Decreto Sblocca Italia, il Dossier del servizio studi del Senato

Di seguito il testo del Dossier del Servizio Studi del Senato sul decreto Sblocca Italia

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Servizio studi

A.S. n. 1651

Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1651 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” – Edizione provvisoria

Riferimenti:

  • A.S. 1651

Classificazione Teseo: AMBIENTE, ENERGIA, INDUSTRIA EDILIZIA, MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, OPERE PUBBLICHE, PIANI DI SVILUPPO, TRASPORTI

 

Avvertenza

Al fine di fornire l’informazione più tempestiva, il presente dossier è stato predisposto in edizione provvisoria sulla base dei testi normativi via via disponibili nel corso della sua redazione, tenuto conto del ridotto tempo intercorso tra la definitiva edizione dell’A.S. n. 1651 e l’avvio del relativo esame parlamentare.

Nel rinviare pertanto all’A.S. n. 1651, quale unico testo normativo ufficiale, si è grati fin d’ora per ogni segnalazione di eventuali inesattezze, anche al fine di una prossima edizione.

Le schede sono state redatte sulla base dei dossier del Servizio Studi della Camera relativi, rispettivamente, all’A.C. 2629 e all’A.C. 2629-A.

Articolo 1, commi 1-9

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Catania-Messina)

L’articolo 1 prevede la nomina dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari (comma 1) e ne disciplina i compiti e i poteri(comma 2). Per finalità di riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione dell’opera, con particolare riguardo alla tratta appenninica Apice-Orsara, al Commissario, è assegnato il compito di rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati facendo salva, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la previsione progettuale della stazione ferroviaria in superficie lungo la tratta appenninica Apice-Orsara. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 2-bis, prevedendo obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, nonché la pubblicazione degli atti di pianificazione in materia di governo del territorio. Il comma 4 prevede, per gli interventi in questione, la convocazione di una conferenza di servizi entro 15 giorni dall’approvazione dei progetti definitivi. La Camera dei deputati ha soppresso il riferimento ai progetti definitivi per consentire l’anticipazione della convocazione della conferenza dei servizi anche entro quindici giorni dall’approvazione dei progetti preliminari. Un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, trasferisce dal Commissario alla deliberazione del Consiglio dei Ministri la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi nei casi di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Ai sensi del comma 6 il Commissario può avvalersi a titolo gratuito, nell’ambito di una apposita convenzione firmata dal Ministro delle infrastrutture, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. al fine di gestire i rapporti con i territori interessati per una migliore realizzazione delle opere e, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire l’informazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati per migliorare la realizzazione dell’opera. Secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati al comma 8, è prevista la rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, da parte del Commissario, entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento e la pubblicazione del rendiconto semestrale sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate dall’attraversamento della tratta ferroviaria Napoli-Bari. La Camera dei deputati ha aggiunto un comma 8-bis che, al fine di non superare i limiti del patto di stabilità, autorizza il Commissario a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale, e, successivamente, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell’opera.

Ulteriori disposizioni riguardano la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi (comma 3), nonché il loro finanziamento (comma 7), e le procedure di acquisizione degli atti di assenso sia in conferenza di servizi che successivamente. Le predette disposizioni per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si applicano anche alla realizzazione dell’asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina (comma 9).

Articolo 1, commi 10-11-quater

(Approvazione del Contratto di Programma con RFI; Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria; approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale; investimenti negli aeroporti e regolazione dei diritti aeroportuali)

Il comma 10 dell’art. 1 dispone l’approvazione del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti tra RFI e MIT, stipulato l’8 agosto 2014, con la finalità di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale;secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, è prevista l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari sul contratto di programma, prima della sua stipula definitiva, da effettuare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione; il medesimo comma assegna una quota pari a 220 milioni di euro di risorse già stanziate, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, si escludono dal patto di stabilità interno negli anni 2014 e 2015 le spese per l’esecuzione di opere volte all’eliminazione dei passaggi a livello, a condizione che RFI disponga dei relativi progetti esecutivi, immediatamente cantierabili alla data di entrata in vigore della legge di conversione. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 10-bis che prevede la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria che individui le linee da ammodernare sia nel settore merci che in quello passeggeri. Il piano dovrà essere redatto in collaborazione con le associazioni di categoria e reso pubblico secondo le modalità del Codice dell’amministrazione digitale.

Il comma 11 dispone l’approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma; secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, il termine per l’adozione del predetto decreto è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura. La Camera dei deputati ha introdotto tre nuovi commi; il comma 11-bis, prevedendo che il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali dei singoli aeroporti siano elaborati entro ottanta giorni dall’apertura della consultazione tra gestore e utenti (le compagnie che operano nello scalo) e siano trasmessi all’Autorità di regolazione dei trasporti che li deve approvare entro i successivi quaranta giorni; decorso il termine la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatta salva la possibilità dell’Autorità di sospenderla successivamente; per i contratti di programma vigenti resta ferma la disciplina prevista dai medesimi contratti, salvo il rispetto del termine complessivo di centoventi giorni dall’apertura della consultazione con gli utenti sopra indicato per la definizione dei livelli tariffari. Il comma 11-ter esclude che possa essere promossa la procedura di soluzione delle controversie tra i gestori aeroportuali e gli utenti aeroportuali, quando essa riguarda il piano di investimento approvato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni. Il comma 11-quater detta un regime speciale per la fissazione dei diritti aeroportuali per il 2015, relativamente agli aeroporti i cui contratti di programma siano scaduti al 31 dicembre 2014; tale regime prevede l’applicazione del tasso di inflazione programmata ai livelli 2014, fino all’entrata in vigore dei livelli tariffari elaborati dai gestori aeroportuali previa consultazione degli utenti sulla base dei modelli approvati dall’Autorità di regolazione dei trasporti; l’Autorità ha reso noti i modelli tariffari il 22 settembre 2014, successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 2

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

L’articolo 2 introduce la possibilità di caducazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche nel caso di mancata attestazione della sostenibilità economico-finanziaria dei vari stralci delle infrastrutture stesse e disciplina l’applicazione di alcune norme in materia di concessioni alle infrastrutture in finanza di progetto le cui proposte sono dichiarate di pubblico interesse.

Articolo 3, commi 1-7

(Fondo “sblocca cantieri”)

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 3.890 milioni di euro del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal (cd. “sblocca cantieri”) per consentire nell’anno 2014 la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori; la Camera dei deputati ha ridotto il rifinanziamento portandolo a 3.851 milioni di euro, per scorporare la quota relativa all’anno 2013, esercizio ormai concluso, e prevedendo un nuovo finanziamento di pari valore mediante l’inserimento del comma 1-bis. Il comma 2prevede l’emanazione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui si provvede all’assegnazione delle risorse occorrenti, a valere sulle risorse del fondo stanziate dal comma 1. Rispetto alle vigenti modalità di assegnazione del Fondo, che fanno rinvio a decreti interministeriali e a delibere del CIPE, si prevede, pertanto, solo l’emanazione di decreti interministeriali. E’ lo stesso comma 2 ad elencare gli specifici interventi da finanziare. L’unico vincolo nella destinazione delle risorse fissato nella norma è quello stabilito nel comma 3, che riserva 100 milioni di euro agli interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di competenza dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. La Camera dei deputati ha novellato il comma 3 specificando le finalizzazioni delle richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative alle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o alle domande inviate nell’ambito del Programma “Seimila Campanili”. Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria. Il comma 5 prevede la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sulle risorse del Fondo – in conseguenza del rifinanziamento disposto ai sensi del comma 1. Ai sensi del comma 6, le risorse revocate confluiscono nel “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 798/1984 istituito dall’art. 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011. E’ lo stesso comma 6 a stabilire l’attribuzione prioritaria delle risorse revocate agli interventi puntualmente indicati che, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati,sono integrati con ulteriori specifici interventi infrastrutturali. In base al comma 7, con i medesimi decreti interministeriali di assegnazione delle risorse sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di: utilizzo delle risorse assegnate; monitoraggio dell’avanzamento dei lavori; applicazione di misure di revoca.

Articolo 3, commi 8, 9, 9-bis e 11

(Ulteriori disposizioni riguardanti le opere strategiche)

Il comma 8 prevede la conferma del finanziamento pubblico assegnato al collegamento Milano-Venezia – secondo lotto Rho-Monza, disposto dalla delibera CIPE 60/2013. Il comma 8, inoltre, provvede ad assegnare definitivamente alla società ANAS S.p.A. le risorse finanziarie per il completamento dell’intervento “Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400”. La Camera dei deputati ha integrato il comma 8 con un nuovo periodo, in base al quale le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell’asse autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera CIPE 62/2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A., a fronte dei lavori già eseguiti. Il comma 9 disciplina il finanziamento delle opere strategiche incluse nell’11° allegato infrastrutture che alla data della data di entrata in vigore del decreto-legge non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico delle annualità 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), prevedendo che tali opere confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020. La Camera dei deputati ha aggiunto un nuovo comma 9-bis, che introduce una procedura per il finanziamento in via prioritaria delle opere incluse nell’XI Allegato infrastrutture che soddisfano particolari condizioni. Il comma 11 abroga alcune disposizioni procedimentali riguardanti gli interventi di adeguamento della SS “Telesina” e il collegamento Termoli-San Vittore.

Articolo 3, comma 10

(Ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei programmi ESPON e URBACT)

Il comma 10 conferma il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti autorità nazionale capofila e capo delegazione dei Comitati di sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON (acronimo di European Spatial Planning Observatory Network) e URBACT. La stessa norma precisa che tale conferma viene sancita in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158/2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero.

Articolo 3, comma 12

(Infrastrutture carcerarie)

Il comma 12 dispone il trasferimento, nel 2014, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati,alle amministrazioni interessate, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014.

Articolo 3, commi 12-bis e 12-ter

(Viabilità a servizio della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia)

I commi 12-bis e 12-ter, aggiunti dalla Camera dei deputati, autorizzano la spesa di 487.000 per il 2014 per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Articolo 4, commi 1 e 2

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali)

L’articolo 4 stabilisce alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014.

In particolare, il comma 1 prevede che, in caso di mancato accordo tra le amministrazioni partecipanti al procedimento per la realizzazione dell’opera, vi sia la possibilità di riconvocare la conferenza di servizi al fine di riesaminare i pareri ostativi. In tal caso, qualora l’ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, tutti i termini dei lavori della conferenza, previsti dalla disciplina generale in materia (art. 14 ss., L. n. 241/1990) sono ridotti della metà.

La disposizione fa salva la possibilità per l’amministrazione procedente, in caso di dissenso motivato da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (salute, pubblica incolumità, paesaggio, ambiente), di demandare la decisione al Consiglio dei Ministri, che dovrà comunque intervenire nei termini ridotti.

Il comma 1 è stato modificato dalla Camera dei deputati in sede di conversione.

Si estende l’applicazione dell’articolo in esame anche alle opere inserite nell’Elenco-anagrafe nazionale delle opere incompiute istituita dall’art. 44-bis del D.L. 201/2011.

e il dimezzamento dei termini della conferenza di servizi non opera, ove vi sia la necessità di definire il procedimento in tempi celeri, bensì in caso riconvocazione della conferenza stessa.

Nel caso in cui il procedimento per la realizzazione dell’opera segnalata non si sia perfezionato per altre difficoltà amministrative, il comma 2 riconosce in capo ai comuni la facoltà di avvalersi di una cabina di regia, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli enti potranno avvalersi di tale organismo a “scopo consulenziale- acceleratorio” senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4, commi 3-4, 5-7 e 9

(Esclusione di pagamenti effettuati dagli enti territoriali dai vincoli del patto di stabilità e rifinanziamento di interventi di ricostruzione in Abruzzo)

I commi 3-4 prevedono l’esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti, effettuati dai comuni, connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La deroga è concessa nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2014.

I commi 5 e 6 disciplinano l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro (l’esclusione opera nel limite di 200 milioni per l’anno 2014 e di 100 milioni per l’anno 2015).

Il comma 5-bis stabilisce che rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti, connessi a determinate tipologie di spesa (in particolare, quelli ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni), escluse le spese afferenti la sanità.

Il comma 7 interviene sulla disposizione della legge di stabilità 2012 che ha introdotto l’esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nell’anno 2014, prevedendo che l’esclusione dal computo del saldo riguarda soltanto i pagamenti effettuati nei primi sei mesi dell’anno 2014 (e non tutti quelli effettuati nel corso dell’anno) e che gli spazi finanziari resi disponibili dalla predetta esclusione, operante nel primo semestre, devono essere utilizzati dagli enti interessati per pagamenti in conto capitale da sostenere nel corso dell’intero anno 2014, e non soltanto nel primo semestre.

Il comma 9 reca la norma di compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dai commi 3, 5 e 8 dell’articolo in esame, quantificati in complessivi 450 milioni per il 2014, 180 milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016 e 70 milioni per il 2017.

Articolo 4, comma 4-bis

(Modifica al comma 88 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)

Il comma 4-bis, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, inserisce tra i finanziamenti oggetto di revoca da parte del CIPE, quelli previsti dal decreto-legge n. 112/2008, qualora non si sia proceduto al relativo bando di gara, al fine di finanziare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane.

Articolo 4, comma 8

(Rifinanziamento della ricostruzione in Abruzzo)

Il comma 8 dell’articolo 4 dispone il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2014, in termini di sola competenza (vale a dire in termini di solo saldo netto da finanziare), dell’autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, al fine di consentire la prosecuzione della concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria.

Articolo 4, commi 8-bis, 8-ter e da 8-quinquies a 8-octies

(Misure per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009)

I commi 8-bis, 8-ter e da 8-quinquies a 8-octies, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati,sono volti a introdurre alcune misure per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Il comma 8-bis, prevede una garanzia dello Stato per i finanziamenti erogati per la ricostruzione. Dispone, infatti, che i finanziamenti contratti dalle banche al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Statoper la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, concessa con D.M.

Il comma 8-ter riguarda la proroga dei contratti di locazione per nuclei familiari con disabili o in situazioni di disagio economico-sociale.

Il comma 8-quinquies interviene sulle competenze sulla gestione delle abitazioni del Progetto Case e dei Moduli abitativi provvisori (MAP) e stabilisce l’obbligo per tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP del pagamento del canone concessorio fissato dai comuni e delle spese per Ia manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni.

I commi 8-sexies e 8-septies riguardano l’erogazione e il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione di immobili privati.

Il comma 8-sexies prevede l’obbligo, in fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali, a carico del commissario ad acta, nominato dall’Autorità giudiziaria, di rispettare l’ordine di priorità nell’erogazione dei contributi a fondo perduto, predisposto dal Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo, in merito alle domande presentate dai privati per l’unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, sostitutiva dell’abitazione principale distrutta.

Il comma 8-septies stabilisce che il termine di conclusione dell’istruttoria per il riconoscimento del contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l’ufficio prende in carico la pratica comunicando all’istante l’avvio del procedimento.

Il comma 8-octies prevede che gli Uffici speciali si avvalgano del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Articolo 4, comma 8-quater

(Copertura oneri previsti per i territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009)

Il comma 8-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede che agli oneri previsti dal presente articolo per i territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha previsto l’assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale, nell’ambito della dotazione dell’ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Articolo 4, comma 9-bis

(Pagamento debiti PA – Cassa Depositi e Prestiti SpA)

Il comma 9-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, autorizza la Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di consentire l’integrale attribuzione delle risorse aggiuntive autorizzate dal D.L. n. 102/2012, ad acquisire le richieste di anticipazione di liquidità da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.

Articolo 4, comma 9-ter

(Pagamento debiti PA)

Il comma 9-ter, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, integra le disposizioni dell’articolo 1, comma 10-bis, del D.L. n. 35/2013 (pagamento dei debiti delle PA), con riferimento specifico al pagamento dei debiti fuori bilancio, precisando il criterio contabile necessario per procedere al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio, in particolare, stabilendo, ove necessario, il previo incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati.

Articolo 4, comma 9-quater

(Deroga al Patto di stabilità interno)

Il comma 9-quater, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, dispone una deroga al patto di stabilità delle regioni e delle province autonome per l’anno 2014, già prevista per l’anno 2013 dal D.L. 35/2013. A tal fine, non rilevano, i trasferimenti effettuati dalle regioni e dalle province in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulle entrate derivanti dalle norme che hanno stanziato apposite risorse per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 4-bis

(Pubblicazione dei dati in formato aperto)

L’articolo 4-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone in ordine alla pubblicazione dei dati relativi alle opere infrastrutturali di cui agli articoli 1, 3 e 4: sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; secondo le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005); in formato aperto.

Articoli 5 e 5-bis

(Norme in materia di concessioni autostradali e dell’asse autostradale che connette l’autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l’autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «Autostrada Cispadana»)

L’articolo 5 consente, nel testo vigente ed invece impone, secondo le novelle approvate dalla Camera dei deputati,ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e di predisporre un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria (commi 1-2), precisando che l’affidamento dei lavori, nonche dei servizi e delle forniture, ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni (il testo vigente limita tale ambito agli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria) devono essere affidati secondo le procedure di evidenza pubblica (comma 3). Lo stesso articolo approva gli schemi di convenzione e i relativi piani economico-finanziari relativi alle concessioni autostradali A21 “Piacenza Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC)” e A3 “Napoli-Pompei-Salerno”. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 4-bis, al fine di precisare che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, in esame, è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell’Unione europea. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 4-ter, al fine di destinare gli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio: ad interventi di manutenzione delle rete stradale in gestione all’ANAS SPA, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna. La Camera dei deputati ha aggiunto un nuovo articolo 5-bis che contiene norme relative al subentro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispetto alla Regione Emilia Romagna, nella concessione per la costruzione e la gestione dell’’Autostrada Cispadana, vale a dire dell’asse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di Ferrara sud.

Articolo 6, comma 1

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga)

Il comma 1 prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d’imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell’investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, attraverso l’introduzione, nell’articolo 33 del decreto-legge n. 179/2012, dei nuovi commi da 7-ter a 7-octies (sulla cui numerazione e contenuto impattano alcuni emendamenti approvati dalla Camera dei deputati).

Le caratteristiche degli interventi finanziabili sono definiti ai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, mentre i commi 7-septies e 7-octies indicano la procedura per l’accesso al credito e per il monitoraggio degli interventi. In particolare, il comma 7-sexies specifica che il credito d’imposta non costituisce ricavo ai fini IRAP e delle imposte dirette. Possono accedere al credito d’imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati alla realizzazione di servizi a banda ultralarga all’utente (la Camera ha eliminato il requisito per cui sono realizzati su rete fissa e mobile, precisando invece che devono essere relativi alla rete di accesso); la nomenclatura è stata precisata dalla Camera dei deputati. Gli interventi devono essere nuovi e aggiuntivi e non rientranti in atti o piani approvati entro il 31 luglio 2014 (la Camera dei deputati ha aggiunto una clausola che lega tali atti all’entrata in vigore della disposizione); occorre che soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dalla comunicazione della Commissione europea relativa all’Agenda digitale; devono prevedano interventi di importo non inferiore a determinate soglie (per quella più alta la Camera dei deputati ha precisato che nel primo anno va assicurata la connessione di tutti gli edifici scolastici e che i benefici fiscali, se il termine di completamento è esteso a due anni, si prolungano sulle attività produttive relative al 2016); occorre anche che le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire l’investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (la Camera dei deputati ha precisato che il termine è di tre anni se gli investimenti superano i 50 milioni di euro).

La Camera dei deputati ha anche disposto che siano ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con le suddette caratteristiche di rete, eguali o superiori a quelle dell’intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Per accedere al beneficio è necessario operare una manifestazione d’interesse per ciascuna area attraverso una “prenotazione” da effettuare sull’apposito sito web del Ministero (dotata di apposita sezione recante la classificazione delle aree, ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s); il conflitto di prenotazione, l’obbligo di trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente e l’indicazione di tutte le aree sono oggetto di previsioni introdotte dalla Camera dei deputati, che ha anche modificato la disposizione concernente i decreti attuativi.

Articolo 6, commi 2, 3 e 4

(Norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici)

Il comma 2 modifica le norme di semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi finalizzate alla diffusione della banda larga e ultralarga. Il comma 3 prevede che possano essere effettuate con un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, le modifiche degli impianti già abilitati che comportino aumenti delle altezze non superiori a un metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, al fine di accelerare la realizzazione degli impianti di banda larga mobile che, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, si estende alle reti di comunicazione elettronica e comunque rispettando i limiti sulle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici. La Camera dei deputati ha inserito un nuovo comma 3-bis prevedendo che le opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda ultralarga, anche all’interno degli edifici, siano ricomprese tra gli oneri di urbanizzazione primaria. Il comma 4 introduce una deroga all’obbligo di autorizzazione paesaggistica per la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile che, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, si estende alle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici.

Articolo 6, comma 3-bis

(Opere di urbanizzazione per comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica)

Il comma 3-bis – introdotto alla Camera – inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria – attraverso una modifica della legge n. 847/1964 – le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche) e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici.

Articolo 6, comma 5

(Esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

Il comma 5 modifica il campo di applicazione dei valori di attenzione per la protezione dalle esposizioni a i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ad alte frequenze (quelli cioè generati da sorgenti fisse con frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz , quali ad es. gli impianti radiotelevisivi e quelli di telecomunicazioni) contemplati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Articolo 6, commi 5-bis e 5-ter

(Installazione di nuove stazioni radio base su infrastrutture dell’autorità aeronautica)

I commi 5-bis e 5-ter, aggiunti dalla Camera dei deputati, semplificano l’installazione su infrastrutture dell’autorità aeronautica di nuove stazioni radio base e relative modifiche, qualora non comportino variazioni plano-altimetriche per direzioni e/o ingombro e non comportino rischi per la navigazione aerea; è dettata, altresì, la disciplina per i casi diversi da quelli di cui al comma 5-bis, cioè per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea; in tale caso i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato da Codice delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 6, comma 5-quater

(Oneri per occupazione – banda larga)

Il comma 5-quater dà facoltà alle pubbliche amministrazioni di esentare l’operatore dal pagamento di oneri, in caso di occupazione dei beni immobili pubblici o occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico per colmare il divario digitale, in relazione alla banda larga. La norma conferma il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 6, comma 5-quinquies

(Facoltà di esonero del pagamento oneri, tasse o indennizzi degli operatori di reti a banda larga e ultralarga)

Il comma 5-quinquies, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede la possibilità che le pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici nonché di occupazione di spazi e aree pubbliche, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, esentino l’operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi.

Articolo 6, comma 5-sexies

(progetto nazionale della banda ultralarga)

Il comma 5-sexies – introdotto alla Camera – prevede che venga data attuazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, al progetto nazionale della banda ultralarga, autorizzato dalla Commissione europea, attraverso l’utilizzo di parte delle risorse già stanziate per 20,75 milioni di euro per l’anno 2014.

Articolo 6-bis

(Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture)

L’articolo aggiuntivo – introdotto dalla Camera dei deputati – è finalizzato a individuare, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, regole tecniche per la costituzione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. Tale sistema dovrà essere realizzato con dati di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale. La norma reca anche una clausola di invarianza degli oneri, nonché l’obbligo di far confluire nel Sistema tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga.

Articolo 6-ter

(Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)

L’articolo 6-ter, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, al comma 1 introduce un comma 4-ter all’articolo 91 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni) ove si prevede la possibilità per l’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della fibra ottica di installare a proprie spese gli elementi di rete nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità purché non venga alterato l’aspetto esteriore dell’immobile, né arrecati danno o pregiudizio al medesimo.

Il comma 2 aggiunge un articolo 135-bis al D.P.R. n. 380 del 2001, ove si prevede, al comma 1, l’obbligo di dotare gli edifici di nuova realizzazione – con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015 – di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. L’obbligo si applica non solo agli edifici di nuova costruzione, ma anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.

Articolo 7, commi 1-9-bis

(Norme in materia di gestione di risorse idriche; interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico)

Il comma 1 introduce una serie di modifiche al cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006).

La lettera a) è finalizzata ad uniformare, in tutto il testo della parte III del Codice, le denominazioni degli organi di governo degli ambiti idrici, in seguito alla soppressione delle autorità d’ambito (AATO) e alla loro sostituzione con i nuovi soggetti individuati dalle leggi regionali.

La lettera b) prevede, al numero 1), l’obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d’ambito e il conseguente trasferimento, a tali enti di governo, delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche.

Una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati ha previsto il termine perentorio del 31 dicembre 2014 entro il quale le Regioni devono emanare una delibera di individuazione degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO).

Il numero 2) della lettera b) prevede poteri sostitutivi in capo alla regione, nei casi di mancata adozione da parte dell’ente locale della delibera di adesione all’ente d’ambito.

A seguito di un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il termine per l’adesione, da parte degli enti locali, agli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO).

Il numero 3) ripristina il requisito dell’unicità della gestione, in luogo di quello (meno stringente) dell’unitarietà, che era stato introdotto nel testo del Codice dal D.Lgs. 4/2008 (c.d. secondo correttivo al Codice).

Il numero 4) disciplina il caso in cui l’ambito territoriale ottimale (ATO) coincide con l’intero territorio regionale.

Nel corso dell’esame in prima lettura è stata introdotta una modifica alla lettera b), numero 4), del comma 1volta a fare salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Nel corso dell’esame preso la Camera dei deputati è stata inserita una nuova lettera b-bis) del comma 1 in cui si prevede che il il programma degli interventi debba tener conto della domanda dell’utenza collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione

Le lettere c) e d) riscrivono la disciplina relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera d) del comma 1. La modifica riguarda in particolare il comma 1 del nuovo articolo 149-bis, che, tra l’altro, prevede che l’ente di governo dell’ATO provveda all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale comma viene integrato nel senso di stabilire che l’affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipata esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ATO.

La Camera dei deputati ha aggiunto alla lettera d) del comma 1 una nuova previsione volta a sopprimere la disciplina che regola la dismissione delle partecipazioni azionarie dell’Acquedotto pugliese detenute a livello regionale con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia.

La Camera dei deputati ha altresì aggiunto alla lettera d) del comma 1 una disposizione secondo cui le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. Conseguentemente, sempre nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto il numero 3-bis) alla lettera e) del comma 1 al fine di includere nel contenuto delle convenzioni tipo la previsione delle opere da realizzare durante la gestione del servizio, come individuate dal bando di gara.

La lettera e) contiene una serie di modifiche all’articolo 151 del Codice, che nel testo previgente disciplinava i rapporti tra autorità d’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato soppresso il il numero 3) della lettera e) del comma 1 che ha riscritto la lettera b) del comma 2 dell’art. 151 del D.Lgs. 152/2006. Nell’operare tale riscrittura, oltre a confermare il limite trentennale per la durata dell’affidamento (già previsto dal testo previgente), è stata introdotta un’ulteriore disposizione volta a consentire il subaffidamento, ma solo previa approvazione espressa da parte dell’ente di governo dell’ambito.

La lettera f) interviene sull’articolo 153 del Codice, introducendo l’obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso.Un’altra modifica riguarda il comma 1 dell’art. 153 ed è finalizzata ad introdurre tempi certi e perentori per l’affidamento al gestore del servizio idrico integrato, in concessione d’uso gratuita, delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.

La lettera g) interviene sull’articolo 156 del Codice che disciplina il caso in cui il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni.

La lettera h) introduce una specifica disciplina per l’approvazione dei progetti degli interventi previsti nei piani d’investimento compresi nei piani d’ambito e per l’individuazione dell’autorità espropriante.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato integrato il disposto della lettera h) del comma 1 – che introduce nel D.Lgs. 152/2006 l’art. 158-bis secondo cui l’approvazione, da parte dell’ente di governo dell’ambito, dei progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d’ambito, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale – al fine di precisare che tale variante urbanistico/territoriale deve essere coordinata con il Piano di protezione civile.

La lettera i) riscrive i commi da 1 a 5 dell’articolo 172 del Codice al fine di garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata modificata la lettera i) del comma 1 al fine di posticipare al 30 settembre 2015 il termine entro il quale gli enti di governo degli ATO sono tenuti ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico.

Nel corso dell’esame in prima lettura la Camera dei deputati ha introdotto una modifica alla lettera i) del comma 1 aggiungendo un comma 3-bis all’art. 172 del D.Lgs. 152/2006. Tale nuovo comma prevede l’obbligo, in capo all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di presentare una relazione semestrale al Parlamento.

I commi da 2 a 5 contengono una serie di norme principalmente finalizzate all’utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi.

Il comma 2 dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente. Gli interventi sono invece individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del medesimo Ministero, ed attuati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti quattro periodi, dopo il secondo periodo del comma 2, al fine di disciplinare l’utilizzo delle risorse finalizzate, a partire dalla programmazione 2015, al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l’affidamento dei lavori nonché per gli interventi che risultino difformi dalle finalità suddette.

Il comma 4 consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati il comma in esame è stato modificato al fine di prevedereche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni, i Presidenti delle Regioni possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, non solamente di società in house (come prevede il testo vigente), ma di tutti i soggetti pubblici e privati, purché nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

Il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.

Il comma 8 prevede l’assegnazione alle regioni la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto un comma 8-bis prevede l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti anche, alle medesime condizioni e per le stesse finalità, per i sedimenti spostati nell’ambito delle pertinenze idrauliche.

Il comma 9 precisa che nelle attività di pianificazione, istruttoria e ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico opera di concerto con il Ministero dell’ambiente.

Con una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato previsto che la struttura di missione opera di concerto non solo con il Ministero dell’ambiente (come prevede il testo vigente) ma anchecon il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato, inoltre, inserito un comma 9-bis con il quale si estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

La lettera l) del comma 1 integra il testo del comma 6 dell’art. 124 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell’UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

I commi 6 e 7 hanno l’obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’UE concernenti l’applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

A tal fine il comma 6 prevede l’istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’ambiente.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il comma in esame al fine di prevedere che le risorse del FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 e revocabili siano non solo quelle destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque, ma in generale quelle afferenti interventi nel settore idrico. Tra le ipotesi di revocabilità delle risorse viene inserita, in aggiunta a quelle previste, anche l’inerzia del soggetto attuatore.

Il comma 7, per le medesime finalità di accelerazione degli interventi, consente la nomina, da parte del Governo, di commissari straordinari e ne disciplina i poteri.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il comma in esame al fine di prevedere che l’attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo non è obbligatoria, ma facoltativa. Il termine per l’attivazione della procedura (scaduto il 30 settembre scorso) viene differito al 31 dicembre 2014.

Sempre nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta un’integrazione al comma 7, stabilendo che ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

Articolo 7, commi 9-ter – 9-sexies

(Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013)

I commi da 9-ter a 9-sexies, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, introducono disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013.

Il comma 9-ter proroga di un anno, quindi al 31 dicembre 2015, il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto.

Il comma 9-quater autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016 per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni con contratti di lavoro flessibile autorizzate per le finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del maggio 2012 nelle succitate regioni.

Il comma 9-quinquies riscrive il comma 367 della legge di stabilità 2014 al fine di prorogare le citate possibilità assunzionali per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Il comma 9-sexies estende ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 le disposizioni che l’art. 1 del D.L. 74/2014 ha dettato in favore delle popolazioni della provincia di Modena colpite dall’alluvione del gennaio 2014 e dalla citata tromba d’aria, nonché per i comuni del modenese e del bolognese colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014.

Articolo 7, comma 9-septies

(Utilizzo delle disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il comma 9-septies novella il comma 120 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), prevede l’utilizzo, anche delle disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013, al fine di destinare una quota di 100 milioni di euro, a valere sulla quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 7, comma 9-octies

(Riparto delle risorse per il sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata)

Il comma 9-octies, inserito nel corso dell’esame da parte della camera dei deputati, disciplina le modalità di riparto e le finalità di utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

Il comma aggiuntivo demanda l’individuazione delle citate modalità e finalità (anche per quanto riguarda la ricostruzione di edifici privati e ad uso produttivo) ad un apposito D.P.C.M. (emanato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni interessate), ove sono definite le modalità di riparto delle risorse finalizzate ad assicurare l’autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero.

Articolo 8

(Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

L’articolo 8, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, autorizza il Governo all’adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.

In particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, deve essere adottato un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in base ad una serie di principi e criteri direttivi elencati nella norma tra i quali figura:

a) il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti;

b) l’indicazione esplicita delle norme abrogate;

c) la proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;

d) il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE, relativa ai rifiuti.

La Camera dei deputati, nel corso dell’esame in prima lettura, ha inserito al comma 1 le lettere a-bis), d-bis) e d-ter).

La lettera a-bis) del comma 1, introduce – tra i principi e i criteri direttivi il criterio relativo al deposito temporaneo.

Con la lettera d-bis) del comma 1 vengono inserite, tra i principi e i criteri direttivi, la razionalizzazione e la semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati.

Con la lettera d-ter) è inserita, tra i principi e i criteri direttivi la garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti, e comunque coerenti con la normativa europea.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone, nell’ambito dei principi e dei criteri direttivi per l’adozione del regolamento di delegificazione in materia di gestione di rocce da scavo, che la proposta di regolamento deve essere sottoposta ad una fase di consultazione pubblica.

Articolo 9, commi 1 e 2

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)

L’articolo 9, modificato nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, è volto a qualificare come interventi di “estrema urgenza” gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all’adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1).

Per l’avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni che modificano le procedure di scelta del contraente e le fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel D.Lgs. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) (comma 2).

Il comma 1 dell’articolo 9 prevede che costituisce estrema urgenza la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato, al fine di certificare, come indifferibili, gli interventi funzionali:

– alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;

– alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio (lettera b);

– all’adeguamento alla normativa antisismica (lettera c);

– alla tutela ambientale e del patrimonio culturale (lettera d).

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il comma 1 al fine di precisare che la qualificazione come interventi di “estrema urgenza” si applica ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria (vale a dire di importo fino a 5,186 milioni di euro).

Le principali modifiche, introdotte al comma 2, determinano per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria:

– la possibilità di stipulare il contratto, prima del termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (lettera a);

– la possibilità di prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell’offerta, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (lettera a).

Nel corso dell’esame in prima lettura la Camera dei deputati ha eliminato la parte della disposizione che consente alle stazioni appaltanti tale possibilità;

– la pubblicazione dei bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro solo sul sito informatico della stazione appaltante (lettera b);

– il dimezzamento dei tempi di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate (lettera c);

– la possibilità di affidare i lavori, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e ricorrendo alla procedura negoziata senza bando invitando un minimo di tre soggetti. Per tali lavori, è consentito l’aumento al 30 per cento dell’importo della categoria prevalente per l’affidamento dei lavori a terzi mediante sub appalto o sub contratto (lettera d);

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata sostituita la lettera d) del comma 2 al fine di:

  • elevare da 3 a 10 il numero di operatori economici da invitare per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro). Per l’affidamento di tali lavori viene altresì eliminato il vincolo che gli importi complessivi devono essere inferiori alla soglia comunitaria;
  • eliminare la parte della disposizione che consente, per i lavori affidati in seguito agli inviti di cui al punto precedente e relativi alla categoria prevalente, l’affidamento a terzi mediante subappalto o subcontratto ma nel limite del 30% dell’importo della medesima categoria.

– l’affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, museale e coreutica (AFAM) per importi fino a 200.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (lettera e).

La Camera dei deputati, nel corso dell’esame in prima lettura ha modificato le lettere a), b) e c) del comma 2,al fine di escludere, per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e per gli appalti integrati l’applicazione delle disposizioni di semplificazione dettate dalle medesime lettere con riferimento agli interventi oggetto dell’articolo in esame (edilizia scolastica, mitigazione dei rischi idrogeologici, adeguamento antisismico; tutela ambientale e del patrimonio culturale).

Articolo 9, comma 2-bis

(Obblighi informativi per gli appalti di cui ai commi 1 e 2)

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 2-bis, che prevede, in ogni caso, l’assoggettamento degli appalti disciplinati dai commi 1 e 2, dell’articolo 9, agli obblighi informativi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, dei dati concernenti il contenuto dei bandi (con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti), dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell’affidatario e del progettista, nonché, limitatamente ai settori ordinari, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale; obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, nonché, nel caso di procedura negoziata senza bando, della delibera a contrarre. Viene altresì stabilito che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può disporre controlli a campione sugli affidamenti.

Articolo 9, comma 2-ter

(Finanziamenti Banca europea degli investimenti)

Il comma 2-ter dell’articolo 9 modificando il decreto-legge n. 185 del 2008, precisa che i soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) direttamente ovvero tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista.

Articolo 9, comma 2-quater

(Mutui per gli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))

Il comma 2-quater – inserito dalla Camera – dell’articolo 9 modifica l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), includendo il riferimento agli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) fra quelli per i quali le regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico.

Articolo 9, comma 2-quinquies

(Finanziamento per l’edilizia scolastica e le attrezzature didattiche)

Il comma 2-quinquies – inserito dalla Camera – dell’articolo 9 incrementa, per il 2014, di 2 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM, prevista in 10 milioni di euro annui dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ma ridotta di 1 milione di euro, a decorrere dall’anno 2014, dall’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128). All’onere si provvede riducendo l’autorizzazione di spesa (di 3 milioni di euro per il 2014) prevista dall’articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 104 del 2013 per la corresponsione di premi a favore degli studenti iscritti, nell’anno accademico 2013-2014, presso le stesse Istituzioni AFAM.

Articolo 9, comma 2-sexies

(Esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e lavori pubblici)

Il comma – introdotto dalla Camera dei deputati stabilisce che le esigenze di tutela dell’incolumità pubblica figurino tra le “esigenze imperative connesse a un interesse generale” – in presenza delle quali il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010, art. 121) consente di conservare efficacia al contratto di aggiudicazione di lavori pubblici stipulato in violazione di legge, che sarebbe altrimenti da annullare.

Inoltre, nel caso di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi ovvero di redazione di verbale di somma urgenza per interventi connessi allo stato di calamità ovvero ancora nei casi di cui al comma 1, se le esigenze di incolumità pubblica vengono evidenziate dalla stazione appaltante dinanzi al TAR adito in sede cautelare, il giudice amministrativo può concedere la sospensione del provvedimento solo se ritenga che l’estrema gravità e urgenza che motivano la domanda cautelare siano prevalenti sulle esigenze di incolumità pubblica.

Il TAR dovrà fissare l’udienza per la discussione nel merito del ricorso entro 30 giorni dalla pronuncia in sede cautelare.

Articolo 9, comma 2-septies

(Contratti pubblici per la mitigazione del rischio idrogeologico)

Il comma 2-septies, aggiunto dalla Camera dei deputati, esclude i lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dall’applicazione dei commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) che prevedono, rispettivamente, la stipula del contratto, solo dopo che sono trascorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, e la sospensione dell’aggiudicazione del contratto, se proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dell’operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell’economia)

Il comma 1 integra le disposizioni concernenti i finanziamenti concessi nell’ambito della “gestione separata” (che utilizza la raccolta del risparmio postale garantita dallo Stato) e della “gestione ordinaria” (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) della Cassa depositi e prestiti.

Il comma 2 interviene sulla disciplina impositiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 per estendere il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europei anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri.

Il comma 2-bis, modificando la disciplina dell’attività di Cassa Depositi e Prestiti contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, prevede che possano essere effettuate in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali le operazioni svolte da Cassa Depositi e Prestiti in seno alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione di criteri e modalità per l’effettuazione di dette operazioni.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)

L’articolo 11 modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l’ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell’opera al di sopra del quale viene concesso l’incentivo. Viene chiarito che il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l’importo di 2 miliardi di euro.

Articolo 12

(Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei)

L’articolo 12 reca norme sull’utilizzazione dei fondi strutturali europei, affidando nuove funzioni al Presidente del Consiglio dei ministri al fine di accelerare l’impiego delle relative risorse ed evitare il rischio di incorrere nell’attivazione delle sanzioni comunitarie, consistenti nel definanziamento delle risorse medesime.

Articolo 13

(Misure a favore dei project bond)

L’articolo 13 novella la disciplina dei cd. project bond, contenuta nell’articolo 157 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006). Viene precisata la nozione di “investitori qualificati” cui è riservata la detenzione e circolazione dei project bond, coordinando tale definizione coi regolamenti Consob emanati in attuazione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo58/1998) TUF e chiarendo che per “investitori qualificati” si intendono anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati; si interviene sul regime di circolazione dei project bond, che cessano di essere nominativi e potranno dunque essere dematerializzati; si elimina l’obbligo di riportare anche sul titolo l’avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione; si specifica che ai titolari di obbligazioni e titoli similari si applica la disciplina concernente il subentro nella concessione, il privilegio sui crediti e il limite di riduzione del canone di disponibilità; è rimodellata la disciplina delle garanzie prestate sui predetti bond, che potranno essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante (tale modifica viene più in generale estesa alle obbligazioni); per quanto riguarda il regime fiscale degli atti di costituzione e trasferimento di garanzia, si estende l’applicazione dell’imposta di bollo in misura agevolata (misura fissa pari a 200 euro) alle sostituzioni di garanzia relative all’emissioni di project bond e ai trasferimenti di garanzie, anche qualora derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito; viene resa strutturale l’applicazione dell’aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di standard tecnici)

L’articolo 14 stabilisce che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici, che prescrivono livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea, e che tali modifiche devono essere eventualmente accompagnate da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria e da una stima dei tempi di attuazione dell’opera. La Camera dei deputati ha modificato la rubrica dell’articolo, sostituendo il riferimento alla “norma overdesign” con “Disposizioni in materia di standard tecnici”. La Camera dei deputati precisa che la formulazione delle richieste di modifiche dei progetti delle opere pubbliche deve provenire da parte degli organi competenti e che tali richieste di modifica devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un’analisi di sostenibilità economica e finanziaria non solo per il gestore dell’infrastruttura, ma anche per il gestore dell’opera. Inoltre, la Camera dei deputati prevede che non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici, più stringenti rispetto a quelli (anziché superiori a quelli minimi) definiti a livello europeo. La modifica, pertanto, estende alla progettazione delle opere pubbliche la disciplina vigente in materia di divieto di overdesign per la progettazione e la costruzione delle infrastrutture ferroviarie nazionali.

Articolo 15

(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

L’articolo 15 promuove l’istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, avente lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da “equilibrio economico positivo” e che necessitino di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l’altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato, anche se oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

Le quote del Fondo potranno essere sottoscritte soltanto da investitori istituzionali e professionali e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro.

La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione. Viene poi previsto l’obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo o un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo, nonché quelle che non prevedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l’offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio. Il soggetto gestore del Fondo deve altresì operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. Deve inoltre rendere note ai sottoscrittori ed al Ministero dell’economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse. Infine è demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l’individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-bis

(Misure per favorire l’accesso ai finanziamenti di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate)

L’articolo 15-bis esclude che i crediti derivanti dai finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione o erogati dalle società finanziarie per interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali abbiano privilegio anche sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata e concessi alle cooperative di lavoratori.

Articolo 15-ter

(Disposizione concernente la cessione dei crediti d’impresa)

L’articolo 15-ter estende l’ambito applicativo della cessione dei crediti di impresa, prevedendo che cessionario possa essere anche una banca o intermediario finanziario che svolge l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari.

Articolo 16

(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere)

I commi 1 e 2 dell’articolo 16 pongono due deroghe transitorie per la regione Sardegna, relative alla spesa sanitaria ed al triennio 2015-2017, con riferimento all’investimento straniero da realizzarsi, con carattere sperimentale, per l’ospedale ex San Raffaele di Olbia (struttura in passato mai ultimata). Il comma 2-bis – inserito dalla Camera – prevede che, nel medesimo periodo 2015-2017, la regione Sardegna e il Ministero della salute assicurino un monitoraggio sull’effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie della struttura in oggetto e sulla loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché sulla mobilità sanitaria verso altre regioni.

Articolo 16-bis

(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)

La Camera dei deputati ha aggiunto l’articolo 16-bis, che novella la disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS S.p.A. Tali disposizioni vengono inserite dopo il comma 23 del citato articolo 55, della legge449/1997 che disciplina l’adeguamento delle entrate proprie dell’Ente nazionale per le strade derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse. Il comma 23-bis dispone che, per gli accessi esistenti su strade affidate alla gestione di ANAS SpA, alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall’ANAS SpA. medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell’autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti di cui al successivo comma 23-quinquies. Il comma 23-ter prevede che per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell’istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell’accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al successivo comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione al fini del rilascio dell’autorizzazione. Il comma 23-quater stabilisce che le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del 70%, a condizione che il versamento avvenga in un’unica soluzione ovvero nella misura del 40% in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Il comma 23-quinquies stabilisce che, per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione é presentata successivamente al 31 dicembre 2014 é dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell’autorizzazione da corrispondere ad ANAS SpA., in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non potrà superare I’importo del canone preesistente all’entrata in vigore della legge 449/1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il comma 23-sexies prevede che la disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distribuzione di carburanti annessi e agli accessi ad impianti di carburanti. Il comma 23-septies prevede che alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti alI’attuazione del commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nell’ambito delle risorse previste dal contratto di programma-parte servizi. Il comma 23-octies stabilisce che ANAS S.p.A. provveda, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza, al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l’eventuale chiusura degli accessi abusivi, e ne trasmetta gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 16-ter

(Disposizioni antincendio per le metropolitane in esercizio)

La Camera dei deputati ha aggiunto l’articolo 16-ter, che demanda ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, la definizione delle modalità e dei termini per l’effettuazione degli adempimenti antincendio relativi alle metropolitane in esercizio, da effettuarsi entro 24 mesi dall’emanazione del decreto ministeriale.

Articolo 17

(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

L’articolo 17, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) negli ambiti di seguito indicati.

Opere interne e Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)

Una prima modifica (lettera a), n. 1), del comma 1) riguarda la definizione di manutenzione straordinaria e comporta che per tali interventi non sia alterata la volumetria complessiva degli edifici, anziché i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari come prevedeva il testo previgente.

Connessa alle modifiche indicate è quella disposta dalla successiva lettera c).

Nel corso dell’esame in prima lettura presso la Camera dei deputati è stata modificata la lettera c) del comma 1 al fine di includere tra gli interventi di manutenzione ordinaria eseguibili senza titolo abilitativo, l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW.

Con la lettera c) numero 1), lett. a), si interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo.

Alle modifiche citate si accompagna quella disposta dalla lettera d) del medesimo comma 1, secondo cui non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici.

Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, il numero 1), lett. b), della lettera c) del comma 1 chiarisce che le stesse possono essere eseguite semplicemente previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali.

Connessa alle suesposte modifiche è quella operata dal numero 2) della lettera c). Tale numero 2) aggiunge, tra le finalità dell’asseverazione della CIL operata dal tecnico abilitato, quella di attestare che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio. Si segnala che nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il numero 2) della lettera c) del comma 1, stabilendo che all’amministrazione comunale deve essere trasmessa non solo la CIL asseverata ma anche l’elaborato progettuale. Con la modifica ora illustrata si precisa altresì che il tecnico che assevera la CIL deve attestare anche la compatibilità dell’intervento con la normativa sismica e sul rendimento energetico nell’edilizia.

Nel testo sono previste altre modifiche della normativa relativa alla documentazione di corredo della CIL. Rispetto alla normativa previgente, viene infatti eliminato l’obbligo di presentare all’amministrazione “una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali”. Viene altresì eliminato l’obbligo, limitatamente alle opere all’interno dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, di trasmettere le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il numero 5) della lettera c) al fine di elevare da 258 a 1.000 euro la sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della CIL o della CIL asseverata.

Nel corso dell’esame presso la Camera e stato modificato il numero 3 della lettera c) del comma 1 prevedendo che la Comunicazione di inizio lavori (CIL) venga integrata con la Comunicazione di fine lavori.

Con riguardo alle opere interne, infine, la lettera h), numero 1), del comma 1, stabilisce che, per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili semplicemente previa CIL il contributo di costruzione sia commisurato alle sole opere di urbanizzazione.

La Camera ha modificato il numero 1) della lettera h) del comma 1, aggiungendo, quale condizione di applicabilità, che dall’intervento derivi un aumento della superficie calpestabile.

Interventi di conservazione.

La lettera b) del comma 1 introduce la definizione di “interventi di conservazione”.

La norma stabilisce che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l’amministrazione comunale può favorire, in alternativa all’espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione.

Nel corso dell’esame in prima lettura la Camera dei deputati ha modificato la lettera b) del comma 1 che introduce l’art. 3-bis nel T.U. edilizia, stabilendo che le citate forme di compensazione devono incidere sull’area interessata e non implicare aumenti della superficie coperta.

Permesso di costruire

La lettera e) del comma 1 introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse.

La Camera dei deputati ha modificato tale previsione al fine di introdurre, quale requisito per l’applicazione della norma, che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione.

La lettera f) del comma 1 prevede la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

La Camera dei deputati, modificando il numero 1) della lettera f) del comma 1, ha operato un’integrale riscrittura del comma 2 dell’art. 15 del T.U. edilizia. Viene introdotta una nuova fattispecie di proroga dei termini citati nel caso di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori.

La lettera g) del comma 1 contiene una serie di disposizioni che incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati soppressi i numeri 1) e 2) della lettera g) del comma 1.

Il numero 3) della medesima lettera g), aggiunge, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato riscritto il numero 3) della lettera g) al fine di aggiungere, ai criteri suddetti anche un criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso.

I successivo numero 4) stabilisce che i criteri (parametri) citati debbano essere utilizzati dai comuni anche nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione.

Il successivo numero 5) consente ai comuni di deliberare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

La lettera h), numero 2), del comma 1 prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.

La Camera dei deputati ha modificato il numero 2) della lettera h) del comma 1, stabilendo che la riduzione sia applicabile nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria.

Il comma 1, lettera i), limita la possibilità di raddoppiare i termini dell’istruttoria, relativa alle istanze di permesso di costruire, ai soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

La lettera q) del comma 1 introduce la disciplina del permesso di costruire convenzionato.

La Camera dei deputati ha modificato il nuovo art. 28-bis del T.U. edilizia (introdotto dalla lettera q) del comma 1), eliminando la parte del comma 1 che prevede il controllo del Comune.

Varianti eseguibili mediante SCIA

Il comma 1, lettera m), contiene disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante

La lettera n) del comma 1 introduce nel T.U. edilizia un nuovo articolo 23-ter che contiene una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d’uso siano urbanisticamente rilevanti e a consentire sempre il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale.

Il nuovo art. 23-ter chiarisce altresì che la destinazione d’uso del fabbricato/unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

La Camera dei deputati ha modifica la lettera n) del comma 1, prevedendo, in luogo della categoria “residenziale e turistico-ricettiva” due nuove categorie funzionali distinte: la categoria “residenziale” e quella “turistico-ricettiva”.

Sempre nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una disposizione volta a prevedere che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi contenuti nel nuovo articolo 23-ter.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti i commi 2-bis e 2-ter.

Il comma 2-bis prevede che le regioni a statuto ordinario emanino norme per la disciplina relativa all’effettuazione dei controlli sull’attività edilizia libera entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.

Il comma 2-ter, che esclude l’applicazione della norma dettata dalla lettera i) del comma 1, per i comuni obbligati all’esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge di conversione.

Il comma 3 impone alla legislazione regionale di assicurare l’attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l’adozione, da parte degli stessi, dei piani (urbanistici) attuativi.

Il comma 4 consente l’attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica (art. 28 della L. 1150/1942) o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 17, comma 1, lettera q-bis

(Sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all’ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire)

La lettera q-bis del comma 1 dell’articolo 17 – introdotta nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati – interviene sull’articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ediliziaprevedendo l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza accertata all’ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, salva l’applicazione delle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.

Articolo 17-bis

(Regolamento unico edilizio)

L’art. 17-bis, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di accordi o intese per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti (nuovo comma 1-sexies dell’art. 4 del testo unico edilizia di cui al D.P.R. 380/2001).

Articolo 18

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)

L’articolo 18, nel testo originario integra la formulazione dell’art. 79 della legge 392 del 1978 (cd. legge sull’equo canone) relativamente alla disciplina sui patti contra legem prevedendo che, nei contratti di locazione, anche alberghiera, di maggior rilievo economico (canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali.

Nel corso dell’esame in prima lettura la Camera dei deputati ha modificato l’art. 18 al fine di:

  • restringere l’ambito di applicazione della norma. Viene infatti elevato da 150.000 a 250.000 euro l’importo contrattuale minimo per l’applicazione delle norma e vengono esclusi dalla liberalizzazione i contratti riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale (nuovo testo del comma 1);
  • precisare che la norma non si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Viene altresì stabilito che ai giudizi in corso alla medesima data continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni previgenti (nuovo comma 2).

Articolo 19, comma 1-bis

(Disposizioni in materia di accordi di riduzione dei canoni di locazione)

Il comma 1-bis, dell’articolo 19, inserito nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, prevede che nella definizione degli accordi di riduzione dei canoni di locazione, anche nell’ambito di iniziative intraprese da agenzie o istituti per le locazioni, comunque denominati, le parti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, in relazione ai contratti di cui all’art. 2, commi 1, 3 e 5, della L. 431/1998 (contratti c.d. “4+4” e contratti a canone concordato “3+2”).

Lo stesso comma stabilisce che il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale e che, ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto, è facoltà dei comuni riconoscere un’aliquota ridotta dell’IMU (imposta municipale propria).

Articolo 20, commi 1-3

(Misure per il rilancio del settore immobiliare)

L’articolo 20 interviene sulla disciplina delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l’accesso al regime fiscale di favore previsto dall’articolo 1, commi 119-141, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), modificando i requisiti di partecipazione dei soci, uniformando, inoltre, il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari e, infine, introducendo ulteriori agevolazioni e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione.

Articolo 20, comma 4

(Agevolazioni per le dismissioni immobiliari)

Il comma 4, lettere a) e b), al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall’obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili.

La lettera c) prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l’attestato di prestazione energetica (APE) può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita. La lettera c-bis) del comma 4, introdotta dalla Camera dei deputati dispone che agli immobili dell’INPS trasferiti ai fondi di investimento immobiliare pubblici si applicano le disposizioni previste relative ai diritti di opzione e prelazione per i conduttori. Proroga altresì al 31 dicembre 2013 il termine di riferimento per consentire agli occupanti privi di titolo e ai conduttori in base ad assegnazioni irregolari di tali immobili di esercitare i suddetti diritti di opzione e prelazione.

Articolo 20, comma 4-bis

(Requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà)

Il comma 4-bis introduce al D.Lgs. n. 122 del 2005 un nuovo articolo 13-bis – recante una disposizione interpretativa in merito ai requisiti per l’accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, precisando che il requisito non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell’assegnazione in virtù di accordi negoziali o di aggiudicazione di asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva.

Articolo 20, commi 4-ter e 4-quater

(Dismissione patrimonio immobiliare pubblico)

Il comma 4-ter prevede ulteriori ipotesi in cui continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni tributarie, generalmente soppresse dall’articolo 10, comma 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (salvo determinate esclusioni) nel caso di trasferimento immobiliare. Si tratta, in particolare delle operazioni di permuta tra beni immobili dello Stato e degli enti locali, della vendita a trattativa privata anche in blocco e delle procedure di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso fondi immobiliari e società di cartolarizzazione, nonché dei trasferimenti di proprietà per edilizia residenziale pubblica, della concessione del diritto di superficie sulle aree stesse e della cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni.

Il comma 4-quater estende a tutte le pubbliche amministrazioni le modalità di dismissione tramite trattativa privata, anche in blocco, di cui all’articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005.

Articolo 20, comma 4-quinquies

(Modifiche alle procedure di dismissione dei beni di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale)

Il comma 4-quinquies – inserito dalla Camera – dell’articolo 20 modifica le procedure di dismissione dei beni di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale. In particolare, per quelli di interesse culturale e paesaggistico è soppressa la potestà del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di individuare i beni per i quali si ritiene prioritario mantenerne la proprietà. Per quelli ambientali si consente all’Agenzia del demanio di procedere alla dismissione in caso di inerzia del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, salvo parere contrario di quest’ultimo.

Articolo 21

(Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

L’articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 del prezzo di acquisto per cento a favore di chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni.

Articolo 22

(Conto termico)

L’articolo 22 riguarda l’incentivazione degli interventi: di produzione di energia termica da fonti rinnovabili; di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011. La norma prevede che l’aggiornamento del sistema di incentivi venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l’accesso alle risorse stanziate (comma 1). La Camera dei deputati ha modificato la disposizione, per contemplare l’accessibilità per via telematica della modulistica e per prevedere l’accesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione. L’applicazione di tale nuovo sistema sarà monitorata entro il 31 dicembre 2015. Entro 60 giorni da tale data è prevista la possibilità di emanare un decreto correttivo in relazione agli esiti del monitoraggio (comma 2).

La Camera dei deputati ha introdotto due commi aggiuntivi: per il comma 2-bis, le amministrazioni interessate provvederanno all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; il comma 2-ter, invece, interviene sul decreto legislativo di attuazione della direttiva sull’efficienza energetica (D.lgs. 102/2014), in materia di contabilizzazione dei consumi energetici.

Articolo 22-bis

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici)

L’articolo aggiuntivo – introdotto dalla Camera dei deputati – interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi, escludendovi gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili siano enti locali o scuole.

Articolo 23

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)

L’articolo 23 disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, quella – secondo la terminologia utilizzata nella rubrica dell’articolo – dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.

Il comma 1 dell’articolo 23, alla luce del tenore della relazione di accompagnamento, parrebbe definire la nozione del contratto in questione facendo riferimento ai contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede che le parti debbano indicare nel contratto la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire, qualora non sia esercitato il diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito.

Il comma 2 stabilisce che il mancato pagamento di canoni di godimento può determinare la risoluzione del contratto.

Il comma 3 estende ai contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili alcune previsioni del codice civile relative al contratto preliminare.

Il comma 4 stabilisce che, se il contratto di godimento in funzione dell’alienazione dell’immobile ha ad oggetto un’abitazione, il notaio non può procedere alla stipula – e dunque non si può concedere il godimento dell’immobile – se anteriormente o contestualmente non si è proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull’immobile.

Il comma 5 disciplina gli effetti sulle parti della risoluzione del contratto per inadempimento.

Il comma 6 disciplina l’ipotesi di fallimento di una delle parti del contratto prevedendo che:

  • se a fallire è il concedente/proprietario dell’immobile, il contratto prosegue;
  • se a fallire è il conduttore/acquirente, in base all’articolo 72 della legge fallimentare l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal contratto stesso.

Il comma 7, la cui efficacia è subordinata al consenso della Commissione europea (v. infra comma 8), interviene sul recente decreto-legge n. 47 del 2014 (c.d. emergenza abitativa). La disciplina richiamata prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell’unità immobiliare e le relative condizioni economiche nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali. (comma 1). La previsione di cui al citato articolo 8 specifica inoltre la disciplina fiscale applicabile (commi 2 e 3). L’attuazione della disposizione è demandata a un decreto ministeriale (comma 4) tuttora non emanato, mentre la sua applicazione è limitata ai contratti di locazione stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, a partire quindi dal 29 marzo 2014 (comma 5). Il decreto-legge in commento, inserendo il comma 5-bis nell’articolo 8 del decreto legge n. 47 del 2014, estende l’applicabilità delle predette disposizioni anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L’estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo articolo 8 del decreto-legge n. 47 del 2014, e quindi anche della disciplina fiscale di favore nello stesso contenuta, pare giustificare la previsione del comma 8, che subordina all’autorizzazione della Commissione europea l’efficacia del comma 7. La norma richiama l’articolo 107 del trattato dell’Unione, relativo agli aiuti di Stato.

Articolo 24

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

L’articolo 24, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, l’ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un’esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L’esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni.

La Camera dei deputati ha modificato l’articolo in esame, estendendo gli interventi al decoro urbano, al recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e specificando che le agevolazioni vengono concesse prioritariamente a “comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute”.

Articolo 25, comma 1

(Misure in materia di conferenza di servizi e di autotutela amministrativa)

Il comma 1 modifica due aspetti della disciplina della conferenza di servizi, dettata dagli articoli da 14 a 14-quinquiesdella L. n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo).

Innanzitutto, fissa – alla lettera a) – la decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso, comunque denominati, acquisiti all’interno della conferenza, a far data dall’adozione del provvedimento finale – laddove, nella previsione della legge n. 241, l’efficacia di quegli atti endoprocedimentali decorre dalla loro espressione (un momento, dunque, precedente la conclusione della conferenza).

In secondo luogo, la disposizione – alla lettera b) – esplicita la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei ministri, a cui l’amministrazione procedente rimette la decisione finale nei casi di motivato dissenso all’interno delle conferenza di servizi.

Insieme – ed è modifica, questa, apportata dalla Camera dei deputati in sede di conversione – prescrive che la pronunzia del Consiglio dei ministri, qualora contrasti con il motivato dissenso, debba essere motivata.

Integralmente mutuate dal disegno di legge A.S. n. 1577 sono le lettere b)-bis, b)-ter e b)-quater, introdotte dalla Camera dei deputati entro il corpo di questo articolo e comma, in sede di conversione.

La lettera b)-bis (identica all’articolo 5, lettera a) dell’unico comma – dell’A.S. n. 1577) circoscrive al pericolo di un danno artistico e culturale, ambientale, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, la condizione alla quale l’amministrazione possa procedere alla revoca e all’annullamento d’ufficio.

La lettera b)-ter (identica all’articolo 5, lettera b) dell’unico comma – dell’A.S. n. 1577) limita la revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione ai soli casi non prevedibili al momento dell’adozione del provvedimento e, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, esclude la revoca per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.

La lettera b)-quater (identica all’articolo 5, lettera c), numeri 1) e 3) dell’unico comma – dell’A.S. n. 1577) esclude che siano annullabili d’ufficio i provvedimenti ‘sostanzialmente legittimi’, vale a dire quelli il cui contenuto non sarebbe stato diverso, nonostante i vizi di procedimento o di forma o la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (numero 1); mantiene ferme le responsabilità per l’adozione, e anche per il mancato annullamento, del provvedimento illegittimo (numero 2).

Articolo 25, commi 2-4

(Misure in materia di autorizzazione paesaggistica e verifica preventiva dell’interesse archeologico)

Il comma 2 prevede l’introduzione nel regolamento di delegificazione (non ancora emanato) che dovrebbe modificare la disciplina sull’autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, delle seguenti tipologie di interventi:

  • quelli per cui è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell’ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
  • quelli di lieve entità regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali.

Quanto sopra disposto viene introdotto dal comma 2 in esame all’articolo 12, comma 2, del D.L. n. 83 del 2014, che prevede l’emanazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, del suddetto regolamento di delegificazione.

Il comma 3 interviene sul procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni (dettate dal primo e dal secondo periodo del co. 9 dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004) che consentivano all’amministrazione competente, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di poter indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipava o faceva pervenire il parere scritto, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni.

Il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, L’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Il comma 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, previsto dall’articolo 96, comma 6 del D.Lgs 163 del 2006.

Articolo 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati)

L’articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica, con l’intento di contribuire alla stabilità finanziaria nazionale anche ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione (pareggio di bilancio) e di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale.

In particolare, il comma 1 riconosce all’accordo di programma avente ad oggetto il recupero di immobili pubblici non utilizzati, sottoscritto tra le amministrazioni interessate, il valore di variante urbanistica; attribuisce al Comune il compito di presentare una proposta di recupero dell’immobile pubblico non utilizzato, anche attraverso il cambio di destinazione d’uso, che l’Agenzia del Demanio è tenuta a valutare entro 30 giorni. Il comma 1-bis stabilisce i criteri prioritari nella valutazione.

I successivi commi 2-8 dettano, poi, specifiche disposizioni riguardanti la semplificazione dei procedimenti di valorizzazione anche degli immobili attualmente in uso della Difesa e non più utili ai fini istituzionali, con riguardo alla definizione di tempi certi di conclusione del procedimento di dismissione e valorizzazione. Il comma 8-bis reca l’abrogazione di disposizioni, relative alle procedure di valorizzazione degli immobili della Difesa, superate dalla presente disciplina.

Articolo 27

(Misure urgenti in materia di patrimonio dell’INAIL)

L’articolo 27 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare, in via d’urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell’àmbito degli investimenti immobiliari dell’INAIL. Con una modifica inserita dalla Camera si fa particolare riferimento agli interventi per la bonifica dell’amianto e per la messa in sicurezza e l’incremento dell’efficienza energetica di scuole, asili nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale pubblica.

Articolo 28, commi 1 e 2

(Contribuzione previdenziale del personale navigante dell’aviazione civile e relativa norma di copertura finanziaria)

Il comma 1 dell’articolo 28, per il triennio 2015-2017, esclude per intero, anziché nella misura del 50%, dalla base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale le indennità di volo del personale navigante dell’aviazione civile, previste dalla legge o dal contratto collettivo, confermando l’inclusione delle stesse indennità, nella misura già vigente del 50%, nel computo della base di calcolo del trattamento pensionistico.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla norma transitoria di cui al comma 1, quantificati in 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Articolo 28, commi 3, 8 e 8-bis

(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)

Il comma 3 estende agli equipaggi che viaggiano per ragione di servizio, attestata dalla compagnia di appartenenza, il regime di esenzione dal pagamento del diritto di imbarco dovuto dai passeggeri sui voli nazionali e internazionali e specificamente nei seguenti casi: per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go); per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base). Il comma 8, integra il Codice della navigazione, per rendere sistematica la collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea e per individuare la normativa applicabile da parte del personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili, e del personale addetto ai servizi del traffico aereo e del personale militare chiamato a svolgere servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 8-bis per prevedere la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli esteri, di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo, o la modifica di quelli vigenti; si prevede anche che, nelle more, l’ENAC possa rilasciare autorizzazioni temporanee, incluse autorizzazioni per la “quinta libertà”, cioè il diritto, sancito dalla Convenzione di Chicago del 1944, che si sostanzia nella possibilità per le compagnie aeree straniere di fare scalo negli aeroporti italiani, far scendere ed imbarcare passeggeri, posta o merci, e ripartire per qualsiasi altro Stato.

Articolo 28, commi 4-7

(Servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti)

I commi da 4 a 7 dell’art. 28 riguardano lo svolgimento del servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile.

Articolo 29

(Pianificazione strategica della portualità e della logistica)

Il comma 1 prevede l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica finalizzato alla promozione della competitività del sistema portuale e logistico, anche con riferimento alla razionalizzazione, il riassetto e l’accorpamento delle autorità portuali esistenti nonchè, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, alla crescita dei traffici delle merci. La Camera dei deputati ha introdotto il parere delle competenti commissioni parlamentari sul piano nazionale strategico della portualità e della logistica, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione; decorso il termine il piano può essere comunque adottato. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 1-bis, che vincola le autorità portuali e marittime a valutare la destinazione di strutture o ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, ad approdo turistico. In base al comma 2, le autorità portuali dovranno presentare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, un resoconto degli interventi inerenti la logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i relativi crono-programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, selezionerà gli interventi ritenuti più urgenti, anche al fine di valutarne l’inserimento nel piano strategico previsto dal comma 1 ovvero di valutare interventi sostitutivi.

Articolo 29-bis

(Modifica all’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto)

La Camera dei deputati ha introdotto l’articolo 29-bis che modifica il decreto legislativo 395/2000 sui requisiti per l’accesso alla professione di autotrasportatore, prevedendo il venir meno del requisito di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto qualora siano stati oggetto di un’informativa antimafia interdittiva.

Articolo 30

(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti)

L’articolo 30 prevede l’adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro il 12 novembre 2014 (60 giorni dall’ entrata in vigore del D.L. in esame), d’intesa con il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle specifiche azioni che riguardano il settore agroalimentare (comma 1).

Il Piano interviene a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccolo e medie, attraverso linee direttrici valevoli per tutti i settori economico produttivi interessanti, prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, le seguenti azioni: iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie; supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale; sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese; realizzazione di tipologie promozionali innovative per l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri; erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher (sul punto, la Camera dei deputati ha inserito le start up tra i destinatari della previsione); sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia. Per ciò che specificamente attiene al settore agroalimentare, sono quattro le direttrici di intervento del Piano: valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all’estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati; realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding; realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari per favorirne la promozione all’estero e durante l’Esposizione Universale 2015. Sul punto, la Camera dei deputati ha inserito il requisito, per le produzioni agricole ed agroalimentari, che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano. Con riguardo ai requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher il comma 4 dispone che siano stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, investita dal comma 3dell’attuazione delle prescrizioni del piano di cui al comma 1, in virtù del comma 3-bis introdotto dalla Camera dei deputati avrà anche il compito di presentare ogni anno alle competenti commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti esteri (relazione che si affianca all’altra che è presentata annualmente al Parlamento da MiSe e MiPAAF, ai sensi del comma 8). Per il comma 5, poi, l’ICE-Agenzia stipula una convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Si specifica, per quanto attiene alle modalità operative dell’ICE-Agenzia, che essa svolgerà l’attività di attrazione degli investimenti all’estero attraverso la propria rete estera che opera nell’ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane (comma 6). È soppresso il Desk Italia-Sportello attrazione degli investimenti esteri (comma 7). Il comma 9 dispone che la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese – da assegnare all’ICE per le attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero – sia destinata anche all’attrazione degli investimenti di cui all’articolo nella sua integralità (e non solo agli investimenti esteri, come era il testo originario prima della modifica apportata dalla Camera dei deputati).

Articolo 31

(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

L’articolo 31 interviene in materia di esercizi alberghieri, con la finalità di incentivare gli investimenti nel settore, introducendo nell’ordinamento nazionale la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominatacondhotel. L’individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel è demandata dal comma 1 ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata. Il comma 2 demanda inoltre al sopracitato DPCM la definizione delle condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale. È specificato, al riguardo, che il vincolo può essere rimosso, a richiesta del proprietario, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche percepite, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento. Il comma 3 stabilisce infine che le Regioni e le Province autonome adeguino i propri ordinamenti ai contenuti del decreto ministeriale che definisce i condhotel, entro un anno dalla pubblicazione del decreto stesso. Al riguardo è specificato che restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, recante il recepimento dell’accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Articolo 31-bis

(Operatività degli impianti a fune)

L’articolo 31-bis aggiunto dalla Camera dei deputati (comma 1) elimina i termini della vita tecnica complessiva massima degli impianti funicolari aerei e terrestri, quando gli stessi risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Il comma 2 nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, consente una proroga di un anno agli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. Il comma 3 estende i benefici di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.

Articolo 32

(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)

L’articolo 32 (comma 1) equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all’aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort). Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’aliquota ridotta derivante dall’equiparazione disposta dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante l’utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all’entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante delle concorrenza e mercato. Il comma 3 precisa, attraverso una modifica della legge di stabilità 2013 (228/2012) che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all’archivio telematico centrale e allo sportello telematico del diportista, anche l’ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto.

Articolo 32-bis

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

L’articolo 32-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati (comma 1) dispone in ordine alle sanzioni amministrative, fino al fermo amministrativo, in materia di cabotaggio stradale illegale da parte di veicoli immatricolati all’estero, aggiornando il riferimento normativo al più recente regolamento comunitario 1072/2009, di rifusione dei precedenti regolamenti in materia e disponendo sanzioni anche all’ipotesi di circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati all’estero per i quali sia accertata durante la circolazione la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o di altri elementi e le prove documentali che devono essere fornite in base al regolamento 1072/2009, nonché qualora queste prove non siano conservate a bordo del veicolo ed esibite. Il comma 2 disciplina i contributi alle imprese di autotrasporto. Il comma 3 attribuisce al Comitato Centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la competenza a decidere sui ricorsi contro gli Uffici della Motorizzazione civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall’Albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il comma 4 dispone che tutti i soggetti della filiera dei trasporti effettuino i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare.

Articolo 33

(Bonifica ambientale e riqualificazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio)

L’articolo 33, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, detta una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio, e detta specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio (commi 1-10), che viene dichiarato dallo stesso articolo area di rilevante interesse nazionale (commi 11-12).

L’articolo 33, comma 3, prevede l’adozione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei Ministri, a cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 1, dichiara che le disposizioni previste nell’articolo attengono alle materie riguardanti la tutela dell’ambiente e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

In relazione a ciascuna area di interesse nazionale individuata con la delibera del Consiglio dei ministri sono predisposti un programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana.

Alla formazione, all’approvazione e all’attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore (comma 4).

La Camera dei deputati ha modificato il comma 4, prevedendo che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006.

Il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell’area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall’attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 5).

Ai sensi del comma 6, il Soggetto Attuatore, nominato con un D.P.C.M., elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il soggetto attuatore svolge compiti di stazione appaltante per l’affidamento dei lavori previsti e opera in deroga alle procedure ad evidenza pubblica (comma 7).

Il comma 8 stabilisce il contenuto della proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana che il Soggetto Attuatore trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma e il documento di indirizzo strategico.

Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi che esamina il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di bonifica del sito, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza il Consiglio dei Ministri è autorizzato a deliberare l’adozione del suddetto programma, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge (comma 9).

Il programma di rigenerazione urbana e’ adottato dal Commissario straordinario, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi ed è approvato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (comma 10).

Le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli, perimetrate, per interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi (comma 11).

Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società per azioni costituita ai sensi del comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell’operazione (comma 13).

La proprietà delle aree e degli immobili del comprensorio Bagnoli-Coroglio appartenenti alla società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, è trasferita, con il medesimo D.P.C.M. di nomina, al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo Soggetto attuatore (comma 12).

La Camera dei deputati nel corso dell’esame ha aggiunto i commi 13-bis, 13-ter e 13-quater.

Il comma 13-bis, prevede l’obbligo di garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione per il rischio vulcanico del Vesuvio con il programma di rigenerazione urbana.

Il comma 13-ter, è finalizzato a consentire la partecipazione del comune di Napoli alla definizione del programma di rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio.

Il comma 13-quater affida al Commissario straordinario di Governo la verifica del fabbisogno di personale necessario per le attività di competenza del Soggetto attuatore, o della società da questo costituita, ed assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione di fallimento.

Articolo 33-bis

(Interventi di bonifica da amianto da realizzare nei territori compresi nel Sito di Interesse Nazionale di “Casale Monferrato”)

L’articolo 33-bis, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno del comune di Casale Monferrato per l’anno 2015, le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell’amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di “Casale Monferrato”, già sede di produzione di amianto e di beni in amianto.

Articolo 34

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)

L’articolo 34, modificato nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che perseguono due distinte finalità. Una prima finalità, perseguita dai commi 1-6, è quella di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi, operata mediante una serie di modifiche al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

Una seconda finalità, perseguita dal comma 7, è quella di consentire l’effettuazione, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, di una serie di interventi (interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzione di impianti e infrastrutture; opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e altre opere lineari di pubblico interesse), alle condizioni indicate dal medesimo comma. I successivi commi 8, 9 e 10 introducono disposizioni volte a disciplinare, in dettaglio, le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati.

Il comma 7-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso la Camera, integra la disciplina ordinaria in materia di bonifiche dettata dall’art. 242 del cd. Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) stabilendo che, per la selezione delle tecnologie di bonifica in situ più idonee, la regione può autorizzare l’applicazione, in scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, inoltre, sono stati inseriti i commi 10-bis, che modifica in più punti la procedura semplificata per le operazioni di bonifica e 10-ter, che per gli affidamenti attinenti le bonifiche ambientali prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’ente procedente.

Articolo 35

(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene)

L’articolo 35, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad un apposito D.P.C.M. l’individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell’ambiente” (comma 1). Vengono inoltre definiti le caratteristiche prestazionali e i parametri di funzionamento degli impianti nuovi (commi 2-3-5). Al fine di garantire il rispetto di tali caratteristiche e parametri anche da parte degli impianti di recupero esistenti, si prevede che le autorità competenti procedano alle necessarie verifiche e ai conseguenti adeguamenti delle autorizzazioni già rilasciate. Si prevede, inoltre, il dimezzamento dei termini previsti per l’espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti di recupero da realizzare (comma 6), mentre il comma 7 prevede l’applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la verifica degli impianti e l’adeguamento delle autorizzazioni, nonché dei nuovi termini abbreviati delle procedure autorizzative.

Nel corso dell’esame in prima lettura la Camera dei deputati ha ampiamente modificato l’articolo 35prevedendo, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti (commi 1, 3-6, 8 e 9), e dall’altro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici (comma 2); contributi economici per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti (comma 7); affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10); deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali (comma 11); rifiuti di beni in polietilene (commi 12 e 13).

Articolo 36

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca degli idrocarburi)

Il comma 1 dell’articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata la Camera dei deputati ha aggiunto, in proposito, gli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico.

L’esclusione si calcola sulla base delle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (royalties) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori: la Camera dei deputati ha modificato tale ultima previsione, prevedendo che operi nel limite delle aliquote di prodotto relative agli incrementi di produzione realizzati nel 2013.

Con la legge di stabilità per il 2015 (la Camera dei deputati ha aggiunto, in proposito, anche il riferimento alle leggi di stabilità successive) dovrà essere definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto aliquote destinate alle Regioni a statuto ordinario (comma 2).

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 2-bis, per prevedere che il fondo alimentato dall’aumento di aliquota sulle produzioni di idrocarburi liquidi, istituito dall’articolo 45 della legge n. 99/2009, sia destinato non alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi bensì alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card. Inoltre nella procedura di emanazione del decreto ministeriale con cui sono annualmente destinate le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata si prevede la necessità dell’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

Articolo 36-bis

(Interventi in favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi)

La Camera dei deputati ha inserito l’articolo aggiuntivo 36-bis, che interviene sulla disciplina della destinazione a progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, di una quota delle maggiori entrate per l’erario garantite dalle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi. Al riguardo, con il comma 1, si specifica che le maggiori entrate sono quelle effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all’esercizio sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. Si specifica inoltre che la quota delle maggiori entrate da destinare alle suddette finalità, è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all’entrata in esercizio dei relativi impianti

Articolo 37

(Misure urgenti per l’approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

A norma dell’art. 37 in esame, i gasdotti di importazione di gas dall’estero, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse: rivestono carattere di interesse strategico; costituiscono una priorità a carattere nazionale; sono di pubblica utilità; sono indifferibili e urgenti (comma 1).

Le variazioni introdotte alla normativa vigente (contenuta nell’art. 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. 327/2001) sono alcomma 2, secondo cui: le procedure autorizzative e di espropriazione per pubblica utilità concernenti le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale dei gasdotti (nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto) vengono estese ai gasdotti di approvvigionamento dall’estero e alle operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse (in conseguenza di quest’ultima modifica, operata dalla Camera dei deputati, non si fa, pertanto, più riferimento alle opere accessorie, previste nel testo originario del decreto); viene chiarito che il potere, riconosciuto all’autorizzazione, di sostituire ogni altro provvedimento di assenso previsto dalle norme vigenti, non vale solo a fini urbanistici ed edilizi ma anche a fini paesaggistici; viene introdotta una procedura dettagliata per la risoluzione delle interferenze; mercè un intervento della Camera dei deputati, si prevede che, per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione è adottato d’intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali il parere si intende acquisito; vengono assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) statale gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti ed aventi potenza termica di almeno 50 MW.

Il comma 3 riguarda invece gli stoccaggi di gas naturale, con l’obiettivo di accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, deve stabilire meccanismi (non più tariffari, ma regolatori, mercé l’intervento emendativo della Camera dei deputati) incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015. L’emendamento approvato dalla Camera dei deputati (oltre ad eliminare il rinvio alle previsioni, anche quantitative, di cui alla normativa vigente) apporta alcune integrazioni, in quanto, oltre alla punta di erogazione, aggiunge quella di iniezione; inoltre vi si precisa che i meccanismi regolatori di incentivazione per lo sviluppo delle prestazioni di punta del sistema nazionale degli stoccaggi (che l’AEEGSI deve stabilire) a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015) possono essere anche asimmetrici.

Articolo 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

Il comma 1 dell’articolo 38, al fine dichiarato di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività: di interesse strategico; di pubblica utilità, urgenti e indifferibili in riferimento ai relativi titoli abilitativi (come la Camera dei deputati ha precisato). Ne deriva l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e, per quanto disposto dal comma 2, se le opere da eseguire comportano variazione degli strumenti urbanistici, hanno effetto di variante urbanistica. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 1-bis, che demanda al Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente, la predisposizione di un piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Il comma 3 trasferisce dalle Regioni al Ministero dell’ambiente la competenza al rilascio del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale) relativamente ai progetti relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma. La Camera dei deputati ha aggiunto una modifica per coordinare il trasferimento dalle regioni al Ministero dell’ambiente della competenza al rilascio del provvedimento di VIA, con la corrispondente modifica dell’allegato III e IV del codice ambientale, eliminando dall’elenco dei progetti di competenza regionale i riferimenti alle attività citate relative agli idrocarburi. Il comma 4contiene una norma transitoria destinata a disciplinare gli effetti dello spostamento di competenze operato dal comma 3 sui procedimenti di VIA in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per tali procedimenti viene previsto che se la Regione non conclude il procedimento entro il 31 marzo 2015 (come modificato dalla Camera dei deputati), la stessa dovrà provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione al Ministero dell’ambiente per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. Un’ulterioremodifica operata dalla Camera dei deputati precisa che, nei casi di trasferimento dei procedimenti al Ministero dell’ambiente, i conseguenti oneri istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero medesimo. I commi da 5 a 8 modificano la disciplina per il conferimento di titoli minerari, con specifico riguardo al rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi. La prima novità è l’introduzione di un “titolo concessorio unico” in luogo di due titoli distinti (permesso di ricerca e concessione di coltivazione). A seguito di una modifica della Camera dei deputati al comma 5, la proroga della fase di coltivazione da parte del Mise non è più automatica, ma subordinata al caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Secondo il comma 6, il titolo concessorio unico è accordato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse, d’intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata. A seguito di una modifica della Camera dei deputati, si specifica che la valutazione ambientale preliminare è svolta entro 60 giorni. Mercé una modifica della Camera dei deputati, è inserito un comma 6-bis che rinvia alla normativa comunitaria e alla seconda parte del Codice ambientale per il rilascio della VIA per i progetti di opere ed interventi relativi ad attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi; con il comma 6-ter, poi, la medesima Camera dispone che il rilascio del titolo concessorio unico sia subordinato alla presentazione di idonee garanzie bancarie o assicurative.

Il comma 7 prevede che, con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, siano stabilite, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico e le modalità di esercizio delle relative attività. Il comma 8 dispone l’applicazione delle nuove norme sul titolo concessorio unico anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice ambientale (e non più a tutti i titoli vigenti: ciò in ragione della modifica apportata dalla Camera dei deputati) e ai procedimenti in corso, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (termine innovato dalla Camera dei deputati, la quale ha inoltre fatta salva, con riguardo all’applicazione delle disposizioni sui procedimenti di VIA in corso presso le Regioni, l’opzione, da parte dell’istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la Regione, da esercitarsi entro trenta giorni dal medesimo termine).

La Camera dei deputato ha soppresso il comma 9 del decreto-legge. Il comma 10 rende possibili progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti di idrocarburi in mare in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. In virtù delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si integra la norma per tutelare anche le risorse localizzate nel mare continentale e si inseriscono gli enti pubblici territoriali (oltre alle regioni e agli enti locali) tra gli enti territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche o dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti che hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Il comma 11 semplifica la procedura per le attività di reiniezione delle acque di strato(ovvero l’acqua che proviene dalla roccia serbatoio e che viene estratta insieme a petrolio e gas naturale) o della frazione gassosa estratta in giacimento. Con l’integrazione disposta dalla Camera dei deputati, si prevede che le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa siano rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

La Camera dei deputati ha introdotto il comma 11-bis, riguardante i rifiuti solidi e liquidi delle attività estrattive, il comma 11-ter, che aumenta il limite massimo del contributo richiesto a carico dei soggetti richiedenti per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale competente, il comma 11-quater, che vieta, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato, la ricerca e dell’estrazione di shale gas e shale oil, ed il comma 11-quinquies, in cui si demanda ad un decreto del MISE la definizione di condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore valorizzazione dell’energia da cogenerazione ad alto rendimento ottenuta dalla conversione degli impianti di produzione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali.

Articolo 39, comma 1

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

Il comma 1 dell’articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di interventi sulle disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012 che li aveva introdotti istituendo un programma triennale di incentivazione per l’acquisto di tutte le tipologie di veicoli aziendali (autovetture, veicoli commerciali, ciclomotori, motocicli e quadricicli), purché destinati all’esercizio di impresa o ad uso pubblico e a condizione che venisse rottamato un veicolo obsoleto, della stessa categoria, avente almeno 10 anni di anzianità, ovvero anche senza rottamazione ma nel caso di acquisto di veicoli aventi emissioni particolarmente basse (< 95g/km).

In particolare, viene consentita la rottamazione di uno qualsiasi dei veicoli delle categorie riportate dalla norma e non esattamente di un veicolo della stessa categoria del veicolo che si va ad acquistare, come previsto fino ad oggi. Inoltre, è consentita l’agevolazione anche nel caso di immatricolazione in Italia (e quindi anche di veicoli acquistati all’estero), oltre che di veicoli nuovi acquistati in Italia ed è eliminato il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi. La misura del contributo non sarà più necessariamente pari, nei diversi casi previsti, al 15% o al 20%, ma può arrivare fino al 15% o fino al 20%. Si stabilisce poi che il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, mentre tra le condizioni previste per fruire del contributo viene eliminato il requisito che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni, nonché il requisito dell’intestazione da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il veicolo nuovo.

L’articolo destina poi una quota delle risorse del Fondo per l’erogazione degli incentivi anche per i veicoli dati in disponibilità ai dipendenti in uso proprio e per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Articolo 39, comma 1-bis

(Rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini)

Il comma 1-bis dell’articolo 39, aggiunto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è volto ad includere, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, anche il rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell’Unione europea, anche mediante l’impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell’inquinamento (nuova lettera d-bis) del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 30/2013).

Articolo 39-bis

(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti)

La Camera dei deputati ha inserito l’articolo aggiuntivo 39-bis, volto ad innovare rispetto all’attuale definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: potranno dirsi tali i sistemi che usano il 50 per cento di una combinazione che includa anche il calore cogenerato.

Articolo 40

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga ed altre misure finanziarie)

Il comma 1, primo periodo, dell’articolo 40 reca un incremento del finanziamento, per il 2014, degli ammortizzatori sociali in deroga. Il secondo periodo dello stesso comma e le lettere a) e b) del comma 2 operano una rimodulazione delle risorse per l’incentivo alle assunzioni di lavoratori giovani, mentre il comma 3 modifica la procedura del finanziamento del medesimo incentivo. Il comma 2 provvede altresì alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalcomma 1. I commi 4 e 5 recano norme finanziarie e contabili per alcune specifiche fattispecie di ammortizzatori sociali. Il comma 6 incrementa la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

Articolo 41

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria)

I commi da 1 a 4 dell’articolo 41 intervengono in materia di risorse per il trasporto pubblico locale nella Regione Calabria per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all’esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché per assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati. Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.

Articolo 42, commi 1-14

(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)

L’articolo 42 opera diversi interventi concernenti la finanza regionale, disponendo:

  • in relazione al contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui al D.L. 66/2014, anticipa dal 31 ottobre al 30 settembre il termine per l’intesa in Conferenza Stato-Regioni per l’anno 2015 e seguenti e dà attuazione all’attuazione all’intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014, in relazione al contributo per il 2014, convenuto dalle regioni in una riduzione della spesa (in termini di all’indebitamento netto) per 500 milioni per il 2014. (comma 1);
  • posticipa alcuni termini in relazione al patto orizzontale tra le regioni (comma 2) e al “patto regionale verticale” tra le regioni e gli enti locali del proprio territorio (comma 3);
  • in relazione all’ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario di cui alla legge di stabilità 2014, posticipa dal 30 aprile al 31 ottobre 2014 il termine entro cui, in caso di mancato pagamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima (comma 4);
  • definisce gli obiettivi del patto di stabilità della Regione siciliana per gli anni 2014-2017, in attuazione dell’accordo del 9 giugno 2014, dando altresì attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2013 circa la illegittimità delle riserve all’erario sulle entrate tributarie spettanti alla Regione (commi 5-8);
  • stabilisce gli obiettivi del patto di stabilità della Regione Sardegna per gli anni 2014-2017, in attuazione dell’accordo del 21 luglio 2014: a tal fine determina l’importo dell’obiettivo per il 2014, disponendo nel contempo che a decorrere dal 2015 l’obiettivo medesimo dovrà essere il pareggio di bilancio (commi 9-13).

Articolo 42, comma 14-bis

(Individuazione delle regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario standard)

Il comma 14-bis – inserito dalla Camera – dell’articolo 42 pone una deroga, per l’anno 2014, alle procedure per l’individuazione delle tre regioni di riferimento per la determinazione del fabbisogno sanitario standard. Si prevede, infatti, ai fini dell’accelerazione delle procedure, la conferma diretta delle tre regioni – Umbria, Emilia-Romagna e Veneto – individuate, per il precedente anno 2013, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 5 dicembre 2013.

Articolo 42, comma 14-ter

(Quota premiale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 14-ter – inserito dalla Camera – dell’articolo 42 pone due norme transitorie, relative ad una quota premiale nell’àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; tale quota è relativa alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

Articolo 42, commi da 14-quater a 14-sexies

(Riduzioni debiti commerciali regione Sardegna)

I commi da 14-quater a 14-sexies, aggiunti nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, destinano alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla regione Sardegna le riserve all’erario, di cui all’articolo 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 , afferenti al territorio della regione. Al fine di compensare gli effetti finanziari, pari a 230 milioni di euro, si prevede una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 2013, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”.

Articolo 42-bis

(Termini per la richiesta di ammissione al finanziamento dei programmi di edilizia sanitaria)

L’articolo 42-bis – inserito dalla Camera – reca due norme transitorie, relative ai termini temporali per la richiesta di ammissione al finanziamento, da parte delle regioni e delle province autonome, per l’attuazione dei programmi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Le modifiche transitorie in oggetto riguardano gli accordi di programma sottoscritti nell’anno 2013 – dalle regioni e dalle province autonome con il Ministero della salute (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) -.

Articolo 43

(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

I commi da 1 a 3 dell’articolo 43, modificando le disposizioni previste dal T.U.E.L., recano disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. “predissesto”, che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Il comma 3-bis inserito in prima lettura provvede a limitare, per l’anno 2014, l’applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013 da parte degli enti locali.

Il comma 4 prevede l’attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell’interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l’anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014.

Il comma 5 destina ad incremento del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014 la somma di 49,9 milioni di euro.

Il comma 5-bis modifica il comma 729-quater della legge n. 147 del 2013 al fine di concedere ai comuni per cui non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014, prevedendo, per le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013, come risultante dalla verifica del gettito IMU, la possibilità di chiedere la rateizzazione triennale, a decorrere dal 2015, delle somme ancora da recuperare, comprese quelle da trattenere per il tramite dell’Agenzia delle entrate..

Il comma 5ter modifica la percentuale dei pagamenti di debiti che le amministrazioni regionali devono aver certificato, al fine di poter accedere all’erogazione di anticipazioni di liquidità.

Il comma 5-quater disciplina il procedimento per l’adozione della nota metodologica riferita alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario.

Articolo 43-bis

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

L’articolo reca la clausola di applicazione nei riguardi delle autonomie speciali, prevedendo che le disposizioni del presente decreto siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Articolo 44

(Disposizioni finali)

L’articolo 44 contiene la consueta clausola che autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di residui, occorrenti per l’attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Articolo 1, commi 1-9

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Catania-Messina)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
1. L’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l’attività di Commissario. L’incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. 1. L’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’incarico è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario di cui al primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell’intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all’approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell’opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall’approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d’urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all’espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all’uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all’avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all’asse ferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1. 2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell’intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all’approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell’opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, fatta salva la previsione progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria in superficie, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall’approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d’urgenza. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell’esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all’espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all’uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all’avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all’asse ferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
2-bis. Si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Gli interventi da praticarsi sull’area di sedime della tratta ferroviaria Napoli – Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell’opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità. 3. Identico.
4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall’approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all’articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro sette giorni, la decisione del Commissario può essere comunque adottata. 4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall’approvazione dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso. Con riferimento agli interventi di cui al presente comma, in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 sono ridotti alla metà.
5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 5. Identico.
6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario può avvalersi a titolo gratuito dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell’opera. 6. Sulla base di apposita convenzione fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si avvale della predetta Agenzia per favorire l’informazione, il coinvolgimento e i rapporti con i territori interessati, ai fini della migliore realizzazione dell’opera.
7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell’ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Identico.
8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. 8. Il Commissario, entro il 31 gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il rendiconto semestrale è pubblicato nei siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni il cui territorio è attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari.
8-bis. Al fine di non incorrere nelle limitazioni del patto di stabilità interno, il Commissario è autorizzato a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale e, in via successiva, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell’opera.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell’asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina. 9. Identico.

L’articolo 1 prevede la nomina dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari (comma 1) e ne disciplina i compiti e i poteri (comma 2). Ulteriori disposizioni riguardano la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi (comma 3), nonché il loro finanziamento (comma 7), e le procedure di acquisizione degli atti di assenso sia in conferenza di servizi che successivamente. Le predette disposizioni per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si applicano anche alla realizzazione dell’asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina (comma 9).

Nomina del Commissario (comma 1)

Il comma 1 prevede la nomina dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. “legge obiettivo”).

L’intervento “Nuovo asse ferroviario Napoli-Bari – Linea AV/AC Napoli-Bari: completamento e raddoppio Napoli-Cancello-Frasso Telesino-Apice-Orsara”, comprende una serie di opere per un importo complessivo di 5.505 milioni di euro, secondo quanto riportato nell’11° Allegato infrastrutture sul quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha espresso un parere favorevole nella seduta del 1° agosto 2014. Più della metà dei costi risultano ancora da finanziare(1) . A parte la “Variante Cancello-Napoli”(2) , il cui progetto preliminare è stato approvato con ladelibera CIPE n. 2 del 18 febbraio 2013 (e che ha un costo pari a 813 milioni di euro), tutte le altre opere che costituiscono l’intervento in questione sono allo stadio della progettazione preliminare. Un altro intervento deliberato dal CIPE è il “Raddoppio Cancello-Frasso Telesino”, ma relativamente alla delibera la Corte dei conti ha ricusato il visto e la registrazione(3) .

Il 2 agosto 2012 il Ministro per la Coesione territoriale, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, le Regioni Campania, Basilicata e Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana hanno sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo, che riguarda l’esecuzione di lavori sull’intera tratta ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, il cui costo è pari a 7.116 milioni di euro per 22 interventi. Le disponibilità ammontano a 3.532 milioni.

L’incarico di Commissario ha una durata di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ed è rinnovabile con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia, sulla base anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8 (v. infra).

Il testo vigente precisa che l’incarico si svolgerà senza compensi aggiuntivi per l’attività del Commissario e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la clausola predetta è riformulata prevedendo che al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.

In relazione alla nomina a Commissario per la realizzazione delle opere relative all’asse ferroviario Napoli-Bari, si ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari nel settore delle opere pubbliche tra le quali il cd. commissario straordinario “sblocca cantieri”, il cd. commissario straordinario per le opere strategiche e i commissari straordinari per gli investimenti programmati nell’ambito del Quadro strategico nazionale.

La figura del commissario straordinario è stata introdotta per la prima volta dall’art. 13 del decreto-legge 67/1997(4) , provvedimento divenuto noto con il nome di «sbloccacantieri». Successivamente la normativa su tali Commissari straordinari ha subito ulteriori modifiche anche al fine di ampliarne i poteri (si veda l’art. 6 del decreto-legge n. 7 del 2005) e consentire ai commissari di operare in deroga alla normativa vigente e di assumere, a determinate condizioni, le funzioni di stazione appaltante.

L’art. 163, commi 5-10, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo163/2006) prevede, al fine di agevolare la realizzazione delle opere strategiche, la nomina di commissari straordinari con poteri più limitati di quelli previsti dall’art. 13, del decreto legge n. 67 del 1997. Essi hanno infatti funzioni di indirizzo e coordinamento: sono tenuti, a seguire l’andamento delle opere e a provvedere alle opportune azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Il Presidente del Consiglio Il ricorso ai poteri di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 67 del 1997 è eventuale secondo quanto stabilito dal comma 7 del citato articolo.

Da ultimo, l’art. 20 del decreto-legge 185/2008(5) , espressamente finalizzato alla velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del Quadro strategico nazionale, ha previsto, tra l’altro, l’individuazione, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissari straordinari delegati chiamati a vigilare sul quadro finanziario degli investimenti e sui tempi di tutte le fasi di realizzazione degli investimenti medesimi con funzioni sia di indirizzo e di coordinamento, tra le quali si segnala la proposta di revoca dell’assegnazione delle risorse e l’esercizio di ogni potere di impulso attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, sia funzioni operative. Ai sensi del primo periodo del comma 4 del citato articolo 20, per l’espletamento dei compiti assegnati, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari.

Compiti e poteri del Commissario (commi 2, 6 e 8)

Il comma 2 attribuisce al Commissario una serie di poteri tra i quali, in primo luogo, l’approvazione dei progetti allo scopo di avviare i lavori relativi a parte dell’intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015. La norma fa genericamente riferimento ai progetti dal che sembrerebbe desumersi che il Commissario è titolato all’approvazione di tutte le categorie di progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi). Ciò configura un’attribuzione in deroga alle procedure definite dal Codice dei contratti pubblici, che assegnano al CIPE la competenza relativa all’approvazione dei progetti preliminari e definitivi a seguito delle istruttorie che vedono il coinvolgimento tra l’altro dei Ministeri e delle regioni e delle province autonome interessati sulla base del disposto degli articoli 165 (progetto preliminare), 166 (progetto definitivo) e 167, che contiene le norme generali sull’approvazione dei progetti. E’ lo stesso comma 2 a prevedere che il Commissario trasmetta al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

Per finalità di riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione dell’opera, con particolare riguardo alla tratta appenninica Apice-Orsara, al Commissario, è assegnato il compito di rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati facendo salva, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la previsione progettuale della stazione ferroviaria in superficie lungo la tratta appenninica Apice-Orsara.

La norma consente, inoltre, al Commissario di bandire la gara anche sulla base dei progetti preliminari.

La lettera c) del comma 2 dell’articolo 53 del Codice dei contratti, consente, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, lo svolgimento della gara sulla base del progetto preliminare se il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori.

Relativamente alle infrastrutture strategiche, ai sensi del comma 5-bis dell’articolo 165 del Codice, il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

Secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito predisposti dal Commissario si prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità stipulati con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo competenti, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara, e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell’esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto; inoltre, il mancato inserimento di tali previsioni (anziché il mancato rispetto delle scadenze non motivato come previsto nel testo vigente) comporta la revoca del mandato del Commissario.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 2-bis, che prevede l’applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 33/2013(6) (recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Gli articoli citati disciplinano rispettivamente gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, nonché la pubblicazione degli atti di pianificazione in materia di governo del territorio.

Lo stesso comma 2-bis precisa che resta ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n.190, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Scadenze tassative sono poi stabilite dalla norma per la consegna dei lavori entro centoventi giorni dall’approvazione dei progetti decorrenti dalla conclusione della conferenza dei servizi. In tal caso dovrebbe farsi riferimento ai progetti definitivi considerato che – come dispone il comma 4 – la conferenza di servizi è convocata entro quindi giorni dall’approvazione dei progetti definitivi (v. infra). La norma prevede che il Commissario, per la consegna dei lavori, può adottare procedura d’urgenza.

Le decisioni assunte dal Commissario possono derogare a quanto contenuto nel contratto istituzionale di sviluppo del 2 agosto 2014.

Al fine di espletare ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, il Commissario si avvale delle strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 6 il Commissario può avvalersi a titolo gratuito, nell’ambito di una apposita convenzione firmata dal Ministro delle infrastrutture, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. al fine di gestire i rapporti con i territori interessati per una migliore realizzazione delle opere. La Camera dei deputati ha sostituito il comma 6, prevedendo che con un’apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si avvalga della predetta Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di favorire l’informazione, il coinvolgimento ed i rapporti con i territori interessati per migliorare la realizzazione dell’opera.

Il comma 8, impone al Commissario di provvedere alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione degli interventi, sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori (SAL), segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini dell’eventuale valutazione di definanziamento degli interventi. Secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, è prevista la rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari, da parte del Commissario, entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo a quello di riferimento e la pubblicazione del rendiconto semestrale sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate dall’attraversamento della tratta ferroviaria Napoli-Bari.

La Camera dei deputati ha aggiunto un comma 8-bis che, al fine di non superare i limiti del patto di stabilità, autorizza il Commissario a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale, e, successivamente, sulle risorse di competenza regionale, che insieme concorrono a determinare la copertura finanziaria dell’opera.

Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi (comma 3)

In base al comma 3, gli interventi da realizzare sull’area di sedime della tratta ferroviaria Napoli-Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell’opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa accerta l’esistenza di ragioni di pubblico interesse alla realizzazione di un’opera e attribuisce all’opera medesima una determinata qualità giuridica, che costituisce presupposto per le procedure espropriative.

Diversi sono gli atti che possono comportare la dichiarazione di pubblica utilità: ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 327/2001, infatti, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

La disciplina concernente l’occupazione d’’urgenza è contenuta nell’art. 22-bis del D.P.R. 327/2001

Relativamente alle infrastrutture strategiche, l’articolo 166 del Codice dei contratti reca la disciplina del progetto definitivo e del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Conferenza di servizi e acquisizione di pareri, visti e nulla osta (commi 4 e 5)

Il comma 4 prevede, per gli interventi in questione, la convocazione di una conferenza di servizi entro 15 giorni dall’approvazione dei progetti definitivi. La Camera dei deputati ha soppresso il riferimento ai progetti definitivi per consentire l’anticipazione della convocazione della conferenza dei servizi anche entro quindici giorni dall’approvazione dei progetti preliminari.

Lo stesso comma disciplina i casi di assenza o di dissenso, prevedendo che:

  • qualora il rappresentante di un’amministrazione invitata sia assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall’adeguatezza del citato potere;
  • il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell’assenso;
  • in caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, territoriale, del patrimonio culturale o della salute, la questione è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro sette giorni, la decisione del Commissario può essere comunque adottata.

Un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, trasferisce dal Commissario alla deliberazione del Consiglio dei Ministri la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi nei casi di motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Rispetto al testo attualmente vigente, che affida la decisione al Commissario derogando alla regola generale che disciplina la conferenza di servizi (art. 14-quater, comma 3, della L. 241/1990), il nuovo testo del comma 4 riconduce la conferenza di servizi nell’alveo della regola generale che però, per espressa previsione della norma, non si applica ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale (in cui rientra la tratta ferroviaria Napoli Bari). Rispetto alla regola generale viene, altresì, previsto il dimezzamento dei termini da essa contemplati.

Una speciale disciplina è prevista dall’articolo 165 Codice dei contratti per lo svolgimento della conferenza dei servizi che si svolge sul progetto preliminare con riguardo alla realizzazione delle infrastrutture strategiche. Il comma 6 di tale articolo disciplina il procedimento in caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome.

L’art. 14-quater della L. 241/1990 dispone, al comma 1, che il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. Lo stesso comma precisa che resta fermo quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di valutazione di impatto ambientale. Il comma 3 dell’art. 14-quater, al primo periodo prevede che “al di fuori…delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni” ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Il comma 5 stabilisce che i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi in questione, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo (silenzio-assenso).

Finanziamento degli interventi (comma 7)

Il comma 7 prevede che la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell’ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina (comma 9)

Il comma 9 estende l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 alla realizzazione dell’asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina.

L’asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina è anch’esso incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001.

Il 28 febbraio 2013 il Ministro per la Coesione territoriale, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato e Rete ferroviaria italiana hanno sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo, che riguarda l’esecuzione di lavori sulla direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo, il cui costo è pari a 5.106 milioni di euro per 14 interventi. Le disponibilità ammontano a 2.426 milioni.


1) Nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, viene confermato il costo di 5.505 milioni indicato nel precedente allegato con un fabbisogno stimato in 3.480,8 milioni.

2) La scheda relativa, tratta dall’8° rapporto sull’attuazione della legge obiettivo, è disponibile al linkhttps://silos.infrastrutturestrategiche.it/admin/scheda.aspx?id=1788.

3) La scheda relativa, tratta dall’8° rapporto sull’attuazione della legge obiettivo, è disponibile al linkhttps://silos.infrastrutturestrategiche.it/admin/scheda.aspx?id=1789

4) Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 “Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”.

5) Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”.

6) Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Articolo 1, commi 10-11-quater

(Approvazione del Contratto di Programma con RFI; Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria;approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale; investimenti negli aeroporti e regolazione dei diritti aeroportuali)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato il Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. 10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016 parte investimenti, sottoscritto in data 8 agosto 2014 tra la società Rete ferroviariaitaliana (RFI) Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali. Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI Spa per l’esecuzione di opere volte all’eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità, è concesso di escludere, nei limiti di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si provvede per l’anno 2014 a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, e per l’anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l’impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore delle merci sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore ed è tempestivamente reso pubblico nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11. Per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all’articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. 11. Per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all’articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.
11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall’apertura della procedura di consultazione e trasmessi all’Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell’Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi dell’articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall’apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.
11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.
11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l’anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per l’anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla International Air Transportation Association ai fini dell’aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al capo II del titolo III del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

Approvazione del contratto di programma con RFI e assegnazione di fondi per investimenti (comma 10)

Il comma 10 dell’art. 1 dispone:

  1. l’approvazione ex-lege del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti tra RFI e MIT, stipulato l’8 agosto 2014, con la finalità di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale; secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, che ha riformulato la predetta disposizione il contratto:
  • è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
  • lo schema di decreto:
    • è previamente trasmesso alle Camere entro trenta giorni dalla predetta data;
    • per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
    • i pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione;
    • decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.
  1. l’assegnazione di una quota pari a 220 milioni di euro di risorse già stanziate, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati sono aggiunte le seguenti disposizioni:
  • agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la società RFI Spa per l’esecuzione di opere volte all’eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumità;
  • è concesso di escludere, nei limiti di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi;
  • a condizione che la società RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
  • ai relativi oneri si provvede:
    • per l’anno 2014 a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 3;
    • per l’anno 2015 a valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 5;
    • alla ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda l’approvazione del Contratto di programma, parte investimenti, 2012-2016, il decreto-legge16/2014(7) (art. 17, comma 4-bis), aveva autorizzato il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma -parte investimenti 2012-2016, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di investimento. La norma aveva fissato il termine massimo del 30 giugno 2014 per la conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma, parte investimenti 2012-2016.

Per quanto riguarda la procedura di approvazione dei Contratti di Programma. l’art. 1 della legge n. 238 del 1993 prevede la trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., stabilendo in particolare che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmetta al Parlamento, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, i contratti di programma, i contratti di servizio ed i relativi aggiornamenti, corredati del parere, ove previsto, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

L’art. 14 del decreto legislativo 188/2003(8) dispone che i rapporti tra il gestore dell’infrastruttura ferroviaria e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da un contratto di programma. Il contratto di programma mira alla realizzazione dell’equilibrio finanziario e degli obiettivi tecnici e commerciali e indica i mezzi per farvi fronte. Il contratto di programma disciplina, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato, la concessione di finanziamenti per far fronte a nuovi investimenti, per la manutenzione ed il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, per il miglioramento della qualità dei servizi, per lo sviluppo dell’infrastruttura stessa e per assicurare il rispetto dei livelli di sicurezza compatibili con l’evoluzione tecnologica.

Con l’atto di concessione quarantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell’infrastruttura ferroviaria è stata affidata in un primo tempo a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata RFI Spa. La società, controllata al 100% dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, a sua volta controllato al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze, è stata costituita il 1° luglio 2001, in adempimento delle direttive comunitarie che hanno decretato la separazione fra il gestore della rete e il fornitore dei servizi di trasporto.

Per quanto riguarda l’assegnazione di una quota pari a 220 milioni di euro di risorse già stanziate, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, si ricorda che tale parte Servizi del Contratto di programma è stata approvata con Delibera CIPE n. 22 del 18 marzo 2013 e sullo schema di Contratto le Competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere.

Si ricorda che il contratto di programma consta di una parte investimenti, che disciplina la realizzazione degli investimenti per l’infrastruttura ferroviaria e le relative modalità di finanziamento, e di una parte servizi, che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, e le attività di safety, security e navigazione ferroviaria, secondo adeguati livelli di efficienza, sicurezza e affidabilità, nonché le modalità di finanziamento delle suddette attività. La suddivisione del contratto di programma in questi due atti distinti è stata richiesta dalla delibera CIPE n. 4/2012 del 20 gennaio 2012, con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2010/2011 del contratto di programma 2007-2011.

Il contratto di programma – parte servizi 2012-2014 prevede stanziamenti complessivi, per il triennio 2012-2014 pari a 4.575 milioni di euro, dei quali 720 milioni di euro sono indicati come risorse ancora “da reperire”, imputate all’annualità 2014 (il totale dello stanziamento per il 2014 è 975 milioni di euro). In proposito, il parere approvato dalla IX Commissione, segnala che, come già evidenziato nel parere espresso dal CIPE del 22 marzo 2013, “l’importo di 720 milioni di euro per l’anno 2014 si riferisce a fabbisogni non correlati a una specifica copertura finanziaria, per cui gli obblighi assunti dal Gestore in riferimento al programma di manutenzione straordinaria per il 2014 devono intendersi subordinati all’individuazione di tale copertura”; al riguardo, la legge di stabilità 2014 (147/2013, art. 1, co. 73) ha previsto un’integrazione delle risorse disponibili di 500 milioni di euro mentre con la disposizione in commento si provvede al reperimento di 220 milioni di euro residui.

Il Contratto di programma, parte Servizi 2012-2014, contiene anche, all’allegato 6, indicazioni sulle linee di intervento previste da RFI in materia di manutenzione straordinaria e l’articolo 5 prevede l’obbligo, per il gestore, di avviare una revisione dei processi manutentivi, con l’obiettivo di garantire le performance di rete contrattualizzate e conseguire un risparmio di spesa di circa 250 milioni di euro all’anno rispetto al dato storico dei costi di manutenzione.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 10-bis che prevede la redazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria che individui le linee da ammodernare sia nel settore merci che in quello passeggeri. Il piano dovrà essere redatto in collaborazione con le associazioni di categoria e reso pubblico secondo le modalità del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo82/2005(9) ).

L’articolo 68, comma 3, del citato Codice intende per:

  1. formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
  2. dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
    1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
    2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
    3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l’Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalladirettiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 36/2006.

Una disposizione analoga è prevista nell’articolo 4-bis del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, con riferimento alla pubblicazione dei dati relativi alle opere infrastrutturali di cui agli articoli 1, 3 e 4.

Approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall’ENAC (co. 11)

Il comma 11 dispone l’approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma.

La procedura delineata prevede l’approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni; secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, il termine per l’adozione del predetto decreto è fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura.

Si ricorda che il gestore aeroportuale è il soggetto al quale è affidato, insieme ad altre attività, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nello scalo, riconoscendogli il ruolo di soggetto responsabile dell’efficienza ed operatività dell’aeroporto in regolarità e sicurezza. Esistono tre diverse tipologie di gestione aeroportuale:

  • aeroporti affidati in gestione totale
  • aeroporti affidati in gestione parziale anche in regime precario
  • aeroporti in gestione diretta dello Stato

I contratti di programma sono stipulati tra l’Enac e le società di gestione aeroportuale. Essi disciplinano il profilo tariffario, la realizzazione del piano degli investimenti e il rispetto degli obiettivi di qualità e di tutela ambientale.

L’ENAC ha anche il compito di predisporre le convenzioni che disciplinano l’affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali e di definire i metodi e gli strumenti per il controllo degli obblighi convenzionali da parte dei gestori. L’affidamento della gestione totale avviene a società di capitali. L’idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività è attestata dalla certificazione rilasciata dall’Enac.

Per quanto riguarda gli aeroporti di interesse nazionale, l’art. 698 del Codice della navigazione(10) impone l’individuazione degli aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale, da individuare (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome) in base ai seguenti criteri: ruolo strategico; ubicazione territoriale; dimensioni e tipologia di traffico; – previsioni dei progetti europei TEN.

La normativa generale (art. 10, comma 10 della legge 537/1993(11) ) prevede che i singoli contratti di programma siano approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia. In tal senso la disposizione in commento innova la normativa della legge n. 537/1993 consentendo l’approvazione di tutti i contratti di programma con un unico atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e individuando termini perentori per la stipula dei contratti.

Si segnala inoltre che gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 1/2012(12) hanno recepito la direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali. In particolare, l’articolo 76 prevede che il gestore aeroportuale provveda, previa consultazione degli utenti aeroportuali (le compagnie aeree operanti nello scalo), alla scelta di uno dei modelli tariffari per la determinazione dei diritti individuati dall’autorità di regolazione di settore, cioè l’Autorità di regolazione dei trasporti istituita dall’articolo 37 del decreto-legge n. 1/2012.

In base alla norma transitoria dell’articolo 22, comma 3, del decreto-legge n. 5/2012 la nuova normativa avrebbe dovuto essere applicata ai contratti di programma stipulati successivamente al 31 dicembre 2012; tuttavia essa non ha fin qui trovato applicazione in assenza dell’individuazione da parte dell’Autorità dei trasporti dei modelli tariffari.

L’Autorità, operativa dal gennaio 2014, ha infatti avviato con la delibera n. 16/2014 una consultazione sui modelli tariffari, conclusa nel giugno 2014. Il provvedimento di adozione dei modelli tariffari è stato adottato dall’Autorità il 22 settembre 2014, successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge.

L’effetto della disposizione potrebbe pertanto essere quello di consentire la chiusura di tutti i contratti di programma in itinere prima dell’adozione dei modelli tariffari da parte dell’Autorità dei trasporti, rinviando così alla scadenza dei contratti di programma ora stipulati la prima applicazione della disciplina recata dal decreto-legge n. 1/2012, in recepimento della direttiva 2009/12/CE, che prevede anche la consultazione degli utenti aeroportuali.

Risultano, dal sito Enac, già stipulate le convenzioni con i seguenti aeroporti:

  • Gestioni totali per legge speciale: Roma Fiumicino e Ciampino, Milano Linate e Malpensa, Venezia Tessera, Torino Caselle, Genova, Bergamo;
  • Gestioni totali ex DM 521/97): Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Napoli, Firenze, Olbia, Bologna, Pisa, Cagliari, Catania, Palermo, FVG Ronchi dei Legionari, Alghero, Pescara, Verona Villafranca, Lamezia Terme, Brescia Montichiari, Ancona, Trapani, Treviso, Parma, Cuneo, Perugia.
  • Gestione diretta dello Stato: Pantelleria, Lampedusa e Roma Urbe.

Dal confronto tra tali elenchi risultano ancora non approvate le convenzioni relative ai seguenti aeroporti: Rimini (avviata la procedura di gara per l’affidamento della concessione di gestione totale ai sensi dell’art. 704 del Codice della Navigazione), Salerno (sottoscritta la convenzione di gestione totale con Aeroporto di Salerno s.p.a.. per la durata di 20 anni), Reggio Calabria (istruttoria in corso), Crotone (in gestione parziale con istruttoria sospesa per società di gestione in concordato preventivo). L’aeroporto di Comiso è uno scalo affidato dalla Regione Siciliana al Comune di Comiso.

Dal sito ENAC risultano già stipulati tra Enac e società di gestione e già efficaci a seguito di approvazione con Decreto Interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze) i seguenti contratti di programma:

Enac – SAC (Aeroporto di Catania)

Enac – SAVE (Aeroporto di Venezia)

Enac – GESAP (Aeroporto di Palermo)

Enac – SAT (Aeroporto di Pisa)

Enac – GESAC (Aeroporto di Napoli)

Enac – AdP (Aeroporto di Bari)

Enac – AdP (Aeroporto di Brindisi)

Enac – SAB (Aeroporto di Bologna)

Enac – SEA (Aeroporti di Milano)

Enac – ADR (Aeroporti di Roma)

Enac – SOGAER (Aeroporto di Cagliari).

Il “Piano Nazionale degli Aeroporti”, adottato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, dovrà essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica; esso individua 11 aeroporti strategici e 26 aeroporti di interesse nazionale. Gli aeroporti strategici sono: Milano Malpensa; Venezia; Bologna; Pisa/Firenze (a condizione che realizzino una gestione unitaria); Roma Fiumicino; Napoli; Bari; Lamezia; Catania; Palermo; Cagliari. I restanti aeroporti di interesse nazionale sono Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo, Verona, Treviso, Trieste, Rimini, Parma, Ancona, Roma Ciampino, Perugia, Pescara, Salerno, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Crotone, Comiso, Trapani, Pantelleria, Lampedusa, Olbia, Alghero.

Il comma 11 prevede poi, per gli stessi aeroporti di interesse nazionale, che il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, comprenda ed assorba, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica (quale quella prevista rispetto agli strumenti di programmazione urbanistica e territoriale dei diversi enti territoriali) delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

In base all’articolo 702 del codice della navigazione, “l’approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali […] è di spettanza dell’ENAC, anche per la verifica di conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Il D.P.R. 383/1994(13) disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti. La realizzazione delle infrastrutture aeroportuali rientra quindi nell’ambito di applicazione del DPR.

L’art. 2 di tale decreto disciplina l’accertamento di conformità delle citate opere alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi. Tale accertamento è svolto, ai sensi del medesimo articolo, dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione statale competente.

Qualora l’accertamento di conformità dia esito negativo oppure l’intesa non si perfezioni entro il termine stabilito, la decisione viene demandata ad una conferenza di servizi a cui partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

La Camera dei deputati ha introdotto il comma 11-bis, prevedendo che il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali dei singoli aeroporti siano elaborati entro ottanta giorni dall’apertura della consultazione tra gestore e utenti (le compagnie che operano nello scalo) e siano trasmessi all’Autorità di regolazione dei trasporti che li deve approvare entro i successivi quaranta giorni (termine, quest’ultimo, già previsto dall’art. 76 del decreto-legge 1/2012(14) ); decorso il termine la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatta salva la possibilità dell’Autorità di sospenderla successivamente; per i contratti di programma vigenti resta ferma la disciplina prevista dai medesimi contratti, salvo il rispetto del termine complessivo di centoventi giorni dall’apertura della consultazione con gli utenti sopra indicato per la definizione dei livelli tariffari.

La Camera dei deputati ha introdotto il comma 11-ter escludendo che possa essere promossa la procedura di soluzione delle controversie tra i gestori aeroportuali e gli utenti aeroportuali, quando essa riguarda il piano di investimento approvato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile e le relative conseguenze tariffarie né quando il piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.

La Camera dei deputati ha introdotto il comma 11-quater, dettando un regime speciale per la fissazione dei diritti aeroportuali per il 2015, relativamente agli aeroporti i cui contratti di programma siano scaduti al 31 dicembre 2014; tale regime prevede l’applicazione del tasso di inflazione programmata ai livelli 2014, fino all’entrata in vigore dei livelli tariffari elaborati dai gestori aeroportuali previa consultazione degli utenti sulla base dei modelli approvati dall’Autorità di regolazione dei trasporti; l’Autorità ha reso noti i modelli tariffari il 22 settembre 2014, successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge.


7) Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche’ misure volte a garantire la funzionalita’ dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.

8) Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 “Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria”.

9) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

10) Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della navigazione”.

11) Legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”

12) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

13) Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

14) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

Articolo 2

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 1. All’articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Il bando di gara, può altresì prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.». «4-ter. Il bando di gara può altresì prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.».
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Identico.
3. All’articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 174». 3. All’articolo 175, comma 5-bis, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 174».
4. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’ultimo periodo: «né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» è soppresso. 4. Al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse.

L’articolo 2 introduce la possibilità di caducazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche nel caso di mancata attestazione della sostenibilità economico-finanziaria dei vari stralci delle infrastrutture stesse e disciplina l’applicazione di alcune norme in materia di concessioni alle infrastrutture in finanza di progetto le cui proposte sono dichiarate di pubblico interesse.

In particolare, il comma 1 introduce una disposizione che – con riferimento alla realizzazione di infrastrutture strategiche in concessione, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi, di successive articolazioni per fasi – consente al bando di gara di prevedere l’integrale caducazione della concessione stessa, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera. Tale norma viene inserita attraverso il comma 4-ter, che è aggiunto alla fine dell’articolo 174 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) che disciplina le concessioni relative alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuate con il programma di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 443/2001(15) .

Tale facoltà potrà essere esercitata qualora, entro un termine (da indicare nel bando stesso) non superiore a 3 anni dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i immediatamente finanziabile/i, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.

La disposizione è pressoché identica a quella contemplata dal primo periodo del secondo capoverso del nuovo punto 5.2 della delibera CIPE n. 1/2013 (così modificato dalla delibera CIPE n. 72/2013, pubblicata nella G.U. n. 135 del 13 giugno scorso), intitolata “Direttiva in materia di attuazione delle misure di compensazione fiscale previste dall’articolo 18, della legge n. 183/2011”.

La delibera 1/2013 ha attuato il sistema di misure agevolate (defiscalizzazione) per le infrastrutture strategiche da realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato (PPP) finalizzate ad assicurare la sostenibilità economica dell’operazione di PPP.

La motivazione alla base della modifica del punto 5.2. della delibera 1/2013 è rinvenibile nelle premesse della delibera 72/2013, che fanno riferimento alle considerazioni contenute nel parere n. 7 del 6 novembre 2013 del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita (NARS), in merito allo schema di convenzione concernente il «Corridoio di viabilità autostra- dale Dorsale centrale Civitavecchia – Orte – Mestre: tratta E45-E55 (collegamento autostradale Orte – Mestre)», che ha condiviso tale modifica, avanzata dal Ministero di settore e finalizzata a rafforzare le prerogative del concedente e assicurare il preminente interesse pubblico dell’opera, e ha rilevato l’opportunità di inserirla nella delibera 1/2013 al fine di disciplinare esplicitamente la fattispecie ed evitare divergenze interpretative. La modifica ora assurge a norma di rango primario in conseguenza del suo inserimento nell’articolo 174 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina le infrastrutture strategiche affidate in concessione.

Il comma 2 detta una disposizione transitoria al fine di precisare che la disposizione non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Il comma 3 provvede ad estendere a regime l’applicazione di tutta la disciplina relativa alle infrastrutture strategiche affidate in concessione di cui all’articolo 174 del Codice, incluso ovviamente il nuovo comma 4-ter inserito dal comma 1 dell’articolo in commento, alle procedure in finanza di progetto; tale estensione è operata attraverso l’integrazione del comma 5-bis dell’articolo 175 del Codice dei contratti, che disciplina le infrastrutture strategiche in finanza di progetto.

L’articolo 41, comma 5-bis, del decreto-legge 201/2011(16) ha integralmente sostituito l’articolo 175 del Codice introducendo una nuova procedura per la finanza di progetto relativamente alle infrastrutture strategiche.

Il comma 5-bis dell’articolo 175, su cui interviene la disposizione in commento, già prevede che, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nelle predette operazioni, si applichino in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice, introdotte dal comma 1 dell’articolo 19 del D.L. 69/2013, che disciplinano i contenuti dei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici relativamente alla previsione della consultazione preliminare, di una dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione (che deve accompagnare l’offerta), nonché della risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’articolo 157, entro un congruo termine fissato dai bandi medesimi.

Il comma 4 interviene sull’applicazione delle norme in materia di concessioni introdotte dal comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 69/2013(17) , estendendola agli interventi da realizzare in finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 69/2013 detta una disciplina transitoria per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) dello stesso articolo 19.

Si tratta, in sintesi, dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 144 del Codice, introdotti dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 e precedentemente descritti, nonché dell’applicabilità di tali disposizioni, in quanto compatibili, alla disciplina delle concessioni in finanza di progetto relative ai lavori “ordinari” e all’affidamento di opere strategiche, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione.

Tali disposizioni, in conseguenza della novella in commento, non si applicano alle procedure in finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del decreto n. 69/2013. E’ stato, infatti, soppresso il riferimento agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del decreto n. 69/2013. Si ricorda che la valutazione del pubblico interesse delle proposte è disciplinata dai commi 16 e 19 dell’articolo 153 del d.lgs. 163/2006, che disciplina le procedure di finanza di progetto relative ai lavori ordinari.

La norma in commento sembra venire incontro alle richieste della Corte dei conti contenute nella deliberazione n. SCCLEG/16/2014/PREV, con cui è stato ricusato il visto e la registrazione della delibera n. 73 dell’8 novembre 2013 avente ad oggetto l’approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale E45-E55 Orte – Mestre. La Corte dei conti ha, infatti, eccepito l’assenza di una norma che escludesse l’opera dall’ambito di applicazione dell’articolo 19, comma 2, del D.L. 69/2013, ossia consentisse di estendere a tale opera le disposizioni introdotte dal comma 1 del citato articolo 19, considerato che l’opera in questione è stata dichiarata di pubblico interesse il 9 dicembre 2003 e quindi ben prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 69 del 2013. La mancanza della norma è stata “considerata presupposto imprescindibile ai fini della pubblicazione del bando di gara”. Relativamente al collegamento Orte Mestre, le misure di defiscalizzazione – secondo quanto si evince dalla deliberazione della Corte dei conti – ammonterebbero a circa 9.237 milioni da intendere come limite massimo riconoscibile che non potrà essere superato durante l’intera durata della concessione.


15) Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

16) D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

17) Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

Articolo 3, commi 1-7

(Fondo “sblocca cantieri”)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
1. Per consentire nell’anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l’anno 2013, 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioni per l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 1. Per consentire nell’anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l’anno 2014, 231 milioni per l’anno 2015, 159 milioni per l’anno 2016, 1.073 milioni per l’anno 2017, 2.066 milioni per l’anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1: 2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste – Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma; a) identica;
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b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo; Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna; b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo; Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano – Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell’art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013. c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; Collegamento stradale Masserano – Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero;Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.
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3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza. 3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all’incremento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall’attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti.Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 1e 1-bis è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede: 4. Identico:
a) quanto a 39 milioni per l’anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; a) soppressa;
b) quanto a 11 milioni per l’anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; b) quanto a 11 milioni di euro per l’anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni per l’anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l’anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l’anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; c) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l’anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l’anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
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d) quanto a 94,8 milioni per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; d) quanto a 94,8 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; e) quanto a 79,8 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
f) quanto a 51,200 milioni per l’anno 2015, a 155,8 milioni per l’anno 2016, a 925 milioni per l’anno 2017 e a 1.918 milioni per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. f) quanto a 51,2 milioni di euro per l’anno 2015, a 155,8 milioni per l’anno 2016, a 925 milioni per l’anno 2017 e a 1.918 milioni per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l’appaltabilità e la cantierabilità delle opere determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto. 5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l’appaltabilità e la cantierabilità delle opere determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente: 6. Identico:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli – San Vittore; a) identica;
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b) al completamento della rete della Circumetnea; b) identica;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto – Notarbartolo; c) identica;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l’hinterland. d) identica;
d-bis) all’elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca- Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all’ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. 7. Identico.

Il comma 1 prevede un rifinanziamento di 3.890 milioni di euro del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1 dell’articolo 18 del 69/2013(18) (cd. “sblocca cantieri”, d’ora in avanti Fondo) con la seguente articolazione temporale; la Camera dei deputati, ha ridotto il rifinanziamento di 39 milioni di euro, fissando in 3.851 milioni di euro, poiché ha eliminato lo stanziamento relativo all’anno 2013 e stanziando ex-novola medesima cifra di 39 milioni di euro con il nuovo comma 1-bis:

  • 39 milioni di euro per il 2013, soppresso dalla Camera dei deputati;
  • 26 milioni di euro per il 2014;
  • 231 milioni di euro per il 2015;
  • 159 milioni di euro per il 2016;
  • 1.073 milioni di euro per il 2017;
  • 2.066 milioni di euro nel 2018;
  • 148 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

La norma precisa che il rifinanziamento del Fondo è volto a consentire nell’anno 2014 la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori.

La Camera dei deputati ha introdotto un nuovo comma 1-bis che stanzia la predetta somma di 39 milioni di euro sul Fondo utilizzando le disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 145/2013(19) , come precisato nella relazione tecnica e al successivo comma 4, lettera a).

Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto-legge 69/2013(20) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro ripartita per cinque anni, dal 2013 al 2017. L’individuazione degli interventi a cui assegnare le risorse è stata demandata rispettivamente a decreti interministeriali (comma 2) o a delibere del CIPE (comma 3). Il comma 11 ha previsto la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sul Fondo, nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2013, non siano conseguite le finalità indicate al comma 1, la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori(21) . Il comma 11-bis dell’articolo 25 del citato decreto legge n. 69 del 2013 ha attribuito prioritariamente le risorse del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 18, revocate in base a quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, ad alcuni interventi ed infrastrutture ivi elencati.

Interventi finanziabili (commi 2 e 3)

Il comma 2 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui si provvede all’assegnazione delle risorse occorrenti, a valere sulle risorse del fondo stanziate dai commi 1 e 1-bis. Rispetto alle modalità di assegnazione del Fondo definite nell’articolo 18 del D.L. 69/2013, che fanno rinvio a decreti interministeriali e a delibere del CIPE, si prevede, pertanto, solo l’emanazione di decreti interministeriali.

E’ lo stesso comma 2 ad elencare gli specifici interventi da finanziare suddividendoli in tre categorie e a disporre che, per gli interventi compresi nelle opere di cui alle lettere a) e b), i decreti vengano adottati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, mentre, per gli interventi inclusi nella lettera c), vengano adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La norma non precisa l’entità delle risorse che verranno destinate ai singoli interventi in quanto l’assegnazione delle risorse è demandata ai decreti interministeriali; una stima indicativa dei fabbisogni è indicata nella relazione tecnica. L’unico vincolo nella destinazione delle risorse fissato nella norma è quello stabilito nel comma 3, che riserva 100 milioni di euro agli interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di competenza dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. La Camera dei deputati ha novellato il comma 3 specificando che le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative alle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o alle domande inviate nell’ambito del Programma “Seimila Campanili” di cui al comma 9 dell’articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013 (si tratta degli interventi elencati alla lettera c) del comma 2) sono finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi prioritariamente volti:

  • alla qualificazione e alla manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico;
  • alla riqualificazione ed all’incremento dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
  • alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

Si precisa, infine, che restano in ogni caso esclusi dall’attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti.

Di seguito sono dettagliati gli interventi finanziabili, raggruppati nelle tre diverse categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

Interventi ex articoli 18 e 25 del D.L. 69/2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014 (lettera a)

  • Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino;

L’intervento è riportato nella lettera a) del comma 11-bis dell’articolo 25 del D.L. 69/2013, tra quelli a cui sono attribuite prioritariamente le risorse del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 18, revocate in base a quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo.

  • Asse autostradale Trieste-Venezia;

La lettera d) del comma 11-bis dell’articolo 25 del D.L. 69/2013, include la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d’Altino-Villesse-Gorizia, tra quelli a cui sono attribuite prioritariamente le risorse del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 18, revocate in base a quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, al fine di consentire l’attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008. Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, l’opera ha un costo di 1.684,720 milioni di euro interamente disponibili(22) .

  • Completamento del sistema idrico Basento – Bradano, Settore G;

L’intervento non risulta compreso tra quelli di cui agli articoli 18 e 25 del decreto legge n. 69 del 2013, articoli che sono richiamati nella lettera a) del comma 2 dell’articolo in commento.

L’opera “Completamento schema idrico Basento Bradano-Attrezzamento settore G”, che è compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (cd. “legge obiettivo”), contribuisce alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche della Regione Basilicata e riguarda le opere necessarie per l’adduzione e la distribuzione irrigua del distretto G (che si estende per circa 13.050 ha) nel piano di utilizzazione dello Schema idrico Basento-Bradano(23) . Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, l’opera ha un costo di 85,7 milioni di euro interamente disponibili. Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 145/2013 ha previsto, tra l’altro, che le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano, con riferimento alle annualità disponibili iscritte in bilancio, sono revocate e assegnate al cosiddetto Fondo revoche – istituito dall’articolo 32, comma 6, del decreto- legge 98/2011(24) – presso il capitolo 7685 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  • Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce;

Gli interventi sono riportati nella lettera e) del comma 11-bis dell’articolo 25 del D.L. 69/2013, tra quelli a cui sono attribuite prioritariamente le risorse del Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 18, revocate in base a quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo. Rispetto alla formulazione del comma 11-bis, oltre che all’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai fini dell’individuazione degli interventi, si fa riferimento alla costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili. La tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, prevede interventi sull’Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto, per un costo di 1.434,04 milioni di euro di cui disponibili 759,26, e interventi di automazione dei passaggi a livello area sub-barese, per un costo di 20,980 interamente disponibili(25) .

  • Tratta Colosseo -Piazza Venezia della Linea C di Roma.

Il tracciato della Linea C della metropolitana di Roma comprende 42 stazioni per una lunghezza complessiva di 42 km, in parte ad automazione integrale (treni con guida senza macchinista). Nel dettaglio il tracciato fondamentale si articola in 6 tratte: – T2: Clodio/Mazzini–Fori Imperiali/Colosseo – T3: Fori Imperiali/Colosseo-San Giovanni – T4: San Giovanni-Malatesta – T5: Malatesta-Teano-Alessandrino – T6A: Alessandrino-Bivio Torrenova – T7: Bivio Torrenova-Pantano e deposito graniti. L’opera è finanziata nell’ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (cd. “legge obiettivo”) (26) . Il comma 6 dell’articolo 18 del D.L. 69/2013 prevedeva che, entro il 30 ottobre 2013, venisse sottoposto al CIPE il progetto definitivo della tratta Colosseo – Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma da finanziarsi a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell’articolo 18, a condizione che la tratta completata della stessa linea C da Pantano a Centocelle fosse messa in pre-esercizio entro il 15 dicembre 2013. Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo della “Metropolitana C” è di 3.486,870 milioni di euro, interamente disponibili, di cui: 769,44 milioni per la tratta T2; 792 milioni per la tratta T3; 995,4 milioni per le tratte T4 e T5; 930,03 milioni per le tratte T6A, T7 e Deposito Graniti. La disposizione in commento fa riferimento alla tratta Colosseo – Piazza Venezia nell’ambito della linea T2. Il CIPE, nella seduta del 1° agosto 2014, ha recepito un’informativa del MIT e del MEF concernente la rimodulazione del quadro economico, a parità di costo complessivo, della Linea C della Metropolitana di Roma.

Interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (lettera b)

  • Ulteriore lotto costruttivo dell’Asse AV/AC Verona Padova;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo della “Tratta AV / AC Verona Padova” è di 5.130,00 milioni di euro di cui 160,03 disponibili(27) .

  • Completamento asse viario Lecco – Bergamo;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo del collegamento “Bergamo Lecco:variante alla SS 639 nel territorio della provincia di Lecco” è di 130,500 milioni di euro di cui 93,670 disponibili. L’opera è articolata in due lotti: L.S. Gerolamo del costo di 93,670 milioni di euro interamente disponibili; L. Lavello del costo di 36,830 milioni di euro interamente da finanziare(28) . Per quanto riguarda invece il collegamento Lecco-Bergamo: Variante di Cisano Bergamasco, secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, il costo complessivo della “Bergamo Lecco: variante ex SS 639 Cisano Bergamasco” è di 54,390 milioni di euro di cui 30,820 disponibili.

  • Messa in sicurezza dell’asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia;
  • Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1;
  • Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo della “Tratta AV/AC III Valico Giovi” è di 6.278,600 milioni di euro di cui 1.578,600 disponibili. L’opera è articolata in sei lotti costruttivi(29) .

  • Continuità degli interventi del Nuovo Tunnel del Brennero; secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, l’intervento è spostato dall’insieme di interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (lettera b) all’insieme di interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (lettera c);
  • Quadrilatero Umbria – Marche;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo del “Nuovo Valico del Brennero” è di 2.507,690 milioni di euro di cui 1.721,04 disponibili. L’opera è articolata in 21 lotti di cui 13 stradali e 8 relativi a aree leader(30) .

  • Completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo dell’opera “Metro Napoli Linea 1 tratta Centro Direzionale Capodichino Di Vittorio I stralcio” è di 635,58 milioni di euro interamente disponibili. La delibera CIPE 88/2013, pubblicata nella GURI n. 112 del 16/05/2014, approva il progetto definitivo, aggiorna il costo a 652,410 milioni, di cui 593,100 milioni per la realizzazione delle opere e 59,310 milioni per IVA, e dispone l’assegnazione definitiva al Comune di Napoli di 113,100 milioni a valere sul fondo di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legge n. 69/2013, già assegnato programmaticamente con delibera CIPE 61/2013. Inoltre nella sezione dedicata all’aspetto attuativo si riporta che il cronoprogramma prevede il completamento dell’opera entro gennaio 2018.

  • rifinanziamento dell’articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie;

I commi 2 e 10 dell’articolo 18 del D.L. n. 69/2013 hanno previsto rispettivamente stanziamenti, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie e per un programma di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA. (da emanare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Il comma 70 della legge n. 147 del 2013, infatti, che è richiamato dalla norma, ha di fatto ampliato il novero degli interventi finanziabili nell’ambito del programma di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A., al fine di ricomprendervi anche l’attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell’infrastruttura viaria, con priorità nell’assegnazione delle risorse, alle opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico. Le risorse per il triennio a legislazione vigente sono state rifinanziate dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) e, pertanto, lo stanziamento complessivo è pari a 306 milioni per il 2014, 231 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016 (cap. 7538 del MIT).

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo del “Programma piccoli interventi ANAS” è di 300 milioni di euro interamente disponibili(31) .

  • Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo dell’intervento “Svincoli e messa in sicurezza Km146+800 Km209+600” è di 120 milioni interamente da finanziare.

Interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (lettera c)

  • Metropolitana di Torino;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo dell’intervento “Linea 1 – Prolungamento ovest – Tratta funzionale 3: Collegno (Deposito)-Cascine Vica” è di 304 milioni interamente da finanziare.

  • Tramvia di Firenze;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo dell’intervento “Firenze – Sistema Tramviario” è di 1.025,100 milioni di cui 654,900 disponibili.

  • Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Altilia;

Nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, sono riportati due lotti: Sa-Rc km 270+700-280+350 Maxilotto 4/2 -1 stralcio (Rogliano –Viadotto Stupino) con un costo di 437,780 milioni di euro interamente da finanziare; Sa-Rc km 280+350-286+050 Maxilotto 4/2 -2stralcio ((Viadotto Stupino-Altilia) con un costo di 343 milioni di euro interamente da finanziare(32) .

  • Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello;

Nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, è riportato il seguente intervento: Sa-Rc Svincolo Laureana km 377+750 con un costo di 38,090 milioni di euro interamente da finanziare(33)

  • Adeguamento della strada statale n.372 “Telesina” tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo della “Adeguamento Telesina dal Km 0+000 al km 60+900” è di 588,640 milioni interamente disponibili.(34)

  • Completamento della S.S. 291 in Sardegna;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014 sono riportati i seguenti quattro lotti di cui il lotto 1 e il lotto 4 non presentano costi, mentre il lotto 2 ha un costo di 29,830 milioni, con una disponibilità di 49,180 milioni, e il lotto 3 ha un costo 35,610 milioni con una disponibilità di 54,670 milioni.

  • Variante della “Tremezzina” sulla strada statale internazionale 340 “Regina”;
  • Collegamento stradale Masserano -Ghemme;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo della “Collegamento autostradale Pedemontana piemontese” è di 654,500 milioni interamente disponibili.

  • Ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR;
  • Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo;

L’intervento non è incluso nella tabella 0 del 12° Allegato infrastrutture, ma è contenuto nell’allegato alla nuova intesa generale quadro sottoscritta con la regione Abruzzo il 10 aprile 2013. In particolare nel documento è presente la seguente opera: SS. 652 – “Fondovalle Sangro” – Lavori di costruzione del tratto compreso tra le stazioni di Gamberale e Civitaluparella (2° lotto – 2° stralcio – 2° tratto) con una previsione di spesa di 160 milioni di euro.

  • Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina;
  • Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia;
  • aeroporti di Firenze e Salerno;

L’aeroporto di Firenze è attualmente affidato in gestione totale, in base al DM 521/97, alla società Aeroporti di Firenze (AdF S.p.a), con la Convenzione n. 28 del 14/12/2001 per la durata di 40 anni decorrenti dall’11/2//2003. Per l’aeroporto di Salerno risulta invece una convenzione sottoscritta dall’ENAC, ma non ancora approvata dal Ministero, per la gestione totale con la società Aeroporto di Salerno s.p.a.. per la durata di 20 anni.

Il futuro “Piano Nazionale degli Aeroporti”, annunciato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti e che dovrà essere emanato con decreto del Presidente della Repubblica, individua 11 aeroporti strategici e 26 aeroporti di interesse nazionale. L’aeroporto di Pisa/Firenze viene individuato come aeroporto strategico, ma alla condizione che tra questi due scali si realizzi la piena integrazione societaria e industriale, quindi la gestione unitaria. Salerno rientra invece tra i 26 aeroporti di interesse nazionale.

  • Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo;

Nell’allegato alla nuova intesa generale quadro sottoscritta con la regione Abruzzo il 10 aprile 2013 sono comprese tra, l’altro, opere di mitigazione del rischio idraulico dei bacini idrografici (2 lotti del costo complessivo di 210 milioni) e relative alla gestione integrata delle acque destinate ad usi umani e plurimi (5 lotti del costo complessivo di 938 milioni di euro).

  • opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate nell’ambito del programma “Seimila Campanili” ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013.

Quest’ultimo punto sembra far riferimento, in primo luogo, alla procedura informale avviata dal Governo con la “lettera ai sindaci” inviata il 2 giugno scorso dal Presidente del Consiglio, ove si invitavano i Comuni a segnalare, entro il 15 giugno 2014, opere e cantieri fermi, al fine di un loro eventuale inserimento all’interno del pacchetto di misure “Sblocca Italia”. In alternativa si fa riferimento alle richieste inviate dai comuni nell’ambito del programma “Seimila Campanili”. A quest’ultimo proposito, si ricorda che il comma 9 dell’articolo 18 del D.L. 69/2013 ha destinato 100 milioni di euro a contributi statali a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), e a favore delle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti: per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, compresi gli interventi per l’adozione di misure antisismiche; per la realizzazione e manutenzione di reti viarie e delle infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o delle reti telematiche di nuova generazione (NGN) e Wi-fi; per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio. Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2013 è stato approvato l’elenco degli interventi ammessi al finanziamento del Primo Programma «6000 Campanili», nei limiti dell’importo disponibile di 100 milioni di euro, mentre con il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, n. 46, è stato approvato l’elenco degli interventi ammessi al Primo programma «6000 Campanili» e finanziati dalla legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha destinato 50 milioni di euro allo stesso programma.

  • Continuità degli interventi del Nuovo Tunnel del Brennero; secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, l’intervento è spostato dall’insieme di interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (lettera b) all’insieme di interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (lettera c);

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo del “Nuovo Valico del Brennero” è di 4.865,000 milioni di euro interamente disponibili. L’opera è articolata in sei lotti di cui 5 costruttivi.(35) .

Copertura finanziaria (comma 4)

Il comma 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1, pari a 3.890 milioni di euro per gli anni dal 2013 al 2020. Ad essi si provvede:

  • quanto a 39 milioni per il 2013 in conto residui e a 11 milioni per il 2014 in conto competenza, mediante l’utilizzo delle disponibilità iscritte, rispettivamente, in conto residui e in conto competenza, derivanti dalle revoche disposte dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 e confluite nel c.d. “Fondo revoche” istituito presso il MIT dall’articolo 32, comma 6, del D.L. n. 98 del 2011 (cap. 7685/MIT); tale copertura è stata soppressa dalla Camera dei deputati in conseguenza della novella al comma 1 ed all’inserimento del nuovo comma 1-bis;
  • Si tratta delle assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano e dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 per il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona
  • quanto a 15 milioni per il 2014, 5,2 milioni per il 2015, 3,2 milioni per il 2016 e 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 7 del 2009 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 (cap. 7800/MIT);

L’articolo 5 della legge n. 7/2009 reca gli stanziamenti per l’attuazione delle norme del citato Trattato. Originariamente si trattava di 180 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2028, destinati alla realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzarsi da parte dell’Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria araba libica.

Nel corso degli anni l’autorizzazione legislativa di spesa in oggetto è stata ridotta da numerosi provvedimenti legislativi:

  • 5 milioni per il 2011 dall’articolo 17, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, quale copertura del finanziamento in favore dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà);
  • 100 milioni relativi alla quota 2013 sono stati utilizzati dall’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2 del D.L. n. 54/2013, a parziale copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni;
  • il D.L. n. 63/2013, all’articolo 21, comma 3, lettera b), ha ulteriormente ridotto le disponibilità a parziale copertura della proroga delle detrazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica, nella misura pari a 44,8 milioni per il 2014, a 54,7 milioni per il 2015, a 34,7 milioni per il 2016 e a 31,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, contestualmente disponendone un incremento di 413,1 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 50 milioni per il 2013, 120 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e 142 milioni per il 2016 dall’articolo 18, comma 13, del D.L. n. 69 del 2013 per il finanziamento del Fondo per il finanziamento di infrastrutture cantierate o cantierabili previsto dal medesimo articolo al comma 1;
  • il D.L. n. 102/2013, all’articolo 15, comma 3, lettera b) e all’allegato 3, ha disposto una riduzione di 30 milioni per il 2013 dell’articolo 5, comma 1, lettera c).

Infatti la legge di stabilità 2014, alla tabella E, indica per l’articolo 5, della legge n. 7 del 2009 una dotazione di 15,2 milioni per il 2014, 5,3 milioni per il 2015, di 3,3 milioni per il 2016 e di 2.350 milioni per le annualità successive fino all’anno 2028.

Per effetto delle riduzioni disposte dalla norma in esame l’autorizzazione di spesa risulterebbe annullata per le annualità dal 2014 al 2020, mentre risulterebbero stanziamenti residuali pari a 148,2 milioni per ciascuna annualità 2021-2023, a 593,1 milioni per il 2014 e a 180 milioni per ciascuna delle restanti annualità 2025-2028.

  • quanto a 94,8 milioni per il 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa in favore dell’Autorità portuale di Venezia per il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d’altura davanti al porto di Venezia (cap. 7270/MIT).

L’articolo 1, comma 186, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) aveva autorizzato tale spesa nella misura di 5 milioni per il 2013 e di 95 milioni per il 2015.

  • quanto a 79,8 milioni per il 2015, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per la realizzazione dell’asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (cap. 7504/MIT);

L’articolo 1, comma 212, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) aveva assegnato a tale scopo alla regione Piemonte un contributo di 80 milioni per il 2015.

  • quanto a 51,2 milioni per il 2015, a 155,8 milioni per il 2016, a 925 milioni per il 2017 e a 1.918 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (cap. 8425/MEF).

legge di stabilità 2014 (147/2013) all’articolo 1, comma 6, ha disposto una dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni. La norma ne dispone l’iscrizione in bilancio limitatamente alla misura dell’80 per cento (43.848 milioni). Per il triennio 2014-2016, gli importi iscritti in bilancio sono pari a 50 milioni nel 2014, 500 milioni nel 2015 e a 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi, la quota annuale sarà determinata dalla tabella E delle singole leggi di stabilità a valere sul rimanente importo di 42.298 milioni. Per quanto concerne la restante quota del 20 per cento (10.962 milioni), la relativa iscrizione in bilancio avverrà all’esito di una apposita verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull’effettivo impiego delle prime risorse assegnate. Il successivo comma 8 ha disposto che entro il 1° marzo 2014 il CIPE avrebbe dovuto effettuare la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate della quota relativa all’80 per cento delle risorse. Alla data odierna tale adempimento non risulta attuato.

Nella successiva tabella sono riepilogate le coperture indicate dal comma 4 in esame degli oneri relativi all’incremento disposto dal comma 1, per complessivi 3.890 milioni, del c.d. Fondo “slocca cantieri”, istituito dal comma 1 dell’articolo 18 del D.L. n. 69/2013.

Milioni di euro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fondo MIT revoche 39,0
Fondo MIT revoche 11,0
Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali 15,0 5,2 3,2 148,0 148,0 148,0 148,0
Piattaforma d’altura al porto di Venezia 94,8
Pedemontana Piemontese 79,8
Fondo sviluppo e coesione 51,2 155,8 925,0 1.918,0
TOTALE ONERI 39,0 26,0 231,0 159,0 1.073,0 2.066,0 148,0 148,0

Revoca delle risorse e attribuzione prioritaria delle risorse revocate (commi 5, 6 e 7)

Il comma 5 prevede la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sulle risorse del Fondo – in conseguenza del rifinanziamento disposto ai sensi del comma 1 dell’articolo in commento – per il mancato rispetto dei termini fissati dalle lettere a), b) e c) per l’appaltabilità e la cantierabilità degli interventi ivi elencati ossia:

  • qualora gli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 non siano cantierati entro il 31 dicembre 2014;
  • qualora gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 non siano appaltati entro il 31 dicembre 2014 e cantierati entro il 30 giugno 2015;
  • qualora gli interventi di cui alla lettera c) non siano appaltati entro il 30 aprile 2015 e cantierati entro il 31 agosto 2015.

In base al comma 7, con i medesimi decreti interministeriali di assegnazione delle risorse sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di:

  • utilizzo delle risorse assegnate;
  • monitoraggio dell’avanzamento dei lavori;
  • applicazione di misure di revoca.

Ai sensi del comma 6, le risorse revocate confluiscono nel “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798” istituito dall’art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011.

Le risorse di tale Fondo sono allocate nel capitolo 7514 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione di competenza di tale capitolo per il 2014 è pari a 146,1 milioni di euro per il 2014, 13,4 milioni per il 2015 e 77,1 milioni per il 2016.

La dotazione di tale capitolo risulta notevolmente inferiore allo stanziamento di 1 miliardo di euro autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, dal citato comma 1 dell’art. 32 del D.L. 98, in virtù delle riduzioni derivanti sia da tagli che dai riparti già effettuati.

E’ lo stesso comma 6 a stabilire l’attribuzione prioritaria delle risorse revocate ai seguenti interventi:

  • al primo lotto funzionale dell’asse autostradale Termoli – San Vittore;

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo della “Coll. Merid. A1-A14: Termoli-S.Vittore Tratta 1” è di 1.137,350 milioni di cui 236,600 disponibili.

  • al completamento della rete della Circumetnea;

L’intervento, suddiviso nelle Tratte Stesicoro-Aeroporto e Borgo-Nesima-Misterbianco, secondo quanto riportato nell’allegato al DEF 2014, ha un costo di 527,750 milioni e una disponibilità di 192,750 milioni.

  • alla metropolitana di Palermo relativamente alla tratta Oreto – Notarbartolo;
  • alla metropolitana di Cagliari con riguardo all’adeguamento della rete attuale e al collegamento on l’hinterland.

Nella tabella 0 del 12° Allegato infrastrutture è incluso il completamento del Sistema Metropolitano Area Metropolitana di Cagliari. L’opera è articolata in 5 lotti dell’importo complessivo di 137,090 milioni di cui 28,090 disponibili.

La Camera dei deputati ha integrato il comma 6 includendo, tra gli interventi da finanziare prioritariamente, con le risorse revocate per il mancato rispetto delle scadenze previste per l’utilizzo del c.d. Fondo sblocca cantieri:

  • l’elettrificazione delle ferrovie Sud Est – tratta Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano del Capo (nuova lettera d-bis);
  • il potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova (nuova lettera d-ter);
  • l’ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto (nuova lettera d-quater);
  • il prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez (nuova lettera d-quinquies);
  • la Strada Statale dei Trulli (S.S. n. 172) – Tronco Casamassima – Putignano (nuova lettera d-sexies).


18) Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

19) Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.

20) Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

21) Per una disamina delle modalità di revoca delle risorse del Fondo e di utilizzazione delle risorse al 31 ottobre 2013 si rinvia all’approfondimento contenuto nell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, e precisamente nel volume Nota di sintesi e focus tematici.

22) Si veda la scheda 15, dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”.

23) Si veda la scheda n. 154 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, che reca dati sullo stato di attuazione dell’opera al 31 ottobre 2013

24) D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

25) Per quest’ultimo intervento si veda anche la scheda 117

26) Per una descrizione delle principali caratteristiche dell’opera si rinvia alla scheda 105 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”, che reca dati sullo stato di attuazione al 31 ottobre 2013

27) Si veda la scheda 7 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”.

28) Si veda la scheda 26 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”.

29) Si veda la scheda 39 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”.

30) Si veda la scheda 71 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”.

31) Si veda anche https://www.stradeanas.it/?/content/index/arg/manut_straordinaria

32) Si veda anche la scheda 53 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”.

33) Si veda anche la scheda 53 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”.

34) Si veda anche la scheda 77 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”.

35) Si veda la scheda 3 dell’8° Rapporto sull’attuazione della “legge obiettivo”.

Articolo 3, commi 8, 9, 9-bis e 11

(Ulteriori disposizioni riguardanti le opere strategiche)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
Pag. 94-95
Pag. 96-97
8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano – Venezia secondo lotto Rho – Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del 2013; nonché sono definitivamente assegnate all’Anas S.P.A. per il completamento dell’intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all’anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. 8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano – Venezia secondo lotto Rho – Monza, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014; nonché sono definitivamente assegnate all’Anas S.P.A. per il completamento dell’intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9 800 e 44 400», le somme di cui alla tabella «Integrazioni e completamenti di lavori in corso» del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all’anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell’asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.
Pag. 102-103
9. Le opere elencate nell’XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014, che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste. 9. Le opere elencate nell’XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui alprimo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.
9-bis. Le opere elencate nell’XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1 agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell’articolo 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell’effettiva sussistenza delle risorse stesse.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. È abrogato il comma 11-ter dell’articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013. 11. Identico.

Il comma 8 prevede la conferma del finanziamento pubblico assegnato al collegamento Milano-Venezia – secondo lotto Rho-Monza, disposto dalla delibera CIPE 60/2013.

L’art. 18, comma 3, del decreto-legge 69/2013(36) , ha consentito l’assegnazione, con apposita delibera CIPE, di una parte delle risorse del fondo “sblocca cantieri” (istituito dal comma 1 del medesimo articolo) ad una serie di opere, tra cui il secondo lotto Rho-Monza del collegamento Milano-Venezia.

In attuazione di tale norma la delibera CIPE 8 agosto 2013 (pubblicata sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2014) ha assegnato, all’intervento denominato “Riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza – Lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano-Saronno” un finanziamento di 55 milioni di euro (nella delibera viene precisato che la residua copertura finanziaria dell’intera opera, primo e secondo lotto, dovrà essere posta interamente a carico della concessionaria Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A).

La delibera n. 60 ha però anche stabilito una serie di termini e condizioni da rispettare, pena la revoca del finanziamento. Il mancato rispetto dei citati termini (peraltro scaduti in data antecedente alla pubblicazione della medesima delibera) ha indotto la Corte dei conti (con la delibera n. SCCLEG/4/2014/PREV, depositata il 19 marzo 2014) a ribadire l’obbligo di provvedere alla revoca del finanziamento di 55 milioni.

Secondo quanto indicato nella tabella 0 del 12° allegato infrastrutture, presentato al Parlamento nell’aprile 2014, il costo complessivo della “Rho – Monza II lotto variante: attraversamento in sotterranea linea ferroviaria Milano-Saronno” è di 55 milioni interamente disponibili. L’intervento fa parte del progetto ”Riqualificazione della SP46 Rho-Monza”, articolato in 3 lotti del costo complessivo di circa 370 milioni di euro dei quali 260 milioni relativi ai lotti 1 e 2, di competenza Milano Serravalle, e 110 milioni relativi al lotto 3, di competenza di Autostrade per l’Italia.

Il comma 8, inoltre, provvede ad assegnare definitivamente alla società ANAS S.p.A. le risorse finanziarie per il completamento dell’intervento “Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400”. La disposizione fa riferimento alle somme di cui alla tabella “Integrazioni e completamenti di lavori in corso” del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all’anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012.

Quanto all’opera in questione, rilevano due interventi: il primo intervento riguarda l’adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle – tratto dal km 9+800 al km 44+400 il cui costo nel 12° Allegato infrastrutture è pari a 499,550 milioni interamente disponibili. Tale costo, secondo quanto risulta dai dati forniti dall’ANAS(37) è pari a 545 milioni di euro. Relativamente all’adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle – tratto dal km 44 al km 74+300, il costo risultante dal 12° allegato infrastrutture è pari a 990,000 milioni, interamente disponibili.

La Camera dei deputati ha integrato il comma 8 con un nuovo periodo, in base al quale le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell’asse autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera CIPE 62/2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A., a fronte dei lavori già eseguiti. Tale delibera, con cui sono state individuate e ripartite risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano nazionale per il Sud, ha assegnato per il completamento degli interventi in corso relativi all’asse autostradale Salerno-Reggio Calabria l’importo di 217,1 milioni di euro.

Il comma 9 disciplina il finanziamento delle opere strategiche incluse nell’11° allegato infrastrutture che:

  • alla data della data di entrata in vigore del decreto-legge non sono state ancora avviate;
  • per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico delle annualità 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

La norma prevede che tali opere confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e/o alla realizzazione di tali opere, provvedono alla conferma/rimodulazione delle assegnazioni finanziarie inizialmente previste.

La Camera dei deputati ha aggiunto un nuovo comma 9-bis, che introduce una procedura per il finanziamento in via prioritaria delle opere incluse nell’XI Allegato infrastrutture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • sono state già precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare in via prioritaria sulla base dei criteri dettati dall’art. 41 del D.L. 201/2011;
  • sia stata indetta, per tali opere, entro la data di entrata in vigore della presente legge di conversione, la conferenza di servizi istruttoria sul progetto preliminare (prevista dall’art. 165 del D.Lgs. 163/2006);
  • previa verifica dell’effettiva sussistenza delle risorse stesse.

Per tali opere viene previsto che siano trasmesse in via prioritaria al CIPE entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ai fini dell’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

Il comma 11 abroga le disposizioni riguardanti gli interventi di adeguamento della SS “Telesina” e il collegamento Termoli-San Vittore contenute nel comma 11-ter dell’articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013. Tale norma stabiliva che le proposte dei soggetti promotori per l’approvazione dei progetti preliminari, anche suddivisi per lotti funzionali in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, degli interventi di adeguamento della SS “Telesina” e del collegamento Termoli-San Vittore dovessero essere sottoposte all’approvazione dal CIPE entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 69. Si prevedeva, inoltre, che la mancata approvazione delle proposte avrebbe determinato l’annullamento della procedura avviata e la revoca dei soggetti promotori. Per quanto riguarda la SS 372 “Telesina”, la norma, inoltre, precisava che le risorse già assegnate con delibera Cipe n. 100 del 2006 e quelle a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate con delibera CIPE n. 62 del 2011 relativa al Piano sud fossero destinate esclusivamente alla realizzazione degli interventi di adeguamento della predetta opera.

Per quanto riguarda il collegamento “Termoli-San Vittore” l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge in esame, attribuisce risorse finanziarie.


36) Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

37) https://www.stradeanas.it/?/content/index/arg/agrigento_caltanissetta

Articolo 3, comma 10

(Ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei programmi ESPON e URBACT)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 10 conferma il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti autorità nazionale capofila e capo delegazione dei Comitati di sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON (acronimo di European Spatial Planning Observatory Network) e URBACT. La stessa norma precisa che tale conferma viene sancita in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158/2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero.

La citata delibera CIPE 158/2007, di attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Progetto di cooperazione territoriale europea, ha stabilito che, nell’ambito della propria responsabilità istituzionale di coordinamento della politica di coesione e come amministrazione capofila per il FESR, il Ministero dello sviluppo economico (MISE)-DPS è l’Autorità nazionale di riferimento per la Commissione europea e per gli altri Stati membri, in relazione all’obiettivo di cooperazione territoriale europea.

Con riferimento alle delegazioni italiane in seno ai Comitati di sorveglianza che verranno istituiti per l’attuazione dei programmi, la medesima delibera, nel caso dei programmi di cooperazione interregionale URBACT e ESPON, ha disposto che la delegazione che rappresenta l’Italia è costituita da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, che esercita le funzioni di capo delegazione e di persona di contatto nazionale, da un rappresentante regionale designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a rappresentare tutte le Regioni e Province autonome italiane e da un rappresentante del MISE-DPS, eventualmente con il ruolo di osservatore qualora le disposizioni attuative del programma prevedessero un limite di due persone per delegazione.

Articolo 3, comma 12

(Infrastrutture carcerarie)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
12. Dopo l’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è aggiunto il seguente comma: 12. Identico:
«2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell’ambito del decreto di cui al comma 2.». «2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate nell’anno 2014 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell’ambito del decreto di cui al comma 2.».

Il comma 12 integra il contenuto dell’art. 6-bis del decreto-legge 92/2014(38) prevedendo il trasferimento alle amministrazioni interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014.

L’articolo 6-bis del decreto-legge 92/2014(39) ha anticipato di cinque mesi la proroga delle funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie già fissate dall’art. 4, comma 1, del 78/2013(40) al 31 dicembre 2014.

Per consentire il completamento delle opere del programma di edilizia penitenziaria, il nuovo comma 2-bis dell’art. 6-bis prevede che le risorse indicate siano versate, nel 2014, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, all’entrata del bilancio dello Stato per essere oggetto di riassegnazione, con DM Economia, ai Ministeri delle Infrastrutture e trasporti e della Giustizia in base alle ordinarie competenze.

Tali competenze sono definite dal decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis che, adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà dettare le misure necessarie per assicurare la continuità e il raccordo delle attività già svolte dalla precedente gestione commissariale.


38) Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 “Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, nonche’ di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile”.

39) Decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 “Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, nonche’ di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile”.

40) Decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”.

Articolo 3, commi 12-bis e 12-ter

(Viabilità a servizio della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l’anno 2014.
12-ter. All’onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

Il comma 12-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 487.000 per il 2014 per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970 di cui all’articolo 1, comma 452, della legge finanziaria 2005 (311/2004) riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Al relativo onere si provvede, secondo quanto previsto dal nuovo comma 12-ter, mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 194/1998(41) che autorizza, tra l’altro, un limite di impegno quindicennale di 70 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000 relativamente ai mutui che le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono autorizzate a contrarre per le finalità di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 422/1997(42) (copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al citato articolo 8, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto).


41) Legge 18 giugno 1998, n. 194 “Interventi nel settore dei trasporti”.

42) D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

Articolo 4, commi 1 e 2

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell’opera. Ove l’Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui all’articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell’unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà. 1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell’elenco-anagrafe di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell’opera. Ove l’Ente proceda ad una riconvocazione, i termini di cui all’articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell’unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà.
2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale – acceleratorio dell’apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Identico.

L’articolo 4 stabilisce alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014.

La disposizione sembra far riferimento alla procedura informale avviata dal Governo con la “lettera ai sindaci” inviata il 2 giugno scorso dal Presidente del Consiglio, ove si invitavano i Comuni a segnalare, entro il 15 giugno 2014, opere e cantieri fermi, al fine di un loro eventuale inserimento all’interno del pacchetto di misure “Sblocca Italia”.

In base alla relazione di accompagnamento, le misure introdotte rispondono a diverse tipologie di difficoltà segnalate dagli enti locali: a) mancanza di accordo in caso di coinvolgimento di più amministrazioni nel procedimento funzionale alla realizzazione dell’opera; b) difficoltà burocratiche variamente intese; c) mancanza di risorse; d) problemi di pagamento in forza dei vincoli del patto di stabilità.

L’articolo in esame sembra recare disposizioni che dovrebbero trovare applicazione unicamente per fattispecie determinate – i procedimenti relativi alle opere segnalate – che, tuttavia, la norma stessa non individua precisamente, neanche mediante rinvio ad altra fonte normativa o atto amministrativo.

In particolare, il comma 1 prevede che, in caso di mancato accordo tra le amministrazioni partecipanti al procedimento per la realizzazione dell’opera, vi sia la possibilità di riconvocare la conferenza di servizi al fine di riesaminare i pareri ostativi. In tal caso, qualora l’ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, tutti i termini dei lavori della conferenza, previsti dalla disciplina generale in materia (art. 14 ss., L. n. 241/1990) sono ridotti della metà.

Dalla formulazione della disposizione, parrebbe quindi che la riduzione dei termini sia rimessa alla discrezionalità dell’ente interessato, in relazione alla necessità di definizione in tempi brevi del procedimento.

La legge definisce le procedure e i termini di convocazione della conferenza, dello svolgimento e della conclusione dei lavori (art. 14-ter). In base a tale disciplina, la prima riunione della conferenza deve essere convocata entro 15 giorni, ovvero 30 (in caso di particolare complessità dell’istruttoria), dalla data di indizione.

Le amministrazioni convocate (con comunicazione pervenuta almeno 5 giorni prima) possono chiedere (entro i successivi 5 giorni) che la riunione della conferenza si svolga in una data diversa e comunque entro 10 giorni successivi alla prima.

Nella prima riunione della conferenza, le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termini per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono comunque superare i novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui sia richiesta la VIA (valutazione di impatto ambientale). In tali ipotesi, infatti, l’art. 14-ter, comma 4, impone una sospensione del termine di 90 giorni per un massimo di ulteriori 90 giorni. Decorso tale termine, in mancanza di una pronuncia sulla compatibilità ambientale, l’amministrazione procedente adotta ugualmente il provvedimento entro i successivi 30 giorni, prorogabili per altri 30 se sono necessari approfondimenti istruttori. Pertanto, nel caso in cui sia necessaria la VIA; la durata massima della conferenza di servizi non può superare i 240 giorni.

Infine, in ogni caso, la durata del procedimento può essere allungata dal dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili per un massimo di 90 giorni (art. 14-quater, co. 3).

La disposizione fa salva la possibilità per l’amministrazione procedente, in caso di dissenso motivato da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (salute, pubblica incolumità, paesaggio, ambiente), di demandare la decisione al Consiglio dei Ministri, che dovrà comunque intervenire nei termini ridotti.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 14-quater, co. 3, della L. 241/1990 prevede che in caso di motivato dissenso da un amministrazione preposta alla tutela di un interesse qualificato, quale la tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, del patrimonio storico-artistico o la tutela della salute e della pubblica incolumità, l’amministrazione procedente rimette la decisione al Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro 60 giorni previa intesa – se necessario – con le regioni, le province autonome e gli enti locali(43) . Se l’intesa non è raggiunta, il procedimento può comunque andare avanti con una deliberazione del Consiglio dei Ministri nei successivi 30 giorni.

Il comma 1 è stato modificato dalla Camera dei deputati in sede di conversione.

Si tratta di una duplice modifica.

La prima: estende l’applicazione dell’articolo in esame (che stabilisce, si è ricordato, misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014) anche alle opere inserite nell’Elenco-anagrafe nazionale delle opere incompiute istituita dall’art. 44-bis del D.L. 201/2011.

La seconda: stabilisce che il dimezzamento dei termini della conferenza di servizi non opera, come prevede il testo vigente, ove vi sia la necessità di definire il procedimento in tempi celeri, bensì in caso riconvocazione della conferenza stessa.

L’elenco anagrafe delle opere incompiute è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’elenco-anagrafe ha la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali. L’elenco è ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali.

Per «opera pubblica incompiuta» si intende l’opera che non è stata completata:

a) per mancanza di fondi;

b) per cause tecniche;

c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) per il fallimento dell’impresa appaltatrice;

e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore

Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un’opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l’ambito territoriale, trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza.

Per ogni opera pubblica incompiuta, nell’elenco-anagrafe sono indicati i seguenti elementi informativi:

a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell’ente aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) localizzazione dell’opera (regione, provincia e comune di ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP;

d) descrizione dell’opera e dati dimensionali;

e) classificazione dell’opera secondo l’appartenenza della stessa al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra quelli riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto e che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista dal sistema CUP;

f) importo complessivo dell’intervento e importo per lavori risultanti dall’ultimo quadro economico approvato e oneri necessari per l’ultimazione dei lavori;

g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all’ultimo progetto approvato;

h) fonti di finanziamento;

i) cause tra quelle previste all’articolo 1, comma 1, che hanno comportato l’incompiutezza dell’opera e possibili soluzioni;

l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l’Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell’opera anche con destinazioni d’uso alternative a quella inizialmente prevista nonché dell’eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;

m) indicazione se l’opera incompiuta si inserisce in una specifica infrastruttura a rete (quale un’infrastruttura stradale, ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l’incompiutezza dell’opera costituisce una discontinuità nella rete medesima.

Sulla base dei dati così forniti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva competenza, una graduatoria secondo alcuni criteri, nella quale le opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorità, tenendo conto dello stato d’avanzamento raggiunto nella realizzazione dell’opera e di un possibile utilizzo dell’opera stessa anche con destinazioni d’uso alternative a quella inizialmente prevista.

Le graduatorie così predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali per l’utilizzo delle opere pubbliche incompiute attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.

Quella sopra ricordata è la disciplina attuativa – dettata dal D.M. 13 marzo 2013, n. 42 (Regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) – che ha dato applicazione alla alla previsione legislativa (il citato articolo 44-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 come convertito dalla legge n. 214) istitutiva dell’Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

Nel caso in cui il procedimento per la realizzazione dell’opera segnalata non si sia perfezionato per altre difficoltà amministrative, il comma 2 riconosce in capo ai comuni la facoltà di avvalersi di una cabina di regia, appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli enti potranno avvalersi di tale organismo a “scopo consulenziale- acceleratorio” senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al fine di evitare incertezze in sede applicativa, potrebbero ritenersi suscettibili di chiarimento tanto i presupposti dell’intervento della cabina di regia (“ulteriori difficoltà amministrative”) che i compiti e i poteri attribuiti al medesimo organismo, di cui il testo si limita ad enunciare la finalità (“scopo consulenziale-acceleratorio”).


43) In caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, si richiede la previa intesa con la regione e le regioni e le province autonome interessate. Invece, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, si richiede l’intesa con la regione o gli enti locali interessati.

Articolo 4, commi 3-4, 5-7 e 9

(Esclusione di pagamenti effettuati dagli enti territoriali dai vincoli del patto di stabilità e rifinanziamento di interventi di ricostruzione in Abruzzo)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l’anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto: 3. Identico:
a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche; a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l’immediato avvio dei lavori da parte dell’ente locale richiedente; b) identica;
c) i pagamenti per i quali viene richiesta l’esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014. c) identica;
c-bis) i pagamenti per i quali viene richiesta l’esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale.
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4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell’istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l’importo dei pagamenti da escludere. 4. Identico.
4-bis. Al comma 88 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L’esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all’anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all’anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: 5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti, sostenuti successivamentealla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L’esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all’anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all’anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; a) identica;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; b) identica;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. c) identica.
Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità. 5-bis. Rilevano ai fini dell’esclusione prevista dal comma 5 solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.
Pag. 110-111
6. Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al secondo periodo del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall’applicazione dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell’esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sito web«https://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015. 6. Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al secondo periodo dell’alinea del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del 1 luglio 2014, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall’applicazione dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell’esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il sito web«https://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.
7. Al comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: 7. Identico.
a) al primo periodo, dopo le parole «i pagamenti in conto capitale sostenuti» sono inserite «nel primo semestre»;
b) al terzo periodo, le parole «derivanti dal periodo» sono sostituite da «derivanti dall’esclusione di cui al periodo» e le parole «nel primo semestre dell’anno» sono sostituite da «entro l’anno».
Pag. 116-117
(…) (…)
9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni per l’anno 2014, 180 milioni per l’anno 2015, 100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno 2017, si provvede: 9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni di euro per l’anno 2014, 180 milioni per l’anno 2015, 100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno 2017, si provvede:
a) quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodeciesdel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato; a) identica;
b) quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato; b) identica;
c) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2014, 180 milioni per l’anno 2015, 100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni; c) identica;
d) quanto a 50 milioni per l’anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bisdell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. d) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bisdell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Al fine favorire la realizzazione delle opere segnalate alla Presidenza del Consiglio, i commi 3-4 prevedono l’esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti, effettuati dai comuni, connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La deroga è concessa nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2014.

Ai fini dell’esclusione dei pagamenti dai vincoli del patto, la norma prevede l’accertamento, con apposita istruttoria a cura degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri da effettuare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, della sussistenza di determinate condizioni. In particolare, deve trattarsi di pagamenti:

a) riferiti ad opere che siano state preventivamente inserite nel Programma Triennale delle opere pubbliche;

b) riguardanti opere già realizzate ovvero in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l’immediato avvio dei lavori da parte dell’ente locale richiedente;

c) effettuati entro il 31 dicembre 2014.

Con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata inserita la lettera c-bis) che introduce una ulteriore condizione ai fini della individuazione dei pagamenti dei comuni – connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione alla presidenza del Consiglio – che possono essere esclusi dai vincoli del patto di stabilità per il 2014. In particolare, si precisa che deve trattarsi di pagamenti che riguardano prioritariamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale.

I Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l’importo dei pagamenti da escludere sono individuati, entro ulteriori 15 giorni dalla conclusione dell’istruttoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I commi 5 e 6 disciplinano l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro.

In particolare, il comma 5 esclude dai vincoli del patto le spese sostenute dalle province, dai comuni e dalle regioni, successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento, per il pagamento dei debiti in conto capitale:

  • che risultino certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013,
  • per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013,
  • riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013, ovvero che presentavano, a tale data, i requisiti per il loro riconoscimento di legittimità.

Una modifica introdotta nel corso dell’esame alla Camera dei deputati ha trasformato l’ultimo periodo del comma 5 nel comma 5-bis.

Il comma 5-bis stabilisce che rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti nella apposita piattaforma elettronica per la certificazione di crediti(44) , connessi a determinate tipologie di spesa (in particolare, quelli ascrivibili ai codici gestionali SIOPE(45) da 2101 a 2512 per gli enti locali(46) e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni(47) ), escluse le spese afferenti la sanità.

L’esclusione opera nel limite di 200 milioni per l’anno 2014 e di 100 milioni per l’anno 2015.

Con la norma in esame si intende, dunque, introdurre per gli anni 2014 e 2015 una ulteriore deroga ai vincoli del patto di stabilità del tutto analoga a quella già consentita per il 2014 dalla legge di stabilità 2014 con riferimento ai debiti maturati al 31 dicembre 2012 (art. 1, commi 546-549, legge n. 147/2013), estendendola peraltro ai pagamenti di debiti maturati fino al 31 dicembre 2013.

I commi citati, si ricorda, hanno disposto un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per gli enti territoriali per l’anno 2014, al fine di consentire a tali enti l’utilizzo di risorse proprie disponibili per il pagamento dei debiti di conto capitale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per un importo complessivo di 500 milioni di euro nel corso del 2014. Ai fini della distribuzione del beneficio, gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia gli spazi finanziari di cui necessitano per i pagamenti in questione. Si ricorda, altresì, che, il comma 549 prevede l’esercizio dell’azione da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti, per l’accertamento di responsabilità nei casi di inadempimento da parte degli enti interessati, che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

Per quanto concerne l’operatività della norma di deroga, il comma 6 dispone che, per l’anno 2014, l’esclusione dai vincoli del patto – che, si ricorda, è concessa nel limite complessivo di 200 milioni di euro – sia destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate rivenienti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625(48) , superiori a 100 milioni.

Con un emendamento approvato nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati viene modificato il comma 6 specificando che l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2014 nella misura di 50 milioni per i pagamenti dei debiti delle regioni che beneficiano di entrate provenienti da aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi, riguarda i pagamenti dei debiti sostenuti dopo il 1° luglio 2014.

Poiché la norma in esame riserva lo spazio finanziario di 50 milioni di euro ai pagamenti di debiti delle sole regioni che beneficiano di entrate da estrazione di idrocarburi in misura superiore a 100 milioni, sembrerebbe che della esclusione dai vincoli del patto possa beneficiarne soltanto la regione Basilicata.

Rilevano ai fini della predetta esclusione anche i pagamenti di debiti relativi a ulteriori tipologie di spesa rispetto a quelle indicate dal comma precedente, ed in particolare quelle ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2139 a 2332, che fanno riferimento ai trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni, ad imprese ed altri soggetti.

Ai fini della distribuzione del rimanente importo della esclusione, sia quello restante per l’anno 2014 (150 milioni) che quello previsto per il 2015 (100 milioni), i comuni, le province e le regioni sono tenuti a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di debiti nel 2014 ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015 (comma 6). La comunicazione è effettuata tramite il sito web «https://certificazionecrediti. mef.gov.it». Partecipano al riparto soltanto gli enti le cui comunicazioni risultano pervenute entro il predetto termine.

Sulla base delle comunicazioni pervenute, rispettivamente entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il comma 7 interviene sulla disposizione della legge di stabilità 2012 che ha introdotto, per incentivare gli investimenti degli enti locali, l’esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nell’anno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro (di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province).

Si ricorda che il comma 9-bis nell’articolo 31 della legge n. 183/2011 – introdotto dall’articolo 1, comma 535, della legge n. 147/2013 – ha disposto, nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, l’esclusione dal computo del saldo finanziario, in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali per il 2014, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione degli importi da escludere dal patto tra i singoli enti locali, il comma prevede l’assegnazione a ciascun ente di uno spazio finanziario calcolato in proporzione all’obiettivo di saldo finanziario fino a concorrenza dell’importo complessivamente messo a disposizione (1.000 milioni). La norma precisa, altresì, che gli enti locali sono tenuti ad utilizzare tali maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza in sede di monitoraggio.

Le modifiche apportate dal comma 7 in esame sono volte a precisare che l’esclusione dal computo del saldo riguarda soltanto i pagamenti effettuati nei primi sei mesi dell’anno 2014 (e non tutti quelli effettuati nel corso dell’anno) e che gli spazi finanziari resi disponibili dalla predetta esclusione, operante nel primo semestre, devono essere utilizzati dagli enti interessati per pagamenti in conto capitale da sostenere nel corso dell’intero anno 2014, e non soltanto nel primo semestre.

Si evidenzia che, sulla base dei dati di monitoraggio del patto di stabilità interno relativi al primo semestre 2014(49) , la relazione tecnica evidenzia un mancato utilizzo degli spazi finanziari attribuiti agli enti locali sulla base delle disposizioni qui citate, per un importo pari a 50 milioni di euro.

Il comma 9 reca la norma di compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dai commi 3, 5 e 8 dell’articolo in esame, quantificati in complessivi 450 milioni per il 2014, 180 milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016 e 70 milioni per il 2017.

Si tratta, in particolare, degli effetti finanziari derivanti:

– dall’esclusione dei pagamenti effettuati dagli enti territoriali dai vincoli del patto di stabilità interno, ai sensi dei commi 3 e 5, pari a 450 milioni per il 2014 (di cui 250 milioni ai sensi del comma 3 e 200 milioni ai sensi del comma 5) e a 100 milioni per il 2015 (comma 5);

– dal rifinanziamento degli interventi di ricostruzione in Abruzzo disposto dal precedente comma 8, che vengono quantificati, nella relazione tecnica, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, pari a 80 milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016 e a 70 milioni per il 2017.

Alla compensazione di tali effetti complessivi si provvede:

a) quanto a 29 milioni per l’anno 2014, mediante l’utilizzo dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del D.L. n. 95/2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni per l’anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’articolo 148 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000), che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non risultano ancora riassegnate alla spesa e che vengono, pertanto, acquisite, nel predetto limite di 221 milioni, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2014, 180 milioni per l’anno 2015, 100 milioni per l’anno 2016 e 70 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, istituito, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154 del 2008, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia (cap. 7593), è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti, in termini di cassa, da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato, concessi in virtù di autorizzazioni legislative;

d) quanto a 50 milioni per l’anno 2014, a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 dagli enti locali, per l’effettuazione di spese in conto capitale in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, di cui al comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (sul punto, si veda quanto già detto al comma 7).


44) https://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml. Si ricorda che, ai fini del pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni, la disciplina vigente richiede alle pubbliche amministrazioni di registrarsi sulla apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – RGS. La piattaforma consente ai creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati. La piattaforma consente, altresì, un monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito.

45) Si ricorda che il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche (frutto della collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d’Italia e l’ISTAT). Il SIOPE è disciplinato dall’articolo 14, commi 6-11, della legge n. 196 del 2009. Esso è uno strumento volto alla rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (superando la tradizionale rilevazione dei flussi trimestrali di cassa) e ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall’ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

46) Sulla base del D.M. Economia 28 luglio 2014, n. 59960, che reca la “Codifica Siope degli incassi e dei pagamenti degli enti locali”, i codici da 2101 a 2512 riguardano i pagamenti in conto capitale per acquisizione di beni immobili (terreni, infrastrutture, fabbricati, strade, impianti, ecc.) e di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche.

47) Sulla base del D.M. Economia 31 agosto 2012, che reca l’”Aggiornamento della Codifica Siope delle regioni e delle province autonome”, i codici da 2101 a 2138 riguardano i pagamenti in conto capitale per acquisizione di beni immobili (terreni, infrastrutture, fabbricati, strade, impianti, ecc.) e di beni mobili e prodotti informatici.

48) L’articolo 20 del D.Lgs. n. 625 del 1996 interviene circa la destinazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi alle regioni a statuto ordinario. In particolare, il comma 1 dispone che per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell’aliquota è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati: conseguentemente il restante 30% è destinato alla Stato. Il comma 1-bis prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1999 alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno spetta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l’aliquota destinata allo Stato, oltre all’aliquota in via generale spettante, ai sensi del precedente comma 1, a tutte le regioni a statuto ordinario.

49) Si ricorda, in merito, che ai sensi del comma 19 dell’articolo 31 della legge n. 138/2011, gli enti locali sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell’economia e finanze, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista.

Articolo 4, comma 4-bis

(Modifica al comma 88 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
4-bis. Al comma 88 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «26 febbraio 1992, n. 211,» sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».

Il comma 4-bis, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, inserisce tra i finanziamenti oggetto di revoca da parte del CIPE, quelli previsti dal decreto-legge n. 112/2008, qualora non si sia proceduto al relativo bando di gara, ai sensi dell’art. 1, co. 88(50) , della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), al fine di finanziare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane.

L’articolo 1, comma 88, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) prevede, al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane che il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell’articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della legge n. 147/2013, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.

Al riguardo, si rileva che non risulta indicato a quale specifica norma del decreto-legge n. 112/2008 si faccia riferimento


50) Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell’articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.

Articolo 4, comma 8

(Rifinanziamento della ricostruzione in Abruzzo)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
8. Al fine di consentire la prosecuzione dell’emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è rifinanziata di 250 milioni per l’anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede: 8. Identico:
a) quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodeciesdel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato; a) identica;
b) quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. b) quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

Il comma 8 dell’articolo 4 dispone il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2014, in termini di sola competenza (vale a dire in termini di solo saldo netto da finanziare), dell’autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, al fine di consentire la prosecuzione della concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria.

Il comma provvede, altresì, alla relativa copertura finanziaria, a valere:

  • quanto a 29 milioni di euro per l’anno 2014, su quota parte dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del D.L. n. 95/2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell’acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato;
  • quanto a 221 milioni di euro per l’anno 2014 su quota parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art. 148 della legge finanziaria per il 2001, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non risultano ancora riassegnate alla spesa.

Per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal rifinanziamento disposto dal comma in esame si veda il comma 9 dell’articolo 4.

Articolo 4, commi 8-bis, 8ter e da 8-quinquies a 8-octies

(Misure per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
8-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche ai sensi del comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell’assistenza abitativa alla popolazione, e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e all’articolo 27 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze, fino all’anno 2016, entro il tetto di spesa di 900.000 euro per l’anno 2015 e di 300.000 euro per l’anno 2016, ferma restando l’erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.
(…) ()
8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l’edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e assegnate a tale finalità con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nell’ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e su proposta del coordinatore della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 giugno 2014.
8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei comuni e degli Uffici speciali di cui all’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall’articolo 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013, il commissario ad acta, nominato dall’autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l’ordine di priorità nell’erogazione dei contributi predisposto dai comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della registrazione in protocollo delle richieste di contributo.
8-septies. Il termine di conclusione dell’istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma decorre dalla data in cui l’ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all’istante l’avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare centottanta giorni.
8-octies. Al comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

I commi 8-bis, 8ter e da 8-quinquies a 8-octies, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono volti a introdurre alcune misure per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.

Il comma 8-bis, prevede una garanzia dello Stato per i finanziamenti erogati per la ricostruzione, infatti, aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 3 del D.L. n. 39 del 2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile) prevede che i finanziamenti contratti dalle banche al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta dal sisma in Abruzzo del 2009, sono a loro volta assistiti dalla garanzia dello Stato, concessa con D.M. da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore dalla legge di conversione del decreto legge.

Il comma 8-ter riguarda la proroga dei contratti di locazione per nuclei familiari con disabili o in situazioni di disagio economico-sociale e concede la facoltà di prorogare fino al 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l’anno 2015 e euro 300.000 per l’anno 2016, in relazione alle effettive esigenze, i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo previsti rispettivamente, dall’articolo 10 dell’O.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870 e daIl’articolo 27 dell’O.P.C.M. del 30 dicembre 2010 n. 3917, per i nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale, ferma restando l’erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

Si rammenta che l’articolo 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio del ministri del 21 aprile 2010 n. 3870, al fine di poter disporre degli strumenti di intervento previsti dalla legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in favore dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito e difficoltà sociali, autorizza il sindaco del comune di L’Aquila a stipulare specifici contratti di locazione per acquisire la disponibilità di alloggi del Fondo immobiliare costituito per l’acquisto di unità abitative residenziali già ultimate o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, di cui all’art. 5, comma 5, dell’O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009, entro il tetto di spesa annuo di euro 250.000 (incrementate di ulteriori 250.000 euro dall’art. 2, comma 2, Ordinanza 23 dicembre 2011, n. 3990) e per la durata di tre anni.

Agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (comma 2).

Per le medesime finalità indicate dall’articolo 10 dell’O.P.C.M. del 21 aprile 2010 n. 3870, l’articolo 27 dell’O.P.C.M. del 30 dicembre 2010 n. 3917, in caso di indisponibilità di alloggi del suddetto Fondo Immobiliare di cui all’art. 5, comma 5, dell’O.P.C.M. n. 3789 del 9 luglio 2009, autorizza il Sindaco del comune dell’Aquila a destinare le risorse stanziate ai sensi dell’art. 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per la stipula di contratti di affitto anche con privati ovvero per interventi di sostegno abitativo alternativo.

Il comma 8-quinquies interviene sulle competenze sulla gestione delle abitazioni del Progetto Case e dei Moduli abitativi provvisori (MAP) e stabilisce l’obbligo per tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP del pagamento del canone concessorio fissato dai comuni e delle spese per Ia manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per Ia gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l’Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto C.A.S.E. e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e Ia produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

La manutenzione straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E. e del M.A.P. è a carico dei comuni in cui sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per Ia ricostruzione del territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalità con delibera CIPE, nell’ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e su proposta del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nel territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 1 giugno 2014.

I commi 8-sexies e 8-septies riguardano l’erogazione e il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione di immobili privati.

Il comma 8-sexies prevede l’obbligo, in fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all’articolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012, a carico del commissario ad acta, nominato dall’Autorità giudiziaria, di rispettare l’ordine di priorità nell’erogazione dei contributi a fondo perduto, predisposto dal Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo, in merito alle domande presentate dai privati per l’unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, sostitutiva dell’abitazione principale distrutta, come disciplinate, dall’articolo 2 delI’O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, per il Comune di L’Aquila e dei Comuni del cratere, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 4 febbraio 2013, per la ricostruzione privata dei centri storici del Comune di L’Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma.

Il comma 8-septies stabilisce che il termine di conclusione dell’istruttoria per il riconoscimento del contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l’ufficio, in ragione del criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all’istante l’avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.

Il comma 8-octies, che modifica l’art. 67-ter, comma 3 del D.L. 83/2012, prevede che gli Uffici speciali si avvalgano del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. del 30 ottobre 1933, n. 1611.

Si rammenta che l’art. 67-ter del D.L. 83/2012 ha previsto l’Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell’articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province dell’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.

L’Ufficio speciale per la città dell’Aquila è costituito dal comune dell’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il presidente della regione Abruzzo e con il presidente della provincia dell’Aquila. Nell’ambito delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, sono determinati l’organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione.

Articolo 4 comma 8-quater

(Copertura oneri previsti per i territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Il comma 8-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede che agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all’articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che ha previsto l’assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, non inferiore a 2.000 milioni e non superiore a 4.000 milioni di euro nell’ambito della dotazione dell’ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nonché un importo pari a 408,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 185 del 2008. Tali importi possono essere utilizzati anche senza il vincolo di cui al comma 3 del citato articolo 18 (destinazioni alle Regioni del Mezzogiorno dell’85 per cento delle risorse e del restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord).

Si ricorda che l’articolo 18, comma 1, del richiamato decreto legge n. 185 del 2005, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, ha demandato al CIPE il compito di assegnare una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS:

• al Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (articolo 18, comma 1, lettera a));

• al Fondo infrastrutture, già istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 6- quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

• al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 18, comma 1, lettera b-bis)).

Potrebbe ritenersi che possa essere sostituito il riferimento agli “oneri previsti dal presente articolo” esplicitando le disposizioni relative alle misure destinate ai territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 contenute nel presente articolo dalle quali derivano gli oneri a cui il comma 8-quater fa fronte in termini di copertura finanziaria.

Articolo 4, comma 9-bis

(Pagamento debiti PA – Cassa Depositi e Prestiti SpA)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
9-bis. Dopo il comma 9 dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Al fine di consentire l’integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la società Cassa depositi e prestiti Spa acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica».

Il comma 9-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, integra le disposizioni dell’articolo 13 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, in materia di anticipazioni di liquidità agli enti locali delle risorse autorizzate dal D.L. medesimo (complessivamente 7,2 miliardi che si sono aggiunti alle risorse inizialmente stanziate dal D.L. n. 35/2013) per il pagamento dei debiti commerciali contratti dagli enti locali.

Si ricorda che l’articolo 1 comma 10 del D.L. decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (legge n. 64/2013) ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo con obbligo di restituzione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali.

Il Fondo è distinto in tre sezioni (a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio), “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”, gestita da Cassa depositi e prestiti, “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”, “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”.

In particolare, il comma 9-bis aggiunge un nuovo comma all’articolo 13 citato, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti S.p.A., al fine di consentire l’integrale attribuzione delle risorse aggiuntive autorizzate dal D.L. n. 102/2012, ad acquisire le richieste di anticipazione di liquidità da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.

Articolo 4, comma 9-ter

(Pagamento debiti PA)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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9-ter. All’articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati».

Il comma 9-ter, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, integra le disposizioni dell’articolo 1, comma 10-bis, del D.L. n. 35/2013 (pagamento dei debiti delle PA), relativamente al pagamento dei debiti commerciali da parte delle regioni, con riferimento specifico al pagamento dei debiti fuori bilancio, che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

Il comma è volto a precisare la procedura contabile necessaria per procedere al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio, in particolare, stabilendo, ove necessario, il previo incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati.

Articolo 4, comma 9-quater

(Deroga al Patto di stabilità interno)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
9-quater. Per l’anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidità riveniente dalle disposizioni dei decreti-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Il comma 9-quater, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, conferma (e specifica) una deroga al patto di stabilità delle regioni e delle province autonome per l’anno 2014, già prevista per l’anno 2013 dal D.L. 35/2013. Nell’ambito delle disposizioni per favorire il pagamento dei debiti della P.A., infatti, l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 35/2013, ha stabilito che per l’anno 2013 non rilevano, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto delle regioni e delle province autonome, i trasferimenti da esse effettuati in favore degli enti locali a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

La norma dispone analoga deroga per il 2014, in riferimento ai trasferimenti, effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulle entrate derivanti dalle seguenti norme, che hanno stanziato apposite risorse per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni:

  • D.L. 35/2013, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione”;
  • D.L. 102/2013, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”.
  • D.L. 66/2014, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

Articolo 4-bis

(Pubblicazione dei dati in formato aperto)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono resi pubblici in formato aperto nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’articolo 4-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, dispone in ordine alla pubblicazione dei dati relativi alle opere infrastrutturali di cui agli articoli 1, 3 e 4:

  • sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • secondo le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005(51) );
  • in formato aperto.

L’articolo 68, comma 3, del citato Codice intende per:

  1. formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
  2. dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
    1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
    2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
    3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l’Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalladirettiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 36/2006.

Una disposizione analoga è prevista nell’articolo 1, comma 10-bis, relativamente al Piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria.


51) Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.

Articoli 5 e 5-bis

(Norme in materia di concessioni autostradali e dell’asse autostradale che connette l’autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l’autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «Autostrada Cispadana»)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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Articolo 5.(Norme in materia di concessioni autostradali). Articolo 5.(Norme in materia di concessioni autostradali).
1. Nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. 1. Nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell’Unione europea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014,sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti lemodifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economicofinanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l’Autorità di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.
2. Il piano deve assicurare l’equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l’utenza. 2. Il piano deve assicurare l’equilibrio economicofinanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l’utenza.
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3. L’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n. 163 del 2006. Ai relativi affidamenti si applica l’articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 3. L’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l’articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE. 4. Al fine di accelerare l’iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari già trasmessi al CIPE.
4-bis. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell’Unione europea.
4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall’applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale affidata in gestione alla società ANAS Spa, nonché ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.
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Articolo 5-bis.(Disposizioni in materia di autostrade).
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può subentrare alla regione Emilia-Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell’asse autostradale che connette l’autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con l’autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «Autostrada Cispadana», previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna alla costruzione dell’opera, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico-finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 5 consente, nel testo vigente ed invece impone, secondo le novelle approvate dalla Camera dei deputati,ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e di predisporre un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria (commi 1-2), precisando che l’affidamento dei lavori, nonche dei servizi e delle forniture, ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni (il testo vigente limita tale ambito agli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria) devono essere affidati secondo le procedure di evidenza pubblica (comma 3). Lo stesso articolo approva gli schemi di convenzione e i relativi piani economico-finanziari relativi alle concessioni autostradali A21 “Piacenza Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC)” e A3 “Napoli-Pompei-Salerno”. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 4-bis, al fine di precisare che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, in esame, è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell’Unione europea. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 4-ter, al fine di destinare gli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio: ad interventi di manutenzione delle rete stradale in gestione all’ANAS SPA, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna. La Camera dei deputati ha aggiunto un nuovo articolo 5-bis che contiene norme relative al subentro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispetto alla Regione Emilia Romagna, nella concessione per la costruzione e la gestione dell’’Autostrada Cispadana, vale a dire dell’asse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di Ferrara sud.

Modifiche dei rapporti concessori (comma 1-3)

Il comma 1 consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata:

  • entro il 31 dicembre 2014, il concessionario possa avanzare una proposta di modifica del rapporto concessorio anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria;
  • entro il 31 agosto 2015, lo stesso concessionario provveda alla predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario (PEF) per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria.

La disposizione consente una rivisitazione complessiva dei rapporti concessori attraverso la rielaborazione dei piani economico-finanziari, che potrebbe comportare una rimodulazione degli investimenti programmati in conseguenza dell’unificazione di tratte connesse e complementari. La norma non fa esplicitamente riferimento alla possibilità di prolungare concessioni in essere oltre il termine di scadenza, ma si limita a precisare che le modifiche del rapporto concessorio avverranno nel rispetto dei principi dell’UE al fine di assicurare:

  • gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie;
  • nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti.

Tali finalità sono ribadite dal comma 2, secondo cui il nuovo PEF deve assicurare l’equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie:

  • per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l’attuazione delle finalità di cui al comma 1;
  • per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l’utenza.

La Camera dei deputati ha novellato l’articolo 5 prevedendo, rispetto al testo vigente, che:

  • le modifiche del rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali, sottoposte entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione delle convenzioni e devono riguardare rapporti concessori in essere. Nel contempo la sottoposizione delle predette modifiche al Ministro non è più formulata in termini di facoltatività come invece previsto nel testo vigente (comma 1);
  • le richieste di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione (comma 1).
  • il nuovo piano economico-finanziario, che deve essere anch’esso sottoposto al Ministro delle infrastrutture, deve essere corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati (comma 1);
  • gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il procedimento può avere comunque corso. Gli atti sono trasmessi alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l’Autorità di regolazione dei trasporti (comma 1);
  • il piano economico finanziario non deve recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2);
  • tutti gli affidamenti dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avvengono nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006); il testo vigente, invece limita l’applicazione di tali procedure agli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, (comma 3).

Le procedure riguardanti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 201/2011(52) sono disciplinate dall’articolo 43 del medesimo decreto. Una differente procedura è invece disciplinata dal comma 84 dell’articolo 2 decreto-legge 262/2006(53) , per l’approvazione degli schemi di convenzione unica. Il riferimento ai “pareri prescritti dalla normativa vigente” citato nella norma fa riferimento ai pareri del CIPE e al coinvolgimento del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) previsti nelle citate procedure.

La rete autostradale italiana è gestita attraverso il sistema delle concessioni il cui quadro normativo di riferimento è mutato nel corso degli anni a partire dalla legge n. 463 del 1955. Una sintesi dell’evoluzione normativa è riportata nelprimo rapporto dell’Autorità di regolazione dei trasporti, presentato al Parlamento nel mese di luglio di quest’anno, in cui, relativamente alle modalità di affidamento, si ricordano le proroghe delle concessioni esistenti sino agli anni 90 “senza ricorso ad alcuna gara pubblica, giustificati solo dall’esigenza di realizzare nuovi investimenti” e il rinnovo di quasi tutte le concessioni tra il 1999 e il 2000. Nella segnalazione al Parlamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici AS 336 del 28 marzo 2006, e segnatamente nelle considerazioni, si segnala che nel settore autostradale “tutte le concessioni sono state affidate con il sistema della trattativa privata, pur ricordando che detti affidamenti sono stati effettuati prima dell’entrata in vigore della legge n. 109/1994”.

Un nuovo assetto delle concessioni autostradali è stato definito con il sistema della “convenzione unica”, disciplinato dai commi 82, 83, 85, 86 e 89 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sostitutiva ad ogni effetto della convenzione originaria, nonché di tutti i relativi atti aggiuntivi, e con l’articolo 8-duodecies del D.L. 59/2008 che, oltre a novellare il citato comma 82, ha disposto l’approvazione ex lege di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto n. 59 del 2008.

Elementi di informazione circa l’elenco delle società concessionarie e la durata delle concessioni sono contenute nelprimo rapporto dell’Autorità di regolazione dei trasporti, presentato al Parlamento nel mese di luglio di quest’anno, e nella documentazione consegnata nel corso dell’audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti svoltasi il 22 gennaio 2014 presso la 8a Commissione del Senato. Da tali documenti si ricava che gran parte delle concessioni ha una durata molto lunga e scadenze lontane fatta eccezione per talune concessioni scadute o in scadenza a breve termine.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi dell’Unione europea, rilevano due profili concernenti la compatibilità con:

  • la normativa in materia di concessioni integrata dai principi dettati dalla giurisprudenza europea;
  • la disciplina relativa alla applicazione delle regole di concorrenza – e in particolare di quelle sugli aiuti di Stato – alle imprese pubbliche o che godano di diritti speciali (articoli 106 e 107 del Trattato sul Funzionamento dell’UE – TFUE, ex artt. 86-87 del TCE).

Con riferimento al primo profilo, la direttiva 2004/18/CE, recepita dal Codice dei contratti, dedica il titolo III alla disciplina delle concessioni di lavori pubblici. Con riferimento ai principi dettati dalla giurisprudenza europea, vale la pena ricordare la sentenza della Corte di Giustizia 13 aprile 2010, C-91/08, ove viene sottolineato che “qualora le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto di concessione di servizi presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle che abbiano giustificato l’aggiudicazione del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, idonee a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto, devono essere concessi, conformemente all’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato, tutti i provvedimenti necessari per reintrodurre la trasparenza nel procedimento, ivi compresa anche la possibilità di un nuovo procedimento di aggiudicazione (v., per analogia con il settore degli appalti pubblici, sentenze 5 ottobre 2000, causa C-337/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-8377, punti 44 e 46, nonché 19 giugno 2008, causa C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur, Racc. pag. I-4401, punto 34)”.

La nuova direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 reca norme sull’aggiudicazione dei contratti di concessione anche sulla base della giurisprudenza elaborata in materia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. La direttiva ribadisce il principio (già contenuto nel primo paragrafo dell’articolo 58 della direttiva 2004/18/CE), in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione. A differenza della direttiva 2004/18, l’articolo 43 della nuova direttiva elenca i casi in cui è possibile modificare le concessioni senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione

Con riferimento al secondo aspetto si ricorda che l’art. 106, par. 2, del TFUE, stabilisce, tra l’altro, che “le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”.

Secondo il successivo art. 107, par. 1, “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. I successivi paragrafi 2 e 3 elencano alcune ipotesi di possibile compatibilità, tra cui rientrano, ad esempio, gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, nonché gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Normativa applicabile ai nuovi affidamenti

Circa le procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (comma 3) si prevede l’applicazione:

  • delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici;
  • e dell’art. 11, comma 5, lettera f), della legge 498/1992(54) , che disciplina la nomina delle commissioni di gara e i poteri di vigilanza dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora sostituita dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Relativamente ai lavori affidati dalle concessionarie autostradali, profilo che si distingue da quello delle modalità di selezione delle concessionarie medesime di cui si è precedentemente parlato, si ricorda che il comma 25 dell’articolo 253 del Codice dei contratti prevede che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 60 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici.

Approvazione degli schemi di convenzione relativi ad alcune concessioni (A21 e A3)

Il comma 4 detta disposizioni riguardanti le concessioni A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno», e segnatamente l’approvazione ex lege:

  • degli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014, da considerarsi parte integrante della convenzione;
  • e dei relativi piani economici-finanziari già trasmessi al CIPE.

La norma precisa che la suddetta approvazione è finalizzata ad accelerare il riaffidamento delle predette concessioni che, come si evince dalla tabella sulla durata delle concessioni (consultabile ai link precedentemente indicati) sono scadute rispettivamente il 30 settembre 2011 e il 31 dicembre 2012. Sono stati, inoltre, pubblicati dall’ANAS i relativi bandi di gara per l’affidamento delle concessioni medesime.

In particolare, nella Gazzetta ufficiale del 13 giugno 2012 Anas ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione delle attività di costruzione, gestione e manutenzione dell’Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC) di km 88,6, compreso il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella convenzione sottoscritta in data 7 novembre 2007 tra l’ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Centro Padane S.p.A.”. L’importo complessivo degli investimenti ammonta a Euro 683.000.000,00 di cui Euro 260.000.000,00 per valore massimo di indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, Euro 363.000.000,00 per la prosecuzione degli investimenti in corso alla data del 30 settembre 2013 ed Euro 60.000.000,00 per nuovi interventi di manutenzione straordinaria. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è scaduto il 6 agosto 2014. Nell’interrogazione 5-01345, svoltasi in Commissione ambiente il rappresentante del Governo ha segnalato che “il nuovo Schema di convenzione e il relativo Piano economico finanziario sono all’esame del CIPE, il quale, ad oggi, non si è ancora espresso e che a seguito dell’approvazione del citato Schema di convenzione e del relativo Piano economico finanziario sarà possibile procedere agli adempimenti per la conclusione della gara ed il conseguente affidamento al nuovo concessionario”.”

Il bando di gara per l’affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno di km 51,6, nonché il completamento della realizzazione di tutti gli interventi previsti nella convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l’ANAS S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A.” è stato pubblicato il 10 agosto 2012 L’importo complessivo degli investimenti ammonta a Euro 799.200.000,00 di cui Euro 410.000.000,00 per valore massimo di indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, Euro 101.000.000,00 per la prosecuzione degli investimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012 ed Euro 288.200.000,00 per nuovi interventi di manutenzione straordinaria per un totale di Euro 389.200.000,00 (di cui, per oneri di progettazione, stimati in Euro 11.670.000,00). Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è scaduto il 9 ottobre 2012. Nell’interrogazione 5-02579, svoltasi in Commissione ambiente, il rappresentante del Governo ha fornito elementi di informazione circa l’esame della documentazione relativa all’affidamento della concessione di gestione e manutenzione dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, nonché del completamento di tutti gli interventi previsti nella convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2009 tra l’Anas S.p.A. e la Società Autostrade Meridionali S.p.A..

La norma in commento approvando direttamente gli schemi di convenzione e il piano economico finanziario deroga alle procedure riguardanti gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto disciplinate dall’articolo 43 del D.L. 201/2011. Una differente procedura è invece disciplinata dal comma 84 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, per l’approvazione degli schemi di convenzione unica.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 4-bis, al fine di precisare che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, in esame, è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell’Unione europea.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 4-ter, al fine di destinare gli introiti pubblici derivanti dai canoni di concessioni autostradali, provenienti dalla modifica del rapporto concessorio, ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, ad interventi di manutenzione delle rete stradale in gestione all’ANAS SPA, al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 95/2012(55) , nonché, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, al Fondo nazionale per la montagna, di cui all’art. 2 della legge 97/1994. La destinazione degli introiti alle predette finalità è definita in un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sentite le commissioni parlamentari competenti per materia.

La Camera dei deputati ha aggiunto un nuovo articolo 5-bis che contiene norme relative alla concessione per la costruzione e la gestione dell’’Autostrada Cispadana, vale a dire dell’asse autostradale che connette la A22, dal casello di Reggiolo-Rolo con la A13, al casello di Ferrara sud.

Si consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

  • di subentrare alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell’asse autostradale che connette l’A22, dal casello di Reggiolo/Rolo, con l’A23 al casello di Ferrara Sud, di seguito denominato Autostrada Cispadana, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica;
  • a tal fine il CIPE valuta:
  • anche con riguardo:
    • alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere;
    • alla partecipazione finanziaria alla costruzione dell’opera della Regione Emilia Romagna;
  • la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico finanziario da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


52) D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

53) Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.

54) Legge 23 dicembre 1992, n. 498 “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”.

55) Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.

Articolo 6, comma 1

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
1. All’articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bissono inseriti i seguenti: 1. Dopo il comma 7-bis dell’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-quinquies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all’accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all’utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni: «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefìci di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all’utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell’area considerata; a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell’area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall’Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010; b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall’Agenda digitaleeuropea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all’estensione della rete a banda ultralarga: c) identico:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies; 1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies; 2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;
3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro; 3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell’area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefìci di cui al comma 7-sexies sono estesi all’imposta sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive relative all’anno 2016;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l’investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l’investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro.
7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l’insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30 Mbit/s e diupload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;
b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l’insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100 Mbit/s e diupload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;
c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l’obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell’area interessata.
7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefìci di cui al comma 7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture ed operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefìci a più di un soggetto nella stessa area; nei Comuni superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefìci gli interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni. 7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell’intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefìci di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area.
7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d’imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP complessivamente dovute dall’impresa che realizza l’intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell’investimento. Il credito d’imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 7-sexies. Identico.
7-sexies. Al fine di ottenere i benefìci di cui al comma 7-quinquies, l’operatore interessato alla realizzazione dell’investimento deve dare evidenza pubblica all’impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sarà segnalata la conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di cui al comma 7-ter, lettera c). La registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai benefìci di cui al comma 7-quinquies a favore dell’operatore che abbia rispettato i suddetti termini ed integra l’obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l’accesso all’infrastruttura realizzata secondo le determinazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori. 7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefìci di cui al comma 7-sexies, l’operatore interessato alla realizzazione dell’investimento deve dare evidenza pubblica all’impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraversouna prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web è inserita un’apposita sezione con laclassificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all’operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l’operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell’intervento l’operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell’intervento, affinché l’amministrazione possa verificare la conformità dell’intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l’accesso all’infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell’intervento rispetto agli impegni assunti.
7-septies. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative dei commi da 7-ter a 7-sexies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l’individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. I decreti definiscono, altresì, le modalità atte ad assicurare l’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell’area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.». 7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalitàoperative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l’individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d’imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell’area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012».

Il comma 1 prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d’imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell’investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, attraverso l’introduzione, nell’articolo 33 del decreto-legge n. 179/2012, dei nuovi commi da 7-ter a 7-octies (sulla cui numerazione e contenuto impattano alcuni emendamenti approvati dalla Camera dei deputati).

In particolare, il comma 7-sexies prevede la concessione di un credito d’imposta IRES e IRAP del 50 per cento. Si specifica altresì che il credito d’imposta non costituisce ricavo ai fini IRAP e delle imposte dirette.

Le caratteristiche degli interventi finanziabili sono definiti ai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, mentre i commi 7-septies e 7-octies indicano la procedura per l’accesso al credito e per il monitoraggio degli interventi.

In base al comma 7-ter possono accedere al credito d’imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati alla realizzazione di servizi a banda ultralarga all’utente (la Camera ha eliminato il requisito per cui sono realizzati su rete fissa e mobile, precisando invece che devono essere relativi alla rete di accesso); la nomenclatura è stata precisata – abbandonando il riferimento agli impianti wireless e via satellite, compresi gli interventi di backhaul(56) , contenuto nel testo originario del decreto – nel nuovo comma 7-quaterintrodotto dalla Camera dei deputati(57) .

Gli interventi, in base al comma 7-ter, devono possedere inoltre le seguenti caratteristiche:

  • siano interventi nuovi e aggiuntivi e non rientranti in atti o piani approvati entro il 31 luglio 2014 (la Camera dei deputati ha aggiunto una clausola che lega tali atti all’entrata in vigore della disposizione, secondo la prassi redazionale(58) che si è sviluppata in deroga al § 4.18(59) della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001)(60) ;
  • soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto(61) dalla comunicazione della Commissione europea(62) relativa all’Agenda digitale COM (2010) 245;
  • prevedano interventi di importo non inferiore alle seguenti soglie: a) 200000 euro, con realizzazione degli interventi entro nove mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) 500000 euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti; c) un milione di euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa superiori ai 10000 abitanti (in quest’ultimo caso la Camera dei deputati ha precisato che nel primo anno va assicurata la connessione di tutti gli edifici scolastici e che i benefici fiscali, se il termine di completamento è esteso a due anni, si prolungano sulle attività produttive relative al 2016);
  • le condizioni di mercato(63) siano insufficienti a garantire l’investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (la Camera dei deputati ha precisato che il termine è di tre anni se gli investimenti superano i 50 milioni di euro).

In base al comma 7-quinquies, come emendato dalla Camera dei deputati, sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con le suddette caratteristiche di rete, eguali o superiori a quelle dell’intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefìci non possono inoltre essere concessi a più di un soggetto nella stessa area.

Per accedere al beneficio è necessario – in base al comma 7-septies, come emendato dalla Camera dei deputati – operare(64) una manifestazione d’interesse per ciascuna area attraverso una “prenotazione” da effettuare sull’apposito sito web del Ministero (dotata di apposita sezione recante la classificazione delle aree, ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s). Nei casi di conflitto di prenotazione (ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, come precisa il testo), il beneficio è riconosciuto all’operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Nei tre mesi successivi alla prenotazione l’operatore, a pena di decadenza, deve(65)trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 30 aprile 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell’intervento l’operatore “è tenuto ad inviare” una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell’intervento, affinché l’amministrazione possa verificare la conformità dell’intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l’accesso all’infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell’intervento rispetto agli impegni assunti.

Il comma 7-octies rinvia la definizione delle modalità di attuazione della disposizione in commento ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, (la Camera dei deputati ha eliminato il concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’economia, prevedendo che siano sentiti i Ministeri genericamente “competenti”, unitamente al) l’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall’approvazione della legge di conversione. In particolare, questi decreti dovranno regolamentare:

  • condizioni, criteri e modalità (mercé la Camera dei deputati, operative e di controllo, nonché) di attuazione;
  • procedimento per l’individuazione da parte del CIPE del limite degli interventi agevolabili; tale procedimento dovrà risultare analogo e congruente a quello previsto dal comma 2 dell’articolo 33 del decreto-legge n. 179/2012 per il credito di imposta per le opere infrastrutturali introdotto dal medesimo articolo 33;
  • verifica dell’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto;
  • modulazione del credito d’imposta anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell’area interessata;
  • forme di controllo e monitoraggio da adottare anche ai sensi della comunicazione(66) della Commissione europea (2012)9833 final.


56) Si ricorda che per backhaul, si intende la “dorsale”, cioè la parte centrale delle reti di comunicazione, in contrapposizione all’”ultimo miglio”, cioè le diramazioni terminali delle reti destinati al raggiungimento degli utenti finali.

57) Rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l’insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area. Rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l’insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100 Mbit/s e diupload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area. Servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui sopra e con l’obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell’area interessata.

58) V. ex multis, articolo 1, comma 9 della legge 28 giugno 2012, n. 92, lettera f), capoverso 2-bis, secondo periodo (“entro …. dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”).

59) «Con riferimento all’entrata in vigore o alla decorrenza di efficacia di una disposizione introdotta con il sistema della novella, occorre evitare che il momento di decorrenza sia falsato per effetto dell’introduzione in un testo normativo gia’ in vigore. A tale fine la decorrenza non va inserita nel testo novellato, bensì in autonoma disposizione ad esso estranea (v. par. 3.3)».

60) Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, recante “Guida alla redazione dei testi normativi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105. La relativa prescrizione (“Occorre inserire correttamente eventuali termini per l’adozione di atti previsti da una «novella»: infatti l’espressione «dalla data di entrata in vigore della presente legge (o del presente decreto)», inserita nella «novella», comporta la decorrenza dalla data di entrata in vigore dell’atto modificato. Pertanto, ove si intenda far decorrere il termine dalla data di entrata in vigore dell’atto modificante, occorre inserirlo in autonoma disposizione posta fuori della «novella»“) è contenuta anche al § 3 lettera d) della circolare “Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi”, emanata in pari data dalle Presidenze delle Camere e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2001, che sul punto era riproduttivo degli atti precedenti da essa stessa sostituiti (v. le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40).

61) In particolare, in attuazione della comunicazione, la comunicazione (2010)472 della Commissione europea prevede i seguenti obiettivi:
– Banda larga veloce entro il 2020: copertura con banda larga pari o superiore a 30 Mbps per il 100% dei cittadini UE (Valore di riferimento: nel gennaio 2010 il 23% degli abbonamenti a servizi di banda larga prevedeva una velocità di almeno 10 Mbps);
– Banda larga ultraveloce entro il 2020: il 50% degli utenti domestici europei dovrebbe avere abbonamenti per servizi con velocità superiore a 100 Mbps (Nessun valore di riferimento).

62) Per quanto riguarda la diffusione della banda larga, l’Agenda digitale europea (COM (2010) 245), una delle sette iniziative faro della Strategia Europa 2020, ha fissato i seguenti obiettivi: banda larga di base per tutti entro il 2013 (obiettivo raggiunto); accesso a reti di nuova generazione (velocità pari o superiori a 30Mbps) per tutti i cittadini europei entro il 2020; entro la stessa data almeno il 50% delle famiglie dovrebbe essere abbonata a internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps. Come risulta dall’ultima valutazione della Commissione di giugno 2014 sul raggiungimento degli obiettivi posti dall’Agenda digitale, l’Italia è: all’ultimo posto per quanto riguarda la diffusione della banda larga ad alta velocità (velocità pari o superiori a 30Mbps), considerando il numero di sottoscrizioni tra privati e imprese; al penultimo posto (seguita solo dalla Grecia) per quanto riguarda la diffusione della banda larga ultra veloce (velocità pari o superiori a 100Mbps) e ad uno degli ultimi posti (dopo l’Italia, Romania, Bulgaria e Grecia) per quanto riguarda la percentuale di individui che utilizzano regolarmente internet (intorno al 56% a fronte dell’obiettivo europeo del 75% entro il 2015). Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale dell’UE 2014-2020 sono previsti due canali di finanziamento per interventi volti a migliorare la diffusione della banda larga: 1) il principale è rappresentato dai Fondi strutturali. In particolare, il regolamento generale (regolamento (UE) n. 1303/2013) prevede che Stati membri e regioni disegnino Strategie per la specializzazione intelligente che includano piani per la crescita digitale e la diffusione di reti di accesso di nuova generazione. Si segnala che – nel progetto di accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei 2014-2020 deliberato dal CIPE lo scorso 9 settembre – il Governo italiano prevede di destinare 1,925 miliardi di euro di stanziamenti UE (cui dovrebbe aggiungersi una quota di cofinanziamento nazionale) all’obiettivo tematico n. 2 “migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”; 2) il secondo è costituito dal Meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility – CEF, recante uno stanziamento di 33 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, il CEF è disegnato specificamente per promuovere crescita, occupazione e competitività attraverso investimenti infrastrutturali a livello europeo), nel cui ambito è previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo di euro (nel periodo 2014-2020) per investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci.

63) Si ricorda che in base a quanto previsto dal progetto nazionale banda ultra-larga, elaborato dal Ministero dello sviluppo economico, ed approvato dalla Commissione europea con la decisione (9833)2012, solo il 19 per cento della popolazione nazionale risulta residente in territori nei quali almeno un operatore ha manifestato interesse per l’installazione di un servizio di banda ultra-larga; il resto del territorio nazionale è quindi considerato “area bianca”, cioè non raggiunto dalla banda “ultra-larga” ed oggetto quindi di possibili interventi.

64) Anche qui il termine si lega all’entrata in vigore della novella, per cessare il 31 gennaio 2015.

65) La citata circolare dei Presidenti delle Camere 20 aprile 2001, recante Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, al capitolo 4 lettera c) prescrive: “È evitato l’uso del verbo servile diretto a sottolineare la imperatività della norma («deve»; «ha l’obbligo di»; «è tenuto a»).” La regola si ricava anche dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (Circolare n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante “Guida alla redazione dei testi normativi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105), che sul punto era riproduttiva degli atti precedentemente emanati in materia di drafting legislativo (v. le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40).

66) Approvata nella forma della decisione, del dicembre 2012, con essa è stato approvato il progetto nazionale banda ultra-larga, al riguardo cfr. supra. In ordine al monitoraggio la decisione prevede che gli offerenti selezionati saranno sottoposti ad obblighi di separazione contabile in relazione ai progetti sovvenzionati, per facilitare il monitoraggio da parte delle amministrazioni aggiudicatrici della realizzazione dei progetti e degli eventuali extraprofitti generati (gli eventuali extraprofitti dovranno infatti essere recuperati o reinvestiti per lo sviluppo della rete); sarà inoltre attuato un meccanismo di parametrazione (benchmarking) per evitare che gli offerenti dichiarino costi di investimento gonfiati e quindi si verifichino eccessi di compensazione di tali imprese. La decisione prevede inoltre che l’individuazione delle aree dove finanziare i progetti avvenga in base a una dettagliata ricerca di mercato e a una trasparente consultazione degli operatori economici; l’aggiudicazione del finanziamento dovrà avvenire tramite gara d’appalto a procedura aperta, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 6, commi 2, 3 e 4

(Norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
2. All’articolo 6, comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: 2. All’articolo 6, comma 4-ter, del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»; a) identica;
b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga», è soppressa la parola: «anche». b) identica.
3. All’articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259«Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo l’articolo 87-bis è inserito il seguente: 3. Dopo l’articolo 87-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
«Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti)1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.». «Art. 87-ter. – (Variazioni non sostanziali degli impianti)1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficienteun’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, da inviare contestualmente all’attuazione dell’intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».
3-bis. All’articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici».
4. In deroga all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l’applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo. 4. In deroga all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l’applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.

Il comma 2 modifica le norme di semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi finalizzate alla diffusione della banda larga e ultralarga introdotte dall’articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 145/2013(67) .

In particolare, con le modifiche apportate dalle lett. a) e b), si prevede che il relativo provvedimento attuativo, cioè il decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale saranno definite le misure di posa in opera delle infrastrutture in questione, dovrà modificare le specifiche tecniche contenute nel decreto del MISE del 1° ottobre 2013 (lettera b).

Il decreto dovrà inoltre fare riferimento alle tecniche innovative che prevedono la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti e non solo a quelle che non richiedono il ripristino del manto stradale (lettera a).

Il citato decreto-legge 145/2013 (art. 6, commi da 1 a 7 ) ha introdotto varie norme per favorire la digitalizzazione e la connettività, tra cui la semplificazione delle procedure per lo scavo e l’installazione delle infrastrutture digitali (comma 4-bis) che prevede l’applicazione anche allo scavo per l’installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni, delle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013 che reca, in attuazione dell’art. 14, co. 3, del decreto-legge 179/2012(68) , le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. Nel caso di installazione delle infrastrutture contemporanea all’effettuazione dello scavo, l’Ente operatore presenta un’istanza unica per lo scavo e l’installazione all’Ente locale competente o alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree, ai sensi dell’art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003).

Il comma 3 prevede che possano essere effettuate con un’autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, le modifiche degli impianti già abilitati che comportino aumenti delle altezze non superiori a un metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, al fine di accelerare la realizzazione degli impianti di banda larga mobile che, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, si estende alle reti di comunicazione elettronica. La modifica avviene attraverso un’integrazione del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003), introducendo un nuovo articolo 87-ter. La Camera dei deputati prevede che, per poter essere realizzati previa presentazione della sola autocertificazione descrittiva, le modifiche degli impianti radioelettrici devono comunque rispettare i limiti sulle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici previsti dalla legge n. 36/2001 e richiamati dall’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, oltre agli altri requisiti previsti dalla disposizione (aumento dell’altezza non superiore a un metro e aumento della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadrati).

Nel Codice delle Comunicazioni elettroniche, l’art. 87-bis prevede procedure semplificate per favorire l’investimento in determinate tipologie di impianti per il completamento della rete di banda larga mobile, consentendo la segnalazione certificata di inizio attività, sempre nel rispetto dei principi generali dell’art. 87 per le infrastrutture di comunicazione elettronica di tipo radioelettrico.

La Camera dei deputati ha inserito un nuovo comma 3-bis prevedendo (attraverso una modifica della legge847/1964(69) ) che le opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda ultralarga, anche all’interno degli edifici, siano ricomprese tra gli oneri di urbanizzazione primaria.

Il comma 4 dell’articolo 6 introduce una deroga all’obbligo di autorizzazione paesaggistica per la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile che, secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati,si estende alle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici; la deroga riguarda gli impianti da eseguire su edifici o tralicci preesistenti che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezze non superiore a 1,5 metri e di superficie delle antenne non superiori a 0,5 metri quadrati, fatte salve le misure di protezione e di conservazione relative ai beni culturali disciplinate dall’articolo 20 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 42/2004).

L’autorizzazione paesaggistica, prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) prevede un regime ordinario e un regime semplificato per interventi di lieve entità, e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio (art. 146, comma 4). Per gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III (Beni paesaggistici) del Codice, indicati nell’elenco di cui all’allegato del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, emanato ai sensi dell’articolo 146, comma 9, del D.Lgs. n. 42 del 2004, è prevista una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione.


67) Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”.

68) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

69) Legge 29 settembre 1964, n. 864 “Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167”.

Articolo 6, comma 3-bis

(Opere di urbanizzazione per comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
3-bis. All’articolo 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici».

Il comma 3-bis – introdotto alla Camera – inserisce tra le opere di urbanizzazione primaria – attraverso una modifica della legge n. 847/1964 – le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (di cui agli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche) e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all’interno degli edifici.

Si tratta delle opere che il numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) include tra beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento.

Articolo 6, comma 5

(Esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
5. All’articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili». 5. All’articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono inserite le seguenti: «con dimensioni abitabili».

Il comma 5 modifica il campo di applicazione dei valori di attenzione per la protezione dalle esposizioni a i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ad alte frequenze (quelli cioè generati da sorgenti fisse con frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz , quali ad es. gli impianti radiotelevisivi e quelli di telecomunicazioni) contemplati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

La norma in esame, che modifica l’art. 14, comma 8, lettera a), numero 2), del D.L. n. 179 del 2012, specifica che i valori di attenzione, che si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le predette esposizioni, tra l’altro, si applicano nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili (balconi, terrazzi, cortili), con permanenze non inferiori alle quattro ore continuative giornaliere.

Il testo previgente non faceva riferimento alle dimensioni delle pertinenze, ma poneva il requisito (ora eliminato) dell’utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi.

Si tratta di una modifica che appare in linea con quanto stabilito dall’art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 , il quale prevede l’applicazione dei valori di attenzione indicati nella tabella 2 all’allegato B del medesimo decreto, quale misura cautelare per la protezione della popolazione nel lungo periodo, “all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari”

Articolo 6, commi 5-bis e 5-ter

(Installazione di nuove stazioni radio base su infrastrutture dell’autorità aeronautica)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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5-bis. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell’autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente alla loro attivazione.
5-ter. Fuori dei casi di cui al comma 5-bis, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Il comma 5-bis, aggiunto dalla Camera dei depuati, semplifica l’installazione su infrastrutture dell’autorità aeronautica di nuove stazioni radio base e relative modifiche, che non comportino variazioni plano-altimetriche per direzioni e/o ingombro e non comportino rischi per la navigazione aerea; in tale caso, si deve inviare esclusivamente una comunicazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, contestualmente all’attivazione.

Il comma 5-ter, aggiunto dalla Camera dei deputati, detta la disciplina per i casi diversi da quelli di cui al comma 5-bis, cioè per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea; in tale caso i termini di rilascio del nulla osta da parte dell’autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 87 e 87-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003).

Nel Codice delle Comunicazioni elettroniche, l’art. 87-bis prevede procedure semplificate per favorire l’investimento in determinate tipologie di impianti per il completamento della rete di banda larga mobile, consentendo la segnalazione certificata di inizio attività, sempre nel rispetto dei principi generali dell’art. 87 per le infrastrutture di comunicazione elettronica di tipo radioelettrico.

Articolo 6, comma 5-quater

(Oneri per operatori – banda larga )

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l’operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

Il comma 5-quater dà facoltà alle pubbliche amministrazioni, alle regioni, alle province, ai comuni, agli enti o alle società a partecipazione pubblica di esentare l’operatore dal pagamento di oneri, tasse o indennizzi in caso di:

– occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato,

– occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del d. l.vo n. 112 del 1998 che affida a Regioni ed enti locali le funzioni in materia di demanio idrico, ripartendole tra esse.

La norma fa, esplicitamente, esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga confermando, anche come finalità, quella di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga.

La norma conferma tuttavia il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche (d. l.vo n. 259 del 2003).

Articolo 6, comma 5-quinquies

(Facoltà di esonero del pagamento oneri, tasse o indennizzi degli operatori di reti a banda larga e ultralarga)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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5-quinquies. All’articolo 86, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,» sono inserite le seguenti: «e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno degli edifici».

Il comma 5-quinquies, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, prevede la possibilità che le pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti o società a partecipazione pubblica, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, esentino l’operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

La finalità della norma è di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Inoltre, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 6, comma 5-sexies

(Progetto nazionale della banda ultralarga)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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5-sexies. All’articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «[aiuto di Stato n. SA 33807 (2011/N) – Italia],» sono inserite le seguenti: «nonché per l’avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea».

Il comma 5-sexies – introdotto alla Camera – prevede che venga data attuazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, al progetto nazionale della banda ultralarga, autorizzato dalla Commissione europea, attraverso l’utilizzo di parte delle risorse (20,75 milioni di euro per l’anno 2014) di cui all’articolo 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 6-bis

(Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture di banda larga e ultralarga. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e interoperabile, ai sensi del comma 3 dell’articolo 68 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati, senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

La Camera dei deputati ha inserito l’articolo in esame al fine di individuare, mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, regole tecniche per la costituzione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (comma 1), per elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture di banda larga e ultralarga presenti nel territorio nazionale.

Tale sistema dovrà essere realizzato con dati di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale: si tratterà di dati elaborabili elettronicamente e georeferenziati, ma si richiede che tale caratteristica non comprometta il carattere riservato dei dati sensibili. La norma reca anche una clausola di invarianza delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il che, stante la destinazione multipla della previsione, attiene a tutte le amministrazioni coinvolte nonché ai soggetti titolari o gestori delle infrastrutture interessate.

L’obbligo di condivisione è evaso o conferendo (al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione) tutte le banche di dati contenenti informazioni sulle infrastrutture di banda larga e ultralarga di tipo sia nazionale sia locale, oppure rendendo comunque accessibili e compatibili i dati ivi contenuti.

Articolo 6-ter

(Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 91 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
«4-ter. L’operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l’ultimo periodo del comma 4-bis».
2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 135 è aggiunto il seguente:
«Art. 135-bis. – (Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici). – 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3».

L’articolo 6-ter, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, al comma 1 introduce un comma 4-ter all’articolo 91 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni)(70) ove si prevede la possibilità per l’operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della fibra ottica di installare a proprie spese gli elementi di rete (cavi, fili e simili) nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni purché non venga alterato l’aspetto esteriore dell’immobile, né arrecati danno o pregiudizio al medesimo. Nel nuovo comma 4-ter dell’articolo 91 del codice comunicazioni elettroniche si prevede altresì l’applicazione del comma 4-bis dell’articolo 91 nella parte in cui dispone l’obbligo per l’operatore di rete di ripristinare le parti comuni degli edifici condominiali oggetto di intervento.

Il comma 2 aggiunge un articolo 135-bis al D.P.R. n. 380 del 2001(71) , ove si prevede, al comma 1, l’obbligo di dotare gli edifici di nuova realizzazione – con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015 – di impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete (“un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete”).

Il testo contiene anche una definizione di tale infrastruttura fisica multiservizio, secondo la quale essa costituisce il complesso delle installazioni contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga.

L’obbligo si applica non solo agli edifici di nuova costruzione, ma anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015.

Il comma 2 del nuovo articolo 135-bis del D.P.R. n. 380 del 2001prevede l’obbligo di dotare gli edifici di nuova realizzazione – con domanda di autorizzazione edilizia presentata dopo il 1° luglio 2015 – di un punto di accesso. Secondo la definizione contenuta nello stesso comma 2, per punto di accesso si intende il punto, situato all’interno o all’esterno dell’edificio, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.

Analogamente a quanto previsto nel precedente al comma 1, l’obbligo riguarda non solo agli edifici di nuova costruzione, ma anche agli edifici preesistenti, quando siano oggetto di interventi per i quali venga comunque richiesto un permesso di costruire successivamente al 1° luglio 2015, tuttavia in tale caso l’obbligo appare limitato agli interventi di ristrutturazione per i quali è necessario il permesso di costruire.

Si rammenta che il Capo II del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardante il permesso di costruire, contiene l’articolo 10 che di tale permesso ne definisce nozione e caratteristiche. In particolare al comma 1 lettera c) vengono inclusi fra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinati a permesso di costruire c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

Il comma 3 del nuovo articolo 135-bis del D.P.R. n. 380 del 2001stabilisce che ; gli edifici così equipaggiati potranno su base volontaria ricevere l’etichetta di “edificio predisposto alla banda larga”, rilasciata da un tecnico abilitato.


70) D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.

71) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Articolo 7, commi 1-9-bis

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole «l’Autorità d’ambito» sono sostituite dalle seguenti: «l’ente di governo dell’ambito» e le parole «le Autorità d’ambito» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell’ambito»; a) identica;
b) all’articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche: b) identico:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.»; 1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell’ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito,individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 2) identico:
«1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4.»; «1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4.»;
3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»; 3) identico;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 4) identico:
«2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.»; «2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148 »;
b-bis) all’articolo 149, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione»;
c) l’articolo 150 è abrogato; c) identica;
d) dopo l’articolo 149 è inserito il seguente: d) identico:
«Articolo 149-bis(Affidamento del servizio). «Articolo 149-bis(Affidamento del servizio).
1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. 1. L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.L’affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.»; 2. Identico.
2-bis. Al fine di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio.
2-ter. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso»;
e) all’articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni: e) identico:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»; 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall’articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
2) al comma 2, l’alinea è sostituita dalla seguente: «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»; 2) al comma 2, l’alinea è sostituito dal seguente: «A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:»;
3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la durata dell’affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell’ente di governo dell’ambito»; 3) soppresso
3-bis) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara»;
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «l’obbligo del raggiungimento», sono aggiunte le seguenti: «e gli strumenti per assicurare il mantenimento»; 4) identico;
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»; 5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente»;
6) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l’ente di governo dell’ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»; 6) identico;
7) il comma 7 è soppresso; 7) il comma 7 è abrogato;
f) all’articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni: f) identica;
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all’articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell’affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell’articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.»;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;
g) all’articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni: g) identica;
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in base a quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.»;
2) al comma 2 le parole: «della regione» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico»;
h) dopo l’articolo 158 è inserito il seguente: h) identico:
«Articolo 158-bis(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante). «Articolo 158-bis(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante).
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d’ambito di cui all’articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti. 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d’ambito di cui all’articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. 2. L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l’approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. L’ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L’ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell’ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.»; 3. Identico»;
i) all’articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti: i) identico:
«1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. «1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplinapro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. 2. Identico.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all’affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l’ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l’affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. 3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all’affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l’ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l’affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento.
3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;
b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;
c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.
4. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l’inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. 4. Identico.
5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.»; 5. Identico.»;
l) all’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»; l) identica;
2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. L’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell’Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l’affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L’ISPRA assicura l’espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all’istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11, dell’articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell’Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l’affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L’ISPRA assicura l’espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all’istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea. 4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice di cui aldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.
5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 5. Identico.
6. Al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall’ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all’avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell’Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all’entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Al fine di garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalladelibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2012, destinate ad interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall’ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanisticoovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore. Per quanto non diversamente previsto dal presente comma, restano ferme le previsioni della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e della delibera del CIPE n. 21/2014 del 30 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, relative al monitoraggio, alla pubblicità, all’assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini, alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all’avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell’Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all’entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. 7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua. 8. Identico.
8-bis. Al comma 3 dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: «i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali» sono inserite le seguenti: «o nell’ambito delle pertinenze idrauliche».
9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.
9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Norme in materia di gestione di risorse idriche (comma 1)

Il comma 1 introduce una serie di modifiche al cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006).

La lettera a) è finalizzata ad uniformare, in tutto il testo della parte III del Codice, le denominazioni degli organi di governo degli ambiti idrici, in seguito alla soppressione delle autorità d’ambito (AATO) e alla loro sostituzione con i nuovi soggetti individuati dalle leggi regionali. A tal fine l’espressione “autorità d’ambito” viene sostituita con “ente di governo dell’ambito”.

Per una rassegna delle legislazioni regionali e dei soggetti da queste individuati in luogo delle AATO si veda la tavola 4.1 a pag. 226 della Relazione annuale dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) del marzo 2014.

La lettera b) prevede, al numero 1), l’obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d’ambito e il conseguente trasferimento, a tali enti di governo, delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi comprese le funzioni di programmazione delle infrastrutture idriche (nuovo ultimo periodo del comma 1 dell’art. 147 del Codice).

Si tratta di una norma che riproduce, per i nuovi enti d’ambito, quanto già disposto per le autorità d’ambito (AATO) dall’art. 148 del Codice.

Una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati ha previsto il termine perentorio del 31 dicembre 2014 entro il quale le Regioni devono emanare una delibera di individuazione degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO). Decorso inutilmente tale termine si applicano le norme per l’esercizio del potere sostitutivo. Con riferimento all’obbligo in capo agli enti locali, che viene confermato, di partecipare all’ente di governo dell’ambito, viene chiarito che tale obbligo riguarda gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

Il numero 2) della lettera b) prevede poteri sostitutivi in capo alla regione, nei casi di mancata adozione (entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione) da parte dell’ente locale della delibera di adesione all’ente d’ambito (nuovo comma 1-bis dell’art. 147 del Codice). Le relative spese sono a carico dell’ente inadempiente.

A seguito di un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il termine per l’adesione, da parte degli enti locali, agli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO). In luogo del termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge viene previsto che il termine sia fissato dalle regioni e dalle province autonome e che comunque tale termine non superi i 60 giorni dalla delibera di individuazione dell’ente di governo. Viene altresì modificato il termine decorso il quale è previsto l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della regione: in luogo di un termine di 30 giorni successivi alla diffida ad adempiere, viene previsto un termine di 60 giorni dalla succitata delibera di individuazione.

Il numero 3) ripristina il requisito dell’unicità della gestione, in luogo di quello (meno stringente) dell’unitarietà, che era stato introdotto nel testo del Codice dal D.Lgs. 4/2008 (c.d. secondo correttivo al Codice).

Si ricorda quanto rilevato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 2009, che, nell’analizzare il contesto normativo relativamente alla non separabilità tra gestione della rete ed erogazione del servizio idrico, sottolinea che “indipendentemente da ogni considerazione sul valore semantico dei termini «unicità» ed «unitarietà» della gestione, è, infatti evidente che parlare di «unitarietà», anziché di «unicità» delle gestioni, non vale a consentire l’opposto principio della separazione delle gestioni stesse. In altri termini, le due gestioni, quella delle reti e quella dell’erogazione, alla luce della sopravvenuta disciplina statale, potranno anche essere affidate entrambe a più soggetti coordinati e collegati fra loro, ma non potranno mai fare capo a due organizzazioni separate e distinte”.

La modifica in esame elimina altresì la parte della lettera b) del comma 2 dell’art. 147 del Codice ove si richiedeva, comunque, il superamento della frammentazione verticale delle gestioni.

Il numero 4) disciplina il caso in cui l’ambito territoriale ottimale (ATO) coincide con l’intero territorio regionale, consentendo – ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza – l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane (nuovo comma 2-bis dell’art. 147 del Codice).

Nel corso dell’esame in prima lettura è stata introdotta una modifica alla lettera b), numero 4), del comma 1volta a fare salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’art. 148 del d.lgs. 152/2006.

Tale comma ha infatti previsto che l’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d’ambito competente.

Nel corso dell’esame preso la Camera dei deputati è stata inserita una nuova lettera b-bis) del comma 1 in cui si prevede che il il programma degli interventi (che rappresenta una componente del piano d’ambito, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/2006) debba – nell’individuare le manutenzioni e le nuove opere da realizzare per garantire il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio e soddisfare la complessiva domanda dell’utenza – tener conto della domanda dell’utenza collocata nelle zone montane e/o a minore densità di popolazione

Le lettere c) e d) riscrivono la disciplina relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico.

La lettera c) dispone infatti l’abrogazione dell’art. 150 del Codice, ove era contenuta la disciplina previgente l’entrata in vigore del presente decreto-legge, che viene ora collocata, con una serie di modifiche, nel nuovo articolo 149-bis, introdotto nel testo del Codice dalla lettera d) del comma in esame.

In estrema sintesi la nuova disciplina prevede che l’ente d’ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina europea e nazionale.

La Camera dei deputati ha modificato la lettera d) del comma 1. La modifica riguarda in particolare il comma 1 del nuovo articolo 149-bis, che, tra l’altro, prevede che l’ente di governo dell’ATO provveda all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. Tale comma viene integrato nel senso di stabilire che l’affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house, partecipata esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ATO.

La Camera dei deputati ha aggiunto alla lettera d) del comma 1 una nuova previsione volta a sopprimere la disciplina – di cui all’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) – che regola la dismissione delle partecipazioni azionarie dell’Acquedotto pugliese detenute a livello regionale con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria in materia. La soppressione della citata disposizione opera attraverso l’inserimento di un nuovo comma 2-bis all’articolo 149-bis del d.lgs. 152/2006 introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo in esame.

Il comma 4 dell’articolo 25 della legge n. 448/2001 ha modificato l’articolo 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, che ha disposto la trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni (a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), prevedendo, al primo periodo, il trasferimento, senza oneri, entro il 31 gennaio 2002, delle quote dell’Acquedotto pugliese Spa di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze alle regioni Puglia e Basilicata secondo il criterio della consistenza numerica della popolazione. Il secondo ed ultimo periodo dell’articolo 4 del d.lgs. 141/99, che l’emendamento abroga, prevede l’avvio, da parte delle predette regioni, della dismissione delle rispettive quote azionarie entro i sei mesi successivi al termine del 31 gennaio 2002 fissato nel primo periodo per il trasferimento senza oneri delle azioni.

La Camera dei deputati ha altresì aggiunto alla lettera d) del comma 1 una disposizione secondo cui le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio. Tale disposizione, che viene inserita in un nuovo comma 2-bis dell’art. 149-bis del d.lgs. 152/2006 è espressamente finalizzata ad ottenere un’offerta più conveniente e completa e ad evitare contenziosi tra i soggetti interessati.

Conseguentemente, sempre nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato aggiunto il numero 3-bis) alla lettera e) del comma 1 al fine di includere nel contenuto delle convenzioni tipo – che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 152/2006 devono regolare il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato – la previsione delle opere da realizzare durante la gestione del servizio, come individuate dal bando di gara.

La lettera e) contiene una serie di modifiche all’articolo 151 del Codice, che nel testo previgente disciplinava i rapporti tra autorità d’ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato.

Prescindendo dalle modifiche conseguenti al mutato assetto organizzativo (sostituzione dell’AATO con l’ente di governo dell’ambito e – in virtù dell’unicità della gestione imposta dalla lettera b), numero 3) del comma in esame – di più soggetti gestori con un unico soggetto gestore), la novità più rilevante sembra essere la soppressione della possibilità (prevista dal comma 7), per l’affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell’AATO, di gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all’intero ambito territoriale ottimale.

Rispetto al testo previgente viene attribuita all’AEEGSI, anziché alle regioni e alle province autonome, la competenza a predisporre le convenzioni-tipo che dovranno essere usate dall’ente di governo dell’ambito per regolare i rapporti con il gestore.

Tale passaggio di competenze era già stato sancito, a favore dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (che non è mai stata istituita, e nelle cui funzioni è subentrata l’AEEGSI, ai sensi dell’art. 21, comma 19, del D.L. 201/2011), dal comma 14 dell’art. 10 del D.L. 70/2011.

Ulteriori modifiche riguardano l’individuazione, nelle convenzioni-tipo, degli strumenti per mantenere l’equilibrio economico-finanziario nonché (secondo quanto previsto dal numero 5) della lettera in esame) della disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell’affidamento e dei criteri per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato soppresso il il numero 3) della lettera e) del comma 1 che ha riscritto la lettera b) del comma 2 dell’art. 151 del D.Lgs. 152/2006. Nell’operare tale riscrittura, oltre a confermare il limite trentennale per la durata dell’affidamento (già previsto dal testo previgente), il decreto-legge in esame ha introdotto una ulteriore disposizione volta a consentire il subaffidamento, ma solo previa approvazione espressa da parte dell’ente di governo dell’ambito.

Con la modifica suddetta è quindi eliminata tale disposizione e il dettato della lettera b) del comma 2 dell’art. 151 viene riportato alla sola previsione di un limite trentennale di affidamento.

La lettera f) interviene sull’articolo 153 del Codice, introducendo l’obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso (nuovo ultimo periodo del comma 2 dell’art. 153 del Codice).

Tale disposizione sembra collegarsi a quella prevista dalla lettera e), numero 5), del comma in esame, cui si è accennato in precedenza.

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione sottolinea che tale obbligo viene introdotto in analogia a quanto già accade nel settore della distribuzione del gas naturale e con l’obiettivo di facilitare l’accesso al mercato del credito, “strutturando un modello che fornisca ai finanziatori maggiori certezze circa la sorte di finanziamenti concessi al gestore in prossimità della scadenza delle concessioni in essere”.

Un’altra modifica riguarda il comma 1 dell’art. 153 ed è finalizzata ad introdurre tempi certi e perentori per l’affidamento al gestore del servizio idrico integrato, in concessione d’uso gratuita, delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali.

La lettera g) interviene sull’articolo 156 del Codice che disciplina il caso in cui il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni.

In tali casi l’articolo 156 stabilisce che la tariffa sia riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori.

Le modifiche operate dalla lettera g) in esame sono finalizzate a sottoporre al controllo dell’AEEEGSI il riparto, tra i diversi gestori, delle tariffe riscosse e delle spese di riscossione.

La lettera h) introduce una specifica disciplina per l’approvazione dei progetti degli interventi previsti nei piani d’investimento compresi nei piani d’ambito e per l’individuazione dell’autorità espropriante (nuovo articolo 158-bis del Codice).

L’approvazione dei progetti viene attribuita alla competenza degli “enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell’articolo 3-bis del D.L. 138/2011”, che provvedono alla convocazione di un’apposita conferenza di servizi. Gli stessi enti sono autorità esproprianti e possono delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato.

L’articolo 3-bis citato ha previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Secondo il medesimo articolo la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato integrato il disposto della lettera h) del comma 1 – che introduce nel D.Lgs. 152/2006 l’art. 158-bis secondo cui l’approvazione, da parte dell’ente di governo dell’ambito, dei progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d’ambito, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale – al fine di precisare che tale variante urbanistico/territoriale deve essere coordinata con il Piano di protezione civile, ribadendo così l’obbligo di coordinamento previsto dall’art. 3, comma 6, della L. 225/1992.

Tale comma 6 prevede che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile. Si osserva che nel disporre tale obbligo, la norma fa riferimento sia ai piani comunali sia al piano regionale di protezione civile.

La lettera i) riscrive i commi da 1 a 5 dell’articolo 172 del Codice al fine di garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici.

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 13 del D.L. 150/2013 (v. box) ha previsto che la mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014. Ai sensi del successivo comma 3 il mancato rispetto dei termini citati comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Occorre anche ricordare che al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente responsabile dell’affidamento ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell’ambito abbia invece già avviato le procedure di affidamento il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Il nuovo comma 1 dell’art. 172 disciplina il caso in cui il piano di ambito non sia stato redatto o l’ente di governo dell’ambito non abbia ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento. In tali casi viene introdotto il termine perentorio del 13 settembre 2015 (vale a dire un anno dall’entrata in vigore del presente decreto-legge) per la conclusione di procedure di affidamento ad un gestore unico, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata modificata la lettera i) del comma 1 al fine di posticipare al 30 settembre 2015 il termine (previsto dal comma 1 del citato art. 172) entro il quale gli enti di governo degli ATO che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito o non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico.

Il successivo comma 2 prevede invece, in via generale, l’immediato subentro (decorrente dall’entrata in vigore del presente decreto-legge) del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale.

Ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma 2, qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il subentro decorrerà dalla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Il comma 3 prevede che, “fuori dai casi contemplati dal comma 1” (ossia nei casi in cui il piano di ambito sia stato redatto e l’ente di governo dell’ambito abbia scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento), in sede di prima applicazione, l’ente di governo dell’ambito dispone l’affidamento ad un gestore unico alla scadenza di una o più gestioni esistenti, tra quelle fatte salve dall’ultimo periodo del comma 2, aventi un bacino complessivo almeno pari al 25% della popolazione dell’ambito.

Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Nelle more del raggiungimento della citata percentuale del 25%, l’ultimo periodo del comma 3 prevede un affidamento “temporaneo” per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate (dall’ultimo periodo del comma 2) gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell’ambito territoriale.

Volendo schematizzare, il contenuto dei commi 1, 2 e 3 può essere così sintetizzato:

Dall’entrata in vigore del presente decreto-legge avviene il subentro del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale, esclusi i soggetti contemplati dall’ultimo periodo del comma 2, che volendo utilizzare un’espressione sintetica saranno indicati come “soggetti residui”. Tali “soggetti residui” sono quei soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege. Per tali “soggetti residui” il subentro decorrerà dalla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (comma 2).Per quanto riguarda le procedure di affidamento vengono distinti due casi:
CASO 1 (comma 1)
Il piano di ambito non è stato redatto o l’ente di governo dell’ambito non ha ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento
CASO 2 (comma 3)
Il piano di ambito è stato redatto e l’ente di governo dell’ambito ha scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento (“fuori dai casi di cui al comma 1”)
Obbligo di concludere le procedure di affidamento ad un gestore unico
entro il 30 settembre 2015
(in sede di prima applicazione) Procedura per disporre l’affidamento ad un gestore unico alla scadenza di una o più gestioni “residue” esistenti, aventi un bacino complessivo almeno pari al 25% della popolazione dell’ambito.Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti “residui” alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

Nel corso dell’esame in prima lettura la Camera dei deputati ha introdotto una modifica alla lettera i) del comma 1 aggiungendo un comma 3-bis all’art. 172 del D.Lgs. 152/2006. Tale nuovo comma prevede l’obbligo, in capo all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di presentare una relazione semestrale al Parlamento (entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno) relativa al rispetto delle prescrizioni disposte dal d.lgs. 152/2006). La relazione dovrà riguardare, in particolare, il rispetto degli obblighi posti a carico:

a)delle Regioni, per la costituzione degli EGATO;

b)degli EGATO, per l’affidamento del servizio idrico integrato (SII);

c)degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli EGATO e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del SII ai gestori affidatari del servizio.

Il nuovo comma 4 dell’art. 172 stabilisce che, qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti all’attuazione dei commi precedenti viene prevista l’attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo regionale e, in caso di mancato esercizio dello stesso, di quello del Governo, mediante la nomina di un commissario ad acta..

Il comma 5 prevede che alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.

Tale disposizione appare analoga a quella già prevista dal corrispondente comma del testo previgente.

Servizi pubblici locali: il referendum del 12 e 13 giugno 2011, la successiva giurisprudenza costituzionale in materia ed i più recenti interventi normativi

Sulla materia dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo alle modalità di affidamento della relativa gestione, si sono succedute diverse discipline normative, nel cui ambito si sono inserite sia un’abrogazione referendaria sia una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali interventi sono susseguiti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d’urgenza, a partire dall’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008.

Per quanto attiene al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, la disciplina sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto attiene alla materia della tutela della concorrenza, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato e perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio (Corte cost., sentenza 20 marzo 2013, n. 46).

La disciplina normativa abrogata dal referendum del 2011

L’art. 23-bis del D.L. 112/2008 è intervenuto sulla disciplina del comparto dei servizi pubblici locali (SPL), affermando l’obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. A tal fine il principio della gara è stato posto come regola generale degli affidamenti di servizi ed è stata stabilita una specifica normativa in deroga per le fattispecie che “non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato”. Al contempo è stata prevista un’ampia delegificazione del settore. Questa riforma ha inciso sulla normativa contenuta principalmente nell’articolo 113 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) ed è stata poi modificata in vari punti dall’articolo 15 del D.L. 135/2009, e successivamente completata in via di delegificazione dal regolamento governativo adottato con D.P.R. 168/2010.

Il referendum del 12 e 13 giugno 2011 e la normativa successiva

L’art. 23-bis del D.L. 112/2008, nel testo risultante dalle modifiche successivamente approvate, è stato dichiarato abrogato con il dPR 113/2011, a seguito degli esiti delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.

Per colmare il conseguente vuoto normativo è quindi intervenuto sulla materia l’articolo 4 del D.L. 138/2011. Tale articolo ha previsto una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali le cui linee portanti in tema di affidamenti hanno ripreso quelle della disciplina varata nel 2008, come successivamente modificata e integrata in sede di delegificazione.

Tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto dell’articolo 9, co. 2, della legge 183/2011, legge di stabilità 2012 e dell’art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012 (c.d. D.L. Liberalizzazioni) che ha introdotto, l’art. 3-bis nel D.L. 138/2011, per disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali allo scopo di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza dei servizi stessi. Il D.L. liberalizzazioni ha anche novellato l’art. 4 del D.L. 138/2011 con l’obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto. Ulteriori novelle, di entrambi gli articoli, 3-bis e 4, sono state disposte dall’art. 53 del D.L. 83/2012 (c.d. D.L. Crescita del Paese).

Le nuove regole hanno stabilito non solo disposizioni in tema di affidamenti, ma anche norme in tema di incompatibilità e divieti di incarichi nelle società e nelle commissioni di gara, di valutazione della tutela dell’occupazione nell’ambito delle offerte nelle gare, di virtuosità degli enti affidanti, di assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno, alla normativa in tema di acquisto di beni e servizi da parte di soggetti pubblici, ai principi che regolano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche.

Tale disciplina ha previsto una clausola di generale applicazione di tutte le norme ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili, escludendo dall’ambito applicativo, oltre al servizio idrico integrato, i seguenti servizi, disciplinati da normative di settore: servizio di distribuzione di gas naturale; servizio di distribuzione di energia elettrica; servizio di trasporto ferroviario regionale; gestione delle farmacie comunali.

La sentenza della Corte costituzionale 199/2012

Su tale disciplina è intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l’art. 4 del D.L. 138/2011 e delle successive modificazioni, in quanto dirette sostanzialmente a reintrodurre la disciplina abrogata dalla volontà popolare col suddettoreferendum, quindi in contrasto con il divieto desumibile dall’art. 75 Cost.

La Corte ha infatti rilevato che, nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato, “risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell’art. 4 rispetto a quella dell’abrogato art. 23-bis e l’identità della ratio ispiratrice”.

La declaratoria di illegittimità ha riguardato non solo l’art. 4, ma anche le successive modificazioni dello stesso articolo disposte dalle seguenti fonti: art. 9, co. 2, della legge 183/2011; art. 25 del decreto-legge 1/2012; art. 53 del decreto-legge 83/2012. Non è invece incluso nel perimetro dell’illegittimità il predetto art. 3-bis, introdotto dal citato art. 25 del D.L. 1/12.

Nella sentenza in questione la Corte costituzionale ha rilevato come il suddetto art. 23-bis, abrogato a seguito delreferendum popolare, si caratterizzava per il fatto di dettare una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva demandata ad un regolamento governativo (adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168). La Corte ha quindi ricordato come con la suddetta consultazione referendaria tale normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l’intento referendario di «escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente.

A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell’avvenuta abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, si è intervenuti sulla materia con il richiamato art. 4, il quale ha dettato una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che – ha ritenuto la Corte – “non solo è contraddistinta dalla medesimaratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010”.

La Corte ha rilevato come venisse resa ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limitava, in via generale, «l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall’art. 23-bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la àncorava anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale determina automaticamente l’esclusione della possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto – ha precisato la Corte – si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell’ente locale, oltre che della Regione, ed anche – in linea con l’abrogato art. 23-bis – in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.

In conclusione, ad avviso della Corte le poche novità introdotte dall’art. 4 rispetto all’abrogato art. 23-bis accentuavano la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Al contempo, la Corte ha rilevato come, tenuto conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con ilreferendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l’art. 23-bis, non è possibile ritenere che l’esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che il suddetto art. 4 costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011.

La disciplina successiva alla sentenza della Corte

La caducazione della normativa stabilita con l’art. 4 del D.L. 138/2011 e con le successive modifiche ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali parzialmente privo di una specifica disciplina nazionale di carattere generale, ma non per questo in una situazione di vuoto normativo.

Infatti, in primo luogo, per effetto dell’appartenenza all’Unione europea, in materia trova applicazione quanto stabilito in sede UE, sia nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza comunitaria. In questa sede la gestione diretta del SPL da parte dell’ente pubblico è ammessa se lo Stato membro ritiene che l’applicazione delle regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto od in fatto, alla speciale missione del servizio pubblico restando riservato all’ordinamento comunitario il sindacato sull’eventuale “errore manifesto” alla base della decisione dello Stato. In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria, le regole sulla concorrenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l’intero capitale, a condizione che:

– l’ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

– la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la detiene.

In secondo luogo, la declaratoria di illegittimità non ha riguardato l’art. 3-bis del D.L. 138/2011 e successive modificazioni, sopra illustrato, le cui disposizioni, pur non riguardando le modalità di affidamento del servizio, hanno una generale applicazione.

In terzo luogo, i settori c.d. esclusi, sopra ricordati, restano disciplinati dalle normative di settore.

In base alla normativa contenuta in particolare nell’art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, da L. n. 221/2012, la scelta delle modalità di affidamento del servizio viene rimessa all’ente affidante, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso, che deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste).

Obiettivi dell’obbligo di pubblicare la relazione sono: il rispetto della disciplina europea; la parità tra gli operatori; l’economicità della gestione; l’adeguata informazione della collettività di riferimento.

Pertanto, la scelta della modalità di affidamento risulta rimessa alla valutazione dell’ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei; di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Da tale disciplina sono stati espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

La normativa richiamata ha previsto anche una disciplina transitoria (art. 34, co. 21), disponendo che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, che non siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 (pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista). Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell’affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi previsti determina la cessazione dell’affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, è poi intervenuto l’articolo 13, co. 1, del D.L. 150/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2014) che ha prorogato la durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; tuttavia, tale proroga non si applica in ogni caso, ma limitatamente alle ipotesi in cui l’ente affidante, ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, abbia avviato le procedure di affidamento di servizi, con l’adozione e la pubblicazione della relazione che motiva l’affidamento prescelto. Il mancato rispetto del termine, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Disposizioni particolari sono state stabilite per gli “affidamenti diretti”, cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012. Per questi è stato previsto che, se sono assentiti alla data del 1° ottobre 2003 e riguardanti società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante, il 31 dicembre 2020 (art. 34, co. 22).

Al contempo, con la finalità di rendere più efficiente la gestione dei servizi, il legislatore ha definito una disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei SPL, contenuta nell’articolo 3-bis del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011), introdotto dall’art. 25, co. 1, del D.L. 1/2012 (convertito, con modificazioni, da L. n. 27/2012). Tale disposizione – che si applica solo ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica – attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di:

– individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. Gli ambiti devono essere: ottimali, omogenei, di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. E’ riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa. Ciò purché la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio;

– istituire o designare gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali; ad essi la legge riserva in via esclusiva le seguenti funzioni: organizzazione del servizio; scelta della forma di gestione; affidamento della gestione; controllo della gestione; determinazione delle tariffe all’utenza (art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011, introdotto dall’art. 34 del D.L. n. 179/2012).

È, in ogni caso, fatta salva l’organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori alla dimensione provinciale, anche sulla base di direttive europee.

La clausola di salvaguardia introdotta viene giustificata con la necessità di coordinare tali disposizioni con le normative di settore che prevedono l’organizzazione di singoli servizi pubblici locali secondo ambiti territoriali ottimali. In particolare, ai sensi dell’articolo 147 del Codice ambientale, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (L. 36/1994). Analoga organizzazione territoriale è prevista dall’articolo 200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

In base al testo originario del decreto, le regioni avrebbero dovuto provvedere alla definizione del perimetro degli ambiti e alla designazione dei relativi enti di governo entro il 30 giugno 2012, termine la cui inutile decorrenza autorizzava il Consiglio dei Ministri ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tutela dell’unità giuridica ed economica. Nel corso della attuale legislatura, su tale disciplina, è intervenuto il citato articolo 13 del D.L. n. 150/2013 (comma 2) che ha previsto due ipotesi:

– mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011;

– mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014.

Dissesto idrogeologico (commi da 2 a 5)

I commi da 2 a 5 contengono una serie di norme principalmente finalizzate all’utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi.

Si tratta di disposizioni che si innestano su quelle recentemente dettate dal comma 111 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dall’art. 10 del D.L. 91/2014, e che sono finalizzate a disciplinare il recupero delle risorse finanziarie inutilizzate e la loro programmazione a decorrere dal 2015.

Con il comma 111, in estrema sintesi, sono state dettate norme principalmente finalizzate a convogliare le risorse disponibili (derivanti principalmente dagli stanziamenti destinati dall’art. 2, comma 240, della L. 191/2009, a piani straordinari contro il rischio idrogeologico da attuare mediante accordi di programma) agli interventi cantierabili nel 2014. Una delle principali finalità dell’art. 10 del D.L. 91/2014 è stata invece quella di sancire il passaggio delle funzioni dai commissari straordinari ai Presidenti delle regioni.

Il comma 2 dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell’ambiente. Gli interventi sono invece individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del medesimo Ministero, ed attuati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati aggiunti quattro periodi, dopo il secondo periodo del comma 2, al fine di disciplinare l’utilizzo delle risorse finalizzate, a partire dalla programmazione 2015, al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il primo dei quattro periodi aggiuntivi prevede che le citate risorse siano prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva acque (2000/60/CE) e della direttiva alluvioni (2007/60/CE).

Il successivo periodo dispone che gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare ulteriormente l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua, ma al contrario tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata.

Il terzo dei quattro periodi aggiuntivi prevede che, agli interventi integrati succitati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, sia destinata, in ciascun accordo di programma, una quota minima del 20% delle risorse.

L’ultimo dei quattro periodi aggiuntivi stabilisce che, negli interventi integrati suddetti, assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti (a partire dai decreti attuativi del D.L. 180 del 1998 fino ai decreti attuativi dell’art. 2 del D.L. 262 del 2006) per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l’affidamento dei lavori nonché per gli interventi che risultino difformi dalle finalità suddette. L’espletamento degli accertamenti e dei sopralluoghi necessari all’istruttoria è affidato all’ISPRA, che vi dovrà provvedere entro il 30 novembre 2014.

Le risorse così revocate confluiranno in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’ambiente.

Il comma 4 consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi, tramite apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati il comma in esame è stato modificato al fine di prevedereche per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni, i Presidenti delle Regioni (subentrati ai Commissari straordinari) possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, non solamente di società in house (come prevede il testo vigente), ma di tutti i soggetti pubblici e privati, purché nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

Il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.

Il comma 8, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevede l’assegnazione alle regioni (previa istruttoria del Ministero dell’ambiente, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il D.P.C.M. 27 maggio 2014) la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato aggiunto un comma 8-bis, in materia di esclusione dei sedimenti dalla normativa sui rifiuti.

Tale comma prevede l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti – che il testo vigente dell’art. 185, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, prevede si applichi ai sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi – anche, alle medesime condizioni e per le stesse finalità, per i sedimenti spostati nell’ambito delle pertinenze idrauliche.

Il comma 9 precisa che nelle attività di pianificazione, istruttoria e ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico opera di concerto con il Ministero dell’ambiente.

Con una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato previsto che la struttura di missione – nelle attività pianificatorie, suddette – opera di concerto non solo con il Ministero dell’ambiente (come prevede il testo vigente) ma anche, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato, inoltre, inserito un comma 9-bis con il quale si estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Sistemi di collettamento, fognatura e depurazione (comma 1, lettera l), e commi 6-7)

Autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi sugli impianti

La lettera l) del comma 1 integra il testo del comma 6 dell’art. 124 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell’UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

Istituzione di un fondo revoche per il finanziamento degli interventi e nomina di commissari straordinari

I commi 6 e 7 hanno l’obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’UE concernenti l’applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

A tal fine il comma 6 prevede l’istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell’ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014:

  • non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti;
  • e risultino accertati (sulla base di verifiche tecniche effettuate dall’ISPRA) oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici.

Lo stesso comma disciplina in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo.

Il comma 6 stabilisce che la procedura di revoca dovrà terminare entro il 31 dicembre 2014. Il comma 6 dispone infatti che entro il 31 ottobre i presidenti delle regioni o i commissari straordinari comunichino al Ministero dell’ambiente l’elenco degli interventi a cui revocare le risorse e che l’ISPRA effettui le verifiche di competenza entro i successivi 60 giorni.

Il comma 6 prevede che i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L’utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all’avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale.

Sull’affidamento al gestore unico si ricordano le disposizioni dettate dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo in esame. Il gestore unico è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all’entità degli investimenti da finanziare.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il comma in esame al fine di prevedere che le risorse del FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 e revocabili (alle condizioni indicate dalla norma, per garantire il finanziamento del fondo istituito dal comma in esame) siano non solo quelle destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque, ma in generale quelle afferenti interventi nel settore idrico. Tra le ipotesi di revocabilità delle risorse viene inserita, in aggiunta a quelle previste, anche l’inerzia del soggetto attuatore. Con riferimento alla parte della norma che fa salve le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/2012, essa viene estesa anche alle previsioni della delibera CIPE 21/2014 (di riprogrammazione delle risorse del FSC e delle modalità per il loro utilizzo) ed inoltre viene chiarito che tali previsioni restano ferme per quanto non diversamente previsto dal comma in esame.

Il comma 7, per le medesime finalità di accelerazione degli interventi, consente la nomina, da parte del Governo, di commissari straordinari e ne disciplina i poteri.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il comma in esame al fine di prevedere che l’attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo – finalizzata ad accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane – non è obbligatoria, ma facoltativa. Il termine per l’attivazione della procedura (scaduto il 30 settembre scorso) viene differito al 31 dicembre 2014.

Sempre nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta un’integrazione al comma 7, stabilendo che ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

Procedure di contenzioso

Il 10 aprile 2014 la Corte di giustizia europea ha dichiarato l’inadempienza dell’Italia per il mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), condannandola al pagamento delle spese (Causa C-85/13).

La sentenza è stata pronunciata in seguito al ricorso presentato dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2034.

L’articolo 3 della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché tutti gli agglomerati urbani siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. In particolare, per quelli con più di 10.000 abitanti e le cui acque reflue si immettono in acque recipienti considerate, ai sensi del successivo articolo 5, aree sensibili, il termine a provvedere è fissato al 31 dicembre 1998. L’articolo 4 dispone l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. L’articolo 5 dispone che gli Stati membri individuano le aree sensibili e provvedano affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello secondario, entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti. L’articolo 10, infine, dispone che gli Stati membri provvedano affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane garantiscano prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e, nella progettazione, si tenga conto delle variazioni stagionali di carico.

In relazione a tali disposizioni, la Corte di giustizia ha accertato, come richiesto dalla Commissione europea, l’incompletezza dei dati presentati dalle autorità italiane sul numero dei comuni i cui impianti di trattamento delle acque reflue non risultavano conformi a quanto disposto dalla normativa europea e l’esistenza di agglomerati in cui persistevano situazioni di non conformità alla direttiva.

Nel corso della procedura di infrazione che ha portato alla sentenza di condanna della Corte di giustizia, la Commissione ha progressivamente ridotto il numero dei comuni giudicati non conformi (dai 159 iniziali a 41) mentre il governo italiano ha ammesso l’inadempimento limitatamente a 36 agglomerati e, rispetto ai rimanenti agglomerati, ha fatto riferimento ad analisi di controllo successive alla scadenza del termine previsto dal parere motivato (due mesi a decorrere dal 20 marzo 2011).

Tale sentenza segue quella del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) relativa alla procedura di infrazione 2004/2034, con la quale la Corte europea ha dichiarato l’inadempimento dell’Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il termine previsto del 31 dicembre 2010, come previsto dalla direttiva 91/271/CE.

Con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271CEE, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (2014/2059), inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE, per la non conforme applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane.

La procedura di infrazione segue l’espletamento della fase precontenziosa (EU-Pilot 1976/11/ENVI) in cui la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazione sulla situazione di 1.007 agglomerati urbani, nonché su tutti i comuni con più di 2.000 abitanti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e, infine, su ulteriori 107 agglomerati per i quali è stato comunicato l’impiego di sistemi individuali o altri sistemi adeguati. Ulteriori richieste di dati su altri comuni sono stati inviate successivamente alle autorità italiane. Le risposte fornite, in data 16 settembre 2011, 23 gennaio 2012, 29 maggio 2012 e 11 luglio 2013, non sono state giudicate sufficienti dalla Commissione che, pertanto, ha deciso l’apertura della procedura di infrazione.

I rilievi della Commissione riguardano la conformità del sistema di depurazione delle acque reflue nei comuni indicati rispetto alla direttiva. In particolare:

articolo 3: la non conformità riguarda la non dimostrata esistenza di un sistema di raccolta delle acque reflue, l’inadeguatezza dei sistemi individuali o di altri sistemi adeguati (IAS), l’insufficienza delle informazioni fornite, la mancata giustificazione della riduzione dei carichi attribuiti ad alcuni agglomerati;

articolo 4: la mancanza o l’insufficienza delle informazioni fornite dall’Italia inducono la Commissione a concludere che gli impianti esistenti non garantiscono il trattamento adeguato delle acque reflue;

articolo 5: la Commissione contesta la mancanza o l’insufficienza di informazioni relative agli impianti serventi aree sensibili e bacini drenanti di aree sensibili.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che l’Italia sia venuta meno agli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE in un numero consistente di agglomerati con più di 2.000 abitanti, alcuni dei quali scaricano in aree sensibili, violando sistematicamente la direttiva. Inoltre, la Commissione ritiene che tale situazione sia estremamente preoccupante considerando che per alcuni di tali agglomerati la violazione era già stata accertata dalle precedenti sentenze della Corte di giustizia europea relative alle procedure di infrazione n. 2004/2034 e 2009/2034.

Articolo 7, commi 9-ter – 9-sexies

(Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015.
9-quater. Il comma 9 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
«9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l’anno 2012, euro 20 milioni per l’anno 2013, euro 20 milioni per l’anno 2014, euro 25 milioni per l’anno 2015 ed euro 25 milioni per l’anno 2016».
9-quinquies. Il comma 367 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis».
9-sexies. Le disposizioni previste dall’articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 2013. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014.

I commi da 9-ter a 9-sexies, inseriti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, introducono disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 nonché per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013.

In particolare, il comma 9-ter proroga di un anno, quindi al 31 dicembre 2015, il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto.

Il comma 9-quater autorizza la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016 per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni con contratti di lavoro flessibile autorizzate (dal comma 8 dell’art. 3-bis del D.L. 95/2012) per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del maggio 2012 nelle succitate regioni.

Si fa notare che il citato comma 8 ha autorizzato le assunzioni solamente nel triennio 2012-2014, prevedendo per i relativi contratti una scadenza non successiva al 31 dicembre 2014 e che il successivo comma 9 ha disciplinato la copertura finanziaria dei relativi oneri fino a tutto il 2014.

Il comma 9-quinquies riscrive il comma 367 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) – che già aveva prorogato le citate possibilità assunzionali fino a tutto il 2015, nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità intestate ai Commissari – al fine di prorogare le citate possibilità assunzionali per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Il comma 9-sexies estende ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 ed individuati dal Commissario delegato, le disposizioni che l’art. 1 del D.L. 74/2014 ha dettato in favore delle popolazioni della provincia di Modena colpite dall’alluvione del gennaio 2014 e dalla citata tromba d’aria, nonché per i comuni del modenese e del bolognese colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014.

Si rammenta che l’ordinanza di protezione civile n. 83/2013 ha nominato il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito l’Emilia Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 e il giorno 3 maggio 2013.

Articolo 7, comma 9-septies

(Utilizzo delle disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione )

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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9-septies. All’articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «della programmazione 2007-2013» sono sostituite dalle seguenti: «delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020».

Il comma 9-septies novella il comma 120 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), prevede l’utilizzo, anche delle disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013, al fine di destinare una quota di 100 milioni di euro (sulla base del subemendamento 0.7.146.1), a valere sulla quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2014 (sulla base del subemendamento 0.7.146.1) ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’incremento a 100 milioni sembra intendersi operante sia sulla quota destinata al Fondo per le emergenze nazionali, sia sull’importo destinato a interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2009 in considerazione del fatto che il subemendamento integra le novelle al comma 120 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 sostituendo le parole “50 milioni”, che nel medesimo comma 120 ricorrono due volte, con le parole “100 milioni”.

Le risorse del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020 iscritte in bilancio per l’anno 2014 sono pari a 50 milioni di euro (quale quota parte dei complessivi 54,8 miliardi programmati per l’intero periodo 2014-2020, ai sensi della legge di stabilità 2014). Su questa quota stanziata in bilancio, la legge di stabilità ha già disposto alcune specifiche riserve di destinazione, da assegnare da parte del CIPE in sede di programmazione delle risorse del Fondo medesimo.

Articolo 7, comma 9-octies

(Riparto delle risorse per il sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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9-octies. Al comma 256 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni Basilicata e Calabria, si provvede all’individuazione delle modalità di ripartizione tra le regioni interessate e delle finalità di utilizzo, anche per quanto concerne gli interventi di ricostruzione relativi a edifici privati e ad uso produttivo, delle predette risorse, che sono riversate nelle contabilità speciali di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 82 del 24 maggio 2013 e n. 98 del 25 giugno 2013, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013 e n. 153 del 2 luglio 2013. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di ripartizione delle risorse finalizzate ad assicurare l’autonoma sistemazione dei cittadini la cui abitazione principale è stata oggetto dell’ordinanza di sgombero di cui al comma 351.».

Il comma 9-octies, inserito nel corso dell’esame da parte della camera dei deputati, disciplina le modalità di riparto e le finalità di utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 256, della L. 147/2013) per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

Il comma aggiuntivo in questione demanda l’individuazione delle citate modalità e finalità (anche per quanto riguarda la ricostruzione di edifici privati e ad uso produttivo) ad un apposito D.P.C.M. (emanato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, d’intesa con le regioni interessate) e prevede il versamento di tali risorse sulle contabilità speciali nn. 5732 e 5741.

Viene altresì previsto che con il medesimo D.P.C.M. siano definite le modalità di riparto delle risorse finalizzate ad assicurare l’autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero.

Le citate contabilità speciali, inizialmente affidate ai commissari delegati, sono state intestate – in seguito all’emanazione delle ordinanze di protezione civile nn. 82 e 98 del 2013, che hanno disposto il subentro delle strutture regionali nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi –al Dirigente del Settore protezione civile della regione Calabria (fino al 30 maggio 2015, dall’ordinanza n. 82) e al Dirigente pro-temporedell’Ufficio di protezione civile della regione Basilicata (fino al 2 luglio 2015, dall’ordinanza n. 98).

Articolo 8

(Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 1. Identico:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; a) identica;
a-bis) integrazione dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; b) identica;
c) proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare; c) identica;
d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimiprevisti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE. d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni;
d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.
1-bis. La proposta di regolamentazione è sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

L’articolo 8, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, autorizza il Governo all’adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare – secondo quanto esplicitato dalla norma – disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo.

In particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, deve essere adottato un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in base ad una serie di principi e criteri direttivi elencati nella norma tra i quali figura:

a) il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) l’indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

L’art. 15 reca disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e in particolare disciplina l’abrogazione delle leggi. Secondo il dettato dell’art. 15, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore

c) la proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;

d) il divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE, relativa ai rifiuti, recepita con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, con cui è stato modificato il D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente).

La Camera dei deputati, nel corso dell’esame in prima lettura, ha inserito al comma 1 le lettere a-bis), d-bis) ed-ter).

La lettera a-bis) del comma 1, introduce – tra i principi e i criteri direttivi, elencati alle lettere da a) a d) del comma 1, per l’adozione del regolamento di delegificazione finalizzato al riordino e alla semplificazione della disciplina riguardante la gestione delle terre e delle rocce da scavo – il criterio relativo al deposito temporaneo.

In particolare, si prevede l’integrazione dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, che reca la definizione di “deposito temporaneo” ai fini della parte quarta del medesimo decreto legislativo (che reca norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), prevedendo l’adozione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo.

Conseguentemente, viene modificata la rubrica dell’articolo 8 sostituendo il riferimento alla disciplina semplificata “del deposito preliminare alla raccolta” con il riferimento alla disciplina semplificata del “deposito temporaneo”.

Si rammenta che, ai sensi della lettera bb) del comma 1 dell’articolo 183 del d.lgs. 152/2006, il “deposito temporaneo” è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni elencate nella medesima lettera bb).

Con la lettera d-bis) del comma 1 vengono inserite, tra i principi e i criteri direttivi per l’adozione del regolamento di delegificazione in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, la razionalizzazione e la semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati.

La norma fa riferimento ai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione sia non superiore a 6.000 metri cubi di materiale, in virtù del richiamo all’art. 226, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

Il comma 7 dell’articolo 266 del d.lgs. 152/2006 demanda a un decreto interministeriale – che non è mai stato adottato – la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. Il comma 1 dell’articolo 41-bis del D.L. 69/2013 reca, in relazione a quanto disposto dall’art. 266, comma 7, del d.lgs. 152/2006, norme volte a disciplinare l’utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al D.M. 161/2012 (regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo).

Con la lettera d-ter) è inserita, tra i principi e i criteri direttivi per l’adozione del regolamento di delegificazione in materia di gestione di rocce da scavo, la garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti, e comunque coerenti con la normativa europea.

La procedura disciplinata dal presente articolo per l’adozione del regolamento di delegificazione appare discostarsi dal modello delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto non indica le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento e, anziché definire le “norme generali regolatrici della materia”, indica tre finalità (inclusa quella abrogativa), che sono qualificate come “principi e criteri direttivi”.

Il decreto ministeriale n. 161/2012, emanato ai sensi dell’articolo 49 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, si applica alla gestione dei materiali da scavo (suolo, sottosuolo con eventuale presenza di materiali di riporto), con l’esclusione dei materiali provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte quarta del D.Lgs 152/2006.

Il D.M. 161/2012 ha dettato in particolare le condizioni per cui le terre e le rocce da scavo sono considerati sottoprodotti e non rifiuti, e sono pertanto conseguentemente, disciplinati dall’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

II campo di applicazione del D.M. n. 161/2012, definito dall’art. 184-bis, comma 2-bis del D.Lgs n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 41, comma 2, del D.L 69/2013, e dall’art. 3 del medesimo decreto ministeriale, riguarda solo le terre e le rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e da autorizzazione integrata ambientale (AIA), con esclusione dei materiali indicati dall’art. 109 del D.Lgs. 152/2006, sull’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (vale a dire: materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; inerti, materiali geologici inorganici e manufatti; materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l’attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri; fondali marini movimentati durante l’attività di posa in mare di cavi e condotte).

La procedura prevista per il riutilizzo di questi materiali da scavo prevede un unico documento (PUT) da sottoporre alle competenti autorità per garantire il rispetto delle condizioni prescritte ai sensi dell’articolo 5 del suddetto D.M. in cui si disciplina in modo dettagliato i contenuti e le modalità di approvazione.

Con l’art. 41-bis del D.L. n. 69/2013, sono state introdotte ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo, al fine di introdurre una disciplina semplificata per i cantieri non soggetti a VIA o AIA, indipendentemente dalle dimensioni in termini di metri cubi, per cui il produttore delle terre deve dimostrare, tramite un’autodichiarazione, il rispetto di una serie di requisiti, come la certezza della destinazione di utilizzo e il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione previsti dal Codice dell’ambiente.

Il comma 1bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispone, nell’ambito dei principi e dei criteri direttivi per l’adozione del regolamento di delegificazione in materia di gestione di rocce da scavo, che la proposta di regolamento deve essere sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di trenta giorni e che il Ministero dell’ambiente è tenuto a pubblicare entro trenta giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Articolo 9, commi 1 e 2

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. Fatti salvi i casi previsti dall’articolo 57, comma 2, lettera c) e dall’articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: 1. Fatti salvi i casi previsti dall’articolo 57, comma 2, lettera c) e dall’articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:
a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; a) identica;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; b) identica;
c) all’adeguamento alla normativa antisismica; c) identica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. d) identica.
2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza: 2. Identico:
a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell’offerta di cui all’articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006; a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) i bandi di cui al comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante; b) i bandi di cui al comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
c) i termini di cui al comma 6 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati; c) i termini di cui al comma 6 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati, ad eccezione di quelli relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni;
d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell’importo della medesima categoria; d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del citato codice di cui aldecreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno diecioperatori economici;
e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. e) identica.

L’articolo 9, modificato nel corso dell’esame da parte della Camera dei deputati, è volto a qualificare come interventi di “estrema urgenza”, considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell’ente interessato, gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all’adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1).

Per l’avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni che modificano le procedure di scelta del contraente e le fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel D.Lgs. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) (comma 2).

Di seguito è riportata l’analisi della disciplina recata dall’articolo 9 in esame.

Il comma 1 dell’articolo 9 prevede che, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 57, comma 2, lettera c) e dall’articolo 221, comma 1, lettera d), del D. Lgs n. 163 del 2006, costituisce estrema urgenza, la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’Ente interessato, al fine di certificare, come indifferibili, gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

– alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (v. L. n. 508 del 1999), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente (lettera a);

– alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio (lettera b);

– all’adeguamento alla normativa antisismica (lettera c);

– alla tutela ambientale e del patrimonio culturale (lettera d).

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato modificato il comma 1 al fine di precisare che la qualificazione come interventi di “estrema urgenza” si applica ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria (vale a dire di importo fino a 5,186 milioni di euro).

Come già detto, la disposizione in esame fa salvi gli effetti recati dall’articolo 57, comma 2, lettera c) e dall’articolo 221, comma 1, lettera d), del D. Lgs n. 163 del 2006, che disciplinano i casi per l’applicazione della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e in quelli speciali (energia, acqua, trasporti, servizi postali, porti e aeroporti), di rilevanza comunitaria.

Gli articoli 57 e 221 disciplinano per le rispettive parti di competenza, i casi per l’applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in determinati casi, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre (comma 1, art. 57). Tale procedura è consentita tra l’altro, come specificato dal comma 2, lettera c) dell’art. 57, nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

La procedura negoziata, come specificato dall’art. 57, comma 6 prevede, ove possibile, l’individuazione da parte della stazione appaltante degli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, attraverso la selezione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. L’art. 221, comma 1 lettera d) prevede nei settori speciali, analogamente a quanto disposto dall’art. 57, l’adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando, nel caso specifico per l’estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, per l’ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili all’ente aggiudicatore.

Le principali modifiche, introdotte al comma 2, determinano per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria:

– la possibilità di stipulare il contratto, prima del termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (cd. meccanismo di stand still), ed anche nel caso in cui venga proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso, non vengono applicati i termini di sospensione obbligatoria della stipula del contratto alle condizioni fissate nella norma (lettera a);

La deroga opera attraverso la non applicazione dei commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 163 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la stipula del contratto, solo dopo che sono trascorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, e la sospensione dell’aggiudicazione del contratto, se proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

In particolare, il comma 10-ter dell’art. 11 stabilisce che, se proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare

– la possibilità di prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell’offerta, di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163 del 2006, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (lettera a). Nel corso dell’esame in prima lettura la Camera dei deputati ha eliminato la parte della disposizione che consente alle stazioni appaltanti tale possibilità;

– la pubblicazione dei bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro solo sul sito informatico della stazione appaltante (lettera b);

Il comma 5 dell’articolo 122 stabilisce in particolare che i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati: 1) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, 2) sul «profilo di committente» della stazione appaltante e 3) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune.

– il dimezzamento dei tempi di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate (lettera c);

Relativamente ai contratti pubblici sotto soglia, il comma 6 dell’art. 122 prevede in generale:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni;

La Camera dei deputati, nel corso dell’esame in prima lettura ha modificato le lettere a), b) e c) del comma 2,al fine di escludere, per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (disciplinati dalla parte II, titolo I, capo IV, del D.Lgs. 163/2006) e per gli appalti integrati (come definiti dall’art. 53 comma 2, lettere b) e c) del medesimo decreto) l’applicazione delle disposizioni di semplificazione dettate dalle medesime lettere con riferimento agli interventi oggetto dell’articolo in esame (edilizia scolastica, mitigazione dei rischi idrogeologici, adeguamento antisismico; tutela ambientale e del patrimonio culturale).

Per gli appalti ed i servizi citati:

  • restano quindi applicabili il comma 10 (che prevede un termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fino alla scadenza del quale il contratto non può comunque essere stipulato) e il comma 10-ter (che prevede la sospensione della stipula del contratto in caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare) dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, che la lettera a) disapplica in tutti gli altri casi;
  • restano valide le modalità di pubblicazione per i contratti di lavori pubblici sotto soglia dettate dal comma 5 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, in luogo della sola pubblicazione sul sito informatico della stazione appaltante previsto dalla lettera b);
  • non opera il dimezzamento dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, sancito dalla lettera c).

– la possibilità di affidare i lavori, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e ricorrendo alla procedura negoziata senza bando invitando un minimo di tre soggetti. Per tali lavori, è consentito l’aumento al 30 per cento dell’importo della categoria prevalente per l’affidamento dei lavori a terzi mediante sub appalto o sub contratto (lettera d);

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stata sostituita la lettera d) del comma 2 al fine di:

  • elevare da 3 a 10 il numero di operatori economici da invitare per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro). Per l’affidamento di tali lavori viene altresì eliminato il vincolo che gli importi complessivi devono essere inferiori alla soglia comunitaria;
  • eliminare la parte della disposizione che consente, per i lavori affidati in seguito agli inviti di cui al punto precedente e relativi alla categoria prevalente, l’affidamento a terzi mediante subappalto o subcontratto ma nel limite del 30% dell’importo della medesima categoria.

L’art. 122 del D.Lgs 163 del 2006, recante la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, stabilisce al comma 7 che i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura negoziata, prevista dall’articolo 57, comma 6 (vedisupra).

L’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all’ articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste.

– l’affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell’alta formazione artistica, museale e coreutica (AFAM) per importi fino a 200.000 euro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (lettera e).

L’art. 125 del D.Lgs. 163 del 2006 nell’ambito delle procedure per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture stabilisce tra l’altro che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici

Articolo 9, comma 2-bis

(Obblighi informativi per gli appalti di cui ai commi 1 e 2)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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2-bis. Gli appalti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Autorità nazionale anticorruzione può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 2-bis, che prevede, in ogni caso, l’assoggettamento degli appalti disciplinati dai commi 1 e 2, dell’articolo 9, del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura, ai seguenti obblighi:

  • obblighi informativi previsti dall’art. 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006), che impone alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di comunicare all’Osservatorio dei contratti pubblici, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, i dati concernenti il contenuto dei bandi (con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti), dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell’affidatario e del progettista, nonché, limitatamente ai settori ordinari, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale;
  • obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del decreto legislativo 33/2013(72) , vale a dire delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, nonché, nel caso di procedura negoziata senza bando, della delibera a contrarre.

Viene altresì stabilito che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può disporre controlli a campione sugli affidamenti.


72) Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Articolo 9, comma 2-ter

(Finanziamenti Banca europea degli investimenti)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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2-ter. All’articolo 20, comma 10-quinquies.1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo la parola: «investimenti» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,».

Il comma 2-ter dell’articolo 9 modificando il decreto-legge n. 185 del 2008, precisa che i soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) direttamente ovvero tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista.

Articolo 9, comma 2-quater

(Mutui per gli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM))

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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2-quater. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all’istruzione scolastica e» sono inserite le seguenti: «all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e».

Il comma 2-quater – inserito dalla Camera – dell’articolo 9 modifica l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), includendo il riferimento agli immobili di proprietà pubblica utilizzati per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) fra quelli per i quali le regioni, per la programmazione triennale 2013-2015, possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico.

L’articolo 10, comma 1, nel testo vigente, fa riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e agli immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, alla realizzazione di palestre nelle scuole e ad interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Ai fini indicati, è stato previsto lo stanziamento di contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2015. Le modalità attuative devono essere definite con un decreto interministeriale che al momento non risulta ancora adottato.

Articolo 9, comma 2-quinquies

(Finanziamento per l’edilizia scolastica e le attrezzature didattiche)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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2-quinquies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il comma 2-quinquies – inserito dalla Camera – dell’articolo 9 incrementa, per il 2014, di 2 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM, prevista in 10 milioni di euro annui dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ma ridotta di 1 milione di euro, a decorrere dall’anno 2014, dall’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito, con modificazioni, dallalegge 8 novembre 2013, n. 128). All’onere si provvede riducendo l’autorizzazione di spesa (di 3 milioni di euro per il 2014) prevista dall’articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 104 del 2013 per la corresponsione di premi a favore degli studenti iscritti, nell’anno accademico 2013-2014, presso le stesse Istituzioni AFAM.

Si segnala, per completezza d’informazione, che, nel parere all’Assemblea della Camera dei deputati sull’Atto Camera n. 2629-A, espresso nella seduta del 22 ottobre 2014, la V Commissione dichiara di aver preso atto delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo da cui si evince, tra l’altro, che l’utilizzo, nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2014, delle risorse di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2013, previsto dall’articolo 9, comma 2-quinquies, non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti.

Articolo 9, comma 2-sexies

(Esigenze di tutela dell’incolumità pubblica e lavori pubblici)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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2-sexies. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell’incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall’articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Il comma in esame – introdotto dalla Camera dei deputati stabilisce che le esigenze di tutela dell’incolumità pubblica figurino tra le “esigenze imperative connesse a un interesse generale” – in presenza delle quali il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010, art. 121) consente di conservare efficacia al contratto di aggiudicazione di lavori pubblici stipulato in violazione di legge, che sarebbe altrimenti da annullare.

Inoltre, nel caso di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi ovvero di redazione di verbale di somma urgenza per interventi connessi allo stato di calamità ovvero ancora nei casi di cui al comma 1, se le esigenze di incolumità pubblica vengono evidenziate dalla stazione appaltante dinanzi al TAR adito in sede cautelare, il giudice amministrativo può concedere la sospensione del provvedimento solo se ritenga che l’estrema gravità e urgenza che motivano la domanda cautelare siano prevalenti sulle esigenze di incolumità pubblica.

Il TAR dovrà fissare l’udienza per la discussione nel merito del ricorso entro 30 giorni dalla pronuncia in sede cautelare.

Le esigenze di incolumità pubblica, ovvero quelle di realizzare comunque le opere connesse alle procedure di appalto,sembrerebbero risultare pertanto prevalenti – se non altro in termini presuntivi – sulle esigenze di rispetto della legalità nelle procedure di appalto (v. efficacia del contratto annullabile).

Il riferimento alle procedure “avviate” parrebbe diretto ad applicare la nuova disposizione alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Potrebbe ritenersi suscettibile di approfondimento se la finalità di tutela dell’incolumità pubblica non debba essere dichiarata dalla stazione appaltante fin dall’inizio del procedimento per l’affidamento dei lavori e se la stessa non debba essere motivata in sede cautelare.

Articolo 9, comma 2-septies

(Contratti pubblici per la mitigazione del rischio idrogeologico)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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2-septies. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Il comma 2-septies, aggiunto dalla Camera dei deputati, esclude i lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e le regioni (ai sensi del comma 240 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2010 191/2009) dall’applicazione dei commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) che prevedono, rispettivamente, la stipula del contratto, solo dopo che sono trascorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte della stazione appaltante, e la sospensione dell’aggiudicazione del contratto, se proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

Articolo 10

(Disposizioni per il potenziamento dell’operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell’economia)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche: 1. Identico:
a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «dai medesimi promossa,» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),»; a) identica;
b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»; b) al comma 7, lettera b) le parole: «alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque»;
c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: «ammissibili a finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento»; c) identica;
d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: «con riferimento a ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),»; le parole: «con rinuncia all’azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole: «a condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o più convenzioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.» d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: «con riferimento a ciascun esercizio finanziario,» sono soppresse; le parole: «ai sensi del comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),»; le parole: «con rinuncia all’azione di regresso su CDP S.p.A.,» sono soppresse; le parole: «a condizioni di mercato» sono soppresse; alla fine della lettera sono aggiunte le seguenti parole: «Con una o più convenzioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia.»
2. Al comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea», sono aggiunte le seguenti: «enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,». 2. Identico.
2-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 7, lettera a), le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all’articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,»;b) al comma 11-bis, dopo le parole: «per l’effettuazione delle operazioni» sono inserite le seguenti: «adottate nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».

Il comma 1 integra le disposizioni concernenti i finanziamenti concessi nell’ambito della “gestione separata” (che utilizza la raccolta del risparmio postale garantita dallo Stato) e della “gestione ordinaria” (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) della Cassa depositi e prestiti.

A tal fine, vengono modificati in più punti i commi 7 e 11 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269/220321, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in società per azioni. In particolare la lettera a) estende il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite gestione separata, includendo, oltre quelle concernenti soggetti pubblici e quelle da loro promosse, già previste nella disciplina vigente, anche le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale, da individuare (lettera c) con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, come previsto dal medesimo articolo 5, alla lettera e) del comma 11. La lettera b) allarga invece il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria includendo le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinate non più solo alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche ma, in modo più ampio, anche ad iniziative di pubblica utilità nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con e L’integrazione approvata alla lettera b), estendendo gli interventi di CDP finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) ai territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy. La lettera d), infine, amplia le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell’ambito della gestione ordinaria A tal fine consente che la garanzia sulle esposizioni assunte (o previste) dalla Cassa non debba necessariamente articolarsi con riferimento a ciascun esercizio finanziario, prevede che il rilascio della garanzia medesima non richieda la rinuncia all’azione di regresso sulla Cassa ed, infine, nel ribadire la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato, elimina il requisito che debba trattarsi delle garanzie onerose concesse “ condizioni di mercato”. La disciplina dei criteri e delle modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia dello Stato è rimessa ad una o più convenzioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa.

Il comma 2 interviene sulla disciplina impositiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 per estendere il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europei anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri.

Il comma 2-bis, modificando la disciplina dell’attività di Cassa Depositi e Prestiti contenuta nel D.L. n. 269 del 2003, prevede che possano essere effettuate in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali le operazioni svolte da Cassa Depositi e Prestiti in seno alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e si affida a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione di criteri e modalità per l’effettuazione di dette operazioni.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. All’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: Identico.
a) al comma 1, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche», e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50»;
b) al comma 2-ter, le parole: «di rilevanza strategica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche» e la parola: «200» è sostituita dalla seguente: «50».
c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: «2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l’importo di 2 miliardi di euro.».

L’articolo 11 modifica la disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l’ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell’opera al di sopra del quale viene concesso l’incentivo. Viene chiarito che il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l’importo di 2 miliardi di euro.

A seguito degli interventi apportati con il decreto-legge 179/2012(73) e modificati con il decreto-legge 69/2013(74) , il legislatore ha delineato tre modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:

  • in via sperimentale, viene introdotto un credito d’imposta per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro (articolo 33, comma 1); esso spetta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 200 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera stessa; l’opera non deve usufruire di contributi pubblici a fondo perduto e deve essere accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario (PEF). Il credito di imposta deve essere stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del PEF e comunque entro il limite massimo del 50% del costo dell’investimento;
  • è prevista l’esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro con i requisiti sopra descritti (comma 2-ter dell’articolo 33), cumulabile con la misura precedente;
  • in alternativa alle misure sopra descritte, si conferma la possibilità di “defiscalizzazione” delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 183 del 2011 e della Delibera Cipe 18 febbraio 2013, n. 1), consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto.

Un’ulteriore misura riguarda la tassazione agevolata dei cd. project bond (ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge83/2012(75) ) con l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 12,5% sulle emissioni obbligazionarie effettuate nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 da parte delle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità.

Si segnala che tale norma è modificata dall’articolo 13 del presente decreto-legge.

In primo luogo, con riferimento al credito d’imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali mediante contratti di partenariato pubblico-privato, il comma 1, lettera a) elimina il riferimento al requisito della “rilevanza strategica nazionale” dell’opera, che viene sostituito con la presenza nell’opera in “piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche”. Inoltre, il valore dell’opera al di sopra del quale viene concesso il credito d’imposta viene ridotto da 200 a 50 milioni di euro (attraverso una modifica al comma 1 dell’articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012).

I medesimi requisiti sono modificati per quanto riguarda l’esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre per nuove opere di importo superiore a 50 milioni di euro (comma 1, lettera a), che modifica il comma 2-ter dell’articolo 33).

In entrambi i casi l’approvazione della progettazione definitiva dell’opera deve avvenire entro il 31 dicembre 2016.

Il comma 1, lettera c) – mediante l’introduzione di un nuovo comma 2-quinquies al citato articolo 33 – chiarisce che il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l’importo di due miliardi di euro.

In sostanza la norma sostituisce il requisito della rilevanza strategica dell’opera per l’accesso alle agevolazioni in commento con un limite di due miliardi di euro al valore delle opere sprovviste di tale requisito.


73) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

74) Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”.

75) D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

Articolo 12

(Potere sostitutivo nell’utilizzo del fondi europei)

Testo del decreto-legge
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Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall’UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l’attribuzione ad altro livello di governo. 1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall’UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, fermo restando il principio di territorialità, anche prevedendone l’attribuzione ad altro livello di governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall’UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica. 2. Identico.
3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell’attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 3. Identico.
3-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 12 reca norme sull’utilizzazione dei fondi strutturali europei, affidando nuove funzioni al Presidente del Consiglio dei ministri al fine di accelerare l’impiego delle relative risorse ed evitare il rischio di incorrere nell’attivazione delle sanzioni comunitarie, consistenti nel definanziamento delle risorse medesime(76) .

In particolare, il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata (che si dovrà esprimere nel termine di 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso), la facoltà di proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento dell’attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall’Unione europea, ovvero dell’utilizzo dei fondo nazionali per le politiche di coesione. Una modifica apportata dalla Camera dei deputati specifica che la proposta di definanziamento e di riprogrammazione delle risorse non impegnate, deve far salvo il principio di territorialità.

La norma prevede, inoltre, la possibilità che tali risorse possano anche essere attribuite ad altro livello di governo.

Si rammenta che l’obiettivo di riprogrammazione degli interventi nell’ambito dei fondi strutturali, con il fine ultimo di evitare il disimpegno automatico delle risorse programmate in sede comunitaria, è stato posto più volte nel corso degli ultimi anni, in cui sono state emanate diverse disposizioni legislative e amministrative. Tra i più recenti interventi, si ricorda la delibera del CIPE n. 1 del 2011, che ha definito le linee operative del “Piano per il Sud”, individuando un percorso per l’accelerazione e la riprogrammazione delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate, vale a dire sia quelle di carattere aggiuntivo previste dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate) sia quelle definite dai fondi strutturali dell’Unione europea, mediante la fissazione di target di impegno e di spesa certificata alla Commissione europea, che tuttavia non ottenne risultati significativi.

Nel novembre 2011, preso atto degli insoddisfacenti esiti di tale Piano, è stato poi adottato il “Piano di azione coesione”, con lo scopo di superare i ritardi che, a cinque anni dall’avvio dell’operatività dei fondi strutturali 2007-2013, ancora caratterizzavano l’utilizzo dei fondi strutturali medesimi, e rispondere alle richieste di intervento in tal senso dell’Unione europea. Il Piano definiva un’azione strategica di concentrazione degli investimenti in quattro ambiti prioritari di interesse strategico nazionale (Istruzione, Agenda digitale, Occupazione e Infrastrutture ferroviarie), attingendo ai fondi che si rendono disponibili, attraverso una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale degli interventi dei fondi strutturali, nell’ambito dei programmi operativi delle Regioni Convergenza e, in parte, dei programmi delle altre regioni del Mezzogiorno (Sardegna, Molise e Abruzzo), che, dato il forte ritardo di attuazione, rischiano il disimpegno automatico delle risorse comunitarie(77) .

Da ultimo, l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 76 del 2013(78) , al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013, disponeva per le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati (PON e POIN) di avviare entro il 28 luglio 2013 le necessarie procedure atte a modificare i pertinenti programmi, sulla base della vigente normativa europea. Inoltre il comma 2 prevede che il Gruppo di Azione Coesione – istituito con il decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012 – provvede a determinare le rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di azione coesione, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure medesime.

Il comma 2 attribuisce al Presidente del Consiglio l’esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi e interventi finanziati dai fondi strutturali o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse – anche con l’ausilio di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.

Anche l’attribuzione di poteri volti all’accelerazione dei procedimenti per l’utilizzo dei fondi strutturali europei è già stato più volte oggetto di recenti interventi normativi, a partire dal decreto legislativo n. 88 del 2011, emanato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, il quale ha previsto, all’articolo 3, comma 3, che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale – al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l’integrale utilizzo delle relative risorse dell’Unione europea assegnate allo Stato membro – adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi.

Nel 2013, il D.L. n. 101, all’articolo 10, ha istituito l’Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione, al fine di rafforzare l’azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, ripartendo, fermo restando le attribuzioni del Ministro delegato, le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri(79) e l’Agenzia.

In particolare, tra i compiti assegnati all’Agenzia per la coesione territoriale figura il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato(80) . Va inoltre rammentato che l’attività di monitoraggio risulta altresì attribuita al Gruppo di Azione Coesione, a norma dell’articolo 4 del D.L. n. 76 del 2013 già richiamato in commento al precedente comma 1 dell’articolo 12 in esame.

La disposizione, inoltre, nell’accentrare nella figura del Presidente del Consiglio l’esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sul rispetto della tempistica e degli obiettivi degli interventi, stabilisce altresì che lo stesso può avvalersi, a tale fine, anche delle amministrazioni statali e non statali dotati di specifica competenza tecnica.

Pur in considerazione della finalità di carattere generale che persegue la disposizione in esame, si segnala che mentre il riferimento alle amministrazioni statali consente di individuare, in sede di applicazione stessa, le amministrazioni, enti ed altri organismi interessati, la dizione “amministrazioni non statali” andrebbe invece meglio circostanziata, precisando se debba concernere solo soggetti appartenenti al perimetro delle amministrazioni pubbliche ovvero anche soggetti di diversa natura: quest’ultimo è il caso, ad esempio, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, soggetto già ricompreso nell’attività di accelerazione delle politiche di coesione dall’articolo 10 del D.L. n. 101 del 2013 in precedenza citato.

Il comma 3 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri i poteri sostitutivi già previsti dall’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 69 del 2013, in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell’attuazione di tali interventi.

La citata disposizione, al fine di accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali – per i casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti – relativi alla programmazione 2007-2013, dà facoltà al Governo, (facoltà ora affidata al Presidente del Consiglio) di sostituirsi all’amministrazione inerte o inadempiente, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi.

Va segnalato peraltro che precedentemente a quanto disposto dal decreto-legge n. 69 del 2013, una analoga disposizione – peraltro di portata più generale, in quanto non riferita ad alcun ciclo temporale di programmazione – era già contenuta all’articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 88 del 2011, con cui si dispone che in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall’Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l’unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall’articolo 8 della n. 131 del 2003, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di interventi sostitutivi.

Infine, il comma 3-bis, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero articolo.


76) Con riferimento alle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea, si ricorda che il mancato conseguimento degli obiettivi UE comporta, secondo i Regolamenti comunitari una riduzione delle risorse per il Fondo e per il Programma operativo interessato. Per il ciclo di programmazione 2007-2013, in base alla c.d. “regola dell’n+2”, per ogni annualità contabile delle risorse impegnate – per ciascun fondo (FSE, FESR) e programma operativo (PO) sul bilancio comunitario – la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente. Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale. Per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, il disimpegno si attiva dopo il terzo anno (regola n+3).

77) programmi in grave ritardo, ha mirato ad una concentrazione degli investimenti in quattro ambiti prioritari di interesse strategico nazionale (Istruzione, Agenda digitale, Occupazione e Infrastrutture ferroviarie), reperendo i necessari stanziamenti attraverso una riduzione della quota complessiva del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali nell’ambito dei programmi operativi regionali del Mezzogiorno, che è stato portato dal 50 al 25%, con conseguente riutilizzo delle risorse per il finanziamento, nelle medesime Regioni, delle azioni e degli interventi previsti nel Piano stesso. Il Piano, articolato in cinque fasi di riprogrammazione, ha determinato, nel suo complesso, una rimodulazione di risorse comunitarie per circa 13,5 miliardi di euro complessivi, di cui 11,5 miliardi quale riduzione delle risorse di cofinanziamento nazionale e 2,0 miliardi quale revisione interna dei programmi.

78) Recante interventi per la promozione dell’occupazione, Iva ed altre misure finanziarie urgenti, convertito dalla legge n.99 del 2013.

79) Alla Presidenza del Consiglio vengono, tra l’altro, assegnate: la promozione e il coordinamento dei programmi e degli interventi finanziati dai fondi strutturali, dei programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché delle attività di valutazione delle politiche di coesione; la raccolta ed elaborazione, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, di informazioni e dati sull’attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell’Unione europea, nonché sull’attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell’adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari; il supporto al Presidente o al Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione. Peraltro la Presidenza del Consiglio, al fine di rafforzare l’attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011, può avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (ex Sviluppo Italia).

80) Si ricorda infatti che ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 183 del 1987 la Ragioneria generale dello Stato attraverso l’Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) svolge, tra l’altro, specifiche attività connesse all’analisi e studio dei dati di attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei ed è responsabile del monitoraggio dei flussi finanziari tra l’Italia e l’Unione europea.

Articolo 13

(Misure a favore dei project bond)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni: 1. Identico:
a) all’articolo 157: a) identico:
1) al comma 1, le parole «del regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 100»; dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile»; le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile»; 1) al comma 1, le parole «del regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 100»; dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile»; le parole: «sono nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dematerializzati»; le parole «non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile»;
2) al comma 2, le parole: «I titoli e la relativa documentazione di offerta devono» sono sostituite dalle seguenti: «La documentazione di offerta deve»; 2) identico;
3) al comma 3, dopo le parole: «avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario» sono inserite le seguenti: «ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi»; 3) identico;
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 4) identico»;
4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito»;
b) all’articolo 159: b) identica;
1) al comma 1 dopo le parole: «gli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario»;
2) al comma 2-bis le parole: «di progetto costituite per» sono eliminate e sono sostituite con le parole «titolari di»;
c) All’articolo 160, comma 1, dopo le parole: «che finanziano» sono inserite le seguenti: «o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,»; dopo le parole «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i crediti,». c) identica;
d) All’articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole «Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori» sono inserite le seguenti: «e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 157 del presente decreto». d) identica.
2. All’articolo 2414-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.». 2. Identico.
3. All’articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 3. Identico.
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.».

L’articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cd. project bond, contenuta nell’articolo 157 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006).

In particolare

  • viene precisata la nozione di “investitori qualificati” cui è riservata la detenzione e circolazione dei project bond,coordinando tale definizione coi regolamenti Consob emanati in attuazione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 58/1998(81) ) TUF e chiarendo che per “investitori qualificati” si intendono anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati;
  • si interviene sul regime di circolazione dei project bond, che cessano di essere nominativi e potranno dunque essere dematerializzati;
  • si elimina l’obbligo di riportare anche sul titolo l’avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione;
  • si specifica che ai titolari di obbligazioni e titoli similari si applica la disciplina concernente il subentro nella concessione, il privilegio sui crediti e il limite di riduzione del canone di disponibilità;
  • è rimodellata la disciplina delle garanzie prestate sui predetti bond, che potranno essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante (tale modifica viene più in generale estesa alle obbligazioni);
  • per quanto riguarda il regime fiscale degli atti di costituzione e trasferimento di garanzia, si estende l’applicazione dell’imposta di bollo in misura agevolata (misura fissa pari a 200 euro) alle sostituzioni di garanzia relative all’emissioni di project bond e ai trasferimenti di garanzie, anche qualora derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito;
  • viene resa strutturale l’applicazione dell’aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica.

I “project bond”

La normativa riguardante i “project bond” è stata oggetto di profonde innovazioni già a partire dalla XVI legislatura. In particolare, con una prima novella all’articolo 157 del Codice dei contratti (contenuta nell’ articolo 41 del decreto-legge1/2012(82) ) è stato consentito alle società di progetto (di cui all’articolo 156 del medesimo Codice) e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche altri titoli di debito aventi scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile in tema di limiti quantitativi all’emissione di obbligazioni (limite del doppio del c.d. patrimonio netto ed altri conseguenti divieti).

Tali strumenti sono sottoscritti solo da investitori qualificati e la loro successiva circolazione deve avvenire tra i medesimi soggetti.

I project bond godono di un regime fiscale agevolato (articolo 1 del decreto-legge 83/2012(83) ): gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità sono soggette allo stesso regime fiscale agevolato previsto per i titoli del debito pubblico, ovvero ad una tassazione con aliquota al 12,5 per cento (in luogo dell’aliquota del 26 per cento stabilita in via generale dalla legge, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 66/2014(84) ). Nella formulazione originaria dell’articolo 1 del D.L. 83 del 2012 (modificato, come si vedrà in seguito, dalla disciplina in commento) si trattava di un regime temporaneo, che avrebbe trovato applicazione per le obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, ovvero entro il 26 giugno 2015.

Inoltre, i limiti di legge per la deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni non si applicano alle società che emettono project bond.

E’ previsto anche un regime fiscale agevolato anche per le garanzie rilasciate in rapporto ai project bond, nonché sulle relative operazioni. Più in dettaglio, si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a 200 euro, misura così stabilita dall’articolo 26 del D.L. n. 104 del 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2014) alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto (di cui al richiamato articolo 157 del Codice dei contratti pubblici). Tale regime si applica anche alle relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni. Per effetto delle norme contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013, le agevolazioni fiscali in materia di deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali hanno carattere strutturale.

Più in dettaglio, il comma 1, lettera a), n. 1 modifica il comma 1 dell’articolo 157, precisando la nozione di “investitori qualificati” cui è riservata la detenzione e circolazione dei project bond.

In particolare, le norme proposte specificano che si intendono tali i soggetti definiti dall’articolo 100 del TUF), in luogo di quelli individuati dal “regolamento di attuazione” (regolamento emittenti) del TUF.

Di conseguenza si tratta, ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF, degli investitori qualificati definiti dalla Consob con regolamento, in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie.

L’investitore “qualificato” è considerato tale – ai fini fiscali e finanziari – perché possiede conoscenze e competenze adeguate per assumere decisioni di investimento e valutare i relativi rischi.

In particolare, il già citato regolamento emittenti della Consob (articolo 34-ter, comma 1 del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato nel tempo) definisce come “investitori qualificati” i soggetti individuati dall’articolo 26, comma 1, lettera d) del regolamento intermediari (regolamento adottato con delibera n. 16190 del 2007, anch’esso successivamente modificato) e, in particolare i cd. “clienti professionali”, sia pubblici che privati, individuati nell’Allegato 3 del medesimo regolamento intermediari.

Il predetto Allegato 3 individua due categorie di clienti professionali: i cd. “clienti professionali di diritto”, per i quali la qualifica discende direttamente dalla norma, ed i “clienti professionali su richiesta”; essi sono tali perché gli intermediari possono riservare loro il medesimo trattamento previsto per i clienti professionali “di diritto”, purché ne facciano espressa richiesta e siano rispettati specifici criteri e procedure.

Il predetto allegato 3 enumera tra gli investitori qualificati “di diritto” gli intermediari autorizzati a operare sui mercati finanziari, dunque le banche, le imprese di investimento e di assicurazione, gli OICR, le SGR, le Sicav, i negoziatori sui mercati aderenti a servizi di liquidazione o a sistemi di compensazione e garanzia, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; gli agenti di cambio, gli investitori istituzionali che investono in strumenti finanziari, nonché le imprese che superino certi limiti dimensionali.

La norma in esame precisa altresì che per “investitori qualificati” si devono intendere anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati, secondo la nozione di controllo societario contenuta nel codice civile (all’articolo 2359).

Il primo comma del richiamato articolo stabilisce che sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Con un ulteriore gruppo di modifiche al comma 1 dell’articolo 157 del Codice appalti, il legislatore modifica anche il regime di circolazione dei project bond, i quali cessano di essere nominativi e potranno essere anche dematerializzati.

Le norme in esame modificano poi l’ambito applicativo di alcune disposizioni del codice civile a siffatti strumenti finanziari.

Come ricordato già in precedenza, all’emissione dei project bond non si applicano alcuni limiti relativi alle obbligazioni e ai titoli di debito. In particolare, si possono emettere obbligazioni al portatore o nominative anche per somme complessivamente eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato della società.

Inoltre non trovavano applicazione per i project bond gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del Codice civile. L’articolo 2413 del Codice civile vieta alla società emittente di ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se, rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione, non si rispetti il limite di cui al primo comma dell’articolo 2412, ovvero se sono state emesse obbligazioni al portatore o nominative per una somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione.

L’articolo 2414-bis disciplina la costituzione delle garanzie, mentre gli articoli da 2415 a 2420 recano la disciplina dell’assemblea degli azionisti (tra cui i casi di impugnazione delle deliberazioni da essa assunte, la nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti ed i relativi obblighi e poteri, le azioni individuali degli obbligazionisti e le modalità per il sorteggio delle obbligazioni).

Per effetto delle norme in esame si precisa che non trovano applicazione nei confronti dei project bond solo i primi due commi dell’articolo 2414-bis.

Troverà invece applicazione il comma 3 del predetto articolo, introdotto dalle disposizioni in esame (si veda il commento al successivo comma 2 dell’articolo 13 del provvedimento), il quale consente che le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – che assistono i titoli obbligazionari siano costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

Si segnala che una disposizione di rango analogo – estesa però anche ai titoli di debito, non solo alle obbligazioni – è contenuta nel nuovo comma 4-bis dell’articolo 157, introdotto dal successivo n. 4.

Le modifiche di cui al comma 1, lettera a), n. 2 intervengono invece sul comma 2 dell’articolo 157, eliminando l’obbligo di riportare sul titolo medesimo l’avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione; tale avvertimento verrà riportato unicamente sulla documentazione di offerta.

Con il successivo n. 3 si modifica il comma 3 dell’articolo 157, al fine di precisare che il sistema di garanzie di obbligazioni e titoli di debito opera non solo sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario, ma anche fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi.

Di conseguenza fino a tale data i project bond possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati.

Tale prescrizione era già contenuta nell’articolo 2 del D.M. 7 agosto 2012, col quale erano state specificate le modalità per la prestazione delle garanzie sui project bond.

Il comma 1, n. 4 della lettera a) aggiunge i commi 4-bis e 4-ter all’articolo 157.

Come già anticipato sopra, il comma 4-bis prevede che le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura – incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia – che assistono i project bond (emessi come obbligazioni o altri titoli di debito) possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

Il nuovo comma 4-ter lascia impregiudicato quanto previsto all’articolo 176, comma 12 del Codice dei contratti: tale norma consente al contraente generale di finanziare la quota di valore dell’opera da realizzare con anticipazione di risorse proprie mediante l’emissione di obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente.

Il comma 1, lettera b), n. 1, interviene sulla disciplina del subentro nella concessione di cui all’articolo 159 del Codice dei contratti, al fine di specificare che anche i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario sono inclusi nel novero degli enti finanziatori, che possono impedire la risoluzione di un rapporto concessorio, per motivi attribuibili al concessionario, designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente alle condizioni indicate nella norma. Viene inoltre specificato, al comma 2-bis del citato articolo 159, che la disciplina del suddetto subentro si applica alle società titolari di qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato (comma 1, lettera b), n. 2).

Ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, del Codice dei contratti, i contratti di partenariato pubblico privato sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.

Il comma 1, lettera c), estende anche ai titolari di obbligazioni e titoli similari la disciplina concernente i crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi, che hanno privilegio generale.

Il comma 1 dell’articolo 161 del Codice prevede che i predetti crediti hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali. Si ricorda che i privilegi rientrano tra le cause legittime di prelazione ai sensi dell’articolo 2741 del codice civile.

Il comma 1, lettera d), dispone che l’individuazione, nel contratto, del limite di riduzione del canone di disponibilità, superato il quale avviene la risoluzione del contratto medesimo, è a salvaguardia anche dei titolari di project bond. La norma modifica il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 160-ter del Codice dei contratti, che disciplina il contratto di disponibilità.

Il contratto di disponibilità è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un canone (art. 3, comma 15-bis, n.1 del Codice dei contratti).

Il comma 2 dell’articolo 13, in esame, introduce un nuovo comma (il terzo) all’articolo 2414-bis del codice civile che, come già anticipato (si veda il commento al comma 1) riguarda la costituzione di garanzie sulle obbligazioni emesse dalle società.

Per effetto delle norme in commento, le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, che verrà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.

Il comma 3 (modificando il già richiamato articolo 1 del D.L. n. 83 del 2012) incide sul regime fiscale dei project bond.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 3 modifica il comma 3 del richiamato articolo 1 del D.L. n. 83 del 2012, disponendo l’applicazione dell’imposta di bollo in misura fissa (200 euro) anche per le sostituzioni di garanzia relative all’emissioni di project bond e per i trasferimenti di garanzie, anche nel caso in cui derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito.

Infine, con la lettera b) del comma 3 si abroga il comma 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 83 del 2012, in tal modo rendendo strutturale l’applicazione dell’aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica (in luogo dell’aliquota del 26 per cento stabilita in via generale dalla legge, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014). Il comma abrogato limitava nel tempo l’applicazione di tale regime agevolato, che in precedenza era operativo per le sole obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, ovvero i titoli emessi entro il 26 giugno 2015.

Il 26 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2013)462), che istituisce un quadro comune per i fondi d’investimento che vogliono iniettare capitali in società e progetti a lungo termine (European Long-Term Investment Funds, ELTIF).

In linea con l’obiettivo di integrazione del mercato interno, la proposta legislativa mira a creare un quadro normativo armonizzato per gli ELTIF, al fine di garantire che siano identificabili come tali dagli investitori in tutta l’UE, garantendo la parità delle condizioni di concorrenza tra i diversi gestori di fondi di investimento a lungo termine.

A tal fine, la nuova disciplina stabilisce i requisiti minimi per gli ELTIF, ovvero:

  • le tipologie di attività in cui sarebbero autorizzati a investire, (infrastrutture, trasporti ed energia sostenibile);
  • le regole sulla distribuzione dei capitali per ridurre i rischi;
  • norme sulle informazioni che devono essere comunicate agli investitori.


81) Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

82) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

83) D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

84) Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di standard tecnici)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
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1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell’infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. 1. Non possono essere richieste da parte degli organi competentimodifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnicipiù stringenti rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell’infrastruttura o dell’opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

L’articolo 14 stabilisce che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici, che prescrivono livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea, e che tali modifiche devono essere eventualmente accompagnate da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria e da una stima dei tempi di attuazione dell’opera.

La Camera dei deputati ha modificato la rubrica dell’articolo, sostituendo il riferimento alla “norma overdesign” con “Disposizioni in materia di standard tecnici”.

La Camera dei deputati precisa che la formulazione delle richieste di modifiche dei progetti delle opere pubbliche deve provenire da parte degli organi competenti e che tali richieste di modifica devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da un’analisi di sostenibilità economica e finanziaria non solo per il gestore dell’infrastruttura, ma anche per il gestore dell’opera. Inoltre, la Camera dei deputati prevede che non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici, più stringenti rispetto a quelli (anziché superiori a quelli minimi) definiti a livello europeo. La modifica, pertanto, estende alla progettazione delle opere pubbliche la disciplina vigente in materia di divieto di overdesign per la progettazione e la costruzione delle infrastrutture ferroviarie nazionali.

Con il termine overdesign si intende la progettazione e la realizzazione di un’opera in maniera sovradimensionata, ossia con criteri di dimensionamento, sicurezza, accessibilità, portati all’eccesso considerati superiori rispetto alle reali necessità e a quanto richiederebbe il suo utilizzo tipico.

L’articolo 53, commi 4 e 5, del decreto-legge 1/2012(85) ha introdotto un divieto di overdesign per la progettazione e la costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali e gli adeguamenti di quelle esistenti, stabilendo anche in questo caso l’esclusione dall’applicazione di parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell’UE.


85) D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

Articolo 15

(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

Testo del decreto-legge
——–
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
——–
1. Il Governo promuove l’istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione. 1. Il Governo promuove l’istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l’altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L’intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. 2. Identico.
3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall’ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d’Italia. 3. Identico.
4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito. 4. Identico.
5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d’Italia. 5. Identico.
6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l’esclusione delle offerte che: 6. Identico.
a) pur tenendo conto della tipologia d’investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;
b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;
c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L’offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.
7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell’economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse. 7. Identico.
8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull’operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione. 8. Identico.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo. 9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 promuove l’istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, avente lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da “equilibrio economico positivo” e che necessitino di adeguata patrimonializzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 individua lo scopo del Fondo nel sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l’altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato.

L’intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

Il comma 3 prevede che potranno sottoscrivere quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei “prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie”, risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d’Italia.

Si ricorda che il regolamento emittenti della Consob (articolo 34-ter, comma 1 del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato nel tempo) definisce come “investitori qualificati” i soggetti individuati dall’articolo 26, comma 1, lettera d) del regolamento intermediari (regolamento adottato con delibera n. 16190 del 2007, anch’esso successivamente modificato) e, in particolare i cd. “clienti professionali”, sia pubblici che privati, individuati nell’Allegato 3 del medesimo regolamento intermediari. Il predetto Allegato 3 individua due categorie di clienti professionali: i cd. “clienti professionali di diritto”, per i quali la qualifica discende direttamente dalla norma, ed i “clienti professionali su richiesta”; essi sono tali perché gli intermediari possono riservare loro il medesimo trattamento previsto per i clienti professionali “di diritto”, purché ne facciano espressa richiesta e siano rispettati specifici criteri e procedure. Il predetto allegato 3 enumera tra gli investitori qualificati “di diritto” gli intermediari autorizzati a operare sui mercati finanziari, dunque le banche, le imprese di investimento e di assicurazione, gli OICR, le SGR, le Sicav, i negoziatori sui mercati aderenti a servizi di liquidazione o a sistemi di compensazione e garanzia, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; gli agenti di cambio, gli investitori istituzionali che investono in strumenti finanziari, nonché le imprese che superino certi limiti dimensionali.

Ai sensi del comma 4, Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

Il comma 5 affida la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all’apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell’articolo 35 del TUF (d. Lgs. n. 58 del 1998), dalla Banca d’Italia.

Con il comma 6 sono specificate le caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo, con l’obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo, prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo, e quelle che non prevedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l’offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

Ai sensi del comma 7, il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. Deve inoltre rendere note ai sottoscrittori ed al Ministero dell’economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse.

Il comma 8 impone al medesimo soggetto di trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull’operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione.

Infine il comma 9 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell’intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito può essere utile rammentare che negli ultimi anni è cresciuto il ruolo svolto nell’ambito delle politiche di sostegno alle imprese da parte della Cassa Depositi e prestiti (CDP).In primis (per effetto del combinato disposto dell’articolo 22 del decreto-legge n. 185 del 2008 e dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge n. 5 del 2009), è stata autorizzata la CDP ad utilizzare, sia pure non direttam