Sul requisito della regolarità fiscale: basta la sola domanda di rateazione del debito?

La V sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2031 del 15 aprile 2013 ha rimesso all’Adunanza Plenaria una questione particolarmente dibattuta in materia di appalti pubblici: se, ai fini della sussistenza del requisito della regolarità fiscale nelle gare di appalto, sia sufficiente che sia stata presentata domanda di rateizzazione del debito fiscale o se, invece, sia necessario che il concorrente sia già stato ammesso al beneficio della rateizzazione.

Nel caso di specie l’impresa appellante contesta la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria per mancanza del requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38 comma 1 lett g) Dlgs 163/2006 in capo all’impresa ausiliaria di cui si è avvalsa per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Nulla quaestio sull‘inesistenza dell’inadempimento tributario ove il contribuente sia stato ammesso al pagamento rateale prima della presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto.

Il nodo da sciogliere è rappresentato da quell’unica cartella di pagamento notificata all’ausiliaria in corso di gara, la cui istanza di rateazione è stata accolta dopo l’aggiudicazione provvisoria, che sarebbe dimostrativa di una irregolarità fiscale non sanata alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ad avviso della V sezione “non può essere revocata in dubbio l’applicazione del principio secondo il quale in tutte le procedure nelle quali diversi interessati si contendono l’attribuzione di un bene della vita, offerto dall’Amministrazione, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione. Nel caso di specie, quindi, non ha certamente rilievo il fatto che l’ausiliaria dell’appellante sia stata ammessa a rateazione dopo la scadenza del suddetto termine”.

L’ordinanza in questione segue quella della VI sezione (ord. n. 766 dell’11 febbraio 2013), che già aveva rimesso all’Adunanza Plenaria la medesima questione dell‘idoneità o meno della mera presentazione dell’istanza di rateazione di un debito tributario ad escludere la situazione di irregolarità contributiva del contribuente, di cui vengono condivise le osservazioni.

Si ricorda infatti che diversa è la posizione di chi chiede di essere ammesso a dilazionare il pagamento di fronte ad una difficoltà finanziaria da quella di chi, avendo evaso un’imposta, ottenga di poter pagare ratealmente il dovuto (che verrebbe privilegiato rispetto ai contribuenti diligenti pur essendo evasore fiscale), nonché il fatto che l’ammissione alla rateazione non costituisce di norma atto dovuto, in quanto l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 conferisce all’Amministrazione finanziaria la discrezionalità di valutare “l’obiettiva difficoltà economica”, determinante per l’eventuale concessione della rateazione di somme iscritte a ruolo.

Osservazioni che farebbero propendere per la soluzione più rigorosa.

Si attende quindi la pronuncia definitiva dell’Adunanza Plenaria.

Nell’attesa, si rende disponibile il testo integrale dell’ordinanza n. 2031 del 15 aprile 2013 della V sezione del Consiglio di Stato.

Redazione

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