Il CdS sull’inappellabilità del decreto cautelare monocratico del TAR

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con il decreto n. 3015 del 19 luglio 2017, si è pronunciato sulla possibilità di proporre appello avverso il decreto cautelare monocratico reso dal presidente del TAR.

E’ stato ravvisato che il decreto cautelare monocratico presidenziale previsto dall’art. 56  del D. Lgs. 104/2010 costituisce una misura di carattere eccezionale, derogatoria, in presenza di massima urgenza, dei principi generali di collegialità e di contraddittorio.

E’ stato ribadito, inoltre, che tale decreto è inappellabile in quanto“ha funzione strettamente interinale «prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio» e che il relativo «decreto» è per legge «efficace sino a detta camera di consiglio», che costituisce la giusta sede per l’esame della domanda cautelare”.

Si riporta di seguito il testo del decreto.

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Pubblicato il 19/07/2017

N. 03015/2017 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5255 del 2017, proposto da:
Enjoy s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca D’ Oro N. 184/190;

contro

Comune di Ancona, Dirigente del S.U.I. Edilizia Privata, Produttiva e Commercio del Comune di Ancona non costituiti in giudizio;

del decreto cautelare del Presidente del T.A.R. MARCHE – ANCONA: SEZIONE I n. 00168/2017, resa tra le parti, concernente ordinanza n. 10/2017 prot. n. 103771 del 11.7.2017 del Dirigente S.U.I. del Comune di Ancona

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, comma 2 e 98, comma 2, Cod. proc. amm.;

Considerato che viene così appellato, omisso medio, il decreto ex art. 56 Cod. proc. amm. del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, n. 168 del 17 luglio 2017, con cui viene respinta l’istanza di misure cautelari presidenziali avanzata ala qui appellante Enjoy s.r.l..

Considerato che l’eccezionale misura cautelare monocratica presidenziale prevista dall’art. 56 Cod. proc. amm., che deroga – per la dominanza della somma urgenza – ai principi generali di collegialità e di contraddittorio, ha funzione strettamente interinale «prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio» e che il relativo «decreto» è per legge «efficace sino a detta camera di consiglio», che costituisce la giusta sede per l’esame della domanda cautelare.

Considerato che per la misura cautelare monocratica presidenziale ex art. 56 la legge non prevede, né per il sistema processuale appare configurabile, la via di un distinto e autonomo appello, sicché ogni questione di revisione al riguardo va trattata nel medesimo grado della misura stessa, o con lo stesso mezzo o in occasione delle conseguente collegiale camera di consiglio (la cui «ordinanza cautelare» potrà semmai, a letterale tenore dell’art. 62, formare oggetto di appello cautelare);

Rilevato che la camera di consiglio presso il Tribunale amministrativo è stata fissata dal detto decreto presidenziale per l’imminente 26 luglio 2017

P.Q.M.

dichiara inammissibile l’istanza.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 luglio 2017.

 

Il Presidente
Giuseppe Severini

 

IL SEGRETARIO

Redazione

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