lavoratori e della
sicurezza degli stessi, nonché della regolarità
delle
posizioni assicurative e previdenziali;
f)
lo stato di attuazione dei programmi annuali e triennali per i lavori
pubblici e le forniture pubbliche
di beni e servizi.

CAPO
VII
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art.
85

Disposizioni
finanziarie

1.
Per il corrente esercizio finanziario, l’esecuzione della
presente
legge fa riferimento alle unità previsionali
di base dei vari settori di cui al bilancio 2007 approvato.

2.
Per i successivi esercizi si provvede a definire i finanziamenti
necessari e le relative unità previsionali
di base di riferimento

Art.
86

Disposizioni
transitorie e finali

1.
Agli appalti e alle concessioni per i quali si è
già
provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi
di gara alla data di entrata in vigore della presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni del
previgente ordinamento.

2.
Agli istituti non espressamente disciplinati dalla presente legge e
dagli atti regolamentari e disciplinari
di cui all’articolo 4, fino all’esercizio della
potestà
legislativa regionale, si applica la vigente
normativa statale.

3.
Fino all’istituzione del consiglio delle autonomie locali di
cui
all’articolo 123 della Costituzione, le funzioni
a esso attribuite dalla presente legge sono svolte dalla conferenza
permanente Regione – autonomie
locali della Campania, istituita ai sensi della legge regionale 28
novembre 1996, n. 26.

4.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge,
si applica la normativa statale vigente.

Art.
87

Norme
abrogate

1.
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
seguenti norme:
a)
legge regionale 31 ottobre 1978, n.51 e successive modificazioni;
b)
titolo III della legge regionale 20 giugno 2006, n.12.

2.
Il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 19 gennaio
2007,
n.1, è così sostituito:

5.
Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione
delle risorse ad esse assegnate
ai sensi della legge regionale 2 agosto 1982, n.42 e non ancora
utilizzate. Tali risorse possono
anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo
della difesa del suolo
e della bonifica, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di
importo di cui all’articolo 17 della
presente legge.”

3.
E’, altresì, abrogata ogni altra disposizione
normativa
regionale in ontrasto con la presente legge.

Art.
88

Entrata
in vigore

1.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale
della
regione Campania ed entra
in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

2.
Gli articoli 16, 37, 38, 40 e 41 della presente legge entrano in
vigore all’atto dell’entrata in
vigore degli
articoli 53, 56, 57, 58 e 59 del Codice salvo eventuali modificazioni
di tali ultime norme.

Redazione

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