Depenalizzazione e abrogazione dei reati. I nuovi illeciti civili e amministrativi

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 15 gennaio scorso, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato in esame definitivo  due decreti legislativi recante disposizioni in materia di depenalizzazione  e abrogazione di reati ed introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 2 e 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

L’obiettivo della riforma è quello di trasformare alcuni reati in illeciti amministrativi, anche per deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, e per rendere più effettiva la sanzione, e costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato.

Con il primo decreto, vengono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale. Rimangono dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.

Con il secondo decreto vengono trasformati in illeciti civili alcuni reati penali.  Il catalogo degli illeciti civili comprende l’ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.

La persona offesa potrà così ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l’indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario dello Stato.

Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie del passato che tuttavia colpiscono condotte oggi in espansione, quale l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura

Redazione

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