Partecipazione della Regione Sicilia al gettito d’imposta sui redditi prodotti nel proprio territorio

Oggi la l’Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato alcune mozioni sulla partecipazione della Regione Sicilia al gettito d’imposta su redditi prodotti prodotti nel proprio territorio.

In particolare, sono state approvate quattro mozioni: A) La Loggia ed altri n. 1-00061; B) Capodicasa ed altri n. 1-00114; C) Romano ed altri n. 1-00115; D) Messina ed altri n. 1-00116.

A) … "a procedere, in tempi brevi, alla definizione delle modalità
applicative in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n.
241 del 2005, che rappresenta il soddisfacimento di un diritto della
Regione siciliana, che per troppo tempo è stato disatteso, in
conformità alla più recente giurisprudenza costituzionale e in coerenza
con i principi del federalismo fiscale"

B) … "a completare, in tempi brevi, la definizione delle modalità
applicative in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 3
novembre 2005, n. 241"

C) … "a provvedere al più presto alla definizione delle modalità
applicative del trasferimento alla Regione siciliana delle quote di
competenza fiscale spettanti ai sensi del decreto legislativo 3
novembre 2005, n. 241, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto,
affinché la Regione non venga privata di un’importante entrata che ad
essa legittimamente spetterebbe, considerato che il reddito su cui è
calcolata l’imposta è prodotto da società operanti con stabilimenti
insediati nel suo territorio, sebbene aventi sede sociale in altra
regione italiana"

D) … "ad emanare in tempi brevi il decreto dirigenziale del ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’assessorato regionale del
bilancio e delle finanze, previsto dal decreto legislativo 3 novembre
2005, n. 241, avuto anche riguardo alle esigenze di coordinamento di
cui al disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo
fiscale"

Di seguito, il testo integrale delle quattro mozioni approvate, con i nomi dei deputati firmatari e, in calce, il testo del parere del Governo, espresso dal sottosegretario per l’economia e le finanze, Giuseppe Vegas.

. . . . . . .

A) Mozione 1-00061 (La Loggia e altri)
(14 novembre 2008)

"La Camera, premesso che:
con decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante attuazione dell’articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», emanato, viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dell’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, si dà finalmente attuazione all’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, che recita testualmente: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L’imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;

lo Statuto siciliano è stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ed è stato convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

con sentenza della Corte costituzionale n. 145 del 2008 è stato chiarito, tra l’altro, con riferimento al comma 661 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che con il «criterio di simmetria», in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione del gettito di imposta, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta. «Infatti, l’articolo 1 del decreto legislativo n. 241 del 2005, nel dare attuazione all’articolo 37 dello Statuto, si limita a disporre che, con riferimento all’imposta relativa alle quote del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione siciliana di imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, sono trasferite alla Regione, "simmetricamente" al trasferimento del gettito di tale imposta, anche le "competenze", previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato, e, cioè esclusivamente le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta»;

a distanza di tre anni dall’emanazione del predetto decreto legislativo non ne è stata data attuazione pratica, in quanto non è stato emanato il decreto dirigenziale del ministero dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con l’assessorato regionale del bilancio e delle finanze della Regione siciliana, deve determinare le modalità applicative del provvedimento, come espressamente indicato nel comma 2 dell’articolo medesimo,

impegna il Governo
a procedere, in tempi brevi, alla definizione delle modalità applicative in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 241 del 2005, che rappresenta il soddisfacimento di un diritto della Regione siciliana, che per troppo tempo è stato disatteso, in conformità alla più recente giurisprudenza costituzionale e in coerenza con i principi del federalismo fiscale".

(firmata: La Loggia, Brugger, Commercio, Catanoso, Cristaldi, Fallica, Vincenzo Antonio Fontana, Garofalo, Germanà, Giammanco, Gibiino, Giudice, Grimaldi, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Lo Monte, Lo Presti, Marinello, Antonio Martino, Milo, Minardo, Misuraca, Moles, Pagano, Palumbo, Pianetta, Sardelli, Scalia, Scapagnini, Stagno D’Alcontres, Torrisi, Ventucci, Gioacchino Alfano, Belcastro, Bernini Bovicelli, Boniver, Calderisi, Castiello, Cicu, Corsaro, D’Ippolito Vitale, De Camillis, Dell’Elce, Di Caterina, Distaso, Di Virgilio, Dima, Faenzi, Formichella, Antonino Foti, Franzoso, Frassinetti, Fucci, Gottardo, Laboccetta, Laffranco, Lamorte, Landolfi, Lisi, Lorenzin, Marsilio, Mazzocchi, Mistrello Destro, Moffa, Mottola, Mussolini, Nastri, Nicolucci, Nizzi, Nola, Paniz, Pelino, Pescante, Picchi, Mariarosaria Rossi, Rosso, Santelli, Savino, Sbai, Scandroglio, Scelli, Sisto).

B) Mozione 1-00114 (Capodicasa e altri)
(9 febbraio 2009)

"La Camera, premesso che:
l’articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana dispone che: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L’imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;

il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 («Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell’articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze») ha stabilito che: «In base all’articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato», e che: «Con decreto dirigenziale del ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative»;

la Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 2008, n. 145, nel giudizio di legittimità costituzionale relativo all’articolo 1, comma 661, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), nel giudicare infondata la questione sollevata dalla Regione siciliana, chiarisce tuttavia che le «competenze previste dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato» da trasferire «simmetricamente» alla Regione siciliana, quale condizione per la piena attuazione dell’articolo 37 dello Statuto, come previsto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, siano da intendersi esclusivamente «le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta» e non altre competenze relative ad altre materie;

l’interpretazione contenuta nella citata sentenza, sia pure incidentalmente, fa giustizia di un tentativo perpetrato attraverso l’articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, volto ad annullare, attraverso una sorta di partita di giro, un diritto della Regione siciliana sancito dallo Statuto e più volte riconosciuto con sentenze della Corte costituzionale;

la conseguente controversia in merito all’interpretazione della disposizione contenuta nel citato decreto legislativo è stata la causa del ritardo nel dare piena attuazione all’articolo 37 dello Statuto;

è necessario, pertanto, procedere alla definizione delle modalità applicative del citato decreto legislativo, mediante l’emanazione del decreto dirigenziale del ministero dell’economia e delle finanze ivi previsto,

impegna il Governo
a completare, in tempi brevi, la definizione delle modalità applicative in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241".

(firmata: Capodicasa, Berretta, Burtone, Cardinale, Enzo Carra, Causi, D’Antoni, Genovese, Levi, Pierdomenico Martino, Antonino Russo, Samperi, Siragusa).

C) Mozione 1-00115 (Romano e altri)
(9 febbraio 2009)

"La Camera, premesso che:
l’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dispone che l’accertamento dei redditi per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, deve essere determinato in modo da evidenziare la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti e impianti medesimi e l’imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della stessa;

la procedura di riparto dei redditi è indicata dall’articolo 7 delle norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che dispone che: «per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l’ufficio competente ad eseguire l’accertamento procede, d’intesa con l’ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l’impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo (…) Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio»;

scopo di tali interventi normativi è quello di garantire che alla Regione siciliana non venga sottratta la quota di imposta derivante da redditi prodotti all’interno della Regione medesima;

l’articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto, prevede che le quote di competenza fiscale dello Stato siano trasferite alla Regione simmetricamente alle competenze stabilite dallo Statuto e finora esercitate dallo Stato, demandando il compito di provvedere alla definizione delle modalità applicative del trasferimento ad un decreto dirigenziale del ministero dell’economia e finanze, adottato d’intesa con l’assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

detta norma risulta diversa rispetto a quella già determinata dalla Commissione paritetica stessa in data 24 luglio 2005, che pure aveva avuto adesione dell’amministrazione statale competente e dall’amministrazione regionale, e tuttavia l’intervento normativo in questione può interpretarsi nel senso di una riaffermazione del diritto della Regione alla percezione dell’imposta sulla quota di reddito prodotta dagli stabilimenti e impianti siti nel territorio regionale, da imprese che abbiano la sede fuori dallo stesso;

ad oggi non si conosce ancora lo schema di provvedimento o la proposta ministeriale da valutare da parte regionale, ai fini dell’attuazione pratica dell’articolo 37 dello Statuto;

il criterio proposto, con immediatezza, dalla Regione, per procedere alla regionalizzazione del reddito di impresa (cioè ricorrere al meccanismo, stabilito per l’irap, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997), è lo stesso criterio applicato, per la ripartizione regionale del gettito irpeg, dal gruppo di esperti costituito presso il dipartimento per le politiche fiscali, nel contesto della pubblicazione dal titolo «La regionalizzazione delle entrate erariali», datata ottobre 2003;

risulta apparire pretestuosa la richiesta rivolta dallo Stato alla Regione siciliana, nel mese di aprile 2006, con la quale è stato posto in evidenza che anche da parte della Regione si debbano avanzare proposte più puntuali rispetto a quelle formulate in senso generico con la nota del 6 dicembre 2005, dalle quali emergono le motivazioni della scelta adottata per l’attuazione dello stesso criterio legislativo, e che è stata esaminata l’opportunità di individuare meccanismi di calcolo che consentano di rendere ragionevolmente stabile nel tempo il gettito da attribuire alla Regione, considerata la variabilità del gettito ires e tenuto conto che simmetricamente dovranno essere trasferite alla stessa funzioni amministrative, i cui oneri hanno per natura carattere di stabilità;

relativamente al trasferimento delle funzioni, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 145 del 2008, ha reso un’interpretazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, del tutto diversa da quella assunta dai rappresentanti ministeriali, espressamente affermando, al paragrafo 4.2 delle considerazioni in diritto, che il «criterio di simmetria», ivi previsto, «riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di "quote di competenza fiscale dello Stato"» e non l’ipotesi del trasferimento di funzioni diverse da quelle della riscossione,

impegna il Governo
a provvedere al più presto alla definizione delle modalità applicative del trasferimento alla Regione siciliana delle quote di competenza fiscale spettanti ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto, affinché la Regione non venga privata di un’importante entrata che ad essa legittimamente spetterebbe, considerato che il reddito su cui è calcolata l’imposta è prodotto da società operanti con stabilimenti insediati nel suo territorio, sebbene aventi sede sociale in altra regione italiana.

(firmata: Romano, Drago, Mannino, Naro, Ruvolo, Vietti)


D) Mozione 1-00116 (Messina e altri)
(9 febbraio 2009)

"La Camera, premesso che:
la Corte costituzionale, con sentenza del 16 maggio 2008, n. 145, ha chiarito, con riferimento all’articolo 1, comma 661, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in caso di trasferimento dallo Stato alla Regione della quota di gettito di imposta da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti in Sicilia di imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione siciliana, sono trasferite «simmetricamente» solo le competenze in ordine alla riscossione di tale imposta;

tale interpretazione si era resa necessaria in quanto:

a) l’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recita: «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L’imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima»;

b) il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell’articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze», prevede che: «in base all’articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato»;

il citato decreto legislativo prevedeva, inoltre, che «con decreto dirigenziale del ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’assessorato regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative»;

è all’esame della Camera dei deputati il disegno di legge n. 2105, già approvato dal Senato della Repubblica, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione», che ridisegna i rapporti finanziari Stato-regioni e che prevede, in particolare, all’articolo 25, il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome per il loro concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e dei doveri da essi derivanti,

impegna il Governo
ad emanare in tempi brevi il decreto dirigenziale del ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’assessorato regionale del bilancio e delle finanze, previsto dal decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, avuto anche riguardo alle esigenze di coordinamento di cui al disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale".

(firmata: Messina, Leoluca Orlando, Scilipoti, Evangelisti)

E) Il parere del Governo (Giuseppe Vegas, Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze)
(17 febbraio 2009)

"Signor Presidente, le mozioni in esame mirano ad impegnare il Governo a determinare le modalità applicative del decreto legislativo n. 241 del 2005, che prevede il trasferimento della quota di competenza fiscale dello Stato alla regione Sicilia, in base all’articolo 37 dello statuto della regione medesima.

Al riguardo, faccio presente che il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 ha previsto, in attuazione dell’articolo 37 dello statuto della regione siciliana, che le quote di competenza fiscale dello Stato relativamente alle somme riscosse dalle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori dal territorio della regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, siano trasferite alla regione, alla quale sono simmetricamente trasferite competenze previste dallo statuto fino ad ora esercitate dallo Stato. Alla definizione delle modalità applicative del citato decreto legislativo si deve provvedere con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di intesa con l’assessorato regionale del bilancio e delle finanze, intesa che attualmente non è stata ancora raggiunta.

Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha avviato un’istruttoria diretta ad individuare le funzioni finora esercitate dallo Stato da trasferire alla regione siciliana, di competenza statutaria regionale. L’istruttoria è fondata sul presupposto interpretativo del decreto legislativo n. 241 del 2005, che condiziona il trasferimento delle quote di competenza fiscale dallo Stato alla regione al simmetrico trasferimento di tutte le funzioni statutarie dettagliate negli articoli 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455, recante approvazione dello statuto regionale della regione Sicilia.

Con la recente sentenza 16 maggio 2008, n. 145, la Corte costituzionale ha ritenuto che le funzioni da attribuire alla regione, in relazione alla simmetria prevista nel citato decreto legislativo n. 241 del 2005, sarebbero unicamente quelle inerenti all’attività di riscossione delle imposte di cui all’articolo 37 dello statuto. In materia di interpretazione di questa sentenza sono stati avanzati rilievi circa l’attitudine da parte degli uffici della Ragioneria, nel corso del precedente dibattito. Tengo a precisare che la Ragioneria, come tutti gli ordini dello Stato, applica e non interpreta le sentenze. Chiaramente, il portato di questa sentenza è quello che è e non si può estendere un obiter dictum fuori dal suo portato naturale.

Pertanto, il dipartimento della Ragioneria generale ritiene che il citato decreto legislativo abbia previsto la simmetria sia dal lato delle entrate sia da quello delle spese, con neutralità finanziaria per lo Stato e per la regione. Inoltre, l’articolo 1, comma 661, della legge n. 296 del 2006, destinato a tutte le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, persegue obiettivi di risanamento di finanza pubblica nell’esercizio del potere di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di cui all’articolo 119, comma 2, della Costituzione.

Al fine di superare le divergenze emerse, in data 30 settembre 2008 è stato richiesto all’Avvocatura generale dello Stato il parere (ritenuto fondamentale per poter dar seguito agli ulteriori adempimenti), che tuttavia non è ancora pervenuto. Soggiungo che le modalità di attuazione del menzionato decreto legislativo n. 241 del 2005, oltre al problema di individuazione della simmetria tra gettito attribuito e le funzioni di spesa, pongono questioni che interessano non solo i rapporti tra Stato e regione Sicilia, ma anche quelli con le altre autonomie speciali. Pertanto, in questo quadro, ovviamente gli uffici ministeriali sono disponibili e volenterosi a lavorare nei più brevi tempi possibili per poter dare finalmente attuazione all’articolo 37 dello statuto della regione Sicilia.

Ciò detto, a nome del Governo esprimo
parere favorevole

su tutte le mozioni presentate, con particolare riferimento alla mozione La Loggia ed altri n. 1-00061 (Nuova formulazione), che si propone di riformulare aggiungendo, alla fine del dispositivo, dopo le parole: «in conformità alla più recente giurisprudenza costituzionale e in coerenza con i principi del federalismo fiscale», le parole: «con particolare riferimento a quelle di cui al disegno di legge A.C. 2105» (già approvato dal Senato e all’esame della V e della VI Commissione della Camera dei deputati), in modo da dare una colorazione ed un riferimento normativo preciso ad un principio generale assolutamente condivisibile".

Redazione

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