Proroga delle concessioni balneari marittime: piena applicabilità dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021

La recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 11200/2023 conferma la piena applicabilità dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021 in materia di proroga delle concessioni balneari marittime

Il Consiglio di Stato, con la recente pronuncia del 27 dicembre 2023, n. 11200, ha chiarito che i princìpi sanciti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 9 novembre 2021, n. 17, sono pienamente applicabili e vincolanti, giacché tale sentenza – a differenza della n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023 – non risulta impugnata.

Il Collegio, pronunciandosi su una sentenza con cui il T.A.R. Campania-Salerno aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione – mediante la quale il Comune di Amalfi aveva ordinato la demolizione di un intero stabilimento balneare –, ha svolto considerazioni rilevanti in tema di efficacia e validità dei provvedimenti di proroga automatica delle concessioni balneari.

Più in particolare, nel giudizio di primo grado il ricorso aveva ad oggetto la domanda di annullamento di molteplici provvedimenti comunali tesi all’eliminazione di opere abusivamente realizzate ovvero realizzate in difformità dai titoli.

Nel corso del giudizio di secondo grado gli appellanti, a seguito del deposito di un provvedimento comunale del 18 settembre 2020 che estendeva la durata della concessione demaniale marittima fino al 31 dicembre 2023, asserivano che tale provvedimento di proroga della concessione inducesse a ritenere cessata la materia del contendere, in quanto provvedimento idoneo a soddisfare integralmente le pretese fatte valere dai medesimi.

In altre parole, gli appellanti sostenevano che l’estensione della durata della concessione demaniale marittima portasse a ritenere superata ogni questione relativa all’esistenza di opere abusive o non conformi ai titoli edilizi, sul presupposto che l’Amministrazione comunale avesse così inteso implicitamente assentire le opere citate e mantenere attivo lo stabilimento balneare.

A fronte di tutto ciò, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito che, per un verso e in via preliminare, “la questione relativa alla durata della concessione demaniale in esame non è oggetto di giudizio […][tale provvedimento di proroga] è atto idoneo a far venir meno il provvedimento che sanziona dal punto di vista edilizio le opere realizzate” e, per altro verso, la proroga automatica della concessione disposta dal Comune “risulta tamquam non esset”.

I Giudici hanno infatti precisato che:

  1. a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, i principi enunciati dall’Adunanza plenaria n. 17/2021 continuano ad applicarsi;
  2. corollario di ciò è che le norme legislative nazionali che hanno disposto o che dovessero ancora disporre in futuro la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con l’art. 49, T.F.U.E. e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, sicché non devono essere applicate dai giudici né dalla P.A.;
  3. ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dall’Amministrazione, va esclusa in radice la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari;
  4. gli effetti direttamente discendenti dalla legge nazionale che dispone le proroghe automatiche in parola sono anch’essi da ritenersi tamquam non esset, a nulla rilevando un eventuale atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dall’Amministrazione o l’esistenza di un giudicato.

In definitiva, i giudici di Palazzo Spada, nel respingere definitivamente il ricorso in appello perché infondato per ulteriori motivi in diritto, hanno affermato non solo che non può dirsi cessata la materia del contendere per via del mero deposito di un provvedimento di proroga della concessione balneare (nel senso che detto deposito non è d’impedimento all’esame nel merito della legittimità dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive), ma anche che tale provvedimento di proroga automatica della concessione è tamquam non esset, in applicazione dei principi sanciti dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 17/2021.

Redazione

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