E’ possibile utilizzare il MEPA quale albo fornitori col nuovo Codice?
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha risposto a questo quesito con parere n. 2508/2024.
L’intervento del Ministero ha riguardato le procedure di affidamento pubblico per cui le Stazioni appaltanti possono servirsi di elenchi di operatori economici ovvero di indagini di mercato attraverso cui individuare le imprese da invitare alle procedure negoziate.
A tal proposito, nella risposta al quesito si legge “ Negli affidamenti diretti, ferma restando la possibilità di selezionare gli operatori economici dagli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti [art. 50, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 36/2023], la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente [art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023].
Secondo il MIT, l’utilizzo del Mepa (vale a dire dei fornitori abilitati in tale mercato) per l’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sottosoglia risponde a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lett. c) e dell’art. 2 dell’Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023.
La prima delle disposizioni citate prevede la possibilità per le Stazioni appaltanti di munirsi di un regolamento che contenga i criteri di selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta “a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”
La seconda disposizione, invece, laddove stabilisce che “Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.”, implica che il ricorso agli elenchi di operatori presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni sia riconducibile alla fattispecie di “indagine di mercato”.
In quest’ultimo caso, tuttavia, la stazione appaltante deve garantire l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato con le modalità suindicate.
Per converso, non è possibile equiparare il MEPA a un elenco o albo di operatori economici.
Sennonché, il Mepa (o altre piattaforme) può essere utilizzato come elenco fornitori qualora venga adottato un regolamento istitutivo dell’albo, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato II.1.