Breve compendio delle novità sul codice della strada

Il 14 dicembre sono entrate in vigore le nuove regole sulla circolazione stradale, introdotte dalla legge 177/2024. Nuove importanti limitazioni all'uso dei monopattini elettrici

La legge 25 novembre 2024 n. 177 ha modificato la normativa del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285). Trattiamo alcuni punti salienti, indicando la l. n. 177/2024 solo come “legge” e gli articoli del codice modificati.

Guida in stato di ebbrezza                                                                                  Conseguenza della condanna per guida in stato di ebbrezza: è inserito il comma 9-ter nell’art. 186 che prevede la limitazione di guida di veicoli con dispositivo di tipo alcolock che impedisce l’avviamento del motore in caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a zero (art. 125, comma 3-bis, introdotto dalla legge).

Accertamento dello stato di alterazione
(vale per l’alterazione sia da alcool sia da stupefacenti)
a) È modificato il comma 2-bis dell’art. 187 consentendo il prelievo dal cavo orale non di campioni di mucosa ma di fluido; la seconda novità è che tali prelievi possono essere effettuati dagli organi di polizia stradale e non necessariamente a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia
b) Nel comma 5-bis è aggiunta la previsione che nell’attesa dell’esito degli accertamenti gli organi di polizia possono disporre il trasporto del veicolo in autorimessa. Stessa previsione in caso di immediato esito positivo.
c) se il reato di guida in stato di alterazione è commesso da chi non è titolare di patente è vietato il rilascio della stessa per un periodo da uno a due anni.

Sospensione breve della patente di guida
a) È introdotta dall’art. 218-ter per una serie di violazioni. Il periodo è di sette giorni per i conducenti che hanno più di venti punti nella patente; di quindici giorni negli altri casi.
b) Tra i casi di sospensione c’è la guida con l’uso del telefonino e simili dispositivi: in questo il termine è aumentato del tempo necessario per la trasmissione della patente alla prefettura di competenza (art. 218, comma 2, come integrato dalla legge)
c) In tutti i casi nei quali non si sia potuto identificare subito il conducente, il termine di sospensione decorre dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento (comma 6 dell’art. 218-ter).

Uso del telefonino alla guida
Per la prima violazione è aumentata la sanzione pecuniaria (art. 173, comma 3-bis, modificato dalla legge).
È prevista anche la sospensione breve della patente di guida. Prima era prevista solo in caso di recidiva cioè di un’ulteriore violazione nel corso del biennio.
Ora in caso di recidiva la seconda sanzione pecuniaria è maggiorata (sempre art. 173, comma 3-bis)

Violazione dei limiti di velocità
a) La sanzione pecuniaria è incrementata se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno (art. 142, comma 8, integrato dalla legge)
b) È pure incrementata (di poco) qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, ma si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (art. 173, comma 3-bis, integrato dalla legge).
c) Le sanzioni sono ridotte nel caso di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, in analogia a una sorta di continuazione nel reato (art. 142, comma 6-ter introdotto dalla legge).
d) Analoga riduzione del regime sanzionatorio si ha nell’ipotesi di più violazioni nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto (art. 198, comma 2-bis introdotto dalla legge).

Accertamento delle violazioni a distanza
Il comma 1-bis dell’art. 201 prevedeva già una serie di ipotesi nelle quali l’accertamento delle violazioni poteva essere effettuato senza contestazione immediata comunque, cioè prescindendo dalle circostanze concrete che l’avessero resa impossibile com’è nella regola generale.
La legge modifica il comma 1-bis, da un lato modificando (in aumento e in diminuzione) le ipotesi di deroga, dall’altro imponendo l’approvazione o l’omologazione dei dispositivi e delle apparecchiature di accertamento a distanza.
Prima tale vincolo era previsto dal comma 1-ter solo per gli accertamenti della violazione dell’obbligo di assicurazione.
La legge introduce nello stesso art. 201 un comma 5-ter che, per alcune violazioni commesse in determinati luoghi (sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in corrispondenza di imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio), l’accertamento sia effettuato mediante la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza installati sui luoghi.
Si prescrive l’acquisizione immediata delle immagini da parte dell’operatore di polizia oppure la visione entro le ventiquattro ore successive, sempre da parte di un operatore di polizia.

Guida dei neopatentati
È aumentata la potenza dei veicoli che possono essere condotti dai titolari di patente B nei primi tre anni dal rilascio (art. 117, comma 2, modificato dalla legge).
Però l’ampliamento si applica solo alle patenti conseguite dalla data di entrata in vigore della legge.

Monopattini elettrici
La disciplina era già contenuta nei commi 75 e seguenti della l n. 160/2019, modificati dal d.l. n. 162/2019, dal d.l. n. 121/2021 e dal d.l. n. 228/2021.
La legge modifica i commi e ne aggiunge di nuovi:
a) l’obbligo del gestore del servizio per noleggio di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree cittadine nelle quali sia eventualmente limitata la circolazione (comma 75-ter);
b) l’obbligo per i conducenti di indossare il casco (comma 75-novies);
c) il vincolo dei mezzi di circolare in strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h (comma 75-terdecies) quindi non sulle tangenziali e simili;
d) la generalizzazione del divieto di sosta dei mezzi sui marciapiedi; prima era ammesso in aree appositamente individuate dai comuni (comma 75-quinquiesdecies);
e) l’aumento delle sanzioni per chi circola con mezzi modificati (comma 75-undevicies);
f) l’obbligo di richiedere la targa per tutti i proprietari (comma 75-vicies quater);
g) l’obbligo di assicurazione per la circolazione (comma 75-vicies quinquies).

Biciclette
a) Si possono realizzare “strade urbani ciclabili” anche senza marciapiedi (art. 2, comma 3, lettera e-bis sostituita dalla legge).
b) Corsie ciclabili: si ammette l’uso promiscuo con altri veicoli, prima ammesso solo “per brevi tratti” (sostituzione del numero 12-bis del comma 3).
c) Attribuzione della qualità di “utente vulnerabile della strada” non solo ai ciclisti ma anche ai conducenti di ciclomotori e di motocicli;
d) Limitazione della circolazione contromano delle biciclette solo su apposite corsie ciclabili.
Abbandono di animali
Nell’art. 727 del codice penale la legge inserisce un terzo comma che prevede la sospensione della patente da sei mesi a un anno quando l’abbandono è commesso mediante l’uso di veicoli.

Campagne di richiamo
Interessante risulta l’introduzione dell’art. 80-bis che disciplina lo svolgimento delle campagne di richiamo da parte dei costruttori dei veicoli per il quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone.

Si prevede un elenco informatico nel quale sono inseriti i veicoli che i costruttori non sono riusciti a coprire con il richiamo; tale elenco sarà consultabile dagli organi di polizia e dagli utenti.

Dario Sammartino

Svolge l’attività di avvocato soprattutto nel campo del diritto amministrativo. Ha così vissuto i rapporti con le pubbliche amministrazioni la professione sia dalla parte dei cittadini sia (in misura minore) da quella degli enti; rimane ottimista sulla funzione sociale dell’avvocato amministrativista.