Si tratta cioè di definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.
Comma 900
“All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita’ tecnica»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Al fine di promuovere l’effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all’articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi’: a) in conformita’ alle definizioni, alla disciplina e alle finalita’ del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia; b) la designazione della Banca d’Italia quale autorita’ competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato quale autorita’ competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali. 4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell’effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l’efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessita’ di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalita’ ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonche’ di promuovere l’efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell’autonomia contrattuale delle parti»; c) al comma 5, le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalita’ e i termini» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita’, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».