Contrasti tra diritto di accesso e diritto di critica

Il diritto di accesso può essere usato in funzione deterrente del diritto di critica? Il caso di un'istanza di accesso da parte di un importante operatore economico ai nomi dei sottoscrittori di una petizione popolare

È diventato un caso di cronaca la sentenza resa dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sul ricorso per l’accesso a documenti promosso dalla Danieli & c. Officine Meccaniche s.p.a.

La vicenda suggerisce considerazioni di carattere generale, che superano l’ambito della controversia pendente.

21.974 cittadini avevano presentato al Consiglio regionale una petizione avverso il progetto di un’acciaieria presentato dalla società ricorrente; tale petizione era sottoposta all’esame del Consiglio; la ricorrente aveva chiesto il rilascio di copia di essa e, in particolare, dell’elenco dei sottoscrittori.

La Regione aveva respinto l’istanza di accesso per due motivi: il documento è inserito in un procedimento il cui atto finale, cioè la risoluzione, non è un provvedimento amministrativo; sussistono esigenze di riservatezza dei dati personali dei sottoscrittori.
Nella sentenza n. 326/2024 il T.A.R. ha superato il primo motivo di diniego con il richiamo alla definizione di documento amministrativo soggetto all’accesso, di cui all’art. 22 l. n. 241/1990: tale definizione comprende anche gli atti acquisiti al di fuori di un procedimento amministrativo.

Quanto al secondo, la sentenza ha ricordato che chi sottoscrive una petizione assume una posizione pubblica anzi ha lo scopo che la sua richiesta sia dibattuta. quindi accetta che il suo nome sia reso altrettanto pubblico.
Il regolamento del Consiglio regionale ammette che i soggetti esterni che presentano atti possono comunicare il proprio diniego alla pubblicazione ma – ha rilevato la sentenza – nessuno dei sottoscrittori ha comunicato questo alla Regione.

Quanto all’interesse dedotto dalla richiedente l’accesso, essa l’ha riferito alla tutela giurisdizionale contro i sottoscrittori della petizione nella misura in cui questa possa avere avuto effetti sui procedimenti amministrativi relativi all’acciaieria.

La sentenza è stata appellata dal soggetto individuato inizialmente come controinteressato dalla ricorrente e da due dei sottoscrittori, che avevano proposto intervento ad opponendum.

Il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4415 del 22 novembre scorso ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza annessa all’appello.

La motivazione dell’accoglimento è riferita esclusivamente all’esigenza cautelare di non pregiudicare l’interesse degli appellanti: una volta acquisito con l’esecuzione della sentenza il documento richiesto, infatti, i nominativi sarebbero stati acquisiti in modo irreversibile.

Pur se la motivazione è precisamente circoscritta all’esigenza cautelare e non prende affatto posizione sull’eventuale fondatezza dell’appello, si può ipotizzare che se il Consiglio di Stato lo avesse ritenuto manifestamente infondato gi à a un primo esame, non avrebbe concesso la sospensione della sentenza.

Qui si scontrano il diritto all’accesso ai documenti amministrativi che è un caposaldo dell’esigenza costituzionale di trasparenza dell’attività amministrativa, con il diritto alla riservatezza dei sottoscrittori della petizione rispetto alle iniziative di un soggetto molto più strutturato di loro e quindi in situazione di preminenza.

Il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia ha fondato la decisione sul rilievo che chi presenta una petizione vuole che essa sia dibattuta in modo pubblico affinché sia presa in considerazione dagli organi che devono provvedere.

Secondo me, però, l’interesse dell’altra parte all’accesso non era così netto da giustificare l’accoglimento del ricorso – anche prescindendo dalle eventuali esigenze di riservatezza dei sottoscrittori.

La società ricorrente ha dichiarato di volere individuare i sottoscrittori per agire contro di loro quindi chiedere il risarcimento dei danni “in connessione con l’impatto che la stessa può aver avuto sugli esiti dei procedimenti amministrativi relativi all’acciaieria” come motiva la sentenza.

La “connessione” è dunque meramente ipotizzata perché – a quanto è dato comprendere dalla motivazione della sentenza – non è stato neanche allegato che la presentazione della petizione abbia avuto un qualsivoglia effetto negativo su quei procedimenti.

Ora se è esatto – come afferma la sentenza – che al Giudice amministrativo è preclusa qualsiasi considerazione sull’ammissibilità e sulla fondatezza delle azioni giudiziarie cui serviranno i documenti di cui si tratta, non di meno è lecito porsi il dubbio dell’attuale mancanza in capo alla ricorrente di interesse processualmente rilevate rispetto alle azioni di avviare. D’altronde sarebbe difficile o forse impossibile gestire un’azione contro 21.974 controparti.

Ora il Consiglio di Stato è chiamato a statuire sull’esistenza e poi sull’ampiezza del potere del Giudice dell’accesso di delibare la portata della futura iniziativa giurisdizionale cui sono funzionali i documenti richiesti.

Dario Sammartino

Svolge l’attività di avvocato soprattutto nel campo del diritto amministrativo. Ha così vissuto i rapporti con le pubbliche amministrazioni la professione sia dalla parte dei cittadini sia (in misura minore) da quella degli enti; rimane ottimista sulla funzione sociale dell’avvocato amministrativista.