È di ieri l'ordinanza n. 840/2013 con cui la quarta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare avverso l'ordinanza n. 736/2013 del Tar Lazio, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del DM di annullamento dell'elezione del 15 ottobre 2012 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. La vicenda processuale nasce con l'impugnazione, da parte dell'ex presidente di categoria Claudio Siciliotti, del provvedimento con cui il Ministro della Giustizia, a seguito delle contestazioni e dei vizi che avevano inficiato i risultati e le operazioni elettorali di ottobre (che avevano premiato per soli 6 voti di scarto la lista guidata da Siciliotti "vivere la professione"), aveva provveduto allo scioglimento del neoeletto Consiglio dell'Ordine, a disporne nelle more il commissariamento e ad indire nuove elezioni per il 20 febbraio 2013.
I giudici di Palazzo Spada, riformando la decisione cautelare del Tar Lazio, confermano la sospensione delle consultazioni elettorali, atteso che "l'eventuale svolgimento di una nuova tornata elettorale nell'attuale fase rischierebbe di aggravare il contenzioso e di nuocere all'interesse pubblico", facendo comunque salva quella parte del DM impugnato che ha provveduto alla nomina dell'attuale Commissario Straordinario, che quindi continuerà a svolgere la propria attività fino all'udienza di merito dinanzi al Tar.
Il giudice di prime cure viene sollecitato a definire velocemente il giudizio ("con assoluta priorità"), tenendo conto che "appaiono non prive di fondatezza le argomentazioni della parte appellante circa la non incidenza sull'esito elettorale dei vizi ravvisati nella presentazione di una lista, essendo questa ultima risultata soccombente" (il riferimento è alla lista di Gerardo Longobardi "insieme per la professione"), e ad effettuare gli opportuni approfondimenti non solo sui vizi inerenti la composizione della suddetta lista, ma anche nel merito dei voti espressi dagli ordini di Bari e ed Enna, in regime di prorogatio per le dimissioni dei rispettivi Presidenti all'epoca della consultazione elettorale.
Per ulteriori approfondimenti si allegano i testi integrali dell'ordinanza cautelare n. 736/2013 del Tar Lazio e dell'ordinanza n. 840/2013 del Consiglio di Stato.