Eccesso di potere giurisdizionale: la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite

La Cassazione, Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 7157 del 21 marzo 2017, si è pronunciata sulla nozione di eccesso di potere giurisdizionale e sui limiti del sindacato delle Sez. Unite sui ricorsi ex art. 111 Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato.

Si legge dalla sentenza: “Le sezioni unite della Corte di Cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti; sicché rientrano nei limiti interni della giurisdizione e restano perciò estranei al sindacato delle sez. unite della Corte di cassazione eventuali errori “in iudicando” o “in procedendo” che il ricorrente imputi al giudice amministrativo o al giudice contabile”.

L’eccesso di potere giurisdizionale, da eccepire ai sensi dell’art. 111, comma 3, Cost., sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta confinata entro i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata funzionale ad una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto.

Detta sentenza ha, inoltre, aggiunto che “il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111, ultimo comma, Cost. affida alla Corte di cassazione – non include anche una funzione di verifica finale della conformità di quelle decisioni al diritto dell’Unione europea, neppure sotto il profilo dell’osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovendosi tener conto, da un lato, che nel plesso della giurisdizione amministrativa spetta al Consiglio di Stato – quale giudice di ultima istanza – garantire, nello specifico ordinamento di settore, la conformità del diritto interno a quello dell’Unione, se del caso avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, mentre, per contro, l’ordinamento nazionale contempla – per reagire ad una lesione del principio di effettività della tutela, conseguente ad una decisione del giudice amministrativo assunta in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive protette dal diritto dell’Unione – altri strumenti di tutela, attivabili a fronte di una violazione del diritto comunitario che sia grave e manifesta (Sez. U, n. 2403 del 2014; Sez. U, n. 23460 del 2015)”.

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Redazione

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