E’ stato firmato, il 7 ottobre, l’accordo per il nuovo Contratto Collettivo per il personale della Scuola.
Di seguito, il testo integrale.
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
QUADRIENNIO GIURIDICO 2006- 09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006- 07
PREMESSA
Le disposizioni contrattuali che seguono riportano tutte le norme di fonte negoziale
vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi
tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che
segue, come previsto dell’art. 69 del d.lgs. n.165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE
CONTRATTO
1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2006/2009 e
per il biennio economico 2006/2007, si applica a tutto il personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui
all’art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l’11 giugno
2007.
Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la
parte normativa, ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la
parte economica.
3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento
della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47 del decreto legislativo n.165/2001.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo, fermo restando quanto previsto
dall’art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la
relativa indennità, secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del
23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura contrattuale
di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento
del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall’accordo
tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
7. Eventuali sequenze contrattuali previste nel corpo del presente CCNL si intendono
da svolgersi in sede ARAN e tra le Parti firmatarie del CCNL.
8. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e
Bolzano, si applica quanto previsto dai decreti legislativi 24.07.96, nn. 433 e 434,
quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n.354/1997.
ART.2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione del contratto collettivo
nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni
dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni
dalla data del primo incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza
del contratto collettivo nazionale o integrativo.
Capo II – Relazioni sindacali
ART.3 – OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle
rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue
l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti.
2. Qualora il contesto delle relazioni sindacali, di cui al presente capo, faccia
riferimento a criteri o linee di indirizzo che, ai sensi dei successivi articoli, siano
anche oggetto di trattativa integrativa decentrata, queste stesse linee di indirizzo, al
fine di garantire e tutelare omogeneità di impostazione per l’intero sistema scolastico
nazionale, possono essere oggetto di indicazioni- quadro elaborate dal Ministro
dell’Istruzione, nell’ambito di quanto definito dal presente contratto e dandone
preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge in ambito territoriale nazionale, regionale e
a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate
agli articoli 4 e 6;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione
e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni
paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all’art. 2.
ART.4 – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del
servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la
valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale è disciplinato:
A) MOBILITA’:
• con cadenza, di norma biennale, collegata alla durata di definizione dell’organico,
la mobilità compartimentale, a domanda e d’ufficio. In tale ambito si dovrà garantire
la stabilità pluriennale dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del
personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno e a quelli
impegnati nelle aree a rischio, nelle scuole di montagna e nelle classi funzionanti
negli ospedali. Inoltre, sempre in sede di contrattazione, verranno ricercate le forme
appropriate per favorire l’incontro tra competenze ed aspirazioni dei singoli
insegnanti e le esigenze formative che processi innovativi e diagnosi valutative fanno
maturare nelle singole scuole;
• utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento;
• utilizzazione del personale soprannumerario e inidoneo, nonchè di quello
collocato fuori ruolo;
• procedure e criteri di utilizzazione del personale, tenuto altresì conto di quanto
previsto dalla legge n.268/2002 e dalla legge n. 289/2002;
• mobilità intercompartimentale.
B) FORMAZIONE: obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
per la formazione del personale. Si perseguirà l’obiettivo di superare la
frammentazione degli interventi, ridefinendo le modalità di accreditamento degli enti
e delle associazioni professionali e disciplinari, nonchè delle iniziative idonee a
costituire adeguato supporto alle attività didattiche, le procedure per strutturare le
singole iniziative formative, riallocando le risorse a favore dell’attività delle singole
scuole e monitorando gli esiti della formazione.
C) Criteri per l’esercizio dei diritti e dei permessi sindacali.
D) Criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a
rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per
le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA.
3. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si
svolge annualmente sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell’ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti dall’Ente Regione e
da Enti diversi dal MPI, a livello d’istituto per la lotta contro
l’emarginazione scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte
processo immigratorio, inclusa l’assegnazione di una quota dei fondi
destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi, da
concludersi entro il 31 ottobre;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo
ed ATA.;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
4. Presso ciascuna direzione scolastica regionale la contrattazione integrativa si
svolge con cadenza quadriennale sulle seguenti materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l’esercizio
dei diritti e dei permessi sindacali;
c) istituzione di procedure di raffreddamento dell’eventuale conflittualità
contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) modalità per la costituzione di una commissione bilaterale incaricata
dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio
regionale.
5. Il direttore regionale, nelle materie di cui al comma 3, deve formalizzare la propria
proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in
ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle
trattative.
6. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40
bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001.
Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali nè
procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell’ambito della vigente disciplina
contrattuale.
ART.5 – PARTECIPAZIONE
1.Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente
per materia.
L’Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza almeno annuale e
nell’ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni
preventive e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle
seguenti materie, ai soggetti identificati all’articolo 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di
riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l’assunzione del personale a tempo determinato e
indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti
concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;
f) dati generali sullo stato dell’occupazione degli organici e di utilizzazione del
personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia
qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in
atto;
h) andamento generale della mobilità;
i) esiti dei monitoraggi effettuati dall’Amministrazione;
j) accesso all’intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS.
ai sensi del relativo CCNQ;
k) informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro
funzionamento.
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo
in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del
presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal
ricevimento dell’informazione, che sia attivato un tavolo di concertazione. Questo
sarà aperto dall’Amministrazione nel termine di cinque giorni lavorativi successivi
alla ricezione della richiesta di concertazione, e dovrà in ogni caso chiudersi nel
termine perentorio di sette giorni lavorativi dall’apertura.
ART.6 – RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l’autonomia
della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi
collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente
articolo.
2. Sono materie di informazione preventiva annuale le seguenti:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della
scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di
fonte non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti
derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o
accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o
dall’Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale
ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il
personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle
sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull’organizzazione del lavoro e del
servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione
dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n.
146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione
dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001,
al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai
progetti nazionali e comunitari;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione
dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per
l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo di istituto;
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare la propria
proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, e, in
ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle
trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15 settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono
prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30
novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere
sottoposte alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la
propria assistenza.
Sono materia di informazione successiva le seguenti:
n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il
fondo di istituto;
o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto
sull’utilizzo delle risorse.
3. Le informazioni previste dal presente articolo sono fornite nel corso di appositi
incontri, unitamente alla relativa documentazione.
4. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico
tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini
stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull’assetto
organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace
inizio delle lezioni.
I compensi per le attività svolte e previste dal contratto integrativo vigente sono
erogate entro il 31 agosto.
5. Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di
relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di
collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma,
decorsi venti giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri,
secondo i principi di cui all’art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l’ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal
dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall’apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto collettivo
integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali
rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni
sindacali di cui al successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione.
ART.7 – COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
I – A livello di amministrazione:
a) Per la parte pubblica:
– dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
– da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
trattativa.
b) Per le organizzazioni sindacali:
– dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie
del presente CCNL.
II – A livello di ufficio scolastico regionale:
a) Per la parte pubblica:
– dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito
dell’ufficio o da un suo delegato. L’amministrazione può avvalersi del supporto di
personale di propria scelta.
b) Per le organizzazioni sindacali:
– dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del presente CCNL.
III – A livello di istituzione scolastica:
a) Per la parte pubblica:
– dal dirigente scolastico.
b) Per le organizzazioni sindacali:
– dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall’Accordo quadro 7- 8- 1998
sulla costituzione della RSU.
2. Il MPI può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa nazionale,
dell’assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.).
ART.8 – ASSEMBLEE
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee
sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale
pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione
della retribuzione.
2. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non
possono essere tenute più di due assemblee il mese.
3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono
indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le
modalità dell’art. 8, comma 1, dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del
7 agosto 1998;
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
4. Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o al termine
delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le
assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello
delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.
5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da
quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure
di cui all’art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli
alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di
singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata
massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della
sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al
comma 1 del presente articolo.
7. La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di
dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6
giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e- mail, ai dirigenti
scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo
dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni
staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine
delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto,
possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora
concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità
di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o
alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta
entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di
avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di
raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del
personale in servizio nell’orario dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività
didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno
dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e
disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle
dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è
totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale
tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola,
al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.
10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo
svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel
caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all’insegnamento.
12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell’orario di servizio del
personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l’obbligo da
parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l’uso dei locali e la
tempestiva affissione all’albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione
riguardante l’assemblea.
13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la
disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali.
CAPO III – NORME COMUNI
ART.9 – MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A
RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE
SCOLASTICA
1. Le Parti affermano il comune impegno ad incentivare la scolarizzazione ed il
raggiungimento di buoni esiti formativi nelle aree a rischio e a forte processo
immigratorio.
2. A tale scopo ogni direttore regionale stipulerà, entro i termini di cui all’art.4,
comma 3, lettera b, apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie
del presente CCNL per indicare i criteri di utilizzo da parte delle scuole del fondo
accreditato dal Ministero per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e per la
dispersione scolastica, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all’emarginazione
scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MPI e
alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono
ai fondi in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la
dimensione territoriale dell’area. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al
recupero dell’insuccesso scolastico anche con l’ampliamento dell’offerta formativa..
4. I compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo
saranno definiti in sede di contrattazione d’istituto, sulla base dei criteri generali
assunti in sede di contrattazione regionale.
ART.10 – MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE
1. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e
intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la
previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto
vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più
agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano
comunque il diritto individuale. La mobilità professionale del personale della scuola
ha come fine non solo superare o prevenire il soprannumero, ma anche valorizzare le
esperienze acquisite dal personale, sostenere lo scambio di esperienze nel sistema
scolastico e del lavoro pubblico.
2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli
effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con
contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.
3. Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del
personale.
4. A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le
esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità
professionale è finalizzata a:
a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;
b) promuovere la stessa mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle
eccedenze di personale.
Ciò si può realizzare anche attraverso:
– specifici percorsi formativi di riqualificazione e riconversione professionale mirati
all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;
– rimborso spese, da erogare anche in misura forfetaria, per l’effettiva frequenza dei
relativi corsi;
– indennità forfetaria di prima sistemazione;
– incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi
universitari, utili ai fini del reimpiego.
5. La mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base
della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione
delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale
o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree
disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E’ assicurata la
necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.
6. Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma conseguendo il
titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella
procedura di mobilità relativa al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il
corso.
7. La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è
altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica,
con l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi
connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento
della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla
prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi,
all’espansione dell’istruzione e formazione integrata post- secondaria, nonché al
rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni
scolastiche ed educative.
8. Sulla base di accordi promossi dal MPI con altre Amministrazioni ed Enti pubblici
si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella
contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l’individuazione del
personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di
informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi,
sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento
sostenute.
9. Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale
anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al
ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di
verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte
salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi
individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e
l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
10. Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente
utilizzato, a domanda o d’ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro
tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico superiore,
rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore
retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a
quella cui l’interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla
cattedra o posto di utilizzazione.
In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto
proporzionale con l’orario settimanale d’obbligo.
11. Il servizio non di ruolo di cui agli articoli 485 e 569 del d.lgs. n.297/94 e
successive modifiche è riconoscibile per intero ai fini della mobilità a domanda, sia
compartimentale che intercompartimentale.
ART.11 – PARI OPPORTUNITÀ
1. Al fine di consentire una reale parità uomini- donne, è istituito, presso il MPI il
Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive
condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125, con particolare riferimento all’art. 1. Il Comitato è costituito da una persona
designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. Il
presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un
vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che
l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della
contrattazione integrativa;
c) c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per
l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a
realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte
formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al
fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:
– percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari
opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti
per l’orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti
d’insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle
politiche di riforma;
– azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai
corsi di formazione e aggiornamento e all’attribuzione d’incarichi o
funzioni più qualificate;
– iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche
discriminatorie in generale;
– flessibilità degli orari di lavoro;
– fruizione del part- time;
– processi di mobilità.
4. L’amministrazione assicura l’operatività del Comitato e garantisce tutti gli
strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell’art.
17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e
pubblicizza con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo
stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle
lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio
e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono
essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.
6. A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle organizzazioni
sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi
comitati entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, con
composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il
funzionamento da parte delle Direzioni regionali. Il Presidente è nominato dal
Direttore regionale.
ART.12 – CONGEDI PARENTALI
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.
Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28
dello stesso decreto, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di
salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15
giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post- ricovero, secondo la disciplina di cui all’art. 17, comma 8.
Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio
effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico
di supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di
astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo
di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà
di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post- parto ed il restante
periodo ante- parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di
effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea
certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice
consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni
caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1,
lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per
la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma
1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità
indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di
astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di
ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno
degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di
cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di
astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo
di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può
essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione
dal lavoro.
ART.13 – FERIE
1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni
anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo- assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di
attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del
computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana
vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il
diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto
previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al
dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione
delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è
consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.
Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio
nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri
aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte
delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite
dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei
periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non
oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare
le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel
rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15
giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio- 31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio,
il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro
in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il
dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie
non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che
abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze
parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno
scolastico.
15. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il
personale a tempo determinato che indeterminato.
ART.14 – FESTIVITÀ
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle
condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell’anno
scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente
durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l’inizio delle lezioni
dell’anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.
ART.15 – PERMESSI RETRIBUITI
1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto,
sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i
seguenti casi:
– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica o comunque convivente e di affini di primo grado:
gg. 3 per evento, anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del
personale docente ed ATA.
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di
permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante
autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei
giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9,
prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni
consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente
medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al
matrimonio stesso.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di
ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità
di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i
compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro
notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono
retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n.
324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del
raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi
devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
ART.16 – PERMESSI BREVI
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo
indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per
esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente
fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono
ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso
dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite
corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in
relazione alle esigenze di servizio.
Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento
alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza
nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente,
l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al
dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità
della sostituzione con personale in servizio.
ART.17 – ASSENZE PER MALATTIA
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano,
alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi
nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è
concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza di cui
al comma 2 l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute,
per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel
caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l’amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del
preavviso.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può
a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto
della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal
Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa
nazionale.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC,
nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia
nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale
docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro
compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di
assenza.
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in
caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza
post- ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico
accessorio a carattere fisso e continuativo;
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo
di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia,
di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di
day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione.
10. L’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere
comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio,
tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui
essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell’assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni
successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa,
comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
12. L’istituzione scolastica o educativa, oppure l’amministrazione di appartenenza o
di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo
non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o
private.
13. Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione deve
darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come
sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni
di legge.
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità,
dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici
o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a
darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa
fascia oraria di reperibilità da osservare.
17. Nel caso in cui l’infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del
danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile qualora
comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente
all’amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte
dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto
dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.
ART.18 – ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI
STUDIO
1. L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli
artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi
speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente
scolastico al personale docente ed ATA.
L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6
e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente
CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.
2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa
anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di
studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.
3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico
senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per
superare un periodo di prova.
ART.19 – FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO
DETERMINATO
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6,
del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44
della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di
lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente
contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai
seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non
consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine
dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno
scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso
dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo
determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo
delle stesse al momento della cessazione del rapporto.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero
anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso
equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio
scolastico.
4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al
personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di
assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento
della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.lgs. n. 297 del
1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione
calcolata con le modalità di cui al comma 4.
6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi
compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti,
per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per
anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono,
inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i
motivi previsti dall’art.15, comma 2.
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito
per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di
soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado.
10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA,
assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si
applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di
durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non
superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non
interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti
di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione
del matrimonio.
13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell’anzianità di servizio a tutti
gli effetti.
14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi
parentali come disciplinati dall’art.12.
15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle
gravi patologie, di cui all’art.17, comma 9.
ART.20 – INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI
SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite
massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario
affinchè il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al
dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il
periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale
della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo
determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore
nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
ART.21 – INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AVENTE DIRITTO DI MENSA
GRATUITA
1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente
in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
2. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole,
nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno
diritto al servizio di mensa.
3.Nella scuola elementare ne hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi
funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività
didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare
l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.
4.Nella scuola media ne hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo
prolungato che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base
dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di
assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai
sensi dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.
5.Il personale ATA di servizio alla mensa usufruisce anch’esso della mensa gratuita.
6.Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di
contrattazione integrativa regionale, ferme restando le competenze del MIUR per
quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai Comuni.
ART.22 – PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DIDATTICA
1. Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali
permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli
ospedali e gli istituti penitenziari.
Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore
dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o
d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o
abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso;
b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti risorse
e interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;
c) secondo cadenze determinate in sede locale, può essere prevista la convocazione
di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del
settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in
servizio, nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a
questo settore;
d) l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i
centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale
dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di
competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono
considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni
dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento si fa
riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 29;
e) la contrattazione integrativa regionale sull’utilizzazione del personale disciplina le
possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie, anche al fine
di individuare scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di
ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità sanitaria promosse
dall’autorità scolastica;
f) nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di
prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai
presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse
dall’autorità scolastica;
g) la contrattazione integrativa regionale riguarderà anche il personale di cui al
presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative
al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in
considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di
contrattazione integrativa regionale sarà prevista una specifica ed autonoma
destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore.
2 .Le Parti concordano di rimandare ad apposita sequenza contrattuale la disciplina
della materia in attesa che sia attuato l’art. 1, comma 632, della legge finanziaria
27.12.2006, n.296
ART.23 – TERMINI DI PREAVVISO
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi
termini sono fissati come segue:
– 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
– 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
– 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
CAPO IV – DOCENTI
ART.24 – INTENTI COMUNI
1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24 maggio 2004, della Commissione
che ha operato ai sensi dell’art. 22 del CCNL 24.07.03.Le
Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede contrattuale, in coerenza con lo
sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema nazionale d’istruzione e
con risorse specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti
d’incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti.
ART.25 – AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella
distinta area professionale del personale docente.
2.Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola
primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati
della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli
educandati femminili.
3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale
docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono
costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge,
della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
5. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive
e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente
CCNL. E’ comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
ART.26 – FUNZIONE DOCENTE
1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a
promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla
base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i
vari ordini e gradi dell’istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti;
essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività
di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso
processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli
aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone
l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto
socio – economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi
obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei
relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei
docenti.
ART.27 – PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE
1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
psicopedagogiche, metodologico- didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca,
documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col
maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si
definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di
istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della
scuola.
ART.28 – ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione
di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun
tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi
e il miglioramento dell’offerta formativa.
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni
scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al
tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le
forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed
organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del
15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento- , tenendo
conto della disciplina contrattuale.
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle
esigenze come indicato al comma 2.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che
possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro,
è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione
didattico- educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno
scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle
OO.SS. di cui all’art. 75.
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale,
l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in
22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e
istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti
elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei
docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito
delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività
frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di
arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi
ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad
alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il
collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato
totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali
ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un
massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali,
sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la
copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la
costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con
particolare riguardo, per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2,
nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della
durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività
didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal
collegio dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore
determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari
ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari
in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di
circolo o d’istituto.
9. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario
d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e
nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base
plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni
durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato
nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
ART.29 – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le
attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle
delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui
risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore
annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di
intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri
stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in
modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti
relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle
diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle
proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento
dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al
servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e
prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli
alunni medesimi.
ART.30 – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI
1. Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla
legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti
all’atto delle stipula del presente CCNL.
ART.31 – RICERCA E INNOVAZIONE
1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità e criteri di
utilizzazione di eventuali finanziamenti aggiuntivi destinati al sostegno della ricerca
educativo- didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi d’innovazione e
finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula e al miglioramento dei livelli di
apprendimento.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno altresì definite modalità e
criteri di utilizzazione di eventuali risorse aggiuntive per le scuole che, sulla base di
valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano conto
delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli esiti formativi.
ART.32 – AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
1. I docenti, in coerenza con gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa delle
singole istituzioni scolastiche, possono svolgere attività didattiche rivolte al pubblico
anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze
formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi,
per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e
per attività di recupero. Le relative deliberazioni dei competenti organi collegiali
dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività, precisando
anche il regime delle responsabilità.
ART.33 – FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia,
la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da
valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa
dell’istituto e per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di
ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti sulla base
dell’applicazione dell’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate
dal MPI.
2. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in
coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri
di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali
dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.
3. Le scuole invieranno tempestivamente al Direttore generale regionale competente
schede informative aggiornate in ordine alla quantità e alla tipologia degli incarichi
conferiti, e ciò allo scopo di effettuarne il monitoraggio.
4. Le istituzioni scolastiche possono, nel caso in cui non attivino le funzioni
strumentali nell’anno di assegnazione delle relative risorse, utilizzare le stesse
nell’anno scolastico successivo.
ART.34 – ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi
aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti
normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali
possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due
unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i
finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le
collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).
ART.35 – COLLABORAZIONI PLURIME
1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per
la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano
necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non
disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non
comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di
servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a
condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
ART.36 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 26, il personale docente può accettare,
nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso
ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purchè di durata non
inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la
titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina
prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i
diritti sindacali.
ART.37 – RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato
assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a
centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di
sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato
nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici
ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola
medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che
rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti
delle classi terminali.
ART.38 – PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE CHIAMATO A
RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale docente chiamato a ricoprire cariche elettive, si
applicano le norme di cui al d.lgs 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30
marzo 2001, n.165. Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei
permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire
dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita
dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel
trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la
conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.
2. Nel caso in cui il docente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va
presentata a tutte le scuole interessate.
3. Qualora le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati
non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe
o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il
periodo strettamente indispensabile e, comunque, sino al massimo di un mese, durata
prorogabile soltanto ove se ne ponga l’esigenza in relazione a quanto dichiarato nella
comunicazione mensile di cui al comma 1, sempreché non sia possibile provvedere
con altro personale docente in soprannumero o a disposizione.
4. Per tutta la durata della nomina del supplente il docente, nei periodi in cui non sia
impegnato nell’assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, è utilizzato
nell’ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell’orario obbligatorio di
servizio. prioritariamente per le supplenze e per i corsi di recupero.
5. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun
valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal D.lgs.
n.267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.
ART.39 – RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. L’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia
all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su
richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a
cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua
previsti per la dotazione organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente
in materia per il personale a tempo pieno.
3. Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve, inoltre,
tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in
relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l’unicità del
docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola
dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore
di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della
Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; in
particolare, con la stessa ordinanza sono definite le quote percentuali delle dotazioni
organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a
cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni
di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative sono preventivamente comunicate dal MPI alle Organizzazioni sindacali di
cui all’art. 7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve
contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
(tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di
determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due
modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs.
25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività
aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; né può fruire di benefici
che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla
legge.
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo
conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente
scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a
tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle
giornate di lavoro prestate nell’anno.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le
disposizioni contenute nell’O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del
CCNL 4 agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le integrazioni di cui
all’O.M. n.55/98.
ART.40 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi
2, 3, e 4 dell’art. 25.
2. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere
da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di
sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a
quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito
per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa
assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative
dell’assenza del titolare medesimo.
Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di
insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite
e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto
l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai
sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.
4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.
5. Gli insegnanti di religione cattolica sono assunti secondo la disciplina di cui all’art.
309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende
confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge.
6.Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è costituito, secondo
quanto previsto nei punti 2.3., 2.4, 2.5. del D.P.R. 16 dicembre 1985, n.751,
possibilmente in modo da pervenire gradualmente a configurare, limitatamente alle
ore che si rendano disponibili, posti costituiti da un numero di ore corrispondente
all’orario d’obbligo previsto, in ciascun tipo di scuola, per i docenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Il personale di cui al presente articolo, con orario settimanale inferiore alla cattedra
oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento
o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.
ART.41 – DOCENTI CHE OPERANO NELL’AMBITO DEI CORSI DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E DI SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE
SECONDARIE
1. In sede di redazione dell’orario di servizio scolastico si terrà conto dell’esigenza di
consentire la presenza nella sede universitaria dei docenti con compiti di supervisione
del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita’ didattiche
nell’ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di
specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie.
ART.42 – SERVIZIO PRESTATO DAI DOCENTI PER PROGETTI CONCORDATI
CON LE UNIVERSITÀ
1.Ove si stipulino convenzioni tra Università, Direzioni generali regionali e scuole per
progetti relativi all’orientamento universitario ed al recupero dei fuori corso
universitari, ai docenti coinvolti in detti progetti dovrà essere rilasciata idonea
certificazione dell’attività svolta.
2. Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle OO.SS.
informazione preventiva.
3. Le Università potranno avvalersi, a loro carico, di personale docente per il
raggiungimento di specifiche finalità.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno porsi o in
aspettativa non retribuita o in part- time annuale, o svolgere queste attività in
aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente
scolastico.
ART.43 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI
SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola
che lo accoglie.
2. Esso può essere utilizzato in attività istituzionali in compresenza di un docente
della scuola.
3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attività collegiali e al/ai
consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attività extracurriculari, quando
previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate all’interno delle
ore di tirocinio.
4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalità
forfetaria ivi comprese le attività di raccordo con i docenti universitari o con i
supervisori per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terrà conto in sede di
redazione dell’orario di servizio.
CAPO V – PERSONALE ATA
ART.44 – CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
istruzione primaria e secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative,
contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse
all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente
scolastico e con il personale docente.
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui
all’articolo 21 della legge n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti
nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base
del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze
di gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del direttore dei
servizi generali e amministrativi.
3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area professionale del
personale A.T.A.
4. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale
ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da
contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa
comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
5. Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
6. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono,
comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.
7. Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive
e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente
CCNL. E’ comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. L’assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale
di cui al comma 6 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.
ART.45 – PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di
prova la cui durata è stabilita come segue:
– 2 mesi per i profili delle aree A e A super;
– 4 mesi per i restanti profili.
In base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, possono essere esonerati dal
periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo
professionale presso altra amministrazione pubblica.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima
Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della
stessa area a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato
l’idoneità.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente
normativa contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 del
presente CCNL.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve
essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal
giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al
dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto,
durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione,
e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente
rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’Amministrazione
del comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto,
è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità,
per la durata del periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l’interessato è utilizzato nelle attività relative al suo
profilo professionale.
12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di
prova è di competenza del dirigente scolastico, come previsto dall’art.14 del DPR
08.03.99, n.275.
ART.46 – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA .
1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dall’allegata tabella A.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore,
tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall’allegata tabella B.
2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità
correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti
ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è
individuata nella successiva tabella C.
ART.47 – COMPITI DEL PERSONALE ATA
1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili
professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento
di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la
realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i
criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle
attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione
scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002- 3,
sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti
legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al
pronto soccorso.
ART.48 – MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA
1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area
immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza
di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite
con la contrattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito
dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002.
b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la
partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione – fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge purchè
in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al
profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo
profilo, e fatto salvo, comunque, il possesso di un’anzianità di almeno cinque anni di
servizio effettivo nel profilo di appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno della stessa area avviene
mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il
possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione
organica e della aliquota di posti prevista a tal fine.
ART.49 – VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ DEGLI ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI E TECNICI, E DEI COLLABORATORI SCOLASTICI .
1. Per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà
procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in
servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i
collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore scolastico dei
servizi.
ART.50 – POSIZIONI ECONOMICHE PER IL PERSONALE ATA
1. Fino alla definizione della sequenza contrattuale di cui all’art. 62 e salva comunque
la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del presente CCNL, si
conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della
Tabella C allegata al presente CCNL possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in
una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate
rispettivamente in € 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
dell’Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
dell’Area B.
2. L’attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene
progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di
formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti
che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio
posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all’art. 48 del
presente CCNL.
L’ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia
attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche
disponibili.
3. Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia
attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai
compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni
concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e
l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l’Area B,
compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e
responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto,
la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori
incarichi ai sensi dell’art. 47 del presente CCNL.
ART.51 – ORARIO DI LAVORO ATA
1.L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma
antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali.
2.In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di
articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la
disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
– l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
– ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
– miglioramento della qualità delle prestazioni;
– ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
– miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
– programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro
giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una
pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e
dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se
l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
4. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le
prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in
sede di contrattazione integrativa d’istituto.
ART.52 – PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ATA CHIAMATO A
RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
1. Nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano
le norme di cui al d.lgs. 18.08.2000, n.267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30.03 2001,
n.165.
Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi
predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico,
alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi
alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare
mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già
dichiarati.
2. Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione
va presentata a tutte le scuole interessate.
3. La programmazione delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 non ha alcun
valore sostitutivo della documentazione espressamente richiesta dal d.lgs. n.
267/2000, che dovrà essere prodotta tempestivamente dall’interessato.
ART.53 – MODALITA’ DI PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
1. All’inizio dell’anno scolastico il DSGA formula una proposta di piano dell’attività
inerente la materia del presente articolo, sentito il personale ATA.
Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le
procedure di cui all’art.6, adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello
stesso è affidata al direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le sottoindicate
tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di loro in funzione delle
finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a. Orario di lavoro flessibile:
– l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una
volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica o educativa è possibile
adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o
posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate
lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna
istituzione scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da
parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71,
n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno
favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio
anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o
educativa.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità
del personale – connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili
nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91
– che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e
tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
b. Orario plurisettimanale:
– la programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è effettuata
in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior
intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori
dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse
aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale
coinvolto.
Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati
i seguenti criteri:
a. il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore
può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per
non più di 3 settimane continuative;
b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi
di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere
individuati contestualmente di anno in anno e, di norma,
rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno
scolastico.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere
attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure
attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
c. Turnazioni:
– la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio
giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e
definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre
tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono
i seguenti:
– si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a
rotazione l’intera durata del servizio;
– la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
– l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale
subentrante e quello del turno precedente;
– un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza
di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al
funzionamento dell’istituzione scolastica;
– nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco
del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il
numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può
essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi
nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è
sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa
acquisizione della disponibilità del personale;
– l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno
notturno- festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22
del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno
festivo alle ore 6 del giorno successivo.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71,
n.903/77, n.104/92 e dal d.lgs. n.151/2001 possono, a richiesta, essere esclusi dalla
effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le lavoratrici
dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
3. L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza
del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico scientifiche
del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la
preparazione del materiale di esercitazione.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno
utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico- scientifico- informatico dei
laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
ART.54 – RITARDI, RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
1. Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro
l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera
la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino
a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
3.In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
4. Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta
attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione,
il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo
compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione
scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere
cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche,
sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione
scolastica.
5. Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico
di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi
all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le
esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle
predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del
dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
6. L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro
riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare
o gli eventuali crediti orari acquisiti.
ART.55 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI
1. Il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali è quello
adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario
comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario
ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti
particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
– Istituzioni scolastiche educative;
– Istituti con annesse aziende agrarie;
– Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per
almeno 3 giorni a settimana.
2. Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e
quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta
riduzione in base ai criteri di cui al comma 1.
ART.56 – INDENNITA’ DI DIREZIONE E SOSTITUZIONE DEL DSGA
1. Ai DSGA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è
corrisposta un’indennità di direzione come nella misura prevista dalla Tabella 9. La
stessa indennità è corrisposta, a carico del fondo di cui all’art. 88, comma 2, lettera
h), al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce la predetta figura
professionale o ne svolge le funzioni.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal
1/1/2006 l’indennità di direzione, di cui al comma 1, nella misura base indicata alla
Tabella 9, è inclusa nel calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine
rapporto (TFR), in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4
del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri
derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine
rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del
valore dell’indennità di direzione nella misura base effettivamente corrisposta in
ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato dell’ammontare
occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che progressivamente
sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza,
dal coordinatore amministrativo che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti
disposizioni in materia di supplenze. Fino alla concreta e completa attivazione del
profilo del coordinatore amministrativo, il DSGA è sostituito dall’assistente
amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47.
5. In caso di assenza del DGSA dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e
disponibile, il relativo incarico a tempo determinato verrà conferito sulla base delle
graduatorie permanenti.
ART.57 – COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
1. Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per
realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non
presenti in quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed
è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed
amministrativi .
ART.58 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1.Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo
parziale mediante assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta
dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica provinciale
delle aree di personale a tempo pieno, con esclusione della qualifica di DSGA e,
comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica
medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente
in materia per il personale a tempo pieno.
3. Con ordinanza del MPI, previa intesa con i Ministri dell’Economia e della
Funzione Pubblica, sono determinati, i criteri e le modalità per la costituzione dei
rapporti di lavoro di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono
definite le quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun
profilo professionale, da riservare a rapporti a tempo parziale, fermo restando il
limite massimo del 25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero
accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata minima delle
prestazioni lavorative, sono preventivamente comunicate dal MPI alle
organizzazioni sindacali di cui all’art.7 , comma 1, punto 1/b, e verificate in un
apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto di organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore
al 50% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a
tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a
tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve
contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa di cui al successivo
comma 7. La domanda va presentata al dirigente scolastico entro i termini
specificati dalla relativa O.M.7.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi
(tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di
determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare
la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due
modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs.
25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività
aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque
comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo
conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente
scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle
esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto della stessa
Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività
da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere
comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.
10. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte
le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e
l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto
a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale
verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro
prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della
prestazione lavorativa.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell’art. 9 del D.lgs. n.61/2000.
13. Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa si applicano, nei limiti previsti dal presente articolo, le
disposizioni di cui all’art. 39, comma 13.
ART.59 – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN
SERVIZIO
1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo
determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni,
complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina
prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i
diritti sindacali.
ART.60 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi
2, 3 e 4 dell’art. 40. Anche il personale ATA, ove ne ricorrano le condizioni, ha
diritto al completamento dell’orario.
2. Le domeniche e le festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di durata del
rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha
ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del
codice civile.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per effetto di specifiche disposizioni normative.
ART.61 – RESTITUZIONE ALLA QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Il personale appartenente ad una qualifica ATA può, a domanda, essere restituito
alla qualifica ATA di provenienza con effetto dall’anno scolastico successivo alla
data del provvedimento di restituzione. Il provvedimento è disposto dal Direttore
regionale scolastico della sede di titolarità.
2. Il personale restituito alla qualifica di provenienza assume in essa il trattamento
giuridico ed economico che gli sarebbe spettato in caso di permanenza nella qualifica
stessa.
ART.62 – SEQUENZA CONTRATTUALE
1. Le Parti convengono che la materia di cui al presente Capo possa essere rivista
in una successiva sequenza contrattuale da attivarsi entro 30 giorni dalla firma
definitiva del presente CCNL.
2. Per le finalità di cui al comma 3, sono destinate alla sequenza contrattuale le
seguenti risorse finanziarie:
a) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse derivanti dal contenimento della spesa del
personale ATA, pari a 34 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi;
b) a decorrere dal 31.12.2007, le risorse corrispondenti allo 0,39% della massa
salariale al 31.12.2005 che saranno stanziate dalla Legge finanziaria 2008 in base al
Protocollo Governo – OO.SS. del 29 maggio 2007;
c) quota parte delle risorse di cui all’art. 47, comma 1 lett. b), attualmente
finalizzate al finanziamento dei incarichi specifici del personale ATA.
3. La sequenza contrattuale di cui al comma 1, avrà ad oggetto le seguenti
finalità:
a) la rivalutazione del valore unitario delle posizione economiche per la
valorizzazione del personale ATA di cui all’art. 49, nonchè l’estensione della platea
dei beneficiari;
b) assegnazione di nuove posizioni economiche nell’Area B finalizzate
all’individuazione di attività lavorative complesse, caratterizzata da autonomia
operativa, attraverso le procedure selettive di cui all’art. 48;
c) il riesame delle modalità di applicazione dell’art. 55.
4. Nella medesima sequenza contrattuale, saranno affrontate le modifiche della
declaratoria dei profili professionali, nonché le eventuali modifiche degli artt. 56 e 89
del presente CCNL. In quella sede verrà definito il raccordo tra i titoli di studio
attualmente richiesti e quelli stabiliti dalla tabella B del presente CCNL.
CAPO VI – LA FORMAZIONE
ART.63 – FORMAZIONE IN SERVIZIO
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento,
per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta
a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a
percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale mediante
percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le
nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all’Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà
promossa, con particolare riferimento ai processi d’innovazione, mediante
contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un
impegno di prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento delle
competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione
utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche
norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non
spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio
successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle
istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in
servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate
dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle
esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa.
ART.64 – FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un
diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo
delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di
insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a
livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a
tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta il rimborso delle spese di viaggio.
4. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa
autorizzazione del capo d’istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del
servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte
dall’Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di
aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo
formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili
professionali. In quest’ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le
esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede
dell’attività di formazione.
5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno
scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e
con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi
gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno
diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli
insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.
6. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità
del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la
partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal
precedente comma 5.
7. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di
lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di
formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di
fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come
docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e
l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un
carattere di priorità.
8. La formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi
universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza con
esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
9. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze con gli interlocutori istituzionali e
le Università Italiane per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il
riconoscimento dei crediti formativi.
10. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti
nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici regionali.
11. All’interno delle singole scuole, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di
laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare
riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego,
il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce
che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
12. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i
percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a
distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento, con la previsione anche
di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze.
13. A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione
preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento.
ART.65 – LIVELLI DI ATTIVITÀ
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la
programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari
dell’insegnamento, funzionali al POF, individuate sia direttamente sia all’interno
dell’offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità
dell’autoaggiornamento.
2. L’amministrazione scolastica regionale garantisce, su richiesta delle istituzioni
scolastiche, servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni
perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse generale,
soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni, sia di ordinamento sia
curriculari, per l’anno di formazione, per i processi di mobilità e di riqualificazione e
riconversione professionale, per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici
istituti contrattuali, nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
ART.66 – IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti
coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed
opzioni individuali. Analogamente il DSGA predispone il piano di formazione per il
personale ATA.
Il Piano complessivo si può avvalere delle offerte di formazione promosse
dall’amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati
o accreditati. Il Piano si articola in iniziative:
• promosse prioritariamente dall’Amministrazione;
• progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in
collaborazione con l’Università (anche in regime di convenzione), con le
associazioni professionali qualificate, con gli Istituti di Ricerca e con gli Enti
accreditati.
ART.67 – I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
1. Le parti confermano il principio dell’accreditamento degli enti e delle agenzie per
la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del
riconoscimento da parte dell’amministrazione delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le
medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari,
interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l’Agenzia di cui all’art.
1, comma 610, della legge n.296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti
qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le
procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti – i soggetti qualificati di cui al
precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di
interesse generale. I criteri di riferimento sono:
• la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello
statuto;
• l’attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola;
• l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
• le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria;
• l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica
condotte nel settore specifico;
• il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche
certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti
e di competenze;
• la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla
valutazione di impatto delle azioni di formazione;
• il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di
sviluppo professionale del personale della scuola;
• la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro;
• la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione e la valutazione delle
singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3
possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi
dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio,
sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che
offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale.
7. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a
fornire al sistema informativo, l’informazione, secondo moduli standard che saranno
definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.
ART.68 – FORMAZIONE IN INGRESSO
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno di formazione
trova realizzazione attraverso specifici progetti contestualizzati, anche con la
collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza di personalizzare i percorsi,
di armonizzare la formazione sul lavoro – con il sostegno di tutor appositamente
formati – e l’approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di
accoglienza.
3. Nel corso dell’anno di formazione sono create particolari opportunità opzionali per
il miglioramento delle competenze tecnologiche e della conoscenza di lingue
straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione di certificazioni
internazionalmente riconosciute.
ART.69 – FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO
O A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA NOMADI
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove e sostiene
iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire la dispersione
scolastica, di sviluppare la cultura della legalità, nonché di aumentare
significativamente i livelli di successo scolastico, utilizzando metodi e tecniche di
elevata efficacia, di formazione e di sostegno professionale facendo ricorso anche alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai progetti delle scuole
coinvolte, gli insegnanti e il personale ATA. I corsi sono organizzati dalle scuole,
singole o in rete, e si avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati o
accreditati, nonché della cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
3. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio,
tenendo conto delle esperienze già realizzate l’amministrazione promuove
l’organizzazione di seguenti attività formative:
• pronto intervento linguistico,
• corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni ed adulti, di
lingua nativa diversa dall’italiano,
• approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,
• produzione e diffusione di materiali didattici.
4. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento della lingua italiana ad
allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano, possono anche essere offerti
dalle Università come corsi di perfezionamento. Per la predisposizione di materiali
per il pronto intervento linguistico e per la messa a disposizione di risorse didattiche
si fa ricorso alle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
5. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività le scuole e l’amministrazione si
avvalgono della collaborazione di soggetti qualificati e/o accreditati, cooperano con
le iniziative già realizzate o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni
espressione delle comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle
associazioni di volontariato riconosciute.
ART.70 – FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO PARTICOLARI
1.Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione e lo
sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri territoriali
permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore, nelle sezioni presso gli
ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione delle condizioni per il pieno sviluppo
delle politiche di formazione permanente. L’Amministrazione garantisce che
specifiche iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare in
tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e processi di
apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie attive di
insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative (modularità,
riconoscimento dei crediti formativi e professionali, percorsi individuali di
apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi in relazione anche
all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore della formazione integrata e
dei modelli di cooperazione tra l’istruzione e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedali e negli istituti di prevenzione e pena il
MPI realizza le necessarie intese, con i Ministeri della Salute e di Giustizia, per la
programmazione, l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.
ART.71 – COMMISSIONE BILATERALE PER LA FORMAZIONE
1. Le Parti convengono che, entro 60 gg. dalla sottoscrizione definitiva del presente
CCNL, sia istituita una Commissione, tra il MPI e le OO.SS. firmatarie, che
persegua l’obiettivo di programmare e realizzare qualificate e certificate iniziative di
formazione nazionale per il personale del comparto.
2. La costituzione della predetta Commissione non potrà comportare alcun onere
aggiuntivo e la partecipazione alla stessa sarà a titolo gratuito per tutti i componenti.
CAPO VII – TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
ART.72 – FINALITÀ
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di
collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza
dell’ambiente di lavoro, previste dal D.lgs.626/94 come modificato dal D.lgs.242/96,
le parti convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione
all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste
dai successivi articoli del presente capo, in coerenza con le norme legislative di
riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 10
luglio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto
pubblico.
ART.73 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in tutte le unità scolastiche previste
dal D.M. n.382/98, è eletto nei modi previsti dal succitato Accordo quadro 10- 7- 1996
e dall’art.58 del CCNI 31.08.99. Qualora non possa essere individuato, la RSU
designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Ove successivi Accordi
quadro modificassero in tutto o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa
dovrà ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS del comparto scuola.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94, le parti a solo titolo
esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai
luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala
preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli
ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il
responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b. laddove il D.lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del dirigente scolastico
di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione
si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto
il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della
consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la
consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti,
devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì
consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22,
comma 5 del D.lgs.626/94. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra
sono riportati in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle
misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti
di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle
malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
d. il dirigente scolastico su istanza del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle
informazioni e documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua
funzione;
e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione
specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato e del
relativo Accordo quadro. La formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti
della formazione sono quelli previsti dal D.lgs.626/94, e dal Decreto Ministro
del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere
proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g. per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.lgs.626/94,
rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le
rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40
ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti
previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19 del D.lgs.626/94, il predetto
monte- ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.
ART.74 – ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico regionale, sono affidati i compiti e i
ruoli dell’organismo paritetico di cui all’art. 20 del D.lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative
e informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad
essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di
tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello
territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di
dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e
contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
ART.75 – OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza
l’Osservatorio Nazionale Paritetico ha il compito di monitorare lo stato di
applicazione della normativa, di coordinare l’azione dei comitati paritetici territoriali,
di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue
applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale
operanti in materia di salute e sicurezza.
ART.76 – NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente capo si fa esplicito riferimento al
D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio
1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
CAPO VIII – ASPETTI ECONOMICO- RETRIBUTIVI GENERALI
ART.77 – STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A.
appartenente al comparto della Scuola si compone delle seguenti voci:
– trattamento fondamentale:
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali;
b) posizioni economiche orizzontali;
c) eventuali assegni “ad personam”.
– trattamento accessorio:
a) retribuzione professionale docenti;
b) compenso per le funzioni strumentali del personale docente;
c)
d) compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive;
e) indennità di direzione dei DSGA;
f) compenso individuale accessorio per il personale ATA;
g) compenso per incarichi ed attività al personale ATA;
h) indennità e compensi retribuiti con il fondo d’istituto;
i) altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni
di legge.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare ai sensi
della legge 13 maggio 1988, n.153 e successive modificazioni.
3. Le competenze di cui ai commi precedenti aventi carattere fisso e continuativo
sono corrisposte congiuntamente in unica soluzione mensile.
ART.78 – AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1. Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 sono
incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata
Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono
rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di
scuola dell’infanzia e primaria.
ART.79 – PROGRESSIONE PROFESSIONALE
1. Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per
posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà
essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata Tabella 2, sulla base
dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il
servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione
della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive
implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione
stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti
richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti:
a. due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad
un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata
superiore a cinque giorni per il personale ATA;
b. un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni
per il personale ATA.
ART.80 – TREDICESIMA MENSILITA’
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato
spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante
al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi
successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di
un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15
giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per
motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o
la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato
dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il
rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
ART.81 – EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13°
mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di
buonuscita, sull’equo indennizzo e sull’assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 78 sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale.
Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli
incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
ART.82 – COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA.
1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,
è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale
accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando
l’eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam.
2. Il compenso di cui al comma 1 è incrementato nelle misure ed alle scadenze
indicate nell’allegata Tabella 3.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal
1/1/2006 il Compenso Incentivante Accessorio, di cui al comma 1, è incluso nella
base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle
voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
4. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri
derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine
rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del
valore del Compenso Incentivante Accessorio effettivamente corrisposto in
ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato
dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che
progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto
secondo le seguenti specificazioni:
a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e
disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per
ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato fino al termine delle attività didattiche.
6 . Nei confronti del direttore dei servizi generali ed amministrativi detto compenso
viene corrisposto nell’ambito delle indennità di direzione di cui all’art.56.
7 .Il compenso individuale accessorio in questione spetta in ragione di tante mensilità
per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato
assimilate al servizio;
8. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese
detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di
servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
9. Nei casi di assenza per malattia si applica l’art. 17, comma 8, lettera a).
10. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione
dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
11. Nei confronti del personale ata con contratto part- time, il compenso in questione è
liquidato in rapporto all’orario risultante dal contratto.
12. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi
accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del
tesoro (DPT).
13. A tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato, a valere sulle
risorse derivanti dalle economie realizzate nell’applicazione progressioni economiche
di cui all’art. 7 del CCNL 7.12.2005 (22 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi
per l’anno 2006) e dal contenimento della spesa del personale ATA (96,3 milioni di
euro al lordo degli oneri riflessi per l’anno 2007), è corrisposta un compenso una-
tantum pari a € 344,65 in ragione del servizio prestato nel biennio contrattuale
2006/07.
ART.83 – RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI.
1. La retribuzione professionale docenti di cui all’art. 81 del CCNL 24.07.2003 è
incrementata nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata
Tabella 4.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal
1/1/2006 la retribuzione professionale docenti, di cui al comma 1, è inclusa nella
base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in aggiunta alle
voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ del 29 luglio 1999.
3. A decorrere dal 31/12/2007, al fine di garantire la copertura dei futuri oneri
derivanti dall’incremento dei destinatari della disciplina del trattamento di fine
rapporto, è posto annualmente a carico delle disponibilità complessive del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84, comma 1, un importo pari al 6,91% del
valore della retribuzione professionale docenti effettivamente corrisposta in
ciascun anno. Conseguentemente, il fondo è annualmente decurtato
dell’ammontare occorrente per la copertura dei maggiori oneri per il personale che
progressivamente sarà soggetto alla predetta disciplina.
4. Al personale docente ed educativo, a valere sulla quota aggiuntiva per il solo anno
2005 di risorse derivanti dalle mancata applicazione delle funzioni tutoriali dei
docenti (63,8 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi), è corrisposta una una-
tantum pari a € 51,46 complessiva in ragione del servizio prestato da ciascun
docente durante l’anno 2006.
ART.84 – FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo di Istituto, già definite ai sensi
dell’art. 5 del CCNL 7.12.2005, sono incrementate, a decorrere dal 31.12.2007 ed
a valere sull’anno 2008, di un importo pari a € 2,36 mensili pro- capite per tredici
mensilità per ogni unità di personale in servizio al 31.12.2005, corrispondente allo
0,11% della massa salariale alla predetta data.
2. Gli incrementi previsti all’art. 5, comma 1, I e II alinea, del CCNL 7.12.05
ricevono nel presente accordo una diversa finalizzazione, poiché destinate a
coprire gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 82 e 83 del presente
CCNL, conseguentemente sono stornati in via definitiva dalle risorse complessive
del fondo a decorrere dall’anno 2006.
ART.85 – NUOVI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL
FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
1. A decorrere dal 31.12.2007, l’importo complessivo delle risorse del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL, sono ripartite,
annualmente, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, in relazione ai
seguenti criteri:
. 15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
. 68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti
interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente e del
personale amministrativo, educativo, tecnico ed ausiliario;
. 17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto
interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti
secondari di secondo grado.
2. I criteri definiti dal comma 1 ed i conseguenti valori unitari che ne discendono
saranno oggetto di aggiornamento nei successivi bienni contrattuali, al fine di
renderli compatibili con le future risorse contrattuali, con le variazioni delle sedi
di erogazioni del servizio e dell’organico di diritto, nonché con gli effetti derivanti
dall’art.82, comma 4, art. 83, comma 3 e art. 56, comma3.
3. A seguito dell’introduzione dei criteri definiti al comma 1, in sede di apposita
sequenza contrattuale da concludersi entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione
del presente CCNL saranno individuati gli esatti valori unitari annui relativi a
ciascuna sede di erogazione e addetto individuato dall’organico di diritto.
ART.86 – COMPENSI ACCESSORI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO EX
IRRE e MPI
1. Per l’erogazione di compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al
personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli ex IRRE e comandato
nell’Amministrazione centrale e periferica del MPI, in base alle vigenti
disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di
tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità
definite nel CCNI del 18.2.2003.
2. Al finanziamento dei compensi di cui al comma 1 sono destinate il 50% delle
risorse di cui all’art.18, ultimo periodo, del CCNL del 15 marzo 2001. La restante
quota del 50% alimenta le risorse complessive per il finanziamento del fondo
dell’istituzione scolastica di cui all’art. 84 del presente CCNL.
3. Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario alimentano le risorse
complessive per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica di cui all’art.
84 del presente CCNL.
ART.87 – ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali,
del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica
sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito di uno specifico progetto
contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di
paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il
compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del
10%, prevista dall’art. 70 del CCNL del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e
riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio
nell’istituzione scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica è erogato, nel limite
orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con
la maggiorazione prevista dal presente articolo.
ART.88 – INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO
1. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,
sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo
compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in
correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a
tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse
del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche
delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti
nell’unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera,
carceraria, corsi serali, convitti).
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va
prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore
aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va
ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le
frammentazione dei progetti.
Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta
particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse
componenti della retribuzione.
2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni
e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che
consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme
di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa
scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento
dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il
personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche
che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un
compenso definito in misura forfetaria in contrattazione integrativa
d’istituto;
b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello
svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un
massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti
all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con
esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70
del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.86.
Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli
alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante
dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei
docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello
svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di
materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti
informatici e in quelle previste dall’art.29 , comma 3 – lettera a) del
presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un
compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;
e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in
prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero
nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari
forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione
dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite
nella Tabella 6;
f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più
di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende
avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le
funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del
presente CCNL;
g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno- festivo con le modalità
stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7;
h. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già
prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa
vigente – nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione- ,
con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite
con la Tabella 8;
i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente
sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.56, comma
1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento;
j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente
CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del
31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9;
k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra
attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del
POF;
l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.
ART.89 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
1. Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 88, comma 2, lettera i), esclusivamente i seguenti compensi a carico del
fondo d’istituto:
a. per compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue;
b. per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con
risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati.
ART.90 – NORME TRANSITORIE DI PARTE ECONOMICA
1. In attuazione degli impegni assunti nel Protocollo tra Governo e sindacati del 29
maggio 2007, le parti si rincontreranno per la sottoscrizione dell’accordo relativo
al riconoscimento dei benefici economici in ordine alla integrazione delle risorse
contrattuali per il biennio 2006- 2007, non appena verrà approvata la legge
finanziaria per l’anno 2008, contenente gli appositi stanziamenti aggiuntivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno destinate ad attribuire decorrenza febbraio
2007 all’aumento stipendiale a regime indicato nella Tabella 2, nonché ad
aumentare le quantità complessive delle risorse indicate nell’art. 84, comma 1,
finalizzate al fondo dell’istituzione scolastica per la contrattazione integrativa, in
modo da garantirne un ammontare pari allo 0,5% del monte salari al 31.12.2005
del personale docente.
3. Nell’ambito della sequenza contrattuale saranno altresì disponibili le risorse
derivanti dal processo triennale di razionalizzazione del personale docente
conclusosi nell’anno scolastico 2004/05, pari a 210 milioni di euro al lordo degli
oneri riflessi dal 31.12.2007. Per la finalizzazione di tali risorse sarà valutata
l’opportunità dell’istituzione della tredicesima mensilità sul CIA, RPD e indennità
di direzione o, in alternativa, l’eventuale incremento della retribuzione base.
4. Eventuali ulteriori risorse destinate alla ricerca didattica in classe, all’innovazione
e agli interventi didattici integrativi saranno ripartite con particolare attenzione
rivolta alle scuole dove il sistema di valutazione maggiormente rilevi disagio
ambientale e funzionale, nonché alle istituzioni che avranno evidenziato un
particolare successo formativo a seguito delle oggettive verifiche previste dal
medesimo sistema di valutazione.
5. Al fine di operare un completa ricognizione di tutte le risorse utilizzabili in sede di
contrattazione integrativa le Parti si impegnano a redigere un elenco esaustivo
delle singole poste finanziarie e delle loro corrispondenti finalità.
6. Si procederà altresì al riesame e all’omogenizzazione delle materie di cui agli
articoli 9, 29, 30, 47 e 86, ricercando altresì una progressiva equiparazione tra
insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
7. Si procederà inoltre a definire i compensi per i presidenti e i commissari incaricati
dell’esame di Stato, ai sensi dell’art.4, comma 10, della legge n.1/2007.
CAPO IX – NORME DISCIPLINARI
SEZIONE I – Personale docente
ART.91 – RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado,
continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del
D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino,
al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe,
trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti
regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART.92 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire
esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi
di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto
della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità del
servizio, il dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti
esplicazione del profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell’istituto, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
c) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività
amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi
della stessa vigenti nell’Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del
D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli
alunni;
g) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del dirigente
scolastico;
h) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
condotta uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì,
all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità
scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti,
degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché
non remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli
siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito dichiarandone le ragioni; se
l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non
deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche
disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo
professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi
a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano
di servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali
dell’Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all’Amministrazione stessa in locali non
aperti al pubblico;
s) comunicare all’Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non
coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART.93 – SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall’art. 92 del presente contratto danno
luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare,
all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L’Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione
scritta dell’addebito – da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente
per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto – e
senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero
di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la
difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del
fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del
successivo art. 94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
all’ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del
procedimento, dandone contestuale comunicazione all’interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti
gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di
contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.
7. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti
effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile
tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia
luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all’interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all’art. 55 del D.L.vo
165/2001 .
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente
CCNL.
ART.94 – COMPETENZE
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente
scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal
Direttore generale regionale.
ART.95 – CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione
alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.L.vo
n. 165/2001, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione
ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito della medesima
fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti
o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei
beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300 del
1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque,
nell’assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e
destinato ad attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato
l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori,
alunni o terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, esulanti dal rispetto
della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all’Amministrazione, ai
genitori, agli alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle
previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di
dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci
giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la
sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso
il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con utenti;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui
agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio
che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di
rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di
gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
ART.96 – RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO
PENALE
1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di
rilevanza penale l’amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo
della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l’amministrazione
venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente
per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla
sentenza definitiva.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli
altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza
definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. L’applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 8, lett. f) e 9, lett. c) e d), non ha carattere
automatico, essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo
quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.- Ove nel
procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio
penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 1 della legge
97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9, lettere
c) e d), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla
data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede
o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con
decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell’area e nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In
caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti
gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero
alla prestazione di lavoro straordinario.
ART.97 – SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso
d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L’amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione
della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino
alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la
restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se
accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art.
95, commi 8 e 9.
4. Resta fermo l’obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati
dall’art. 58 del D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei reati previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in
alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le
misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si
applica l’art. 4, comma 1, della citata legge 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 96 in tema
di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un’indennità
pari al 50% della retribuzione fondamentale di cui all’art. 77 del presente CCNL,
comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art.
92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di
carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai
sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener
conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento,
al dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse
stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per
prestazioni di carattere straordinario, nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e
quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare
è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.
11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto
vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
ART.98 – COMITATO PARITETICO SUL MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del
contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro
personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti
diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni
aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa
idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del dipendente sul
luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali
comportamenti; viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
presente contratto, uno specifico comitato paritetico presso ciascun Ufficio scolastico
regionale con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause, con particolare riferimento alla verifica
dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che
possano favorire l’insorgere del mobbing;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i
connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il
funzionamento di sportelli di ascolto nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione
della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di
condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano
l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei
interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati,
tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza
della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il
recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del
personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell’Amministrazione. Il presidente del comitato viene
alternativamente designato tra i rappresentanti dell’Amministrazione ed il
vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei
comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le
attività dei due organismi.
6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l’operatività dei comitati e garantiscono
tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto
dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull’attività svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati
possono essere rinnovati nell’incarico per un sola volta.
ART.99 – CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI
LUOGHI DI LAVORO
1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di
condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della
Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo
esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in
materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
CAPO X – PERSONALE DELLE SCUOLE ITALIANE ALL’ESTERO
ART.100 – VERTENZE ED ORGANISMI DI CONCILIAZIONE
I. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi a vertenze che interessino le
istituzioni scolastiche italiane di uno o più paesi esteri sono comunicate al Ministero
degli affari esteri – Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale il
quale ne informa la Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la
funzione pubblica – ed il MPI – Gabinetto del Ministro; per le vertenze a livello di
circoscrizione consolare, la comunicazione è indirizzata al console territorialmente
competente.
2. Sono costituiti, d’intesa tra le parti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente accordo, organismi di conciliazione presso il Ministero degli
affari esteri, per i conflitti che interessino il personale in servizio in uno o più paesi
esteri, e presso gli uffici consolari, per i conflitti a livello di circoscrizione consolare.
ART.101 – SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
1. Il sistema delle relazioni sindacali vigente in Italia di cui al capo II si applica al
personale della scuola in servizio all’estero, ivi compresa la costituzione delle R.S.U.
Le relazioni sindacali si articolano a livello di contrattazione integrativa nazionale
presso il Ministero Affari Esteri e a livello decentrato presso le Ambasciate, per le
questioni che investano l’intero Paese ospite, i Consolati, per il personale dei corsi di
lingua italiana e per il personale statale delle scuole private, e presso le istituzioni
scolastiche italiane statali all’estero.
2. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa e decentrata a
livello di Ministero è costituita da un delegato del Ministro degli Esteri, che la
presiede, da un delegato del MPI e da una rappresentanza dei titolari degli Uffici
interessati dell’Amministrazione degli Affari Esteri e di quella del MIUR.
3. Con la contrattazione integrativa di cui al comma precedente, sarà anche
determinato il trattamento dei permessi retribuiti, fruiti all’estero, con riguardo
all’assegno di sede, fermo restando che questo spetta comunque per i sei giorni di
ferie di cui all’art. 13, comma 9, ed all’art. 15, comma 2, alle condizioni di cui all’art.
658 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 .
4. Per la contrattazione integrativa a livello di Ambasciata, la delegazione di parte
pubblica è costituita dall’Ambasciatore o da un suo delegato, che la presiede, e da
una rappresentanza dei titolari degli Uffici consolari interessati. Presso gli Uffici
consolari detta delegazione è costituita tenendo conto della struttura organizzativa
degli Uffici stessi.
Presso le istituzioni scolastiche italiane statali all’estero, la delegazione di parte
pubblica è costituita dal dirigente scolastico.
Le delegazioni sindacali ai vari livelli, sono costituite ai sensi dell’art. 7.
5. Con la contrattazione integrativa nazionale di cui al presente articolo vengono
individuate per ogni funzione le specificità e le competenze in raccordo con le
particolari situazioni esistenti all’estero.
Nell’ambito di una politica di diffusione della lingua italiana quale riscontro ad una
crescente e sempre più articolata domanda, si può prevedere la possibilità di
collaborazioni plurime effettuate presso altre scuole italiane o straniere che abbiano
necessità di particolari esigenze professionali.
In considerazione della specifica articolazione della funzione svolta da docenti della
scuola secondaria in qualità di lettori presso le Università straniere, sono definite con
la contrattazione integrativa le funzioni del lettore e del lettore con incarichi extra-
accademici.
ART.102 – PARTECIPAZIONE
1. L’Amministrazione degli Affari Esteri, a livello centrale e periferico, fornisce
informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea e/o informatica
necessaria sulle materie previste dagli artt. 4 e 5, nonché in materia di assegni di sede,
di cui al d.lgs n. 62/98.
Essa fornisce altresì un’informazione preventiva relativamente ai posti di cui agli artt.
108 e 109, e sulle professionalità richieste dai compiti attribuiti al personale da
destinare al Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 626 del D. Lgs. n° 297/94.
2. Possono essere inoltre consensualmente costituite commissioni paritetiche di
studio per un esame approfondito delle materie di cui all’art. 5.
ART.103 – IMPEGNI CONNESSI CON L’ATTUAZIONE DELL’AUTONOMIA
SCOLASTICA E CON IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. L’estensione all’estero dell’autonomia scolastica consente di introdurre elementi di
flessibilità e di adeguamento dell’offerta formativa rispetto agli specifici contesti
scolastici.
2. Il MAE, di concerto con il MPI, nel predisporre, sulla base delle vigenti
disposizioni e con i relativi necessari adattamenti, i provvedimenti relativi
all’estensione dell’autonomia alle istituzioni scolastiche, ne dà informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
3. Nell’ambito dell’attuazione dell’autonomia le istituzioni scolastiche definiscono,
nel rispetto delle competenze dei vari organi e delle funzioni e professionalità
esistenti, il piano dell’offerta formativa ed adottano le modalità organizzative per
l’esercizio della funzione docente di cui all’art. 26.
4. Le scuole statali italiane all’estero, come previsto dall’art. 32, in coerenza con gli
obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che
i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione
alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per
quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico.
ART.104 – PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO
1. Le istituzioni scolastiche italiane all’estero promuovono progetti di miglioramento
dell’offerta formativa, ivi compresi gli interventi a favore di problematiche di disagio
e svantaggio, con criteri da definire nella contrattazione integrativa presso il MAE,
fermo restando il quadro contrattuale metropolitano di riferimento.
2. I progetti devono definire, oltre che gli obiettivi e gli elementi di valutazione circa i
risultati attesi, in particolare la programmazione delle attività aggiuntive del
personale in servizio nonché l’eventuale raccordo con le iniziative di formazione ed
aggiornamento funzionali ai progetti stessi.
3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nella misura annua
necessaria a compensare le attività svolte dal personale docente e ATA in relazione ai
progetti delle scuole e, comunque, nel limite di € 1.446.079,31 (L. 2.800.000.000).
Le somme eventualmente non utilizzate, in ogni esercizio finanziario, confluiscono
nel fondo d’istituto delle scuole metropolitane di cui all’art. 84.
ART.105 – FERIE
1. Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni
scolastiche italiane all’estero, la durata delle ferie è determinata in 48 giorni
lavorativi, cui si aggiungono 4 giorni lavorativi per festività soppresse; ai fini del
relativo computo il sabato è considerato giorno lavorativo.
2. I periodi di sospensione delle attività didattiche, durante i quali, ai sensi dell’art. 13,
comma 9, vanno fruite le ferie del personale docente, sono riferiti ai calendari
scolastici in uso nel paese estero sede dell’istituzione scolastica italiana.
3. Il godimento di almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo che il
comma 11 del citato art. 13 assicura al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
nel periodo 1 luglio – 31 agosto, va riferito ad altro periodo idoneo al calendario
scolastico locale.
4. E’ assicurata all’interessato la fruizione dell’intero periodo di ferie a cui ha titolo
nei casi di trasferimento tra paesi con differenti calendari scolastici locali, anche in
deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
ART.106 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
1. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente, temporaneamente
vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di
lavoro a tempo determinato, con le modalità previste dall’art. 19 e dall’art. 40, commi
1, 2 e3.
2. A decorrere dal primo marzo 2000, la retribuzione del personale docente con
incarico a tempo determinato viene parametrata alla retribuzione dell’analogo
personale in servizio nelle scuole metropolitane, ovvero – solo per i residenti – a
quella locale, qualora più favorevole. Per il personale non residente la retribuzione
complessiva è costituita da una retribuzione di base, pari alla retribuzione
dell’analogo personale in servizio nelle scuole metropolitane e da un assegno di sede
aggiuntivo, rapportato alla durata del contratto stipulato, individuato in una quota
percentuale variabile dell’indennità di sede prevista per il personale a tempo
indeterminato in servizio nelle scuole italiane all’estero, in modo che la retribuzione
complessiva rimanga invariata rispetto a quella allo stato percepita.
3. Le nuove modalità per la costituzione delle graduatorie e per il conferimento delle
supplenze dovranno essere raccordate con le disposizioni generali in materia di
conferimento delle supplenze, di competenza del MPI.
ART.107 – ORARI E ORE ECCEDENTI
1. Si conferma per il personale docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche
italiane all’estero, l’orario di servizio previsto per i docenti in territorio
metropolitano.
2. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti i criteri e le modalità per il
monitoraggio e l’analisi delle attività di insegnamento svolte nelle istituzioni
scolastiche ed universitarie straniere al fine di verificarne il raccordo con l’orario di
insegnamento previsto per il territorio metropolitano ai sensi del CCNL.
3. Le ore eccedenti l’orario di insegnamento non costituenti cattedra saranno
attribuite con le procedure di cui all’art. 30 e, in caso di indisponibilità del personale
docente a tempo indeterminato, a personale docente con contratto a tempo
determinato.
4. Nel caso di oggettiva impossibilità di reperimento di personale a tempo
determinato, ovvero in casi di particolare strutturazione di cattedre superiori alle 18
ore, le ore eccedenti saranno distribuite tra il personale a tempo indeterminato, con
priorità ai docenti che manifestino la loro disponibilità, nei limiti massimi previsti
anche per i docenti in servizio nelle scuole del territorio metropolitano.
ART.108 – MOBILITA’ TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ALL’ESTERO
1. 1 trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o per incompatibilità di
permanenza nella sede possono essere disposti, per il personale docente ed ATA,
anche su posti di istituzioni scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni
in cui il personale ha prestato servizio, ovvero, da corsi a scuole e viceversa, purché il
personale vi abbia titolo sulla base della funzione di destinazione. Essi possono aver
luogo nell’ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una
circoscrizione consolare limitrofa, anche di aree linguistiche diverse, per le quali sia
stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione e, comunque, dopo
avere effettuato le procedure di mobilità di ufficio nell’ambito della circoscrizione o
dell’area linguistica. Alle stesse condizioni i trasferimenti possono essere disposti su
posti di paesi di altro emisfero. Le operazioni relative ai trasferimenti di ufficio
precedono quelle per trasferimenti a domanda.
2. Anche i trasferimenti a domanda possono essere disposti su posti di istituzioni
scolastiche di tipologia diversa da quella delle istituzioni in cui il personale ha
prestato servizio o per circoscrizioni consolari ed aree linguistiche diverse, alle
medesime condizioni di cui al comma 1.
3. Ulteriori modalità e criteri sono determinati nell’ambito della contrattazione
integrativa nazionale di cui all’art. 101.
4. Per il personale assegnato alla scuole europee il trasferimento può essere disposto,
a domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole
europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale,
conseguentemente trasferito d’ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in
altre scuole europee, ove disponibili. Le modalità ed i tempi di applicazione del
presente comma sono definiti con la contrattazione decentrata nazionale.
ART.109 – MOBILITÀ PROFESSIONALE VERSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ALL’ESTERO
1. La destinazione all’estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di
cui all’art. 639 del TU 16- 4- 1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è
regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività
professionale e del principio dell’alternanza, prevedendo un congruo periodo di
servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l’altro.
ART.110 – ISCRIZIONE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI PER LA
DESTINAZIONE ALL’ESTERO
1. La destinazione all’estero del personale docente e ATA avviene sulla base di
graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano
superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue
straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e
spagnolo).
2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE
d’intesa con il MPI, può partecipare, a domanda, il personale docente e ATA con
contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l’anno di prova, abbia prestato
almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga
ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.
3. Coloro che supereranno la prova di accertamento linguistico, dovranno produrre,
entro i termini previsti dall’apposita ordinanza del MAE, i titoli da valutare ai fini
dell’inserimento nella graduatoria permanente.
ART.111 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO
DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA
1.L’accertamento di cui al precedente art. 110 è effettuato sulla base di prove
strutturate.
A tal fine sono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di
candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la
prova dovrà verificare l’adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);
b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il
grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena
integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);
c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali
la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere
consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);
d) personale ATA.
Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c),
nonché per il personale ATA, saranno predisposti distinti questionari nelle lingue
francese, inglese, tedesca e spagnola.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, ciascun docente può chiedere di
sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche.
Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree linguistiche.
3. Considerato che ai lettorati di italiano all’estero può essere destinato soltanto il
personale dello Stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il
personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico
per i lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati appartenenti alle
seguenti categorie:
a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;
b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che
abbiano superato, nell’ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o
letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di
concorsi per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31- 3- 1999 ed 1- 4- 1999.
4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa
assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita Agenzia specializzata, purchè
qualificata o certificata in materia di prove strutturate linguistiche.
ART.112 – VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO
1.La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è
effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno
56/80.
2.Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l’apposita
commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione
Culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le
hanno superate, con l’indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le
prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti
in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area
linguistica, per le scuole europee e per lettorati.
3.Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di
accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i
successivi nove anni scolastici.
ART.113 – RIFORMULAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE
PERMANENTI
1.Le graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica,
per le scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2.Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito
nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti
corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione
dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un
massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20
per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l’ordine in graduatoria sarà
determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del DPR 9- 5- 1994,
n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.Il MAE procede all’aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1 secondo i
seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico
conserva la validità, come indicato all’art. 112, comma 3. Tale personale ha, pertanto,
titolo a richiedere l’aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli
conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già
inserito e considerati valutabili dalla tabella D allegata al presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento
linguistico, che ha dato luogo all’inclusione nella graduatoria, non conserva validità
nei termini sopra indicati;
c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento
disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di
riabilitazione;
d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli
metropolitani per incompatibilità, ovvero ai sensi dell’art. 120, che sia restituito ai
ruoli metropolitani per ragioni di servizio;
e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all’estero
nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata
complessivamente superiore ai dieci anni;
f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già
prestato servizio nelle stesse.
4. Le graduatorie permanenti, sono aggiornate entro il mese di febbraio, per
consentire un regolare avvio dell’anno scolastico, con le modalità e i criteri indicati
nei commi precedenti. Esse sono inoltre affisse all’albo del Ministero degli Affari
Esteri – Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, Uff.IV –
e rimangono esposte per i successivi 15 giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà
di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare
reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione Generale per la Promozione e
la Cooperazione Culturale, Uff. IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche
d’ufficio, le graduatorie.
Delle decisioni assunte, e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data
comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione all’albo
dell’Ufficio anzidetto.
5.Dopo l’accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per
l’inclusione nelle graduatorie permanenti, il Direttore Generale per la Promozione e
la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all’albo del
MAE, DGPCC, Uff. IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento
è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La
decisione dell’Ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
ART.114 – GESTIONE DELLE GRADUATORIE PER LA DESTINAZIONE ALL’ESTERO
1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in
servizio all’estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono
disponibili per le operazioni di destinazione all’estero da effettuarsi sulla base delle
graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi
disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle
relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora
disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L’elenco dei posti individuati è affisso
all’albo del MAE e degli Uffici centrali e periferici del MPI.
3. Dopo l’avvenuta pubblicazione degli elenchi dì cui sopra il MAE attiva le
procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie
permanenti.
4. A tal fine il MAE trasmette al personale così individuato il telegramma di
preavviso della destinazione unitamente all’elenco delle sedi disponibili, invitandolo
ad indicare le proprie preferenze.
5. II personale, una volta accettata la destinazione all’estero, è depennato dalla
graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio
mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro
aggiornamento.
6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l’accettazione, non assume
servizio, è depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito
soltanto al momento dell’aggiornamento triennale delle medesime.
ART.115 – ESAURIMENTO DI GRADUATORIA E PROVE STRAORDINARIE
1. Nei casi di sopravvenuta, urgente necessità di assegnare personale ai posti per i
quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per
esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di
concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a
seguito del D.M. del MPI 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo
dicastero 10.11.1998, n.448, una corrispondenza automatica, l’Amministrazione, nel
rispetto delle norme contenute nel presente capo, ha facoltà di attingere alle
graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell’interessato, ad eccezione
dei posti di lettorato.
2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma,
potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della
scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L’indizione di prove
straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle
ordinarie triennali.
3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti
all’estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia, erano stati esclusi dalle
nomine per i successivi tre anni.
ART.116 – DURATA DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all’estero nelle
istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della
durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati
da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.
2. Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della
durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera
del Consiglio Superiore della suddetta scuola.
3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le Scuole Europee, in
caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal Consiglio
superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno
di nove anni, con eventuale proroga di un anno.
4. Il personale che abbia prestato all’estero un solo periodo di servizio presso le
istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, può
essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di
selezione ed a condizione che, al rientro dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio
effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due
periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la
destinazione all’estero.
5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee
può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni
scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purchè
utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro
dall’estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano.
Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono
definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all’estero.
ART.117 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ALL’ESTERO
1. Il servizio all’estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema
scolastico nazionale, o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale
interessato.
ART.118 – CALCOLO DEGLI ANNI DI SERVIZIO ALL’ESTERO
1. Anche per le scuole italiane all’estero e le scuole europee, gli anni di servizio si
calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31
agosto dell’anno successivo.
ART.119 – RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI IN CASO DI ASSENZE PER
MALATTIA
I. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni , il personale in
servizio all’estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva
l’intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l’assegno stesso non è corrisposto per i
restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente
contratto.
ART.120 – RESTITUZIONE AI RUOLI METROPOLITANI PER INCOMPATIBILITA E
PER MOTIVI DI SERVIZIO
I. La destinazione all’estero cessa, con decreto del MAE, quando si determinino
situazioni di incompatibilità di permanenza all’estero, ovvero per motivi di servizio.
In caso di contestata situazione di incompatibilità, l’interessato può presentare
controdeduzioni. Qualora i motivi di servizio attengano agli aspetti tecnici dell’attività
di istituto, al provvedimento di restituzione ai ruoli metropolitani non si può dar
luogo se non previo parere del MPI.
ART.121 – RESTITUZIONE Al RUOLI METROPOLITANI A SEGUITO DI SANZIONI
DISCIPLINARI
1.L’erogazione di una sanzione disciplinare superiore alla censura , per quanto
riguarda il personale docente ed ATA, comporta l’immediata restituzione ai ruoli
metropolitani.
ART.122 – FORO COMPETENTE
1. Per tutte le vertenze di lavoro del personale del presente capo, foro competente è
quello di Roma, ivi compreso tutto quanto attiene all’arbitrato (Direzione provinciale
del Lavoro di Roma ) e alla conciliazione.
ART.123 – NORME APPLICATIVE
I. In attesa che sia completamente attivata anche all’estero l’autonomia scolastica, al
consiglio di circolo o di istituito si sostituisce il dirigente scolastico in tutti i compiti
che il contratto collettivo nazionale di lavoro riferisce alla competenza del predetto
organo collegiale e, in particolare, per la definizione delle modalità e dei criteri per lo
svolgimento dei rapporti con le famiglie e con gli studenti, ai quali si provvede sulla
base delle proposte del collegio dei docenti.
2. I riferimenti che il contratto collettivo nazionale di lavoro fa al livello regionale
debbono intendersi, quando non vi sia diversa determinazione nel presente capo,
come riferimenti al livello di Ambasciata e/o di Ufficio consolare.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, al personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso le istituzioni scolastiche
italiane all’estero, si applica la disciplina recata dal presente CCNL.
4. Le ordinanze e gli altri atti a contenuto normativo la cui emanazione il CCNL
attribuisce alla competenza del MPI, sono adottati, per le istituzioni scolastiche
italiane all’estero, dal MAE, d’intesa con il MPI.
5. I riferimenti che il CCNL fa agli organici si intendono ricondotti ai contingenti di
cui all’art. 639 del testo unico n. 297 del 1994.
ART.124 – FRUIZIONE DEI PERMESSI
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 35 del D.lgs. n.
62/98, i permessi retribuiti di cui all’art. 15, per i quali compete l’indennità personale
nelle misure sottoindicate:
– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto
componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni
consecutivi per evento): l’indennità personale è corrisposta per intero;
– permessi per motivi personali e familiari, documentati anche mediante
autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno
scolastico): l’indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.
ART.125 – FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
1. Il personale docente fruisce del diritto alla formazione di cui all’art. 62.
2. Il MAE si impegna a individuare, d’intesa con il MPI, contenuti e modalità per la
formazione iniziale del personale finalizzati alle specifiche aree e istituzioni di
destinazione all’estero. Le iniziative di formazione potranno prevedere interventi a
livello centrale e/o nella sede di destinazione, inclusa la formazione a distanza.
ART.126 – SEQUENZA CONTRATTUALE
1. Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di rinviare, come previsto
dall’Atto d’indirizzo, ad una specifica sequenza contrattuale il confronto sulle
modifiche da apportare agli istituti di cui al presente Capo. La sequenza deve iniziare
fin dall’entrata in vigore del presente CCNL e concludersi entro e non oltre i tre mesi
successivi.
2. La sequenza conterrà i seguenti obiettivi:
a) il tema delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa;
b) attuazione operativa dell’autonomia didattica, organizzativa ed economica delle
scuole italiane all’estero;
c) piena applicazione dei diritti al personale docente e ATA sia a tempo
indeterminato che a tempo determinato (assenze, congedi parentali, ferie, permessi e
diritto allo studio e alla formazione…);
d) ridefinizione di modalità e criteri connessi al trattamento economico spettante al
personale docente assunto con contratto a tempo determinato;
e) norme contrattuali sulla destinazione che costituisce mobilità professionale.
Fino alla sottoscrizione della predetta sequenza restano in vigore le norme previste
dal presente Capo.
CAPO XI – PERSONALE DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE
ART.127 – PROFILO PROFESSIONALE E FUNZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO
I. Il profilo professionale dei personale educativo è costituito da competenze di tipo
psicopedagogico, metodologico ed organizzativo- relazionale, tra loro correlate ed
integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e
l’attività di studio e di ricerca.
2. Nell’ambito dell’area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al
processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in
un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi
frequentate e di rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale
educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono
l’attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.
ART.128 – ATTIVITA’ EDUCATIVA
I. L’attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e
culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali
sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita
comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata
anche all’organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali,
sportive e ricreative, nonchè alla definizione delle rispettive metodologie, anche per
gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.
ART.129 – AZIONI FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’ EDUCATIVA
1. L’azione funzionale all’attività educativa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi
compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi,
l’elaborazione di relazioni sui risultati educativi conseguiti e su altri argomenti da
discutere collegialmente, la partecipazione alle riunioni collegiali.
2. Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative:
a) alla preparazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle
attività di studio, culturali, sportive e ricreative;
b) ai rapporti individuali con le famiglie ed i docenti;
c) all’accoglienza ed alla vigilanza degli allievi convittori nel momento della loro
entrata ed uscita dal convitto od istituzione educativa e degli allievi semiconvittori al
momento dell’uscita, nonché agli eventuali compiti di accompagnamento dal convitto
od istituzione educativa alle scuole frequentate o viceversa.
3. Le attività di carattere collegiale sono costituite dalla partecipazione alle riunioni
collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione ed approvazione
delle relazioni sui risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di
valutazione da fornire ai competenti consigli di classe, ai quali partecipa, a titolo
consultivo, il personale educativo interessato; la determinazione delle modalità e dei
criteri da seguire nei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, nonché con i docenti
delle scuole frequentate dagli allievi medesimi.
4. Rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad
iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale,
regionale o di istituzione educativa.
ART.130 – ATTIVITA’AGGIUNTIVE
1. Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive educative ed in attività
aggiuntive funzionali allo svolgimento dell’attività educativa.
2. Le attività aggiuntive educative, sono volte a realizzare interventi integrativi
finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa. In particolare, esse possono
consistere:
a) nelle attività relative alla realizzazione di progetti intesi a definire un maggiore
raccordo tra convitto od istituzione educativa, scuola e mondo del lavoro;
b) nella partecipazione a sperimentazioni;
c) nelle attività relative alla realizzazione di progetti che interessino altri soggetti
istituzionali e, in particolare, gli enti locali, anche per iniziative aperte al
territorio, sulla base di apposite convenzioni;
d) nella partecipazione a progetti promossi dall’Unione europea.
3. Le risorse utilizzabili, per le attività aggiuntive di cui al presente articolo e
finanziate dall’art. 33, a livello di ciascuna istituzione educativa, sono determinate
nella stessa misura e con le medesime modalità di cui all’art. 29 del presente CCNL.
4. Le attività aggiuntive funzionali all’attività educativa possono consistere:
a) nei compiti di coordinamento, da svolgere secondo i criteri definiti nel progetto
educativo di istituto e nel relativo piano attuativo, come supporto organizzativo al
dirigente scolastico dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali;
b) nei compiti di coordinamento di gruppi di lavoro costituiti per la definizione di
aspetti specifici del progetto educativo, o per la progettazione di particolari iniziative,
secondo quanto previsto dall’art. 131, comma 4.
5. Le attività aggiuntive sono realizzate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ART.131 – ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI ISTITUZIONE
1. Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i contenuti
formativi del progetto educativo, che è adottato dal rettore, direttore o direttrice o, per
i convitti annessi, dal dirigente scolastico. Il progetto educativo comprende anche il
piano delle attività aggiuntive di cui al precedente articolo. Gli aspetti organizzativi e
finanziari sono definiti dal consiglio di amministrazione del convitto o dell’istituzione
educativa, o, per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, dal consiglio di
istituto, nell’ambito del progetto di istituto.
2. Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti
didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il
collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei
rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti
didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva.
3.In coerenza con i POF, i dirigenti delle istituzioni educative, o, per i convitti
annessi, il dirigente scolastico, avvalendosi degli apporti dei coordinatori di cui al
comma 4, predispone il piano attuativo del progetto, quale documento che esplicita la
pianificazione annuale dell’insieme delle attività e le modalità per la loro
realizzazione. Il personale educativo, riunito collegialmente, delibera in merito al
piano attuativo tenendo conto delle iniziative da assumere per rendere coerente la
propria attività con le attività scolastiche, anche ai fini dell’organizzazione di
interventi congiunti atti a rispondere flessibilmente ai differenziati bisogni formativi
degli allievi.
4. Le riunioni collegiali del personale educativo possono essere articolate in gruppi
di lavoro per la definizione di aspetti specifici del progetto educativo o delle
iniziative da adottare. In tale occasione sono designati i coordinatori dei gruppi di
lavoro e gli educatori incaricati di partecipare alla riunione del collegio dei docenti di
cui al comma 2.
ART.132 – ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi
aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti
normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali
possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due
unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i
finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le
collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).
ART.133 – OBBLIGHI DI LAVORO
1. Gli obblighi di lavoro del personale educativo sono funzionali all’orario di servizio
stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento dell’attività educativa
e di tutte le altre attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e
documentazione necessarie all’efficace realizzazione dei processi formativi.
2. Per l’attività educativa, ivi compresa l’assistenza notturna, è determinato un orario
settimanale di 24 ore, programmabile su base plurisettimanale, da svolgere in non
meno di cinque giorni alla settimana.
3. In aggiunta all’orario settimanale, di cui al comma 2, è determinato un obbligo di
ulteriori 6 ore settimanali. Esse sono utilizzate, sulla base di una programmazione
plurisettimanale, per le attività di carattere collegiale funzionali all’attività educativa,
di cui all’art. 129, comma 4, e, fino a 5 ore settimanali, per il completamente del
servizio di assistenza notturna, secondo quanto previsto dal progetto educativo di
istituto e dal relativo piano attuativo.
4. Il personale educativo è tenuto, inoltre, ad assolvere a tutti gli impegni individuali
attinenti alle attività funzionali di cui all’art. 129, comma 2.
5. Il compenso per le attività aggiuntive è determinato secondo quanto previsto
dall’art. 30.
ART.134 – NORMA FINALE
1. Per quanto non disciplinato specificamente dal presente capo, si applicano le
disposizioni recate da questo CCNL.
CAPO XII – CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
ART.135 – TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro
previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può
svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto
legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e
arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall’ipotesi di accordo quadro siglata
in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente
articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può, in
materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche la procedura
di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/94.
3. Presso le articolazioni territoriali del MPI è istituito un ufficio con compiti di
segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso
un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.
4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere
depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e presso
l’ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti
le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di
conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti,
ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal
comma 1.
5. La richiesta deve indicare:
– Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il
lavoratore è addetto;
– il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di
conciliazione;
– l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
richiesta;
– qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega
ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento,
al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione.
6. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un
primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del
lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni
presso l’ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
Contestualmente al deposito l’Amministrazione individuerà il proprio rappresentante
con potere di conciliare. La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo
di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una
data compresa nei quindici giorni successivi al deposito delle osservazioni
dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione,
all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà
registrata nel verbale di cui ai commi 8 e 9.
7. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della
mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di
segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di
conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a
conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’amministrazione loro
eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo
caso il termine per il deposito delle osservazione da parte dell’amministrazione è
fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di
convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo
verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo
decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di
procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione
è depositato a cura di una delle parti o di un’associazione sindacale, presso Direzione
provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la
cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la
dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è
acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66,
comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione
della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque
immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.
9. In caso di mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un
verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di
una di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente Direzione
provinciale del lavoro.
10. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni,
l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti all’udienza di
trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo
non riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione
provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente comma 8.
11. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello
svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia
di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
ART.136 – ARBITRATO
1.Le parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro
ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle categorie
di cui all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
ART.137 – MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DELL’ARBITRO
1.La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata
all’altra parte secondo le modalità previste dall’art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro
il termine di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse
modalità previste dall’art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o no accettare la
proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni le parti procederanno
alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente alle categorie previste
dall’art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle
parti e presso la camera arbitrale competente, all’estrazione a sorte dell’arbitro, scelto
nell’ambito della lista arbitrale regionale prevista dall’art. 5, comma 2, del CCNQ 231-
2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell’estrazione a sorte
degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari, dall’art.6,
comma 2, del CCNQ 23- 1- 2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora il medesimo abbia
rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte, o motivi non
sindacabili di incompatibilità personale.
Un secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma
restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
3. L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato, a
cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita ai sensi dell’art. 5,
commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001 entro cinque giorni dalla designazione
comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera
arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima, presso
l’istituzione cui appartiene l’interessato.
5. Si applicano per l’arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del
23 /1/2001.
ART.138 – NORMA FINALE
1. Per tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro
sottoscritto in data 23/1/2001 ed alle disposizioni del D.lgs. 165/2001.
CAPO XIII – TELELAVORO
ART.139 – DISCIPLINA DEL TELELAVORO
1.Il presente capo si applica, a domanda, al personale amministrativo non con
funzioni apicali, in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative, nell’ambito e
con le modalità stabilite dal CCNQ sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di
razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione
attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. In particolare trova applicazione
per quanto concerne l’assegnazione ai progetti di telelavoro l’art. 4 e 6 del CCNQ
23- 3- 2000.
2. Le relazioni sindacali relative al presente capo sono quelle previste dall’art.4 e 6.
3. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della
prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle
forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal
domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza, come il lavoro decentrato da centri satellite, i
servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in
alternanza, che comportano l’effettuazione della prestazione in luogo idoneo e
diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
4. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a
cura e a spese delle Istituzioni scolastiche ed educative, sulle quali gravano i costi di
manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto peri lavoratori. Nel caso di
telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso
l’abitazione con oneri di impianto e di esercizio a carico degli enti, espressamente
preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei
rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi
energetici e telefonici.
5. Le istituzioni scolastiche ed educative presenteranno alle rispettive Direzioni
generali regionali specifici progetti di telelavoro, che potranno essere approvati
purchè i relativi oneri trovino copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio
delle istituzioni scolastiche medesime.
ART.140 – ORARIO DI LAVORO
1.L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, è
distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività
da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a
disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno,
concordati con le istituzioni scolastiche ed educative nell’ambito dell’orario di
servizio. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il
periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto della autonoma distribuzione del
tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie
notturne o festive, né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di
orario.
2. Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro,
di cui all’art. 6, comma 1, ultimo periodo, dell’accordo quadro del 23/3/2000, per
“fermo prolungato per cause strutturali” si intende un’interruzione del circuito
telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata
lavorativa.
ART.141 – FORMAZIONE
1.L’ Amministrazione centrale definisce, in sede di contrattazione integrativa
regionale, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di
attualità nell’ambito di quelle espressamente indicate dall’art. 5, commi 5 e 6,
dell’accordo quadro del 23/3/2000. Utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto
di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano
intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di
aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
ART.142 – COPERTURA ASSICURATIVA
1.Le istituzioni scolastiche ed educative, nell’ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per
la copertura dei seguenti rischi:
– danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di
quelli derivanti da dolo o colpa grave;
– danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle
stesse attrezzature.
2.La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene
all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente
con l’interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del
documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, è
inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per
la sicurezza.
ART.143 – CRITERI OPERATIVI
1. La disciplina prevista dal presente capo mira ad introdurre elementi di flessibilità
nei rapporti di lavoro, con benefici di carattere sociale e individuale, ed un possibile
incremento della produttività e miglioramento dei servizi.
Si dovrà verificare pertanto che, a fronte dei costi a regime, l’introduzione del
telelavoro comporti incrementi di produttività e risparmi di spesa anche legati al
ridimensionamento della sede di lavoro, oltre che di benefici sociali e di positivi
riflessi esterni, nonchè di miglioramento di qualità della vita, specie nei grandi centri
urbani.
Si dovrà prevedere, di conseguenza, un’attendibile, seppure tendenziale,
quantificazione, da un lato di tutte le spese e, dall’altro, dei risparmi di spesa e dei
benefici in termini di maggiore produttività e di positive ricadute nel sistema sociale,
con una ponderata valutazione e coerenza della compatibilità economico- finanziaria
complessiva.
ART.144 – NORMA FINALE DI RINVIO
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capo si rinvia alla disciplina di
cui all’Accordo quadro sul telelavoro del 23.03.2000.
CAPO XIV– DISPOSIZIONI FINALI
ART.145 – PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in
posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e
collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell’accesso al trattamento
economico previsto dal capo VIII.
2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è
utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL
24.07.2003.
3. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo
trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza
dalla scuola.
ART.146 – NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1) In applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme
generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non
abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con
l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL
che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola:
a) artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e
integrazioni.
b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia
di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per
servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti
in guerra;
c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme
vigenti;
d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di
missioni;
e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art.2109, comma 1,
del Codice Civile;
g)la seguente normativa:
1)Art. 3 del DPR n.395/88 (in tema di diritto allo studio)
2)Art. 17 del DPR n.3/57 (limiti al dovere verso il superiore)
3)Art. 21 del DPR n. 399/88, commi 1 e 2(su mobilità per incompatibilità)
4)Art.7 DPR 395/88 (su IIS nella 13° mensilità)
5)Art.53 L.312/80 e art. 3, commi 6 e 7 del DPR n.399/88
6) Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (artt.1- 4) e legge 25 giugno 1985 n.333
(aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all’estero)
7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori,
dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21,
comma 1, del CCNL 26- 5- 1999 e l’art 33 CCNI 31- 8- 1999 (fondi non a carico del
CCNL 24- 7- 2003 della scuola);
8) Art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95
9) Artt. 38, 40 e 67 del T.U. n.3/57, art. 20 legge 24.12.86, n.958 e art.7 legge
30.12.91, n.412 (servizio militare)
10) Art.132 T.U. n.3/1957 (riammissione in servizio)
11) Art.2 L.476/1984, L.398/1989, art.4 L.498/1992, art.453 T.U.297/1994, art.51
L449/1997 e art.52, comma 57, L.448/2001.
2. E’ espressamente disapplicata la seguente normativa:
– l’art. 475 del d.lgs. n.297/94 (assegnazioni provvisorie di sede);
– l’art. 568 del d.lgs. n.297/94 (assegnazione provvisoria);
– l’art. 478 del d.lgs. n.297/94 (sostituzione dei docenti assenti);
– l’art. 455 del d.lgs. n.297/94 (utilizzazione del personale docente e DOA);
– l’art. 480 del d.lgs. n.297/94 (inquadramenti in profili professionali amm.vi);
– l’art. 7, comma 4 – secondo periodo, comma 5, comma 6 e comma 7 del D.Lgs.
59/2004;
– l’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 59/2004;
– l’art. 10, comma 4 – secondo periodo, comma 5 del D.Lgs. 59/2004 ;
– l’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 59/2004;
3. Le Parti si riservano la possibilità di riesaminare il testo del presente articolo con
apposita sequenza contrattuale ove emerga la necessità di precisazioni o correttivi.
ART.147 – AUMENTI CONTRATTUALI AI CAPI DI ISTITUTO
1. Ai capi di istituto, in servizio nel quadriennio contrattuale 2006- 09 e che non
hanno acquisito la qualifica di dirigenti scolastici, sono attribuiti i medesimi
incrementi stipendiali, per tredici mensilità, spettanti al docente laureato degli Istituti
secondari di II grado.
ART.148 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.Le Parti si danno atto di aver attivato il Fondo nazionale pensione complementare
per i lavoratori del comparto, sulla base dell’Accordo 14.03.2001, come previsto dal
decreto legislativo n. 124/1993 e dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni e
integrazioni.
2.Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che liberamente aderiscono e
aderiranno al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti.
ART.149 – VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE COMPLESSIVE
1. In caso di accertamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono
richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell’art. 48, comma 4,
del D.L.vo n. 165/2001, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico
impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro dall’art. 10
della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora siano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le
parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell’efficacia temporale del
contratto, ovvero la sospensione dell’esecuzione, totale o parziale, dello stesso
ART.150 – NORMA DI RINVIO
1. La disciplina di cui al presente CCNL è suscettibile delle modifiche che in via
pattizia si rendessero necessarie in relazione all’entrata in vigore di eventuali
innovazioni ordinamentali.
TABELLE
(…)
TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA
(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)
1.L’unità dei servizi amministrativi è costituita dalle professionalità articolate nei profili di AREA del
personale ATA individuati dalla presente tabella.
Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti
culturali che sono individuati dalla tabella B.
Area D:
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali amministrativo- contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed
agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario
dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di
attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi
ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Area C
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
amministrativo
– attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante
l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e
aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa allo svolgimento di tutti i
compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.
tecnico
– attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante
l’utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di riferimento
assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, e’ subconsegnatario con l’affidamento
della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei
reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone
l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più
addetti dell’area B.
Area B:
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta
amministrativo
– nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta,
alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in
giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione
delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione.
Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo.
tecnico
– conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la
funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche . Guida degli autoveicoli e loro
manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
cucina
– preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni
particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione.
infermeria
– organizzazione e funzionamento dell’infermeria dell’istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni
mediche, farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure di prevenzione prescritte.
guardaroba
– conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
Area A s
Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
servizi scolastici
– coordinamento dell’attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge
tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-
sanitarie della scuola, in particolare dell’infanzia.
servizi agrari
– attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario,
forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.
Area A
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del
proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non
specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle
mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
Tabella B – Requisiti culturali per l’accesso ai profili professionali del personale ATA
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
– laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio
o titoli equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
a) laurea triennale in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio
o titoli equipollenti.
Coordinatore tecnico:
– a) laurea triennale specfica.
Assistente amministrativo:
– a) diploma di maturità
Assistente tecnico:
– a) diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale.
Cuoco:
– a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
Infermiere:
– laurea in scienze infermieristiche.
Guardarobiere:
– a) diploma di qualifica specifica;
Addetto alle aziende agrarie:
– a) diploma di qualifica professionale specifica.
Collaboratore scolastico dei servizi
– a) diploma di qualifica professionale e corso certificato di formazione sull’assistenza all’handicap e
sull’igiene dei minori
Collaboratore scolastico:
– diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media.
E’ fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso, al momento di entrata in vigore del presente CCNL, per
coloro che sono già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno un mese di servizio.
Tabella C – Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA
(Tabella C del C.C.N.L. 24/07/03)
Nuove
Aree
Profili professionali previsti dal
CCNL 4- 8- 1995
D Direttore dei servizi generali ed amministrativi
C Coordinatore amministrativo
C Coordinatore tecnico
B Assistente amministrativo
B Assistente tecnico
B Cuoco
B Infermiere
B Guardarobiere
A s Collaboratore scolastico dei servizi
A s Addetto alle aziende agrarie
A Collaboratore scolastico
TABELLA C1 – Equivalenza vecchio- nuovo ordinamento personale ATA
Vecchia
Area
Vecchia qualifica Nuova qualifica Nuova Area
D Direttore dei servizi generali e
amministrativi
Direttore dei servizi generali e
amministrativi
D
C Coordinatore amministrativo o tecnico Coordinatore amministrativo o tecnico C
B Assistente amministrativo o tecnico Assistente amministrativo o tecnico B
B Cuoco Cuoco B
B Infermiere Infermiere B
Guardarobiere B
Collaboratore scolastico dei servizi A s
Addetto alle aziende agrarie A s
A Guardarobiere
A Addetto alle aziende agrarie Collaboratore scolastico A
A Collaboratore scolastico
Tabella D
(Tabella D del C.C.N.L. 24/07/03)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER
LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO
A) Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 35)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di
grado inferiore.
1. per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o
all’estero punti 5
2. per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza
scolastica punti 4
3. per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o
all’estero punti 2
4. per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all’estero
punti 5
5. per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche
francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani
o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale punti 2
6. per ogni libera docenza punti 5
7. per ogni dottorato di ricerca punti 5
8. per ogni attestato finale di corso di perfezionamento post- lauream conseguito presso
università italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale punti 2
9. per ogni titolo finale di corsi di specializzazione post- lauream rilasciato da un’università
italiana o straniera di durata pluriennale punti 5
B) Titoli professionali (fino ad un massimo di 25 punti)
1. per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative
a concorsi, per esami per classi diverse da quella della disciplina d’insegnamento punti 3
2. per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva,
diverso dal ruolo di appartenenza punti 3
3. per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale Amministrativo,Tecnico e
Ausiliario dello stesso livello o di livello superiore
al ruolo di appartenenza punti 3
4. per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale
conseguiti ai sensi dell’art.325 del D.lgs.16- 4- 1994, n. 297 punti 2
5. per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica,
all’educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati
con DM del MAE, per ogni progetto punti 1 fino ad un massimo di punti 2
6. per l’attività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione,
tenutisi in Italia o all’estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano
annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2 fino ad un
massimo di punti 4
7. per l’attività di docenza nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o
all’Estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e|o
deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all’area disciplinare o alla funzione
di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all’area disciplinare o alla funzione
di appartenenza punti 1 fino ad un massimo di punti 4
8. per il personale ATA per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la
realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi
dall’amministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1 fino ad
un massimo di punti 2
9. per l’inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione all’estero indetta
ai sensi dell’art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione) punti 1
10.per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento – formazione
linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la
collaborazione dei Provveditori agli Studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di
ricerca punti 1
C. Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
1. per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel posto
di insegnamento (per la scuola dell’infanzia ed elementare) di attuale appartenenza con
contratto a tempo indeterminato punti 2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti si danno atto che la previsione contrattuale dell’istituto arbitrale nelle controversie
di lavoro del comparto scuola non ha conseguito gli effetti previsti, dovendosi rilevarne
uno scarso utilizzo. Esso va invece va rilanciato, anche attraverso l’introduzione di
modifiche, finalizzandolo all’obbligatorietà delle relative procedure.
Le Parti concordano che l’istituto arbitrale si inserisce in una comune volontà di
snellimento ed economicità delle procedure di contenzioso in sede diversa da quella
giurisdizionale, attualmente oberata anche da numerosi contenziosi scolastici.
Le Parti si propongono, inoltre, di coinvolgere il Ministero della Funzione Pubblica e il
Ministero della Giustizia per reperire risorse specifiche da destinare all’istituto
dell’arbitrato, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento che contribuiscano
alla creazione di una cultura positiva dell’arbitrato sia per le PP.AA. che per le OO.SS, – .
ALLEGATO N. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
Art. 1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile
di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione
sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella
propria libertà personale;
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni
subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del
Parlamento Europeo A3- 0043/94, e denominata/o d’ora in poi Consigliera/Consigliere, e è garantito
l’impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell’intervento della
Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) è garantito l’impegno dell’Amministrazione a definire preliminarmente, d’intesa con i soggetti firmatari
del Protocollo d’Intesa per l’adozione del presente Codice, il ruolo, l’ambito d’intervento, i compiti e i
requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di
Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno
persone idonee a ricoprire l’incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure
disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 sia
inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un’apposita tipologia di infrazione
relativamente all’ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia
di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle
disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l’amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e
dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di
molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della
persona.
Art. 3
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una
procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in
rapporto alla delicatezza dell’argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al
dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un
sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare
perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso
richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all’intervento
della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato
permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l’assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla
dirigente/al dirigente o responsabile dell’ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti
all’Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela
giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell’ufficio di
appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l’Amministrazione, nel corso del
procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d’intesa con le
OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla
cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in
cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l’Amministrazione
nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la
possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non
gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l’Amministrazione nel corso del
procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli
interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del
procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la
possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l’assistenza delle
Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga
in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attività di sensibilizzazione)
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni
circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da
seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L’amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come
molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti
che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell’Amministrazione promuovere, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del
Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Sarà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul
comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell’Amministrazione promuovere un’azione di monitoraggio al fine di valutare l’efficacia del
Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la
Consigliera/il Consigliere, d’intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un’apposita relazione sullo stato di
attuazione del presente Codice.
6. L’Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per l’adozione del presente Codice si
impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l’adozione del
Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
(Disposizioni di carattere generale)
1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di
diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I
dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato – si impegnano ad
osservarli all’atto dell’assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di
legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel
rispetto dei princìpi enunciati dall’art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
(Principi)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione
con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l’interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell’interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli
non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini
privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra
i cittadini e l’amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne
ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei
limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni
dell’amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni e dei compiti da
parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3
(Regali e altre utilità)
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefìci da decisioni o attività inerenti all’ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi
parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi
parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore.
Art. 4
(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o
sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a
farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza negli interessi finanziari.
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica
che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio
che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Su motivata
richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
(Obbligo di astensione)
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni
con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.
Art. 7
(Attività collaterali)
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all’ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
(Imparzialità)
1. Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
(Comportamento nella vita sociale)
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, non
menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
all’immagine dell’amministrazione.
Art. 10
(Comportamento in servizio)
1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali. Il dipendente
che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti
d’ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all’amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
(Rapporti con il pubblico)
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti
dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui
sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine
dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all’ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell’amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al
pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle
apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli
utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del
servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
(Contratti)
1. Nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o
ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per
facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel
biennio precedente. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel
biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative
all’esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.