Quando si conclude il contratto tra il fornitore Consip e la PA interessata?

Come è noto, a seguito della stipula di una convenzione ex art. 26, legge finanziaria 2000, le imprese prescelte si impegnano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni.

Le Convenzioni, pertanto, costituiscono un’offerta al pubblico, rilevante solo nei confronti dei soggetti pubblici registrati a Consip, i quali potranno così acquistare beni e servizi fuori dai requisiti di cui al Codice Contratti.

Ora, la giurisprudenza amministrativa del TAR Cagliari ha avuto modo di chiarire il quando del prefezionamento del contratto tra l’impresa prescelta in convenzione, e la pubblica amministrazione interessata ai suoi beni e servizi, individuandolo nell’emissione, da parte di una P.A. registrata al sistema, di un ordinativo di fornitura: “I contratti devono considerarsi conclusi a tutti gli effetti con l’emissione dell’ordinativo di fornitura da parte della PA interessata” (TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 14 marzo 2005, n. 336)‏.

Di seguito il testo integrale della decisione.

. . . .

TAR Sardegna Cagliari sez. I

Sent. 14 marzo 2005, n. 336



(presidente Turco, estensore Maggio)

[…]

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che l’A.T.I. capeggiata dalla ricorrente ha aderito alla convenzione CONSIP, con scadenza 31/12/2003, per la fornitura del “Servizio Energia alle Pubbliche Amministrazioni”;

b) che il Comune di Cagliari, con ordinativo in data 31/7/2003, ha manifestato alla suddetta A.T.I. la volontà di usufruire del servizio in convenzione;

c) che essendo all’epoca il medesimo servizio gestito ancora dalla Gemmo s.p.a., non è stata possibile la consegna degli impianti;

d) che, scaduto in data 31/12/2004 il contratto con la Gemmo s.p.a, il Dirigente del Divisione Servizi Tecnologici del comune di Cagliari ha adottato l’impugnata determinazione 22/12/2004 n°120 con cui ha affidato alla medesima società il servizio preteso dall’A.T.I. con a capo la ricorrente FCP s.r.l.;

e) che il mancato affidamento a quest’ultima risulta motivato con riguardo al fatto che la presa in consegna degli impianti non è avvenuta entro il termine di scadenza della convenzione;

f) che la Sezione, con sentenza 5/7/2004 n° 996 che il Collegio condivide, ha già affermato che, nell’ambito dei rapporti regolati dalla convenzione CONSIP, i singoli contratti di fornitura devono considerarsi conclusi a tutti gli effetti con l’emissione dell’ordinativo di fornitura da parte dell’amministrazione interessata, mentre non è necessaria, ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale, la consegna degli impianti;

g) che pertanto è meritevole di accoglimento il primo motivo di gravame;

h) che il ricorso in esame, alla luce di quanto esposto, si caratterizza per la manifesta fondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della L. 6/12/1971 n° 1034, introdotto dall’art. 9 della L. 21/7/2000 n° 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.

i) che le spese di giudizio debbono seguire la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnata determinazione dirigenziale n°120/2004.

Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 1.500/00 (millecinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Redazione

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