Appalti: il potere di correzione dell’errore materiale nell’offerta

Segnaliamo la sentenza n. 3210/2024 del T.A.R. Lombardia, Milano in materia di soccorso istruttorio e correzione dell’errore materiale riguardante l’offerta economica.

Un’impresa concorrente in una procedura ad evidenza pubblica ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara.
In particolare, la Stazione appaltante aveva fatto applicazione di una norma del disciplinare di gara che prevedeva l’esclusione dell’operatore economico nel caso in cui avesse presentato “offerte con prezzi unitari o prezzo complessivo offerto superiori rispettivamente alle corrispondenti basi d’asta unitarie e/o alla base d’asta complessiva”.

Sennonché, mediante ricorso, l’operatore economico ha rilevato che la determinazione del valore dell’offerta economica era da ricondurre al sistema informatico utilizzato, il quale aveva erroneamente arrotondato per difetto il prezzo offerto.

Alla luce di questa precisazione, il ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione poiché l’amministrazione aggiudicatrice avrebbe dovuto attivare lo strumento del soccorso istruttorio per consentire all’offerente di rettificare l’offerta, trattandosi di un errore materiale emendabile senza alterare la concorrenza tra i partecipanti alla procedura.

Il Collegio non ha condiviso la ricostruzione dell’impresa.

Preliminarmente, il T.A.R. ha osservato che, trattandosi di errore riguardante l’offerta economica, non viene in rilievo lo strumento del “soccorso istruttorio”, bensì quello del “soccorso procedimentale”, utile a risolvere i dubbi riguardanti elementi essenziali dell’offerta tecnica o economica.

Sul punto, il Collegio ha ricordato che, in più occasioni, l’orientamento giurisprudenziale consolidato ha stabilito che:
– “Nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi”. (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 796; III, 9 dicembre 2020, n. 7758)
– “È ammissibile la rettifica di errori contenuti nell’offerta presentata in sede di gara a condizione che si tratti di correzione di ‘errore materiale’, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza”. (Cons. Stato, V, 9 dicembre 2020, n. 7752; cfr. anche Id., 31 agosto 2017, n. 4146).
– “l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque” (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2018, n. 113; III, 20 marzo 2020, n. 1998; cfr. anche Id., VI, 2 marzo 2017, n. 978).

La richiamata giurisprudenza chiarisce che l’errore emendabile deve consistere in una mera svista commessa dall’operatore economico, riconoscibile immediatamente senza il ricorso ad attività interpretativa. Dinanzi a questa tipologia di errore, la stazione appaltante deve essere in grado di comprendere la reale volontà dell’offerente, desumibile dal documento complessivamente considerato.

Nel caso concreto,la stazione appaltante non sarebbe potuto intervenire a emendare l’errore commesso dall’operatore economico, giacché “all’errata indicazione del prezzo base unitario superiore alla base d’asta, non è possibile sostituire alcun importo che sia esattamente riconducibile a quello che l’operatore economico aveva intenzione di offrire.”.
Del resto, la reale volontà dell’impresa non era desumibile dal documento e, dunque, l’eventuale intervento in chiave correttiva da parte dell’amministrazione si sarebbe tradotto in un’indebita sostituzione alla volontà dell’offerente nonché in un’alterazione dell’equilibrio concorrenziale.

Redazione

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