Energie rinnovabili: impianti eolici e oneri economici, il Comune non può pretendere alcun pagamento

Interessante sentenza del Tar sugli oneri economici dei proprietari degli impianti eolici verso Comune, Stato e Regioni. Solo lo Stato e le regioni possono semmai prevedere misure compensative, mai meramente economiche, ma solo di carattere ambientale e territoriale, alla luce del favor della legge verso le energie rinnovabili. (Tar Puglia – Bari, sez. I, 24 maggio 2018, n. 737)

Il ricorrente chiedeva una declaratoria di inesistenza di qualsivoglia credito del Comune nei suoi confronti collegati all’impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile (eolico), di cui era titolare, sito nel territorio del Comune stesso.

 

In realtà, secondo il Tar Puglia, ai fini dell’installazione dei cd. parchi eolici nel territorio comunale, il Comune non può imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto, in quanto solo lo Stato e le regioni possono semmai prevedere misure compensative, mai meramente economiche, ma solo di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche precipue che delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale.

 

Lo scopo perseguito dalla legge è infatti quello di evitare che accordi di tal fatta possano sortire effetti disincentivanti quanto alla costruzione e all’esercizio di impianti del tipo di quello in esame, in contrasto con le finalità di espansione del mercato di approvvigionamento energetico da fonti “pulite”, avute di mira dal legislatore comunitario e statale (art. 12, co. 6, d.lgs n. 387/2003, in combinato disposto a quella di cui all’art. 1, co. 5, legge n. 239/2004).

 

La normativa comunitaria, nazionale e finanche regionale, infatti, manifesta un evidente favor per le fonti energetiche rinnovabili, agevolando le condizioni per un adeguato incremento dei relativi impianti, anche al fine di contenere, se non eliminare, la dipendenza del sistema produttivo nazionale dai carburanti fossili, peraltro di quasi totale importazione estera.

 

La disciplina del diritto della protezione dell’ambiente e delle energie rinnovabili: il Tar sulla tutela della salute, del paesaggio, e della preservazione delle risorse ai fini della possibilità di una vita umana sul pianeta 

Molto interessante l’ampio excursus dei giudici pugliesi sul diritto dell’ambiente e sulle energie rinnovabili, a sottolinerare l’importanza che, per l’ordinamento giuridico, ricopre la disciplina giuridica positiva in tema di tutela dell’ambiente e di potenziamento dell’impiego delle fonti di energia cd. rinnovabili, come segnatamente è l’energia eolica.

 

Scopo essenziale della disciplina pubblica in materia di tutela dell’ “Ambiente” consista nella necessità di perseguire una pluralità di obiettivi tutti incentrati sulla preservazione dell’habitat in cui l’Uomo vive ed esplica le proprie attività, che peraltro assumono rilevanza costituzionale ed obbediscono ad obblighi assunti in fonti di diritto internazionale e comunitario.

 

Non solo vi è l’esigenza di tutelare la salute umana, di considerare profili di tutela paesaggistica, o anche mere finalità ecologiste, che pure assumono rilievo nel contesto sociale attuale nella comune sensibilità, ma soprattutto si tratta di normare, con particolare attenzione, il delicato bilanciamento da farsi tra la necessità di impiego delle risorse naturali ambientali per le esigenze umane e la necessità di preservare le stesse per l’utilizzo futuro, a pena della “distruzione” della stessa possibilità di estrinsecazione della vita umana sul Pianeta.

 

La dottrina sul punto ha fatto uso della nozione di “resilenza”, applicata al tema della tutela ambientale, proprio a voler sottolineare che il diritto pubblico dell’ambiente ha per scopo centrale la preminente funzione di preservare la capacità dell’ecosistema di sopportare modificazioni strutturali ad opera dell’Uomo per i propri bisogni, mantenendo però, al contempo, con tutte le cautele possibili, la propria sostanziale integrità funzionale.

 

Per questi motivi, sia pure con relatività di contenuti, dato che qualsiasi attività antropica ha delle ricadute sull’ambiente, va sottolineato – come rilevato dalla migliore dottrina – che le cd. energie alternative rinnovabili, inesauribili e tendenzialmente prive di immissioni nocive nell’ambiente, tra le quali è da annoverarsi l’energia eolica, rappresentano forme di energia “pulita” che, per caratteristiche intrinseche, si rigenerano alla stessa velocità con cui vengono consumate o che non sono esauribili nella scala dei tempi umani e questo diversamente dalle cd. energie tradizionali fossili (petrolio, gas, carbone), che invece sono non rinnovabili, esauribili e producono notoriamente immissioni nocive nell’ambiente, con ricadute a cd. esternalità negativa.

La disciplina delle fonti rinnovabili e dell’eolico, a livello nazionale e internazionale. La necessità della sola Autorizzazione Unica.

 

Fatto sta che, a livello internazionale e comunitario, sono stati rispettivamente stipulati trattati (protocollo di Kyoto del 1997) e approvate direttive (dir. 2001/77/CE, poi dir. 2009/28/CE, cd. “Pacchetto clima-energia 20-20-20”) che impegnano gli Stati a raggiungere obiettivi di riduzione di emissioni nocive in atmosfera e nell’ambiente e di potenziamento dell’utilizzazione di fonti di energia rinnovabili (non inquinanti), con limitazione dell’utilizzo delle fonti di energia fossili (inquinanti).

 

A valle di un simile impianto normativo, a cui l’Italia deve assicurare ottemperanza, ai sensi degli artt. 11 e 117, co. 1°, Cost., sta la disciplina normativa interna, tra cui il d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387 s.m.i ed il d.lgs 3 marzo 2011 n. 28 s.m.i., che rilevano specificamente nel caso di specie sottoposto al vaglio di questo Collegio.

 

La normativa comunitaria, nazionale e finanche regionale manifesta un evidente favor per le fonti energetiche rinnovabili, agevolando le condizioni per un adeguato incremento dei relativi impianti, anche al fine di contenere, se non eliminare, la dipendenza del sistema produttivo nazionale dai carburanti fossili, peraltro di quasi totale importazione estera.

 

Sul punto, va inoltre considerato che la produzione di energia da fonti rinnovabili è da qualificarsi come attività libera (T.A.R. Puglia, sez. I, 8 marzo 2008 n. 530), soggetta ad una procedura semplificata (art. 12 d.lgs n. 387/2003 s.m.i.) di autorizzazione unica (non già di concessione), che quindi ha la funzione di rimuove un limite legale, previa valutazione della esistenza dei presupposti previsti dalla legge, all’esercizio dell’attività di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

 

La competenza ad emanare detta autorizzazione unica è affidata alle Regioni, che vi provvedono attraverso lo strumento della conferenza di servizi, appositamente prevista dalla legislazione speciale ambientale (d.lgs n. 387/2003 s.m.i.). Sul punto, la conferenza di servizi coinvolge tutte le amministrazioni e gli enti portatori di interessi pubblici correlati alla realizzazione degli impianti di energia.

 

L’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile, in base alla disciplina tracciata dal d.lgs n.387/2003, non è subordinata al pagamento di alcun corrispettivo, canone, o altro emolumento, o peso economico, salvo le imposte in materia previste dalla legislazione fiscale.

La conseguenza: le convenzioni che prevedono per gli impianti eolici oneri meramente economici sono nulle, specie se a favore del Comune. Il Comune non ha alcuna competenza amministrativa in materia di impianti eolici.

 

Pertanto, con specifica considerazione della “Convenzione” del 26.7.2006 pattuita tra il ricorrente ed il Comune di Ordona, la stessa è da considerarsi nulla (art. 1418 c.c.), per contrarietà a norme imperative ed impossibilità dell’oggetto (art. 12, co. 6, d.lgs n. 387/2003, in combinato disposto a quella di cui all’art. 1, co. 5, legge n. 239/2004 s.m.i), peraltro non sussistendo alcuna potestà amministrativa riconosciuta dalla legislazione speciale in materia in capo al solo ente comunale.

 

In questa convenzione pone a carico della proprietaria degli impianti eolici il pagamento di una serie di somme, variamente denominate nel corso dell’atto, prive di un’apparente finalità o coerenza, dovute o titolo di “corrispettivo”, o di “compenso”, o di “canone” e senza che se ne evinca bene in realtà a quale titolo siano state previste ed a quale titolo debbano essere pagate dalla società produttrice di energia.

 

A supporto della invalidità della convenzione impugnata dalle società ricorrenti sta tutta la giurisprudenza (Corte cost. sent. 1°.4.2010 n. 124; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 1.4.2008 n. 709; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 29 gennaio 2008 n. 118; Cons. Stato, sez. III, 14.10.2008 n. 2849; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 7.6.2013 n. 1347; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 7.6.2013, n. 1361; T.A.R. Molise, 23.1.2014 n. 55), che è venuta ad evolversi in materia, la quale ha, invero, già da tempo statuito sul punto, prevedendo che, ai fini dell’installazione dei cd. parchi eolici nel territorio comunale, il Comune non possa imporre alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare dell’impianto, in quanto solo lo Stato e le regioni possono semmai prevedere misure compensative, mai meramente economiche, ma solo di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche precipue che delle dimensioni dell’impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale.

 

In particolare, la sentenza del T.A.R.. Molise n. 55 del 2014 ha esattamente statuito, addirittura in una fattispecie di terreni di proprietà comunale, che: “Poiché l’art. 12 d.leg. n. 387/2003 riconosce in via esclusiva in capo alla regione la competenza al rilascio dell’autorizzazione unica necessaria per la realizzazione di un impianto eolico, la convezione sottoscritta successivamente all’entrata in vigore del predetto decreto legislativo con la quale un comune concede in uso terreni comunali e si obbliga al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto eolico è nulla per impossibilità giuridica dell’oggetto essendo tali provvedimenti attratti ex lege nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica di competenza regionale”.

 

 

Di seguito la sentenza integrale del Tar Puglia – Bari, sez. I, 24 maggio 2018, n. 737

Redazione

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