Tra le varie misure adottate dal Governo all’interno del recente “Decreto fare” è stata ricompresa anche la reintroduzione della mediazione obbligatoria. Ai sensi dell’art. 79 del decreto sono state infatti apportate diverse modifiche al d. lgs. n. 28/2010 recante disposizioni “in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.
E proprio con il d.lgs. 28/2010 era stato originariamente previsto che, per diverse tipologie di controversie, l’esperimento del procedimento di mediazione fosse condizione di procedibilità della domanda giudiziale; tuttavia l’obbligatorietà della mediazione è venuta meno in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 272/2012, che ha dichiarato illegittimo l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 per eccesso di delega (dato che l’obbligatorietà non era affatto indicata tra i principi e criteri da parte della legge di delega).
Oggi, alla luce di quanto previsto dall’art. 79 del “Decreto fare”, la mediazione torna ad essere condizione necessaria per poter adire il giudice; l’obiettivo che il Governo si è posto è quello di creare una sorta di filtro nell’instaurazione di nuovi processi dinanzi al tribunale nonché di snellire l’enorme arretrato della giustizia civile (secondo le stime si avrà un taglio di un milione di processi in cinque anni).
Dopo quest’ultimo intervento l’originaria disciplina del procedimento di mediazione risulta tuttavia profondamente modificata.
In primo luogo, dalle tipologie di controversie per le quali la mediazione è obbligatoria sono state eliminate le cause di risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti; restano dunque condizionati al previo esperimento del tentativo di conciliazione i giudizi relativi a controversie in materia di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.
È stato poi potenziato lo strumento della cd. mediazione delegata dal giudice: infatti, fuori dai casi appena citati di obbligatorietà della mediazione, il giudice, valutata la natura della causa e lo stato dell’istruzione, può, anche in sede di giudizio di appello, disporre con provvedimento l’esperimento del procedimento di mediazione (mentre in precedenza avrebbe potuto solamente invitare le parti a procedere alla mediazione).
In aggiunta, il termine massimo, oltre il quale è comunque possibile procedere alla domanda giudiziale, è stato diminuito da quattro a tre mesi.
Una grande novità è rappresentata dall’introduzione di un incontro preliminare (o incontro di programmazione), da convocare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e nel corso del quale il mediatore è chiamato a verificare con le parti l’effettiva possibilità di proseguire il tentativo di conciliazione, evitando così inutili perdite di tempo nel caso in cui le parti non siano interessate alla procedura.
Inoltre, se tale primo incontro dovesse concludersi con un mancato accordo, il costo del procedimento resterebbe molto basso: è lo stesso art. 79, comma 1, lett. p), a stabilire che “l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore”. Ulteriore agevolazione è prevista per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per i quali il procedimento di mediazione è sempre gratuito.
Il testo del decreto prevede poi alcune novità che riguardano gli avvocati: da un lato si prevede che l’eventuale verbale di accordo debba essere “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti” (art. 79, comma 1, lett. m) dall’altro è disposto che “gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori” (art. 79, comma 1, lett. o).
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del “Decreto fare”.