Aree idonee per le rinnovabili, cosa ha detto il Consiglio di Stato

Segnaliamo l’ordinanza n. 7104/2024 del Consiglio di Stato, in materia di aree idonee a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un’impresa attiva nel campo delle energie rinnovabili ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 adottato dal MASE attuativo della disciplina contenuta all’interno del d.lgs. 199/2021.

Il predetto decreto legislativo è stato emanato in attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio europeo sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e all’articolo 20 contiene la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

In particolare, tale decreto legislativo prevede una competenza regolatoria concorrente tra Stato e Regioni, giacché stabilisce che i Ministeri competenti emanino decreti ministeriali in cui stabiliscono i criteri generali per la designazione delle aree idonee e non all’istallazione di impianti a fonti rinnovabili di cui le Regioni dovranno tenere conto per l’individuazione concreta delle predette aree mediante legge regionale.

Il ricorrente ha agito per ottenere la modifica di una precedente ordinanza dello stesso Consiglio di Stato il quale, in accoglimento di un precedente appello, aveva disposto a favore dell’azienda la misura cautelare della celere fissazione dell’udienza di merito.

Nell’argomentare la richiesta di sospensiva, l’azienda ha rilevato che il periculum deriverebbe da alcune disposizioni immediatamente lesive contenute nel decreto ministeriale, laddove viene dato alle Regioni il potere di individuare non solo le aree idonee ma anche quelle non idonee, il che non sarebbe espressamente consentito dall’articolo 20 d.lgs. 199/2021; inoltre, ha rilevato l’appellante, il decreto ministeriale riconoscerebbe in capo alle Regioni una mera facoltà, e non l’obbligo, di considerare idonee le superfici qualificate tali ai sensi dell’articolo 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 (il quale contiene un elenco di aree considerate idonee nelle more dell’adozione delle leggi regionali).
Tra i motivi a sostegno della domanda di sospensiva, inoltre, l’azienda ha inserito anche la circostanza che nelle more della definizione del giudizio, la Regione Sardegna aveva approvato il disegno di legge sulle “aree idonee”, contenente, a suo dire, disposizioni gravemente lesive dei suoi interessi

Dunque, secondo la ricostruzione dell’azienda, il decreto ministeriale attribuirebbe poteri considerevoli alle Regioni, sebbene il d.lgs. 199/2021 non si esprima negli stessi termini e richieda, invece, al Ministero competente di individuare criteri specifici cui le leggi regionali dovrebbero attenersi nell’individuare le (sole) aree idonee.
In effetti, tra le doglianze dell’azienda si trova anche quella relativa all’eccessiva genericità delle disposizioni contenute all’interno del decreto ministeriale.

Ancora, secondo l’operatore economico, il periculum in mora sussisterebbe anche perché, una volta emanata la legge regionale, questa potrebbe essere sottoposta solo a sindacato costituzionale, il quale non garantisce la medesima tutela ottenibile mediante ricorso al Giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’azienda, disponendo la sospensione del decreto ministeriale limitatamente a quanto previsto dalla sola norma dell’art. 7, comma 2, lettera c), che alle Regioni dà la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8”

In particolare, il Consiglio di Stato ha superato le eccezioni proposte dalle amministrazioni resistente secondo cui l’eventuale sospensione dell’efficacia del decreto, o addirittura il suo annullamento, sarebbe stato in contrasto con il PNRR, giacché la Componente 2 della Missione 2 del PNRR, titolata “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” prevede la creazione di un quadro giuridico coerente condiviso tra Stato, Regioni e amministrazioni.

Ebbene, secondo il Collegio “sarebbe semmai la disposizione sospesa ad andare in senso contrario, dato che potrebbe introdurre una componente di incertezza in un quadro già definito dalla norma di legge.”

Per approfondire l’argomento, vi rimandiamo all’articolo “In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili” pubblicato su Giurdanella.it

Redazione

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