Segnaliamo la sentenza del Consiglio di Stato, III sezione, n.8908/2024 in materia di garanzie partecipative in caso di provvedimenti vincolati.
Nel caso concreto, l’amministrazione resistente aveva emesso un provvedimento di revoca di un beneficio economico motivandolo per relationem sulla scorta di una nota informativa del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.
L’appellante, contestando la sentenza di primo grado, ha denunciato la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
In particolare, la censura ha riguardato la “frustrazione delle garanzie partecipative” e il difetto istruttorio e motivazionale della nota, unitamente alla violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 per l’inosservanza del termine ivi previsto per l’esercizio del potere di annullamento di ufficio.
Il giudice di prime cure aveva respinto il gravame, ritenendo prevalente la circostanza che il provvedimento impugnato avesse carattere vincolato e che, dunque, anche se fosse stata effettuata la comunicazione di avvio del provvedimento, il suo contenuto non sarebbe potuto essere diverso.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha condiviso questa ricostruzione.
Il Collegio, ha ricordato che “ la peculiare disciplina dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies, co. 2, della legge n. 241 del 1990 esclude l’annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, risulti palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e aggiunge che, indipendentemente dalla sua natura vincolata, il provvedimento non sarebbe annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto provvedimentale non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato.”
Nondimeno, nel caso concreto la rivalutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti la percezione del beneficio economico richiedeva certamente accertamenti in fatto che avrebbero richiesto il coinvolgimento del privato.
Ebbene, il Collegio, richiamando un suo precedente, ha affermato conclusivamente che “anche la giurisprudenza della Sezione che, chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra natura vincolata del provvedimento amministrativo e garanzie partecipative, ha ritenuto che siffatta natura vincolata non vale ad esimere sic et simpliciter dall’osservanza delle garanzie partecipative, a partire proprio dalla comunicazione di avvio del procedimento, se si verte in «situazioni peculiari e giuridicamente complesse» (così, Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2021, n. 6288)”.