La tesi dei Ministeri era articolata su due livelli. In primo luogo la prima argomentazione si fondava sull’assunto che a fondamento della concessione dello status si ponesse una potestà discrezionale. In secondo luogo, si riteneva che i benefici derivassero dal rapporto lavorativo, e dunque, per il personale non privatizzato, la giurisdizione fosse del TAR.
Le SS.UU. hanno rimarcato la natura assistenziale dei benefici estesi alle vittime del dovere, con la conseguente ricorrenza della giurisdizione del giudice ordinario, nello specifico del Giudice del Lavoro.
La sentenza aggiunge che è la legge a indicare quali siano i requisiti, tanto che la valutazione sulla loro sussistenza è solo valutativa, ma non discrezionale, e ciò esattamente come precedentemente affermato (SS.UU. 26627/07, 26606/07) per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Del resto, aggiunge la Cassazione, i benefici competono, a determinate condizioni, anche ai privati cittadini, cosa che comporta l’evidente erroneità della tesi che riconduceva la causa giuridica delle erogazioni a un rapporto lavorativo che per contro costituisce, eventualmente, solo l’occasione del verificarsi dell’evento rilevante.