Con la legge 28 ottobre 2013, n. 124 è stato convertito il decreto IMU (d.l. 31 agosto 2013, n. 102); al testo originario del decreto sono state apportate alcune interessanti modifiche, con riferimento anche al tema della definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale.
Tale opportunità è stata garantita ai funzionari pubblici e ai privati amministratori di società concessionarie sin dal 2006: la legge finanziaria del 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266) prevedeva infatti all’art. 1, commi da 231 a 233, la possibilità di definire in appello il giudizio di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei Conti attraverso il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza di primo grado, ma con riferimento solo alle pronunce relative a fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Obiettivo di tale previsione era senz’altro quello di addivenire in tempi estremamente rapidi all’effettiva riparazione del danno erariale accertato con sentenza di primo grado.
L’art. 14, comma 1, del decreto IMU (disposizione mantenuta in sede di conversione) ha tuttavia esteso l’applicabilità della definizione agevolata anche ai “giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge [L. 266/2005], indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonchè a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.
Affinchè il giudizio possa concludersi con la modalità agevolata è però necessario che gli interessati presentino una specifica richiesta entro il 4 novembre 2013 (termine così prorogato dal d.l. 15 ottobre 2013 n. 120, rispetto a quello originariamente previsto del 15 ottobre 2013), indicando contestualmente una somma che non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato dalla sentenza di primo grado.
Successivamente al deposito della suddetta richiesta, la sezione d’appello della Corte dei Conti è tenuta a deliberare con decreto nel termine perentorio di 7 giorni (ridotto, sempre ad opera del d.l. 120 del 2013, rispetto ai 15 giorni precedentemente previsti); in caso di accoglimento dell’istanza la somma rideterminata dovrà essere versata, a pena di revoca del decreto, entro il 15 novembre 2013.
La legge di conversione ha poi aggiunto al testo originario dell’art. 14 i commi 2-bis e 2-ter, alla luce dei quali si prevede, oltre alla possibilità di modificare entro il 4 novembre le istanze già presentate alla data di entrata in vigore della legge, che qualora la richiesta di definizione agevolata in appello sia accompagnata da idonea prova dell’avvenuto versamento, in unica soluzione, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato in primo grado, la sezione d’appello debba determinare la somma dovuta in misura pari a quella versata.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile, di seguito, il testo integrale dell’art. 14 del decreto IMU, comprensivo delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (pubblicata in G.U. 29 ottobre 2013 n. 254, S.O. n. 73).
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102
“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”
Art. 14
(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)
1. In considerazione della particolare opportunita’ di addivenire in tempi rapidi all’effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonche’ a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l’udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non puo’ essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d’appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.
2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilita’ amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell’avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d’appello, in caso di
accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
2-ter. Le parti che abbiano gia’ presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformita’ alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano gia’ trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d’appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.