La Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha introdotto una serie di disposizioni che rafforzano il ruolo e le funzioni di centrale di committenza che riveste oggi Consip S.p.a.
Tra le altre, di particolare rilievo risulta il comma 574 dell’art. 2 che impone alle amministrazioni statali l’obbligo di ricorrere alla Consip affinchè sia essa ad espletare, in nome e per conto di dette amministrazioni statali, le necessarie procedure di gara per l’acquisto di specifiche tipologie di beni e servizi, che verranno individuate di anno in anno con apposito decreto ministeriale.
Si tratta evidentemente di un nuovo ‘paletto’ normativo in materia di approvvigionamento pubblico di beni e servizi.
Di seguito il testo del disposto normativo in questione.
. . . .
Art. 2, comma 574
Legge Finanziaria 2008
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonchè le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualita’ di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici.