Presentato alla Camera per la conversione, il decreto legge milleproroghe, 31 dicembre 2007 numero 248.
Abbiamo già pubblicato una scheda riepilogativa, pubblichiamo ora di seguito il testo della relazione al disegno di legge di conversione (numero 3324/AC).
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Onorevoli Deputati !
Con il presente decreto-legge si ovvia all’esigenza urgente di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario.
Sezione I – (Difesa) – Articolo 1 – (Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali). – La disposizione è volta a prorogare al 31 gennaio 2008 – in analogia a quanto previsto per il 2007 dall’articolo 1, comma 1241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali in atto. Ciò al fine di consentire al Ministero della difesa e agli altri Dicasteri interessati (affari esteri, interno, giustizia ed economia e finanze) di disporre tempestivamente dei fondi necessari per affrontare le spese indilazionabili per la prosecuzione delle missioni internazionali in atto, nelle more dell’emanazione del provvedimento di proroga annuale delle autorizzazioni di spesa per le missioni stesse.
Tali spese riguardano, in particolare, quelle per l’assicurazione del personale e i trasporti strategici, necessariamente correlate a contratti annuali, che si rende possibile sostenere mediante anticipazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sul fondo assegnato per il 2008 dall’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.
Non v’è necessità di porre ulteriormente in evidenza la delicatezza del problema della copertura assicurativa del personale impegnato nelle missioni, che altrimenti potrebbe non essere garantita all’inizio dell’anno.
Articolo 2 – (Proroga di termini in materia di difesa) – Le disposizioni di cui al presente articolo sono intese a prorogare i termini relativi all’applicazione di talune disposizioni transitorie in materia di personale militare.
Il comma 1 è volto a consentire il completamento delle procedure per il transito nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, prorogando di un anno, fino al 2008, l’autorizzazione al citato transito prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. Tale autorizzazione, originariamente prevista fino al 2005, è stata già prorogata al 2007 con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. Ciò nonostante non è risultato ancora possibile ultimare il transito di 22 ufficiali (dei complessivi 149 previsti dalla disposizione), in ragione della necessità di raccordare tale transito con il progetto di ulteriore riduzione delle Forze armate in fase avanzata di definizione. In relazione a tale progetto risulta necessaria la permanenza della disposizione per un ulteriore anno, tenuto conto, altresì, che il ruolo tecnico-logistico dell’Arma presenta una situazione deficitaria, soprattutto con riferimento al personale di grado più elevato ed esperienza maggiore.
Il comma 2 è inteso a prorogare fino all’anno 2012 le disposizioni transitorie previste, fino all’anno 2007, dall’articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000. Tali disposizioni consentono di modificare, con decreto del Ministro della difesa, il numero delle promozioni al grado superiore, la determinazione delle relative aliquote di valutazione, le permanenze minime nei gradi, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici complessivi; ciò al fine di garantire l’armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. L’esigenza di prorogare tale regime transitorio fino al 2012 è stata già riconosciuta nell’ambito del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di personale militare delle Forze armate, istituti di formazione e onorificenze», deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 novembre 2007 e in corso di presentazione al Parlamento; infatti, la norma ripropone il contenuto dell’articolo 6, comma 1, lettera g), numero 6), di tale disegno di legge.
L’imminente scadenza del termine rende necessario un intervento urgente di proroga, che non può che essere ragguagliata al periodo previsto dal citato disegno di legge, per l’incidenza che le valutazioni annuali effettuate in sede di avanzamento hanno sull’ordinato sviluppo dei ruoli nel tempo e la conseguente necessità per le commissioni di conoscere preventivamente l’ambito temporale di vigenza del sistema di avanzamento nell’ambito del quale devono operare negli anni futuri.
Il comma 3 è diretto a prorogare fino all’anno 2012 l’applicazione delle disposizioni transitorie previste dall’articolo 60-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernenti l’avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Tali disposizioni transitorie riguardano la ripartizione tra i ruoli di provenienza del numero delle promozioni annuali ai vari gradi dei ruoli unificati, la determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali con decreto ministeriale, l’aliquota unica di valutazione per l’avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli normali, in luogo delle tre aliquote previste a regime formate sulla base dell’anzianità di grado, le promozioni cicliche e le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo speciale delle armi dell’arma aeronautica.
Anche tale proroga è inserita, perché necessaria, nel menzionato disegno di legge in materia di personale militare delle Forze armate, istituti di formazione e onorificenze [articolo 5, comma 1, lettera g)]. L’urgenza dell’intervento risiede nel fatto che, pur essendo fissato al 2009 il termine di scadenza delle disposizioni transitorie indicate dall’articolo 60-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1997, anche per le commissioni di avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica si rende necessario sapere con certezza, per le ragioni sopra esposte con riguardo alla disciplina sull’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, già a partire dalle valutazioni effettuate all’inizio del 2008, quale sarà la normativa da applicare almeno nel prossimo triennio.
Il comma 4 è finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le unità produttive e industriali della difesa, gestite unitariamente dall’Agenzia industrie difesa e tutte dotate di adeguati strumenti ordinamentali, devono raggiungere gli obiettivi di economica gestione per il conseguimento dei quali è stata istituita l’Agenzia stessa.
Sezione II – (Beni culturali e turismo) – Articolo 3 – (Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere) – Il termine di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato di sei mesi al fine di consentire agli imprenditori di completare i lavori già avviati e di predisporre la documentazione tecnica a supporto delle domande di rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Articolo 4 – (Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico) – Con il comma 389 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) è stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo destinato all’erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Le modalità, i limiti e i criteri per l’attribuzione dei contributi avrebbero dovuto essere definiti con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge finanziaria 2007. Tale decreto però non è stato ancora adottato e di conseguenza il disposto normativo di fatto non ha trovato attuazione. La proposta è volta pertanto a prorogare al 31 dicembre 2008 lo spazio temporale di riferimento per le spese sostenute da parte dei gestori di attività commerciali al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, rendendo così possibile il raggiungimento dell’obiettivo fissato dal legislatore.
Articolo 5 – (Proroga termini in materia di beni e attività culturali) – Il comma 1 contiene norme urgenti per consentire l’attività di fondazioni e di imprese operanti nel settore delle attività culturali. La norma riguarda gli organi di gestione di tutte le fondazioni sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali operanti sia nel settore musicale che, in genere, nelle attività culturali, in scadenza nel corso del 2008. Data l’esigenza di continuità di gestione in un delicato momento di adeguamento alle nuove norme introdotte dalla legge finanziaria per l’anno 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), si dispone una breve proroga (fino al 31 dicembre 2008) della durata degli organi in scadenza nel corso del 2008.
Quanto al comma 2, difficoltà operative, di carattere oggettivo, connesse alla predisposizione delle gare per l’affidamento in concessione, secondo il nuovo metodo integrato su scala regionale, dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura, determinano la necessità di prorogare il termine finale previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dal 28 febbraio al 30 aprile 2008.
Sezione III – (Lavoro e previdenza) – Articolo 6 – (Proroghe in materia previdenziale) – Il comma 1 dell’articolo dispone la proroga del termine di scadenza degli organi sociali degli enti previdenziali. Per quanto riguarda il comma 2, la disposizione è finalizzata a consentire l’adozione, da parte dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali, dei progetti di unificazione delle Casse medesime in considerazione della soppressione, a far data del 1o gennaio 2008, degli Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e dei periti commerciali e della contestuale istituzione, a decorrere dalla medesima data, di un unico Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Articolo 7 – (Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative) – Le lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, hanno sostituito i commi 3 e 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. A seguito di tali modifiche, vigenti dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 248 del 2006:
a) la sanzione per l’utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato «per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione», ma è quantificata in una somma che varia «da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo»;
b) l’organo deputato all’irrogazione della sanzione non è più l’Agenzia delle entrate, ma «la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».
Considerato che le predette disposizioni non hanno disciplinato il regime transitorio finalizzato a regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, con riguardo all’organo competente all’irrogazione delle sanzioni per le violazioni constatate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa si è espressa l’Avvocatura generale dello Stato individuando lo stesso nella Direzione provinciale del lavoro.
Con l’articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale»), è stato disposto che la competenza ad adottare i provvedimenti sanzionatori in argomento nei casi in cui la constatazione delle violazioni sia avvenuta prima delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sia attribuita all’Agenzia delle entrate e che l’adozione dei provvedimenti relativi alle medesime violazioni sia soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell’articolo 16 dello stesso decreto legislativo.
In base all’articolo 1, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 («Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008»), a decorrere dal 1o gennaio 2008, gli uffici dell’Agenzia dovranno, pertanto, procedere al perfezionamento dell’iter di applicazione della sanzione anche con riguardo alle violazioni constatate nel 2002 sulla base delle richiamate disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
Considerato che le norme in materia di termini per la notifica dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni recate dall’articolo 20 del citato decreto prevedono che tali atti debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, con la presente disposizione si intende garantire il perfezionamento, da parte degli uffici dell’Agenzia, del procedimento di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, procedimento che, in conseguenza dell’approvazione della disposizione di cui al comma 7-bis, inserito nel cosiddetto «Protocollo welfare» collegato alla manovra finanziaria, rischierebbe, in alcuni casi, di non poter essere concluso.
Sezione IV – (Salute) – Articolo 8 – (Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici) – I commi 1 e 2 sono finalizzati a consentire da parte delle regioni una più forte gestione dei piani di attività concordati, attraverso la stipula degli appositi accordi, previsti dall’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con gli erogatori privati accreditati.
In particolare, si chiarisce che in caso di modificazioni in corso d’anno degli importi tariffari, se non intervengono appositi accordi integrativi, il limite di remunerazione massimo già fissato nei confronti delle strutture erogatrici rimane comunque invariato con corrispondente variazione dei volumi delle prestazioni.
I due commi non comportano oneri a carico dello Stato, ma, anzi, inducono economie in quanto idonei ad evitare possibili contenziosi legati a modificazioni tariffarie non previste.
Con il comma 3 si intende, ai fini di una più completa istruttoria che possa tenere conto anche delle disposizioni regionali in tema di tariffe, differire in prima applicazione al 31 dicembre 2008 il termine per l’adozione del decreto di aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e prevederne il successivo aggiornamento triennale.
Articolo 9 – (Proroghe e disposizioni in materia di farmaci) – Le disposizioni previste dall’articolo in esame sono dirette ad assicurare il protrarsi nel tempo di situazioni determinate da norme di prossima scadenza.
Il comma 1 prevede la proroga della vigenza del meccanismo del pay back previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale disposizione, come è noto, ha dato alle aziende farmaceutiche la possibilità di veder sospesa, nei confronti dei propri farmaci, la misura di riduzione del 5 per cento dei prezzi al pubblico disposta dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previo impegno al versamento, da parte delle stesse aziende, a favore delle regioni interessate, di importi equivalenti al risparmio atteso dalla riduzione dei prezzi. Tenuto conto che il predetto meccanismo è stato previsto dalla norma soltanto per il periodo 1o marzo 2007-29 febbraio 2008, mentre l’articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha confermato per il 2008 i prezzi risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate dall’AIFA nel 2006 e ribadite dalla legge finanziaria per il 2007, occorre introdurre una disposizione che proroghi il sistema del pay back a tutto l’anno 2008.
Il comma 2 introduce una disposizione per garantire al Ministero della salute e all’AIFA di continuare ad avere sufficienti elementi di conoscenza del mercato dei medicinali vendibili senza prescrizione medica. Come è noto, per effetto dell’articolo 1, comma 801, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal 1o gennaio 2007 il prezzo al pubblico dei medicinali vendibili senza prescrizione medica è fissato dal venditore al dettaglio e non deve essere più obbligatoriamente indicato in etichetta, ma in virtù del comma 802 dello stesso articolo, per l’anno 2007 i prezzi di vendita al pubblico di tali medicinali non possono essere superiori ai prezzi massimi in vigore al 31 dicembre 2006. Quest’ultima norma (in scadenza al 31 dicembre 2007) ha consentito all’Amministrazione di avere ancora, per l’anno in corso, una sufficiente conoscenza del mercato dei predetti farmaci. Per il futuro, appare necessario un diverso meccanismo che, senza contraddire la scelta di liberalizzazione dei prezzi al dettaglio, non faccia comunque venir meno la possibilità del Ministero della salute e dell’AIFA di conoscere le dinamiche dei prezzi di questo specifico settore. A tale fine, il comma in questione impone alle aziende produttrici dei farmaci vendibili senza prescrizione medica di comunicare ad entrambe le predette autorità sanitarie il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita.
Articolo 10 – (Prosecuzione dell’attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia) – La misura proposta riveste carattere di particolare necessità e urgenza per le rilevanti finalità ad essa sottese.
Infatti, le motivazioni a sostegno di tale iniziativa risiedono nell’esigenza di consentire tramite una nuova autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, alla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) la prosecuzione del progetto internazionale per la formazione, la ricerca, la condivisione e l’interscambio del patrimonio di conoscenze, per la cura della talassemia e delle malattie ematologiche, ad altissima incidenza epidemiologica nei Paesi del bacino mediterraneo e mediorientale, con una conseguente ricaduta positiva per l’Italia, anche in termini di immagine.
Ciò perché, come è noto, il finanziamento in origine autorizzato a favore dell’IME, per essere riferito soltanto ad un triennio, è già scaduto e non permetterebbe alla Fondazione, quindi, ove non fosse rinnovato, di condurre a termine il progetto di ricerca richiamato.
L’IME è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obiettivi quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenze nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell’area mediterranea.
Il comma 2 disciplina la copertura finanziaria degli oneri necessari per l’attuazione di quanto disposto nel comma 1, attraverso la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. La somma stanziata sarà destinata sia al consolidamento della stessa struttura della Fondazione sia all’espletamento di tutte le attività necessarie per consentire alla stessa di ottenere prossimamente il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
Articolo 11 – (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare) – In adempimento all’ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione della legge finanziaria 2008 alla Camera dei deputati, si provvede con il primo provvedimento utile a trasformare, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato, l’Autorità nazionale per la sicurezza nazionale in «Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare».
Sezione V – (Università) – Articolo 12 – (Disposizioni in materia di università) – Le disposizioni del comma 1 differiscono ulteriormente i termini previsti dall’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. L’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che le spese fisse ed obbligatorie delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo di finanziamento ordinario. Di tale limitazione si tiene conto anche in sede di verifica delle spese di personale sulla base della programmazione del fabbisogno effettuata dagli atenei (procedura Proper). L’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i cui effetti sono già stati prorogati al 31 dicembre 2007, consente, ai fini della valutazione del limite del 90 per cento:
a) di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo a decorrere dall’anno 2002;
b) che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La disposizione in parola mira, dunque, a correggere le distorsioni provocate dall’incidenza del personale universitario sanitario sul rapporto tra assegni fissi e fondo di finanziamento ordinario e delle rivalutazioni degli incrementi retributivi definite a livello centrale e senza oneri aggiuntivi per lo Stato (a carico dei bilanci universitari). Con la presente proposta di proroga si intende, pertanto, prorogare ancora per un anno gli effetti del citato articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2004.
La proroga è peraltro ancora più necessaria tenuto conto che, da un lato, i costi del personale lievitano per effetto degli incrementi ordinari e per i passaggi di classe e che, dall’altro, molti atenei hanno già superato senza gli sconti sopra citati il predetto rapporto.
Articolo 13 – (Termini per la conferma di ricercatori) – La disposizione è finalizzata a consentire la proroga al 31 dicembre 2009 del termine relativo alle procedure concorsuali previste dal decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, salvaguardando, comunque, la facoltà dei ricercatori abilitati a concorrere alle stesse di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.
Sezione VI – (Giustizia) – Articolo 14 – (Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari) – Il 31 dicembre 2007 scadrà il mandato di un elevato numero di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari (circa 1.200), già confermati nell’incarico una volta ai sensi dell’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e perciò non più prorogabili. L’articolo è finalizzato a consentire all’amministrazione giudiziaria di continuare ad avvalersi – in deroga al citato articolo 42-quinquies e per la durata di altri sei mesi – dell’apporto di tale categoria di magistrati onorari (assolutamente indispensabili tenuto conto delle attuali vacanze di magistrati ordinari, come gli uffici, specie di Procura, insistentemente segnalano), in vista della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale di cui all’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. La norma non comporta spese, in quanto i modesti compensi che la legge prevede per questa categoria di magistrati onorari sono già dotati di copertura finanziaria.
Articolo 15 – (Disposizioni in materia di arbitrati) – I vincoli in materia di arbitrati previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 144, si applicano dal 1o luglio 2008 per consentire l’attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
Articolo 16 – (Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano) – Questo articolo reca limitate modifiche all’impianto legislativo di cui all’articolo 30 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM), che si rendono, però, indispensabili e urgenti al fine di attribuire tempi certi a quella che è l’attività più qualificante e complessa tra i compiti attribuiti al commissario e all’organo di vigilanza e la predisposizione, cioè, del piano di liquidazione dei beni della FOM, fatta esclusione per quelli di interesse storico-artistico dichiarati inalienabili.
In tale contesto, nel testo vigente, la locuzione «in via d’urgenza» di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, appare di contenuto troppo generico, mentre è necessario, nell’interesse degli stessi creditori della Fondazione, che sia individuato un arco temporale ben definito per l’assolvimento dei compiti in parola.
Si è ritenuto, altresì, necessario – considerata la particolare delicatezza della materia – che fosse lo stesso legislatore a indicare modalità e criteri per la determinazione del compenso da attribuire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, agli organi della FOM.
La norma non reca alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.
Sezione VII – (Infrastrutture e trasporti) – Articolo 17 – (Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario) – Il vigente comma 10 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, prevede che fino al 30 giugno 2006 i canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria continuano ad essere calcolati sulla base dei criteri dettati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 e 22 marzo 2000.
Per stabilire i nuovi canoni per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale lo stesso articolo 17, al comma 1, prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da predisporre sulla base di una motivata relazione del gestore dell’infrastruttura ferroviaria Rete ferroviaria italiana Spa (RFI Spa) e da adottare previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Allo stato attuale, pur essendo completata l’istruttoria per la predisposizione della proposta di decreto previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003, che deve stabilire i nuovi canoni, non è ancora pervenuta la relazione finale da parte di RFI Spa. L’istruttoria stessa ha richiesto un approfondito esame della questione, anche in relazione all’impatto che una nuova formulazione dei canoni di accesso all’infrastruttura può avere sui costi dei servizi ferroviari, con particolare riferimento a quelli soggetti ad obbligo di servizio pubblico sotto il controllo e a spese delle regioni.
In considerazione di quanto descritto, poiché l’equilibrio di bilancio di RFI Spa dipende da due questioni connesse, ovvero il montante complessivo dei canoni e i livelli di contribuzione previsti nel contratto di programma di competenza del Ministero delle infrastrutture, va evidenziato che con il nuovo assetto dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, in base al quale al primo compete la definizione dei livelli di contribuzione nell’ambito del contratto di programma, mentre al Ministero dei trasporti è attribuita la competenza in materia di canoni di accesso alla rete, sarà necessario un preventivo coinvolgimento di entrambi i Ministeri.
Pertanto, pur prevedendo di presentare nei primi mesi del 2008 la proposta di decreto per stabilire i nuovi canoni, tenuto conto dei tempi tecnici per l’acquisizione del parere del CIPE e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si rende indispensabile differire il termine di adozione del decreto stesso al 31 dicembre 2008. Ciò al fine di consentire la prosecuzione della validità degli attuali canoni nelle more della conclusione dell’iter di approvazione e adozione del nuovo decreto.
In data 3 dicembre 2007 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea due regolamenti:
a) il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
b) il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
Tali regolamenti, che entreranno in vigore nel dicembre 2009, impattano in modo sostanziale sul quadro normativo di riferimento del trasporto ferroviario sulla media e lunga percorrenza.
Alla luce di quanto descritto si rende necessario differire l’applicazione del comma 253 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, almeno di un anno al fine di verificare, anche con la Commissione europea, l’effettiva portata delle nuove norme e adeguare pertanto gli argomenti e i contenuti attinenti alla materia dell’indagine conoscitiva da effettuare da parte del Ministero dei trasporti.
Effettuare l’indagine nel corso dell’anno 2009, quindi, consentirà di definire i nuovi assetti del settore – liberalizzazione, obblighi di servizio pubblico – in tempi congruenti con l’entrata in vigore delle nuove norme comunitarie e quindi di evitare un disallineamento dell’Italia rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea.
Articolo 18 – (Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96) – L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, reca una disposizione transitoria intesa, in applicazione del principio tempus regit actum, a non pregiudicare i diritti acquisiti dai concessionari delle gestioni aeroportuali.
La proroga del termine si rende necessaria per consentire entro una data certa la definizione dei procedimenti, soggetti alla disciplina transitoria, e non ancora conclusi in ragione dell’evidente complessità sottesa alle maggiori iniziative di gestione aeroportuale.
Al fine di dirimere alcune incertezze interpretative che hanno contribuito a impedire la tempestiva conclusione dei procedimenti, è altresì chiarito che nell’ambito di applicazione del regime transitorio, come prorogato, sono ricomprese anche le fattispecie di delocalizzazione funzionale delle concessioni in parola.
Articolo 19 – (Contratti pubblici) – La proposta normativa in esame ha lo scopo di assicurare l’applicazione di alcune disposizioni previste agli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, in materia di lavori pubblici relative ai soggetti creditori di appaltatori di opere pubbliche a garanzia delle stazioni appaltanti.
Articolo 20 – (Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) – Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 74 reso nelle sedute del 13 e 27 luglio 2007, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo delle «Norme tecniche per le costruzioni», che costituisce revisione organica e generale del precedente testo emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005 per il quale, l’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ha previsto una fase sperimentale di applicazione per un periodo di diciotto mesi.
In considerazione del carattere organico e generale della nuova normativa tecnica, emerge la necessità che anche l’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni sia accompagnata da un adeguato periodo transitorio nel quale sia consentita la possibilità di applicazione in alternativa della normativa precedentemente in vigore.
Articolo 21 – (Proroga utilizzo disponibilità ENAC per interventi aeroportuali) – L’articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha autorizzato l’ENAC a utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005 disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con l’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, l’autorizzazione in questione è stata prorogata all’anno 2006 per fare fronte ad ulteriori spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro dei trasporti.
Con le risorse messe a disposizione dall’ENAC si è provveduto ad ottemperare in parte agli obblighi derivanti da impegni assunti dall’Ente medesimo nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.
L’articolo proposto consente di rispettare integralmente gli impegni assunti dall’ENAC.
Articolo 22 – (Disposizioni in materia di limitazioni alla guida) – L’articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, ha escluso per i neopatentati di categoria B, per il primo anno dal conseguimento della patente, la possibilità di condurre autoveicoli con un rapporto potenza/tara superiore a 50 kw/t.
Il comma 2 dell’articolo sopracitato prevede che la disposizione è efficace nei confronti dei titolari di patente B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.
Sono stati effettuati approfondimenti sulla coerenza del limite imposto con l’obiettivo di un approccio graduale alla guida dei veicoli con più elevate prestazioni che la norma si prefigge, in analogia con quanto già avviene per la guida dei veicoli a due ruote.
Da una verifica effettuata sulle auto presenti sul mercato, la soglia imposta appare:
a) da un lato restrittiva in quanto esclude alcune vetture «piccole» tipicamente ritenute adatte a neopatentati;
b) dall’altro permissiva in quanto non esclude alcune vetture (più grandi e più pesanti) con prestazioni ragguardevoli e, in particolare, con velocità massima maggiore di 180 km/h.
In effetti, l’aver espresso il limite attraverso un valore massimo della potenza riferita alla tara, se può rispondere alle esigenze di agevole comprensione ed applicazione della norma, rappresenta pur sempre, nell’ampio campo di applicazione costituito dai veicoli che possono essere condotti con la patente B (veicoli fino a 3,5 t), un compromesso che in alcuni casi può non consentire di raggiungere pienamente l’obiettivo.
Alla luce di quanto descritto, per superare il problema di cui alla lettera a) sono state eseguite alcune verifiche sugli autoveicoli in commercio per valutare gli effetti di un eventuale innalzamento del limite, dagli attuali 50 kw/t a 55 kw/t.
Dalla verifica è risultato che un diverso valore tarato sui 55 kw/t nel campo delle autovetture piccole consente con buona approssimazione il superamento della problematica di cui alla lettera a): sarebbero infatti riacquisite al parco veicoli conducibili dai neopatentati vetture quali, ad esempio, la FIAT 500, la Toyota Yaris ed altre.
Tuttavia, tale limite lascerebbe la possibilità di condurre alcune autovetture di varie categorie (medio piccole, medio grandi, SUV, monovolume medi e grandi) con prestazioni di velocità al di sopra dei 180 km/h. In ragione di ciò è stata esplorata l’ipotesi di introdurre per le sole autovetture (categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al conducente) un ulteriore limite alla potenza massima. In particolare, sono stati verificati i vari scenari parametrati a diversi limiti di potenza massima.
In relazione agli approfondimenti effettuati ne è risultato che l’abbinamento tra il valore limite del rapporto potenza/tara fissato a 55 kw/t e l’imposizione di un limite alla potenza massima di 70 kw per le autovetture (categoria M1) può rappresentare l’ipotesi che meglio consente di raggiungere gli obiettivi della norma: la combinazione del limite di rapporto potenza/tara pari a 55 kw/t, unitamente a quello di potenza massima pari a 70 condurrebbe infatti a una situazione di soli 5 modelli «consentiti» con velocità di costruzione lievemente superiore ai 180 km/h, ampliando al contempo adeguatamente lo spettro dei veicoli «permessi».
L’individuazione dei suddetti limiti comporterebbe, inoltre, l’ulteriore beneficio di consentire alle famiglie con neopatentati di non dovere necessariamente sostituire il veicolo di cui dispongono con altro, conforme a limiti eventualmente più restrittivi, per permettere la guida al neopatentato.
Una modifica così articolata è stata dunque proposta in seno al disegno di legge, attualmente in seconda lettura alla Camera dei deputati (atto Camera 2480-B), recante «Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Peraltro, non essendovi certezza che il disegno di legge completi il suo iter in tempo utile, e cioè prima del 31 gennaio 2008, data di efficacia della disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 117 del 2007, si ritiene necessario il ricorso allo strumento normativo del cosiddetto «decreto mille proroghe» al fine di impedire che entri in vigore un regime destinato a mutare, nel senso esposto, nel lasso di un breve periodo: il che determinerebbe indesiderabili effetti di discriminazione e incertezza tra gli utenti.
Articolo 23 – (Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203) – La proposta è volta a differire al 1o gennaio 2009 il termine relativo all’impiego delle risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in modo che le stesse siano da subito utilizzate nel corso dell’anno 2008, qualora non impegnate alla scadenza del 31 dicembre 2007, per finalità riconducibili alla risoluzione della problematica del disagio abitativo.
Sezione VIII – (Personale delle pubbliche amministrazioni) – Articolo 24 – (Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute) – L’articolo 2 della legge 31 marzo 2005, n. 56, prevede l’assunzione di personale a tempo determinato (un biennio) appartenente all’area funzionale C (C1 e C2) per le finalità della legge entro il limite massimo dello stanziamento pari a 2 milioni di euro. Si segnala che su tali risorse sono imputate anche le spese per missioni del suddetto personale. Mediante procedure concorsuali sono stati assunti 13 appartenenti alla posizione economica C1 e 6 appartenenti alla posizione economica C2, per complessive 19 unità. L’immissione in servizio decorre rispettivamente dal 1o novembre 2006 e dal 1o dicembre 2006; i contratti, quindi, scadranno nel corso del 2008. L’assoluta e nota carenza di personale e l’esperienza maturata dai giovani funzionari assunti in virtù della predetta norma suggeriscono l’opportunità di consentire loro di proseguire l’esperienza maturata, nel mutuo interesse dell’Amministrazione e dei singoli funzionari. Ciò consentirebbe di risolvere una parte dei problemi causati dall’assenza presso l’Amministrazione di personale giovane e qualificato. L’onere è determinato in 100.000 euro per il 2008 e in 1 milione di euro per ciascuno degli anni del biennio 2009-2010 e si provvede, nel limite massimo di 100.000 euro per l’anno 2008 e di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2009, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica» di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a euro 1 milione per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La proposta normativa contenuta nei commi 3 e 4 dell’articolo in esame si rende necessaria e indispensabile, in quanto tutte le previsioni normative già intervenute, nonché quelle in corso di definizione, relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, non possono estendersi al personale medico del Ministero della salute, costituito da 16 unità di elevata professionalità (con un costo unitario annuo di 72.816 euro, per un onere complessivo annuo arrotondato di 1,2 milioni di euro), di cui il Ministero della salute si avvale, per assolvere ai propri compiti istituzionali, sin dal 1999 a seguito della legge 16 dicembre 1999, n. 494, adottata per far fronte alle necessità connesse al grande Giubileo dell’anno 2000.
La mancata proroga dei relativi rapporti di lavoro, che scadranno al 31 dicembre 2007, oltre che pregiudicare gli interessati, inficerebbe il proseguimento della specifica attività svolta dagli stessi che, nel tempo, hanno acquisito una elevata professionalità, nell’interesse del Ministero della salute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Articolo 25 – (Divieto di estensione del giudicato) – L’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede, per il triennio 2005-2007, il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali per il personale delle pubbliche amministrazioni. Stante la scadenza ormai prossima della citata norma e considerato che l’articolo 78 dell’atto Senato n. 1817 (che prevedeva la reiterazione del divieto per il triennio 2008-2010) è stato stralciato in sede di approvazione del provvedimento da parte dell’Assemblea del Senato, si rappresenta l’assoluta necessità di inserire nel decreto-legge in oggetto un apposito articolo inteso a prorogare per l’anno 2008 il suddetto divieto di estensione di giudicato.
Al riguardo si considera che, diversamente, dal 1o gennaio 2008 verrebbe meno l’unico strumento normativo grazie al quale è stato sinora possibile precludere alle amministrazioni pubbliche – peraltro particolarmente sensibili alle istanze del personale non ricorrente – l’estensione generalizzata degli effetti di decisioni giurisdizionali definitive in materia di personale.
Ciò posto, si fa presente che ove il divieto in questione non fosse prorogato si verificherebbe certamente un aggravio di spesa particolarmente rilevante per la generalità della finanza pubblica, ancorché non quantificabile, tenuto conto dell’entità del fenomeno del contenzioso riguardante il personale delle amministrazioni.
A tale riguardo si richiama l’attenzione sul numero dei contenziosi già definiti in tema di procedure di mobilità collettiva o sulle progressioni di carriera oppure su quelli che presumibilmente si avvieranno a seguito delle procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibile prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A titolo meramente esemplificativo si fa presente che la sola estensione del giudicato relativo all’attribuzione del trattamento economico del personale dei ruoli ad esaurimento ai dipendenti inquadrati nella posizione C3 (contenzioso che riguarda la totalità del comparto Ministeri) comporterebbe un aggravio di spesa di oltre 100 milioni di euro in ragione d’anno, oltre quella ancor più elevata per competenze arretrate.
Sezione IX – (Agricoltura) – Articolo 26 – (Disposizioni in materia di agricoltura) – Con l’intervento proposto nei commi da 1 a 5 vengono prorogati i seguenti termini:
comma 1: il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari, nonché il termine per l’adeguamento degli statuti da parte dei consorzi in bonis;
comma 2: il termine di operatività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura;
comma 3: il termine per l’esercizio dei compiti del Commissario straordinario per le emergenze zootecniche;
comma 4: il termine per l’inclusione di ulteriori garanzie nell’elenco di quelle ammissibili ai benefìci di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, limitatamente ai soci garanti delle cooperative che sono stati a suo tempo esclusi a causa della presentazione delle domande in ritardo rispetto ai termini stabiliti;
comma 5: il termine previsto dall’articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’inquadramento presso regioni ed enti locali del personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.
Al comma 6 viene differito il termine per la definizione del piano di rientro dai debiti dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, previa rideterminazione della tariffa da applicarsi alle forniture idriche ad opera del Comitato previsto dall’accordo 5 agosto 1999 tra le regioni Puglia e Basilicata. Ai fini del risanamento dell’Ente è anche previsto l’utilizzo degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere irrigue realizzate. Tali disposizioni sono necessarie per consentire il successivo trasferimento del suddetto Ente irriguo alle regioni competenti.
Con il comma 7 si autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell’Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nell’anno 2006.
Articolo 27 – (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica) – La norma consente alle regioni di procedere, entro il 30 giugno 2008, al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario secondo criteri da definire, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture, facendo salvi i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse.
Sezione X – (Sviluppo economico) – Articolo 28 – (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.) – Si propone di prorogare fino al 30 giugno 2008 il termine previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.
Infatti, le trattative intercorse con le regioni hanno fatto emergere diversi problemi la cui soluzione è ritenuta pregiudiziale e imprescindibile da parte delle stesse amministrazioni regionali per poter effettuare il suddetto trasferimento.
In particolare, è stato richiesto dalle regioni, come condizione per l’acquisizione delle società regionali, il contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che anche in futuro tali società conservino l’attuale fatturato e, conseguentemente, l’equilibrio economico e finanziario.
Articolo 29 – (Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati) – Il comma 1 della disposizione in commento prevede la proroga, per tutto il 2008, degli ecoincentivi per la rottamazione senza sostituzione di vetture, previsti dai commi 224 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), con la possibilità di rottamare anche veicoli appartenenti alla categoria «euro 2», purché immatricolati prima del 1o gennaio 1999; è stato inoltre, aumentato, da ultimo, a tre annualità il contributo per abbonamenti per trasporto locale (ulteriore costo stimato in circa 2,5 milioni di euro).
Inoltre, con il comma 2 viene parimenti prorogato di un anno l’incentivo per l’acquisto di motocicli non inquinanti di cui al comma 236 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
Per tutto l’anno 2008 sono prorogati gli ecoincentivi per l’acquisto di veicoli e piccoli autocarri previsti dalla legge finanziaria per il 2007, con alcune differenze.
Per quanto riguarda le vetture, al comma 3, infatti, viene previsto che, al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati prima del 1o gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di anidride carbonica per chilometro oppure non oltre 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentati a diesel, è concesso un contributo di euro 700 e l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, estesa per ulteriori due annualità se il veicolo rottamato appartiene alla categoria «euro 0». Detto contributo è elevato di ulteriori 100 euro se i veicoli nuovi acquistati emettono non oltre 120 grammi di anidride carbonica per chilometro ovvero si tratta di autovetture nuove alimentate con sistemi ibridi, ad emissioni 0 di anidride carbonica, riferita all’alimentazione ecologica. L’ultimo periodo del comma 3 aumenta di euro 500 il contributo nel caso di rottamazione di due veicoli appartenenti allo stesso nucleo familiare.
La norma, al comma 4, prevede anche il rinnovo dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale e autocaravan) di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» immatricolati prima del 1o gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria «euro 4», della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, con la concessione di un contributo:
a) di euro 1.500, se il veicolo è di massa massima inferiore a 3.000 chilogrammi;
b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3.000 e fino a 3.500 chilogrammi.
Il comma 5 disciplina l’efficacia temporale della normativa di cui ai commi 2, 3 e 4, stabilendo che dette disposizioni riguardano i contratti di acquisto dei veicoli stipulati a partire dal 1o gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2008, con possibilità di immatricolazione dei suddetti veicoli sino al termine ultimo del 31 marzo, margine temporale volto a consentire il completamento delle pratiche di immatricolazione.
Il comma 6 contiene un richiamo a quanto già stabilito dai commi 229, primo periodo, 230, 231, 232, 233 e 234 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, riguardanti il rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato e in particolare l’applicazione della disciplina de minimis; gli oneri di carattere documentale e procedurale a carico del venditore e delle imprese costruttrici, anche ai fini di recuperare il contributo anticipato all’acquirente, attraverso la compensazione di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; la negazione del contributo per l’acquisto di veicoli al cui scambio o produzione è diretta l’attività di impresa e la concessione del contributo anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.
Il comma 7 tende ad evitare l’applicazione del limite economico di cui all’articolo 1, comma 53, della legge finanziaria 2008, alle fattispecie previste nell’articolo in esame.
Il comma 8 dispone, per l’anno 2009, un incremento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, di 50 milioni di euro.
Il comma 9 determina le misure dell’incentivo per l’installazione sui veicoli di impianti a GPL e a metano pari, rispettivamente, ad euro 350 e ad euro 500.
La modifica apportata dal comma 10 al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, con la soppressione delle parole da: «effettuata entro» fino alla fine del periodo, dispone l’applicazione a regime delle norme sugli incentivi per la realizzazione degli impianti ecologici sugli autoveicoli.
Infine, il comma 11 prevede che la dotazione del Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 90,5 milioni di euro per l’anno 2008 e incrementata della stessa cifra per l’anno 2009.
Sezione XI – (Ambiente) – Articolo 30 – (Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) – La proroga è relativa all’obbligo dei distributori, disposto all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 151 del 2005, di ritirare gratuitamente l’apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) destinata ad un nucleo domestico, e di trasportare quelle valutate non suscettibili di reimpiego, che si configurano come rifiuti, presso i centri di raccolta comunali od organizzati dai produttori di AEE. I distributori, tenuti per legge al sopra descritto adempimento, dovrebbero pertanto dotarsi di tutte le complesse autorizzazioni previste dalla normativa nazionale per la gestione dei rifiuti, con oneri, in termini materiali e finanziari, eccessivi per la categoria che obiettivamente svolge un’attività di altra natura.
La proroga, di cui al comma 2, riguarda l’applicazione del sistema di responsabilità individuale del produttore per i RAEE provenienti dai nuclei domestici, in quanto tale sistema implica la possibilità di identificare il produttore di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita. Non è, quindi, possibile attuare tale regime senza che sia stata preventivamente definita a livello europeo una specifica normativa tecnica che disciplini le modalità di apposizione della marcatura identificante il produttore. La proroga inoltre deve essere estesa anche ai RAEE professionali, interessati dalla stessa problematica. Tale proroga fa sì che le modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche continuino ad essere quelle previste dagli articoli 10 e 12 per i RAEE «storici». Tale disposizione, quindi, non prevede nuovi ed ulteriori oneri a carico degli enti locali, visto che a partire dal 1o gennaio 2008 i costi di gestione dei RAEE «storici» sono a carico dei produttori.
Articolo 31 – (Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza) – La norma proposta è finalizzata a prorogare al 30 settembre 2008 la verifica dell’esclusione di fenomeni di subsidenza per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, effettuabili nel golfo di Venezia, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995.
Articolo 32 – (Proroga per emissioni da impianti) – Il decreto legislativo n. 152 del 2006, all’articolo 281 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, stabilisce che i gestori di impianti e attività che ricadono nel campo di applicazione del titolo I, e che erano esclusi dall’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, devono adeguarsi, entro il 29 aprile 2009, alle disposizioni in materia di riduzione e limitazione delle emissioni nell’atmosfera. Contemporaneamente indica il 29 ottobre 2007 come termine perentorio per la presentazione delle domande per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi degli articoli 269 e 272 del medesimo decreto. Poiché la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ha dato luogo ad incertezze interpretative presso gli operatori di settore, si chiede di prorogare di due anni i termini di presentazione delle domande per gli impianti sopra citati.
Articolo 33 – (Disposizioni in materia di rifiuti) – La disposizione è volta ad assicurare che la progressiva copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti per il tramite della relativa tassa avvenga in maniera e con tempistica uniforme sull’intero territorio nazionale.
Sezione XII – (Interno) – Articolo 34 – (Disposizioni in materia di contrasto al terrorismo internazionale) – Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ha introdotto una serie di misure di carattere temporaneo finalizzate a potenziare gli strumenti di prevenzione del terrorismo internazionale.
Si tratta di disposizioni rivelatesi efficaci, che è necessario mantenere in ragione del persistere della minaccia terroristica, come testimoniato dall’ allarmante situazione internazionale, nonché dalle recenti operazioni di polizia effettuate sul territorio nazionale che confermano il pericolo derivante dalla presenza di cellule collegate a strutture terroristiche internazionali.
Pertanto, nell’imminenza della scadenza del termine del 31 dicembre 2007, si propone una proroga dell’applicazione delle relative disposizioni.
In particolare, per quanto riguarda la lettera a), senza la proroga proposta, alla scadenza del citato termine, troverebbe applicazione la disciplina prevista dall’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che consente il mantenimento per ventiquattro mesi dei dati relativi al traffico telefonico e per sei mesi di quelli concernenti il traffico telematico, prorogabili, qualora si proceda per gravi reati, rispettivamente di ulteriori ventiquattro e sei mesi.
La lettera b) riguarda invece la licenza, rilasciata dal questore, per i soggetti che intendono aprire un pubblico esercizio o un circolo privato ove sono disponibili apparecchi utilizzabili anche per comunicazioni telematiche (per esempio i cosiddetti «internet point»). Si tratta di una previsione estremamente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per tali finalità criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo e dall’attenzione allo specifico strumento, posta da altri Paesi europei.
Articolo 35 – (Proroghe in materia di carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi) – La disposizione di proroga del termine di cui all’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deriva dalla necessità di consentire l’accesso ai servizi in rete anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, nelle more della piena attuazione e diffusione dello strumento della carta d’identità elettronica.
In sede di Conferenza unificata, le regioni hanno condizionato l’intesa sulle regole tecniche relative alla carta d’identità elettronica, già pubblicate nel supplemento ordinario n. 229 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, alla proroga del termine di cui al citato articolo 64, comma 3, al fine della conseguente proroga del termine della validità della carta nazionale dei servizi.
Capo II – (Disposizioni finanziarie urgenti) – Articolo 36 – (Disposizioni in materia di riscossione) – Con le modifiche che si propongono si prevede, al comma 1, la soppressione dell’obbligo di anticipazione che gli agenti della riscossione erano tenuti ad effettuare sulle riscossioni erariali conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. La norma appare in linea con l’esigenza di prevedere l’eliminazione del predetto obbligo di anticipazione, nel mutato contesto di riferimento che vede l’attività di riscossione gestita direttamente da una società a proprietà pubblica.
La disposizione recata dal comma 2, invece, definisce puntualmente gli strumenti a disposizione dei vari soggetti che provvedono alla riscossione coattiva degli enti locali.
Più in particolare, nel caso in cui l’attività in argomento è svolta direttamente dagli enti locali stessi ovvero dai soggetti indicati nell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, lo strumento da utilizzare è quello dell’ingiunzione fiscale, disciplinato dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
Nell’ipotesi in cui la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali venga effettuata dagli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, lo strumento da questi utilizzato è la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Al comma 3 si prevede, poi, una maggiore gradualità degli istituti della rateazione prima dell’iscrizione a ruolo, con l’obiettivo, al crescere dell’importo, di consentire al debitore un tempo più ampio per restituire all’erario le somme dovute.
Contestualmente, al comma 4, si prevede la soppressione della possibilità di sospendere la riscossione, in presenza di istanza di rateazione a seguito di iscrizione a ruolo, al fine di assicurare con immediatezza all’erario il primo pagamento dell’importo rateizzato dall’ufficio.
Articolo 37 – (Abolizione tassa sui contratti di borsa) – La disposizione abroga la tassa sui contratti di borsa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435.
Il presente intervento rende conforme il regime tributario italiano al disposto della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), in modo da garantire pari condizioni concorrenziali tra le varie possibili sedi di negoziazione. La norma è volta a rimuovere misure fiscali distorsive della concorrenza, in conformità alle citate norme comunitarie.
Per tali ragioni il provvedimento risulta particolarmente atteso dai soggetti che operano sui mercati finanziari.
L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, ha disposto l’esenzione dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, per i contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati e, di conseguenza, in mancanza dell’intervento ora proposto, sarebbe disincentivata l’esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati.
La perdita di gettito derivante dall’abrogazione della tassa sui contratti di borsa è stata stimata in circa 2,7 milioni di euro.
Articolo 38 – (Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale) – La disposizione intende prorogare, fino al 31 dicembre 2008, l’agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, in virtù della quale l’aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per usi industriali viene ridotta del 40 per cento laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
In mancanza di tale proroga ai predetti impieghi tornerebbe ad essere applicata l’aliquota prevista per gli usi industriali.
Articolo 39 – (Proroghe in materia radiotelevisiva) – I servizi forniti dalla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. di cui al presente articolo sono oggetto della Convenzione sottoscritta dalla RAI con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata al miglior espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo nella Repubblica di San Marino; per parte sua, San Marino concede la collaborazione in esclusiva alla RAI, quale società italiana concessionaria del servizio pubblico televisivo.
La Convenzione discende dagli obblighi assunti nell’accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato a Roma il 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, ed è stata stipulata il 30 dicembre 1991, con scadenza 31 dicembre 2006.
Il Ministero degli affari esteri, la Repubblica di San Marino e la RAI hanno ritenuto che l’Accordo e la Convenzione siano rimasti in vigore fino all’11 giugno 2007. Sulla base di tale assunto la RAI ha continuato fino ad oggi a fornire i servizi oggetto della Convenzione. Attualmente il Ministero degli affari esteri si sta attivando per rinnovare l’Accordo.
Nelle more, pertanto, della ridefinizione dell’Accordo internazionale, e in considerazione dell’interesse nazionale dell’Italia a non procurare soluzione di continuità nella fornitura dei servizi da parte della RAI, quale società italiana concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, si ravvisa l’interesse pubblico a non venir meno agli obblighi finanziari assunti in sostegno dell’emittente della Repubblica di San Marino.
A tale scopo è finalizzato il comma 1 del presente articolo, che comporta una spesa, riferita ai servizi forniti dalla RAI, pari a 3.099.000 euro all’anno. Tale spesa trova copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di responsabilità n. 9 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Per quanto riguarda il comma 2, si osserva che l’articolo 1, comma 1247, della legge finanziaria 2007 prevede, tra l’altro, al secondo periodo, che i canali tematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. Si è inteso pertanto limitare il periodo transitorio fino all’anno presumibilmente successivo a quello di entrata in vigore del disegno di legge recante «Nuova disciplina dell’editoria», già approvato dal Consiglio dei Ministri. Ciò in quanto l’estensione ai predetti canali tematici satellitari dei contributi per gli organi di partito politico ha rivelato una profonda disparità di trattamento rispetto ad altri mezzi di comunicazione. L’estensione del periodo transitorio di percezione dei contributi fino a quelli relativi all’anno 2008 si configura come un sostegno all’avvio delle imprese satellitari interessate, che permette alle stesse di assestare i propri bilanci. Dal punto di vista finanziario, alla luce dei più recenti dati riferiti all’anno 2006, il risparmio è quantificato in circa 6,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.
Articolo 40 – (Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali) – La disposizione legislativa contenuta nell’articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 2007 ha messo a disposizione degli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario dopo il 31 dicembre 2002 la somma di 150 milioni di euro per il pagamento dei debiti ammessi alla massa passiva, prevedendone l’effettuazione entro il 31 dicembre 2007.
La disposizione è entrata in vigore il 2 ottobre 2007 e il termine assegnato del 31 dicembre si è rivelato eccessivamente ravvicinato, considerata la complessità degli adempimenti che gli enti locali dissestati devono porre in essere per definire l’ammissione dei crediti e le transazioni, per poter poi procedere alla liquidazione e al pagamento.
Si rende pertanto necessario prorogare al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui al richiamato articolo 24, per dare agli organi straordinari di liquidazione un termine congruo per la definizione della massa passiva e il suo pagamento.
Articolo 41 – (Modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) – La disposizione chiarisce che il termine indicato nel comma 26-quater dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, comma introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, è quello del 1o gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge finanziaria per l’anno 2005.
Con l’occasione si è precisato che la norma interpretativa recata dal medesimo comma non si applica agli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell’Amministrazione finanziaria.
Articolo 42 – (Modalità di applicazione dell’articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) – Si stabilisce che le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 all’articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico si applicano a decorrere dal parere favorevole della Banca centrale europea . Viene inoltre inserito l’obbligo del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per la Banca d’Italia e le autorità indipendenti per quanto attiene ai controlli sulla spesa.
Articolo 43 – (Accantonamenti) – L’articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dispone che, al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d’anno degli interventi previsti nell’elenco 1 della medesima legge, sia consentito, per l’anno 2007, l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’80 per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.
La disposizione in esame stabilisce che la restante quota accantonata delle autorizzazioni di spesa viene mantenuta in bilancio per essere utilizzata nell’esercizio finanziario 2008.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si rileva che dall’utilizzazione delle risorse in parola nel 2008 non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
A tale fine vengono riportate le autorizzazioni di spesa oggetto della normativa con la distinta indicazione della quota accantonata ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della legge n. 296 del 2006, della quota disaccantonata per effetto della modifica introdotta dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 e dell’ulteriore importo reso disponibile e conservato nel conto dei residui in base alla presente disposizione.
Articolo 44 – (Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche) – La presente disposizione ha l’obiettivo di completare e razionalizzare la disciplina legislativa in materia di accertamento della violazione dell’obbligo di fornire i dati richiesti per lo svolgimento delle rilevazioni statistiche ufficiali (cosiddetto «obbligo di risposta»).
Con essa si intende conseguire una sostanziale semplificazione delle attività che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa – a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente – quelle che, per la volontarietà della condotta, configurano una effettiva violazione dell’obbligo di risposta. Allo stesso tempo si mira a ridurre l’onerosità di dette attività e più in generale il forte impatto che esse determinano sul complessivo funzionamento del Sistema statistico nazionale, fino a mettere a rischio la stessa qualità della statistica ufficiale.
Capo III – (Disposizioni varie) – Articolo 45 – (5 per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche) – La norma costituisce proroga del beneficio già concesso per gli anni 2006-2007 ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, che ammetteva, infatti, al riparto del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, coerentemente con quanto già operato per gli anni 2006 e 2007. Le ragioni dell’intervento devono rinvenirsi nella circostanza che le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano un elemento fondamentale per la formazione e l’educazione dei giovani che accedono alla pratica sportiva; i servizi offerti dalle suddette associazioni sono infatti da considerarsi un patrimonio prezioso per le famiglie e l’intera comunità sociale. La possibilità da parte dei contribuenti di decidere a chi destinare una quota del 5 per mille si è rilevata a livello nazionale una misura utile per molti settori e lo sarà in misura rilevante pure per il settore sportivo, così come lo è stata per le associazioni senza scopo di lucro, gli enti dediti alla ricerca scientifica, l’università e la ricerca sanitaria.
La norma non comporta oneri finanziari perché si limita ad estendere la platea dei beneficiari di una possibile destinazione – su base volontaristica – di una percentuale predeterminata dell’imposta dovuta all’erario dal contribuente, entro il limite massimo fissato dal legislatore.
Articolo 46 – (Disposizioni in favore di inabili) – La disposizione è diretta a riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità per i figli riconosciuti inabili che svolgano attività lavorativa con finalità terapeutica.
Attualmente, infatti, la pensione di reversibilità a figli maggiorenni viene revocata nel caso in cui il soggetto svolga attività lavorativa.
La predetta norma di carattere generale trova però un’eccezione, nell’ordinamento, costituita da chi svolge attività lavorativa presso le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381). L’INPS, con circolare n. 137 del 10 luglio 2001, ha chiarito che in questo caso non si perde il diritto alla pensione di reversibilità.
La modifica è finalizzata a generalizzare tale disposizione a tutti gli inabili che svolgono attività lavorativa con finalità terapeutica.
Articolo 47 – (Modifiche all’articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) – La norma è finalizzata a limitare la concessione di contributi statali, a decorrere dal 1o aprile 2008, per interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, consentendola per i soli impegni di spesa assunti entro il 31 marzo 2008.
Articolo 48 – (Utilizzo delle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato) – L’intervento normativo si propone di ovviare alle problematiche sottese alla concreta applicazione della disciplina di cui all’articolo 148 della legge n. 388 del 2000 e che sono emerse fin dal primo anno di applicazione della citata disposizione. Considerati infatti i tempi tecnici con i quali viene disposta la riassegnazione delle somme da parte del Ministero dell’economia e delle finanze che coincidono con il mese di dicembre del corrente anno, e quelli necessari per l’utile progettazione degli interventi in favore dei consumatori, risulta non agevole pervenire, per la fine del 2007, ad un’adeguata predisposizione delle concrete misure di intervento e alla formalizzazione dei necessari impegni di spesa, anche in ragione del particolare iter del provvedimento ministeriale di individuazione delle specifiche iniziative, che prevede la sottoposizione di questo al parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale proposito, fermo restando l’impianto complessivo dell’articolo 148 della legge n. 388 del 2000, l’integrazione proposta assicura la permanenza delle somme riassegnate nell’anno 2007 dal Ministero dell’economia e delle finanze nella disponibilità del fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori anche per l’anno 2008. Sotto il profilo finanziario è da tener presente che la gestione dei fondi in questione non comporta ulteriori oneri sul bilancio dello Stato.
Articolo 49 – (Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali) – La norma si rende necessaria per assicurare l’utilizzabilità dei mezzi di copertura finanziaria iscritti nell’elenco degli accantonamenti slittati del 2006 per la quota pari a euro 125.059.000, da utilizzare nell’esercizio 2007, in applicazione dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978, per fronteggiare l’onere relativo all’anno 2006 recato dal provvedimento legislativo concernente «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali», per l’importo suindicato. Infatti, ai sensi del suddetto articolo 11-bis, la citata copertura finanziaria resta valida anche dopo il termine di scadenza dell’esercizio 2006, a condizione che il provvedimento cui fa riferimento sia stato presentato alle Camere entro l’anno medesimo ed entri in vigore nell’esercizio successivo (nella fattispecie l’anno 2007). Poiché la legge in questione – approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2007 – non può che entrare in vigore nel mese di gennaio 2008 occorre prevedere espressamente l’efficacia della stessa entro la conclusione dell’esercizio 2007 al fine di rendere esecutiva la predetta copertura finanziaria.
Articolo 50 – (Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali) – La norma in questione è volta a consentire la prosecuzione degli interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia, di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, anche per gli anni 2008 e 2009.
I commi da 3 a 7 assicurano benefìci previdenziali agli internati nei campi di concentramento nazisti.
Articolo 51 – (Trattamento di fine rapporto) – La norma dispone il versamento da parte dell’INPS all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse accertate sul Fondo previsto dall’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile), prevedendo l’iscrizione in bilancio di maggiori introiti correlati alle risorse di cui all’articolo 1, comma 758, della legge finanziaria 2007.