Intelligenza Artificiale: Commissione europea contro Italia

Dall’Europa un invito a non discostarsi dalla regolamentazione comune contenuta nell’AI Act

Il 5 novembre 2024, la Commissione europea ha rilasciato un parere sul disegno di legge italiano in materia di Intelligenza artificiale – attualmente in esame presso il Senato – mettendo in luce i punti di incongruenza rispetto all’A.I. Act, il Regolamento (UE) 2024/1689 adottato lo scorso giugno dall’Unione Europea.

Vediamo quali sono state le osservazioni della Commissione.

Autorità indipendenti
La legge italiana sull’I.A. designa AgID e ACN come autorità regolatrici in materia di intelligenza artificiale. Sul punto, la Commissione ha sottolineato la stretta connessione tra le due Agenzie e il Governo, il che porrebbe problemi in termini di indipendenza e imparzialità del loro operato.

Uso dell’I.A. nelle professioni intellettuali
Nel disegno di legge italiano è esclusa l’utilizzabilità dei sistemi di I.A. non ad alto rischio nelle professioni intellettuali, approccio ritenuto dalla Commissione eccessivamente rigido.

I.A. e settore giudiziario
Per quanto riguarda l’ambito giudiziario, invece, la Commissione rileva che a livello sovranazionale, diversamente da quanto previsto dal testo normativo italiano esaminato, l’uso di sistemi di I.A. ad alto rischio è ammesso nell’attività giudiziaria purché essi non incidano negativamente sui diritti fondamentali dei cittadini e sulla loro libertà.

I.A. e sanità
Anche rispetto al settore sanitario, la visione europea e quella italiana risultano essere parzialmente diverse.
Il disegno di legge italiano, infatti, prevede un obbligo informativo in capo gli operatori sanitari in merito all’uso dei sistemi di I.A. che si estendono anche ai benefici diagnostici e terapeutici derivanti dall’uso di queste nuove tecnologie.
Per la Commissione, invece, l’obbligo informativo si esaurirebbe all’informazione circa l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, il che porta inevitabilmente a riflettere sul livello di trasparenza che l’Unione europea intende garantire a cittadine e cittadini circa il ricorso a questi sistemi in ambiti così delicati come quello della sanità.

Riconoscibilità dei contenuti generati dall’ I. A.
L’articolo 23 del disegno di legge italiano prevede che i contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale devono essere resi chiaramente riconoscibili mediante un segno visibile con l’acronimo “I.A.” o mediante un annuncio audio.
Per la Commissione, questa previsione si sovrappone con quanto stabilito all’interno dell’I.A. Act, portando a dubitare della sua effettiva utilità.

Tecnica legislativa e coordinamento con l’I.A. Act
Per la Commissione è necessario un maggior coordinamento (al momento inesistente) tra legislazione italiana e europea in materia di intelligenza artificiale.
Del resto, il Regolamento UE approvato a Giugno dall’Unione europea aveva come obiettivo quello di stabilire regole comuni per un mercato unico digitale che richiede, dunque, regole omogenee su tutto il territorio europeo.

Di certo, il parere della Commissione avrà qualche rilevanza nell’ambito dell’iter di approvazione del disegno di legge tutt’oggi in corso presso il Senato.
Sul punto, peraltro, è bene precisare che il parere non ha valore vincolante, considerato che tutte le osservazioni sono state effettuate in modalità di moral suasion ossia in termini di invito a rivedere le scelte legislative finora compiute per evitare un eccessivo disallineamento tra normativa europea e quella italiana.

Redazione

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