Protocollo Welfare, il disegno di legge approvato dal Governo

Pubblichiamo il testo del disegno di legge sul welfare, come approvato dal Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2007 e quindi presentato alla Camera il successivo 23 ottobre.

Il disegno di legge, avente per oggetto “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita’ per favorire l’ equita’ e la crescita sostenibili, nonche’ ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, reca il numero 3178/AC.

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Disegno di legge numero 3178/AC

“Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita’ per favorire l’ equita’ e la crescita sostenibili, nonche’ ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”

CAPO I
NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Articolo 1
Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato

1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 è sostituita dalla Tabella A contenuta
nell’Allegato n. 1 alla presente legge ed è allegata alla medesima legge n. 243/2004 la Tabella B
contenuta nell’Allegato n. 1 alla presente legge.

2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è così modificato:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) “il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento,
dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella
A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianit
contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente
legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di
anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
2) alla lettera b) il numero 2 è sostituito dal seguente:
“2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento, dei requisiti di et
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non
inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge;”;
3) l’ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente:
“Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza
dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il
31 dicembre dell’anno avendo come riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre
dell’anno.”.
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro l’anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza
dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima
indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora sulla base di specifica verifica da
effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di
accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti
dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di
accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B.”;
c) al comma 8, le parole “1° marzo 2004” sono sostituite dalle seguenti “20 luglio 2007” ;
d) dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:
“18 bis.
Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori
collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i
requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui
all’articolo 7 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. “;
e) il comma 19 è così modificato:
e.1) le parole “10.000 domande di pensione” sono sostituite dalle seguenti:
“15.000 domande di pensione” ;
e.2) le parole “di cui al comma 18” ove ricorrono sono sostituite dalle parole “di cui ai commi 18 e 18 bis” .

3. Il Governo, è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti a
decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su
domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei
lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dai sottoindicati criteri:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettere c) e d) , della legge 23 agosto
2004, n. 243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19
maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano
lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che, fermi restando i
criteri alla successiva lettera c) , possano far valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza
minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” che, all’interno
di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di
tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate
dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si
spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla
tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione,
al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi
pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) , devono aver svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:
c.1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
c.2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione ed all’assetto organizzativo dell’azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il
2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal
2013;
f) prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera e) , il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 11- ter , comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria,
a stabilire entro il 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di
contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a
60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che
accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di
vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti i quali, sulla base di quanto sotto
disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31
dicembre 2011, è stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento
anticipato con 40 anni di contribuzione possono accedere al pensionamento sulla base del regime
delle decorrenze stabilito dall’articolo 1 comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento di
vecchiaia entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° aprile
dell’anno successivo;
c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell’anno medesimo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il terzo trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° aprile
dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre
dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo;
d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Governo, allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso
al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2 commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78 comma 23, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 nonché dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività.

Articolo 2
Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo modificato
dall’articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera e) è aggiunta la
seguente:
” e bis ).
Limitatamente agli enti previdenziali pubblici, creazione di modelli organizzativi volti a realizzare
sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di
attività strumentali.”.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo presenta entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale
volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell’arco del
decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

3. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 dell’articolo 28 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i provvedimenti di carattere
organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici
resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del
Dipartimento per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti agli obiettivi di cui
al comma 1 del citato articolo 28.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l’aliquota contributiva
riguardante i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, è elevata di 0,09 punti percentuali.
Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori
diretti mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell’Inps, nonché quelle relative agli iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a
decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

5. In funzione delle economie rinvenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, da
accertarsi con il procedimento di cui all’ultimo periodo del presente comma, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al
comma 4, a decorrere dall’anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità per
l’accertamento delle economie riscontrate in seguito all’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali
pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.

Articolo 3
Coefficienti di trasformazione

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, è costituita una Commissione, composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sei indicati
dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei
criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1 comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel
rispetto delle procedure europee, che tengano conto:
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla
determinazione dei coefficienti medesimi;
b) dell’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche al fine di verificare l’adeguatezza degli
attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e
garanzia; nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di
sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60%, con riferimento all’aliquota prevista per i
lavoratori dipendenti.
c) del rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

2. La Commissione di cui al comma 1 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate
al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico.
Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.

3. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1 comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della medesima
legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335/1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010,
dalla Tabella A contenuta nell’Allegato n. 2 alla presente legge.

4. All’articolo 1 comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da “il Ministro del lavoro” fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il
coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.” .

5. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema
pensionistico con le parti sociali.

Articolo 4
Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei fondi speciali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, norme finalizzate all’introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli
iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del
Fondo volo, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto
Fondo.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un contributo limitato nell’ammontare e nella durata;
b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione
conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri pi
favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.

Articolo 5
Sospensione dell’indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo

1. Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo Inps, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34 comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il
predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica,
l’aumento di rivalutazione per l’anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato.

Articolo 6
Benefici previdenziali per esposizione all’amianto

1. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13 comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al
predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto
fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate
dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall’articolo 13 comma 8, della legge n. 257/1992, per i periodi
di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 1, spetta ai lavoratori non titolari
di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7
Rivalutazione indennizzi per danno biologico

1. In attesa dell’introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella
“tabella indennizzo danno biologico”, di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) , del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall’Inail fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata
all’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso Inail a titolo di recupero del valore
dell’indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000,
tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati
dall’Istat, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000
al 2007.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

CAPO II
NORME IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Articolo 8
Interventi in materia di ammortizzatori sociali

1. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità ordinaria
di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19, comma 1, del regio decreto legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni,
è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i
soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. E’ riconosciuta la contribuzione figurativa
per l’intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal
presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al
sessanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al cinquanta per cento per i successivi due mesi e al
quaranta per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non
si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all’indennità ordinaria con
requisiti ridotti di cui all’articolo 7 comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo 7 comma 3,
del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160
è rideterminata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi
giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all’indennità spetta per un
numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il
numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello
delle giornate di lavoro prestate.

3. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del
secondo comma dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e
integrazioni, sono determinati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale
dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all’articolo
117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento
e Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il
riordino degli istituti a sostegno del reddito.

5. La delega di cui al comma 4 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico
indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione
di qualifica;
b) modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali
più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
c) previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai
fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
d) progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la
previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche
in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione
dell’attività lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni
aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di
lavoro, l’occupazione, soprattutto femminile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle
fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori in età più matura al fine di potenziare le
politiche di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l’impiego, in connessione con l’esercizio della delega di cui all’articolo 8, comma
1, lettera a) , al fine di collegare e coordinare l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di
formazione ed inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all’erogazione
dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da
parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori
percettori di trattamento di sostegno al reddito.

CAPO III
NORME IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Articolo 9
Delega al Governo in materia di mercato del lavoro

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all’articolo 117 della
Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul
territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori
immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l’impiego;
b) incentivi all’occupazione;
c) apprendistato.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a) , il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei
dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;
b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei
servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal
fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato
del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell’invecchiamento attivo verso
i lavoratori e le imprese;
d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l’impiego per
interventi di politica attiva del lavoro;
e) revisione delle procedure amministrative.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone
ultracinquantenni;
c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b) , la disciplina del contratto di inserimento;
d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici
ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro
con orario giornaliero più elevato;
e) prevedere, nell’ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo
parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e
reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o
lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura.
f) prevedere specifiche misure volte all’inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c) il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva;
b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e
percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e
riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale
degli apprendisti;
c) con riferimento all’apprendistato professionalizzante individuazione di meccanismi in grado di garantire
l’attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;
d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

Articolo 10
Disposizioni in tema di occupazione delle persone con disabilit

1. L’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è così sostituito:
“Articolo 13
(Assegno mensile)
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia
accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono
attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed
erogato dall’Inps, un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e
modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’Inps ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15 e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere
attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva
comunicazione all’Inps”.

2. L’articolo 1 comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

3. La legge 12 marzo 1999, n. 68 è così modificata:
a) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12
(Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 bis , gli uffici competenti possono stipulare
con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3, le cooperative sociali di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b) , della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni, le imprese
sociali di cui al Dlgs n. 155/2006 i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione
previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni
finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare
commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa
valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 6, non possono
riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti,
ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore di
lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) computabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla
lettera a);
c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo;
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo
3 e con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) , della legge 8 novembre 1991, n.
381 e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei
detenuti disabili.”.
b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
“Articolo 12 bis
(Convenzioni di inserimento lavorativo)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro privati tenuti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) , di seguito
denominati soggetti conferenti, ed i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, di seguito denominati
soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all’assunzione da parte dei soggetti destinatari
medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni
caso, nei limiti del 10% della quota di riserva di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) , con arrotondamento
all’unità più vicina.
3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:
a) Individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso,
effettuata dagli uffici competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6 comma 3, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano
personalizzato di inserimento lavorativo.
b) durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualit
e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e
retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di
inserimento lavorativo. E’ consentito il conferimento di più commesse di lavoro;
d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del
soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e loro consorzi; le imprese
sociali di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Dlgs n. 155/2006; i datori di lavoro privati non
soggetti all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b) essere in regola con gli adempimenti di cui al Dlgs n. 626/1994 e successive modifiche;
c) essere dotati di locali idonei;
d) non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l’avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del
rapporto di lavoro, esclusi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
e) avere nell’organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di
lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti può:
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante
chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lett. c) ; in tal caso il
datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti delle
disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell’assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati
delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata saranno definiti modalità e criteri
di attuazione di quanto previsto nei precedenti commi”.
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“Articolo 13
(Incentivi alle assunzioni)

1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione e successive
modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di stato a
favore dell’occupazione, pubblicato sulla GUCE L 337/3 del 13 dicembre 2002, le Regioni e le Province
autonome possono concedere un contributo all’assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:
a) nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero con
handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
b) nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto
attraverso le convenzioni di cui all’art. 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla
sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a) .
In ogni caso, l’intensità lorda del contributo all’assunzione deve essere calcolata sul costo salariale da
corrispondere al lavoratore disabile per un periodo di un anno successivo all’assunzione.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le
assunzioni devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto di
cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti,
della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con
esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere
dall’anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle
richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità ed i criteri definiti nel decreto di cui al
comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore dell’articolo di legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29- quater del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed
integrazioni. Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in quelli
successivi.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

8. Le Regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto
di cui al precedente comma, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le Regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all’art. 10 Regolamento (Ce) n.
2204/2002 della Commissione, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4.

10. Il Governo della Repubblica, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del
presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste”.
4. Con effetto dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 14 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

Articolo 11
Modifiche ed integrazioni all’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole “inferiore a sei mesi” sono inserite le seguenti: “nonché decorso il
periodo complessivo di cui al comma 4 bis , “.
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
“4 bis .
Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per
effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto
di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i
36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente
comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per
una sola volta a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o
conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si
considera a tempo indeterminato.
4- ter .
Le disposizioni di cui al comma 4 bis non trovano applicazione nei confronti delle attivit
stagionali definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi
comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative.
4- quater .
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4- quinquies .
Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza,
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime
attività stagionali.
4- sexies .
Il diritto di precedenza di cui ai commi 4- quater e 4- quinquies può essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente
sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. L’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è così modificato:
a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
” c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole “In deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 4
bis “.

3. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2003, n. 276, le parole “all’articolo 5, commi 3
e 4″ sono sostituite dalle parole “all’articolo 5, commi 3 e seguenti” .
4. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al
termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 bis dell’articolo
5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa,
insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al
citato comma 4 bis , decorsi 15 mesi dalla medesima data.

Articolo 12
Norme in materia di lavoro a tempo parziale

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, comma 7:
a. nel primo periodo, le parole “le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di
quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, ” sono sostituite dalle seguenti: “i contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9, ” e la parola “concordare” è sostituita dalla
seguente: “stabilire” ;
b. nel terzo periodo: le parole da “I contratti collettivi” fino alla parola “stabiliscono:” sono sostituite dalle
seguenti: “I predetti contratti collettivi stabiliscono:” ;
b) al comma 8, la parola “L’esercizio” è sostituita dalle seguenti: “L’esercizio, ove previsto dai contratti
collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, ” ;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Nel caso in cui i contratti collettivi dispongano ai sensi del
comma 7 è comunque richiesto l’accordo individuale del lavoratore o della lavoratrice qualora il contratto
di lavoro a tempo parziale sia stato motivato da comprovati compiti di cura” ;
d) dopo l’articolo 12 bis è inserito il seguente:
“12 ter
Diritto di precedenza
1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle
stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.”.

Articolo 13
Abrogazione dell’istituto del lavoro intermittente

1. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono abrogati.
Articolo 14
Interventi per il settore dell’edilizia
1. Il comma 5 dell’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
” 5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle
disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva
di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all’adozione del
menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte
degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata
adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.”.

2. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all’Istituto
nazionale di previdenza sociale l’orario di lavoro stabilito.

3. All’articolo 5 comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
“Non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3, i datori di lavoro del settore edile
per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore” .

CAPO IV
NORME IN MATERIA DI MERCATO AGRICOLO

Articolo 15
Riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola

1. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l’importo giornaliero dell’indennit
ordinaria di disoccupazione di cui all’articolo 7 comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dei trattamenti speciali di cui all’articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all’articolo 7 della
legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio
2008 nella misura del 40% della retribuzione indicata all’articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 ed è corrisposto per il numero
di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento.

2. Ai fini dell’indennità di cui al comma 1, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore
agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l’attività agricola sia prevalente nell’anno ovvero nel
biennio cui si riferisce la domanda.

3. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura
delle prestazioni pensionistiche, l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) detrae dall’importo
dell’indennità di cui al comma 1 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al
9% della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini
dell’accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.

Articolo 16
Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura

1. In via sperimentale, per l’anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti Ce n. 1/2004 e
1857/2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d’imposta complessivo per ciascuna
giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell’anno precedente pari a 1 euro ovvero 0,30
euro, rispettivamente nelle zone di cui all’obiettivo 1 e nelle zone di cui all’obiettivo 2, come individuate dal
Regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006.

2. Il Governo, all’esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al
comma 1 anche al fine di valutarne l’eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti
programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.

Articolo 17
Interventi in materia di sicurezza sul lavoro

1. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008,
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) applica, alle condizioni di seguito
elencate, una riduzione in misura non superiore al venti per cento dei contributi dovuti per l’assicurazione
dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20
milioni di euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore,
nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
b) abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di
rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al
beneficio.

Articolo 18
Finanziamento della formazione in agricoltura

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l’aliquota contributiva per l’assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 11 ultimo comma, del decreto legge n. 402 del 29 luglio
1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 537 del 26 settembre 1981, è ridotta dal 2,75% al 2,45%;
l’importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva, è destinato
al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

2. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione
Continua effettuano l’intero versamento contributivo, pari al 2,75% delle retribuzioni, all’Inps che, dedotti i
costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30% al Fondo Paritetico
Interprofessionale indicato dal datore di lavoro.

3. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali l’obbligo di
versare all’Inps l’intero contributo di cui al comma 2. In tal caso, la quota dello 0,30% di cui al comma 1,
segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall’articolo 25 comma 4, della legge 21
dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni.

Articolo 19
Riordino delle provvidenze in caso di calamità naturali

1. Il comma 6 dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
” 6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti
dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c.,
ricadenti nelle zone delimitate ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1079, e
che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1 comma 3, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate,
un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle
dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al
citato articolo 1 dello stesso decreto legislativo n. 102/2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni
e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 102/2004″.

Articolo 20
Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali

1. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell’articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 aggiunti dall’articolo 4 bis del decreto
legge 15 febbraio 2007, n. 10 convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 sono
sostituiti dai seguenti:
“A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a
compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla
data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte
le sanzioni conseguenti. A tal fine l’Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai
contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli
organismi pagatori ed ai diretti interessati, anche tramite i Centri assistenza agricola. In caso di
contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale”.
(Art. 21, Deleghe sindacali in agricoltura: soppresso)

CAPO V
NORME IN MATERIA DI COMPETITIVITA’

Articolo 21
Fondo per sgravio su retribuzione di secondo livello

1. Con effetto dal 1° gennaio 2008 è soppresso l’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito con modificazioni con legge 23 maggio 1997, n. 135. E’ istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per
ciascuno degli anni 20082010.
In via sperimentale, con riferimento al triennio 20082010, è concesso, a domanda da parte delle imprese,
nel limite delle predette risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di
retribuzione imponibile di cui all’articolo 12 comma 3, della legge 30 aprile 1969, n. 153 costituita dalle
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la
corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla
misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori
dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei
seguenti criteri:
a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente articolo ammesse allo sgravio è stabilito
entro il limite massimo del cinque per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a) , lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a) , lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti
dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla
lettera a) .

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento
all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e
della verifica di coerenza dell’attuazione del presente articolo con gli obiettivi definiti nel “Protocollo su
previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007 e delle
caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale è istituito, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
con la partecipazione delle parti sociali. L’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni
successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli
andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 per 650 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

3. E’ abrogata la disposizione di cui all’articolo 27, comma 4, lett. e) del Dpr 30 maggio 1955, n. 797.

Articolo 22
Detassazione della retribuzione di risultato

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono
emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l’anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero
l’introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l’imposizione fiscale sulle somme oggetto
degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui all’articolo 21, entro il limite complessivo
di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

Articolo 23
Soppressione contribuzione aggiuntiva su lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all’articolo 2 comma 19, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, è soppresso.

CAPO VI
MISURE IN FAVORE DEI GIOVANI

Articolo 24
Norme in materia di accesso dei giovani al credito

1. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni ovvero 29 se laureati di accedere a
finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta
ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali, a partire dal 1° gennaio 2008 sono istituiti,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:
a) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione
separata di cui all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che non risultino assicurati
presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in
assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o
36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;
b) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative,
con priorità per le donne;
c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al
trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo,
dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.

2. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 1 è pari a 150 milioni di euro per l’anno
2008.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche giovanili e Attività sportive, da emanarsi entro
centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata, sono
disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 1.

Articolo 25
Integrazione emolumenti per assegni e contratti di ricerca

1. Allo scopo di provvedere all’integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei
contratti di ricerca di cui all’articolo 51 comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso
le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca e iscritti
alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di
finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Articolo 26
Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai
fini pensionistici

1. In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che
riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le
seguenti misure:
a) , all’articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole “di durata non inferiore
a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “di durata non inferiore a tre anni” ;
b) all’articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole “che non
abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale” .

2. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
” 4 bis.
Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo, possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in
120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.”;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
” 5 bis.
La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato
all’Inps in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda.
Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale nella quale
sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1 comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile
dall’interessato; il contributo è altresì detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti
fiscalmente a carico nella misura del 19% dell’imposta stessa.”;
” 5 ter.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati
ai sensi dei commi da 5 a 5 bis, sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.”.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 5 comma 8, del decreto legge 2 luglio 2007,
n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 che sono corrispondentemente
ridotte.

Articolo 27
Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

1. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in
misura pari al 24% per l’anno 2008, in misura pari al 25% per l’anno 2009 e in misura pari al 26% a
decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17%.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, provvede all’approvazione di apposite delibere
intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di
cui al comma 1, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra
lavoratore e committente, nonché l’entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di
gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla
gestione separata di cui al comma 1;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in
analogia a quanto disposto dall’articolo 1, commi 1202 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
delle relative modalità ed effetti.

CAPO VII
NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONE FEMMINILE

Articolo 28
Riordino della normativa in materia di occupazione femminile

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimenti per i diritti e le pari opportunità e delle politiche per la famiglia, sentite le
associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in
conformità all’articolo 117 della Costituzione ed agli Statuti delle Regioni a Statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformit
della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, nell’ambito dell’esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle
necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare;
b) rafforzamento degli istituti previsti dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare
riferimento al lavoro a tempo parziale;
c) rafforzamento dell’azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con
riferimento ai servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell’esercizio
della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
d) orientamento dell’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo
sociale europeo (Fse) e dal Programma operativo nazionale (Pon), in via prioritaria per l’occupazione
femminile, a supporto non solo delle attività formative ma anche di quelle di accompagnamento ed
inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il
corso della relativa vita;
e) rafforzamento delle garanzie per l’applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in
materia di occupazione e di lavoro;
f) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di
far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
g) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI LAVORO

Articolo 29
Indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l’anno 2008, le indennità ordinarie di
disoccupazione di cui all’articolo 13 commi 7 e 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005, n. 80, sono riconosciute, nei limiti di venti milioni di euro ed
anche in deroga ai primi due periodi dell’articolo 13, comma 10, del decreto legge 14 marzo 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005, n. 80, esclusivamente in base ad intese
stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
che individua, altresì, l’ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i
lavoratori ed il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente
comma.

Articolo 30
Modifiche ed integrazioni all’art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 in materia di fornitura di
lavoro portuale temporaneo

1. Il comma 15 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
” 15. Per l’anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle
società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1,
lettera b) è riconosciuta un’indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile
d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione
figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonch
per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate
definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un
numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26
giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato
dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata
all’acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di
mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in
sede locale dalle competenti Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 15 dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
come modificato dal comma 1, nel limite massimo di 12 milioni di euro, si provvede per l’anno 2008
nell’ambito delle somme destinate dalla legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato per il medesimo anno agli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori –
ammortizzatori sociali in deroga.

CAPO IX
NORME FINALI

Articolo 31
Procedura per l’emanazione dei decreti legislativi

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati in
via preliminare dal Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle materie di competenza.
Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono
chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si
renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso
periodo all’esame delle Commissioni.
Qualora i termini per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo
prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia
concessa la proroga del termine per l’espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo del
presente comma, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo del presente comma, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.

2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 1. Entro diciotto mesi
dall’entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti
legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi
della presente legge con le altre leggi dello Stato e l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Articolo 32
Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica pari a… milioni di euro per l’anno 2008, a… milioni di euro per l’anno 2009, a… milioni di euro per
l’anno 2010, a… milioni di euro per l’anno 2011 e a… milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, hanno
efficacia solo successivamente all’entrata in vigore della legge finanziaria per l’anno 2008, nella quale
previsto uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 a valere sulle cui
risorse è assicurata la copertura della presente legge, con corrispondente riduzione delle risorse
medesime.

2. Dall’emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai Capi II, III e VII della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Redazione

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