Il project financing come procedura di scelta del contraente per la digitalizzazione pubblica

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 la legge recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile” e collegato alla Finanziaria 2009.

Numerose sono le disposizioni in materia di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della PA.

Degno di nota, in particolare, il rilievo attribuito al cd. project financing, procedura ad evidenza pubblica oggi compiutamente disciplinata dagli artt.

152-160 del Codice Contratti Pubblici.

In particolare, la finanza di progetto viene indicata dal Legislatore come procedura più adatta per la realizzazione delle “autostrade” della PA digitale: progettazione e realizzazione delle infrastrutture di banda larga, nonchè – nell’ambito della delega al Governo per le nuove modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale – la valorizzazione dei dati pubblici in formato digitale.

Qui di seguito le norme di riferimento della legge n. 69/2009.

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LEGGE 18 giugno 2009 , n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile.



(GU n. 140 del 19-6-2009 – Suppl. Ordinario n.95)  

Art. 1

(Banda larga)



1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno.

2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.

(…)

Art. 33

(Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

(…)

i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali

Redazione

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