L’onere di impugnare una circolare solo unitamente al provvedimento applicativo che renda attuale il pregiudizio subìto non sussiste nell’ipotesi in cui tale circolare disciplini concretamente l’attività dei destinatari, ponendo prescrizioni immediatamente e direttamente lesive, rispetto alle quali il provvedimento di applicazione ha carattere semplicemente adempitivo: al contrario sono immediatamente impugnabili le circolari che hanno un effetto lesivo diretto
Tar Lazio, Sez. I, 4 marzo 2019, n. 2800
Come noto, le circolari amministrative sono considerate norme interne o atti interni, atti con cui le amministrazioni dettano precetti rivolti ai soggetti che operano al loro intero, per regolarne l’organizzazione e la azione (così come gli ordini, i regolament interni, le direttive).
Essi hanno natura non normativa ma amministrativa, e ha effetti che possono essere vincolanti per gli organi e gli uffici destinatari (ma non per gli esterni all’amministrazione).
Rispetto alla loro impugnabilità, la regola è che le circolari possono essere contestate solamente unitamente al provvedimento applicativo, che fa nascere l’interesse a ricorrere.
Tuttavia vi sono dei casi, come quello risolto dal Tar Lazio con sentenza 2800/2019, dove la circolare ha effetti immediattamente lesivi: in tal caso “non sussiste l’onere di impugnare una circolare unitamente al provvedimento applicativo che renda attuale il pregiudizio subìto”.
Infatti, nel momento in cui la circolare disciplini concretamente l’attività dei destinatari, ponendo prescrizioni immediatamente e direttamente lesive, rispetto alle quali il provvedimento di applicazione ha carattere semplicemente adempitivo, essa produce un effetto lesivo diretto sulla sfera giuridica del privato (nel caso di specie, dei Giudici di Pace).
Di seguito si riporta un estratto della sentenza n. 2800/2019
” (…)
1. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Ministero della giustizia. La circolare impugnata non ha valore esclusivamente interpretativo, in quanto essa dispone anche il ritiro, a cura degli uffici competenti, dei tesserini di riconoscimento dei giudici di pace e la loro sostituzione con modelli non recanti la dicitura “valido ai fini del porto d’arma senza licenza – art. 7 legge 21.2.1990, n. 36”. In proposito, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di impugnare una circolare unitamente al provvedimento applicativo che renda attuale il pregiudizio subìto non sussiste nell’ipotesi in cui tale circolare disciplini concretamente l’attività dei destinatari, ponendo prescrizioni immediatamente e direttamente lesive, rispetto alle quali il provvedimento di applicazione ha carattere semplicemente adempitivo (ex multis, tra le più recenti, cfr.Tar Lazio, sez. II ter, 19 gennaio 2015, n. 802).
Nella presente fattispecie, l’atto gravato presenta un contenuto lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, e come tale è immediatamente impugnabile. Quanto alla mancata impugnazione degli atti attuativi emanati dagli uffici, non risulta smentita l’affermazione di parte ricorrente circa la mancata adozione di atti della specie, in quanto l’amministrazione si è limitata ad inoltrare la circolare impugnata, per rendere edotti i ricorrenti dell’obbligo di consegna del tesserino.”