Sblocca Cantieri: cosa prevederà la legge di conversione

La Camera dei Deputati, con voto del 12 giugno 2019, ha approvato la legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, che riscrive il contenuto dell’originale decreto sblocca cantieri.

Legge di Conversione Sblocca Cantieri approvata dal Senato

Aggiornamento, la legge di conversione 55/2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno

Dopo l’approvazione alla Camera del 12 giugno del testo identico approvato dal Senato, mancano solamente il visto della Corte dei Conti e la firma del Presidente della Repubblica per la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del D.L. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri).

Rispetto al contenuto originale del decreto, in sede di conversione le modifiche sono state ampie e significative.

In primo luogo sono state introdotte delle disposizioni che sospendono alcune norme del Codice Appalti, anche se in un numero minore rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni degli autori dell’emendamento.

Si tratta degli articoli 1 e 2 del Decreto, che nella versione modificata nel corso dell’esame al Senato dispone che, a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione:

  • Le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia tramite centrali di committenza (art. 37 comma 4 del Codice Appalti)
  • Il divieto di appalto di integrato (di cui all’art. 59 comma 1 quarto periodo) cioè il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, fatte salve alcune eccezioni
  • L’obbligo di scegliere i commissari nell’albo degli esperti tenuto dall’ANAC (art. 77 comma 3 del Codice), rimanendo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza

A questo proposito, gli effetti di tale sospensione saranno oggetto di una futura relazione, tramite la quale il Parlamento deciderà se mantenere tale sospensione dopo il 31 dicembre 2019.

Sempre fino a tutto il 2020, è previsto che anche per i settori ordinari si applichi quanto disposto (all’art. 133, comma 8 del Codice) per i settori speciali, ovvero la possibilità per i bandi di prevedere l’operazione di esame delle offerte prima dell’operazione di verifica dell’idoneità degli offerenti.

Subappalto

Altre modifiche rilevanti, sempre nella legge di conversione, sono relative al subappalto, il cui limite è previsto per il 40 per cento, lasciando scegliere alle stazioni appaltanti la percentuale.

Si legge nella legge di conversione che, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

Sempre in materia di subappalto, è prevista tra le cause di esclusione anche il grave inadempimento nei confronti del subappaltatore, se riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

Le disposizioni sul sotto soglia e sul regolamento unico

La legge di conversione conferma l’impostazione del Decreto Sblocca cantieri originario, in particolare per quanto riguarda il Regolamento unico (che è definito di esecuzione, attuazione ed integrazione).

Nella legge di conversione viene riportato l’elenco delle materie di cui si dovrà occupare il Regolamento:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.

L’esclusione per violazioni tributaria non definitivamente accertate

E’ sparito, nel nuovo testo, la disposizione in materia di esclusioni in caso di mancato pagamento di imposte tasse, anche se non definitivamente accertato.

Nella legge di conversione non viene convertita la norma secondo la quale “un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati”.

Redazione

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