Qui di seguito la terza e ultima parte delle osservazioni formulate dagli avvocati Carmelo Giurdanella ed Elio Guarnaccia, che verranno esposte e discusse domani al Congresso Internazionale di chiusura del progetto di ricerca dell’Università di Cagliari per una Direttiva UE sul procedimento amministrativo telematico europeo (qui il testo provvisorio)
I rilievi questa volta riguardano la presenza della PA sul web e il valore giuridico delle pubblicazione telematica dei provvedimenti amministrativi.
La Direttiva infatti, a fronte di una dettagliata disciplina amministrativa del dialogo procedimentale tra la PA e i propri utenti, non si occupa dello strumento tecnico mediante il quale si dovrebbe sviluppare tale dialogo, e cioè il cd. sito web pubblico. Ciò, peraltro in controtendenza con la normativa italiana, che, agli artt. 53 e 54 del C.A.D. impone alle PA centrali l’obbligo di creazione del proprio sito web, le caratteristiche e i contenuti minimi.
Tra l’altro, nei suoi considerando, è la stessa Direttiva ad affermare che “il front office nell’amministrazione digitale è qualcosa di più che l’insieme dei punti di contatto e di accesso unico per l’amministrazione. Il sito non fornisce solo informazioni, ma funge anche da ufficio, e funge da quadro di riferimento per il rapporto tra la Pubblica Amministrazione, il cittadino e le imprese”.
Inoltre, e a prescindere da tali considerazioni di carattere generale, il sito web della PA può diventare estremamente rilevante proprio nell’ambito più specifico del procedimento amministrativo.
Sul punto può essere ancora utile prestare attenzione alla normativa italiana, e specificamente proprio alla legge sul procedimento amministrativo, che prevede, a chiusura del procedimento amministrativo, alcune ipotesi di pubblicazione del provvedimento finale: si veda l’art. 21 bis della legge 241/90, secondo cui “qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”; si veda inoltre, e a prescindere dal numero di destinatari, l’art. 26 della medesima legge, secondo cui, “fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono pubblicati le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione”.
In questa direzione, dunque, dovrebbe spingersi la Direttiva oggi in lavorazione, che ad oggi invece nulla prevede per queste ipotesi, limitandosi a disciplinare l’accesso diretto al fascicolo telematico (art. 5 lett. h), e soltanto ai i cittadini ed alle imprese destinatarie del provvedimento (art. 4 comma 2).
Qui la I parte delle osservazioni (punti di forza della bozza di Direttiva).
Qui la II parte delle osservazioni (concorrenza e mercato pubblico dell’informatica)