Non è possibile prevedere nei bandi di gara, di importo superiore a 150.000 euro, ulteriori requisiti di partecipazione, in aggiunta all’attestazione SOA.
Lo ha chiarito l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in un parere depositato lo scorso 31 ottobre.
Il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è dunque da ritenersi “necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici”.
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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere del 23 ottobre 2007 numero 71
(presidente Giampaolino, relatore Rossi Brigante)
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla Gallo Giovanni & C. s.a.s., dalla Mastra s.r.l. e dalla Sandri Giovanni s.a.s. – sistemazione idraulica del torrente Mellea e recupero naturalistico delle fasce spondali in territorio comunale di Sommariva Perno – Pocaglia (L.R. 32/82) mediante opere di sistemazione idraulica e rivegetazione.
Il Consiglio;
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
In data 8 maggio 2007 il Comune di Sommariva Perno ha bandito la gara indicata in oggetto, per un importo complessivo a base d’asta di € 250.000,00, categoria prevalente OG13, classifica I.
In data 13, 14 e 25 giugno 2007 sono pervenute le istanze di parere indicate in oggetto, con le quali le imprese Gallo Giovanni & C. s.a.s., Mastra s.r.l. e Sandri Giovanni s.a.s. contestano il bando de qua nella parte in cui viene prescritta, “a pena di esclusione, l’allegazione della documentazione illustrativa e finanziaria relativa ad almeno tre lavori eseguiti in data recente in categoria OG13”.
Le suddette imprese, nell’evidenziare che viene illegittimamente richiesto un ulteriore requisito rispetto all’attestazione SOA, lamentano l’impossibilità a partecipare alla gara.
In sede di istruttoria procedimentale la S.A. ha rappresentato che la previsione in esame è stata richiesta dalla Regione Piemonte, soggetto finanziatore, al fine di poter documentare una certa esperienza acquisita nell’esecuzione di lavori analoghi per la categoria OG13 e che in sede di sopralluogo il Responsabile del procedimento ha comunicato ai concorrenti che era sufficiente presentare tre copie di certificati di regolare esecuzione.
Ritenuto in diritto
La questione sottoposta all’attenzione dell’Autorità concerne la possibilità di prevedere nei bandi di gara, di importo superiore a 150.000 euro, ulteriori requisiti di partecipazione, in aggiunta all’attestazione SOA.
Secondo consolidato orientamento di questa Autorità, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, si fa presente che il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è necessaria e sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici.
L’articolo 1, comma 3, del d.P.R. n. 34/2000 prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.
Sulla base di tale precetto normativo, i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati agli articoli 17 e ss. del suddetto regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli fissati già dalla legge.
Conseguentemente, la clausola del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti la dimostrazione di aver eseguito in data recente almeno tre lavori nella categoria OG13, sia pure mediante esibizione di copia dei certificati lavori, costituisce una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con l’articolo 1, comma 4, del citato d.P.R. 34/2000 e con il principio di consentire la più ampia partecipazione, cui devono uniformarsi le procedure aperte.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la clausola del bando che pone a carico dei concorrenti di allegare la documentazione illustrativa e finanziaria relativa ad almeno tre lavori eseguiti in data recente in categoria OG13, non è conforme all’articolo 1, commi 3 e 4 del d.P.R. 34/2000.
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 31 ottobre 2007