Revoca di Finanziamenti europei, per lavori difformi responsabili RUP e direttore dei lavori

“In tema di aiuti finanziari, con fondi di natura statale, regionale o comunitaria, qualsiasi violazione delle clausole contenute nell’atto di progetto approvato costituisce – sul piano amministrativo – causa di revoca delle agevolazioni concesse e sul piano erariale […] causa di risarcimento del danno pubblico che ne consegue”.

Lo ha stabilito la Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, con la sentenza n. 100 del 7 marzo 2018.

Nel caso di specie la documentazione riguardante l’esecuzione dei lavori – finanziati dl programma di sviluppo rurale (PSR) LAZIO 2007/2013 – dava per realizzati lavori che in realtà non lo erano stati. La responsabilità per i lavori mai effettuati, che avevano causato la revoca del finanziamento, è stata individuata nei confronti del responsabile della Società di costruzioni, del Direttore dei Lavori, del Responsabile unico del procedimento (RUP) e anche Capo del Servizio Tecnico.

I giudici contabili hanno affermato l’assoluta irrilevanza del fatto che il progetto sia stato realizzato solo parzialmente o mediante l’applicazione di variazioni del tutto immotivate o arbitrarie al fine di evitare la revoca del finanziamento.

Nel caso di specie tali difformità fra quanto realizzato e quanto progettato venivano in rilievo prevalentemente sulla base della relazione illustrativa del perito incaricato: si evinceva, infatti, che, erano rinvenibili differenze sia su tutti gli interventi eseguiti sia su alcune voci da computo, impossibili da verificare, per via del tempo trascorso. Inoltre, non era stata effettuata alcuna opera di manutenzione ordinaria delle opere in legno già realizzate né era stata eseguita alcuna perizia variante, elemento quest’ultimo obbligatorio, in quanto avrebbe legittimato il Comune a riapprovare il progetto, “qualora fossero intervenute modifiche apportate in sede istruttoria”, come espressamente previsto nel provvedimento di concessione del finanziamento.

Così la Corte dei Conti: “Tutto il quadro normativo di sistema degli aiuti finanziari, statali, regionali o comunitari, postula l’esecuzione perfetta e fedele del programma, secondo modalità e tempi prestabiliti e che anche l’omissione di una minima parte di esso, come l’esecuzione parziale o scorretta dei lavori o del progetto in genere, è indice critico di cattiva gestione del denaro pubblico concesso e postula la sua integrale restituzione, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori o del progetto, oltre al risarcimento del danno pubblico provocato”.

Si riporta il testo della sentenza.

 

Sent. n.100/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Composta dai sig.ri Magistrati:
dott. Enzo ROTOLO Presidente
dott.ssa Emma ROSATI Consigliere relatore
dott. Antonio CIARAMELLA Consigliere
dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere
dott.ssa Giuseppina MIGNEMI I Referendario

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti ai nn. 49029 e 49048 del registro di Segreteria, proposti, rispettivamente, 1) dal sig. Benedetto PANZINI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello TORNITORE e Franca FEMIANO, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste, n. 155; 2) dal sig. Giuseppe FRANCAZI, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo DI SOTTO, elettivamente domiciliato in Roma, Via tagliamento, n. 76, presso l’avv. Giuseppe NACCARATO, AVVERSO la sentenza n.852/2014, depositata il 4 dicembre 2014, della Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO. Uditi, nella Pubblica Udienza del 3 ottobre 2017, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI nonchè gli avvocati Franca FEMIANO, per l’appellante PANZINI e Massimo DI SOTTO, per l’appellante FRANCAZI; udito altresì il rappresentante della Procura Generale, nella persona del VPG, dott. Francesco LOMBARDO. Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa.
Ritenuto in FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento della domanda attorea, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione nei riguardi del convenuto IAQUONE Alessandro, in proprio e nella qualità di titolare della EUR Costruzioni srl e sono stati condannati i signori PANZINI Benedetto e FRANCAZI Giuseppe, nelle rispettive qualità di R.U.P. e di Direttore dei Lavori, al pagamento delle somme di euro 10.000,00 il primo e di euro 20.000,00 il secondo, da versare per 2/5 al Comune di TERELLE (FROSINONE) e per 3/5 all’ERARIO (M.E.F.), in relazione alla seguente vicenda di danno. Il Comune di TERELLE (FR) aveva partecipato ad un programma di sviluppo rurale (PSR) LAZIO 2007/2013, misura 227, proponendo un progetto di realizzazione e ripristino funzionale di aree destinate ad uso turistico e ricreativo nonché culturale-didattico – Azione 1 – ripristino, arredo e valorizzazione del sistema sentieristico ed aree limitrofe di servizio del plesso ecoturistico “Le Casermette-ex stazione forestale”. La Regione ammetteva a finanziamento il progetto, stabilendo un contributo complessivo di euro 77.015,88, da sommare ai fondi comunali di euro 17.626,54, acquisiti direttamente dal Comune di TERELLE mediante un mutuo acceso presso la C.DD.PP. A seguito della gara esperita dal Comune, risultava aggiudicataria la Società EUR Costruzioni srl di Alessandro IAQUONE, che offriva un ribasso del 32,05%, per cui la somma da corrispondere come contributo ammontava a complessivi euro 55.354,34. Il certificato di ultimazione dei lavori (i quali avrebbero dovuto concludersi il 23 aprile 2011), privo di data, veniva allegato alla nota n. 127 del 23 gennaio 2012 del Comune di TERELLE, sottoscritto dagli attuali appellanti e dall’appaltatore. La Regione LAZIO per il tramite dei propri funzionari aveva effettuato alcuni sopralluoghi alle date del 2 e 30 maggio 2013, rilevando che lo stato dei luoghi appariva modificato nel tentativo di realizzare tardivamente le opere che si dovevano fare e dà espressamente conto, descrivendole, di tutte le difformità rilevate: 1) il sentiero era stato ripristinato per 2064 metri e non per 6150; 2) la staccionata era stata realizzata per 908 metri, di cui 484 conformi al progetto e 389 non conformi, a fronte della previsione di una staccionata di 1984,092 metri; 3) la palizzata in legno era stata realizzata per 21 metri funzionali, conformi al progetto e 535 metri non conformi, a fronte dei 780 metri previsti in progetto; 4) erano state collocate n. 7 panchine (di cui 4 previste in progetto, 2 non conformi e 1 non prevista in progetto) e inoltre n. 12 tavoli (di cui 2 non conformi al progetto) e n. 6 pannelli informativi (di cui 1 fuori progetto). La Regione a questo punto emetteva un certificato di verifica finale, riconoscente la sola somma di euro 7.924,40, quale contributo finale da erogare, che era controfirmato dal Sindaco di TERELLE, in data 4 giugno 2013. La Procura regionale quindi esercitava l’azione di responsabilità, in quanto la documentazione riguardante l’esecuzione dei lavori (ed in particolare il libretto delle misure, il registro della contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e le relative determinazioni di pagamento) dava per realizzati lavori che in realtà non lo erano stati. La responsabilità per i lavori mai effettuati è stata individuata nei confronti del responsabile della Società di costruzioni (IAQUONE, nei confronti del quale è stato, però, dichiarato il difetto di giurisdizione), del Direttore dei Lavori (FRANCAZI, che aveva attestato in modo contrario al vero che il lavori erano stati effettuati e finiti), del Responsabile unico del procedimento (RUP) anche Capo del Servizio Tecnico (PANZINI, il quale aveva omesso ogni controllo e aveva approvato la documentazione, consentendo il pagamento). Come già rappresentato, la Sezione giudicante territoriale ha solo parzialmente accolto la domanda attorea, riducendo il danno richiesto, che, complessivamente, ammontava, in origine, a euro 53.243,00. Sia Benedetto PANZINI che Giuseppe FRANCAZI hanno proposto rituali appelli avverso la sentenza di condanna, deducendo: 1) APPELLO PANZINI, in via preliminare, a) sospensione del giudizio ex art. 295 cpc per pregiudizialità del procedimento amministrativo. Carenza di motivazione. Motivazione perplessa e contraddittoria. Insussistenza delle prove. Travisamento dei fatti; nel merito, b) erroneità del giudizio di illegittimità della condotta tenuta dall’appellante e dell’apporto causale nella vicenda de qua. Errore nell’attribuzione della colpa grave, in quanto inesistente; c) errore nella determinazione della misura del danno e della quota a lui addebitata. 2) APPELLO FRANCAZI: a) erroneità della sentenza laddove ritiene che il DL avrebbe introdotto modifiche esecutive al progetto finanziato; b) errata e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., carenza ovvero erronea motivazione; c) errate decurtazioni del contributo ed errata quantificazione del danno. Carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione art. 30 Reg. UE n. 65/2011; d) assenza di colpa grave; e) erronea mancata sospensione del giudizio di primo grado, quando l’efficacia del provvedimento regionale di riduzione del finanziamento è tuttora sospesa. L’Ufficio di Procura Generale, nelle conclusioni scritte del 14 aprile 2016, ha chiesto il rigetto degli appelli, per infondatezza. Con due successive Ordinanze di questa Sezione d’appello, n. 090/2016 dell’11 ottobre 2016 e n. 046/2017 del 9 marzo 2017, sono state disposte una serie di acquisizioni documentali e precisamente: le documentazioni giustificative attestanti l’ammissione al contributo, il quantum esatto del contributo medesimo concesso nonchè i pagamenti effettivamente liquidati per il progetto, il Verbale di verifica dei funzionari regionali dopo i sopralluoghi del 2 e del 30 maggio 2013, l’eventuale esito del procedimento civile in corso innanzi all’AGO, per la revoca del finanziamento, a seguito della dichiarata inammissibilità da parte del TAR LAZIO, Sezione prima-ter, per difetto di giurisdizione (sentenza del 14 luglio 2015, n. 14150/2014 REG. RIC.) oltre ad una puntuale Relazione illustrativa sull’esito del progetto de quo.
Le citate Ordinanze sono state eseguite con la trasmissione ad opera del Comune di TERELLE delle note del 9 gennaio 2017, 6 marzo 2017 e 18 maggio 2017; con l’ultima nota citata è stata trasmessa la richiesta Relazione illustrativa con la verifica della rispondenza tra le opere realizzate ed il progetto assentito, redatta dal Tecnico incaricato dal Comune di TERELLE, Geom. Dott. Gabriele DI PASSIO. Con memoria del 13.9.2017, l’appellante PANZINI ha ribadito, in via preliminare, la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 cpc, per pendenza del giudizio civile e, nel merito, la sua assoluzione per carenza di nesso causale e/o di colpa grave. In subordine, egli ha chiesto la riduzione dell’addebito, in relazione al suo effettivo apporto causale, con declaratoria di sussidiarietà della sua posizione. All’odierna Udienza Pubblica, l’avv. FEMIANO, per l’appellante PANZINI, ha sottolineato preliminarmente la singolarità del fatto che siano stati riscontrati i lavori effettuati, alla distanza di sei anni da parte del Tecnico incaricato e non lo siano stati, invece, alla distanza di soli due anni dai Tecnici della Regione; quindi ha evidenziato la professionalità del PANZINI ed il fatto che egli abbia svolto egregiamente il proprio lavoro, pur non avendo le capacità tecniche per controllare i lavori; egli si limitò a firmare i SAL, ritenendo che le opere fossero state eseguite e, quindi, a portare avanti la contabilità dei lavori fatti; ha sostenuto l’assenza di nesso causale e di colpa grave; ha, infine, rammentato che vi sia ancora un giudizio pendente innanzi al G.O. e che la stessa Regione non si sia presentata per deferire giuramento; ha chiesto l’accoglimento dell’appello. L’avv. DI SOTTO, per l’appellante FRANCAZI, ha evidenziato che se l’errore è la mancanza della perizia di variante essa, invece, era sussistente agli atti, attese le variazioni intervenute in relazione alla tipologia delle opere, ai materiali e anche alla diversa ubicazione di alcuni interventi; ha citato, in proposito, la delibera di Giunta del 13.8.2010; ha sottolineato lo stato di calamità che colpì la zona interessata dalle opere e la distruzione della zona montagnosa di monte Cairo; ha poi rammentato che la Regione aveva utilizzato le penali per le difformità alle opere e che, comunque, ci sia, in atto, la pendenza di un procedimento penale; infine, ha sostenuto che la sentenza si basi su una ammissione di responsabilità che non si rinviene nelle carte; ha chiesto l’accoglimento dell’appello. Il P.M. d’udienza ha confermato che dalle risultanze emergono difformità con il progetto approvato e che la perizia di variante non risulta in atti, a meno che il perito non dichiari il falso; se la Regione ha dato il proprio finanziamento, il progetto deve corrispondere in tutti i suoi aspetti a quello approvato. I due appellanti sono entrambi responsabili, per la funzione da essi svolta nella vicenda e la sentenza deve essere conclusivamente confermata.
Considerato in DIRITTO
Gli appelli all’esame non meritano accoglimento per infondatezza.
1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di sospensione del giudizio de quo per doppia pendenza del procedimento penale e di quello civile di revoca dei finanziamenti, riprodotta in questo grado d’appello dall’appellante PANZINI e ribadita nella sua memoria del 13.9.2017. L’eccezione non ha pregio. In proposito, il Collegio non ritiene di dover spendere troppe parole, attesa la sussistenza di un granitico orientamento giurisprudenziale, che pòstula una totale autonomia di giudizio fra le diverse giurisdizioni e considerato altresì le diverse finalità cui le rispettive giurisdizioni sono tese, che individuano ambiti del tutto indipendenti fra loro, che possono coesistere senza l’evenienza di alcuna duplicazione di giudizio, aventi contesti cognitivi del tutto differenti e diversi petitum sostanziali, che non possono in alcun modo rilevare ai fini de quibus. In questo ambito amministrativo-contabile, per quello che qui rileva, si verte sulla responsabilità originante dall’aver commesso un danno erariale, comportante pregiudizio economico alle finanze pubbliche. Finalità quest’ultima totalmente assente negli altri ambiti giurisdizionali. Tanto premesso, a prescindere dall’esito positivo o negativo dei due giudizi pendenti presso altre giurisdizioni, che non rileva, né potrebbe rilevare in questa sede giuscontabile, qui si verte in tema di risarcimento di un danno pubblico, commesso da dipendenti pubblici per l’illecito utilizzo di denaro pubblico, conferito per l’attuazione di un progetto (misura 227 del Piano di sviluppo rurale 2007-2013), che prevedeva la ripartizione del finanziamento tra fondi statali (quota del 56%) e fondi comunitari (quota del 44%) attuato con il Bando DGR 879 del 28 novembre 2008, a cui aveva partecipato il Comune di TERELLE (FR) per il progetto denominato “Ripristino arredo e valorizzazione del sistema sentieristico ed aree limitrofe di servizio al plesso eco-turistico LE CASERMETTE, ex Rifugio Forestale”.
2. Nel merito, va premesso, da un punto di vista generale che, in tema di aiuti finanziari, con fondi di natura statale, regionale o comunitaria, qualsiasi violazione delle clausole contenute nell’atto di progetto approvato costituisce – sul piano amministrativo – causa di revoca delle agevolazioni concesse e sul piano erariale, che qui rileva, causa di risarcimento del danno pubblico che ne consegue. Inoltre, ancora da un punto di vista generale, la realizzazione parziale dei progetti come anche la sua variazione non assentita (e quindi arbitraria) non può essere presa in alcuna seria considerazione, atteso che tutto il quadro normativo di sistema degli aiuti finanziari, statali, regionali o comunitari, pòstula l’esecuzione perfetta e fedele del programma, secondo modalità e tempi prestabiliti e che anche l’omissione di una minima parte di esso, come l’esecuzione parziale o scorretta dei lavori o del progetto in genere, è indice critico di cattiva gestione del denaro pubblico concesso e postula la sua integrale restituzione, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori o del progetto, oltre al risarcimento del danno pubblico provocato. Tanto premesso e richiamati gli atti e le documentazioni di causa, soprattutto le acquisizioni probatorie a seguito delle due emanate Ordinanze istruttorie di questa stessa sezione giudicante d’appello (n.090/2016 e n. 046/2017), già citate nella parte in fatto, risultano, nel caso che qui ci occupa, evidenti difformità fra il realizzato ed il progettato; molto sinteticamente, risulta dalla Relazione illustrativa del perito incaricato (adottata sulla base di un’indagine diretta del sito, compiuta alla distanza di circa sei anni dalla data di ultimazione dei lavori – 30.12.2011 – nonché sulla base degli atti documentali disponibili) l’emersione di varie difformità rispetto alle originarie progettazioni assentite ed approvate, in relazione a tutti gli interventi nonché di alcune voci da computo, impossibili da verificare, per via del tempo trascorso (n. due voci: punto 2) e 10) della Relazione illustrativa). Risulta, inoltre, confermata l’inesistenza di una perizia di variante nonchè la mancata manutenzione ordinaria delle opere lignee eseguite, che ha comportato un inevitabile degrado delle stesse. Il Collegio, in proposito, rammenta che nel provvedimento di concessione del contributo era statuito espressamente l’obbligo del Comune di riapprovare il progetto qualora fossero “intervenute modifiche apportate in sede istruttotria” attraverso la redazione di una PERIZIA DI VARIANTE. Detta circostanza non risulta agli atti di causa; in proposito, il perito DI PASSIO ha considerato che essendo stata disattesa la redazione di una perizia di variante sono stati prodotti “ingenti danni economici all’impresa esecutrice delle opere oltre ad una insufficiente gestione dei lavori – tale perizia andava redatta prima dell’appalto dei lavori”; la mancata stesura della perizia di variante, alla luce delle modifiche apportate dalla Direzione dei Lavori in fase di esecuzione delle opere de quibus (modifiche peraltro, confermate all’odierna pubblica udienza dall’avv. DI SOTTO, quanto alla diversa tipologia delle opere e dei materiali utilizzati e della diversa ubicazione di alcune opere), appare del tutto inammissibile e foriera di danno erariale; in proposito, nella odierna P.U., lo stesso avvocato DI SOTTO ha fatto riferimento ad una delibera di Giunta Comunale, n. 62 del 13.8.2010, che, tuttavia, è del tutto inconferente, riguardante questa l’approvazione del provvedimento di concessione, elaborati progettuali e quadro economico: si tratta evidentemente di un atto che nulla ha a che fare con una perizia di variante, la quale ultima, come esattamente ha rilevato il perito tecnico geom. dott. DI PASSIO, andava redatta prima dell’appalto dei lavori. Risulta inoltre acclarato dallo stesso perito DI PASSIO che, comunque, in data 31 gennaio 2012 la Direzione dei Lavori redigeva lo stato finale dei lavori, con allegata una perizia di assestamento finale, depositata al Comune di TERELLE in data 13.2.2012 e assunta al n. 253 di protocollo, approvata con Determinazione dell’U.T.C. in data 30.3.2012, n. 51. L’atto citato – che tuttavia è anch’esso assai diverso da una perizia di variante ed è assolutamente postumo – si limitava a riportare contabilmente l’esecuzione dei lavori, per un importo di euro 76.161,48, che – detratto il ribasso d’asta del 32,05%, da applicarsi all’importo dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, ammontanti ad euro 3.046,46, – conferma il totale dei lavori eseguiti, e quindi liquidabili, in euro 52.728,12; tuttavia, come risulta esattamente dalla Relazione illustrativa del perito DI PASSIO, a detta determinazione non risulta allegata sufficiente documentazione tecnica che individui e posizioni i lavori. Ritiene il Collegio, rebus sic stantibus, che emerga per tabulas da tutte le documentazioni acquisite agli atti di causa la sussistenza nella fattispecie di tutti gli elementi della responsabilità amministrativo-contabile e cioè il danno, la grave scriteriatezza avuta nella gestione del progetto de quo ed il nesso di causalità; senz’altro, la responsabilità va ripartita sulle persone del Direttore dei lavori e del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di TERELLE, che, ciascuno per la propria competenza, hanno recato pregiudizio erariale alle casse del Comune di TERELLE stesso, venendo meno ai propri obblighi di servizio, che gli imponevano particolare attenzione e avvedutezza nell’utilizzo del denaro pubblico erogato, ‘dedicato’ al raggiungimento dei fini pubblici voluti dal progetto, il quale ultimo andava puntualmente rispettato in tutte le sue clausole, pena – come già rappresentato – la totale restituzione del beneficio e il risarcimento del danno. I due responsabili dell’attuazione progettuale de qua, PANZINI e FRANCAZI, hanno agito con colpa grave, in quanto – ciascuno per le proprie competenze – hanno dato causa ad un pregiudizio finanziario pubblico, evitabile con la diligenza che si richiede a dipendenti della pubblica amministrazione locale, rivestenti qualifiche professionali di notevole livello e responsabili di settori caratterizzati da delicate competenze, aventi riflessi finanziari sul bilancio dell’Ente Locale. La sentenza qui impugnata ha esattamente – e con ragionamento pienamente condivisibile – individuato il nesso causale tra il comportamento dei prefati ed il danno erariale de quo nonché gli elementi caratterizzanti la colpa grave dei medesimi nell’espletamento dei compiti ad essi rispettivamente affidati, che questo Collegio intende richiamare e confermare espressamente, sul punto, le argomentazioni della sentenza stessa, alle pagine 31, 32, 33 e 34, in quanto sono di esatto rigore giuridico e non meritano censura di sorta; il richiamo operato, evidentemente, è solo rafforzativo (se ve ne fosse bisogno) del fatto che nulla in atti consente di evidenziare eventuali esimenti di sorta, neppure la ‘tanto menzionata’ “avversità degli eventi climatici”, addotta quasi ‘provocatoriamente’ dai difensori di parte, onde rappresentare l’evenienza di un successivo degrado dei lavori, da fattori climatici ostili, non prevedibili. Ebbene, le zone d’intervento del progetto de quo erano notoriamente caratterizzate da difficoltà climatiche, atteso che si trattava di zone montagnose ed impervie, per cui – a maggior ragione – il Direttore dei lavori ed il responsabile dell’Ufficio tecnico avrebbero dovuto porre in essere, ciascuno per la propria competenza, tutte quelle azioni positive, necessarie e richieste per tutelare adeguatamente lo stato dei luoghi, oggetto di lavori, dalle eventuali (e prevedibili) avversità atmosferiche; ma non risulta in atti che fecero alcunchè per mettere in sicurezza detto stato dei luoghi e per consentire il corretto mantenimento dei lavori effettuati, che infatti apparvero, già alla distanza di pochi anni, deteriorati. Ciò caratterizza di particolare scriteriatezza la loro condotta, attesa la diretta responsabilità che i due appellanti avevano nella progettazione ed attuazione dei lavori de quibus per il ruolo da essi rivestito nel Comune di TERELLE; il Direttore dei Lavori ha certamente una responsabilità maggiore, in quanto omise gravemente atti del suo ufficio, di cui aveva specifico obbligo giuridico contrattuale e che doveva eseguire puntualmente (a mero titolo esemplificativo, la redazione di Perizia di variante, prima dell’appalto dei lavori); il Responsabile dell’Ufficio tecnico e RUP (sia pure di fatto, non rileva) – pur privo di competenze tecniche, ma, comunque, addetto ad un settore tecnico, la cui relativa ignoranza non ammette scusanti – omise i puntuali controlli sullo stato di fatto, limitandosi a verifiche parziali, insufficienti e ad autorizzare i pagamenti dei SAL, confidando sulla ‘virtuale’ (non provata) effettuazione di tutti i lavori autorizzati, secondo regola d’arte; appare, perciò, particolarmente pretestuoso che quest’ultimo pretenda ora una ‘derubricazione’ della sua responsabilità, da principale a sussidiaria. Conclusivamente, gli appelli all’esame devono essere respinti in quanto infondati; alla conferma della condanna di prime cure, nella stessa ripartizione concausale, consegue la soccombenza alle spese di giudizio, che, per questo grado, si liquidano come da dispositivo. Ferme e comunque dovute le spese del primo grado di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
RIGETTA gli appelli epìgrafati (n. 49029 e n. 49048) e, per l’affetto, conferma l’impugnata sentenza.
LIQUIDA le spese di giudizio, in parti uguali fra gli appellanti, nella somma totale di euro 224,00 (duecentoventiquattro/00).
Ferme e comunque dovute le spese di giudizio del primo grado.
Sulle somme di condanna – comprensive di rivalutazione monetaria – sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2017.

Il Consigliere estensore                                                                                             Il Presidente
(F.to dott.ssa Emma ROSATI)                                                                              (F.to dott. Enzo ROTOLO)

Depositata in Segreteria il 07/03/2018
(IL DIRIGENTE)
F.to Daniela D’Amaro

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it