Procedure di Conciliazione e Arbitrato a tutela dei risparmiatori, decreto legislativo 179/2007

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Decreto Legislativo 8 Ottobre 2007 n. 179

Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di
indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori
in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre
2005, n. 262.

(G.U. n. 253 del 30.10.2007)

Il Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ed in
particolare gli articoli 27, commi l e 2, e 44;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni, recante definizione dei procedimenti in materia di
diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche’ in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della
legge 3 ottobre 2001, n. 366;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 luglio 2007;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Procedure di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sistema di
indennizzo

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente capo si intendono per:
a) investitori: gli investitori diversi dai clienti professionali
di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
b) intermediari: i soggetti abilitati alla prestazione di servizi
e attivita’ di investimento di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni.

Art. 2.
Camera di conciliazione e arbitrato

1. E’ istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la
Consob per l’amministrazione, in conformita’ al presente decreto, dei
procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la
risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli
intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di
informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti
contrattuali con gli investitori .
2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria
attivita’, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla
Consob.
3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di
conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata
imparzialita’, indipendenza, professionalita’ e onorabilita’.
4. La Camera di conciliazione e arbitrato puo’ avvalersi di
organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto
dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5, e successive modificazioni. L’organismo di conciliazione
applica il regolamento di procedura e le indennita’ di cui
all’articolo 4.
5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d’Italia:
a) l’organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato;
b) le modalita’ di nomina dei componenti dell’elenco dei
conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione
delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo
137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle
categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e
uomini;
c) i requisiti di imparzialita’, indipendenza, professionalita’ e
onorabilita’ dei componenti dell’elenco dei conciliatori e degli
arbitri;
d) la periodicita’ dell’aggiornamento dell’elenco dei
conciliatori e degli arbitri;
e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e
arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato;
g) le altre norme di attuazione del presente capo.

Art. 3.
Indennizzo

1. Nel caso in cui risulti, a seguito dell’esperimento delle
procedure di cui all’articolo 5, l’inadempimento dell’intermediario
agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 1, l’arbitro o il collegio
arbitrale possono riconoscere un indennizzo a favore dell’investitore
per il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal
predetto inadempimento.
2. La Consob con regolamento, sentita la Banca d’Italia, determina
i criteri in base ai quali viene stabilito l’indennizzo di cui al
comma 1.
3. E’ fatto salvo il diritto dell’investitore di adire l’autorita’
giudiziaria ordinaria, anche per il riconoscimento del risarcimento
del maggior danno subito in conseguenza dell’inadempimento, oltre
all’indennizzo gia’ stabilito.
4. Il lodo arbitrale con il quale viene disposto l’indennizzo di
cui al comma 1 acquista efficacia a seguito del visto di regolarita’
formale della Consob, ferma l’applicabilita’ dell’articolo 825 del
codice di procedura civile.

Art. 4.
Conciliazione stragiudiziale

1. Gli investitori possono attivare la procedura di conciliazione,
presentando, anche personalmente, istanza alla Camera di
conciliazione e arbitrato presso la Consob.
2. L’istanza di conciliazione non puo’ essere presentata qualora:
a) la controversia sia stata gia’ portata su istanza
dell’investitore, ovvero su istanza dell’intermediario a cui
l’investitore abbia aderito, all’esame di altro organismo di
conciliazione;
b) non sia stato presentato reclamo all’intermediario ovvero non
siano decorsi piu’ di novanta giorni dalla sua presentazione senza
che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie
determinazioni.
3. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, lettera f),
disciplina le norme di procedura nel rispetto dei principi di
riservatezza, imparzialita’, celerita’ e di garanzia del
contraddittorio, fatta salva la possibilita’ di sentire le parti
separatamente.
4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso nel termine
massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza
di conciliazione.
5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e l’articolo 40,
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5.
6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui all’articolo 3,
comma 2 nella proposta conciliativa. Le parti sono in ogni caso
libere di assumere autonome determinazioni volontarie.
7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento di
conciliazione non possono essere utilizzate nell’eventuale
procedimento sanzionatorio nei confronti dell’intermediario avanti
l’Autorita’ di vigilanza competente per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative previste per le medesime violazioni.
8. Con il predetto regolamento sono determinate le modalita’ di
nomina del conciliatore per la singola controversia e il compenso a
questi spettante, i criteri in base ai quali la Camera di
conciliazione e arbitrato puo’ designare un diverso organismo di
conciliazione, nonche’ l’importo posto a carico degli utenti per la
fruizione del servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto
dei limiti indicati nel regolamento di cui all’articolo 39, comma 3,
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 5.
Arbitrato amministrato dalla Consob

1. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, lettera f),
disciplina altresi’ la procedura di arbitrato amministrato dalla
Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per la
risoluzione delle controversie di cui al medesimo articolo 2, tenendo
conto degli articoli 34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5, in quanto applicabili, nonche’ degli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso il
rispetto del contraddittorio.
2. Il regolamento prevede una procedura semplificata per il
riconoscimento dell’indennizzo di cui all’articolo 3, comma 1, anche
con lodo non definitivo, ferma restando l’applicazione dei commi 4 e
5 del medesimo articolo 3.
3. La Consob determina altresi’ le modalita’ di nomina del collegio
arbitrale o dell’arbitro unico, i casi di incompatibilita’,
ricusazione e sostituzione degli arbitri, la responsabilita’ degli
arbitri e gli onorari ad essi dovuti, oltre che le tariffe per il
servizio di arbitrato dovute alla Camera di conciliazione e
arbitrato.
4. L’arbitrato amministrato dalla Camera di conciliazione e
arbitrato presso la Consob ha natura rituale ed e’ ispirato a criteri
di economicita’, rapidita’ ed efficienza. Il lodo e’ sempre
impugnabile per violazione di norme di diritto.

Art. 6.
Clausola compromissoria

1. La clausola compromissoria inserita nei contratti, stipulati con
gli investitori, relativi ai servizi e attivita’ di investimento,
compresi quelli accessori, nonche’ i contratti di gestione collettiva
del risparmio, e’ vincolante solo per l’intermediario, a meno che
questo non provi che sia frutto di una trattativa diretta.

Art. 7.
Legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori e degli
utenti

1. E’ fatta salva la legittimazione delle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ad agire ai sensi dell’articolo
140 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Capo II
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori

Art. 8.
Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori

1. E’ istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli
investitori di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre
2005, n. 262, di seguito denominato: “Fondo”, destinato
all’indennizzo, nei limiti delle disponibilita’ del Fondo medesimo,
dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con
sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non piu’
impugnabile, delle norme che disciplinano le attivita’ di cui alla
parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La gestione del Fondo e’ attribuita alla Consob.
3. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti
all’articolo 1 del presente decreto. Il Fondo e’ surrogato nei
diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all’ammontare
dell’indennizzo erogato, e puo’ rivalersi nei confronti della banca o
dell’intermediario responsabile.
4. La Consob e’ legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza
del Fondo, per la tutela dei diritti e l’esercizio dell’azione di
rivalsa di cui al comma precedente; a tale fine la Consob ha facolta’
di farsi rappresentare in giudizio a norma dell’articolo 1, decimo
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge
7 giugno 1974, n. 216, ovvero anche da propri funzionari.
5. Il Fondo e’ finanziato esclusivamente con il versamento della
meta’ degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
per la violazione delle norme di cui al comma 1.
6. La Consob con regolamento:
a) definisce i criteri di determinazione dell’indennizzo,
fissandone anche la misura massima; dall’indennizzo cosi’ determinato
sono detratte tutte le somme percepite per la medesima violazione dal
soggetto danneggiato a titolo di risarcimento del danno ovvero
l’indennizzo di cui all’articolo 3;
b) disciplina le modalita’ e le condizioni di accesso al Fondo;
c) emana le ulteriori disposizioni per l’attuazione del presente
articolo.

Art. 9.
Norme finali

1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
medesimo.
2. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla
copertura delle spese di amministrazione delle procedure di
conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui
all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico
degli utenti delle procedure medesime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, addi’ 8 ottobre 2007

Redazione

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